52000DC0837

RAPPORTO DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi /* COM/2000/0837 def. */


RAPPORTO DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

INDICE

1. INTRODUZIONE

2. CONTESTO GENERALE

2.1. Contesto e obiettivi

2.2. Principali disposizioni della direttiva

2.2.1. Generalità

2.2.2. Campo di applicazione della direttiva e classificazione delle armi da fuoco

2.2.3. Commercio di armi

2.2.4 Acquisizione e possesso di armi da fuoco

2.2.5. Trasferimento di armi da fuoco in seno alla Comunità

2.2.5.1. Trasferimento di armi da fuoco tra Stati membri (articolo 11)

2.2.5.2. Possesso di armi da fuoco durante un viaggio (articolo 12)

3. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIRETTIVA 91/477/CEE

3.1. Strumenti di recepimento

3.2. Raggiungimento degli obiettivi della direttiva in linea generale

3.3. Possibilità per gli Stati membri di introdurre misure più severe

3.4. Classificazione; acquisto e detenzione di armi da fuoco

3.5. Trasferimenti ai sensi dell'articolo

3.6. Trasferimenti durante un viaggio

3.6.1. Carta europea d'arma da fuoco e autorizzazione ai sensi dell'articolo 12(1)

3.6.2. Carta europea d'arma da fuoco e l'eccezione di cui all'articolo 12(2)

3.6.3. Accordi di riconoscimento reciproco

3.7. Lo scambio d'informazioni fra gli Stati membri

3.8. Controllo sulla detenzione di armi alle frontiere esterne

3.9. Conclusione

4. Sviluppi futuri

4.1. Migliorare il funzionamento della direttiva

4.1.1. Carta europea d'arma da fuoco

4.1.1.1. Assicurare la coerenza dell'articolo 12(2)

4.1.1.2. Dare piena efficacia alla Carta europea dell'arma da fuoco

4.1.1.3. Promuovere accordi per il riconoscimento reciproco e per le buone pratiche

4.1.1.4. Trasferimenti temporanei

4.1.2. Scambio d'informazioni tra Stati membri

4.1.3. Classificazione delle armi

4.2. Chiarire in alcuni ambiti il campo di applicazione della direttiva

4.2.1. Armi da fuoco neutralizzate

4.2.2. Armi antiche

4.3. Conclusioni proposte dal Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

L'attuazione della direttiva del Consiglio 91/477/CEE del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

1. INTRODUZIONE

(1) Il 18 giugno 1991 [1], è stata approvata la direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. All'articolo 17, essa prevede che, entro cinque anni a decorrere dalla data del suo recepimento nel diritto nazionale, la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sui modi in cui essa viene applicata, e relazione accompagnata eventualmente da proposte.

[1] GU L 256, del 13.9.1991, p. 51.

(2) Per elaborare una relazione veramente completa, la Commissione ha innanzi tutto atteso che ogni Stato membro recepisse la direttiva, in particolare Austria, Finlandia e Svezia, per le quali la scadenza - fissata dall'Atto di adesione - era la fine del 1997. Una volta recepita, la Commissione ha dovuto acquisire dati ed esperienze sufficienti sulla sua applicazione. Taluni Stati membri avevano tra l'altro modificato le misure di recepimento, originariamente comunicate alla Commissione. Alla riunione degli esperti nazionali del 22 novembre 1999, e in una lettera del 7 gennaio 2000, questa chiese agli Stati membri di trasmetterle le norme di recepimento della direttiva aggiornate. Tutti gli Stati membri hanno ora ottemperato a tale invito.

(3) Dopo che gli Stati membri recepirono la direttiva, la Commissione inviò agli Stati membri e alle parti interessate (federazioni europee e nazionali di cacciatori, di tiratori e collezionisti di armi, associazioni di venditori, importatori e produttori di armi da fuoco e di munizioni) nel maggio 1999 un questionario sulla sua applicazione. Al questionario hanno risposto tutti gli Stati membri e 11 federazioni o associazioni [2] europee e nazionali. Nel febbraio 2000, la Commissione inviò un secondo questionario agli Stati membri che si erano occupati di talune questioni specifiche, come il porto d'armi europeo, la neutralizzazione delle armi e i trasferimenti di armi da fuoco da e verso paesi terzi. Tutti gli Stati membri hanno risposto al secondo questionario.

[2] Un elenco delle federazioni europee e nazionali che hanno dato il loro contributo alla Commissione si trova all'allegato III alla presente Relazione.

(4) La Commissione ha anche riunito, il 22 novembre 1999 e il 6 luglio 2000, un gruppo di esperti nazionali per discutere, tra l'altro, le risposte ai due questionari e ha organizzato una riunione con le parti interessate il 20 dicembre 1999.

(5) Le risposte ai due questionari e la loro discussione nelle riunioni di esperti e parti interessate degli Stati membri hanno dato alla Commissione informazioni sufficienti sull'applicazione della direttiva.

(6) Questa Relazione presenta innanzi tutto contesto, obiettivi e principali norme della direttiva (2. Contesto generale), ne valuta poi applicazione e funzionamento (3. Attuazione e funzionamento della direttiva) e conclude con suggerimenti (4. Futuri sviluppi) per migliorare il funzionamento della direttiva e spunti sulle ragioni per definire certi aspetti del campo di applicazione della direttiva.

2. CONTESTO GENERALE

2.1. Contesto e obiettivi

(7) La direttiva 91/477/CEE del 18 giugno 1991, venne approvata come misura di accompagnamento all'abolizione dei controlli alle frontiere interne della Comunità dall'1 gennaio 1993.L'abolizione dei controlli sulla detenzione di armi ai confini intracomunitari ha reso necessario approvare norme efficaci per poterli effettuare negli Stati membri. A tal fine, la direttiva regola, da un lato, l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco e, dall'altro, i trasferimenti di armi da fuoco tra Stati membri.

(8) Riguardo all'acquisto e al possesso di armi da fuoco, le leggi degli Stati membri devono imporre almeno i requisiti stabiliti dalla direttiva, ma, in linea di principio, essi sono autorizzati ad adottare misure più rigorose di quelle da essa previste.

(9) Riguardo ai trasferimenti, la direttiva stabilisce il principio che è proibito spostarsi da uno Stato membro all'altro con armi da fuoco. È possibile derogare solo seguendo una procedura che informa gli Stati membri che un'arma da fuoco viene introdotta nel loro territorio. Esistono regole più flessibili per la caccia e il tiro al bersaglio per evitare eccessivi ostacoli alla libera circolazione delle persone. A tal fine, la direttiva introduce la carta europea d'arma da fuoco, documento rilasciato a richiesta alle persone che possiedono e usano legittimamente armi da fuoco (articolo 1(4)). La Commissione ha adottato una raccomandazione su un modello di carta europea d'arma da fuoco [3].

[3] Raccomandazione 93/216/CEE, GU L 93 del 17.4.1993, p. 39, completata dalla raccomandazione 96/129/CEE del 12 gennaio 1996, GU L 30 dell'8.2.1996.

(10) Anche l'aquis [4] di Schengen comprende delle norme sul controllo e l'acquisto di armi da fuoco. Inserito nel diritto comunitario con il trattato di Amsterdam, esso si è così sovrapposto ad alcune norme della direttiva 91/477/CEE. La decisione 1999/436/EC del Consiglio del 20 maggio 1999 chiariva la situazione affermando che gli articoli da 77 a 81 e da 83 a 90 della convenzione di attuazione venivano sostituiti dalla direttiva 91/477/CEE del Consiglio. La maggior parte delle norme sul controllo e l'acquisizione di armi da fuoco dell'acquis di Schengen è stata così sostituita dalla direttiva [5] .

[4] Accordi sull'abolizione graduale dei controlli alle frontiere comuni, firmati da taluni Stati membri dell'Unione europea a Schengen il 14 giugno 1985 e il 19 giugno 1990.

[5] L'articolo 82 degli Accordi di Schengen è rimasto in vigore. Esso contiene una definizione di armi da fuoco antiche, in base a una data (1870).

