Parere del Comitato delle regioni sul tema "L'accessibilità delle zone rurali"
Gazzetta ufficiale n. C 317 del 06/11/2000 pag. 0020 - 0022
Parere del Comitato delle regioni sul tema "L'accessibilità delle zone rurali" (2000/C 317/06) IL COMITATO DELLE REGIONI, vista la decisione del proprio Ufficio di presidenza in data 2 giugno 1999 conformemente al disposto dell'articolo 265, quinto comma, del Trattato che istituisce le Comunità europee, di predisporre un parere sul tema "L'accessibilità delle zone rurali" e di incaricare la Commissione 2 ("Agricoltura, sviluppo rurale e pesca") della sua preparazione; visto il parere emesso dal Comitato delle regioni il 16 gennaio 1997 sul tema "Politica di sviluppo rurale" (CdR 389/96 fin)(1); vista la Dichiarazione Cork del novembre 1996 sullo sviluppo rurale; visto il parere del Comitato delle regioni del 14 gennaio 1999 sul tema "Agenda 2000 - Riforma della PAC" (CdR 273/98 fin)(2); visto il parere emesso dal Comitato delle regioni il 14 gennaio 1999 in merito alla "Proposta di regolamento (CE) del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG)" (CdR 308/98 fin)(3); visto Il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo di orientamento e di garanzia (FEAOG)(4); visto il contributo della Commissione 5 "Politica sociale, sanità pubblica, protezione dei consumatori, ricerca, turismo" del 19 ottobre 1999, al progetto di parere (CdR 348/99 fin) (Relatore: Torchio, Sindaco di Spineda, I/PPE); visto il progetto di parere approvato dalla Commissione 2 il 4 maggio 2000 (CdR 132/2000 riv.) (Relatore: Van Gelder, Commissario della Regina (rappresentante del governo) nella Provincia di Zelanda, NL/PPE), ha adottato all'unanimità il 14 giugno 2000, nel corso della 34a sessione plenaria il seguente parere. RACCOMANDAZIONI 1. Conformemente al principio di sussidiarietà, il compito di favorire una maggiore accessibilità delle zone rurali rappresenta innanzi tutto una responsabilità delle regioni d'Europa e dei singoli Stati membri che dovrebbe poggiare su di una cooperazione, fondata sul partenariato, tra le istituzioni dell'Unione e gli enti locali e regionali. 2. L'accessibilità delle aree rurali dipende dall'esistenza di infrastrutture ben funzionanti, incluse le reti stradali e le reti a larga banda. È infatti importante mantenere e sviluppare le condizioni di accessibilità alle zone rurali affinché gli enti locali abbiano i mezzi per assicurare lo sviluppo sostenibile del proprio territorio. 3. Nell'ambito della legislazione dell'Unione europea occorre inserire un riferimento esplicito al fatto che la promozione delle condizioni necessarie per le forme fondamentali di attività ricreative, quali le escursioni a piedi e in bicicletta, si ricollega direttamente alle azioni principali attualmente previste nel quadro della politica agricola comune, quali lo "Sviluppo rurale", lo "Sviluppo sostenibile" e la "Conservazione del paesaggio culturale europeo". 4. Il Comitato raccomanda alle regioni d'Europa e agli Stati membri di orientare le proprie politiche in funzione della massima apertura delle zone rurali ad attività ricreative all'aria aperta e a forme di turismo sostenibili. 5. Occorre elaborare un nuovo parere in merito a tre aspetti che dovrebbero formare oggetto di una normativa o di una regolamentazione più specifica (fermi restando il rispetto delle legislazioni nazionali in vigore e le competenze degli enti locali e regionali), segnatamente in materia di tracciati: a) In tutti i casi in cui il diritto giuridico all'accessibilità viene garantito in maniera non chiara o insufficiente (come in alcuni paesi situati lungo la costa o sulle sponde di laghi e fiumi), occorre sancire il principio secondo cui l'accessibilità costituisce in linea di massima la regola e stabilire che soltanto considerazioni di particolare gravità in materia di sicurezza, di impatto ecologico o di altra natura possono comportare una deroga. b) Nei casi in cui l'amministrazione di piste, sentieri, ecc. sia di competenza di enti pubblici o semi-pubblici, l'accessibilità pubblica sarà nella maggior parte dei casi già assicurata. In caso contrario, deve valere, come al punto precedente, il seguente principio generale: "pubblico salvo diversa indicazione esplicita adeguatamente motivata". c) Nei casi in cui le piste, i sentieri, ecc. siano gestiti da privati cittadini o da imprese private e "il diritto di transito" non sia disciplinato a norma di legge, le politiche devono essere intese, al massimo grado, ad affermare il diritto di co-uso a scopo ricreativo. 