52000PC0080

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società /* COM/2000/0080 def. - COD 2000/0043 */

Gazzetta ufficiale n. C 311 E del 31/10/2000 pag. 0001 - 0004


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Introduzione

La quarta direttiva del Consiglio del 25 luglio 1978 [1] armonizza il contenuto dei conti annuali che le società per azioni e le società a responsabilità limitata sono tenute a redigere in applicazione delle legislazioni degli Stati membri. La settima direttiva del Consiglio del 13 giugno 1983 [2] coordina il contenuto dei conti consolidati. La quarta e la settima direttiva (denominate in appresso "direttive contabili") forniscono anche un quadro di riferimento per i bilanci delle istituzioni finanziarie soggette alle disposizioni della direttiva del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (direttiva sui conti delle banche) e della direttiva del Consiglio del 19 dicembre 1991 relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (direttiva sui conti delle assicurazioni) [3], senza però regolarne direttamente il contenuto.

[1] 78/660/CEE

[2] 83/349/CEE

[3] rispettivamente direttive 86/635/CEE e 91/674/CEE

Per migliorare la comparabilità dell'informativa finanziaria, la quarta direttiva stabilisce un quadro giuridico per la presentazione dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite e prevede la pubblicazione di determinate informazioni nell'allegato (la settima direttiva contiene norme analoghe per i conti consolidati). Oltre alle norme sulla presentazione, essa prescrive i metodi da utilizzare per la determinazione del valore delle voci incluse nello stato patrimoniale. Le società devono valutare le loro attività al prezzo di acquisto o al costo di produzione, comunemente designato come "costo storico". Gli Stati membri possono tuttavia autorizzare o obbligare le società a rivalutare alcune attività o a valutare talune attività al costo di sostituzione. Essi possono anche autorizzare o prescrivere altri metodi che tengano conto degli effetti dell'inflazione sul valore delle voci dei conti annuali e consolidati.

La presente proposta era prevista nella comunicazione della Commissione sui servizi finanziari dell'ottobre 1998 [4], nella quale la Commissione ribadiva la sua volontà di preservare la concordanza tra la normativa comunitaria in materia di informativa finanziaria e gli International Accounting Standards (IAS) elaborati dall'International Accounting Standards Committee (IASC). Inoltre la proposta figura tra i provvedimenti previsti nella comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione" [5]. Questa comunicazione più recente è stata accolta favorevolmente dal Consiglio Ecofin del maggio 1999 e sostenuta dal Consiglio europeo di Colonia del 3/4 giugno 1999 nelle sue conclusioni.

[4] Comunicazione della Commissione "Servizi finanziari: elaborazione di un quadro di azione" COM (1998)625 del 28.10.1998.

[5] Comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione", COM(1999) 232 dell'11.05.1999.

2. La necessità di modificare le direttive contabili

Le norme di contabilità contenute nelle direttive contabili rispecchiano i principi unanimemente riconosciuti dagli utenti e dagli estensori dei documenti contabili e dagli organismi di normazione contabile all'epoca in cui le direttive sono state elaborate ed adottate. Da allora vi sono stati molti sviluppi in materia di prassi contabile delle imprese, alcuni dei quali hanno dato origine a un'evoluzione nella definizione dei principi contabili a livello sia nazionale che internazionale, ma le direttive contabili hanno continuato a costituire nel complesso un quadro adeguato per la presentazione dei conti delle società dell'UE.

Tuttavia, grazie al dinamismo dei mercati finanziari internazionali, al giorno d'oggi si è ormai largamente diffuso l'uso non solo degli strumenti finanziari primari tradizionali, quali azioni ed obbligazioni, ma anche di varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, opzioni, forward e swap. Questi strumenti finanziari relativamente complessi sono utilizzati soprattutto dalle maggiori imprese industriali in tutti i settori dell'economia europea come strumento per gestire i rischi finanziari ai quali le loro attività sono esposte a causa dei movimenti di variabili quali i tassi di interesse, i tassi di cambio e i prezzi dei valori mobiliari o delle merci. Tuttavia il ricorso a questi strumenti a scopo di gestione del rischio può comportare a sua volta rischi significativi, insiti nella natura degli strumenti in questione, con la conseguenza che alcune società utilizzano oggi strumenti finanziari che possono trasformare da un giorno all'altro la loro posizione finanziaria e il loro profilo di rischio. Il ritmo di crescita dell'uso di tali strumenti finanziari è stato più veloce dello sviluppo di principi orientativi per la loro contabilizzazione, e questo vale anche per il quadro contabile stabilito dalle direttive. Allo stato attuale l'informativa finanziaria relativa a tali strumenti non riflette sempre, nella forma e nella sostanza, il loro impatto ed i rischi che essi comportano.

In risposta alla sempre maggiore diffusione dell'uso di questi complessi strumenti finanziari, i più influenti organismi di normazione contabile, compreso lo IASC, hanno lavorato intensamente per adeguare i principi contabili al fine di assicurare che l'impatto finanziario di detti strumenti sia rispecchiato in modo adeguato e pienamente trasparente nei bilanci delle imprese. Le soluzioni proposte hanno in comune l'idea che sia opportuno passare dal modello fondato sulla valutazione al costo storico, su cui sono basate le direttive contabili (per costo storico si intende il prezzo al quale è stata acquisita un'attività o una passività), ad un metodo di valutazione delle voci dello stato patrimoniale che attualmente non è autorizzato dalle direttive, ossia quello della "valutazione al valore equo" o della "contabilità al valore equo", termine al quale corrisponde, nella maggior parte dei casi, la valutazione di un elemento al suo odierno valore di mercato piuttosto che al suo costo originario o di sostituzione. Lo IASC ha introdotto questo metodo in un nuovo principio relativo agli strumenti finanziari, il quale prevede che talune attività e passività finanziarie siano valutate al valore equo nello stato patrimoniale delle società [6]. Questa innovazione è destinata ad avere un impatto particolarmente significativo nel caso degli strumenti finanziari derivati, che spesso non hanno un costo storico, ma possono avere un valore equo assai rilevante.

[6] Principio contabile internazionale IAS 39 "Financial Instruments: Recognition and Measurement" - Strumenti finanziari: contabilizzazione e valutazione. Il principio ha effetto a partire dai bilanci degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2001 o in data successiva, per quanto se ne autorizzi l'applicazione anche per gli esercizi contabili che terminano dopo il 15 marzo 1999 (data di emissione del principio).

