Proposta di direttiva del Parlamento europeo del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (presentata dalla Commissione) /* COM/2000/0137 def. - COD 2000/0060 */
Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 26/09/2000 pag. 0032 - 0033
Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A. ASPETTI GENERALI 1. Introduzione Il Consiglio Trasporti del 28 settembre 1995 ha esaminato una proposta della Commissione di direttiva del Consiglio che stabilisce per i veicoli di peso superiore alle 3,5 tonnellate che circolano nella Comunità le dimensioni massime e i pesi massimi autorizzati. Tale proposta [1] stabilisce, tra l'altro, una lunghezza massima armonizzata di 12 m per tutti i veicoli a motore rigidi nell'Unione europea. [1] GU C 38 dell'8.2.1994, pag. 3. Tuttavia, diversi Stati membri sarebbero favorevoli ad una lunghezza massima di 15 m per gli autobus rigidi. Pertanto, non è stata raggiunta una maggioranza sul limite di 12 m né su quello di 15 m per gli autobus nell'UE. Il Consiglio ha successivamente adottato in parte la proposta come direttiva 96/53/CE [2] del Consiglio. Per quanto riguarda le dimensioni degli autobus la presente direttiva non fissa limiti ma assicura unicamente che gli autobus fino a 12 m di lunghezza e gli autosnodati fino a 18 m di lunghezza possono circolare liberamente in tutta l'UE nel traffico internazionale. [2] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59. Poiché ciò significa che sarà ancora consentita un'ampia varietà di limiti nell'ambito dei trasporti nazionali si è ritenuto necessario analizzare ulteriormente gli aspetti connessi con l'armonizzazione in tutta l'Unione della lunghezza degli autobus rigidi e granturismo ad un limite superiore a 12 m. Su richiesta del Consiglio, la Commissione ha pertanto elaborato una relazione sull'impiego di autobus di linea o granturismo aventi una lunghezza massima di 15 m [3]. La relazione prendeva in esame tutti gli aspetti connessi con l'impiego di autobus rigidi e granturismo di lunghezza superiore a 12 m e indicava inoltre le diverse opzioni esistenti sul piano legislativo. [3] COM(97) 499 def. del 27.5.1998. In base a tale relazione il Consiglio Trasporti, nella riunione del 29 marzo 1999, ha invitato la Commissione a presentare una proposta di modifica della direttiva 96/53/CE al fine di armonizzare le dimensioni massime autorizzate, comprese talune caratteristiche connesse, degli autobus rigidi e granturismo nel traffico nazionale e internazionale. 2. Aspetti principali 2.1 Definizioni In tutto il testo della direttiva si utilizza il termine "autobus" in conformità della definizione di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE. Poiché un autobus granturismo può essere considerato come un autobus nel quale non è consentito il trasporto di passeggeri in piedi, non vi è necessità di distinguere tra autobus e autobus granturismo ai fini della direttiva. 2.2 La situazione attuale I limiti massimi di lunghezza validi in tutta la comunità per tutti i veicoli e i veicoli combinati adibiti al trasporto merci sono attualmente fissati dalla direttiva 96/53/CE. Tuttavia, per quanto riguarda gli autobus tale direttiva stabilisce solo limiti che assicurano la libera circolazione nel traffico internazionale. Pertanto la direttiva 96/53/CE assicura soltanto la libera circolazione degli autobus rigidi di lunghezza fino a 12 m e degli autosnodati di lunghezza fino a 18 m nel traffico internazionale. Di conseguenza agli autobus impiegati nel traffico locale si applicano normative nazionali elaborate autonomamente in contesti diversi e ampiamente divergenti. Inoltre, per quanto riguarda gli autobus rigidi di lunghezza superiore ai 12 m attualmente non è assicurata la libera circolazione in tutta la Comunità pur essendo impiegati in numero significativo in diversi Stati membri. 