52000PC0186

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 /* COM/2000/0186 def. - COD 2000/0070 */

Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 26/09/2000 pag. 0113 - 0115


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. INTRODUZIONE

I regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 sono stati aggiornati dal regolamento (CE) n. 118/97 [1] e modificati per l'ultima volta con il regolamento (CE) n. 1399/1999 [2].

[1] GU L 28 del 30.1.1997.

[2] GU L 164 del 30.6.1999.

L'obiettivo di questa proposta è quello di aggiornare i regolamenti comunitari in questione per prendere in considerazione i cambiamenti delle legislazioni nazionali, nonché per chiarire la situazione giuridica per quanto riguarda alcuni articoli del regolamento d'attuazione.

II. COMMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI

Articolo 1

Emendamenti al regolamento (CEE) n. 1408/71

L'articolo 1 dispone che gli allegati IV e VI sono modificati in conformità all'allegato.

Articolo 2

Modifiche del regolamento (CEE) n. 574/72

1. Emendamento dell'articolo 34(5)

I paragrafi 4 e 5 dell'articolo 34 del regolamento (CEE) n. 574/72 devono essere chiaramente distinti, in modo che il paragrafo 5 dell'articolo 34 non si riferisca alla procedura di rimborso soggetta a un tetto massimo, nel caso in cui le spese siano state sostenute durante un soggiorno in uno Stato membro che non prevede tariffe di rimborso. Peraltro, l'emendamento offre l'opportunità di correggere gli errori di talune versioni linguistiche, soprattutto le versioni inglesi e svedesi, che fanno riferimento allo "Stato di residenza", piuttosto che allo "Stato di soggiorno".

2. Emendamento dell'articolo 93(1)

Con l'adozione del regolamento (CE) n. 307/1999 dell'8 febbraio 1999 il campo d'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72 è stato esteso agli studenti e ai regimi speciali per gli studenti.

Il nuovo regolamento ha inserito al capitolo 1 del titolo III una nuova sezione 5a intitolata "Persone che seguono un corso di studi o una formazione professionale e loro familiari" e due nuovi articoli, l'articolo 34a con il sottotitolo "Disposizioni specifiche per studenti e loro familiari" e l'articolo 34b "Disposizioni comuni".

Con l'introduzione di questi due nuovi articoli, l'articolo 22c già esistente con il titolo "Studi in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - soggiorno nello Stato in cui vengono seguiti gli studi" diventava superfluo ed è stato eliminato. Nel momento in cui è stato inserito l'articolo 22c, mediante il regolamento (CE) n. 1290/97 del 27 giugno 1997, è stato effettuato un successivo emendamento dell'articolo 93(1) del regolamento (CEE) n. 574/72 per inserire l'articolo 22c. Tuttavia, il regolamento (CE) n. 307/1999 non contiene modifiche dell'articolo 93 del regolamento (CEE) n. 574/72, di modo che l'articolo si riferisce ancora all'articolo 22c, ma non ai nuovi articoli 34a e 34b.

3. Emendamento dell'articolo 107

A seguito dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999, il sistema monetario europeo ha cessato di esistere, il riferimento alle valute nazionali è quindi diventato obsoleto e l'unità di conto europea è stata sostituita dall'euro. Pertanto la Commissione europea non calcola più i tassi ufficiali in ECU e la Banca centrale europea (BCE) è responsabile della definizione dei tassi di riferimento in euro. Sebbene l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1103/97 comprenda già tutte le situazioni, l'emendamento proposto intende chiarire la situazione giuridica attuale.

III. COMMENTI RELATIVI ALL'ALLEGATO

1. Emendamenti dell'allegato IV, parte C e dell'allegato VI per quanto riguarda la Francia

Il regolamento (CEE) n. 1408/71 riguarda, in linea di massima, soltanto i regimi pensionistici ufficiali e il sistema di coordinamento previsto nel regolamento, pertanto non riguarda i regimi pensionistici integrativi, fatta eccezione per i regimi secondo i quali uno Stato membro fa una dichiarazione conforme al capoverso (ii) dell'articolo 1 (j), in linea con le disposizioni dell'articolo 97 del regolamento in questione. Per permettere ai regimi pensionistici integrativi francesi ARRCO e AGIRC di rientrare nel campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71, il governo francese ha inviato al Presidente del Consiglio una dichiarazione affinché il regolamento possa essere applicato a questi due regimi. L'iscrizione agli allegati IV parte C e VI intende facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai regimi, soprattutto per prendere in considerazione la loro natura di regime integrativo, rispetto ai regimi di base.

