52000PC0111



Gazzetta ufficiale n. C 248 E del 29/08/2000 pag. 0115 - 0118


Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE L'AZIONE CONTRO LE MINE TERRESTRI ANTIUOMO

(presentata dalla Commissione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179;

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU L

in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

considerando quanto segue:

(1) la Comunità è preoccupata per la presenza di mine terrestri antiuomo e di altri ordigni inesplosi nelle zone dove vivono popolazioni civili che cercano di sormontare le conseguenze di un conflitto armato;

(2) le mine terrestri antiuomo causano sofferenze e perdite di vite umane, specie nelle parti più povere del mondo, e ostacolano lo sviluppo economico, il ritorno dei profughi e degli sfollati, l'inoltro degli aiuti umanitari, la ricostruzione, la riabilitazione e il ripristino di normali condizioni sociali;

(3) la Comunità si è impegnata a perseguire l'eliminazione, nei prossimi anni, delle mine terrestri antiuomo in tutto il mondo;

(4) la Comunità europea e i suoi Stati membri hanno dato il contributo più rilevante alle iniziative prese a livello internazionale per ovviare al dramma delle mine terrestri antiuomo;

(5) il presente regolamento è la risposta diretta alla convenzione sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antiuomo e sulla loro distruzione (convenzione di Ottawa);

(6) i contributi finanziari dovrebbero quindi essere destinati in via prioritaria ai paesi terzi impegnati nella lotta contro le mine terrestri antiuomo e firmatari della convenzione di Ottawa;

(7) detta impostazione non preclude interventi comunitari in seguito a emergenze umanitarie, indipendentemente dal paese colpito;

(8) l'azione comunitaria contro le mine è spesso parte integrante di progetti di aiuti umanitari, di riabilitazione, di ricostruzione o di sviluppo pur rimanendo un'attività discreta e specializzata, con priorità, esigenze organizzative e imperativi politici propri;

(9) gli interventi già in corso o futuri attuati nell'ambito di detti progetti e dei programmi quadro per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologie di azione contro le mine continueranno ad essere finanziati mediante linee di bilancio specifiche, di cui il presente regolamento assicurerà il necessario sostegno, completamento e coordinamento;

(10) regolamento permetterà alla Comunità di dare un'impostazione coerente all'azione contro le mine, promuovendo l'elaborazione di una strategia integrata in stretto coordinamento tra la Commissione, gli Stati membri e la comunità internazionale in tutte le fasi dell'azione contro le mine;

(11) dette azioni devono inoltre essere in linea con la politica estera dell'Unione europea in senso lato, compresa la politica estera e di sicurezza comune;

(12) le misure necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [2] e che quindi è opportuno che tali misure siano adottate mediante la procedura di gestione di cui all'articolo 4 di detta decisione;

[2] GU L 194 del 17.7. 1999, pag. 23.

(13) data la minaccia che rappresenta per la vita umana e la sua dimensione mondiale, il problema delle mine terrestri antiuomo richiede procedure decisionali efficaci, flessibili e, se del caso, rapide per il finanziamento delle azioni della Comunità;

(14) l'importo finanziario di riferimento indicato nel presente regolamento ai sensi del punto 2 della dichiarazione del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 6 marzo 1995 lascia impregiudicate le competenze dell'autorità di bilancio definite dal trattato;

(15) la Comunità dovrebbe garantire la massima trasparenza nell'esecuzione dell'assistenza finanziaria e procederà a controlli rigorosi del modo in cui vengono utilizzate le assegnazioni;

(16) la tutela degli interessi finanziari delle Comunità e la lotta contro le frodi e le altre irregolarità sono parti integranti del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il presente regolamento stabilisce le procedure di attuazione delle azioni comunitarie proponendo una strategia coerente di sminamento a scopo umanitario all'interno della Comunità e a livello internazionale, in conformità della convenzione "sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antiuomo e sulla loro distruzione" (in appresso denominata "convenzione di Ottawa").

2. Le azioni di cui al presente regolamento si svolgeranno sul territorio di paesi terzi o saranno direttamente legate a situazioni verificatesi in paesi terzi, specie in quelli più vulnerabili, privilegiando i paesi in via di sviluppo.

