Proposta di decisione del Consiglio relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 /* COM/2000/0090 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 (presentata dalla Commissione) RELAZIONE L'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio relativa a talune spese nel settore veterinario prevede un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione di alcune malattie animali, tra cui la peste suina classica. Per far fronte a focolai di peste suina classica insorti nei Paesi Bassi nel 1997, la Commissione ha adottato due decisioni con le quali veniva concesso un contributo parziale per l'eradicazione della malattia (decisioni 98/25/CE e 1999/18/CE). Le due decisioni prevedevano inoltre una rettifica finanziaria provvisoria del 25%, in attesa di una decisione definitiva sull'importo totale ammissibile. A seguito delle notevole dimensione assunta dall'epidemia e dei costi conseguenti, i servizi della Commissione hanno effettuato cinque missioni intese a verificare la spesa veterinaria sostenuta in tale contesto. Si sono così constatati casi frequenti in cui la gestione e l'attuazione tecnica delle misure di prevenzione non erano conformi alle condizioni prescritte per beneficiare di un contributo comunitario ai sensi dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE. A causa di tali irregolarità, la Commissione ha deciso che la rettifica finanziaria del 25% applicata alle due decisioni iniziali doveva essere estesa all'intera spesa ammissibile sostenuta per indennizzare gli allevatori. I Paesi Bassi avevano anche chiesto l'aiuto comunitario per alcuni tipi di spese che non sono di pertinenza della decisione 90/424/CEE, sostenute segnatamente per l'abbattimento di suini sani o per operazioni di gestione (stipendi, affitti, sicurezza, computer, ecc.). La Commissione ha ritenuto tuttavia che, secondo la prassi seguita con altri Stati membri in precedenti epidemie, la spesa non esplicitamente coperta dalla normativa non poteva essere rimborsata, in assenza di una base giuridica . Pertanto, la somma totale rimborsabile ammonta a 109,9 milioni di EUR (contro i 199 milioni di EUR richiesti), di cui 74,4 milioni di EUR sono già stati pagati, in applicazione delle due decisioni suindicate. Un progetto di decisione della Commissione relativo all'importo ancora da versare ai Paesi Bassi a carico del bilancio 2000 (35,5 milioni di EUR) è stato presentato al comitato veterinario permanente del 6-8 dicembre 1999. Tre Stati membri (UK, DK, SW) hanno votato a favore del progetto di decisione, i Paesi Bassi hanno votato contro, il Lussemburgo era assente e gli altri Stati membri si sono astenuti. In seguito a tale risultato la Commissione deve sottoporre la proposta al Consiglio. L'epidemia di peste suina classica del 1997 è stata anche oggetto di esame da parte della Corte dei Conti, che ha effettuato una serie di controlli nei Paesi Bassi. Nel novembre 1998 la Corte ha inviato una lettera di settore ai Paesi Bassi nella quale esprimeva varie osservazioni e critiche sulla gestione tecnica e amministrativa dell'epidemia da parte delle autorità olandesi e sulle relative spese. La corte ha inoltre redatto recentemente una relazione speciale sulla peste suina classica del 1997, che conferma tali critiche. Essa sarà pubblicata nel febbraio 2000. Le osservazioni e le conclusioni della Corte dei Conti confermano le risultanze e la posizione della Commissione. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa all'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [1], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE della Commissione [2], in particolare l'articolo 3, paragrafi 3 e 5, [1] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. [2] GU L 36 del 8.2.1994, pag. 15. vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) nel 1997 si sono manifestati focolai di peste suina classica nei Paesi Bassi; l'insorgenza di questa malattia costituisce un grave pericolo per il patrimonio suino della Comunità e, per favorire l'eradicazione quanto più rapida possibile della malattia, la Comunità ha la possibilità di partecipare finanziariamente alle spese sostenute dallo Stato membro; (2) il 22 giugno 1998 i Paesi Bassi hanno presentato domanda di rimborso per la totalità delle spese sostenute in relazione ai focolai insorti sul loro territorio nel 1997; tale domanda è stata sostituita da una nuova domanda inoltrata il 2 giugno 1999; (3) la Commissione ha adottato le decisioni 98/25/CE [3] e 99/18/CE [4] concernenti la partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi; tali decisioni hanno autorizzato il versamento delle prime due quote per un totale di 74.429.868 EUR; [3] GU L 8 del 14.1.1998, pag. 28. [4] GU L 6 del 12.1.1999, pag. 18. (4) ora occorre fissare l'importo globale della partecipazione finanziaria della Comunità; (5) la Commissione ha verificato se sono state rispettate tutte le norme comunitarie in materia veterinaria e se tutte le condizioni per la concessione del contributo finanziario della Comunità sono state soddisfatte; (6) le risultanze di dette verifiche non permettono di considerare ammissibile la totalità delle spese dichiarate ; tali accertamenti sono del resto confermati da un rapporto della Corte dei conti; (7) le osservazioni iniziali della Commissione sono state notificate ufficialmente alle autorità dei Paesi Bassi in data 13 gennaio 1998; (8) il 5 maggio 1999 e il 29 ottobre 1999 la Commissione ha ufficialmente notificato alle suddette autorità osservazioni complementari e il metodo di calcolo delle spese imputabili; (9) considerando che il comitato veterinario permanente non ha espresso un parere favorevole, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 L'importo complessivo della partecipazione finanziaria della Comunità all'eradicazione della peste suina classica nei Paesi Bassi nel 1997 ammonta a 109.937.795 EUR. Articolo 2 Il saldo della partecipazione finanziaria della Comunità, pari a 35.507.928 EUR, sarà versato in funzione della disponibilità degli stanziamenti. Articolo 3 Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>