Allegato IV, parte C

L'obiettivo delle voci aggiunte al punto E. FRANCIA all'allegato IV è quello di evitare che le istituzioni responsabili dei regimi ARRCO e AGIRC debbano effettuare un doppio calcolo conforme alle disposizioni dell'articolo 46(1)(a) del regolamento (CEE) n. 1408/71 - "pensione nazionale" dell'articolo 46(1)(a)(i) e "pensione proporzionale" dell'articolo 46(2) - dal momento che questa procedura risulta inutile.

L'importo delle prestazioni erogate da tali istituzioni non è definito dalla durata dei periodi di assicurazione maturati dal lavoratore interessato, ma risulta uguale al prodotto (i) del numero di punti di pensione totalizzati, con o senza interruzione, dal richiedente per (ii) il valore parametrico del punto a decorrere dalla data di concessione della prestazione, importo eventualmente corretto da un coefficiente riduttore in caso di presentazione di una domanda di pensionamento anticipata. Il calcolo della pensione nazionale e della pensione proporzionale (con riferimento alle disposizioni del punto 5 della rubrica E. FRANCIA dell'allegato VI del regolamento (CEE) n. 1408/71) comporta pertanto lo stesso risultato per tali istituzioni.

a) Nell'allegato VI la sezione "E. FRANCIA" è modificata nel modo seguente.

i) I regimi francesi ARRCO e AGIRC offrono la possibilità ai lavoratori subordinati che esercitano un'attività al di fuori della Francia di accedere o di continuare ad accedere a tali regimi, sia a titolo individuale che attraverso il datore di lavoro.

Questo tipo di assicurazione è compatibile con le disposizioni dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 1408/71, dal momento che soddisfa le condizioni illustrate al paragrafo 3 dello stesso articolo. Si tratta infatti di un'assicurazione volontaria o facoltativa ininterrotta, limitata al rischio vecchiaia e decesso (pensioni), per la quale la normativa francese ammette il cumulo con un'assicurazione vecchiaia obbligatoria disciplinata dai regimi di base dello Stato nel quale il lavoratore ha esercitato la sua attività.

L'obiettivo del testo aggiunto all'allegato VI è semplicemente quello di far coincidere (i) le condizioni in base alle quali un cittadino comunitario che non esercita la sua attività sul territorio francese può aderire volontariamente a un regime francese di pensione integrativa con (ii) le condizioni precedentemente definite per l'accesso volontario dell'interessato ad un regime di base francese di assicurazione vecchiaia.

ii) Aggiungendo questi particolari s'intende precisare che tale disposizione, che figura originariamente per taluni regimi o parti di regimi di base di assicurazione vecchiaia di lavoratori autonomi, nei quali i diritti sono espressi in punti, si applica anche ai regimi di pensione integrativa dei lavoratori subordinati, in quanto tali regimi prevedono l'erogazione di prestazioni di vecchiaia calcolate in base al numero di punti di pensionamento accumulati dall'interessato, e non in base ai periodi di assicurazione totalizzati o alle retribuzioni percepite dal lavoratore.

iii) L'obiettivo della disposizione è quello di sottolineare che i due livelli che costituiscono il "primo gradino" delle pensioni in Francia, vale a dire regime o regimi obbligatori di base e regime o regimi obbligatori complementari, sono collegati nell'applicazione delle disposizioni del capitolo vecchiaia e decesso (pensioni) del regolamento, sia per quanto riguarda l'affiliazione obbligatoria, le convalide (in generale in periodi per i regimi di base e in punti per i regimi complementari), in particolare le convalide dei periodi di disoccupazione (articolo 45, paragrafo 6), sia per la liquidazione dei diritti.

2. Altre modifiche dell'allegato VI

Nell'allegato VI sono elencate le procedure speciali per applicare la legislazione di taluni Stati membri.

La rubrica b) "K. AUSTRIA" si prefigge lo scopo di eliminare qualsiasi incertezza in merito all'applicabilità del regolamento (CEE) n. 1408/71 all'unico regime pensionistico ufficiale austriaco, vale a dire l'assistenza speciale basata sul decreto speciale di assistenza (SUG). La proposta consiste nel comprendere espressamente la prestazione e, in secondo luogo, di chiarire che la prestazione va concessa in conformità del titolo III capitolo 3 (vecchiaia e decesso) del regolamento (CEE) n. 1408/71.