2.3 Considerazioni relative alla sicurezza e alla manovrabilità Per quanto riguarda la sicurezza dei passeggeri all'interno del veicoli non vi sono prove che dimostrino che un autobus rigido di lunghezza fino a 15 m sia meno sicuro di un autobus analogo della lunghezza di 12 m, mentre probabilmente è più sicuro in taluni ambienti di lavoro rispetto ad un autosnodato di 18 m. Gli aspetti tecnici generali riguardanti la sicurezza degli autobus (quali la frenatura, l'illuminazione, le emissioni, la costruzione della carrozzeria, ecc.) sono presenti nella legislazione UE vigente o nella attuale proposta di direttiva UE, relativa alle disposizioni speciali da applicare ai veicoli adibiti al trasporto passeggeri aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente [4]. Tale normativa rientra interamente nel campo di applicazione della direttiva quadro 70/156/CE [5] modificata da ultimo dalla direttiva 98/91/CE [6]. [4] GU C 17 del 20.1.1998, pag. 1. [5] GU L 42 del 23.2.1970, pag. 1. [6] GU L 11 del 16.1.1999, pag. 25. La direttiva 96/53/CE e la direttiva 97/27/CE [7] concernente le masse e le dimensioni di alcune categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi stabiliscono che tutti i veicoli devono poter essere manovrati in entrambi i sensi per una traiettoria completa di 360° entro una corona circolare dal raggio esterno di 12,50 m e dal raggio interno di 5,30 m. Poiché tale requisito non si applica solo agli autobus rigidi ma anche a quelli snodati di lunghezza superiore ai 18 m e alle combinazioni autocarro + rimorchio fino a 18,75 m di lunghezza, la Commissione ritiene che ulteriori norme più severe applicabili unicamente agli autobus rigidi di lunghezza superiore a 12 m sarebbero ingiustificate. La Commissione riconosce che la manovrabilità nei centri urbani è spesso limitata ma rileva che le pertinenti autorità locali possono sempre esercitare il loro diritto di limitare la lunghezza massima dei veicoli che possono circolare su determinate strade. [7] GU L 233 del 25.8.1997, pag. 1. Particolare attenzione deve essere prestata agli aspetti relativi alla sicurezza dei pedoni e di altri utilizzatori vulnerabili della rete stradale qualora vi siano in circolazione autobus rigidi di lunghezza superiore a 12 m. La Commissione riconosce che molti modelli di autobus rigidi della lunghezza di 15 m presentano, a parità di manovra, uno sbalzo maggiore in fase di curva [8] rispetto agli autobus rigidi di 12 m e agli autobus snodati di 18 m. [8] Può trattarsi di uno sbalzo anteriore o posteriore a seconda della manovra effettuata dal guidatore. La Commissione rileva che, oltre al requisito relativo alla corona circolare descritta in precedenza, la direttiva 97/27/CE fissa anche il limite massimo ammissibile relativamente allo sbalzo degli autobus. Tutti gli autobus, a prescindere dalla loro lunghezza, devono rispettare il limite previsto dalla direttiva 97/27/CE per ottenere l'omologazione. Dato che la direttiva diverrà obbligatoria per tutti i nuovi autobus all'atto dell'entrata in vigore della omologazione completa degli autobus e, viste le preoccupazioni in materia di sicurezza stradale relativamente agli utilizzatori vulnerabili, la Commissione propone che la direttiva 96/53/CE sia modificata in modo da prevedere requisiti sullo sbalzo degli autobus identici a quelli della direttiva 97/27/CE. Ciò farà sì che i requisiti degli autobus rigidi di 15 m siano non inferiori a quelli già consentiti dagli Stati membri per gli autobus snodati. La Commissione è anche preoccupata dal fatto che la tendenza a costruire autobus più lunghi possa dar luogo a modelli di autobus che non rispettano i limiti di peso stabiliti dalla direttiva. Gli Stati membri sono liberi di stabilire limiti di peso a livello nazionale più elevati di quelli fissati dalla direttiva, tuttavia è chiaro che consentire, in alcuni paesi, modelli di veicoli che non possono essere utilizzati legalmente in altri Stati membri creerebbe gravi distorsioni al corretto svolgimento del cabotaggio. Inoltre la Commissione rileva che, contrariamente a quanto avviene per il settore del trasporto merci stradale, le autorità preposte si impegnano solo in misura limitata nel controllo del peso degli autobus che transitano a pieno carico sulle rotte internazionali a causa dei problemi pratici che comporterebbe la rimozione di passeggeri o dei rispettivi bagagli al fine di ridurre il peso di un autobus sovraccarico. La Commissione ritiene che il miglior modo per evitare problemi è proibire la circolazione di modelli di autobus potenzialmente incompatibili rispetto ai limiti fissati relativamente al peso massimo totale e al peso massimo per asse. La proposta prevede pertanto che gli autobus più lunghi di 12 m abbiano tre o più assi, in modo da garantire che tali veicoli non danneggino le infrastrutture stradali esistenti, e limita a 12 m la lunghezza degli autobus a due assi. 2.4 Porta-sci Questo è uno degli