Articolo 2

1. L'azione comunitaria contro le mine mira principalmente a:

(a) favorire l'elaborazione, il monitoraggio e l'applicazione di una strategia di sminamento civile;

(b) aiutare i paesi colpiti a rispettare gli obblighi previsti dal trattato di Ottawa;

(c) creare e sostenere nei paesi colpiti le strutture nazionali e le risorse locali necessarie per attuare con la massima efficienza le azioni contro le mine;

(d) far fronte alle emergenze umanitarie, prevenire gli incidenti e contribuire alla riabilitazione delle vittime;

(e) incentivare il collaudo all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine.

2. Possono essere finanziate a norma del presente regolamento tutte le attività connesse all'azione contro le mine, compresi:

(a) la sensibilizzazione,

(b) la formazione di personale specializzato,

(c) lo studio e la demarcazione delle zone sospette,

(d) il rilevamento e l'individuazione delle mine terrestri,

(e) lo sminamento (rimozione delle mine secondo gli standard umanitari) e la distruzione delle mine terrestri,

(f) l'assistenza alle vittime e la loro riabilitazione,

(g) la gestione dell'informazione, compresi i sistemi di informazione geografica,

(h) le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri antiuomo e di altri pericolosi residuati bellici.

3. Nell'ambito del paragrafo 2, si rivolgerà particolare attenzione agli interventi volti a soddisfare un fabbisogno immediato e imprevedibile a seguito di conflitti armati, di migrazioni massicce verso zone minate o di situazioni analoghe quali la necessità di contribuire urgentemente all'applicazione degli accordi di pace. Si privilegeranno inoltre gli interventi nei paesi più colpiti dal problema delle mine, dove le mine terrestri antiuomo e gli altri ordigni inesplosi mietono vittime tra i civili o la presenza effettiva o anche solo ipotetica di questi ordigni ostacola considerevolmente il ripristino dell'attività economica e sociale o lo sviluppo, e richiede pertanto un impegno specifico a lungo termine che gli aiuti umanitari d'urgenza e gli aiuti alla ricostruzione non possono assicurare.

4. Per garantire la coerenza, la complementarità e la sinergia con i programmi di cooperazione regionale, nonché nell'ambito dei progetti riguardanti gli aiuti umanitari, la riabilitazione, la ricostruzione e lo sviluppo, le azioni contro le mine che possono essere finanziate nel quadro di detti programmi o progetti continueranno ad essere finanziate attraverso la linea di bilancio in cui rientrano l'intervento o il progetto principali. All'occorrenza, queste attività potranno essere integrate da azioni contro le mine finanziate a norma del presente regolamento.

Articolo 3

I principali beneficiari delle azioni finanziate a norma del presente regolamento sono i paesi parti della convenzione di Ottawa. Le eventuali deroghe riguardano le emergenze umanitarie, l'assistenza alle vittime delle mine e le azioni a diretto sostegno delle comunità civili vulnerabili, quali profughi e sfollati, o i casi in cui l'amministrazione nazionale è inefficiente.

Articolo 4

1. Fra i partner che possono beneficiare di un sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento figurano le organizzazioni e le agenzie regionali e internazionali, le organizzazioni non governative, i dipartimenti e le agenzie governativi a livello nazionale, provinciale e locale, gli istituti e gli operatori pubblici e privati in possesso di competenze e di un'esperienza sufficienti in questo settore.

2. La partecipazione alle gare d'appalto e l'aggiudicazione dei contratti sono aperte, a parità di condizioni, alle persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e del paese beneficiario. In casi eccezionali debitamente giustificati, detta partecipazione può essere estesa a paesi terzi.

Articolo 5

1. Il contributo comunitario previsto dal presente regolamento serve a finanziare l'assistenza tecnica, la formazione, il personale e gli altri servizi connessi all'azione contro le mine; il collaudo delle attrezzature e delle tecniche; il sostegno logistico, l'acquisto, la fornitura e il magazzinaggio di tutto il materiale, le forniture e le opere necessarie per le azioni contro le mine; gli studi, le conferenze e le misure volte a rafforzare il coordinamento internazionale dell'azione contro le mine; le missioni di valutazione e di controllo; le attività volte a sensibilizzare maggiormente la popolazione, nonché le spese necessarie per rendere più visibile la natura comunitaria degli aiuti.

