52000PC0151

Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli comuni /* COM/2000/0151 def. - CNS 99/0110 */

Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 26/09/2000 pag. 0013 - 0027


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli comuni

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

1. Gli antefatti

Il 4 maggio 1999, la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Consiglio concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale ed in materia di potestà dei genitori sui figli avuti in comune [1]. Essendo entrato in vigore il trattato di Amsterdam ed avendo la cooperazione giudiziaria civile assunto quindi natura comunitaria, tale proposta di regolamento recepiva il contenuto della convenzione - non ancora entrata in vigore - che era stata sottoscritta il 28 maggio 1998 dagli Stati membri in base all'articolo K.3.2.c) del trattato di Maastricht.

[1] COM(1999)220, GU

La proposta è stata trasmessa al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale. Quest'ultimo ha emesso il proprio parere nella sessione del 20 e 21 ottobre 1999. Con lettera del 14 luglio 1999 il Consiglio ha consultato il Parlamento europeo conformemente all'articolo 67 del trattato CE.

Il Parlamento ha deferito l'esame della proposta alla Commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini, per la giustizia e per gli affari interni (competente nel merito) ed alla Commissione giuridica e per il mercato interno ( consultata al fine di acquisirne il parere). Ricevuto ed esaminato il parere della Commissione giuridica e per il mercato interno, la Commissione per le libertà ed i diritti dei cittadini, per la giustizia e per gli affari interni ha emesso il proprio parere in data 11 novembre 1999. Riunito in sessione plenaria, il Parlamento ha adottato il proprio parere [2] in data 17 novembre 1999 approvando la proposta della Commissione condizionatamente a taluni emendamenti ed invitando la Commissione a modificare la proposta stessa in modo conseguente ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE.

[2] GU C

2 La proposta modificata

La proposta modificata tiene conto del parere del Parlamento europeo accogliendo la maggior parte delle modifiche da esso prospettate. Essa reca altresì alcuni cambiamenti connessi agli sviluppi intervenuti dopo l'adozione della proposta originaria. Infine incorpora determinate modifiche convenute nell'ambito del Consiglio ed accolte dalla Commissione.

2.1. Modifiche del Parlamento europeo

2.1.1. Modifiche accolte integralmente

La Commissione ha accolto gli emendamenti 1, da 3 a 8, da 14 a 18 e 20, proposti dal Parlamento, e li ha inseriti senza cambiamenti nella sua proposta. Di conseguenza:

- il considerando 18 relativo all'accordo nordico del 1931 è stato modificato per recepire l'emendamento n. 1 relativo al principio di non discriminazione;

- la versione DE del considerando 5 della proposta di regolamento è stata modificata per recepire l'emendamento n. 3.

- il considerando 10 è stato modificato in conformità all'emendamento n. 4. La Commissione condivide il parere del Parlamento secondo cui la nozione di potestà dei genitori deve essere definita in modo autonomo;

- il considerando 20 relativo al potere del Consiglio di modificare gli allegati è stato eliminato in conformità all'emendamento n. 5. Spetta infatti alla Commissione provvedere alla modifica degli allegati;

- il considerando 22 è stato modificato ed il considerando 23 è stato introdotto per recepire gli emendamenti nn. 6 e 7 del Parlamento europeo. Si propone tuttavia una nuova redazione del considerando 22 in considerazione del fatto che il Regno Unito e l'Irlanda hanno dichiarato di voler partecipare all'adozione del regolamento;

- l'articolo 11 è stato completato con l'aggiunta del paragrafo 4 in conformità all'emendamento n. 8. Tale nuovo paragrafo determina la data in cui il giudice si considera adito ai fini dell'applicazione delle norme sulla litispendenza. Tale aggiunta corrisponde alla norma introdotta nella proposta di regolamento sulla competenza nonché sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali in materia civile e commerciale [3];

[3] COM(1999)348

- l'articolo 17 è stato integrato con un nuovo paragrafo in considerazione dell'emendamento n. 13 , volto ad agevolare la libera circolazione delle persone;

- gli articoli 21 e 26 sono stati modificati in considerazione degli emendamenti da 14 a 18. Gli elenchi degli organi giurisdizionali e dei ricorsi precedentemente contenuti in tali articoli figurano ora negli allegati I, II e III;

- il nuovo articolo 43 (già articolo 45) è stato modificato in considerazione dell'emendamento n. 20 del Parlamento europeo. Non appare invero giustificato che gli allegati, recanti riferimenti a disposizioni esclusivamente nazionali, vengano modificati dal Consiglio. Il nuovo paragrafo 1 prevede pertanto che tali allegati siano aggiornati dalla Commissione.

2.1.2.Modifiche accolte parzialmente

Alcuni emendamenti proposti dal Parlamento europeo possono essere accolti in parte o con talune modifiche. Di conseguenza:

- il considerando 12 è stato modificato per recepire parzialmente l'emendamento n. 2. Tale considerando fa ora riferimento alla convenzione dell'Aia del 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori. Non è stato invece introdotto il riferimento all'attività svolta dal mediatore europeo in quanto i considerando hanno unicamente la funzione di motivare le disposizioni dell'atto legislativo;

- l'articolo 12 è stato integrato con l'introduzione di un paragrafo corrispondente in parte all'emendamento n. 9 e di un utile chiarimento sull'efficacia nel tempo dei provvedimenti provvisori e cautelari adottati in forza dell'articolo 12 stesso. Appare infatti necessario indicare che l'efficacia di siffatti provvedimenti cessa nel momento in cui un giudice emette una decisione in base ai criteri di competenza stabiliti dal regolamento [4]. Contrariamente a quanto prevede l'emendamento n. 9, non si esige tuttavia che la decisione emessa dal giudice competente nel merito sia passata in giudicato. Si reputa infatti sufficiente che la decisione sia stata riconosciuta (od eseguita) in applicazione del regolamento. L'efficacia dei provvedimenti provvisori e cautelari cessa peraltro solo se la decisione del giudice competente nel merito riguarda il medesimo oggetto;

[4] Cfr. Relazione della Prof.ssa BORRAS, n. 59

- l'articolo 15, paragrafo 1, lettera b) e paragrafo 2, lettera c) è stato modificato per recepire in parte l'emendamento n. 10. La locuzione "regolarmente ed in tempo utile" è sta sostituita con "in tempo utile e nel modo appropriato". Tale modifica garantisce il parallelismo con le disposizioni corrispondenti contenute del progetto di regolamento sulla competenza nonché sul riconoscimento e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [5]. Non si propone di accogliere la seconda parte dell'emendamento, in base alla quale il riconoscimento non dovrebbe essere negato se il contumace ha "omesso di impugnare la decisione pur avendone la possibilità". Una tale disposizione, pur essendo del tutto logica ed ammissibile in materia civile e commerciale, non appare trasferibile al settore delicato delle cause matrimoniali, nel quale è indispensabile che il convenuto abbia "accettato inequivocabilmente la decisione"

[5] COM(1999)348

2.1.3. Emendamenti respinti:

- l'emendamento 11 è stato respinto. La presa in considerazione "dell'interesse del bambino" presupporrebbe l'esame del merito della decisione, esame che il regolamento tuttavia non consente. Tutt'al più lo Stato cui sia stata richiesta la delibazione può verificare che il riconoscimento della sentenza originaria non contrasti con le fondamentali norme di procedura (eventuale audizione del minore);

- l'emendamento 12 è stato respinto. Esso condurrebbe a privilegiare l'esecuzione automatica di una sentenza anche remota rispetto ad una sentenza più recente emessa da un altro giudice competente in seguito al cambiamento della situazione personale del minore, e renderebbe il dispositivo privo di qualsiasi flessibilità ;

- l'emendamento 19 è stato respinto. Esso introdurrebbe una norma sulla traduzione delle decisioni giurisdizionali che non ha ragion d'essere in un atto legislativo concernente la competenza ed il riconoscimento delle decisioni giurisdizionali. Inoltre contrasta con le disposizioni della proposta di atto legislativo sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [6].

[6] COM(1999)219

2.2. Modifiche introdotte in considerazione degli sviluppi istituzionali intervenuti dopo l'adozione della proposta

- Con lettere del 2 agosto e 5 luglio 1999, il Regno Unito e l'Irlanda hanno dichiarato che intendono partecipare all'adozione del regolamento. Tale decisione ha conseguenze sul regolamento e si propone pertanto di apportare i cambiamenti resi necessari dal fatto che esso sarà vincolante anche per il Regno Unito e l'Irlanda.

- Taluni di tali cambiamenti sono già stati proposti dal Parlamento europeo e sono stati recepiti in tale prospettiva (considerando 22).

- Sono inoltre state introdotte le seguenti modifiche:

- l'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), quinto trattino è stato modificato in considerazione dell'equiparazione, alla "cittadinanza", del "domicilio" ai sensi degli ordinamenti giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda. Il nuovo paragrafo 2 definisce il termine "domicilio"; gli articoli 7 ed 8 sono stati modificati in modo analogo;

- l'articolo 10 è stato modificato in considerazione dell'accordo politico Consiglio in base al quale la proposta di direttiva riguardante la notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [7] verrà trasformata in una proposta di regolamento;

[7] COM(1999)219

- l'articolo 19 è stato completato con un nuovo paragrafo in considerazione dell'inesistenza del concetto di "ricorso ordinario" in Irlanda e nel Regno Unito mentre nell'articolo 20 è stato aggiunto un nuovo paragrafo in considerazione della procedura di registrazione vigente nel Regno Unito;

- gli allegati I, II e III sono stati completati con l'indicazione degli organi giurisdizionali competenti e dei ricorsi ammessi nel Regno Unito ed in Irlanda.

2.3. Modificazioni introdotte a seguito dei lavori svolti dal Consiglio

La Commissione concorda con talune modifiche di natura esclusivamente tecnica convenute nell'ambito del Consiglio. Tali modifiche sono le seguenti:

- la proposta modificata fa riferimento non solo all'articolo 61, lettera c), ma anche all'articolo 67, paragrafo 1;

- il considerando 4 è stato modificato in considerazione del fatto che solo "talune" norme nazionali in materia di competenza e riconoscimento rischiano di rendere più difficile la libera circolazione delle persone ed il funzionamento del mercato interno;

- il considerando 6 è stato completato con l'aggiunta di un riferimento ai cambiamenti introdotti per garantire il parallelismo tra le disposizioni analoghe della proposta di regolamento concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale; esso è stato inoltre integrato con l'aggiunta di una nota in calce che rinvia alla Gazzetta ufficiale in cui è pubblicato l'atto del Consiglio del 28 maggio 1998 nonché la relazione della Sig.ra Borras;

- nel considerando 10 la locuzione "figli avuti in comune" è stata sostituita con "figli comuni dei coniugi";

- l'articolo 20 rende esplicita la condizione relativa alla notificazione o comunicazione della decisione originaria;

- le disposizioni riguardanti l'impugnazione dell'autorizzazione all'esecuzione (i precedenti articoli 25, 26 e 27) e l'impugnazione del diniego dell'esecuzione (i precedenti 28 e 29) sono raggruppati nei nuovi articoli 25, 26 e 27. I precedenti articoli 28 e 29 sono quindi stati eliminati. Tale raggruppamento non comporta tuttavia alcuna modifica di natura sostanziale;

- gli articoli 31 e 32 (già articoli 33 e 34) sono stati modificati in considerazione dell'introduzione di un attestato analogo a quello previsto nella proposta di regolamento concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Sono stati aggiunti inoltre due nuovi allegati ( allegati IV e V) relativi ai moduli da utilizzare per il riconoscimento /l'esecuzione delle decisioni riguardanti lo scioglimento del vincolo matrimoniale e le questioni relative alla potestà dei genitori;

- l'articolo 40 (già articolo 42) introduce una disposizione specifica giustificata dall'obbligo dell'Italia e della Spagna d'osservare gli impegni internazionali assunti con la Santa Sede. Tale disposizione era precedentemente contenuta, relativamente all'Italia, in una dichiarazione allegata alla convenzione del 28 maggio 1998;

- l'articolo 43 (già articolo 45) introduce un nuovo paragrafo 2 che attribuisce alla Commissione la facoltà di aggiornare o modificare i modelli di attestato allegati al regolamento con la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE; è stato pertanto inserto il nuovo articolo 44 facente riferimento a tale procedura;

- infine, l'articolo 45 (già articolo 46) relativo all'entrata in vigore del regolamento è stato modificato in considerazione del fatto che negli Stati membri devono essere introdotti provvedimenti d'attuazione del regolamento.