La rubrica c) "N. SVEZIA" prende in considerazione la sentenza dell'11 giugno 1998 della Corte di giustizia delle Comunità europee in base alla quale si stabilisce che la prestazione parentale svedese dev'essere assimilata alla prestazione familiare, piuttosto che a una prestazione per maternità.

IV. APPLICAZIONE AI PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

La libertà di circolazione per le persone è uno degli obiettivi e dei principi dell'accordo sullo Spazio economico europeo (SEE), entrato in vigore il 1° gennaio 1994 [3]. Nel capitolo 1 della parte III sulla libera circolazione delle persone, dei servizi e dei capitali, gli articoli 28, 29 e 30 sono dedicati alla libera circolazione dei lavoratori e dei lavoratori autonomi. L'articolo 29 ribadisce in modo ancora più specifico i principi definiti all'articolo 42 del trattato CE relativo alla sicurezza sociale per le persone che si spostano all'interno della Comunità. Pertanto la proposta di regolamento, qualora sia adottata, dev'essere applicata ai paesi membri dello Spazio economico europeo.

[3] GU L 1 del 3.1.1994, modificata dalla decisione del Comitato congiunto SEE n. 7/94, del 21 marzo 1994 (GU L 160 del 28.6.1994, pag. 7).

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71

(Testo rilevante di fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 42 e 308,

vista la proposta della Commissione [4], elaborata previa consultazione della Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti,

[4] GU ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU ...

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [6],

[6] GU ...

considerando che:

(1) È opportuno apportare alcune modifiche al regolamento del Consiglio (CEE) n. 1408/71 del 14 giugno 1971 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [7] e (CEE) n. 574/72 del 21 marzo 1972 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità [8]. Gli emendamenti sono connessi ai cambiamenti effettuati dagli Stati membri nei loro regimi di sicurezza sociale.

[7] GU L 149 del 5.7.1971, pag. 2. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/99 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

[8] GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1. Regolamento aggiornato dal regolamento (CE) n. 118/97 (GU L 28 del 30.1.1997, pag. 1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1399/1999 (GU L 164 del 30.6.1999, pag. 1).

(2) Avendo il governo francese notificato al Presidente del Consiglio una dichiarazione volta a rendere applicabile ai regimi pensionistici integrativi ARRCO e AGIRC il regolamento (CEE) n. 1408/71, è opportuno facilitare l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 ai regimi in questione, aggiungendo nuovi punti all'allegato IV, parte C e all'allegato VI, in particolare per tener conto della natura integrativa dei regimi in questione rispetto ai regimi di base e del fatto che le prestazioni relative vengono calcolate in base al numero di punti di pensione accumulati, a prescindere dai periodi maturati.

(3) È opportuno chiarire che le prestazioni del regime austriaco ufficiale di prepensionamento devono essere concesse conformemente alle disposizioni del titolo III, capitolo 3 del regolamento (CEE) n. 1408/71.

(4) Al fine di tenere conto della sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee dell'11 giugno 1998, nella causa C-275/96 Kuusijärvi c/Riksförsäkringsverket [9], deve essere modificata la sezione "N. SVEZIA" dell'allegato VI.

[9] Racc. 1998, pag. I-3419.

(5) È opportuno modificare la disposizione di cui all'articolo 34, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 574/72 per distinguerla da quella di cui al paragrafo 4 dello stesso articolo in modo da non fare più riferimento alla procedura di rimborso condizionata da un importo massimo, nel caso in cui le spese siano state sostenute durante un soggiorno in uno Stato membro che non prevede quote di rimborso.

(6) È necessario modificare l'articolo 93, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 574/72 per tenere conto del regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio [10] che estende agli studenti il campo d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71.

[10] GU L 38 del 12.2.1999, pag. 1.

(7) È opportuno modificare l'articolo 107 del regolamento (CEE) n. 574/72 a seguito dell'introduzione dell'euro il 1° gennaio 1999.

(8) Per raggiungere l'obiettivo della libera circolazione dei lavoratori è necessario e opportuno modificare le norme relative al coordinamento dei regimi nazionali di sicurezza sociale mediante uno strumento giuridico comunitario vincolante e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

(9) Ai fini dell'adozione del presente regolamento il trattato non prevede, ad eccezione all'articolo 42, altre disposizioni oltre quelle di cui all'articolo 308,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli allegati IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono modificati in conformità all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CEE) n. 574/72 è modificato come segue:

1. L'articolo 34, paragrafo 5 è modificato come segue:

"5. Se la legislazione dello Stato di residenza non stabilisce tariffe di rimborso, l'istituzione competente può procedere al rimborso conformemente alle proprie tariffe, senza che sia necessario il consenso dell'interessato. In ogni caso l'importo del rimborso non supererà l'importo delle spese sostenute."