2. I finanziamenti comunitari previsti dal presente regolamento vengono concessi sotto forma di aiuti non rimborsabili.

3. Le azioni contemplate dal presente regolamento sono esenti da imposte, oneri, diritti e dazi doganali.

Articolo 6

1. La Commissione è assistita dal comitato geografico competente, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

2. Nei casi in cui si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto del disposto dell'articolo 7, paragrafo 3, e dell'articolo 8 della stessa.

3. Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 7

1. La Commissione provvede, in base ad uno scambio reciproco e regolare di informazioni, anche in loco, a coordinare efficacemente l'assistenza della Comunità e dei singoli Stati membri onde migliorare la coerenza e la complementarità dei loro programmi.

2. La Commissione può cercare possibilità di cofinanziamento con altri partner, in particolare gli Stati membri.

3. La Commissione promuove il coordinamento e la cooperazione con gli altri donatori internazionali, segnatamente quelli che fanno parte del sistema delle Nazioni Unite.

4. Si prendono le misure necessarie per rendere visibile il contributo della Comunità.

Articolo 8

1. La Commissione valuta, decide e gestisce le azioni contemplate dal presente regolamento in conformità delle procedure di bilancio e delle altre procedure in vigore, segnatamente quelle di cui agli articoli 116 e 118 del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

2. Le decisioni di finanziamento di oltre 3 milioni di euro vengono prese secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, fatta eccezione per le azioni d'urgenza di cui all'articolo 9.

3. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 6 di tutte le decisioni di finanziamento di valore inferiore a 1 milione di euro. Tale informazione deve essere disponibile entro e non oltre due mesi dall'adozione della decisione di finanziamento.

4. La Commissione è autorizzata a prendere decisioni che modificano le decisioni di finanziamento adottate secondo la procedura di cui all'articolo 6, paragrafo 2, purché non comportino modifiche sostanziali o impegni supplementari superiori al 20% dell'impegno iniziale.

Articolo 9

1. La Commissione decide le azioni d'urgenza di importo non superiore a 5 milioni di euro.

2. Le azioni d'urgenza sono considerate necessarie per soddisfare una domanda immediata e imprevedibile in seguito a calamità naturali o a catastrofi causate dall'uomo quali inondazioni, carestie, migrazioni massicce verso le zone colpite dalle mine, l'improvvisa conclusione di un accordo di pace o situazioni analoghe, nonché per fornire l'assistenza tempestiva necessaria per l'attuazione degli accordi di pace.

3. Nel caso di azioni che soddisfano questi criteri e superano 3 milioni di euro, una volta adottata la decisione la Commissione (a) ne informa per iscritto gli Stati membri entro due giorni lavorativi; (b) riferisce in merito durante la riunione successiva del comitato competente, giustificando in particolare il ricorso alla procedura d'urgenza.

Articolo 10

1. I progetti vengono classificati per ordine di priorità e valutati in termini di pertinenza e di convenienza economica integrandoli, se del caso, nel quadro più ampio dello sviluppo o della ricostruzione del paese o della regione in questione.

2. Nei limiti del possibile, i progetti devono essere esplicitamente inseriti in un programma nazionale relativo alle mine terrestri antiuomo coordinato dal governo beneficiario o da un'istituzione internazionale designata a tale scopo. Ciò dovrebbe permettere al governo beneficiario di riprendere, a tempo debito, il progetto onde migliorarne la sostenibilità e aumentare le risorse locali.

Articolo 11

In tutti gli accordi o contratti di finanziamento sarà previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le modalità consuete previste dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee [3].

[3] GU L 356 del 31.12.1977, pag.1.

La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco in conformità del regolamento n. 2185/96 [4]. Le misure prese dalla Commissione assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità europea in conformità del regolamento n. 2988/95 [5].

[4] GU L 292 del 15.11.1996, pag.2.

[5] GU L 312 del 23.12.1995, pag.1.

Articolo 12

Al fine di agevolare il coordinamento e la programmazione pluriennali dell'azione contro le mine, viene presentato periodicamente ai comitati competenti, a fini di discussione, un documento strategico in materia, comprendente gli orientamenti e le priorità orizzontali per le azioni contro le mine della Comunità e i criteri indispensabili per la loro realizzazione. Il documento riguarderà, fra l'altro, un programma indicativo pluriennale e un riferimento ai programmi di azione contro le mine in corso a livello nazionale e regionale, ai contributi degli altri donatori, compresi gli Stati membri, e alle azioni contro le mine della Comunità finanziate da altre linee di bilancio.