Dalla pubblicazione della nuova strategia della Commissione in materia di armonizzazione contabile [7], la politica ufficiale della Commissione è stata quella di mantenere le direttive contabili europee in linea con gli IAS. Questa posizione è conforme all'interesse delle società dell'UE, principalmente grandi imprese, che desiderano redigere bilanci conformi agli IAS in quanto i mercati finanziari internazionali sui quali si riforniscono di capitale richiedono bilanci redatti secondo principi contabili riconosciuti internazionalmente. Mantenendo la concordanza tra le direttive contabili e gli IAS, si consente appunto a tali società di soddisfare i requisiti dei mercati dei capitali ed i requisiti delle direttive contabili preparando un unico bilancio, ed evitando quindi inefficienze ed il rischio di confusione per i mercati. I progressi nell'armonizzazione e nell'integrazione dei mercati europei dei capitali spingeranno sempre più le imprese europee che si finanziano su tali mercati a redigere i loro bilanci conformemente a principi contabili riconosciuti a livello internazionale. Le autorità di regolamentazione dei mercati, in particolare il Forum of European Securities Commissions (FESCO), potrebbe svolgere un ruolo sempre più importante in questo contesto.

[7] Comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale", COM 95 (508), novembre 1995

Il sostegno di cui gode questa politica a livello di Stati membri è evidenziato dal fatto che dall'inizio del 1998 sette Stati membri hanno già modificato la rispettiva legislazione o regolamentazione nazionale per consentire alle società quotate di redigere i loro conti consolidati in base agli IAS piuttosto che in base alle norme nazionali, purché tali conti risultino conformi alle direttive contabili.

Senza le modifiche che vengono ora proposte, le società che intendono seguire gli IAS continuando a rispettare le direttive contabili si troveranno di fronte ad un ostacolo per quanto riguarda le regole di valutazione. In termini generali, perciò, la presente proposta ha lo scopo di modernizzare le direttive contabili in linea con gli sviluppi dell'attività delle imprese e dei conseguenti sviluppi della normazione contabile internazionale, affinché le direttive consentano alle società europee attive sul piano internazionale di soddisfare i requisiti dei mercati dei capitali in tema di informativa finanziaria. Si consentirà quindi alle società europee di operare sui mercati dei capitali in condizioni di parità con i loro concorrenti non europei.

La presente proposta figura tra i provvedimenti previsti nella comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione" [8], che propone anche altri provvedimenti in materia di informativa finanziaria. Questi provvedimenti dovrebbero dare luogo ad un aggiornamento più generale della nuova strategia contabile della Commissione [9], non limitato all'introduzione del sistema di contabilizzazione al valore equo e sempre volto a garantire che i requisiti comunitari di informazione finanziaria seguano l'evoluzione dei principi contabili internazionali.

[8] Comunicazione della Commissione "Messa in atto del quadro di azione per i servizi finanziari: piano d'azione", COM(99) 232 dell'11.5.1999.

[9] Comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale", COM 95 (508), novembre 1995

3. L'impatto sulle PMI

La modifica proposta non è diretta alle PMI in quanto esse non rientrano, nella stragrande maggioranza, tra le imprese che utilizzano gli strumenti finanziari in questione e quindi, di norma, non si trovano a doverli contabilizzare. Ciò è stato confermato dai risultati dell'indagine della Commissione su un panel di imprese, secondo i quali la proposta comporterebbe conseguenze pratiche per il 31% delle imprese del campione. Di questo 31%, il 79% ha dichiarato che non avrebbe dovuto sostenere costi di adeguamento alle disposizioni contenute nella proposta. Del 7% di tutte le imprese che hanno dichiarato che avrebbero dovuto sostenere costi di adeguamento, la maggior parte erano grandi imprese (con oltre 250 dipendenti). Questi risultati sono in linea con l'obiettivo della proposta, che è intesa a consentire alle imprese quotate in Borsa e operanti su scala internazionale di conformarsi agli IAS (compresi quelli che richiedono la contabilizzazione al valore equo), continuando al tempo stesso a produrre bilanci conformi alle direttive contabili dell'UE.

È importante notare che gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare o imporre la valutazione al valore equo solo per quanto riguarda i conti consolidati, il che escluderebbe di per sé la maggior parte delle PMI che per loro natura non producono conti consolidati. Anche se la proposta non è diretta alle PMI e gli Stati membri possono di fatto escludere le PMI limitando l'applicazione delle nuove disposizioni proposte ai conti consolidati, gli Stati membri hanno comunque la facoltà di imporre l'uso della contabilizzazione al valore equo alle PMI qualora lo ritengano opportuno. Uno Stato membro potrebbe anche decidere che un'impresa che avrebbe diritto all'esenzione dai nuovi requisiti perché rientra nelle soglie fissate dalle direttive, ma che utilizza strumenti finanziari complessi, sia obbligata a contabilizzare detti strumenti al valore equo.

4. Imprese di assicurazione, banche ed altri istituti finanziari

I bilanci delle banche e degli altri istituti finanziari come anche quelli delle imprese di assicurazione non sono direttamente disciplinati dalla quarta e dalla settima direttiva. Questi soggetti redigono i loro conti conformemente alle disposizioni della direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell'8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (direttiva sui conti delle banche) e della direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione (direttiva sui conti delle assicurazioni). La proposta lascia immutate le regole contabili valide per gli istituti che preparano i loro bilanci a norma della direttiva sui conti delle banche o della direttiva sui conti delle assicurazioni. Previa consultazione dei comitati consultivi competenti per tali istituti, la Commissione potrebbe presentare in un momento successivo proposte analoghe per le norme contabili ad essi applicabili, alla luce degli sviluppi internazionali e del settore.

5. Principali questioni affrontate in sede di preparazione della proposta

Nella presente sezione sono sintetizzate le principali questioni prese in esame dalla Commissione in vista della presentazione della presente proposta. Esse sono state discusse nelle riunioni del Comitato di contatto per le direttive contabili e del Forum consultivo in materia contabile durante il 1997 e il 1998.

Facoltà od obbligo per gli Stati membri-

Nel corso delle discussioni svoltesi in sede di Comitato di contatto è emerso chiaramente che tutti gli Stati membri ritenevano che la contabilizzazione al valore equo di taluni strumenti finanziari dovesse essere permessa dalle direttive contabili per tenere il passo con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità. Il Comitato di contatto ha riconosciuto l'urgente necessità di procedere ad una modernizzazione delle direttive per migliorare la posizione in materia di informativa finanziaria delle società europee che competono sui mercati internazionali e che raccolgono capitali sui mercati finanziari internazionali. Anche gli Stati membri che avevano dei dubbi sull'opportunità di introdurre la contabilizzazione al valore equo a breve o medio termine erano dell'opinione che essa sarebbe diventata sempre più importante in futuro.

Alla luce di queste discussioni, la Commissione ha concluso che la proposta dovesse essere formulata in modo tale da obbligare gli Stati membri a consentire o imporre a tutte o a determinate categorie di società di utilizzare la valutazione al valore equo. In alternativa, si potrebbe semplicemente concedere ad ogni Stato membro la facoltà di consentire o imporre a tutte o a determinate categorie di società di utilizzare la valutazione al valore equo. Tuttavia questa soluzione potrebbe provocare una certa riduzione della comparabilità dei conti a breve termine; per questo motivo la Commissione ha deciso di proporre che gli Stati membri abbiano l'obbligo di consentire o imporre l'uso della valutazione al valore equo.