(11) A livello internazionale, in seno alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata internazionale, si sta negoziando il progetto di Protocollo contro l'illecita fabbricazione e il traffico di armi da fuoco. Pur destinate soprattutto a combattere il traffico illecito di armi, le norme del Protocollo hanno carattere generale e si applicano quindi anche al commercio lecito delle armi. Poiché il Protocollo influisce sul quadro giuridico comunitario, la Relazione lo affronta in una sezione speciale [6].

[6] Si veda la sezione 4.3.

2.2. Principali norme della direttiva

2.2.1. Generalità

(12) Le norme della direttiva sono di natura tecnica e complessa, come lo è la tecnica legislativa usata per la loro presentazione. La direttiva è infatti un compromesso che vuole conciliare la soppressione dei controlli alle frontiere interne con la necessità di mantenerli, in seno alla Comunità, sull'acquisto e il possesso di armi da fuoco e sui loro trasferimenti tra Stati membri.

(13) Si noti che l'armonizzazione fissata dalla direttiva è minima e consente in generale agli Stati membri di adottare misure più severe di quelle da essa previste. (Art. 3)

2.2.2. Campo di applicazione della direttiva e classificazione delle armi da fuoco

(14) La direttiva si applica alle armi di cui all'allegato I e fissa, in particolare, specifiche norme per le armi da fuoco. Queste sono classificate dall'allegato I in quattro categorie, corrispondenti ai vari regimi di acquisto e possesso della direttiva:

-Categoria A: armi da fuoco proibite (armi automatiche, missili esplosivi militari e relative apparecchiature di lancio),

-Categoria B: armi da fuoco soggette ad autorizzazione (armi semiautomatiche o a ripetizione),

-Categoria C: armi da fuoco soggette a dichiarazione (armi da fuoco a ripetizione a canna lunga),

-Categoria D: altre armi da fuoco (armi da fuoco a canne lunghe e lisce).

(15) La direttiva inoltre si applica a parti essenziali delle armi da fuoco, come l'otturatore e la camera di scoppio.

(16) La direttiva non si applica ad altri oggetti che sono, per definizione, armi da fuoco ma si usano, ad esempio, a scopi industriali, tecnici, d'allarme o per la macellazione animale. Anche le armi da fuoco rese permanentemente inservibili, le armi antiche o le riproduzioni sono escluse dal campo d'applicazione della direttiva (allegato I, sezione III), che non si applica neppure all'acquisto e al possesso di armi da parte di taluni organi pubblici, collezionisti e organizzazioni culturali, riconosciute come tali dallo Stato membro nel cui territorio sono stabilite. Anche i trasferimenti commerciali di armi da guerra e munizioni non rientrano nel campo di applicazione della direttiva (articolo 2 (2)).

2.2.3. Commercio di armi

(17) La direttiva fissa il livello minimo di armonizzazione delle condizioni per il commercio delle armi. Si tratta di attività soggetta ad autorizzazione (categorie A e B) o a dichiarazione (categorie C e D) (Articolo 4).

2.2.4. Acquisizione e possesso di armi da fuoco

(18) Come già detto, la direttiva fissa i requisiti minimi da soddisfare per acquistare e possedere armi da fuoco negli Stati membri. Ma si noti che essa non tocca le norme nazionali sul trasporto di armi, come quelle che, talvolta, vietano il loro trasporto, anche se sono proprietà legittima di chi le trasporta. Essa inoltre non tocca le norme nazionali sulla caccia, come permessi o stagioni di caccia, o sul tiro al bersaglio, in particolare la questione se i minori vi possono partecipare (Articolo 2 (1)).

(19) La direttiva obbliga gli Stati membri a proibire l'acquisto e il possesso di armi da fuoco della categoria A, tranne particolari casi (articolo 6). Acquisto e possesso di armi della categoria B saranno soggetti almeno ad autorizzazione (articolo 7). Il possesso di armi della categoria C sarà soggetto almeno a una dichiarazione alle autorità nello Stato membro dove l'arma è detenuta (articolo 8). Acquisto e possesso di armi della categoria D, non vanno soggetti ad autorizzazioni o a dichiarazioni, anche se ciò non è esplicitamente affermato dalla direttiva.

(20) La direttiva fissa inoltre i requisiti minimi di età, motivi, ecc. che devono soddisfare le persone che acquistano un'arma da fuoco (Articolo 5).

(21) Acquisto e possesso di armi da fuoco in uno Stato membro da parte di un residente in un altro Stato membro sono soggetti a condizioni specifiche della direttiva. A seconda della categoria dell'arma, lo Stato membro di residenza verrà informato o si richiederà il suo accordo preventivo all'acquisto o al possesso (articolo 7). La direttiva fissa anche le norme per la cessione di un'arma da fuoco da parte di un commerciante a una persona non residente dello Stato membro in questione (articolo 9).

2.2.5. Trasferimenti di armi da fuoco in seno alla Comunità

(22) Trasferire un'arma da fuoco da uno Stato membro a un altro è possibile solo seguendo le particolari procedure previste dalla direttiva: cioè, la procedura per i trasferimenti di armi da fuoco tra Stati membri (articolo 11), o quella per i trasferimenti di armi da fuoco da parte di singoli durante il viaggio (articolo 12).

2.2.5.1. Trasferimenti di armi da fuoco tra Stati membri (articolo 11)

(23) Trasferire armi da fuoco da uno Stato membro a un altro è possibile previo rilascio di una licenza da parte dello Stato membro di origine delle armi da fuoco. In caso di trasferimenti di armi da fuoco tra commercianti, gli Stati membri possono sostituire il sistema di licenze preventive con autorizzazioni valide per non più di tre anni.

(24) Per trasferire armi da fuoco può essere necessaria l'autorizzazione dello Stato membro di destinazione. Se uno Stato membro non chiede autorizzazioni per trasferire talune armi da fuoco verso il suo territorio, fornirà agli altri Stati membri un elenco delle armi da fuoco interessate.

(25) Gli Stati membri trasmetteranno le informazione di cui dispongono sui trasferimenti definitivi di armi da fuoco verso lo Stato membro di destinazione. A tal fine, entro l'1 gennaio 1993, essi attiveranno reti per scambiare informazioni (articolo 13).

2.2.5.2. Possesso di un'arma da fuoco durante un viaggio (articolo 12)

(26) Per detenere armi da fuoco durante un viaggio ai sensi dell'articolo 12, un viaggiatore deve essere autorizzato da ogni Stato membro da lui attraversato per entrare in quello di destinazione, detenendo un'arma da fuoco.

(27) In deroga a tale procedura, i cacciatori - per le categorie C e D - e i tiratori - per le categorie B, C e D - possono detenere, senza autorizzazione preventiva, le rispettive armi da fuoco durante il viaggio, alle seguenti condizioni:

-scopo del viaggio è di esplicare attività di caccia o di tiro

-gli interessati sono in possesso di una carta europea d'arma da fuoco, indicante la/le armi da fuoco in questione

-gli interessati possono spiegare la ragione del loro viaggio, per esempio esibendo un invito.

(28) Si noti che il diritto degli Stati membri di adottare norme più severe è soggetto ai diritti dei residenti di altri Stati membri nell'ambito di questa deroga (articolo 3). La deroga non si applica però ai viaggi verso uno Stato membro che proibisce o sottopone ad autorizzazione l'arma in questione. Un'esplicita dichiarazione in tal senso deve allora essere riportata sulla carta europea d'arma da fuoco.

(29) Gli Stati membri, in virtù di accordi per il reciproco riconoscimento di documenti nazionali, possono prevedere norme più flessibili di quelle della direttiva per i viaggi che spostano armi da fuoco nei loro territori.

3. ATTUAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA DIRETTIVA 91/477/CEE

3.1. Strumenti di recepimento

(30) Ai sensi dell'articolo 18 della direttiva, essa andava recepita nelle rispettive legislazioni nazionali in tempo utile affinché le sue norme potessero essere applicate entro e non oltre l'1 gennaio 1993. Per l'Austria, la Finlandia e la Svezia la scadenza, fissata dall'Atto di adesione, era la fine del 1997.