Articolo 13

1. La Commissione valuta periodicamente le azioni contro le mine finanziate dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future.

2. La Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione in cui riassume le azioni contro le mine svolte dalla Comunità nel corso dell'anno precedente e valuta l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 14

Dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità a norma del presente regolamento formulando suggerimenti per il futuro e, se del caso, proponendo modifiche.

Articolo 15

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. Denominazione dell'azione

Mine terrestri antiuomo

2. Voce di bilancio

B7-661

3. Base giuridica

L'allegato progetto di proposta di nuovo regolamento specifico del Consiglio per la linea di bilancio B7-661, che ingloba i diversi requisiti comunitari per l'azione contro le mine.

Le basi giuridiche per l'azione contro le mine rimangono il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario (GU L 163 del 2.7.1996), il regolamento (CE) n. 2258/96 del Consiglio, del 22 novembre 1996, relativo ad azioni di risanamento e di ricostruzione a favore dei paesi in via di sviluppo, il regolamento (CE) n. 1628/96 del Consiglio, del 25 luglio 1996, relativo all'aiuto alla Bosnia-Erzegovina e alla Croazia, il regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia, e l'azione comune del 1° ottobre 1996 relativa alle mine terrestri antiuomo (GU L 260 del 12.10.1996), che riguarda i fondi stanziati per le azioni di disarmo nel quadro della politica estera e di sicurezza comune.

4. Descrizione dell'azione

4.1 Obiettivo generale

Le mine terrestri antiuomo mietono un numero impressionante di vittime in molte delle regioni più povere del mondo e ostacolano l'attuazione di tutta una serie di programmi della Comunità. Tra il 1992 e il 1998, la Comunità ha impegnato pertanto oltre 180 milioni di euro per finanziare azioni contro le mine in tutto il mondo (sostegno ai programmi di sminamento, assistenza alle vittime delle mine, ricerca e sviluppo tecnologico). Si è trattato certo di un notevole contributo all'azione globale della comunità internazionale, ma resta ancora molto da fare.

Si tratta ora di proseguire i programmi volti a risolvere il problema delle mine entro un determinato lasso di tempo, ossia nell'arco di 10-15 anni, in modo da agevolare l'attuazione di tutta una serie di altri programmi di assistenza e da mettere fine ad un terribile dramma umanitario.

In linea di massima, gli interventi della Comunità dovrebbero beneficiare di finanziamenti perlomeno equivalenti a quelli concessi in passato.

4.2 Durata e modalità di rinnovo

- Azione: Mine terrestri antiuomo

- Periodo di applicazione: 2000-2008

In conformità dell'articolo 12 del regolamento, la Commissione presenta entro giugno 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione globale delle azioni finanziate dalla Comunità a norma del presente regolamento in termini di pertinenza, di redditività e di impatto, in base alla quale si deciderà se mantenere in vigore il regolamento stesso.

5. Classificazione delle spese/entrate

5.1 Spese non obbligatorie

5.2 Stanziamenti dissociati

5.3 Nessuna entrata prevista

6. Natura delle spese/entrate

- Sovvenzione al 100%, con possibilità di cofinanziamenti

- Sovvenzione nel quadro di un cofinanziamento con altre fonti del settore pubblico o privato

- Altre

7. Incidenza finanziaria

La creazione di un'unica linea di bilancio pluriennale potenziata (B7-661) permetterà di rendere più efficace l'azione comunitaria contro le mine. Si propone di destinare alle attività comunitarie svolte nel periodo 2000-2006 lo stesso importo stanziato in passato (180 mio EUR per il periodo 1992-1998), dando però più spazio all'azione contro le mine in conformità degli impegni propri della convenzione di Ottawa. Ciò potrebbe comportare un aumento delle assegnazioni finanziarie a titolo della linea di bilancio B7-661.

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (relazione tra costi singoli e costi complessivi)

Gli stanziamenti annuali vengono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie.

7.2 Ripartizione del costo per voci

Stanziamenti d'impegno in mio EUR (al terzo decimale)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. comprese nella parte B del bilancio

7.4 Calendario degli stanziamenti d'impegno e di pagamento

8. Disposizioni antifrode

In tutti gli accordi o contratti di finanziamento sarà previsto che la Commissione e la Corte dei conti effettuino controlli in loco secondo le modalità consuete previste dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. La Commissione può inoltre procedere a controlli e ispezioni in loco in conformità del regolamento n. 2185/96. Le misure prese dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 5 assicureranno un'adeguata tutela degli interessi finanziari della Comunità europea in conformità del regolamento n. 2988/95.