Si è delineato un notevole consenso tra gli Stati membri sul fatto che la proposta dovesse essere sufficientemente flessibile da consentire di mettersi in linea con gli attuali sviluppi a livello internazionale in materia di trattamento contabile degli strumenti finanziari, ma anche da lasciare un margine di manovra per tener conto degli sviluppi futuri. La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un settore dell'informativa finanziaria in rapida evoluzione e che viene costantemente seguito e sviluppato dagli organismi di normazione contabile a livello mondiale. Per questa ragione la proposta lascia agli Stati membri un margine discrezionale per quanto concerne le modalità di applicazione del metodo del valore equo. Sarebbe stato possibile proporre una modifica delle direttive che instaurasse un preciso sistema di valutazione al valore equo, definendone nei dettagli le modalità. Un sistema unico e dettagliato rischiava tuttavia di diventare rapidamente obsoleto. La proposta è invece concepita in modo tale da modernizzare le direttive contabili creando un quadro normativo nell'ambito del quale le imprese europee potranno non soltanto redigere i loro bilanci conformemente ai principi internazionali in vigore, ma anche adeguarsi all'evoluzione successiva del contesto normativo internazionale. Le imprese saranno pertanto in grado di pubblicare informazioni conformi ai requisiti attuali dello IASC senza che tali requisiti vengano iscritti nelle direttive.

Nella parte del presente documento dedicata al campo di applicazione della proposta si indica che l'obbligo di consentire o imporre la valutazione al valore equo vale solo per gli elementi sui quali esiste un consenso internazionale sufficientemente vasto quanto all'opportunità della loro contabilizzazione al valore equo. Sono inoltre precisati gli elementi del bilancio che, sulla base della presente proposta, non possono essere misurati al valore equo, tra i quali figurano la maggior parte degli elementi del passivo. La proposta precisa inoltre che, quando gli strumenti finanziari vengono valutati al valore equo, tutti gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti in bilancio al valore equo. Taluni di tali strumenti, mai iscritti a bilancio prima d'ora, vi figureranno pertanto per la prima volta. Tuttavia, anche quando non venga applicata la valutazione al valore equo, la proposta prevede la pubblicazione di informazioni sul valore equo degli strumenti derivati utilizzati dall'impresa.

Durante la discussione in sede di Comitato di contatto diversi Stati membri hanno suggerito che la valutazione al valore equo dovrebbe essere permessa solo nei conti consolidati, di modo che i normali conti annuali continuerebbero a fondarsi unicamente sul costo storico. Tuttavia la maggioranza dei paesi si è opposta ad una soluzione che distingua tra le regole contabili da seguire nei conti annuali e nei conti consolidati. La proposta prescrive quindi agli Stati membri di permettere o imporre a tutte le società o a talune categorie di società di utilizzare la valutazione al valore equo sia nei conti annuali che nei conti consolidati, ma gli Stati membri che preferiscono limitare la contabilizzazione al valore equo ai conti consolidati possono farlo.

Poiché la contabilizzazione degli strumenti finanziari è un settore dell'informativa finanziaria in rapida evoluzione, è stata inserita una clausola che prevede una rassegna del modo in cui la proposta è stata applicata nei primi tre anni dalla sua entrata in vigore, alla luce degli ulteriori sviluppi internazionali in materia di contabilità. Questo esame sarà svolto tramite il Comitato di contatto per le direttive contabili in modo da dare agli Stati membri la possibilità di riferire in merito alle loro esperienze in materia di applicazione pratica delle nuove norme.

Campo di applicazione della proposta

Se il Comitato di contatto desiderava che le direttive contabili fossero modernizzate, era anche d'accordo sul fatto che la proposta non dovesse consentire l'applicazione indiscriminata della contabilizzazione al valore equo a tutti gli strumenti finanziari, sostituendo il valore equo al valore storico come principio di valutazione contabile nelle direttive contabili. Vi è un consenso a livello internazionale sull'adeguatezza di questo metodo di valutazione, ma solo per quanto riguarda la sua applicazione a talune attività o passività finanziarie. Ad esempio, non vi è finora accordo a livello internazionale sulla questione se una società debba contabilizzare al valore equo il proprio debito o se il valore equo debba tener conto o meno del rischio di credito proprio della società stessa. La Commissione ritiene che sarebbe prematuro che le direttive contabili disciplinino una materia sulla quale non vi è accordo a livello internazionale. Di conseguenza, la presente modernizzazione delle direttive contabili non è volta a sostituire il costo storico come fondamento delle direttive contabili. La valutazione al valore equo non sarà dunque consentita per tutte le voci dello stato patrimoniale. Il metodo di valutazione delle voci che non corrispondono a strumenti finanziari, come le immobilizzazioni (ad esempio terreni e fabbricati, o impianti tecnici e macchinari) resterà immutato. Analogamente taluni strumenti finanziari, come il debito a lungo termine, continueranno ad essere contabilizzati al costo storico.

Avendo raggiunto un accordo sul fatto che la proposta non doveva consentire l'applicazione indiscriminata della valutazione al valore equo a tutti gli strumenti finanziari, la Commissione si è trovata dinanzi al compito di decidere quali strumenti finanziari possano essere contabilizzati al valore equo. La Commissione ha considerato la possibilità di includere nella proposta definizioni dettagliate degli strumenti finanziari di cui va ammessa o meno la contabilizzazione al valore equo. Tuttavia dalle discussioni con gli Stati membri è emerso che un simile approccio comporta due difficoltà principali: primo, la difficoltà di inserire delle definizioni di termini contabili nelle direttive e, secondo, la difficoltà di trovare una definizione adeguata degli strumenti in un settore in rapido cambiamento come quello finanziario.

Le direttive contabili non hanno mai avuto un'impostazione "definitoria" e non comportano alcuna definizione di termini quali attività, passività, valori mobiliari e molte altre voci. Sarebbe difficile introdurre definizioni degli strumenti finanziari in quanto esse dovrebbero basarsi su concetti che a loro volta non sono definiti nelle direttive contabili. Di conseguenza la proposta non fornisce alcuna definizione generale per una gamma di termini contabili che utilizza, ad esempio "valore equo", "strumenti finanziari", "portafoglio di negoziazione", voci "detenute fino alla scadenza", "mercato affidabile" o "hedge accounting". Questo approccio è coerente con la filosofia che ha ispirato le direttive sin dalla loro adozione. Trattandosi di regole quadro, le direttive infatti non hanno mai contenuto definizioni generali dei termini contabili, i quali sono già ben definiti nei principi contabili e nella letteratura specializzata.