1999/0110 (CNS)

Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO relativo alla competenza, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori sui figli comuni

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c), e l'articolo 67, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione [8],

[8] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [9],

[9] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [10],

[10] GU C

considerando quanto segue:

(1) l'Unione si prefigge l'obbiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone; al fine di realizzare progressivamente tale spazio la Comunità adotta segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno;

(2) il buon funzionamento del mercato interno presuppone che venga migliorata ed accelerata la libera circolazione delle decisioni giudiziarie in materia civile;

(3) tale materia rientra nel settore della cooperazione giudiziaria civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato;

(4) le divergenze tra talune norme nazionali sulla competenza e sul riconoscimento rendono più difficile la libera circolazione delle persone nonché il buon funzionamento del mercato interno; è pertanto opportuno adottare disposizioni che consentano di unificare le norme sui conflitti di competenza nelle cause matrimoniali e in quelle relative alla potestà dei genitori, semplificando le formalità ai fini di un riconoscimento rapido e semplice delle decisioni e della loro esecuzione;

(5) conformemente ai principi di sussidiarietà e proporzionalità, di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi del presente regolamento non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; il presente regolamento resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere i detti obiettivi;

(6) il Consiglio, con atto del 28 maggio 1998 [11], ha stabilito la convenzione concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni nelle cause matrimoniali, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le norme costituzionali interne; tale convenzione non è entrata in vigore, ma è opportuno salvaguardare la continuità dei risultati conseguiti all'atto della sua conclusione; il presente regolamento ne recepisce quindi in ampia misura il contenuto sostanziale; sono tuttavia state inserite anche talune disposizioni nuove rispetto alla convenzione per assicurare la coerenza con determinate norme del regolamento concernente la competenza giurisdizionale nonché il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale,

[11] GU C 221, del 16.7.1998, pag. 1. Nella stessa Gazzetta Ufficiale è altresì pubblicata la relazione della Prof.ssa Borras

(7) per la realizzazione dell'obiettivo della libera circolazione delle sentenze pronunciate in materia matrimoniale e in materia di potestà dei genitori, è necessario ed opportuno che il riconoscimento all'estero delle competenze e delle decisioni relative allo scioglimento del vincolo matrimoniale ed alla potestà dei genitori sia attuato mediante un atto giuridico comunitario cogente e direttamente applicabile;

(8) il campo d'applicazione del presente regolamento si deve limitare ai procedimenti civili nonché a taluni procedimenti non giudiziari ammessi in materia matrimoniale in determinati Stati membri, ad esclusione dei procedimenti di natura meramente religiosa; di conseguenza si deve precisare che il termine "giudice" ricomprende le autorità giudiziarie e non giudiziarie competenti in materia matrimoniale;

(9) il presente regolamento si deve limitare ai procedimenti relativi allo scioglimento o all'annullamento del matrimonio in senso stretto e pertanto il riconoscimento delle decisioni non deve riguardare le questioni relative alla colpa dei coniugi, agli effetti patrimoniali del matrimonio e all'obbligo alimentare, né altri provvedimenti accessori ed eventuali pur se connessi a tali procedimenti;

(10) in materia di potestà dei genitori, poiché si deve trattare di procedimenti strettamente connessi ai procedimenti di divorzio, separazione o annullamento, i figli da prendere in considerazione sono i figli comuni dei coniugi;

(11) i criteri di competenza prescelti si fondano sul principio secondo cui tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza deve sussistere un reale collegamento; la scelta di taluni criteri è dovuta al fatto che essi esistono in vari ordinamenti giuridici interni e sono accettati dagli altri Stati membri;

(12) uno dei rischi da prendere in considerazione nell'ambito della tutela dei figli comuni dei coniugi nelle situazioni di crisi coniugale riguarda il trasferimento all'estero del figlio ad opera di uno dei genitori; gli interessi fondamentali dei figli devono essere protetti segnatamente in conformità con la convenzione dell'Aia, del 25 ottobre 1980, sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori; il criterio della residenza abituale lecita è pertanto conservato nei casi in cui, a causa del trasferimento del figlio o del mancato ritorno senza giustificati motivi, si verifica un cambiamento di fatto della residenza abituale;

(13) il presente regolamento non osta a che i giudici di uno Stato membro adottino, in casi urgenti, provvedimenti provvisori o cautelari relativamente alle persone ed ai beni che si trovano sul territorio nazionale;

(14) il termine "decisione" si deve riferire unicamente alle decisioni di accoglimento, ossia a quelle che dispongono il divorzio, la separazione personale dei coniugi o l'annullamento del matrimonio; gli atti pubblici ricevuti ed esecutivi nello Stato membro d'origine devono essere equiparati a tali "decisioni";

(15) il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni emesse dai giudici degli Stati membri devono essere fondati sul principio della fiducia reciproca; i motivi del diniego devono essere ridotti al minimo indispensabile; tale procedura deve tuttavia prevedere la facoltà di presentare ricorso per salvaguardare la tutela dell'ordine pubblico dello Stato richiesto ed i diritti della difesa e delle parti interessate nonché per prevenire il riconoscimento di decisioni tra loro incompatibili;

(16) lo Stato richiesto non deve controllare né la competenza dello Stato d'origine né il merito della decisione;

(17) non deve essere necessario alcun procedimento per l'aggiornamento degli atti di stato civile in un determinato Stato membro, a seguito di una decisione definitiva emessa in un altro Stato membro;

(18) le disposizioni della convenzione conclusa nel 1931 dagli Stati nordici devono poter applicarsi nei limiti enunciati dal presente regolamento e nel rispetto del principio di non discriminazione;

(19) la Spagna, l'Italia e il Portogallo hanno concluso concordati prima che le materie di cui trattasi venissero incluse nel trattato; è opportuno far sì che questi Stati non violino i loro impegni internazionali con la Santa Sede;

(20) gli Stati membri devono conservare la facoltà di convenire tra loro le modalità pratiche d'applicazione del presente regolamento finché non vengano adottati appositi provvedimenti comunitari;

(21) entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione deve esaminare l'applicazione del presente regolamento al fine di proporre le modificazioni eventualmente necessarie;

(22) considerando che il Regno Unito e l'Irlanda hanno comunicato che intendono partecipare all'adozione ed all'applicazione del presente regolamento, a norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea;

(23) a norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea ed al trattato che istituisce la Comunità europea, questo Stato non partecipa all'adozione del presente regolamento; di conseguenza il presente regolamento non vincola la Danimarca né si applica ad essa;

(24) a norma dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [12], le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento devono essere adottate con il procedimento consultivo previsto dall'articolo 3 della decisione stessa,

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I - Campo D'applicazione

Articolo 1

1. Il presente regolamento si applica ai seguenti procedimenti:

a) procedimenti civili relativi al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio;

b) procedimenti civili relativi alla potestà dei genitori sui figli comuni, avviati in occasione dei procedimenti in materia matrimoniale di cui alla lettera a).