9. Elementi dell'analisi costo-efficacia

9.1 Obiettivi specificati e quantificabili; beneficiari

L'azione comunitaria contro le mine mira principalmente a:

a. favorire l'elaborazione, il monitoraggio e l'effettiva applicazione di una strategia globale di sminamento a scopo umanitario all'interno della Commissione e dell'UE, nonché a livello internazionale;

b. aiutare gli Stati più colpiti a rispettare gli obblighi previsti dalla "convenzione sul divieto di usare, conservare, produrre e trasferire le mine antiuomo e sulla loro distruzione";

c. creare e sostenere nei paesi colpiti le strutture nazionali e le risorse locali necessarie per attuare con la massima efficienza le azioni contro le mine;

d. nel caso di esigenze immediate e imprevedibili, far fronte alle emergenze umanitarie, prevenire gli incidenti e contribuire alla riabilitazione delle vittime;

e. incentivare il collaudo all'interno del paese e l'introduzione di attrezzature e di tecnologie appropriate per l'azione contro le mine.

Per conseguire questi obiettivi si attueranno progetti di comune interesse nei paesi e nelle regioni geografiche più gravemente colpiti dalle mine, fra cui:

- progetti di comune interesse (ad esempio, elaborazione di un documento strategico sull'azione contro le mine, sostegno alle Nazioni Unite, al GICHD, al CICR, all'Unità politica centrale per l'azione contro le mine, collaudo nei paesi e introduzione delle attrezzature e delle tecniche di sminamento, presenza di esperti).

- Africa (Angola, Mozambico, Somalia, Zimbabwe, SADC, ecc.)

- Asia (Afghanistan, Cambogia, Laos, ecc.)

- nuovi Stati indipendenti (ad esempio, il Tagikistan)

- Medio Oriente (ad esempio, l'Iraq settentrionale)

- Europa (ad esempio, Bosnia-Erzegovina e Croazia)

- America latina (ad esempio, Nicaragua e El Salvador)

9.2 Giustificazione dell'azione

Saranno finanziate nel quadro del presente regolamento tutte le attività connesse alle mine, compresi la sensibilizzazione, lo studio e la demarcazione delle zone sospette, il rilevamento e l'individuazione delle mine terrestri, la formazione di personale specializzato, lo sminamento (rimozione delle mine secondo gli standard umanitari) e la distruzione delle mine terrestri, l'assistenza alle vittime e la loro riabilitazione, la gestione dell'informazione (compresi i sistemi di informazione geografica) e le altre attività che contribuiscono a ridurre l'impatto umano, economico e ambientale delle mine terrestri antiuomo e di altri pericolosi residuati bellici.

I progetti dovrebbero essere pluriennali. In linea di massima la loro durata, che dipenderà dalle caratteristiche di ciascun progetto, sarà limitata a tre anni.

9.3 Controllo e valutazione dell'azione

La Commissione valuterà periodicamente le azioni contro le mine finanziate dalla Comunità onde stabilire se siano stati conseguiti i loro obiettivi e dare indicazioni su come migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione informerà regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio dell'andamento delle sue azioni contro le mine. Entro il 30 aprile di ogni anno, essa presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione riassuntiva delle azioni contro le mine svolte dalla Comunità nell'anno precedente.

10. Spese amministrative (Sezione III, Parte A del bilancio)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di stanziamento delle risorse, che terrà conto dell'entità del personale e degli importi aggiuntivi autorizzati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'organico

>SPAZIO PER TABELLA>

Dato che il presente regolamento intende raggruppare le azioni esistenti per arrivare ad una politica coerente dell'UE in materia di azione contro le mine, a breve termine occorrerebbero solo tre risorse umane supplementari (due posti permanenti e un END). I funzionari permanenti potrebbero essere distaccati.

10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane supplementari

in euro

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento di altre spese amministrative in seguito all'azione

Si tratta di una tabella illustrativa, che si basa sull'esperienza del 1998.

euro

>SPAZIO PER TABELLA>

Le spese indicate nella tabella alla voce A-7 (missioni) saranno coperte dagli stanziamenti della dotazione globale per la DG RELEX.