52000PC0117

Proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera /* COM/2000/0117 def. - COD 99/0022 */

Gazzetta ufficiale n. C 248 E del 29/08/2000 pag. 0108 - 0114


Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

A. Il 26 febbraio 1999 la Commissione presentava al Consiglio un proposta di regolamento relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera (COM(1999) 35 def. pubblicata nella GU C 114/1999, pag. 4). Il 22 settembre 1999 la proposta riceveva il parere favorevole del Comitato economico e sociale.

Sulla proposta il Parlamento europeo formulava il proprio parere in prima lettura il 15 dicembre 1999.

La Commissione ha recepito tutti gli emendamenti del Parlamento (1, 2, 3, 4, 5 e 6), per i seguenti motivi:

L'emendamento 1 perché è una correzione linguistica valida per il testo tedesco.

L'emendamento 2 perché rende più chiaro l'emendamento 8 rispettandone lo spirito.

Gli emendamenti 3 e 6 perché adeguano la procedura di gestione proposta dal regolamento alle nuove norme sui comitati.

Gli emendamenti 4 e 5 perché la modifica dei termini entro i quali devono essere assegnate le nuove autorizzazioni e dei termini entro i quali le autorizzazioni non attribuite alle imprese devono essere restituite per la redistribuzione non compromette il funzionamento del regolamento e può anzi migliorarne l'applicazione pratica.

B. Pertanto la Commissione modifica la proposta nel modo seguente:

L'emendamento 1 riformula il testo tedesco.

L'emendamento 2 chiarisce il considerando n. 8 rendendolo più esplicito.

Gli emendamenti 3 e 6 modificano la procedura dei comitati per adeguarla alle recenti norme relative al comitato di regolamentazione.

L'emendamento 4 istituisce un termine diverso entro il quale le autorizzazioni vanno assegnate.

L'emendamento 5 istituisce un termine diverso entro il quale le autorizzazioni non attribuite alle imprese vanno restituite alla Commissione.

Le modifiche alla proposta originaria della Commissione sono state indicate come segue: le parti soppresse del testo sono contrassegnate con; le parti nuove e/o modificate sono riportate in grassetto sottolineato.

1999/0022 (COD) Proposta modificata di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alla ripartizione delle autorizzazioni per la circolazione degli automezzi pesanti in Svizzera

La proposta presentata dalla Commissione nel documento COM(1999) 35 def. - COD 1999/0022 è modificata come segue.

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 ;

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato delle Regioni [3]

[3] GU C

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4]

considerando quanto segue:

(1) con la decisione del Consiglio n. ..... [5] la Comunità europea ha concluso con la Confederazione svizzera un accordo sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia;

[5]

(2) il suddetto accordo prevede un regime di autorizzazioni atto a permettere la circolazione in territorio svizzero degli automezzi pesanti di peso superiore ai limiti normalmente consentiti dalla Svizzera;

(3) il suddetto accordo prevede altresì un regime di autorizzazioni atto a permettere ai veicoli vuoti o caricati con prodotti leggeri di circolare in territorio svizzero beneficiando di una riduzione dei diritti di uso dell'infrastruttura;

(4) è necessario disciplinare la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni a disposizione della Comunità;

(5) per ragioni logistiche e gestionali è opportuno che le autorizzazioni siano assegnate agli Stati membri dalla Commissione;

(6) a tal fine deve essere istituito un metodo di calcolo; successivamente spetta agli Stati membri distribuire alle imprese il contingente loro assegnato secondo criteri oggettivi;

(7) ai fini di un loro uso ottimale, le autorizzazioni non attribuite devono essere restituite alla Commissione e da questa riassegnate;

(8) il criterio della ripartizione delle autorizzazioni deve basarsi sugli attuali flussi di trasporto merci e sul reale fabbisogno di trasporti attraverso l'arco alpino;

(9) alla luce di dati statistici futuri detta ripartizione potrà esigere di essere riveduta; che a tal fine la Commissione deve essere assistita da un comitato;

(10) le disposizioni di applicazione devono essere adottate conformemente alla decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [6],

[6] GU C 114 del 27.4.1999, pag. 4.

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il presente regolamento reca le norme per la ripartizione fra gli Stati membri delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità ai sensi dell'articolo 8 e dell'articolo 40, paragrafo 3, lettera b), dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto di merci e di passeggeri su strada e per ferrovia (nel prosieguo: "l'accordo").

Articolo 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

(1) "autorizzazione per veicoli a pieno carico", l'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 8 dell'accordo, che permette agli automezzi pesanti di peso inferiore a 40 tonnellate di circolare in territorio svizzero;

(2) "autorizzazione per veicoli a vuoto", un'autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 40 dell'accordo, che permette agli automezzi pesanti vuoti o caricati con prodotti leggeri, elencati all'allegato 11 dell'accordo, di circolare in territorio svizzero beneficiando di una tariffa preferenziale.

Articolo 3

1. La Commissione assegna le autorizzazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le autorizzazioni per veicoli a pieno carico sono assegnate in base all'allegato I.

3. Le autorizzazioni per veicoli a vuoto sono assegnate in base all'allegato II.

4. Le autorizzazioni relative a ciascun anno sono assegnate entro il 15 agosto dell'anno precedente.

5. Se l'accordo entra in vigore successivamente al 1º gennaio di un dato anno, il contingente di autorizzazioni assegnato per il primo anno della sua esecuzione è modificato proporzionalmente.

Articolo 4

Gli Stati membri attribuiscono le autorizzazioni alle imprese stabilite nel loro territorio, secondo criteri oggettivi e non discriminatori.

Articolo 5

Entro il 15 novembre settembre di ogni anno gli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni relative a quell'anno non attribuite alle imprese.

La Commissione le riassegna ad uno o più Stati membri secondo la procedura di cui all'articolo 7 in modo da ottimizzarne l'uso.

Articolo 6

Anteriormente al 1º gennaio 2000, la Commissione procede ad un'analisi statistica dettagliata onde ottenere statistiche precise sui flussi di traffico pesante nella regione alpina, sia bilaterale che di transito, con particolare riferimento all'origine, alla destinazione ed allo Stato membro di immatricolazione dei veicoli.

Sulla base di detta analisi statistica la Commissione ricalcola le ripartizioni secondo il metodo descritto all'allegato III.

Se dal nuovo calcolo risulta che ad uno Stato membro spetta un contingente che si discosta da quello indicato agli allegati I e II di oltre il 5%, purché lo scarto sia di almeno 500 autorizzazioni, le necessarie modificazioni degli allegati I e II sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7.

Articolo 7

1. La Commissione è assistita da un comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (in prosieguo: "il comitato").

2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, nei modi previsti all'articolo 7, paragrafo 3 ed all'articolo 8.

3. Il termine previsto all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è in questo caso di tre mesi.

4. Il Parlamento europeo è periodicamente informato dalla Commissione dei lavori del comitato, conformemente al disposto dell'articolo 7, paragrafo 3 della decisione. Il comitato è soggetto all'osservanza dei principi e delle modalità di accesso del pubblico ai documenti che si applicano alla Commissione.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'entrata in vigore dell'accordo.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli a pieno carico

Il contingente di autorizzazioni per veicoli a pieno carico di cui all'articolo 8 dell'accordo è ripartito dalla Commissione fra gli Stati membri come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Tabella di ripartizione delle autorizzazioni per veicoli a vuoto

Il contingente di autorizzazioni per veicoli a vuoto di cui all'articolo 40 ed all'allegato 11 dell'accordo è ripartito dalla Commissione tra gli Stati membri come segue:

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO III

Metodo di calcolo per la ripartizione delle autorizzazioni

La ripartizione delle autorizzazioni si effettua secondo il metodo seguente:

Autorizzazioni per veicoli a pieno carico

A ciascuno Stato membro è assegnato un contingente di base di 1 500 autorizzazioni.

Le autorizzazioni rimanenti sono ripartite equamente sulla base di criteri relativi al traffico di transito ed al traffico bilaterale.

Traffico bilaterale

La ripartizione si basa sulla quota degli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro che effettuano trasporto su strada bilaterale da e per la Svizzera.

Traffico di transito

La ripartizione si basa sulla percentuale di chilometraggio percorsa dagli automezzi pesanti immatricolati in ciascuno Stato membro rispetto al chilometraggio totale delle deviazioni lungo l'asse transalpina nord-sud dovute ai limiti di peso attualmente vigenti in Svizzera.

Il chilometraggio di deviazione è pari alla differenza tra il percorso effettivo dei viaggi transalpini e il percorso più breve attraverso la Svizzera. Al percorso attraverso la Svizzera sono aggiunti 60 chilometri per tener conto delle formalità di frontiera e delle condizioni del traffico stradale.

Se ad uno Stato membro spettano, secondo il metodo sopra descritto, meno di 200 autorizzazioni, è stabilita allo stesso una quota di 200 autorizzazioni.

Autorizzazioni per veicoli a vuoto

Le autorizzazioni per veicoli a vuoto sono distribuite sulla base della percentuale dei veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro sul totale del traffico di transito attraverso la Svizzera con veicoli di carico compreso fra 7,5 e 28 tonnellate.

Le cifre riportate agli allegati I e II sono ottenute con il metodo sopra descritto e si basano sulle statistiche disponibili ovvero, laddove non siano disponibili statistiche, su una serie di presunzioni. Sia le statistiche disponibili che le presunzioni saranno opportunamente sostituite in base all'analisi effettuata dalla Commissione per il ricalcolo delle cifre indicate negli allegati I e II.

Calcolo

Il calcolo è volto a generare i seguenti dati:

origine, destinazione e Stato membro di immatricolazione dei veicoli per un campione rappresentativo del traffico di transito transalpino effettuato con automezzi di peso superiore a 28 tonnellate attraverso il Brennero e il tunnel del Monte Bianco;

origine, destinazione e Stato membro di immatricolazione dei veicoli per un campione rappresentativo del traffico bilaterale effettuato con automezzi di peso compreso tra 7,5 e 28 tonnellate, con destinazione o origine in Svizzera.

Stato membro di immatricolazione dei veicoli per un campione rappresentativo dei transiti su strada attraverso la Svizzera effettuati da veicoli di peso a pieno carico compreso tra 7,5 e 28 tonnellate.