aspetti per i quali le norme nazionali presentano divergenze. Un porta-sci è un contenitore smontabile di circa 1 m di profondità, della stessa altezza e larghezza dell'autobus, agganciato sul retro in modo da consentire una maggiore capacità di carico per i bagagli. Originariamente tali contenitori erano utilizzati per il trasporto degli sci, da cui il nome, ma la loro funzione è in generale quella di aumentare le capacità di carico per i bagagli. Dato che è pratica corrente dotare di porta-sci gli autobus fino a 13,75 m di lunghezza, la Commissione ritiene che sia irrealistico proibirne l'uso. Tuttavia, se si consente l'uso di porta-sci per gli autobus di 15 m di lunghezza, la lunghezza massima effettiva del veicolo risulterà significativamente superiore a 15 m. La Commissione ritiene che tale aspetto vada risolto a livello comunitario. La proposta consente pertanto agli autobus di utilizzare i porta-sci in tutta l'Unione europea purché la lunghezza totale combinata dell'autobus e del porta-sci non superi 15 m. 2.5 Rimorchi La normativa vigente riguardo agli autobus dotati di rimorchio non è chiara. La direttiva 96/53/CE definisce gli autobus come una sottocategoria dei veicoli a motore. Essa inoltre definisce gli autotreni come veicoli a motore cui è agganciato un rimorchio (e ne fissa la lunghezza massima). Pertanto si può sostenere che la combinazione autobus + rimorchio costituisca un autotreno. Tuttavia, di norma si ritiene che il termine "autotreno" indichi unicamente di veicoli combinati per il trasporto merci. Al fine di assicurare chiarezza e trasparenza in tutta l'Unione, la proposta prevede ufficialmente un limite massimo di lunghezza di 18,75 m per le combinazioni autobus + rimorchio. Ciò corrisponde alla lunghezza massima consentita per le combinazioni autocarro + rimorchio in tutta l'Unione. 3. Necessità di un intervento legislativo La diversità delle norme vigenti in materia di lunghezza massima degli autobus rigidi negli Stati membri incide sulla libertà di offrire i servizi di trasporto nella Comunità e sulla necessità di disporre di norme minime di sicurezza a livello dell'UE. Una normativa armonizzata a livello europeo è auspicabile al fine di consentire la libera circolazione di tutti gli autobus rigidi che rispettano le norme UE di sicurezza garantendo la libertà di prestazione dei servizi di trasporto e un adeguato funzionamento del mercato interno. Inoltre, è necessario armonizzare la lunghezza massima dei veicoli non solo a livello internazionale ma anche a quello nazionale, poiché un'armonizzazione delle dimensioni in tutta l'UE eliminerebbe le pressioni cui sono sottoposti gli Stati membri affinché elevino continuamente i limiti nazionali da parte dei paesi confinanti. Al tempo stesso la Commissione riconosce che i porta-sci e i rimorchi dovrebbero essere presi a loro volta in considerazione nel fissare la lunghezza massima degli autobus rigidi. Infine, va ricordato che al Consiglio è richiesto un intervento legislativo nel settore. B. GIUSTIFICAZIONE DELL'AZIONE A LIVELLO COMUNITARIO 1. Sussidiarietà (a) Quali sono gli obiettivi dell'azione proposta in relazione agli obblighi della Comunità- La creazione di un mercato interno senza frontiere nella Comunità ha reso necessarie norme armonizzate sulle dimensioni dei veicoli. Esiste già una normativa in materia, la direttiva 96/53/CE, ma non prevede una completa armonizzazione a livello comunitario della lunghezza massima degli autobus rigidi. Norme armonizzate creerebbero pari condizioni di sicurezza e concorrenza nel settore del trasporto mediante autobus e consentirebbero di svolgere il cabotaggio senza ostacoli a livello nazionale. (b) La Comunità ha competenza esclusiva per quanto riguarda l'attività prevista ovvero tale competenza è ripartita con gli Stati membri- Si tratta di una competenza ripartita (articolo 71, paragrafo 1, lettere a), c) e d) del trattato CE). (c) Quale è la dimensione comunitaria del problema (quanti sono, ad esempio, gli Stati membri interessati e a quale soluzione si è finora fatto ricorso)- Attualmente le normative nazionali differiscono notevolmente l'una dall'altra per quanto riguarda la massima lunghezza consentita degli autobus rigidi. Tali differenze ostacolano gravemente l'armonizzazione delle condizioni di trasporto dei passeggeri, in particolare poiché l'abolizione dei controlli alle frontiere ha ridotto