Qualsiasi definizione degli strumenti finanziari che venisse inserita nelle direttive risulterebbe molto presto superata data la sempre più rapida proliferazione di nuovi, complessi strumenti derivati. Il termine 'derivati' è generico e si applica ad un'ampia gamma di strumenti finanziari che 'derivano' il loro valore da un prezzo sottostante (ad esempio il prezzo di una merce) o da un tasso sottostante (ad esempio un tasso di interesse). Gli strumenti derivati si basano su tre strutture fondamentali: i future e i forward, gli swap e le opzioni, e sulle loro combinazioni. Queste strutture possono essere applicate ad una gamma quasi illimitata di attività sottostanti il cui valore dipende dall'andamento dei tassi o dei prezzi sottostanti. Le operazioni con derivati hanno luogo sia in borsa sia direttamente tra controparti nel quadro di trattative "over the counter" (OTC). Gli strumenti OTC tendono ad assumere la forma di contratti "tagliati su misura" per soddisfare le esigenze specifiche di gestione del rischio dell'utente e per questa ragione sono spesso unici. La grande maggioranza delle operazioni con i derivati hanno luogo OTC (dai dati della Banca per i regolamenti internazionali risulta che circa l'85% dei contratti derivati sono OTC e non sono negoziati in borsa). Di conseguenza non sarebbe possibile stilare, in modo sensato e utile, un elenco dei singoli strumenti finanziari che possono essere valutati al valore equo.

Dopo aver chiesto consiglio ad esperti del settore finanziario, essersi consultata con gli Stati membri nel quadro del Comitato di contatto per le direttive contabili e aver ampiamente consultato gli operatori di mercato, la Commissione è giunta alla conclusione che, visto che la stesura di un elenco degli strumenti che possono essere contabilizzati al valore equo è praticamente improponibile, non rimaneva altro che includere nella proposta un elenco delle voci dello stato patrimoniale che non possono essere valutate al valore equo.

Se una società decide di utilizzare la contabilizzazione al valore equo, tutti gli strumenti finanziari derivati dovranno essere contabilizzati nello stato patrimoniale al valore equo,. Ciò significa che alcuni derivati che finora non sono stati inclusi nello stato patrimoniale appariranno in bilancio per la prima volta, il che sarebbe in linea con una delle principali motivazioni del passaggio, a livello internazionale, alla valutazione al valore equo: incoraggiare la trasparenza dell'informativa finanziaria, rilevando, misurando e rendendo nota la natura dei rischi insiti nell'uso di strumenti finanziari complessi che sono a loro volta utilizzati soprattutto a fini di gestione del rischio.

Registrazione di profitti e perdite e distribuzione

L'introduzione della possibilità o dell'obbligo di contabilizzare al valore equo determinate attività e passività finanziarie pone il problema di come registrare le variazioni del valore equo delle voci. In particolare, sorgono degli interrogativi per quanto riguarda gli effetti dell'inclusione di utili "non realizzati" nel conto profitti e perdite. Quali sono le conseguenze sotto il profilo della distribuzione degli utili agli azionisti attraverso i dividendi- Se le voci sono valutate in base al costo storico, esiste un grado significativo di certezza in merito alla "realizzazione" degli utili quando essi sono registrati nel conto profitti e perdite dell'esercizio, in quanto la registrazione presuppone che abbia avuto luogo un'operazione di acquisto o di vendita. Se la valutazione è effettuata in base al valore equo, il valore equo di un'attività o di una passività può aver subito una variazione e degli utili possono essere stati inclusi nel conto profitti e perdite anche se non sono stati ancora "realizzati", nel senso che può benissimo non aver avuto luogo alcuna operazione di compravendita. Sotto il profilo prudenziale o del mantenimento del capitale, può sembrare poco prudente considerare che tali utili siano disponibili per essere distribuiti agli azionisti.

In pratica, gli strumenti finanziari per i quali la presente proposta avrà conseguenze più dirette saranno le attività e le passività finanziarie detenute a fini di negoziazione, quali obbligazioni contrattuali e titoli che vengono frequentemente acquistati e venduti allo scopo di ricavare un profitto dalle fluttuazioni dei prezzi a breve termine (che si tratti di strumenti negoziati in borsa o di strumenti OTC). Poiché questi strumenti vengono acquistati e venduti più volte nel breve periodo, i profitti e le perdite sono effettivamente "realizzati"; di conseguenza, viene più largamente accettato che in tal caso le variazioni del valore equo debbano essere contabilizzate nel conto profitti e perdite come le altre operazioni di negoziazione. Queste considerazioni hanno indotto a inserire nella proposta una disposizione che dà agli Stati membri la facoltà di limitare la contabilizzazione al valore equo alle voci detenute a fini di negoziazione e di escludere la valutazione al valore equo delle voci non detenute a scopo di negoziazione, incluse le voci "detenute fino alla scadenza" che si ha l'intenzione di conservare a lungo termine, solitamente per un periodo predeterminato.

Gli Stati membri possono anche decidere di consentire o di imporre alle imprese di contabilizzare al valore equo determinate attività o passività finanziarie che detengono a fini di negoziazione ma anche non a scopo di negoziazione. Essi possono permettere o imporre che le variazioni del valore equo degli strumenti non detenuti a scopo di negoziazione siano contabilizzate includendole non nel conto profitti e perdite, ma in una riserva per il valore equo compresa nella sezione "patrimonio netto" dello stato patrimoniale. Si viene così incontro all'esigenza di evitare che utili che non siano stati effettivamente realizzati siano disponibili per essere distribuiti agli azionisti. La proposta consente agli Stati membri di determinare il metodo da seguire per la contabilizzazione della successiva realizzazione degli utili non realizzati che erano stati registrati nel patrimonio netto.

Permettendo o imponendo di contabilizzare le variazioni del valore equo o nel conto profitti e perdite o direttamente nel patrimonio netto si rimane in linea con meccanismi simili che già esistono per altri casi. L'articolo 39, paragrafo 3 della direttiva sui conti delle banche (86/635/CEE) consente agli Stati membri di prescrivere o di autorizzare che le differenze risultanti dalla conversione di operazioni in valuta siano incluse in riserve non disponibili per la distribuzione, mentre l'articolo 33 della quarta direttiva consente di rivalutare talune voci nello stato patrimoniale, ma prescrive che in tal caso debba essere costituita una riserva di rivalutazione.

Hedge accounting

Lo hedging è un sistema di gestione del rischio nell'ambito del quale alcuni strumenti di copertura vengono utilizzati per coprirsi contro possibili fluttuazioni del valore di altri strumenti "coperti" (hedged instruments) sottostanti, ad esempio strumenti il cui valore dipende da un tasso di interesse o di cambio. L'effetto netto delle variazioni di valore degli strumenti di copertura e degli strumenti coperti dovrebbe essere neutro nel corso della durata di vita degli strumenti e le modifiche dei loro valori sono in genere contabilizzate congiuntamente anziché separatamente. Questo sistema è noto come hedge accounting. Benché le direttive contabili non lo citino specificamente, la sua applicazione non viola i principi generali sui quali esse si fondano. Al momento esistono vari modi differenti di affrontare lo hedge accounting, e la riflessione in materia è ancora in piena evoluzione, come risulta chiaramente dai recenti dibattiti in sede di IASC. Data questa situazione, sarebbe poco opportuno che la modifica della quarta direttiva soffocasse eventuali progressi in questo campo o impedisse alle società di applicare gli IAS. Di conseguenza la proposta consente di contabilizzare nel patrimonio netto anziché nel conto profitti e perdite le variazioni di valore degli strumenti utilizzati a scopo di copertura e non stabilisce regole dettagliate in materia di hedge accounting.