2. L'articolo 93, paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'importo effettivo delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi dell'articolo 19, paragrafi 1 e 2 del regolamento ai lavoratori subordinati e ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che risiedono nel territorio dello stesso Stato membro, nonché delle prestazioni in natura corrisposte ai sensi degli articoli 21, paragrafo 2, 22, 22a), 22b), 25, paragrafi 1, 3 e 4, 26, 31, 34a o 34b del regolamento è rimborsato dall'istituzione competente all'istituzione che ha corrisposto le suddette prestazioni secondo quanto risulta dalla contabilità di quest'ultima istituzione."

3. L'articolo 107 è così modificato:

a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) disposizioni del regolamento: articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4; articolo 14 quinquies, paragrafo 1; articolo 19, paragrafo 1, lettera b), ultima frase; articolo 22, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 25, paragrafo 1, lettera b), penultima frase; articolo 41, paragrafo 1, lettere c) e d); articolo 46, paragrafo 4; articolo 46bis, paragrafo 3; articolo 50; articolo 52, lettera b), ultima frase; articolo 55, paragrafo 1, punto ii), ultima frase; articolo 70, paragrafo 1, primo comma; articolo 71, paragrafo 1, lettera a), punto ii), e lettera b), punto ii), penultima frase,

b) disposizioni del regolamento di applicazione: articolo 34, paragrafi 1, 4 e 5,

il tasso di conversione in una valuta di importi fissati in un'altra valuta sarà il tasso calcolato dalla Commissione e basato sulla media mensile, nel corso del periodo di riferimento indicato al paragrafo 2, dei tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea."

b) Il paragrafo 3 è soppresso.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente

ALLEGATO

Gli allegati IV e VI del regolamento (CEE) n. 1408/71 sono così modificati:

1) All'allegato IV, parte C,

a) nella sezione "E. FRANCIA", la menzione "Nulla" è sostituita dalla seguente frase:

"Tutte le richieste di prestazioni pensionistiche o pensioni di reversibilità basate su regimi pensionistici integrativi per i dipendenti".

2) L'allegato VI è così modificato:

a) La sezione "E. FRANCIA" è così modificata:

i) al punto 3, è aggiunto il seguente trattino:

"- Le condizioni precedenti valgono anche nel caso in cui si applichino a cittadini di altri Stati membri le disposizioni che consentono a un lavoratore dipendente francese che esercita la sua attività al di fuori della Francia di iscriversi volontariamente a un regime pensionistico integrativo francese per lavoratori dipendenti, sia direttamente, che tramite il datore di lavoro."

ii) il punto 5 è sostituito dal seguente:

"5. Per il calcolo dell'importo teorico di cui all'articolo 46(2)(a) del regolamento, nei regimi di base o complementari in base ai quali le pensioni di anzianità sono calcolate sulla base dei punti accumulati, l'istituzione competente prenderà in considerazione, per quanto riguarda ognuno degli anni di assicurazione maturati in base alla legislazione di qualsiasi altro Stato membro, il numero di punti accumulati dividendo il numero di punti di pensione acquisiti secondo la legislazione applicata per il numero di anni che corrispondono ai punti in questione."

iii) è aggiunto il seguente punto 9:

"9. La legislazione francese applicabile a un lavoratore dipendente o a un ex lavoratore dipendente per applicare le disposizioni del capitolo 3 del titolo III del regolamento si deve applicare sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionisitici integrativi cui l'interessato ha aderito."

b) Nella sezione "K. AUSTRIA", è aggiunto il seguente punto 7:

"7. L'assistenza speciale conforme al decreto di assistenza speciale (SUG) del 30 novembre 1973 sarà ritenuta pensione di anzianità per quanto riguarda l'applicazione del regolamento".

c) Nella sezione "N. SVEZIA", il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per l'applicazione dell'articolo 72, il diritto alle prestazioni per figli a carico sarà determinato considerando i periodi di occupazione completati in un altro Stato membro come basati su un reddito medio pari a quello corrispondente ai periodi di occupazione in Svezia ai quali vengono sommati."