2. Sono equiparati ai procedimenti giudiziari gli altri procedimenti ufficialmente riconosciuti in uno Stato membro. Il termine "giudice" comprende tutte le autorità degli Stati membri competenti in materia.

Capo II - Competenza Giurisdizionale

SEZIONE 1 - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 2

Divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio

1. Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi ed all'annullamento del matrimonio i giudici dello Stato membro:

a) nel cui territorio si trova

- la residenza abituale dei coniugi, o

- l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o

- la residenza abituale del convenuto, o

- in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o

- la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o

- la residenza abituale dell'attore, se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o ha in questo il suo "domicilio";

b) di cui i due coniugi sono cittadini, ovvero, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, in cui i due coniugi hanno stabilito in modo durevole il comune "domicilio" .

2. Ai fini del presente regolamento il termine "domicilio" va inteso nel senso ad esso attribuito nei sistemi giuridici del Regno Unito e dell'Irlanda

Articolo 3

Potestà dei genitori

1. I giudici dello Stato membro in cui viene esercitata, a norme dell'articolo 2, la competenza a decidere sulle domande di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio sono competenti per le domande relative alla potestà dei genitori sul figlio comune se questi risiede abitualmente in tale Stato membro.

2. Qualora il figlio non risieda abitualmente nello Stato membro di cui al paragrafo 1, i giudici di questo Stato hanno competenza se il figlio risiede abitualmente in uno degli Stati membri e

a) almeno uno dei coniugi esercita la potestà sul figlio,

b) la competenza giurisdizionale di tali giudici è stata accettata dai coniugi e corrisponde all'interesse superiore del figlio.

3. La competenza di cui ai paragrafi 1 e 2 cessa :

a) non appena la decisione che accoglie o respinge la domanda di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio sia passata in giudicato, o

b) nei casi in cui il procedimento relativo alla potestà dei genitori è ancora pendente alla data di cui alla lettera a), non appena la decisione relativa a questo procedimento sia passata in giudicato, o

c) non appena il procedimento di cui alle lettere a) e b) sia terminato per un'altra ragione.

Articolo 4

Sottrazione di minori

I giudici competenti a norma dell'articolo 3 esercitano la competenza secondo le disposizioni della convenzione dell'Aia del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, in particolare secondo quelle degli articoli 3 e 16.

Articolo 5

Domanda riconvenzionale

Il giudice davanti al quale pende un procedimento in base agli articoli 2, 3 e 4 è competente anche per esaminare la domanda riconvenzionale in quanto essa rientri nel campo d'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Conversione della separazione personale in divorzio

Fatto salvo l'articolo 2, il giudice dello Stato membro che ha emesso la decisione sulla separazione personale è altresì competente per convertirla in una decisione di divorzio qualora ciò sia previsto dalla legislazione di tale Stato.

Articolo 7

Carattere esclusivo delle competenze di cui agli articoli da 2 a 6

Il coniuge che:

a) risiede abitualmente nel territorio di uno Stato membro o

b) ha la cittadinanza di uno Stato membro o il "domicilio" in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2,

può essere convenuto in giudizio davanti ai giudici di un altro Stato membro soltanto in forza degli articoli da 2 a 6.

Articolo 8

Competenze residue

1. Qualora nessun giudice di uno Stato membro sia competente a norma degli articoli da 2 a 6, la competenza è determinata in ciascuno Stato membro dalla legge interna.

2. Il cittadino di uno Stato membro che abbia la residenza nel territorio di un altro Stato membro può, al pari dei cittadini di quest'ultimo, invocare le norme sulla competenza quivi in vigore contro un convenuto che non abbia la residenza nel territorio di uno Stato membro né abbia la cittadinanza di uno Stato membro o il "domicilio" in uno Stato membro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2.

SEZIONE 2 - VERIFICA DELLA COMPETENZA E DELL'AMMISSIBILITÀ

Articolo 9

Verifica della competenza

Il giudice di uno Stato membro, investito di una controversia per la quale non ha competenza in base al presente regolamento e per la quale, sempre in base al presente regolamento, è invece competente un giudice di un altro Stato membro, dichiara d'ufficio la propria incompetenza.

Articolo 10

Verifica dell'ammissibilità

1. Se il convenuto non compare, il giudice competente è tenuto a sospendere il procedimento fino a quando non si accerti che al convenuto è stata data la possibilità di ricevere la domanda giudiziale o un atto equivalente in tempo utile perché potesse presentare le proprie difese, ovvero che è stato fatto tutto il possibile a tal fine.

2. Se la domanda giudiziale doveva essere trasmessa all'estero in esecuzione del regolamento .../CE del Consiglio, del ..., sulla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale [13], si applicano, in luogo delle disposizioni del paragrafo 1, le disposizioni dell'articolo 19 di tale regolamento,

[13] GU L

Se non sono applicabili le disposizioni del regolamento menzionato nel paragrafo 2, si applicano, qualora la domanda giudiziale dovesse essere trasmessa all'estero in esecuzione della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, relativa alla notifica all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, le disposizioni dell'articolo 15 di tale convenzione.

SEZIONE 3 - LITISPENDENZA E CONNESSIONE

Articolo 11

1. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice previamente adito.

2. Qualora davanti a giudici di Stati membri differenti e tra le stesse parti siano state proposte domande non aventi il medesimo oggetto ed il medesimo titolo, relative al divorzio, alla separazione personale o all'annullamento del matrimonio, il giudice successivamente adito sospende d'ufficio il procedimento finché non sia accertata la competenza del giudice previamente adito.

3. Quando la competenza del giudice previamente adito è stata accertata, il giudice successivamente adito dichiara la propria incompetenza a favore del giudice previamente adito.

In tal caso la parte che ha proposto la domanda davanti al giudice successivamente adito può promuovere l'azione davanti al giudice previamente adito.

4 Ai fini dell'articolo 11, un giudice è considerato adito

a) quando l'atto introduttivo del giudizio o un atto equivalente è depositato presso il giudice, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le iniziative prescritte per la notificazione o comunicazione dell'atto stesso al convenuto, o

b) se l'atto deve essere notificato o comunicato prima di essere depositato presso il giudice, quando l'autorità competente per la notificazione o comunicazione lo riceve, purché successivamente l'attore non abbia omesso di prendere tutte le iniziative prescritte per il deposito dell'atto stesso.