Completezza dell'informativa finanziaria

Dalle discussioni in sede di Comitato di contatto per le direttive contabili è risultato chiaramente che gli Stati membri preferiscono che venga data una indicazione di massima delle informazioni da fornire piuttosto che un elenco pletorico di nuove informazioni contabili, la cui precisa determinazione sarebbe meglio lasciare agli organi di normazione contabile. Di conseguenza la proposta contiene dei requisiti di massima in materia di informativa. In questo modo gli Stati membri sono liberi di stabilire specificazioni più dettagliate se lo desiderano, mentre le società possono continuare ad innovare in materia di contabilizzazione degli strumenti finanziari e di uso della valutazione al valore equo in risposta alle esigenze dei mercati dei capitali e degli altri utenti. Nella proposta si prescrive che la relazione sulla gestione delle società che applicano la contabilizzazione al valore equo deve contenere informazioni sugli obiettivi della società in materia di gestione del rischio e delle sue strategie in materia di uso di strumenti finanziari.

6. Sintesi delle modifiche proposte alla quarta direttiva

Viene inserita nella direttiva una nuova sezione intitolata "Valutazione al valore equo". La nuova sezione consta degli articoli 42 bis, ter e quater. Per coerenza è necessario aggiornare anche le disposizioni relative alle informazioni da fornire nell'allegato e nella relazione sulla gestione. A questo provvedono gli articoli 43 bis, ter e quater e l'articolo 46 bis.

Articolo 42 bis (nuovo)

L'articolo 42 bis ha la finalità di prescrivere agli Stati membri di autorizzare o di imporre, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo di tutti gli strumenti finanziari, compresi gli strumenti finanziari derivati, ad eccezione delle voci elencate nell'articolo stesso. La proposta non consente la valutazione al valore equo del debito a lungo termine o di voci che non siano strumenti finanziari, quali terreni ed edifici. Per valore equo si intende comunemente il prezzo al quale un'attività potrebbe essere scambiata o una passività regolata tra due parti informate che agiscono in tutta libertà in un'operazione realizzata alle condizioni del mercato. In pratica, per gli strumenti finanziari vi è spesso un mercato attivo e il valore equo sarà il valore di mercato.

L'articolo 42 bis consente agli Stati membri di limitare il campo d'applicazione della modifica, per esempio limitandolo ai soli conti consolidati. Essi potranno inoltre limitare la valutazione al valore equo agli strumenti finanziari detenuti esclusivamente a scopi di negoziazione. Gli Stati membri potranno inoltre escludere dalla valutazione al valore equo i prestiti e gli anticipi della società che redige il bilancio, nonché i contratti su merci originariamente conclusi allo scopo di soddisfare il fabbisogno di tali merci per la compravendita o l'uso da parte della società stessa e che si prevede verranno liquidati mediante consegna della merce stessa.

Se uno Stato membro autorizza o impone la valutazione degli strumenti finanziari al valore equo da parte di una società (anche solo per quanto riguarda gli strumenti di negoziazione), tutti gli strumenti finanziari derivati devono essere iscritti nello stato patrimoniale al valore equo. Di conseguenza alcuni derivati, che finora non erano inclusi nello stato patrimoniale, vi figureranno per la prima volta, e gli utili e le perdite di tali voci saranno contabilizzati conformemente agli articoli 42 bis, 42 ter e 42 quater.

Articolo 42 ter (nuovo)

L'articolo 42 ter stabilisce le modalità di determinazione del valore equo in caso di sua applicazione a norma dell'articolo 42 bis. Il valore equo va determinato sulla base del prezzo di mercato o di modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati laddove un valore di mercato non sia prontamente identificabile (ad esempio tramite modelli per il calcolo dei prezzi delle opzioni o flussi di tesoreria attualizzati). Se non è possibile determinare un valore equo affidabile utilizzando questi metodi, si deve trarre la conclusione che non si deve applicare la valutazione al valore equo bensì una valutazione conforme alle regole che già esistono nella direttiva.

Articolo 42 quater (nuovo)

L'articolo 42 quater è inteso a stabilire come devono essere contabilizzate eventuali modifiche del valore equo di una voce qualora venga applicata la valutazione al valore equo ai sensi dell'articolo 42 bis.

Le variazioni del valore equo di una voce devono essere contabilizzate di norma nel conto profitti e perdite dell'esercizio. Tuttavia gli Stati membri hanno la facoltà di prescrivere che le variazioni del valore delle attività e passività finanziarie che non sono detenute per fini di negoziazione siano contabilizzate direttamente nel patrimonio netto, in una apposita riserva per il valore equo. Le variazioni del valore delle attività e passività finanziarie non detenute per fini di negoziazione che siano state contabilizzate direttamente nella riserva per il valore equo devono essere tolte da tale riserva al momento della loro realizzazione. Gli Stati membri possono stabilire norme che disciplinino l'uso degli utili o delle perdite contabilizzate nei fondi propri, comprese norme che ne disciplinino la distribuzione agli azionisti.

L'articolo 42 quater contiene inoltre disposizioni in materia di contabilizzazione delle variazioni del valore equo nell'ambito di sistemi di hedge accounting. Le variazioni del valore equo di strumenti contabilizzati quali strumenti di copertura possono essere contabilizzate nel conto profitti e perdite oppure essere iscritte in una riserva per il valore equo dove sono contabilizzate secondo un sistema di hedge accounting che consente alle suddette variazioni del valore degli strumenti di copertura di non essere registrate nel conto profitti e perdite. Se gli utili e le perdite di cui trattasi sono stati iscritti in una riserva per il valore equo, una volta che gli importi contenuti nella riserva non saranno più necessari, il che accadrà di norma quando gli strumenti sono giunti a scadenza o sono stati venduti o esercitati, ovvero quando la relazione di copertura non esiste più, la somma degli utili e delle perdite relativi a tali strumenti che sono stati contabilizzati nei fondi propri dovrà essere rimossa dalla riserva per il valore equo. Gli Stati membri possono stabilire norme che disciplinino l'uso degli utili o delle perdite contabilizzate nei fondi propri, comprese norme che ne disciplinino la distribuzione agli azionisti.

Articolo 43 bis (nuovo)

L'articolo 43 bis ha la finalità di aggiornare le regole sulle informazioni che devono essere fornite nell'allegato nel caso in cui si applichi la valutazione al valore equo ai sensi dell'articolo 42 bis. L'allegato al bilancio deve indicare le voci che sono state valutate al valore equo, i valori equi di tali voci, le modalità di calcolo del valore equo e gli effetti sul conto profitti e perdite e sullo stato patrimoniale, compresi i movimenti nell'eventuale riserva per il valore equo. L'allegato deve anche includere informazioni specifiche sugli strumenti finanziari derivati.

