52000PC0213

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci /* COM/2000/0213 def. - CNS 99/0191 */

Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 26/09/2000 pag. 0088 - 0090


Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

Il 10 settembre 1999 la Commissione ha trasmesso al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (COM(1999) 437 def.).

Lo scopo della proposta era attuare in maniera più pragmatica il controllo dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA) scaglionando l'obbligo di svuotare le aziende infette in un certo lasso di tempo, fissato dall'autorità competente in funzione della situazione locale e nel rispetto degli obblighi generali di cui alla direttiva 93/53/CEE. Si proponeva inoltre di introdurre la possibilità di una vaccinazione contro la malattia.

Nella sessione dell'1-2 marzo il Parlamento europeo ha approvato la proposta della Commissione e adottato una serie di modifiche. La presente proposta tiene conto di alcune di tali modifiche. Inoltre, la proposta modificata introduce una disposizione secondo cui il regime istituito dai servizi ufficiali per la rimozione degli animali deve essere approvato dalla Commissione. Tale disposizione intende garantire un livello di protezione più elevato e placa le inquietudini di chi temeva che la precedente proposta non fornisse una sufficiente salvaguardia in caso d'assenza di approvazione da parte della Commissione.

1999/0191 (CNS)

Proposta modificata di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 93/53/CEE del Consiglio [4] stabilisce fra l'altro che per debellare un focolaio di anemia infettiva del salmone (ISA) occorre rimuovere immediatamente tutti gli animali di un'azienda infetta.

[4] GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

(2) Nel maggio 1998 è stato registrato in Scozia un focolaio della summenzionata malattia, per cui una serie di aziende sono state considerate infette o sospettate di essere infette.

(3) L'esperienza acquisita dimostra che è possibile scaglionare la rimozione in un certo lasso di tempo senza determinare necessariamente ripercussioni negative sul processo di eradicazione della malattia.

(4) Una politica di vaccinazione può costituire un nuovo strumento per combattere e controllare l'anemia infettiva del salmone dopo l'insorgenza di un focolaio; che attualmente la normativa comunitaria non prevede tale possibilità.

(5) È opportuno condurre un'indagine approfondita sulla fonte dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA), sulla possibile diffusione della malattia e l'interscambio tra salmoni di allevamento e salmoni selvatici.

(6) Nessun compenso comunitario è stato erogato agli allevatori di salmone per il ritiro obbligatorio di interi allevamenti a norma della direttiva 93/53/CEE del Consiglio.

(7) Alla luce degli attuali dati scientifici e tecnici, la direttiva 93/53/CEE va opportunamente modificata.

(8) È pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 93/53/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 93/53/CEE è così modificata:

1. All'articolo 6, lettera a), della direttiva 93/53/CEE il primo trattino è sostituito dalseguente:

"- tutti gli animali devono essere rimossi secondo un piano che deve essere stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione secondo la procedura descritta all'articolo 19."

2) All'articolo 14, il punto 1) è sostituito dal seguente:

"1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'allegato II nelle zone riconosciute, nelle aziende riconosciute situate in zone non riconosciute o nelle zone o aziende per le quali sono già state avviate le procedure di riconoscimento previste dalla direttiva 91/67/CEE. Le procedure per la vaccinazione in caso d'insorgenza di un focolaio di malattie dell'allegato I sono definite nei programmi di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 1."

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente