Proposta modificata di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'unione doganale CE-Turchia /* COM/2000/0141 def. - CNS 98/0299 */
Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0005 - 0012
Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTESI A POTENZIARE L'UNIONE DOGANALE CE-TURCHIA (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Il 2 dicembre 1999, il Parlamento europeo ha sostenuto la proposta della Commissione e ha adottato una relazione che propone 22 emendamenti al testo presentato dalla Commissione. Sui 22 emendamenti, la Commissione: - ne accetta 8 tali quali e li riprende integralmente nella sua proposta modificata di regolamento; - ne accetta 8 in parte, vale a dire li riprende apportandovi una modifica; - ne respinge 6. Nella proposta modificata, le disposizioni proposte dal PE e riprese dalla Commissione sono sottolineate. Le modifiche apportate dalla Commissione in base agli emendamenti del PE sono indicate in grassetto. Gli emendamenti ripresi tali quali sono i seguenti: nn. 2, 4, 7, 8, 10, 14, 15 e 22. Tali emendamenti completano i considerando proposti dalla Commissione e rafforzano ed espongono con maggiori dettagli alcune disposizioni. Non ostacolano per nulla l'attuazione e il buon funzionamento della cooperazione. Gli emendamenti ripresi in parte, vale a dire con alcune modifiche, sono i seguenti: nn. 1, 3, 9, 12, 16, 17, 18 e 20. - Emendamento 1 (quinto considerando bis del PE/nuovo): "considerando che il Consiglio «Affari generali» del 13 settembre 1999 ha deciso l'assegnazione degli stanziamenti destinati alla Turchia" è così modificato: "considerando le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999". Il Consiglio (Affari generali) ha fatto riferimento agli strumenti finanziari ma non ha preso decisioni riguardo alla loro assegnazione. N.B.: La Commissione ha aggiunto nei considerando un riferimento al Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999. - Emendamento 3: "vista la decisione del Consiglio del 28 giugno 1999 che istituisce le procedure per l'esercizio delle competenze esecutive attribuite alla Commissione" è sostituito dal considerando "standard" della Commissione relativo alle nuove disposizioni in materia di comitatologia. - Emendamento 9 (nono considerando): "Considerando che, senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, viene proposto un importo indicativo pluriennale per il periodo 2000-2002, in qualità di riferimento finanziario che rifletta la volontà dell'autorità legislativa; che tale riferimento costituirà parte della struttura finanziaria pluriennale del programma MEDA". "programma Meda" sostituito da "pacchetto mediterraneo". Infatti, il programma Meda è soltanto uno degli strumenti del pacchetto mediterraneo. - Emendamento 12 (articolo 3, paragrafo 2 bis/nuovo): "Prima di intraprendere le azioni previste dal presente regolamento, la Commissione stabilisce un elenco delle priorità ed incarica della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché gli organi istituiti in virtù dell'accordo di associazione UE-Turchia e degli atti adottati in base ad esso, in particolare la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia." La parola "incarica" è sostituita da "informa". Il termine "incarica" comporterebbe un'ingerenza del PE e del CES nel ruolo d'iniziativa e di attuazione della Commissione. Dal punto di vista istituzionale, ciò non sarebbe corretto. Inoltre, tale consultazione allungherebbe talmente il ciclo di preparazione di un progetto da rendere estremamente difficile impegnare in tempo gli stanziamenti. La Commissione è però disposta ad informare al massimo le altre istituzioni. La menzione relativa agli organi istituiti dall'accordo di associazione è giudicata troppo vaga ed è pertanto soppressa. Sono però mantenuti i destinatari (proposti dal PE) del documento di programmazione indicativa. - Emendamento 16 (articolo 6, paragrafo 3, secondo comma bis/nuovo): Il testo "La Commissione definisce disposizioni speciali per ridurre gli ostacoli all'assegnazione di aiuti alle piccole ONG senza fini di lucro" è sostituito da "La Commissione adotta ogni misura necessaria per agevolare l'assegnazione degli aiuti alle piccole ONG senza fini di lucro". Il Parlamento intende favorire l'accesso delle piccole ONG. Così avviene già ampiamente e la Commissione veglia affinché ciò continui. Il testo modificato rafforza la possibilità per la Commissione di finanziare interventi di assistenza tecnica per migliorare la capacità di gestione delle ONG. - Emendamento 17 (articolo 7): Disposizioni relative alla comitatologia. La Commissione conserva lo spirito del testo del PE ma ne modifica la formulazione conformemente alle sue disposizioni "standard" relative alle nuove disposizioni in materia di comitatologia. - Emendamento 18 (articolo 8): "In conformità delle procedure stabilite dall'autorità di bilancio, una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base della programmazione presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente. Il Parlamento europeo viene informato delle proposte e del risultato delle discussioni." La Commissione aggiunge "programmazione indicativa" e sopprime "In conformità delle procedure stabilite dall'autorità di bilancio". - Emendamento 20 (articolo 9): riguarda il dovere d'informazione della Commissione nei confronti del PE. La Commissione propone una modifica redazionale (1° paragrafo), l'aggiunta del termine "indicativo" dopo la parola "programma" e la soppressione di " ...di modo che quest'ultimo (il PE) possa prendere conoscenza della stessa e valutarla con il necessario anticipo anteriormente al suo esame e alla sua approvazione del bilancio comunitario". Infatti: - la programmazione è sempre indicativa in quanto la messa a punto di un dato progetto può sempre essere compromessa; - il seguito dato dal PE al ricevimento della programmazione indicativa è di sua competenza e non deve essere prescritto nel regolamento. - Gli emendamenti respinti sono i seguenti: nn. 5, 6, 11, 13, 19 e 21. - Emendamento 5 (primo considerando): "considerando che il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea sulla base degli stessi criteri valevoli per tutti i paesi candidati all'adesione". La Commissione non riprende questo emendamento: il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Turchia all'adesione all'Unione europea. L'ammissibilità non ha condizioni. I criteri valevoli per tutti i paesi candidati all'adesione riguardano l'adesione stessa e l'avvio del processo di negoziato. - Emendamento 6 (settimo considerando): "considerando che le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, dei diritti delle minoranze, nonché sul rispetto del diritto internazionale e dei trattati internazionali, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri". La Commissione non riprende questo emendamento. Si attiene alla sua proposta iniziale basata su una clausola "standard", che esclude ogni impressione di discriminazione nei confronti di uno dei partner. Naturalmente, la Commissione dà importanza ai diritti delle minoranze e al rispetto delle convenzioni internazionali. - Emendamento 11 (articolo 3, paragrafo 2): "Qualora si frappongano ostacoli all'attuazione dei progetti, delle operazioni e delle misure in uno qualsiasi dei settori definiti all'articolo 4, segnatamente quello relativo alla cooperazione volta a difendere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze, il Consiglio può, su richiesta della Commissione o del Parlamento europeo e a maggioranza qualificata, decidere di sospendere ogni cooperazione nel quadro del presente regolamento". La Commissione non riprende questo emendamento. Si attiene alla proposta iniziale per due ragioni. 1. Non vi è una base legale o istituzionale per prevedere un qualsiasi ruolo d'iniziativa del PE volto a proporre al Consiglio di sospendere la cooperazione a norma del presente regolamento. 2. La logica impone di prevedere le stesse disposizioni già in vigore per il programma Meda al fine di evitare di avere procedure diverse per uno stesso paese. - Emendamento 13 (articolo 4, terzo trattino bis): "Sostegno dei programmi di risarcimento dei danni provocati dai recenti terremoti". La Commissione non riprende questo emendamento. È evidente che le regioni colpite dai sismi possono, allo stesso titolo delle altre, beneficiare degli aiuti comunitari. Ciononostante, la ricostruzione in seguito al terremoto non è oggetto del presente regolamento, la cui finalità è avvicinare la Turchia all'UE. - Emendamento 19 (articolo 8 bis/nuovo): "La Commissione presenta una volta all'anno una relazione sui progressi compiuti nel settore del rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale". La Commissione non riprende questo emendamento. Pubblica ogni anno una "relazione periodica" su tutti i paesi candidati, compresa la Turchia. La relazione comprende una sezione sull'evolversi della situazione in materia di diritti umani. - Emendamento 21 (articolo 10): "La Commissione valuta periodicamente le azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta, in conformità delle procedure stabilite dall'autorità di bilancio, una sintesi delle valutazioni effettuate al Comitato di cui all'articolo 7, che potrebbe eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione del Parlamento europeo e degli Stati membri che ne facciano richiesta". La Commissione non riprende questo emendamento, il quale è inteso ad includere il PE tra i destinatari delle relazioni di valutazione. La Commissione concorda con questo principio. Visto che l'emendamento 20 prevede già la presentazione al PE e al Consiglio di tutti i documenti di programmazione e di valutazione, l'emendamento 21 è inutile. Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTESI A POTENZIARE L'UNIONE DOGANALE CE-TURCHIA IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, considerando quanto segue: (1) il Consiglio europeo di Lussemburgo del 12 e 13 dicembre 1997 ha confermato l'ammissibilità della Turchia per l'adesione all'Unione europea; (2) il 4 marzo 1998 la Commissione ha presentato al Consiglio una comunicazione intitolata "Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione" al fine di preparare la Turchia all'adesione; (3) il Consiglio europeo di Cardiff del 15 e 16 giugno 1998 ha ritenuto questa comunicazione una buona base per sviluppare e far progredire le relazioni tra l'Unione europea e la Turchia; (4) la Commissione è stata invitata dal Consiglio europeo di Cardiff a presentare le proposte necessarie alla concreta attuazione della strategia europea; (5) il Consiglio europeo di Cardiff ha ricordato che la strategia europea ha bisogno di un sostegno finanziario; (6) le conclusioni del Consiglio del 13 settembre 1999 hanno fatto riferimento all'assistenza finanziaria a favore della Turchia; (7) l'Unione doganale CE/Turchia è entrata in vigore il 31 dicembre 1995 e la Turchia porta avanti l'attuazione di riforme economiche; (8) il Consiglio europeo di Helsinki del 10 e 11 dicembre 1999 ha dichiarato che la Turchia è uno Stato candidato destinato ad aderire all'Unione in base agli stessi criteri applicati agli altri Stati candidati; (9) le disposizioni del presente regolamento si fondano sul rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché sul rispetto del diritto internazionale, elementi essenziali delle politiche della Comunità europea e dei suoi Stati membri; (10) la Comunità annette una grande importanza alla necessità che la Turchia migliori e promuova le pratiche democratiche ed il rispetto dei diritti fondamentali dell'uomo, e che estenda la partecipazione della società civile allo sviluppo; (11) il Parlamento europeo ha adottato alcune risoluzioni, il 13 dicembre 1995 sulla situazione dei diritti dell'uomo in Turchia, il 17 settembre 1998 sulle relazioni della Commissione concernenti l'evoluzione delle relazioni con la Turchia dopo l'entrata in vigore dell'unione doganale, il 3 dicembre 1998 sulla comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sugli sviluppi delle relazioni con la Turchia e sulla comunicazione della Commissione al Consiglio dal titolo "Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione" e il 6 ottobre 1999 sullo stato delle relazioni tra la Turchia e l'Unione europea [1], soprattutto per quanto riguarda l'importanza del rispetto dei diritti umani in Turchia ai fini dello sviluppo di strette relazioni tra tale paese e l'Unione europea; [1] Rispettivamente GU C 17 del 22.1.1996, pag. 46; GU C 313 del 12.10.1998, pag. 176; GU C 398 del 21.12.1998, pag. 57 e verbale della stessa data. (12) il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno adottato una dichiarazione il 6 marzo 1995, concernente l'iscrizione di disposizioni finanziarie negli atti legislativi [2]; [2] GU C 102 del 4.4.1996, pag. 4. (13) il 6 maggio 1999 è stato concluso tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione un accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio e il miglioramento della procedura di bilancio [3]; [3] GU C 172 del 18.6.1999, pag. 1. (14) senza pregiudizio per i poteri dell'autorità di bilancio, viene proposto un importo indicativo pluriennale per il periodo 2000-2002, in qualità di riferimento finanziario che rifletta la volontà dell'autorità legislativa; tale riferimento costituirà parte della struttura finanziaria pluriennale del pacchetto mediterraneo; (15) le misure necessarie per l'attuazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [4]; è opportuno che tali misure siano adottate secondo la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 di detta decisione; [4] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23. (16) ai fini dell'adozione del presente regolamento, il trattato non prevede altre competenze salvo quella dell'articolo 308, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 La Comunità contribuisce agli sforzi della Turchia per prepararsi all'adesione ravvicinandola all'Unione europea in tutti i settori connessi al potenziamento dell'unione doganale. Articolo 2 Il riferimento finanziario che riflette la volontà dell'autorità legislativa è di 15 milioni di euro per il periodo 2000-2002. Tale riferimento non intaccherà i poteri dell'autorità di bilancio, definiti dal Trattato. L'autorità di bilancio stabilirà il finanziamento annuale in relazione agli stanziamenti disponibili per ogni anno finanziario, tenendo conto dei principi di buona gestione di cui all'articolo 2 del regolamento finanziario. Articolo 3 1. I beneficiari dei progetti e delle azioni di cooperazione sono non soltanto lo Stato turco e le regioni ma anche gli enti locali, le organizzazioni regionali, gli organismi pubblici, le comunità locali o tradizionali, le organizzazioni di sostegno alle imprese, le cooperative e la società civile, in particolare le associazioni, le fondazioni e le organizzazioni non governative. 2. In assenza di uno degli elementi fondamentali per il proseguimento delle misure di sostegno a favore della Turchia, in particolare in caso di violazione dei principi democratici, dello Stato di diritto, dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nonché del diritto internazionale, il Consiglio può, su richiesta della Commissione e a maggioranza qualificata, decidere l'adozione di misure appropriate. La Commissione informa della sua programmazione indicativa il comitato di cui all'articolo 7 del presente regolamento, nonché la commissione parlamentare mista e il comitato misto economico e sociale UE-Turchia. Articolo 4 1. A titolo indicativo i progetti e le azioni di cooperazione potranno fruire di un finanziamento nei seguenti settori: - allineamento della legislazione turca alla legislazione comunitaria e sostegno allo sviluppo istituzionale connesso; - accesso al mercato interno, in particolare creando gli strumenti necessari nel settore della certificazione e della qualità; - sostegno alla liberalizzazione dei movimenti di capitali tra la Comunità e la Turchia; - cooperazione per potenziare l'unione doganale tra la Comunità europea e la Turchia, in particolare attraverso l'integrazione di questo paese nel sistema paneuropeo delle norme sull'origine e il sostegno della sua partecipazione alle convenzioni sul transito e sul documento amministrativo unico; - sostegno all'adattamento della politica agraria turca affinché siano adottate le misure della PAC necessarie all'istituzione della libera circolazione dei prodotti agricoli; - cooperazione nei settori veterinario e fitosanitario; - partecipazione a taluni programmi e a talune agenzie comunitarie, in particolare in materia di ambiente, ricerca, istruzione, formazione e gioventù; - cooperazione nei settori della politica della concorrenza, dei consumatori, delle nuove tecnologie e della società informatizzata; - cooperazione nel comparto della giustizia e degli affari interni; - qualsiasi forma di cooperazione intesa a difendere e promuovere la democrazia, la preminenza del diritto, dei diritti dell'uomo e la protezione delle minoranze. Articolo 5 1. Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili. 2. I mezzi che possono essere impiegati nel quadro delle azioni di cui al presente regolamento comprendono in particolare, nei limiti stabiliti dall'Autorità di bilancio nel corso della procedura di bilancio annuale, assistenza tecnica, formazione o altri servizi, forniture e lavori, audit e missioni di valutazione e di controllo. 3. Il finanziamento comunitario può coprire sia spese d'investimento, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (che comprendono spese di amministrazione, di manutenzione e di funzionamento), tenendo conto che il progetto deve portare, a termine, al trasferimento delle spese ricorrenti a carico dei beneficiari. 4. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati e in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. In casi specifici e quando il partner è un'organizzazione non governativa oppure una organizzazione a base comunitaria, il contributo può essere dato in natura. 5. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri finanziatori, in particolare con gli Stati membri. 6. Saranno prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento. 7. La Commissione, in collegamento con gli Stati membri, può adottare le iniziative necessarie a garantire un efficace coordinamento con gli altri finanziatori. Articolo 6 1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'Unione europea. 2. Nella valutazione dei progetti e dei programmi si terrà conto dei seguenti elementi: - efficacia e vitalità delle operazioni - aspetti culturali, sociali e relativi alla eguaglianza tra i sessi e ambiente - salvaguardia e tutela dell'ambiente nel rispetto dei principi di uno sviluppo sostenibile - sviluppo istituzionale necessario al conseguimento degli obiettivi del progetto - esperienza acquisita in operazioni analoghe. 3. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento superi il valore di 2 milioni di euro per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. La Commissione informa brevemente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere riguardo ai progetti e programmi di valore inferiore o pari a 2 milioni di euro. Tale informazione ha luogo almeno una settimana prima della decisione. La Commissione prende ogni misura necessaria per agevolare l'assegnazione di aiuti alle piccole ONG senza fini di lucro. 4. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20% dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento. Nel caso in cui lo stanziamento supplementare di cui al comma precedente sia inferiore a 4 milioni di euro, il comitato di cui all'articolo 7 viene informato della decisione presa dalla Commissione. Nel caso in cui tale stanziamento supplementare sia superiore a 4 milioni di euro, ma inferiore al 20% dell'importo inizialmente previsto, sarà richiesto il parere del comitato. 5. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabili al bilancio generale dell'Unione europea. 6. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e la Turchia, queste prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità. 7. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e della Turchia. 8. Le forniture sono originarie degli Stati membri o della Turchia. Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato creato dal regolamento (CE) n. 1488/96 del 23 luglio 1996 [5], denominato Comitato Med, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione. [5] GU L 189 del 30.7.1996, pag. 1. 2. Quando si fa riferimento a questo articolo, si applica la procedura di gestione prevista dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della medesima. 3. Il periodo previsto dall'articolo 4 della decisione 1999/468/CE sarà di tre mesi. Articolo 8 Una volta all'anno, nell'ambito di una riunione del comitato di cui all'articolo 7, si procederà a uno scambio di opinioni sulla base della programmazione indicativa presentata dal rappresentante della Commissione per le azioni da attuare nell'anno seguente. Il Parlamento europeo viene informato delle proposte e del risultato delle discussioni. Articolo 9 La Commissione presenta nel corso del primo trimestre dell'anno una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio. Tale relazione contiene come minimo gli elementi seguenti: a) una sintesi dettagliata delle azioni finanziate durante l'esercizio precedente, b) la programmazione indicativa prevista per l'esercizio in corso e il grado di progresso delle azioni incluse in tale piano, c) le previsioni sul programma e le azioni da eseguire durante l'esercizio seguente, d) una sintesi delle valutazioni effettuate, se del caso, in relazione ad azioni specifiche, e) informazioni relative agli organismi con i quali sono stati conclusi gli accordi o i contratti. Articolo 10 La Commissione procede periodicamente a valutazioni delle azioni finanziate dalla Comunità al fine di stabilire se gli obiettivi di tali azioni sono stati raggiunti e di fornire linee direttive per aumentare l'efficacia delle azioni future. La Commissione sottopone al comitato di cui all'articolo 7 una sintesi delle valutazioni effettuate, che esso potrebbe eventualmente esaminare. I rapporti di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta. Articolo 11 Sei mesi prima del termine del quadro finanziario triennale, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità nell'ambito del presente regolamento accompagnata da proposte riguardanti il futuro del regolamento stesso e, se necessario, eventuali proposte di modifica. Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE Interventi intesi a potenziale l'unione doganale CE-Turchia 2. LINEA DI BILANCIO INTERESSATA Nuova linea B7-4035 creata per il bilancio 2000 3. BASE GIURIDICA Progetto di proposta di regolamento del Consiglio relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'unione doganale CE-Turchia (allegato) 4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE 4.1 Obiettivo generale dell'azione Sostegno finanziario per azioni intese a potenziare l'unione doganale CE-Turchia, in particolare per quanto riguarda l'allineamento della legislazione turca a quella comunitaria, attraverso interventi nel settore della qualità, nonché attraverso l'integrazione della Turchia nel sistema paneuropeo delle norme in materia di origine o la sua partecipazione a taluni programmi comunitari. 4.2 Durata dell'azione e modalità previste per il suo rinnovo Il programma avrà una durata di tre anni (2000-2002) 5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ ENTRATE 5.1 SNO 5.2 SD 5.3 Tipi di entrate previste: nulla, salvo per il rimborso di capitali di rischio in caso di successo economico dell'operazione finanziata. 6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE - Sovvenzione al 100%: Sì - Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato: sì, per talune azioni - Abbuono di interessi: Nessuno - Altre - Qualora l'azione produca risultati economici positivi, è previsto il rimborso parziale o totale del contributo finanziario comunitario- No - L'azione proposta implica una variazione del livello delle entrate- In caso affermativo, precisare la natura della variazione e il tipo di entrata in questione. Nessuna 7. INCIDENZA FINANZIARIA 7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (legame tra i costi unitari e il costo totale) Valutazione degli stanziamenti necessari alla realizzazione di interventi indispensabili per il potenziamento dell'unione doganale CE-Turchia. 7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione CE in Mio di euro (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc., comprese nella parte B del bilancio CE in Mio di euro (prezzi correnti) >SPAZIO PER TABELLA> 7.4 Scadenzario degli stanziamenti di impegno/pagamento CE in Mio di euro >SPAZIO PER TABELLA> 8. DISPOSIZIONI ANTI-FRODE PREVISTE - Misure specifiche di controllo previste Saranno effettuati controlli a tutti i livelli di attuazione dei progetti (bandi di gara, selezione, stesura dei contratti, prestazioni dei servizi, pagamenti) da parte dei servizi della Commissione e della sua rappresentanza in Turchia, nonché da parte della Corte dei conti. Le verifiche si effettuano sulla base degli obblighi contrattuali e dei principi di una gestione finanziaria sana ed efficace. In tutti gli accordi o contratti conclusi tra la Commissione e i beneficiari dei pagamenti saranno incluse disposizioni di controllo (presentazione di relazioni, concertazione con la Commissione, ecc.). 9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO/EFFICACIA 9.1 Obiettivi specifici e quantificabili, beneficiari - Obiettivi specifici: nessi con l'obiettivo generale Attuazione degli obiettivi indicati nella comunicazione della Commissione al Consiglio del 4 marzo 1998 intitolata "Strategia europea per la Turchia: prime proposte operative della Commissione" e in particolare il ravvicinamento delle legislazioni e il recepimento da parte della Turchia dell'acquis dell'Unione. - Beneficiari: distinguere eventualmente per ogni singolo obiettivo; precisare chi sono i beneficiari finali dell'intervento finanziario della Comunità e gli intermediari cui si è fatto ricorso: - la pubblica amministrazione - gli agricoltori - gli industriali - i ricercatori - gli scienziati - la società civile 9.2 Giustificazione dell'azione - Necessità dell'intervento finanziario comunitario, tenendo conto in particolare del principio di sussidiarietà: impatto delle azioni, economie di scala, visibilità dell'aiuto dell'UE - Scelta delle modalità d'intervento Le diverse modalità d'intervento dipenderanno dalla situazione del paese e di ciascun settore considerato. Le azioni da finanziare saranno precedute da studi di identificazione e fattibilità. - vantaggi rispetto alle misure alternative (vantaggi comparati) - analisi delle azioni analoghe eventualmente condotte a livello comunitario o a livello nazionale - effetti derivati e moltiplicatori previsti - sviluppo ed evoluzione delle relazioni UE-Turchia; - armonizzazione della legislazione e delle prassi turche con l'acquis comunitario - principali fattori aleatori che possono incidere sui risultati specifici delle azioni La stabilità politica ed economica della Turchia. La determinazione dei nostri partner ad attuare le azioni previste. 