SEZIONE 4 - PROVVEDIMENTI PROVVISORI E CAUTELARI

Articolo 12

1. In caso d'urgenza le disposizioni del presente regolamento non ostano a che i giudici di uno Stato membro adottino i provvedimenti provvisori o cautelari previsti dalla legge interna relativamente alle persone presenti nello Stato stesso o ai beni in questo situati, anche se, a norma del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito spetta al giudice di un altro Stato membro.

2. I provvedimenti provvisori e cautelari presi in forza del paragrafo 1, che riguardano questioni rientranti nel campo d'applicazione del presente regolamento, cessano di aver efficacia nel momento in cui una decisione avente il medesimo oggetto sia emessa da un giudice competente per il merito ai sensi del presente regolamento e sia eseguita o riconosciuta in applicazione del regolamento stesso.

Capo III - Riconoscimento Ed Esecuzione

Articolo 13

Definizione del termine "decisione"

1. Ai fini del presente regolamento si intende per "decisione" qualsiasi decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio emessa da un giudice di uno Stato membro nonché qualsiasi decisione relativa alla potestà dei genitori emessa in occasione di tali procedimenti matrimoniali, a prescindere dal termine, ad esempio decreto, sentenza od ordinanza, con cui essa sia denominata.

2. Le disposizioni del presente titolo si applicano altresì alla determinazione dell'importo delle spese per i procedimenti avviati in base al presente regolamento nonché all'esecuzione di qualsiasi decisione concernente tali spese.

3. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli atti pubblici ricevuti ed esecutivi in uno degli Stati membri nonché le transazioni concluse davanti ad un giudice in corso di giudizio ed esecutive nello Stato membro d'origine sono riconosciuti ed eseguiti secondo le modalità stabilite per le decisioni di cui al paragrafo 1.

Sezione 1 - Riconoscimento

Articolo 14

Riconoscimento delle decisioni

1. Le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.

2. In particolare, fatto salvo il paragrafo 3, non è necessario alcun procedimento per l'aggiornamento delle iscrizioni nello stato civile di uno Stato membro a seguito di una decisione di divorzio, separazione personale dei coniugi o annullamento del matrimonio pronunciata in un altro Stato membro, contro la quale non sia più possibile proporre impugnazione secondo la legge di questo Stato.

3. Ogni parte interessata può far dichiarare, secondo il procedimento di cui alle sezioni 2 e 3 del presente capo, che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta.

4. Se il riconoscimento di una decisione è richiesto in via incidentale davanti ad un giudice di uno Stato membro, questi può decidere al riguardo.

Articolo 15

Motivi di diniego del riconoscimento

1. La decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se la domanda giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace in tempo utile ed in modo appropriato perché potesse presentare le proprie difese, salvo che si accerti che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione;

c) se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti nello Stato membro richiesto;

d) se la decisione è in contrasto con una decisione riguardante le medesime parti, resa precedentemente in un altro Stato membro o in un paese terzo, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

2. La decisione relativa alla potestà dei genitori resa in occasione di un procedimento in materia matrimoniale ai sensi dell'articolo 13 non è riconosciuta nei casi seguenti:

a) se, tenuto conto dell'interesse superiore del figlio, il riconoscimento è manifestamente contrario all'ordine pubblico dello Stato membro richiesto;

b) se, salvo in caso d'urgenza, la decisione è stata resa senza che il figlio abbia avuto la possibilità di essere ascoltato, in violazione dei principi fondamentali di procedura dello Stato membro richiesto;

c) se la domanda giudiziale o l'atto equivalente non sono stati notificati o comunicati al contumace in tempo utile ed in modo appropriato perché potesse presentare le proprie difese, salvo che si accerti che egli ha accettato inequivocabilmente la decisione;

d) su richiesta di chiunque ritenga che la decisione leda l'esercizio della propria potestà di genitore, se è stata emessa senza dargli la possibilità di essere ascoltato;

e) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa nello Stato membro richiesto;

f) se la decisione è in contrasto con una decisione successiva sulla potestà dei genitori emessa in un altro Stato membro, o nel paese terzo in cui il figlio risieda, la quale soddisfi le condizioni prescritte per il riconoscimento nello Stato membro richiesto.

Articolo 16

Divieto del controllo della competenza del giudice d'origine

Non si può procedere al controllo della competenza del giudice dello Stato membro d'origine. Il criterio dell'ordine pubblico di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 2, lettera a), non può essere applicato alle norme sulla competenza di cui agli articoli da 2 a 8.

Articolo 17

Divergenze fra le leggi

Il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento del matrimonio non può essere negato perché la legge dello Stato membro richiesto non prevede per i medesimi fatti il divorzio, la separazione personale o l'annullamento del matrimonio.

Quando uno Stato membro è tenuto a riconoscere il divorzio in forza delle disposizioni del presente regolamento, esso non può negare ad alcuno dei coniugi di contrarre un nuovo matrimonio adducendo il motivo che il divorzio non è riconosciuto dal diritto interno dello Stato membro d'appartenenza.

Articolo 18

Divieto di riesame del merito

In nessun caso la decisione può formare oggetto di un riesame del merito.

Articolo 19

Sospensione del procedimento

Il giudice di uno Stato membro davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in un altro Stato membro può sospendere il procedimento se la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario.

Il giudice di uno Stato membro davanti al quale è richiesto il riconoscimento di una decisione emessa in Irlanda o nel Regno Unito può sospendere il procedimento se l'esecuzione della decisione è stata sospesa nello Stato d'origine a seguito di impugnazione.

Sezione 2 - Esecuzione

Articolo 20

Decisioni esecutive

Le decisioni relative all'esercizio della potestà dei genitori su un figlio comune, emesse ed esecutive in un determinato Stato membro nonché debitamente notificate o comunicate, vengono eseguite in un altro Stato membro dopo esservi state dichiarate esecutive su istanza della parte interessata.

Tuttavia nel Regno Unito le decisioni sono eseguite in Inghilterra e nel Galles, in Scozia o in Irlanda del Nord dopo essere state registrate ai fini dell'esecuzione, su istanza della parte interessata, nel corrispondente territorio del Regno Unito .