Articolo 43 ter (nuovo)

Qualora una società sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare questo metodo, dovrà necessariamente fornire informazioni su ciascuna classe di derivati che essa utilizza, compreso il loro valore equo (fornire informazioni significa che tale valore sarà indicato nell'allegato invece che essere contabilizzato, ossia iscritto in una voce dello stato patrimoniale e del conto profitti e perdite).

Articolo 43 quater (nuovo)

L'articolo 35, paragrafo 1), lettera c), punto aa) della quarta direttiva dà alle imprese la facoltà di procedere a rettifiche di valore delle immobilizzazioni finanziarie per dare a tali elementi un valore inferiore a quello corrispondente al loro costo storico. Le società che utilizzano la contabilizzazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis faranno uso automaticamente - in caso di diminuzione del valore - della possibilità di procedere a rettifiche ai sensi dell'articolo 35, paragrafo 1), lettera c), punto aa). Per le società che non contabilizzano al valore equo conformemente all'articolo 42 bis, procedere a rettifiche in applicazione dell'articolo 35, paragrafo 1), lettera c), punto aa) rimarrà un'opzione. Tali società potranno quindi anche decidere di non procedere a rettifiche di valore delle immobilizzazioni finanziarie.

L'articolo 43 quater è inteso a specificare le informazioni che devono essere fornite per le immobilizzazioni finanziarie quando una società non applica la valutazione al valore equo di tali attività conformemente all'articolo 42 bis e decide di non procedere a rettifiche di valore delle immobilizzazioni finanziarie a norma dell'articolo 35, paragrafo 1), lettera c), punto aa). In tale eventualità, le immobilizzazioni finanziarie potrebbero continuare ad essere contabilizzate ad un importo superiore al loro valore equo. L'articolo 43 quater impone perciò che in tal caso nell'allegato sia reso noto il valore equo di tali attività e siano indicati i motivi per i quali si è ritenuto di non doverle valutare al valore equo, e in particolare gli elementi in base ai quali si ritiene che verrà recuperato il valore iscritto in bilancio.

Articolo 46 bis (nuovo)

L'uso di strumenti finanziari complessi, in particolare strumenti derivati, come strumenti di gestione del rischio può creare in taluni casi nuovi tipi di rischio. Questo articolo prevede quindi che la relazione sulla gestione fornisca un'indicazione degli obiettivi e delle strategie della società in materia di gestione del rischio in relazione all'uso di strumenti finanziari.

Articolo 52 bis (nuovo)

Scopo dell'articolo 52 bis è dare al Parlamento europeo e al Consiglio l'occasione di esaminare le conseguenze pratiche dell'applicazione delle nuove disposizioni entro tre anni dalla loro entrata in vigore, alla luce degli sviluppi sul piano internazionale. Questo esame avrebbe luogo sulla base di una relazione della Commissione.

7. Sintesi delle modifiche proposte alla settima direttiva

Le modifiche che si propone di apportare alla settima direttiva sono conseguenza diretta delle modifiche proposte alla quarta direttiva, dato il legame esistente tra le due direttive. Esse costituiscono una pura conseguenza del primo insieme di modifiche e non implicano alcun mutamento sostanziale. L'introduzione degli articoli 42 bis, 42 ter e 42 quater nella quarta direttiva si ripercuoterà automaticamente sulla settima direttiva per via dei riferimenti incrociati tra le due direttive. Sono tuttavia necessari taluni ritocchi minori della settima direttiva per garantire la piena coerenza tra i due testi.

Articolo 34 bis (nuovo)

L'articolo 34 bis prescrive di includere nell'allegato ai conti consolidati le informazioni richieste dall'articolo 43 bis della quarta direttiva, qualora venga applicata nel bilancio consolidato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis della quarta direttiva.

Articolo 34 ter (nuovo)

L'articolo 34 ter dispone l'inclusione nell'allegato ai conti consolidati delle informazioni sugli strumenti finanziari derivati prescritte dall'articolo 43 ter della quarta direttiva.

Articolo 34 quater (nuovo)

L'articolo 34 quater è inteso ad includere nell'allegato ai conti consolidati le informazioni sulle immobilizzazioni finanziarie che devono essere fornite a norma dell'articolo 43 quater della quarta direttiva, qualora nei conti consolidati non si applichi la valutazione al valore equo di cui all'articolo 42 bis della quarta direttiva. Se non si procede neppure a rettifiche di valore delle immobilizzazioni finanziarie a norma dell'articolo 35, paragrafo 1), lettera c), punto aa), le immobilizzazioni finanziarie potrebbero continuare ad essere contabilizzate ad un importo superiore al loro valore equo. Sarà in tal caso necessario rendere noto il valore equo di tali immobilizzazioni finanziarie e indicare i motivi per i quali si è ritenuto di non doverle valutare al valore equo, e in particolare in base a quali elementi si ritiene che verrà realizzato il valore iscritto in bilancio.

Articolo 36 bis (nuovo)

Scopo dell'articolo 36 bis è stabilire che le relazioni consolidate sulla gestione devono includere le informazioni sugli obiettivi e le strategie in materia di gestione del rischio in relazione all'uso degli strumenti finanziari prescritte dall'articolo 46 bis della quarta direttiva.

Articolo 48 (nuovo)

Scopo dell'articolo 48 è dare al Parlamento europeo e al Consiglio l'occasione di esaminare le conseguenze pratiche dell'applicazione delle nuove disposizioni entro tre anni dalla loro entrata in vigore, alla luce degli sviluppi sul piano internazionale. Questo esame avrebbe luogo sulla base di una relazione della Commissione.

2000/0043 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 44,

vista la proposta della Commissione [10],

[10] GU C ... del..., pag. ...

visto il parere del Comitato economico e sociale [11],

[11] GU C ... del..., pag. ...

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [12],

[12] GU C ... del..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 32 della direttiva 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) (ora articolo 44, paragrafo 2, lettera g)) [13] del trattato, la valutazione delle voci dei conti annuali è effettuata sulla base del principio del prezzo di acquisizione o del costo di produzione.

[13] GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/60/CE (GU L 162, del 26.6.1999, pag. 65).

(2) A norma dell'articolo 33 della direttiva 78/660/CEE, gli Stati membri possono autorizzare o obbligare le società a rivalutare determinate attività, a valutare determinate attività al valore di sostituzione o ad applicare metodi diversi destinati a tener conto degli effetti dell'inflazione sulle voci dei conti annuali.

(3) A norma dell'articolo 29 della direttiva 83/349/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g) (ora articolo 44, paragrafo 2, lettera g)) [14] del trattato, gli elementi dell'attivo e del passivo compresi nel consolidamento devono essere valutati in conformità con gli articoli da 31 a 42 e 60 della direttiva 78/660/CEE.

[14] GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 90/605/CE (GU L 317 del 16.11.1990, pag. 60).