6. Occorre valutare integralmente le conseguenze dell'applicazione della direttiva sugli uccelli (Direttiva (CEE) n. 79/409), della direttiva sugli "habitat" (Direttiva (CEE) n. 92/43) e del regolamento comunitario in materia di rimboschimento (n. 2080/92), nonché di eventuali altre disposizioni europee applicabili in materia di accessibilità pubblica delle zone rurali. 7. Si raccomanda alle regioni di inserire nei rispettivi piani di sviluppo progetti relativi a reti di sentieri per le escursioni a piedi e in bicicletta e, in questo contesto, di tenere anche conto dei collegamenti (interregionali). 8. Ai fini del rilancio auspicato del paesaggio culturale europeo occorre favorire la possibilità di impiegare gli stanziamenti europei destinati ai fondi strutturali (fra cui FEAOG, FESR e Leader) per un ulteriore sviluppo delle infrastrutture per le escursioni a piedi e in bicicletta e per qualsiasi altra attività ricreativa all'aperto. 9. Occorre inoltre stanziare risorse sufficienti per favorire la multifunzionalità dell'agricoltura, rendendo ad esempio le aziende agricole idonee a ospitare turisti e facendo in modo che esse siano raggiungibili dagli escursionisti a piedi, in bicicletta o a cavallo e da chi pratica qualsiasi altra attività ricreativa all'aperto. 10. Al fine di perseguire lo sviluppo di un turismo verde sostenibile a livello regionale occorre stimolare iniziative intese alla creazione dei presupposti necessari da parte delle diverse parti interessate (agricoltura, natura, tempo libero/turismo). Una condizione essenziale per il buon funzionamento di tali misure è il coinvolgimento degli operatori in loco: i vantaggi di una tale impostazione dal basso verso l'alto (bottom-up approach) sono evidenti e corrispondono inoltre ad una struttura europea basata sulla sussidiarietà. Bisogna prevedere strutture e adottare misure per compensare i danni recati all'ambiente ed al raccolto nelle zone rurali, soprattutto in regioni eco-sensibili. L'educazione al trattamento rispettoso dell'ambiente deve andare di pari passo con la crescente apertura dell'accessibilità delle zone rurali. È inoltre opportuno precisare che l'attrattività e l'accessibilità delle zone rurali dipendono anche da iniziative per la promozione del turismo, segnatamente dalle nuove tecnologie di comunicazione (Internet). 11. Per far sì che il tema dell'accessibilità delle zone rurali resti al centro dell'attenzione e per promuovere lo scambio di conoscenze ed esperienze fra le regioni, il Comitato suggerisce alla Commissione di istituire un premio annuale per la migliore pratica, da assegnare alla regione che attraverso un progetto esemplare o innovativo avrà dimostrato di essere determinata ad applicare le raccomandazioni di cui sopra. Sarebbe altresì opportuno promuovere la pubblicazione di un manuale di buone pratiche a cura della Commissione europea. 12. Il Comitato raccomanda alla Commissione di invitare a partecipare alla giuria preposta all'assegnazione di tale premio le associazioni europee operanti nel settore delle escursioni a piedi e in bicicletta e in altre attività ricreative all'aperto. Bruxelles, 14 giugno 2000. Il Presidente del Comitato delle regioni Jos Chabert (1) GU C 116 del 14.4.1997, pag. 46. (2) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 1. (3) GU C 93 del 6.4.1999, pag. 9. (4) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.