Articolo 21

Giudici territorialmente competenti

1. L'istanza deve essere proposta dinanzi ai giudici elencati nell'allegato I.

2. Il giudice territorialmente competente in relazione ad una domanda di esecuzione è determinato dal luogo della residenza della parte contro cui è chiesta l'esecuzione o dal luogo della residenza del figlio cui la domanda si riferisce.

Quando nessuno dei luoghi di cui al primo comma si trova nello Stato membro richiesto, il giudice territorialmente competente è determinato dal luogo dell'esecuzione.

3. In relazione ai procedimenti di cui all'articolo 14, paragrafo 3, il giudice territorialmente competente è determinato dal diritto nazionale dello Stato membro nel quale viene proposta la domanda di riconoscimento o di diniego del riconoscimento.

Articolo 22

Procedimento di esecuzione

1. Le modalità del deposito dell'istanza sono determinate in base alla legge dello Stato membro richiesto.

2. L'istante elegge il proprio domicilio nella circoscrizione del giudice adito. Tuttavia, se la legge dello Stato membro richiesto non prevede l'elezione del domicilio, l'istante designa un procuratore alle liti.

3. All'istanza vengono allegati i documenti di cui agli articoli 31 e 32.

Articolo 23

Decisione del giudice

1. Il giudice adito statuisce entro un breve termine senza che la parte contro cui l'esecuzione viene chiesta possa, in questa fase del procedimento, presentare osservazioni.

2. L'istanza può essere respinta solo per uno dei motivi di cui all'articolo 15.

3. In nessun caso la decisione può essere riesaminata nel merito.

Articolo 24

Notificazione della decisione

La decisione resa su istanza di parte è comunicata senza indugio al richiedente, a cura del cancelliere, secondo le modalità previste dalla legge dello Stato membro richiesto.

Articolo 25

Ricorso contro la decisione

Ciascuna delle parti può proporre ricorso contro la decisione emessa sull'istanza di dichiarazione d'esecutività. Il ricorso è proposto dinanzi al giudice indicato nell'elenco contenuto nell'allegato II. Esso deve essere esaminato secondo le norme del procedimento in contraddittorio.

Se il ricorso è proposto dall'istante, la parte contro cui si chiede l'esecuzione è chiamata a comparire davanti al giudice investito del ricorso. In caso di contumacia, si applicano le disposizioni dell'articolo 10.

Il ricorso contro la dichiarazione di esecutività deve essere proposto nel termine di un mese dalla notificazione o comunicazione della dichiarazione stessa. Se la parte contro la quale è chiesta l'esecuzione risiede in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la dichiarazione di esecutività, il termine per il ricorso è pari a due mesi dal giorno in cui la notificazione o comunicazione è stata eseguita in mani proprie o nel domicilio.

Articolo 26

Mezzi di ulteriore impugnazione

La decisione emessa sul ricorso può essere impugnata unicamente con i ricorsi di cui all'allegato III.

Articolo 27

Sospensione del procedimento

Il giudice investito del ricorso a norma degli articoli 25 e 26 può, su istanza della parte contro cui si chiede l'esecuzione, sospendere il procedimento se nello Stato membro d'origine la decisione è stata impugnata con un mezzo ordinario o se il termine per proporre l'impugnazione non è scaduto. In quest'ultimo caso il giudice può fissare un termine per proporre tale impugnazione.

Qualora la decisione sia stata emessa in Irlanda o nel Regno Unito, si considera come mezzo ordinario ai fini dell'applicazione del paragrafo 1 qualsiasi mezzo d'impugnazione previsto nello Stato membro d'origine.

Articolo 28

Esecuzione parziale

1. Se la decisione ha statuito su vari capi della domanda e l'esecuzione non può essere accordata per tutti i capi, il giudice accorda l'esecuzione solo per uno o taluni di essi.

2. L'istante può chiedere l'esecuzione parziale.

Articolo 29

Assistenza giudiziaria

L'istante che, nello Stato membro d'origine, abbia usufruito in tutto o in parte dell'assistenza giudiziaria o dell'esenzione dalle spese beneficia, nel procedimento di cui agli articoli da 21 a 24, dell'assistenza più favorevole o dell'esenzione più ampia prevista dal diritto dello Stato membro richiesto.

Articolo 30

Cauzione o deposito

Alla parte che chiede l'esecuzione in uno Stato membro di una decisione resa in un altro Stato membro non può essere imposta la costituzione di cauzioni o depositi, comunque denominati, a causa della qualità di straniero o per difetto di residenza abituale nello Stato membro richiesto.

Sezione 3 - Disposizioni comuni

Articolo 31

Documenti

1. La parte che invoca o contesta il riconoscimento ovvero chiede la dichiarazione d'esecutività di una decisione deve produrre quanto segue:

a) una copia della decisione recante ogni requisito di autenticità;

b) il documento di cui all'articolo 34, fatto salvo l'articolo 35.

2. Se si tratta di decisione contumaciale, la parte che ne chiede il riconoscimento o l'esecuzione deve inoltre produrre:

a) l'originale o una copia autenticata del documento comprovante che la domanda giudiziale o l'atto equivalente è stato notificato o comunicato al contumace, oppure

b) un documento comprovante che il convenuto ha inequivocabilmente accettato la decisione.

Articolo 32

Altri documenti

Il giudice o l'autorità competente dello Stato membro in cui è stata emessa la decisione rilascia, su istanza di qualsiasi parte interessata, un attestato redatto secondo il modello contenuto nell'allegato IV (decisioni in materia matrimoniale) o nell'allegato V (decisioni in materia di responsabilità parentale).

Articolo 33

Mancata produzione di documenti

1. Qualora i documenti di cui all'articolo 31, paragrafo 1, lettera b), o paragrafo 2 non vengano prodotti, il giudice può fissare un termine per la loro presentazione o accettare documenti equivalenti ovvero, qualora ritenga di essere informato a sufficienza, disporne la dispensa.

2. Qualora il giudice lo richieda, è necessario produrre una traduzione dei documenti richiesti. La traduzione è autenticata da una persona a tal fine abilitata in uno degli Stati membri.

Articolo 34

Legalizzazione o formalità analoga

Non è richiesta alcuna legalizzazione o formalità analoga per i documenti indicati negli articoli 31 e 32 e nell'articolo 33, paragrafo 2, né per l'eventuale procura alle liti.