(4) I conti annuali e i conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari sono redatti conformemente alla direttiva 86/635/CEE del Consiglio e i conti annuali e i conti consolidati delle imprese di assicurazione sono redatti conformemente alla direttiva 91/674/CEE del Consiglio. Le disposizioni della presente direttiva non modificano le disposizioni delle direttive 86/635/CEE e 91/674/CEE, ma la Commissione si riserva di proporre modifiche analoghe anche a tali direttive dopo aver sentito i comitati consultivi competenti.

(5) I mercati finanziari internazionali hanno natura dinamica e, accanto ai tradizionali strumenti finanziari primari quali azioni ed obbligazioni, si sono ormai largamente diffuse varie forme di strumenti finanziari derivati, quali future, opzioni, forward e swap.

(6) I più importanti organismi di normazione contabile nel mondo si stanno orientando, per quanto riguarda la valutazione di questi strumenti finanziari, verso l'abbandono del modello del costo storico a favore del modello di contabilizzazione al valore equo.

(7) La comunicazione della Commissione "Armonizzazione contabile: una nuova strategia nei confronti del processo di armonizzazione internazionale" [15] invitava l'Unione europea ad adoperarsi per garantire la coerenza tra le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE e gli sviluppi della normazione contabile internazionale.

[15] COM(95)508.

(8) Per mantenere la coerenza tra i principi contabili riconosciuti a livello internazionale e le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE è necessario modificare dette direttive per consentire la valutazione al valore equo di determinate attività e passività finanziarie. Le società europee potranno così pubblicare informazioni contabili in linea con i più recenti sviluppi internazionali.

(9) Ai fini della comparabilità dell'informazione finanziaria nell'insieme della Comunita è necessario prescrivere agli Stati membri di introdurre il metodo di contabilizzazione al valore equo. Gli Stati membri potranno autorizzare o imporre l'adozione di detto metodo per quanto riguarda tutte le società oppure solo talune categorie di società e tanto nei conti annuali quanto nei conti consolidati oppure solamente nei conti consolidati.

(10) Dovrebbe essere possibile utilizzare la contabilizzazione al valore equo solo per quelle voci per le quali, secondo un consenso internazionale sufficientemente largo, tale metodo è appropriato. La valutazione al valore equo non deve quindi essere applicata a tutte le attività e le passività finanziarie.

(11) L'allegato al bilancio deve includere delle informazioni sulle voci dello stato patrimoniale che sono state valutate al valore equo. La relazione sulla gestione deve fornire informazioni sugli obiettivi dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario e sulle sue strategie d'uso degli strumenti finanziari.

(12) La contabilizzazione degli strumenti finanziari è un settore dell'informativa di bilancio in rapida evoluzione, il che rende opportuno un regolare riesame della situazione. Questo riesame dovrebbe essere compiuto tramite il Comitato di contatto sulle direttive contabili, per dare modo agli Stati membri di riferire in merito alle loro esperienze in materia di applicazione pratica della valutazione al valore equo.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 78/660/CEE è modificata come segue:

1) È inserita la seguente sezione 7 bis:

"SEZIONE 7 BIS

Valutazione al valore equo

Articolo 42 bis

1. In deroga all'articolo 32, gli Stati membri autorizzano o impongono, per tutte le società o per talune categorie di società, la valutazione al valore equo di tutte le voci dello stato patrimoniale, compresi gli strumenti finanziari derivati, ad eccezione delle voci elencate al paragrafo 3.

2. Gli Stati membri possono limitare l'autorizzazione o l'obbligo di cui al paragrafo 1 ai conti consolidati definiti nella direttiva 83/349/CEE.

3. Le seguenti voci non possono essere valutate al valore equo:

(a) voci del bilancio che non sono strumenti finanziari;

(b) passività, ad eccezione delle passività che sono:

(i) detenute come parte di un portafoglio di negoziazione;

(ii) contabilizzate come voci coperte da hedge; oppure

(iii) strumenti finanziari derivati

4. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, gli Stati membri possono

(a) escludere dalla valutazione al valore equo le voci che vengono detenute fino alla scadenza diverse dagli strumenti finanziari derivati;

(b) escludere dalla valutazione al valore equo i prestiti e gli anticipi accordati dalla società stessa che non sono detenuti a fini di negoziazione;

(c) limitare la valutazione al valore equo alle voci detenute a scopi di negoziazione. Qualora venga applicata questa restrizione, si presume che tutti gli strumenti finanziari derivati vengano detenuti a scopi di negoziazione;

(d) escludere i contratti su merci su merci originariamente conclusi allo scopo di soddisfare il fabbisogno di tali merci per la compravendita o l'uso da parte della società stessa e che si prevede verranno liquidati mediante consegna della merce stessa

Articolo 42 ter

1. Il valore equo di cui all'articolo 42 bis viene determinato facendo riferimento:

(a) al valore di mercato, per le voci per le quali è possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Qualora il valore di mercato non sia prontamente individuabile per una voce ma possa essere individuato per i suoi componenti, il valore di mercato di tale voce può essere derivato da quello dei suoi componenti; oppure

(b) al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione riconosciuti, per le voci per le quali non sia possibile individuare facilmente un mercato affidabile. Questi modelli e tecniche di valutazione devono permettere di stabilire il valore di mercato con una ragionevole approssimazione.

2. Le voci che non possono essere valutate in maniera affidabile senza errori materiali o sistematici mediante i metodi descritti ai punti a) o b) del paragrafo 1 non possono essere valutate al valore equo e vanno invece valutate conformemente agli articoli da 34 a 42.

Articolo 42 quater

1. In deroga alle disposizioni dell'articolo 31, paragrafo 1, lettera c), punto aa), se una voce dello stato patrimoniale è stata valutata al valore equo conformemente all'articolo 42 bis, paragrafo 1, la variazione del valore equo di detta voce deve essere inclusa nel conto profitti e perdite e contribuire a determinare i profitti o le perdite per l'esercizio.

2. Gli Stati membri possono autorizzare o imporre che l'utile o la perdita su un'attività finanziaria che non è detenuta a scopi di negoziazione vengano contabilizzati direttamente nel patrimonio netto, in una riserva per il valore equo. Quando i profitti e le perdite su voci di questo tipo che sono stati contabilizzati nel patrimonio netto vengono effettivamente realizzati, devono essere tolti dalla riserva per il valore equo. Gli Stati membri possono stabilire norme per disciplinare l'uso della riserva per il valore equo.

3. In deroga alle disposizioni del paragrafo 1, la variazione del valore equo di una voce valutata a norma dell'articolo 42 ter non deve essere inclusa nel conto profitti e perdite e contribuire a determinare i profitti o le perdite per l'esercizio, ma deve essere inclusa direttamente nella riserva per il valore equo qualora:

(a) tale voce venga contabilizzata come strumento di copertura nell'ambito di un sistema di hedge accounting che consente che tali variazioni del valore non vengano indicate nel conto profitti e perdite, oppure

(b) tale modifica del valore si riferisca ad una differenza di cambio che si verifica su una voce monetaria che fa parte dell'investimento netto di una società in una consociata estera.