notevolmente le possibilità di controllo. La soluzione logica consiste pertanto nel rendere omogenee le condizioni armonizzando le norme in tutta la Comunità. Tale problema è stato riconosciuto dal Consiglio che ha invitato la Commissione a presentare una proposta di legge. (d) Quale è la soluzione più efficace, tenuto conto dei mezzi disponibili a livello della Comunità e degli Stati membri- La soluzione più efficace consiste nell'armonizzare la lunghezza massima degli autobus rigidi fissandola a 15 m (esclusa la possibilità di superare tale limite con i porta-sci) in tutta la Comunità, garantendo al tempo stesso che gli autobus di lunghezza pari a 15 m rispondano perlomeno ai requisiti attualmente previsti per gli autobus di cui è consentita la libera circolazione. (e) Quale valore aggiunto effettivo deriverà dall'attività proposta dalla Comunità e quale sarebbe il costo dell'inazione- La proposta avrà un triplice effetto positivo. In primo luogo, semplificherà la possibilità di effettuare il cabotaggio senza distorsioni della concorrenza con una conseguente riduzione del costo del trasporto passeggeri. Ciò contribuirà a rendere i trasporti pubblici più attraenti. In secondo luogo aumentare la lunghezza massima degli autobus in taluni Stati membri ridurrà il numero di autobus necessari per trasportare lo stesso numero di passeggeri. Ciò significherà una riduzione del numero dei trasporti stradali con effetti positivi dal punto di vista ambientale ed economico. In terzo luogo, fissando norme in materia di manovrabilità si assicurerà un livello armonizzato di sicurezza rispetto a tali veicoli a beneficio degli utilizzatori stradali più vulnerabili in tutta l'UE. (f) Di quali forme di azione dispone la Comunità (raccomandazione, sostegno finanziario, regolamento, riconoscimento reciproco, ecc.)- La proposta assume la forma di una direttiva in conformità della precedente prassi legislativa in questo settore. Il sostegno finanziario ed il riconoscimento reciproco non costituirebbero azioni tali da assicurare il conseguimento dell'obiettivo di norme comunitarie armonizzate. (g) È sufficiente una direttiva che stabilisca gli obiettivi generali lasciandone l'attuazione agli Stati membri, oppure è necessario adottare disposizioni uniformi ricorrendo ad un regolamento- È sufficiente redigere una direttiva particolareggiata lasciandone l'attuazione agli Stati membri. C. CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA PROPOSTA La creazione di un mercato interno senza frontiere nella Comunità ha determinato la necessità di estendere le norme comunitarie in materia di peso e dimensioni e di veicoli stradali in modo da disciplinare tutti i trasporti nazionali. A ciò si è ovviato in parte con la direttiva 96/53/CE. Tuttavia tale direttiva non prevedeva l'armonizzazione della lunghezza massima degli autobus rigidi. L'obiettivo della presente proposta è modificare la direttiva in modo da disciplinare anche tale aspetto. Le normative nazionali presentano attualmente ampie divergenze per quanto riguarda la lunghezza massima consentita degli autobus rigidi. Tali divergenze ostacolano seriamente il trasporto dei passeggeri in particolare poiché l'abolizione dei controlli alle frontiere ha ridotto notevolmente la possibilità di effettuare controlli. La soluzione logica consiste pertanto nel rendere omogenee le condizioni armonizzando le norme in tutta la Comunità. Si propone pertanto di ampliare il campo di applicazione della direttiva attualmente in vigore in modo da disciplinare anche la lunghezza massima degli autobus rigidi nel traffico nazionale ed internazionale e di fissare tale lunghezza massima a 15 m (escludendo qualsiasi superamento di tale limite). Al tempo stesso si è riconosciuto che la fissazione della lunghezza massima relativamente agli autobus rigidi dovrebbe tenere conto anche dei porta-sci. La proposta inserisce pertanto i porta-sci nelle dimensioni massime consentite del veicolo, consentendo quindi combinazioni veicolo + porta-sci di lunghezza non superiore a 15 m. Si propone inoltre di limitare gli autobus superiori a 12 m di lunghezza a quelli dotati di 3 o più assi in modo da assicurare che i diversi modelli rientrino nei limiti di peso e non danneggino pertanto le infrastrutture stradali. Al fine di garantire la sicurezza degli utilizzatori stradali più vulnerabili per ridurre al minimo i problemi relativi