(31) Ai sensi dell'articolo 18, tutti gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione le loro misure di recepimento [7].

[7] L'allegato I alla presente Relazione contiene i riferimenti alle disposizioni nazionali di recepimento.

(32) La Commissione ha anche ricevuto le notifiche, di cui all'articolo 15(4), di norme nazionali più rigorose del minimo standard previsto dalla direttiva; la Commissione ha comunicato tali informazioni agli altri Stati membri.

(33) Il recepimento della direttiva ha dato luogo a leggi nuove, almeno in parte, a seconda della legislazione preesistente. Nel caso di uno Stato membro (Lussemburgo) il recepimento si è limitato a fissare il periodo di validità della carta europea d'arma da fuoco.

(34) Dopo la notifica del recepimento, alcuni Stati membri hanno modificato o completato la loro legislazione sulle armi da fuoco, per legarla direttamente al recepimento delle norme della direttiva (come l'introduzione della carta europea d'arma da fuoco in Francia e in Italia) o al fine di rendere più restrittivi gli accordi per acquistare e possedere armi da fuoco. Talune modifiche della legislazione sulle armi non sono state collegate al campo d'applicazione della direttiva (per esempio, quelle sul trasporto di armi).

(35) Nelle sezioni della relazione che seguono, le modalità nazionali di recepimento saranno considerate per argomento.

3.2. Raggiungimento degli obiettivi della direttiva in linea generale

(36) Riguardo agli obiettivi della direttiva, le risposte al questionario date dagli Stati membri mostrano che, per la maggior parte di essi, tali obiettivi erano stati raggiunti. Alcuni Stati membri hanno segnalato che le rispettive legislazioni sull'acquisto e la detenzione di armi prima dell'introduzione della direttiva soddisfacevano in gran parte i suoi requisiti. Il suo primo risultato ha perciò riguardato più l'organizzazione del controllo sui trasferimenti in seno alla Comunità che quello sull'acquisto e il possesso.

(37) Quattro Stati membri (Belgio, Finlandia, Lussemburgo e Svezia) hanno ritenuto che gli obiettivi della direttiva non fossero raggiunti, sebbene tali Stati membri ritenessero anche che la direttiva fosse uno strumento valido.

(38) Gli Stati membri hanno individuato il primo problema nella difficoltà di scambiare informazioni. Un problema sono anche la disparità e complessità delle legislazioni nazionali, degli oneri amministrativi, delle procedure d'autorizzazione riguardo alla carta europea d'arma da fuoco e le differenze nella classificazione di tali armi. Uno Stato membro (Belgio) ritiene che non esistano mezzi efficaci di controllo dei trasferimenti intracomunitari. Altri lamentano anche la complessità e difficoltà di interpretazione delle norme della direttiva e la mancanza di un apposito ambito in cui discutere le questioni che nascono dalla sia applicazione.

(39) Le risposte degli Stati membri in merito all'acquisto e alla detenzione non registrata di armi dal momento in cui la direttiva è entrata in vigore non ha prodotto conclusioni significative: Danimarca, Italia, Lussemburgo, Portogallo e Svezia ritengono la situazione stabile; Belgio, Finlandia e Paesi Bassi ritengono che acquisto e possesso non registrati aumentassero; Austria, Grecia e Spagna, invece, che diminuissero. Quattro Stati membri (Francia, Germania, Irlanda e Regno Unito) non hanno espresso pareri, per mancanza di informazioni dettagliate. Alcuni Stati membri hanno inoltre precisato che le loro risposte erano stime, data la mancanza di statistiche. Ciò spiega, almeno in parte, la diversità di pareri fra gli Stati membri.

(40) Le parti interessate sono, in genere, soddisfatte degli strumenti della direttiva e del suo funzionamento. Non lo sono della sua applicazione, secondo loro scorretta, da parte degli Stati membri, soprattutto riguardo alla carta europea d'arma da fuoco. Perciò, la maggior parte delle federazioni nazionali e internazionali ritiene che gli obiettivi della direttiva non siano raggiunti o lo siano solo in parte. Problematiche sono le disparità nelle legislazioni degli Stati membri, la tendenza ad applicare norme più severe e la mancanza di cooperazione tra Stati membri. Le parti interessate fanno notare che la libera circolazione delle persone è impedita anche quando esse sono in possesso della carta europea d'arma da fuoco, dati gli eccessivi controlli da parte degli Stati membri.

(41) La Commissione ha ricevuto numerose interrogazioni parlamentari sull'attuazione della direttiva, oltre a due denunce sul suo campo d'applicazione. Interrogazioni e denunce indicano che il settore più problematico di attuazione della direttiva è l'uso della carta europea d'arma da fuoco.

(42) A questo punto, la relazione considera l'attuazione ed il funzionamento delle principali norme della direttiva, concentrandosi sui settori sopra descritti, ritenuti problematici.

3.3. Possibilità per gli Stati membri di introdurre misure più severe

(43) Quando la direttiva fu elaborata, tra le legislazioni degli Stati membri sul possesso di armi esistevano, oltre a quelle tecniche, anche forti differenze di sostanza. La completa armonizzazione in questo campo sarebbe stata perciò difficile e politicamente non realistica. Era invece più efficace puntare su un'armonizzazione minima e permettere agli Stati membri di mantenere o adottare norme più severe di quelle della direttiva.

(44) Tutti gli Stati membri hanno adottato norme più severe, come sottoporre la professione di commerciante d'armi da fuoco di categoria C e D ad autorizzazione, obbligare i venditori d'armi a tenere registri per più di 5 anni o introdurre procedure di autorizzazione per tutte le armi delle categorie C e D o per alcune di esse. Alcuni Stati membri classificano poi come armi da fuoco alcune esterne al campo d'applicazione della direttiva, come quelle ad aria compressa (Italia) o le armi neutralizzate (Svezia).

(45) Si noti che anche se gli Stati membri possono adottare norme più severe, queste devono rispettare le norme del trattato, soprattutto quelle relative alla realizzazione del mercato interno. Sebbene l'articolo 30 del trattato preveda per ragioni di pubblica sicurezza deroghe alla libera circolazione delle merci, esse devono essere necessarie e proporzionate all'obiettivo perseguito.

3.4. Classificazione; acquisto e detenzione di armi da fuoco

(46) Come già detto, la direttiva classifica le armi da fuoco in 4 categorie: categoria A (armi da fuoco proibite), categoria B (armi da fuoco soggette ad autorizzazione), categoria C (armi da fuoco soggette a dichiarazione) e categoria D (armi da fuoco liberamente vendibili negli Stati membri).

(47) Poiché (articolo 3) gli Stati membri possono mantenere una normativa più severa, non c'è stata una vera armonizzazione nella classificazione delle armi. Alcuni Stati membri hanno ritenuto superfluo introdurre nell'ordinamento una particolare classificazione, poiché, in essi, tutte le armi da fuoco vanno autorizzate (o sono proibite); altri hanno introdotto una classificazione più rigorosa di quella della direttiva. Altri Stati membri poi classificano come armi da guerra (Belgio, Francia) o proibiscono (Danimarca) armi considerate, in altri Stati membri, armi da caccia.

(48) Quanto alle armi di categoria A (armi automatiche, ecc..), che la direttiva proibisce o sottopone ad autorizzazione in qualche caso, esse sono proibite o permesse a speciali condizioni in tutti gli Stati membri. Le autorizzazioni per queste armi sono in pratica rarissime, e alcuni Stati membri non rilasciano per esse alcuna autorizzazione.

(49) Come esempio dei casi particolari in cui si può autorizzare un'arma di categoria A, gli Stati membri citano, nelle risposte al questionario, musei, collezionisti, mostre, talune professioni, la necessità dell'arma per esercitare la professione (ricerca scientifica o test industriale) e il cinema. In qualche Stato membro (Finlandia e Svezia), i civili possono detenere armi di categoria A per motivi di difesa personale.