4. La riserva per il valore equo di cui al paragrafo 3 deve essere ridotta nella misura in cui gli importi ivi assegnati non siano più necessari per l'applicazione dei metodi di valutazione nelle circostanze di cui alle lettere a) e b) del paragrafo 3. Gli Stati membri possono stabilire norme per disciplinare l'uso della riserva per il valore equo."

2) Sono inseriti i seguenti articoli 43 bis, 43 ter e 43 quater:

"Articolo 43 bis

Quando viene utilizzato il sistema del valore equo di cui all'articolo 42 bis, l'allegato deve fornire almeno le seguenti informazioni:

(a) le voci dello stato patrimoniale che sono state valutate al valore equo;

(b) qualora i valori equi siano stati determinati a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b), i presupposti significativi su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione;

(c) per categoria di voci valutate al valore equo, il valore equo e i profitti o le perdite contabilizzati direttamente nel conto profitti e perdite e nelle riserve di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3;

(d) per la riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 2 e la riserva di rivalutazione di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3, una tabella che indichi separatamente:

(i) l'importo della riserva all'inizio dell'esercizio;

(ii) le differenze incluse nella riserva durante l'esercizio;

(iii) gli importi trasferiti dalla riserva durante l'esercizio e la natura di tali trasferimenti;

(iv) l'importo della riserva alla fine dell'esercizio;

(e) per ogni classe di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri.

Articolo 43 ter

Qualora una società sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare tale metodo di valutazione, essa deve, per ogni classe di strumenti finanziari derivati:

(a) fornire informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri;

(b) indicare il valore equo degli strumenti finanziari derivati.

Articolo 43 quater

Qualora una società non abbia utilizzato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis né si sia avvalsa della facoltà di effettuare una rettifica di valore per un'immobilizzazione finanziaria a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa) e di conseguenza contabilizzi tale immobilizzazione finanziaria ad un importo superiore al suo valore equo, essa deve indicare:

(a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di opportuni raggruppamenti di tali attività;

(b) i motivi per i quali non ha ridotto il valore contabile, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che verrà recuperato il valore contabile."

3) È inserito il seguente articolo 46 bis:

"Articolo 46 bis

A prescindere dal fatto che si sia fatto uso o meno della valutazione al valore equo di cui alla sezione 7 bis, la relazione sulla gestione deve contenere informazioni:

(a) sugli obiettivi e sulle strategie della società in materia di gestione del rischio finanziario in relazione all'uso di strumenti finanziari, nonché sulle modalità di perseguimento di tali obiettivi;

(b) sull'esposizione della società al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di controparte, al rischio di tesoreria e al rischio sviluppi futuri in relazione all'uso di strumenti finanziari."

4) È inserito il seguente articolo 52 bis:

"Articolo 52 bis

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, su proposta della Commissione ed entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva riesaminano e, se necessario, modificano gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater e 46 bis della direttiva 78/660/CEE e gli articolo 34 bis, 34 ter, 34 quater e 36 bis della direttiva 78/660/CEE alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti articoli e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità.

Articolo 2

La direttiva 83/349/CEE è modificata come segue:

1) Sono inseriti i seguenti articoli 34 bis, 34 ter e 34 quater:

"Articolo 34 bis

Qualora sia stato utilizzato il metodo del valore equo di cui all'articolo 42 bis, paragrafo 1 della direttiva 78/660/CEE, l'allegato ai conti consolidati deve fornire almeno le seguenti informazioni:

(a) le voci dello stato patrimoniale consolidato che sono state valutate al valore equo;

(b) qualora il valore equo sia stato stabilito a norma dell'articolo 42 ter, paragrafo 1, lettera b) della direttiva 78/660/CEE, i presupposti significativi su cui si basano i modelli e le tecniche di valutazione;

(c) per categoria di voci valutate al valore equo, il valore equo e i profitti o le perdite contabilizzati direttamente nel conto profitti e perdite consolidato e nella riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE;

(d) per la riserva per il valore equo di cui all'articolo 42 quater, paragrafo 2 e paragrafo 3 della direttiva 78/660/CEE, una tabella che indichi separatamente:

(i) l'importo della riserva all'inizio dell'esercizio;

(ii) le differenze incluse nella riserva durante l'esercizio;

(iii) gli importi trasferiti dalla riserva durante l'esercizio e la natura di tali trasferimenti;

(iv) l'importo della riserva alla fine dell'esercizio;

(e) per ogni classe di strumenti finanziari derivati, informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che potrebbero influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri.

Articolo 34 ter

Qualora un'impresa sia autorizzata ad utilizzare la valutazione al valore equo a norma dell'articolo 42 bis, paragrafo 1, ma decida di non impiegare tale metodo di valutazione, essa deve, per ogni classe di strumenti finanziari derivati:

(a) fornire informazioni sulla portata e la natura degli strumenti finanziari derivati, comprese le condizioni significative che possono influenzare l'importo, i tempi e la certezza dei flussi di cassa futuri;

(b) indicare il valore equo degli strumenti finanziari derivati.

Articolo 34 quater

Qualora un'impresa inclusa nel consolidamento non abbia utilizzato la valutazione al valore equo conformemente all'articolo 42 bis né si sia avvalsa della facoltà di effettuare una rettifica di valore per un'immobilizzazione finanziaria a norma dell'articolo 35, paragrafo 1, lettera c), punto aa) e di conseguenza contabilizzi tale immobilizzazione finanziaria ad un importo superiore al suo valore equo, l'allegato ai conti consolidati deve indicare:

(a) il valore contabile e il valore equo delle singole attività o di opportuni raggruppamenti di tali attività;

(b) i motivi per i quali non ha ridotto il valore contabile, compresa la natura degli elementi sui quali si basa il convincimento che verrà recuperato il valore contabile."

2) È inserito il seguente articolo 36 bis:

"Articolo 36 bis

A prescindere dal fatto che si sia fatto uso o meno della valutazione al valore equo di cui alla sezione 7 bis, la relazione sulla gestione deve contenere informazioni:

(a) sugli obiettivi dell'impresa in materia di gestione del rischio finanziario e sulle modalità di perseguimento di tali obiettivi attraverso l'uso di strumenti finanziari;

(b) sull'esposizione dell'impresa al rischio di prezzo, al rischio di credito, al rischio di liquidità, al rischio di controparte, al rischio di tesoreria e al rischio sviluppi futuri in relazione all'uso di strumenti finanziari."

3) È inserito il seguente articolo [48]:

Articolo 48

Il Parlamento e il Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, su proposta della Commissione ed entro tre anni a decorrere dalla data di adozione della presente direttiva riesaminano e, se necessario, modificano gli articoli 42 bis, 42 ter, 42 quater, 43 bis, 43 ter, 43 quater e 46 bis della direttiva 78/660/CEE e gli articolo 34 bis, 34 ter, 34 quater e 36 bis della direttiva 83/349/CEE alla luce dell'esperienza acquisita nell'applicazione di detti articoli e tenendo conto degli sviluppi internazionali in materia di contabilità.

Articolo 3

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il ... . Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel campo disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

La Presidente Il Presidente