alle infrastrutture stradali esistenti, la proposta stabilisce requisiti che limitano lo sbalzo massimo consentito per gli autobus in fase di manovra. Infine, occorre chiarire l'aspetto relativo alle combinazioni autobus + rimorchio. La proposta fissa pertanto esplicitamente un limite di 18,75 m per tali combinazioni. Ciò corrisponde alla massima lunghezza consentita per le combinazioni autocarro + rimorchio. La proposta avrà un triplice effetto positivo. In primo luogo semplificherà le possibilità di effettuare il cabotaggio senza distorsioni della concorrenza, con una riduzione dei costi del trasporto passeggeri. In secondo luogo, l'aumento della lunghezza massima degli autobus in alcuni Stati membri porterà ad una riduzione del numero di autobus necessari per trasportare lo stesso numero di passeggeri. Ciò renderà necessario un numero inferiore di viaggi e renderà il trasporto pubblico più efficace rispetto ai costi e quindi più attraente. La proposta avrà quindi effetti positivi sia dal punto di vista ambientale che da quello economico. In terzo luogo, fissando norme in materia di manovrabilità si assicurerà un livello armonizzato di sicurezza rispetto agli autobus a beneficio degli utilizzatori stradali più vulnerabili in tutta l'UE. D. CONTENUTO DELLA PROPOSTA L'articolo 1 modifica come segue la direttiva 96/53/CE: - Il paragrafo 1 estende il campo di applicazione della direttiva 96/53/CE in modo da disciplinare la lunghezza massima degli autobus utilizzati nel traffico nazionale; - Il paragrafo 2 vieta la circolazione degli autobus di lunghezza superiore al limite stabilito dalla direttiva; - Il paragrafo 3 prevede un ragionevole periodo di transizione in modo da consentire l'uso sul territorio nazionale di autobus attualmente immatricolati non conformi ai nuovi requisiti della direttiva; - I paragrafi 4 e 5 modificano l'allegato I della direttiva in modo da fissare la lunghezza massima consentita per gli autobus rigidi con più di 2 assi a 15 m, mantenendo il limite di 12 m per gli altri veicoli rigidi; - Il paragrafo 6 stabilisce che gli autobus dotati di porta-sci devono rispettare il limite dei 15 m e ne limita lo sbalzo in fase di manovra. L'articolo 2 fissa i termini entro cui occorre conformarsi alle nuove norme. 2000/0060 (COD) Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 96/53/CE del Consiglio che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, vista la proposta della Commissione [9], [9] GU C ... visto il parere del Comitato economico e sociale [10], [10] GU C ... visto il parere del Comitato delle Regioni [11], [11] GU C ... deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [12], [12] GU C ... considerando che: (1) La direttiva 96/53/CE del Consiglio [13] fissa, nell'ambito della politica comune dei trasporti, le dimensioni massime armonizzate per la circolazione dei veicoli stradali che trasportano merci. [13] GU L 235 del 17.9.1996, pag. 59. (2) È necessario stabilire dimensioni massime armonizzate per i veicoli destinati al traffico stradale per il trasporto passeggeri. Le differenze esistenti tra le norme in vigore negli Stati membri per quanto riguarda i veicoli stradali adibiti al trasporto passeggeri possono influire negativamente sulle condizioni della concorrenza e costituire un ostacolo al traffico tra gli Stati membri. (3) Conformemente ai principî di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati all'articolo 5 del trattato, l'armonizzazione delle dimensioni massime autorizzate per la circolazione su strada di veicoli per il trasporto di persone non può essere adeguatamente realizzata dagli Stati membri ed è pertanto meglio realizzabile a livello comunitario. Le disposizioni della presente direttiva si limitano al minimo richiesto per perseguire tale obiettivo e non vanno al di là di quanto necessario a tale scopo. (4) Ai fini della realizzazione del mercato interno, il campo di applicazione della direttiva 96/53/CE deve essere esteso ai trasporti nazionali per quanto riguarda le caratteristiche che possono incidere in misura significativa sulle condizioni della concorrenza nel settore dei trasporti, in particolare i valori relativi alla lunghezza e alla larghezza massima consentite per i veicoli destinati al trasporto passeggeri. (5) Per ragioni attinenti alla sicurezza stradale gli autobus devono rispettare criteri relativi alle prestazioni in materia di