(50) Acquisto e detenzione di armi di categoria B (revolver, pistole) vanno autorizzati in tutti gli Stati membri, come richiesto dalla direttiva. In 6 Stati membri, l'acquisto e la detenzione di tali armi esigono due autorizzazioni distinte; in 9 Stati membri esiste un'unica decisione amministrativa, come previsto all'articolo 7 (3) della direttiva.

(51) La maggior parte degli Stati membri esige l'autorizzazione anche per le armi di categoria C (soggette a dichiarazione, nella direttiva) e di categoria D (liberamente vendibili, per la direttiva). Si noti che, di fatto, 11 Stati membri conoscono solo armi da fuoco soggette ad autorizzazione o a proibizione. Solo in Austria, Belgio, Francia e Grecia alcune armi di categoria C e D sono soggette alla dichiarazione.

(52) La direttiva ha mutato sostanzialmente la legislazione in Francia, Belgio e Austria per quanto riguarda l'acquisto e la detenzione di armi da fuoco a canna lunga, che in precedenza godevano di un regime più liberale. Alcune armi da fuoco, come quelle sportive, potevano essere vendute liberamente prima della direttiva.

(53) Secondo la direttiva, gli Stati membri devono raccogliere, entro un anno dalla data del recepimento nell'ordinamento nazionale (Art. 8), le dichiarazioni obbligatorie di armi da fuoco di categoria C in precedenza non dichiarate. Ciò non ha richiesto norme ad hoc, perché le armi da fuoco di tale categoria già andavano quasi ovunque dichiarate o autorizzate. Quanto agli Stati membri in cui ciò non avveniva, Austria, Francia, Grecia e Portogallo hanno introdotto nella propria legislazione l'obbligo di dichiarare tali armi. Ciò non è invece accaduto in Belgio.

(54) Quanto alla cessione di armi da fuoco a non residenti, vari Stati membri sono privi di norme in materia. La Commissione ha appreso che negli Stati membri che hanno armi da fuoco di categoria C e D, le norme della direttiva sulla cessione non sono sempre seguite né vengono, in tal caso, trasmesse le informazioni sulla transazione. Si tratta di una questione che richiede un'ulteriore indagine della Commissione.

3.5. Trasferimenti ai sensi dell'articolo 11

(55) Secondo le parti interessate, la procedura della direttiva per trasferimenti tra Stati membri basati su controlli e licenze dello Stato membro d'origine, è stata rapidamente approvata negli Stati membri in cui già esistevano licenze d'import/export. In quelli dove l'esportazione di armi a canna lunga da caccia o sportive era sottoposta solo a un controllo doganale all'arrivo, la nuova procedura, secondo le parti interessate, ha introdotto un ulteriore elemento burocratico.

(56) Nei casi più semplici, il trasferimento consiste nel compilare una dichiarazione di trasferimento, copia della quale va alle competenti amministrazioni del paese d'origine e di quello di destinazione. In tal caso, il fornitore possiede un'autorizzazione che lo esenta dalla richiesta di una licenza (articolo 11 (3)) e il cliente è poi esentato dall'autorizzazione preventiva, in base al suo statuto professionale o all'elenco di cui all'articolo 11 (4).

(57) I trasferimenti tra armaioli senza autorizzazione preventiva (art. 11 (3)) sono previsti in Germania (categorie B, C e D), Austria (tutte le categorie), Francia (categorie B, C e D), Spagna (categorie B, C e D), Regno Unito (categorie B, C e D) e Svezia.

(58) Le parti interessate hanno informato la Commissione di alcuni problemi secondari sui trasferimenti definitivi, legati allo scambio di informazioni tra Stati membri, per cui in alcuni Stati membri il permesso del trasferimento è subordinato all'autorizzazione delle autorità dello Stato membro di destinazione. Ma esistono Stati membri che non rilasciano autorizzazioni, non ritenendole necessarie al loro interno: in alcuni Stati membri (Danimarca, Germania) la professione di armaiolo autorizza l'acquisto di armi da fuoco in un altro Stato membro senza ulteriori formalità; le autorità di tali paesi non ritengono perciò necessario che ogni ordine venga autorizzato. Le autorità nazionali dello Stato membro d'origine non sono sempre al corrente di ciò.

(59) In proposito, la direttiva si fonda sull'articolo 11 (4), secondo cui ogni Stato membro comunica agli altri un elenco di armi da fuoco il cui trasferimento nel suo territorio può essere autorizzato senza il suo accordo preventivo. La direttiva non esenta esplicitamente gli armaioli dall'autorizzazione preventiva in base alla loro professione, ma neppure proibisce agli Stati membri di avvalersi di questa possibilità. In tal caso, per il corretto funzionamento della direttiva, gli altri Stati membri vanno informati. Le parti interessate fanno notare l'esigenza di una maggior cooperazione tra Stati membri che condurrebbe automaticamente ad un miglior rispetto delle procedure della direttiva.

(60) Le parti interessate ritengono che, oltre a questi problemi secondari che alla fine si risolvono in un modo o nell'altro, la direttiva funzioni correttamente e garantisca la trasparenza e la sorveglianza dei trasferimenti, che è secondo loro essenziale. Tuttavia esse lamentano che la direttiva non ha ridotto l'onere amministrativo, particolarmente oneroso per le PMI. Le parti interessate vorrebbero che le amministrazioni centrali riducessero i controlli sul commercio intracomunitario a favore di un'attività di sorveglianza da parte delle autorità locali che, secondo le parti interessate, sono in genere più flessibili.

3.6. Trasferimenti durante un viaggio

3.6.1. Carta europea d'arma da fuoco e autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 (1)

(61) Come già detto, per viaggiare detenendo un'arma da fuoco è necessaria ai sensi dell'articolo 12 (2) un'autorizzazione degli Stati membri attraversati. Le autorizzazioni si registrano nella carta europea d'arma da fuoco.

(62) Taluni Stati membri hanno informato la Commissione che essi chiedono sia loro inviato tale documento in modo da registrarvi l'autorizzazione e da apporvi il timbro dell'autorità competente. Essi stessi ritengono la procedura dispendiosa in termini di tempo e complicata.

3.6.2. Carta europea d'arma da fuoco e l'eccezione di cui all'articolo 12 (2)

(63) La carta europea d'arma da fuoco, per il cui formato gli Stati membri si sono in genere attenuti al modello raccomandato dalla Commissione, è ora in uso in tutti gli Stati membri (la Francia l'ha introdotta nel 1998). Il suo rilascio richiede da due giorni a due settimane.

(64) L'articolo 12 (2) stabilisce che cacciatori e tiratori, in possesso della carta europea d'arma da fuoco, possono spostarsi verso altri Stati membri per attività di caccia o di tiro al bersaglio. La Commissione ritiene che la carta in quanto tale sia un buon compromesso tra libera circolazione nella Comunità di cacciatori e tiratori e necessità di evitare che l'esercizio di tale libertà crei problemi di sicurezza.

(65) Alcuni Stati membri non creano difficoltà agli spostamenti di cacciatori e tiratori, che possono entrare nel loro territorio per attività di caccia o di tiro dietro semplice presentazione della carta europea d'arma da fuoco e di un invito, senza altri documenti o autorizzazioni. Altri Stati membri chiedono invece un'autorizzazione delle autorità nazionali. Alcuni di essi tuttavia non la richiedono in caso di reciprocità con l'altro Stato membro in questione. Rispondendo al questionario, qualche Stato membro dice di chiedere ai cacciatori o ai tiratori di altri Stati membri documenti diversi dagli inviti e dai permessi di caccia, oltre alla carta europea d'arma da fuoco (cioè, i visitors permit nel Regno Unito e in Irlanda).

(66) Questo cumulo di requisiti solleva un problema di compatibilità con le norme della direttiva, dato che l'articolo 3, mentre fissa il principio che gli Stati membri possono applicare norme più severe, stabilisce che esse non devono ledere i diritti conferiti ai residenti degli Stati membri dall'articolo 12 (2). Si noti però che la direttiva non impedisce agli Stati membri di chiedere in talune circostanze licenze di caccia, altri documenti che impongano una tassa sui cacciatori o documenti sull'uso e il trasporto di armi (Art. 2 (1)).