9.3 Controllo e valutazione dell'azione - Indicatori di efficacia - Indicatori di output (misura delle attività intraprese) - il numero di azioni di cooperazione realizzate tra istituzioni turche e comunitarie; - indicatori d'impatto secondo gli obiettivi perseguiti - l'armonizzazione delle legislazioni, delle norme e degli standard turchi con quelli dell'UE - l'aumento degli scambi commerciali - l'accesso a nuove tecnologie - il trasferimento di know-how - l'impatto sugli investimenti europei in Turchia - l'impatto sulla bilancia commerciale e la bilancia dei pagamenti - Modalità e periodicità previste della valutazione I progetti saranno controllati e valutati periodicamente dagli organi responsabili, dai servizi della Commissione e da esperti indipendenti. Al termine dell'intervento si provvederà alla stesura di una relazione valutativa sul contenuto, sulle conseguenze e sulle eventuali attività successive. - Valutazione dei risultati ottenuti (in caso di proseguimento o di rinnovo di un'azione esistente) 10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE) Questa parte deve essere inviata contemporaneamente alla DG XIX e alla DG IX; quest'ultima la trasmetterà poi alla DG XIX con il suo parere. L'effettiva mobilitazione delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in merito all'attribuzione delle risorse, tenuto conto dell'organico e degli importi supplementari che saranno concessi dall'autorità di bilancio. 10.1 Incidenza sul numero di posti >SPAZIO PER TABELLA> Per le risorse supplementari indicare con quale ritmo sarebbe necessaria la loro messa a disposizione: sin dall'inizio della attuazione del programma. 10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari (EUR) >SPAZIO PER TABELLA> Utilizzando le risorse esistenti necessarie alla gestione dell'azione. Il calcolo è basato sui gradi A-1, A-2, A-4, A-5, A-7. Gli importi rappresentano il costo totale dei posti supplementari per la durata complessiva dell'azione se essa è a durata determinata, per 12 mesi se la durata è indeterminata. 10.3 Aumento di altre spese di funzionamento inerenti all'azione, in particolare le spese indotte delle riunioni di comitati e gruppi di esperti (EUR) >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi corrispondono alle spese totali dell'azione se essa è a durata determinata o alle spese per 12 mesi se la durata è indeterminata. SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Denominazione della proposta: Regolamento del Consiglio, del ......, relativo alla realizzazione di interventi intesi a potenziare l'Unione doganale CE-Turchia Numero di riferimento del documento: COM 600/98 La proposta 1. In considerazione del principio di sussidiarietà esporre i motivi per i quali è necessaria una normativa comunitaria in questo settore, nonché gli obiettivi principali. Si tratta del contributo finanziario alla strategia europea per la Turchia, vale a dire alla strategia di preadesione all'UE. Risulta quindi necessario determinare il sostegno a livello comunitario. L'impatto sulle imprese 2. Determinare l'incidenza della proposta: Tutte le imprese - Sui vari settori di attività: tutti i settori - Sulle diverse dimensioni delle imprese (indicare la concentrazione di piccole e medie imprese): tutte le dimensioni - Specificare se esistono particolari aree geografiche della Comunità in cui sono concentrate tali imprese. 3. Precisare gli obblighi imposti alle imprese per conformarsi alla proposta: Ristrutturazione; rispetto di nuove normative. 4. Definire la prevedibile incidenza economica della proposta: - Sull'occupazione: effetto favorevole - Sugli investimenti e sulla costituzione di nuove imprese: effetto favorevole - Sulla competitività delle imprese: effetto favorevole 5. Indicare se la proposta contiene misure destinate a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze più limitate o diverse ecc.): Sì, in particolare attraverso il ravvicinamento delle legislazioni turche all'acquis comunitario, numerosi progetti agevoleranno ogni forma di cooperazione tra le PMI della Turchia e dell'UE. Consultazione 6. Elencare le organizzazioni consultate in merito alla proposta ed esporre le principali osservazioni Non pertinente.