manovrabilità. (6) Gli autobus immessi in circolazione prima della data di applicazione della presente direttiva e non conformi alle dimensioni ivi stabilite, a causa di norme o metodi di misurazione nazionali differenti precedentemente in vigore, devono essere autorizzati per un periodo transitorio a effettuare servizi di trasporto all'interno dello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato e immesso in circolazione. (7) La direttiva 96/53/CE deve pertanto essere modificata, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 96/53/CE è modificata come segue: 1. All'articolo 3, paragrafo 1, il secondo trattino è sostituito dal seguente: "- nel traffico nazionale, di veicoli immatricolati o immessi in circolazione in un altro Stato membro, per motivi inerenti alle dimensioni". 2. L'articolo 4 è così modificato: a) i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: "1. Gli Stati membri non autorizzano nel loro territorio la normale circolazione di veicoli e di veicoli combinati non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.4, 1.4a, 1.5, 1.5a, 1.6, 1.7, 1.8, 4.2 e 4.4. 2. Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare nel loro territorio la circolazione di veicoli o di veicoli combinati non conformi alle caratteristiche di cui all'allegato I, punti 1.3, 2, 3, 4.1 e 4.3". b) È aggiunto il seguente paragrafo 7: "7. Gli Stati membri possono autorizzare fino al 31 dicembre 2009 la circolazione nel loro territorio di autobus, immatricolati o immessi in circolazione anteriormente alla data di applicazione della presente direttiva, le cui dimensioni superino quelle stabilite dall'allegato I, punti 1.1, 1.2, 1.5 e 1.5a". 3. L'allegato I è così modificato: a) Il punto 1.1 è così modificato: i) il primo trattino è sostituito dal seguente: "- veicolo a motore diverso da un autobus 12 m". ii) sono aggiunti come sesto, settimo ed ottavo i seguenti trattini: "- autobus a 2 assi 12 m - autobus a > 2 assi 15 m - autobus + rimorchio 18,75 m". b) All'allegato I sono inseriti i seguenti punti 1.4a e 1.5a: "1.4a Qualora ad un autobus siano aggiunte sovrastrutture amovibili quali i porta-sci, la lunghezza massima del veicolo, sovrastrutture comprese, non deve superare i 15 m". "1.5a Ulteriori requisiti per gli autobus Quando l'autobus è in sosta e le ruote sterzanti sono dirette in modo tale che l'estremità anteriore del veicolo, qualora in movimento, descriverebbe un circolo del raggio di 12,50 m, si deve stabilire un piano verticale tangente al lato del veicolo che guarda verso l'esterno del cerchio tracciando una linea al suolo. Nel caso di un autosnodato le due parti rigide devono essere allineate al piano. Quando l'autobus avanza lungo una circonferenza del raggio di 12,50 m nessuna parte, su entrambi i lati, deve oltrepassare il piano verticale di più di 0,80 m nel caso di un autobus rigido di lunghezza fino a 12 m o di 1,20 m nel caso di un autobus rigido di lunghezza superiore ai 12 m o di un autosnodato". Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno adottate nel settore di applicazione della presente direttiva. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, Per il Parlamento europeo Per il Consiglio La Presidente Il Presidente SCHEDA DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO IMPATTO DELLA PROPOSTA SULLE IMPRESE CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE (PMI) Denominazione della Proposta Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/53/CE che stabilisce per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale. Numero di riferimento 1280 La Proposta 1. Fattori che, tenuto conto del principio di sussidiarietà, rendono necessaria una legislazione comunitaria in questo campo e finalità di tale legislazione. Lo scopo della presente proposta è armonizzare la lunghezza e la larghezza massime consentite degli autobus in tutta l'Unione europea. La proposta è coerente con l'obiettivo della creazione del mercato unico poiché prevede norme omogenee da applicare agli autobus in tutta l'Unione. Tali norme si applicano già relativamente alle dimensioni massime degli autocarri e la proposta è volta pertanto ad ampliare il campo di applicazione della direttiva. La proposta mira a stabilire limiti massimi armonizzati di 15 m di lunghezza e di 2,55 m di larghezza per gli autobus rigidi. Sono previsti anche alcuni criteri di prestazione. Con l'occasione verrà