Capo IV - Disposizioni Transitorie

Articolo 35

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano solo alle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici ricevuti e alle transazioni approvate da un giudice in corso di giudizio posteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Le decisioni rese dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, a seguito di azioni proposte prima di tale data, sono riconosciute ed eseguite secondo le disposizioni del capo III se la competenza era basata su regole conformi a quelle del capo II o alle disposizioni di una convenzione in vigore tra lo Stato membro di origine e lo Stato membro richiesto al momento della proposizione dell'azione.

Capo V - Disposizioni Generali

Articolo 36

Relazione con le convenzioni internazionali

1. Fatti salvi gli articoli 35 e 38 nonché il paragrafo 2 del presente articolo, il presente regolamento sostituisce, nei rapporti tra gli Stati membri che ne sono parti, le convenzioni vigenti alla data della sua entrata in vigore e concluse tra due o più Stati membri su materie disciplinate dal presente regolamento.

2. La Finlandia e la Svezia hanno facoltà di dichiarare che nei loro rapporti reciproci, in luogo delle norme del presente regolamento, si applica in tutto o in parte la convenzione del 6 febbraio 1931 tra Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia contenente disposizioni di diritto internazionale privato in materia di matrimonio, adozione e tutela, nonché il relativo protocollo finale. Le dichiarazioni sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee in allegato al presente regolamento. Tali Stati membri possono dichiarare in qualsiasi momento di rinunciarvi in tutto o in parte.

Deve essere rispettato il divieto di discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra cittadini dell'Unione europea.

I criteri di competenza di qualsiasi accordo che sarà concluso tra gli Stati membri di cui al primo comma su materie disciplinate dal presente regolamento devono corrispondere a quelli stabiliti dal regolamento stesso.

Le decisioni pronunciate in uno degli Stati nordici che abbia reso la dichiarazione di cui al primo comma, basate su un criterio di competenza corrispondente a quelli previsti nel capo II, sono riconosciute ed eseguite negli altri Stati membri secondo le disposizioni del capo III.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a) copia degli accordi o progetti di accordi di cui al primo e terzo comma o delle relative leggi uniformi di applicazione;

b) qualsiasi denuncia o modifica di tali accordi o leggi uniformi.

Articolo 37

Relazione con talune convenzioni multilaterali

Nei rapporti tra gli Stati che ne sono parti, il presente regolamento prevale sulle convenzioni seguenti, nella misura in cui queste riguardino materie da esso disciplinate:

- convenzione dell'Aia, del 5 ottobre 1961, sulla competenza delle autorità e sulla legge applicabile in materia di protezione dei minori,

- convenzione di Lussemburgo, dell'8 settembre 1967, sul riconoscimento delle decisioni relative al vincolo matrimoniale,

- convenzione dell'Aia, del 1° giugno 1970, sul riconoscimento dei divorzi e delle separazioni personali,

- convenzione europea, del 20 maggio 1980, sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento,

- convenzione dell'Aia, del 19 ottobre 1996, sulla competenza giurisdizionale, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, nonché la cooperazione, in materia di potestà dei genitori e di misure per la tutela dei minori, purché il minore abbia la residenza abituale in uno Stato membro.

Articolo 38

Ambito di efficacia

1. Gli accordi e le convenzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, e all'articolo 37 continuano a produrre i loro effetti nelle materie cui non si applica il presente regolamento.

2. Essi continuano a produrre effetti per quanto attiene alle decisioni rese e agli atti autentici ricevuti prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.

Articolo 39

Accordi tra Stati membri

1. Due o più Stati membri possono concludere tra loro convenzioni o accordi per completare le disposizioni del presente regolamento o agevolarne l'applicazione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione quanto segue:

a) una copia dei progetti di tali atti;

b) qualsiasi denuncia o modificazione di tali atti.

2. In nessun caso le convenzioni o gli accordi possono derogare ai capi II e III.

Articolo 40

Trattati con la Santa Sede

1. Il presente regolamento fa salvo il trattato internazionale (concordato) concluso fra la Santa Sede e il Portogallo, firmato nella Città del Vaticano il 7 maggio 1940.

2. Ogni decisione relativa all'invalidità di un matrimonio disciplinata dal trattato di cui al paragrafo 1 è riconosciuta negli Stati membri a norma del capo III del presente regolamento.

3. Le disposizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano altresì ai seguenti trattati internazionali (concordati) conclusi con la Santa Sede:

- Concordato lateranense, dell'11 febbraio 1929, tra l'Italia e la Santa Sede, modificato dall'accordo, con protocollo aggiuntivo, firmato a Roma il 18 febbraio 1984;

- Accordo tra la Santa Sede e la Spagna su questioni giuridiche del 3 gennaio 1979.

4. In Italia o in Spagna il riconoscimento delle decisioni menzionate nell'articolo 2 può essere assoggettato alle stesse procedure ed agli stessi controlli vigenti per le decisioni dei tribunali ecclesiastici emesse a norma dei trattati internazionali di cui al paragrafo 3.

5. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione quanto segue:

a) una copia dei trattati di cui ai paragrafi 1 e 3;

b) eventuali denunce o modificazioni di tali trattati.

Articolo 41

Stati membri con sistemi normativi plurimi

Qualora in uno Stato membro vigano, in unità territoriali diverse, due o più sistemi giuridici o complessi di norme per questioni disciplinate dal presente regolamento:

a) ogni riferimento alla residenza abituale nello Stato membro va inteso come riferimento alla residenza abituale nell'unità territoriale;

b) ogni riferimento alla cittadinanza va inteso come riferimento all'appartenenza all'unità territoriale designata dalla legge di detto Stato;

c) ogni riferimento allo Stato membro in cui è presentata la domanda di divorzio, di separazione personale o di annullamento del matrimonio va inteso come riferimento all'unità territoriale in cui la domanda è presentata;

d) ogni riferimento alle norme dello Stato membro richiesto va inteso come riferimento alle norme dell'unità territoriale in cui si invocano la competenza giurisdizionale, il riconoscimento o l'esecuzione.

Capo VI - Disposizioni Finali

Articolo 42

Riesame

Entro cinque anni dalla sua entrata in vigore, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione del presente regolamento, con particolare riguardo agli articoli 36, 39 e 40. Tale relazione è corredata, se del caso, di opportune proposte d'adeguamento.

Articolo 43

Modificazione degli allegati

1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle loro disposizioni legislative recanti modifica della designazione degli organi giurisdizionali o delle autorità di cui agli allegati I e II o dei ricorsi di cui all'allegato III. La Commissione adeguerà tali allegati in modo consequenziale.