(67) Si noti anche che qualche Stato membro (Austria, Francia) ha limitato per motivi pratici il numero consentito di armi senza autorizzazione nazionale sostenendo che è insolito che un cacciatore o un tiratore viaggi con svariate armi da fuoco. La direttiva non prevede però alcun limite nel numero di armi da fuoco che un cacciatore o tiratore può trasportare in deroga e tale limite può essere un serio problema, in particolare per i tiratori che devono portare varie armi per partecipare a una competizione.

(68) Alcuni Stati membri hanno anche introdotto controlli particolari sui detentori europei della carta d'arma da fuoco quando attraversano le frontiere di tali Stati membri. Questi controlli saranno studiati a fondo dalla Commissione.

(69) Comunque, il 2° secondo comma dell'articolo 12 (2) limita l'esenzione per cacciatori e tiratori ai viaggi verso gli Stati membri che non proibiscono le armi in questione o non le assoggettano ad autorizzazione.

(70) In pratica, però, gli Stati membri che assoggettano le armi in questione ad autorizzazione, permettono a cacciatori e tiratori di viaggiare sul loro territorio purché in possesso di una carta europea d'arma da fuoco alle condizioni di cui all'articolo 12 (2) (Finlandia), se le armi da fuoco non sono vietate. La Commissione ritiene che questa flessibilità recepisca lo spirito della direttiva.

(71) Si noti inoltre che nella proposta modificata di direttiva, la Commissione proponeva di non applicare la deroga per cacciatori e tiratori se lo Stato membro proibiva le armi in questione. Solo allo stadio dei negoziati con Parlamento europeo e Consiglio è stato aggiunto al comma che la deroga non si applica neppure se lo Stato membro ha assoggettato le armi da fuoco ad autorizzazione.

(72) Poiché questa limitazione della direttiva ai diritti dei cacciatori e dei tiratori ha reso ambiguo l'articolo in questione, vi è stata aggiunta la richiesta alla Commissione di esaminare insieme agli Stati membri gli effetti del provvedimento, in particolare le sue ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblici. La Commissione ha perciò chiesto agli Stati membri se fossero cacciatori o tiratori di altri Stati membri avessero dato luogo a particolari problemi di sicurezza. Tutti gli Stati membri hanno risposto negativamente. Ciò è molto importante per gli Stati membri che lasciano entrare nel loro territorio cacciatori e tiratori con una carta europea d'arma da fuoco e un invito, senza altri documenti.

(73) La Commissione sottolinea che la deroga per cacciatori e tiratori dell'articolo 12 (2) non si limita solo ad attività di caccia cui l'interessato è stato invitato, ma riguarda anche situazioni in cui il viaggio è altrimenti giustificabile dall'interessato (p. es., essere proprietario di un terreno di caccia in un altro Stato membro). Almeno alcuni Stati membri ammettono cacciatori e tiratori nel loro territorio in tale situazione.

3.6.3. Accordi di riconoscimento reciproco

(74) La direttiva consente, mediante la conclusione di accordi di reciproco riconoscimento di documenti nazionali, procedure più flessibili di quelle di cui all'articolo 12. Ma solo pochi Stati membri hanno concluso tali accordi. Ciò ha però permesso, ad alcuni Stati membri, norme più tolleranti verso i cacciatori e i tiratori rispetto ad altri Stati membri. Talvolta questi accordi sono stati presi a livello regionale.

(75) Un esempio di accordo in vigore è quello tra paesi nordici: i cacciatori e i tiratori di tali paesi possono viaggiare liberamente usando le autorizzazioni nazionali senza dover avere una carta europea d'arma da fuoco. Si tratta di norme convenute nell'ambito di una lunga cooperazione nordica in campo legislativo, risalente a tempi precedenti la loro adesione alla Comunità.

* * *

(76) Un problema che condiziona il funzionamento della carta europea d'arma da fuoco e le varie dichiarazioni che devono in essa risultare, riguarda lo scambio di informazioni. Ciò viene trattato nella sezione che segue.

3.7. Gli scambi di informazioni tra gli Stati membri

(77) La direttiva chiede a più riprese agli Stati membri di scambiare le informazioni in loro possesso (articoli 7 (2), 8 (2) e (3), 13) anche attraverso la Commissione (art.15 (4)).

(78) La maggior parte degli Stati membri ritiene soddisfacente lo scambio di informazioni sui trasferimenti definitivi (articolo 13), pur lamentando che esso interessi a volte solo un gruppo di Stati membri o la non corretta compilazione dei formulari. Alcuni Stati membri ritengono lo scambio insoddisfacente, di non ricevere informazioni o di riceverle incomplete. Molti Stati membri precisano che lo scambio di informazioni funziona bene con alcuni paesi ma non con altri.

(79) Le difficoltà sembrano dovute all'inesistenza di una rete per scambiare le informazioni tra tutti gli Stati membri, anche se l'articolo 13 istituisce reti d'informazione che siano adeguate al contenuto delle informazioni scambiate [8] .

[8] L'allegato II alla presente Relazione contiene un elenco di autorità nazionali competenti ai fini dell'articolo 13 (3).

(80) Come già detto [9], le parti interessate affermano l'esistenza di difficoltà nello scambio di informazioni riguardo ai trasferimenti tra armaioli.

[9] Si veda la sezione 3.5.

(81) L'articolo 8 (3) contiene norme per scambiare informazioni sulle armi da fuoco che un determinato Stato membro vieta o assoggetta ad autorizzazione. Gli Stati membri che vietano o sottomettono ad autorizzazione armi delle categorie B, C o D devono, in virtù dell'articolo, informare gli altri Stati membri, che lo menzionano espressamente sulla carta europea d'arma da fuoco. Ma, stando alle risposte al questionario, gli Stati membri non sempre ricevono tali elenchi o almeno non da tutti gli altri Stati membri.

(82) Esistono pertanto anche incertezze per indicare le armi da fuoco vietate o soggette ad autorizzazione sulla carta europea d'arma da fuoco. Inoltre, alcuni Stati membri ritengono che il sistema sia troppo complicato e temono che la legislazione dello Stato membro in questione nel frattempo cambi.

(83) È una situazione ovviamente insoddisfacente. Le dichiarazioni servono a informare cacciatori o tiratori sulle restrizioni alla loro libertà di viaggiare verso un altro Stato membro con una carta europea d'arma da fuoco. Senza le dichiarazioni, cacciatori o tiratori in buona fede si vedono confiscare alla frontiera la loro arma, denunciata nella carta europea d'arma da fuoco. Qualche Stato membro addossa ai cacciatori o tiratori l'onere di provare che le armi da fuoco in questione non sono vietate o soggette ad autorizzazione nello Stato membro di destinazione, cosa del tutto estranea alla direttiva.

(84) Si noti infine che vari Stati membri non hanno norme per lo scambio di informazioni sulla legislazione che hanno comunicato alla Commissione.

3.8. Controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne

(85) Le procedure della direttiva per i trasferimenti di armi da fuoco si applicano solo ai trasferimenti tra gli Stati membri. Quanto ai trasferimenti da e verso paesi terzi, la direttiva si limita ad applicare le conseguenze logiche della soppressione dei controlli alle frontiere interne della Comunità: gli Stati membri devono intensificare i controlli sulla detenzione di armi alle frontiere esterne della Comunità (articolo 15).

(86) In genere, gli Stati membri non hanno espresso l'esigenza di completare l'articolo con la fissazione di determinate procedure per controllare il trasporto di armi da e verso paesi terzi. Certi Stati membri (come la Germania) pensano però che sia necessario stabilire procedure che uniformino il controllo delle armi alle frontiere esterne. Tali opinioni sono state espresse senza pregiudizio per il risultato delle negoziazioni in corso sul progetto di Protocollo ONU contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco (vedi sez. 4.3)

3.9. Conclusione

(87) Nel complesso, la direttiva è stata correttamente recepita dagli Stati membri e le sue norme funzionano nella pratica. Emerge tuttavia dalle precedenti sezioni l'esistenza di omissioni e di recepimenti per certi versi sbagliati.