chiarito inoltre il limite fissato dalla legge per le combinazioni autobus + rimorchio e per gli autobus dotati di porta-sci. L'incidenza sulle imprese 2. Su quali imprese la proposta avrà incidenza- La proposta inciderà sui settori della costruzione degli autobus e su quello delle autolinee. Il settore della costruzione degli autobus comprende in genere anche piccole e medie imprese oltre alle filiali di imprese automobilistiche multinazionali. Il settore delle autolinee è formato da imprese di tutte le dimensioni comprese le piccole imprese. Attualmente, otto Stati membri autorizzano la circolazione di autobus di lunghezza fino a 15 m mentre sei Stati membri hanno fissato il limite a 12 m ed uno a 13,7 m. 3. Adempimenti richiesti alle imprese per ottemperare alla proposta La proposta consentirà l'esercizio di tutti gli autobus attualmente immatricolati. Tuttavia, le imprese dovranno assicurare che i rispettivi autobus rispettino le dimensioni massime indicate dalla direttiva per poterli fare circolare liberamente in tutta l'Unione. Gli autobus che non rispettano la direttiva potranno continuare a circolare sul territorio nazionale per un periodo prefissato, in base al principio del diritto acquisito. 4. Probabili effetti economici della proposta Occorre considerare separatamente gli effetti economici della proposta per le imprese che costruiscono autobus e per quelle che gestiscono le autolinee. La proposta consentirà alle imprese costruttrici degli autobus di standardizzare la propria gamma di prodotti per l'intero mercato interno. La maggioranza dei costruttori che dispongono già all'interno della loro gamma di prodotti di autobus di lunghezza pari a 15 m beneficeranno della possibilità di vendere i loro prodotti in tutti i 15 Stati membri. I costruttori che attualmente non producono autobus di lunghezza pari a 15 m potranno adeguare la loro gamma di prodotti con relativa facilità. Ciò poiché gli autobus sono di norma costruiti sotto forma di singoli veicoli su misura anziché su linee di produzione standardizzate. In tale ambito le piccole e medie imprese costruttrici si trovano nella posizione ideale per adeguarsi al cambiamento. Le dimensioni massime armonizzate consentiranno infine alle imprese che gestiscono autolinee di circolare liberamente in tutta l'Unione e di effettuare cabotaggio creando condizioni di concorrenza omogenee per quanto riguarda i veicoli. Nella fase di elaborazione della normativa la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione, COM(97) 499, nella quale esaminava gli effetti economici derivanti dalla autorizzazione degli autobus di lunghezza pari a 15 m in tutta l'Unione. La Commissione è rimasta stupita dal fatto che tutti i rappresentanti dei gestori di autolinee e dei costruttori abbiano accolto con favore tale proposta e che nessuno abbia rilevato l'esistenza di problemi per gli operatori o i costruttori di piccole dimensioni. A tale riguardo occorre notare che gli autobus di lunghezza pari a 15 m non dovrebbero costituire la norma nell'UE ma piuttosto una nicchia di mercato. Pertanto, i gestori di autolinee che utilizzano autobus di dimensioni inferiori e i costruttori che li producono saranno in grado di coesistere senza problemi con quelli che opteranno per gli autobus di 15 m. 5. La proposta contiene misure volte a tener conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese (esigenze ridotte o diverse, ecc.)- La proposta non prevede misure specifiche per le piccole e medie imprese. Tuttavia, la maggior parte delle imprese che gestiscono autolinee e dei costruttori di autobus rientra in tale categoria e, alla data attuale, la Commissione non ha registrato alcuna reazione negativa da parte loro alla proposta. Consultazione 6. Elenco delle organizzazioni che sono state consultate in merito alla proposta e indicazione dei punti essenziali della loro posizione. Come affermato al precedente punto 4, la presente proposta fa seguito ad una relazione della Commissione al Consiglio sugli autobus di 15 m. Durante l'elaborazione di tale documento, la Commissione ha consultato ampiamente il settore della costruzione degli autobus e quello della gestione delle autolinee. Tutti si sono detti favorevoli ad una normativa basata sugli elementi contenuti nella proposta. Inoltre, l'argomento è stato discusso nell'ambito di un gruppo di lavoro formato da esperti degli Stati membri.