2. Gli aggiornamenti o le modificazioni tecniche del modelli di attestato contenuti negli allegati IV e V sono decisi a norma dell'articolo 44.

Articolo 44

1. La Commissione è assistita da un comitato consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al precedente paragrafo si applica la procedura di consultazione di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE, con l'osservanza dell'articolo 7, paragrafo 3, della decisione stessa.

Articolo 45

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

I giudici o le autorità competenti dinanzi alle quali devono essere proposte le istanze di cui all'articolo 21 sono i seguenti:

- in Belgio, il "tribunal de première instance" o "Rechtbank van eerste aanleg" o "erstinstanzliche Gericht",

- nella Repubblica federale di Germania, il "Familiengericht",

- in Grecia il "MoíoìåëÝò ((ùôoäéxåßo ",

- in Spagna, il "Juzgado de Primera Instancia",

- in Francia, il presidente del"tribunal de grande instance",

- in Irlanda, la "High Court";

- in Italia, la "Corte d'appello",

- nel Lussemburgo, il presidente del "tribunal d'arrondissement",

- in Austria, il "Bezirksgericht",

- nei Paesi Bassi, il presidente dell'"arrondissementsrechtbank",

- in Portogallo, il "Tribunal de Comarca" o il "Tribunal de família",

- in Finlandia, il "käräjäoikeus/tingsrätt",

- in Svezia, lo "Svea hovrätt",

- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles la "High Court of Justice"

b) in Scozia la "Court of Session"

c) in Irlanda del Nord la "High Court of Justice".

ALLEGATO II

Gli organi giurisdizionali dinanzi ai quali devono essere proposti i ricorsi di cui all'articolo 25 sono i seguenti:

- in Belgio, il "tribunal de première instance" o "Rechtbank van eerste aanleg" o "erstinstanzliche Gericht",

- nella Repubblica federale di Germania, l'"Oberlandesgericht",

- in Grecia, l'"(öåôåßo",

- in Spagna, la "Audiencia Provincial",

- in Francia, la "Cour d'appel",

- in Irlanda, la "High Court of Justice";

- in Italia, la "Corte d'appello",

- nel Lussemburgo, la "Cour d'appel",

- nei Paesi Bassi, l'"arrondissementsrechtbank",

- in Austria, il "Bezirksgericht",

- in Portogallo, il "Tribunal de Relação",

- in Finlandia, l'"hovioikeus/hovrätt",

- in Svezia, lo "Svea hovrätt",

- nel Regno Unito:

a) in Inghilterra e nel Galles la "High Court of Justice"

b) in Scozia la "Court of Session"

c) in Irlanda del Nord la "High Court of Justice".

ALLEGATO III

I ricorsi che possono essere proposti in forza dell'articolo 26 sono i seguenti:

- in Belgio, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lussemburgo e nei Paesi Bassi: unicamente il ricorso per cassazione

- nella Repubblica federale di Germania; unicamente la "Rechtsbeschwerde",

- in Irlanda: unicamente il ricorso per questioni di diritto davanti alla "Suprême Court",

- in Austria: unicamente il "Revisionsrekurs",

- in Portogallo: unicamente il "recurso restrito à matèria de direito",

- in Finlandia: unicamente il ricorso al "korkein oikeus/högsta domstolen"

- in Svezia: unicamente il ricorso al "Högsta domstolen",

- nel Regno Unito: unicamente il ricorso per questioni di diritto.

ALLEGATO IV

Attestato di cui all'articolo 34, riguardante le decisioni in materia matrimoniale

1. Stato membro d'origine

2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato

2.1. Nome

2.2. Indirizzo

2.3. Tel./fax/posta elettronica

3. Matrimonio

3.1. Moglie

3.1.1. Nome

3.1.2. Stato e luogo di nascita

3.1.3. Data di nascita

3.2. Marito

3.2.1. Nome

3.2.2. Stato e luogo di nascita

3.2.3. Data di nascita

3.3. Stato e data del matrimonio

3.3.1. Stato

3.3.2. Data

4. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione

4.1. Tipo di organo giurisdizionale

4.2. Sede dell'organo giurisdizionale

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

5.3. Natura della decisione

5.3.1. Divorzio

5.3.2. Annullamento del matrimonio

5.3.3. Separazione personale

5.4. Si tratta di una decisione contumaciale-

5.4.1. No

5.4.2. Sì [14]

[14] Si devono allegare i documenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2).

6. Nomi delle parti alle quali è stato concesso il gratuito patrocinio

7. La decisione è ancora impugnabile secondo la legge dello Stato membro d'origine-

7.1 No

7.2. Sì

8. Data di decorrenza degli effetti giuridici

8.1. del divorzio [15]

[15] Se diversa da quella indicata al punto 5.1.

8.2. della separazione personale

Fatto a .................................... Data

Firma e/o timbro

Allegato V

Attestato di cui all'articolo 34, riguardante le decisioni in materia di potestà dei genitori

1. Stato membro d'origine

2. Organo giurisdizionale o autorità che rilascia l'attestato

2.1. Nome

2.2. Indirizzo

2.3. Tel./Fax/Posta elettronica

3. Genitori

3.1. Madre

3.1.1. Nome

3.2. Padre

3.2.1. Nome

4. Organo giurisdizionale che ha emesso la decisione

4.1. Tipo di organo giurisdizionale

4.2. Sede dell'organo giurisdizionale

5. Decisione

5.1. Data

5.2. Numero di riferimento

5.3. Si tratta di una decisione contumaciale-

5.3.1. No

5.3.2. Sì [16]

[16] Si devono allegare i documenti di cui all'articolo 33, paragrafo 2).

6. Figli interessati dalla decisione [17]

[17] Se sono interessati più di quattro figli, deve essere usato un secondo modulo

6.1. Nome e data di nascita

6.2. Nome e data di nascita

6.3. Nome e data di nascita

6.4. Nome e data di nascita

7. Nome delle parti che hanno beneficiato del gratuito patrocinio

8. Attestazione della natura esecutiva e della notificazione/comunicazione

8.1. La decisione è esecutiva secondo la legge dello Stato membro d'origine-

8.1.1. Sì

8.1.2. No

8.2. La decisione è stata notificata o comunicata alla parte contro cui si chiede l'esecuzione-

8.2.1. Sì

8.2.1.1. Nome della parte

8.2.1.2. Data della notificazione

8.2.2. No

Fatto a .................................... Data

Firma e/o timbro