(88) In base alle informazioni ricevute dalle parti interessate, le difficoltà di attuazione della direttiva sembrano dovute più al comportamento delle autorità nazionali che alle norme della stessa. La Commissione aprirà, dunque, delle procedure d'infrazione laddove ciò appaia necessario per la corretta applicazione delle norme della direttiva.

4. FUTURI SVILUPPI

(89) La direttiva è il risultato di un compromesso di anni di negoziati. In genere, Stati membri e parti interessate sono soddisfatti degli strumenti della direttiva e non sono dunque inclini a sconvolgere il bilancio della direttiva con modifiche sostanziali alla sua struttura. Modificare la direttiva significherà perciò chiarire l'attuale formulazione delle sue norme principali più che introdurre mutamenti sostanziali, in modo da far sì che essa sia applicata in un modo uniforme in tutta la Comunità.

4.1. Migliorare il funzionamento della direttiva

(90) Le questioni più importanti riguardano il miglior funzionamento della carta europea d'arma da fuoco e lo scambio di informazioni tra Stati membri.

4.1.1. Carta europea d'arma da fuoco

(91) In generale, è necessario distinguere più chiaramente tra armi da fuoco in generale e armi da fuoco da caccia o sportive che possono essere coperte da norme più flessibili. Per migliorare il funzionamento della carta europea d'arma da fuoco, la Commissione intende proporre azioni concrete e una modifica all'articolo 12.

4.1.1.1. Assicurare la coerenza dell'articolo 12 (2)

(92) L'articolo 12 (2), frutto di un compromesso, contiene, così com'è, delle contraddizioni e delle ambiguità; soprattutto il secondo comma dell'articolo 12 (2), che, stabilendo che la deroga per i cacciatori e i tiratori non si applica ai viaggi verso i paesi che proibiscono le armi da fuoco in questione o ne prescrivono l'autorizzazione, annulla di fatto la deroga concessa ai cacciatori e ai tiratori.

(93) La Commissione pensa che il secondo comma dell'articolo 12 (2) vada modificato, limitandolo, come inizialmente proposto dalla Commissione, ai casi in cui le armi da fuoco sono vietate dallo Stato membro di destinazione.

4.1.1.2. Dare piena efficacia alla Carta europea d'arma da fuoco

(94) Quanto alle procedure amministrative applicate ai titolari della carta europea d'arma da fuoco, è necessario che siano in armonia con gli obiettivi del documento. È il caso soprattutto delle varie dichiarazioni che devono essere inserite. Per includere tutte le dichiarazioni necessarie alla validità della carta, in particolare quelle di cui all'articolo 8 (3), è necessario migliorare lo scambio di informazioni tra Stati membri [10].

[10] Si veda la sezione 4.1.2.

(95) Per semplicità e per non dover in precedenza inviare la carta agli Stati membri da visitare, la Commissione ritiene che tutte le dovute dichiarazioni vadano scritte sulla carta dallo Stato membro che la rilascia. Di ciò beneficerebbero soprattutto i viaggi di cui all'articolo 12 (1), perché i riferimenti alle autorizzazioni necessarie al viaggio verso un altro Stato membro non saranno inseriti dalle autorità dello Stato membro che rilascia l'autorizzazione ma da quello che rilascia la carta.

(96) La maggior parte degli Stati membri, ritiene che la carta europea d'arma da fuoco debba restare l'unico documento in Europa che regoli il possesso di armi da fuoco durante un viaggio e, soprattutto, da parte di cacciatori e tiratori. Qualche Stato ritiene però che vadano soddisfatte innanzi tutto talune condizioni, come il rilascio dell'autorizzazione in modo standardizzato ma ad alti livelli di sicurezza, l'applicazione più armonizzata delle norme e l'armonizzazione delle relative categorie. Alcuni Stati membri sono contrari a tutto ciò e si riservano il diritto di richiedere altri documenti.

4.1.1.3. Promuovere accordi per il reciproco riconoscimento e per le buone pratiche

(97) La Commissione ritiene che gli accordi per il reciproco riconoscimento di documenti nazionali per aumentare la flessibilità ed altre buone pratiche possano facilitare la circolazione di cacciatori e tiratori tra gli Stati membri.

(98) Ma tali accordi o pratiche esemplari non dovrebbero essere discriminatori nel senso che dovrebbero essere aperti a tutti gli Stati membri che soddisfano i criteri oggettivi pertinenti. Quindi, è necessaria maggior trasparenza e gli accordi devono essere resi noti agli altri Stati membri e alla Commissione.

4.1.1.4. Trasferimenti temporanei

(99) La direttiva non affronta esplicitamente il problema del trasferimento temporaneo per le riparazioni. In proposito, la Commissione ritiene che, oltre all'art. 11 - relativo ai trasferimenti tra armaioli - anche la procedura di cui all'articolo 12 (1) offra al singolo la possibilità di giovarsi dei servizi di un'impresa di un altro Stato membro e cioè chiedendo un'autorizzazione nello Stato membro dove intende riparare l'arma. La stessa possibilità si applica ai trasferimenti per le manifestazioni. Questa procedura offre possibilità non ancora del tutto sfruttate che vanno tenute presenti in futuro.

4.1.2. Scambio di informazioni tra Stati membri

(100) Dall'analisi fin qui effettuata sull'applicazione della direttiva, emerge la necessità di sforzi più coordinati e di migliori strutture per lo scambio di informazioni. La direttiva stabilisce che vanno istituite reti per scambiare informazioni sui trasferimenti definitivi (Art. 13) ma non precisa che forma lo scambio di informazioni debba assumere.

(101) Per facilitare l'organizzazione di reti siffatte, la Commissione ha proposto, al gruppo di esperti nazionali, che le competenti amministrazioni usassero nello scambio di informazioni una serie di formule che si riferissero alla legislazione degli Stati membri nel campo delle armi da fuoco, alle informazioni sul loro acquisto e detenzione da parte dei non residenti e ai loro trasferimenti. Le formule, non approvate a livello comunitario, anche se qualche Stato membro le ha inserite nella propria legislazione, potrebbero essere la base dei futuri sforzi per sviluppare lo scambio di informazioni.

(102) Per un migliorare lo scambio di informazioni e la sua struttura, la Commissione darà vita a un ambito di discussione, un Gruppo di Contatto, che coordini l'applicazione e l'attuazione della direttiva. Tale Gruppo dovrebbe soprattutto discutere le proposte concrete per migliorare lo scambio di informazioni, risolvere i problemi pratici sopra esposti circa il funzionamento della carta europea d'arma da fuoco e i trasferimenti tra armaioli. Le proposte concrete dovranno comprendere il varo degli strumenti per lo scambio di informazioni, come banche dati o siti Internet.

(103) Oltre a sviluppare lo scambio di informazioni, il Gruppo di Contatto dovrebbe anche promuovere l'applicazione delle pratiche esemplari [11] riguardo ai cacciatori e ai tiratori nonché migliorare la classificazione di armi [12].

[11] Si veda la precedente sezione 4.1.1.

[12] Si veda la successiva sezione 4.1.3.

4.1.3. Classificazione di armi

(104) In genere, non esistono problemi particolari con la classificazione della direttiva. Le parti interessate hanno riferito che le norme rigorose di alcuni Stati membri e quelle basate sulla direttiva funzionano fianco a fianco in modo di solito soddisfacente.

(105) La situazione è però diversa riguardo alle armi da caccia e da tiro. Come già detto, le difficoltà nascono dal fatto che alcuni Stati membri classificano come armi da guerra, o vietano, armi che altri Stati membri considerano da caccia. Altri Stati membri hanno sostenuto che se la carta europea d'arma da fuoco diventa l'unico documento che accompagni i trasferimenti di armi da fuoco tra Stati membri per cacciatori e tiratori, le relative categorie di armi dovranno essere armonizzate.

(106) La Commissione intende perciò studiare la possibilità di un trattamento speciale da parte della legislazione nazionale per le armi da caccia e da tiro, al fine di rafforzare il ruolo della carta europea d'arma da fuoco.

4.2. Chiarire in alcuni ambiti il campo d'applicazione della direttiva

(107) Si noti che, in generale, a giudicare dalle loro risposte ai questionari, gli Stati membri ritengono nel complesso sufficiente il quadro giuridico comunitario disegnato dalla direttiva e sottolineano, eventualmente, che essa dovrebbe essere chiarita e resa più efficiente in seno al suo attuale campo di applicazione. È invero necessario definire più chiaramente, in alcuni ambiti, il campo d'applicazione della direttiva, come certi tipi di armi (p. es., neutralizzate e antiche), che esulano dal suo campo d'applicazione.

4.2.1. Armi da fuoco neutralizzate

(108) Riguardo alle armi da fuoco neutralizzate, l'allegato alla direttiva si limita a escludere dalla definizione delle armi da fuoco quelle rese permanentemente inservibili grazie a interventi tecnici garantiti o riconosciuti da un organismo ufficiale.

(109) Molti Stati membri, ma non tutti, hanno approvato norme o caratteristiche tecniche sulla neutralizzazione. Essa viene verificata da uno speciale organo di certificazione, o dalla polizia, che rilascia un certificato di neutralizzazione per l'arma in questione.

(110) Secondo le risposte al questionario, gli Stati membri sono in genere favorevoli a introdurre norme o caratteristiche tecniche comuni sulla neutralizzazione dato che le armi da fuoco non correttamente neutralizzate possono essere riattivate e divenire un serio pericolo per la sicurezza pubblica. Le norme di neutralizzazione variano da Stato a Stato e, per alcuni di essi, è relativamente facile ottenere, in Stati con standard più bassi, un certificato di neutralizzazione per armi neutralizzate male.

(111) Su questo punto, è però opportuno attendere i risultati dei negoziati sul Protocollo dell'ONU contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco dato che il Protocollo conterrà norme sulla neutralizzazione. E' bene che le soluzioni a livello comunitario è bene che siano coerenti con quelle ottenute a livello internazionale. Approvato il Protocollo, potranno essere discusse norme e specifiche di neutralizzazione comunitarie. Se gli Stati membri concordano su specifiche comuni o norme di neutralizzazione, non sarà necessario esaminare il modo in cui queste specifiche - diverse dai requisiti di ordine generale previsti dal Protocollo - possono essere trasposte a livello comunitario: se inserendole nella direttiva o in un atto distinto, in forma vincolante o no. La Commissione agirà di conseguenza.

4.2.2. Armi antiche

(112) La direttiva lascia che le armi antiche siano regolate dalla legge nazionale. Secondo le parti interessate, la maggior parte degli Stati membri non chiedono licenze per le armi antiche, ma occorre a volte essere un collezionista registrato per possederne in gran numero. Molti paesi definiscono antica un'arma da fuoco a partire da una data, ma con definizioni diverse da paese a paese. L'acquis di Schengen dà una definizione all'articolo 82 (rimasto in vigore) basandosi sull'anno 1870. Ma consente eccezioni che hanno condotto a differenze a livello nazionale.

(113) Secondo le associazioni di collezionisti la libera circolazione di armi dei collezionisti è ostacolata, perché le formalità sono a discrezione dei singoli Stati membri e perché un'arma, considerata come oggetto d'antiquariato in uno Stato membro, può non esserlo in altro. I problemi sorgono quando le armi sono acquistate fuori dello stato di residenza o negli spostamenti di tale arma da uno stato all'altro. Per la Commissione, è stata trascurata anche in questo caso [13] la procedura dell'articolo 12 (1) che potrebbe risolvere alcune difficoltà legate ai trasferimenti.

[13] Cfr. sezione 4.1.1.4.

(114) Poiché una parte della voce "collezionisti" sono armi neutralizzate, molti dei problemi incontrati dai loro possessori potrebbero essere risolti da un accordo tra Stati membri o dall'approvazione a livello comunitario di norme comuni sulla neutralizzazione [14].

[14] Si veda la sezione 4.2.1.

(115) Come per altre armi antiche, alcune parti interessate vorrebbero definizioni basate non solo su una data ma anche su più precisi criteri tecnici (armi che usano polvere nera/senza fumo) e che, comunque, la direttiva non si estendesse a tali armi. Altre parti interessate sono, invece, del tutto soddisfatte della direttiva così com'è ma sono pronte ad esaminare le proposte di quelle non soddisfatte.

(116) La maggior parte di Stati membri sembra preferire definizioni in base a una data, ma la Commissione, con le consultazioni finora condotte, non ha rinunciato a una nuova definizione che combini criteri tecnici, oggettivi ed applicabili con una data specifica.

4.3. Conclusioni proposte dal Protocollo dell'ONU contro fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco

(117) La Convenzione delle Nazioni Unite sulla criminalità organizzata internazionale sarà completata da un Protocollo, ora in fase di negoziazione, contro la fabbricazione illecita e il traffico di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni. Come già detto, esso mira soprattutto a combattere il traffico illecito di armi da fuoco ma essendo le obbligazioni in esso contenute di applicazione generale, lo stesso riguarda anche il commercio lecito.

(118) La Commissione ha un mandato per negoziare a nome della Comunità certe norme del Protocollo, comprendenti articoli sulla conservazione delle registrazioni (art.8), sulla marchiatura delle armi da fuoco (art.9), sulle armi disattivate (art.10), sulle licenze di esportazione e importazione (art.11), sulla sicurezza, la prevenzione (art.12) e l'intermediazione (art.18 a).

(119) A fini di integrità del mercato interno, il Protocollo contiene una clausola regionale di integrazione, per cui la Comunità verrà considerata come un'unica parte firmataria e le norme relative alle licenze d'importazione/esportazione o alla marchiatura nella fase d'importazione, non si applicheranno al commercio intracomunitario.

(120) Tuttavia, talune norme del Protocollo sono tali che le relative decisioni dovranno essere prese a livello comunitario, come le norme relative alla conservazione delle registrazioni e alla marchiatura delle armi da fuoco in generale, nonché all'intermediazione e alla neutralizzazione. Alcune norme della direttiva dovranno perciò allinearsi a quelle del Protocollo.

(121) Poiché i negoziati sul Protocollo non si concluderanno entro il 2000, è bene attendere l'approvazione del Protocollo prima di proporre modifiche alla direttiva, evitando di doverla adeguare due volte nel giro di poco tempo.

* * *

*La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

*La Commissione, tenuto conto dello stato di avanzamento dei negoziati del Protocollo dell'ONU, delle risposte del Parlamento europeo, del Consiglio e delle parti interessate sugli orientamenti della presente relazione, presenterà le relative proposte legislative all'inizio del 2002.

ALLEGATO I

Atti nazionali di recepimento

Austria // Waffengesetz

1. Waffengesetz-Durchführungsverordnung

2. Waffengesetz-Durchführungsverordnung

Gewerbeordnung

Belgio // Loi du 30 janvier 1991 modifiant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication , au commerce et au port des armes et au commerce des munitions. - Wet van 30 januari 1991 tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie

Loi du 5 août 1991 relative à l'importation et au transit d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire et de la technologie y afférente - Wet van 5 augustus 1991 betreffende de in-, uit- en doorvoer van wapens, munitie en speciaal voor militair gebruik dienstig materieel en daaraan verbonden technologie

Circulaire 1260/I/7 relative aux diverses catégories d'armes - Omzendbrief 1260/I/7 inzake de verschillende categoriën wapens - 20/09/1991

Arrêté royal du 18 janvier 1993 modifiant l'arrêté royal du 20 septembre 1991 exécutant la loi du 3 janvier 1933 relative à la fabrication, au commerce et au port des armes et au commerce des munitions - Koninklijk besluit van 18 januari 1993 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 tot uitvoering van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van de handel in het dragen van wapens en op de handel in munitie

Arrêté royal du 8 août 1994 relatif aux Cartes européennes d'armes à feu. Konnklijk besluit van 8 augustus 1994 betreffende de Europese Vuurwapenpassen

Danimarca // Lovbekendtgørelse nr. 67 af 26/01/2000 om våben og eksplosivstoffer.

Bekendtgørelse nr. 66 af 26/01/2000 om våben og ammunition mv.

Cirkulære nr. 8 af 26/01/2000 om våben og ammunition mv.

Bekendtgørelse nr. 972 af 09/12/1992 om erhvervelse, besiddelse og transport af skydevåben for personer bosiddende i et EF-land.

Finlandia // Ampuma-aselaki/Skjutvapenlag (1/1998);

Ampuma-aseasetus/ Skjutvapenförordning (1998/145)

Laki poliisin henkilörekistereistä annetun lain 19 ja 20 :n muuttamisesta / Lag om ändring av 19 och 20 lagen om polisens personregister (3/98)

Francia // Décret-loi du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions

Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions ;

Arrêté du 7 septembre 1995 fixant le régime des armes et des munitions historiques et de collection

Arrêté ministériel du 06/05/1998 relatif à la carte européenne d'armes à feu, Journal Officiel du 17/05/1998 Page 7531

Germania // Waffengesetz

Gesetz über die Kontrolle von Kriegswaffen

Erste Verordnung zum Waffengesetz

Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Waffengesetz

Grecia // Íüìïò õð'áñéè. 2168/93 : Ñýèìéóç èåìÜôùí ðïõ áöïñïýí üðëá, ðõñïìá÷éêÜ, åêñçêôéêÝò ýëåò, åêñçêôéêïýò ìç÷áíéóìïýò êáé Üëëåò äéáôÜîåéò ( ÖÅÊ Á´ í° 147 ôçò 03/09/1993, óåëßäá 4083)

Irlanda // Firearms Act, 1925.

Firearms Act, 1964.

Firearms Act, 1971. An Act to amend and extend the Firearms Acts, 1925 to 1968.

Firearms and Offensive Weapons Act, 1990 (Offensive Weapons) Order, 1991.

Statuory Instrument N° 362 of 1993. European Communities (Acquisition and Possession of Weapons and Ammunition) Regulations, 1993.

Firearms (temporary provisions) Act, 1998, continuance Order, 1999

Italia // Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. del 18 giugno 1931 n. 773, riguardanti le armi comuni da fuoco.

Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 527. Attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi.

Decreto ministeriale, 30 ottobre 1996, n. 635. Regolamento di esecuzione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, recante norme di attuazione della direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi

Lussemburgo // Loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions

Règlement grand-ducal du 2 décembre 1983 complétant la liste des armes prohibées.

Règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1986 complétant la liste des armes prohibées.

Règlement grand-ducal du 2 février 1990 soumettant les frondes au régime d'autorisation des armes.

Règlement grand-ducal du 27 novembre 1995 modifiant le règlement grand-ducal du 13 avril 1983 pris en exécution de la loi sur les armes et munitions

Paesi Bassi // Wet van 27 januari 1994 houdende aanpassing van de Wet wapens en munitie aan de Richtlijn van 18 juni 1991 van de Raad van de Europese Gemeenschappen inzake de controle op de verwerving en het voorhanden hebben van wapens - Staatsblad 1994, nr. 84

Besluit Europese schietwapenspas - Staatsblad 1994, nr. 161 van 7 maart 1994

Wet van 5 juli 1997, houdende regels inzake het vervaardigen, verhandelen, vervoeren, voorhanden hebben, dragen, enz. van wapens en munitie - Staatsblad 1997, nr. 292

Portogallo // Decreto-Lei n° 37.313 de 21 de Fevereiro de 1949. Regulamento das armas e muniçoes

Decreto-Lei n.° 399/93 : Transpõe para a orden jurídica interna a Directiva n.° 91/477/CE, do Conselho, de 18 de Junho, relativa ao controlo da adquisiçao e da detençao de armas

Portaria n.° 1322/93 : Fixa os montantes das taxas de aposiçao de visto prévio e de emissão do cartão europeu de armas de fogo

Svezia // Vapenlag, Svensk författningssamling (SFS) 1996:67, 8/02/1996

Vapenförordning, Svensk författningssamling (SFS) 1996:70 , 8/02/1996

Spagna // Real Decreto, núm. 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Corrección de errores del Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de Armas.

Real Decreto 316/2000, de 3 de marzo, por el que se modifican algunos preceptos del Reglamento de Armas, aprobado por Real Decreto 137/1993, de 29 de enero, relativos a las licencias y a las revistas de armas

Regno Unito // Firearms Act 1968

Firearms (Amendment) Act 1988

The Firearms Acts (Amendment) Regulations 1992

The Firearms Acts (Amendment) Rules 1992

Firearms (Amendment) Act 1997

Firearms (Amendment) (N° 2) Act 1997

Northern Ireland. The Firearms (Northern Ireland) Order 1981

Import, Export and Customs Powers (Defence) Act 1939

The Import of Goods (Control) Order, 1954

Open General Import Licence

Amendement n° 82 of the Open General Import Licence

The Export of Goods (Control Order 1994 and subsequent Amendment Orders

ALLEGATO II

Elenco delle autorità competenti (Art.13 (3))

Austria // Bundesministerium für Inneres

Postfach 100, 1014 Wien

Belgio // Ministère des Affaires Economiques -service licences

Ministerie van Economische Zaken - dienst vergunningen

Rue Général Leman / Generaal Lemanstraat 60

1040 Bruxelles / Brussel

Danimarca // Interpol Polititorvet 14

1780 København V

Finlandia // Sisäasianministeriö

Kirkkokatu 12

PL 257, 00171 Helsinki

Francia // Ministère de l'intérieur

Place Beauveau

75008 Paris

Direction général des Douanes et Droits Indirects

23, rue de l'Université

75700 Paris Cedex 07 SP

Germania // Bundeskriminalamt

Referat OA 35

D- 65173 Wiesbaden

Grecia // Ministry of public order

Directorate of National security

Dep. D

4 Kanellopoulou Str. GR -101.77- Athens

Irlanda // Department of Justice, Equality and Law Reform

72-76 St. Stephen's Green, Dublin, 2.

Italia // Ministero dell'interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

Direzione Centrale AA.GG. Servizio Polizia Amministrativa e Sociale; Divisione Armi et Esplosivi

Via Cesare Balbo N. 39

00184 Roma

Lussemburgo // Ministère de la Justice

16, Bd. Royal

L-2934, Luxembourg

Paesi Bassi // Korps Landelijke Politiediensten

Centrale Recherche Informatiedienst

Afdeling vuurwapens

Postbus 3016

2700 KX Zoetermeer

Portogallo // Direcção Nacional DA P.S.P

Largo da Penha de França. 1

1170 Lisboa

Spagna // Dirección General de la Guardia Civil

Intervención Central de Armas y Explosivos

Dirección: c/. Bernardino Obregón 23

28.012 Madrid

Svezia // Rikspolisstyrelsen

Box 12256

102 26 Stockholm

Regno Unito // Home Office

Operational Policing Unit

50 Queen Anne's Gate, London SW1H9AT

ALLEGATO III

Elenco delle federazioni e delle associazioni nazionali e internazionali

*European federations

AECAC: European association of civil Arms Trade

AFEMS: Association of the European Sport Ammunition Manufacturers

AFTSC: Association of sporting Shooting Federations of the European Community

FACE : Federation des Associations de Chasseurs de l'Union européenne

FESAC: Federation of European Societies of Arms Collectors

IEACS: European institute of the Hunting and Sport Weapons

*National federations

ANPAM: Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni

ASSOARMIERI (IT)

BSSC: British Shooting Sports Council

A.S.H: The Amenable Importers of sporting and hunting Firearms and Accessories Association (FIN)

HBSA: Historical Breechloading Small arms Association (UK)

UFA : Union Française des Amateurs d'Armes