52000DC0400

Relazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'esperienza acquisita nell'applicazione della direttiva del Consiglio 90/313/CEE del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente /* COM/2000/0400 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO SULL'ESPERIENZA ACQUISITA NELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/313/CEE DEL 7 GIUGNO 1990, CONCERNENTE LA LIBERTÀ' DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO

SULL'ESPERIENZA ACQUISITA NELL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 90/313/CEE DEL 7 GIUGNO 1990, CONCERNENTE LA LIBERTÀ' DI ACCESSO ALL'INFORMAZIONE IN MATERIA DI AMBIENTE

1. INTRODUZIONE

La presente relazione viene presentata dalla Commissione al Parlamento e al Consiglio in conformità all'articolo 8 della direttiva 90/313/CEE (in appresso denominata "la direttiva") concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. La relazione è stata elaborata sulla base dell'esperienza maturata dagli Stati membri nell'attuazione della direttiva, esperienza che gli stessi Stati membri hanno descritto nelle relazioni nazionali presentate alla Commissione in conformità al suddetto articolo [1]. Tiene conto, inoltre, dei contributi presentati da organizzazioni non governative (in appresso "ONG") attive nella sfera ambientale, nonché degli sviluppi del diritto comunitario e internazionale.

[1] Capitolo II e Allegato B della presente relazione.

La direttiva si basa sul presupposto che per affrontare nel modo migliore le questioni ambientali è indispensabile ottenere la partecipazione di tutti i cittadini interessati al livello pertinente. La consapevolezza e il coinvolgimento della popolazione dipendono soprattutto dalla possibilità di accedere alle informazioni. Garantendo un migliore accesso alle informazioni in materia ambientale, la direttiva contribuisce ad aumentare la consapevolezza su questi temi, consentendo così di pervenire ad una migliore tutela dell'ambiente.

La direttiva ha lo scopo di garantire la libertà di accesso alle informazioni relative all'ambiente in possesso delle autorità pubbliche e la diffusione delle medesime, nonché di stabilire le modalità e le condizioni fondamentali in base ai quali siffatte informazioni debbono essere rese disponibili.

L'articolo 3, paragrafo 1 della direttiva stabilisce che gli Stati membri devono provvedere affinché le autorità pubbliche rendano disponibili le informazioni relative all'ambiente a qualsiasi persona, fisica o giuridica, che ne faccia richiesta, senza che questa debba dimostrare il proprio interesse. Le espressioni "informazioni relative all'ambiente" e "autorità pubbliche" sono definite all'articolo 2 della direttiva.

L'articolo 3, paragrafi 2 e 3, stabilisce che gli Stati membri possono disporre che una richiesta di informazioni venga respinta quando ricorrano ragioni specifiche. L'articolo 4 prevede un riesame giudiziario o amministrativo delle decisioni delle pubbliche autorità. L'articolo 5 permette agli Stati membri di fornire le informazioni a titolo oneroso, ma entro limiti di costo ragionevoli.

L'articolo 6 prende in considerazione anche le informazioni in materia di ambiente in possesso di organismi investiti di responsabilità pubbliche per l'ambiente e soggetti al controllo delle autorità pubbliche. Tale disposizione ha lo scopo di assicurare che l'accesso del pubblico alle informazioni non sia influenzato, ad esempio, da una delega di responsabilità da parte di una autorità pubblica ad un altro organismo o ente.

L'articolo 7 prescrive agli Stati membri di adottare i provvedimenti necessari per fornire al pubblico informazioni di carattere generale sullo stato dell'ambiente.

Ai sensi dell'articolo 9 della direttiva, gli Stati membri hanno l'obbligo di recepirla nel loro ordinamento interno al più tardi il 31 dicembre 1992. Tutti gli Stati membri hanno ottemperato a quest'obbligo e un elenco delle misure di recepimento da essi comunicate alla Commissione è riportato all'allegato A della presente relazione.

2. IL RIESAME AI SENSI DELL'ARTICOLO 8

Il 25 luglio 1996 la Commissione ha inviato una lettera ai 15 Stati membri rammentando loro l'obbligo, dettato dall'articolo 8 della direttiva, di redigere una relazione sull'esperienza acquisita con la sua applicazione al più tardi il 31 dicembre 1996.

Per consentire alla Commissione di preparare la propria relazione secondo quanto disposto dal suddetto articolo (arricchendola di ogni utile indicazione), è stato inviato ad ogni Stato membro un questionario comprendente un elenco minimo di argomenti che i rapporti nazionali avrebbero dovuto prendere in considerazione, e precisamente:

* se le definizioni di cui all'articolo 2 avevano dato origine a particolari problemi di applicazione;

* le modalità pratiche adottate ai sensi dell'articolo 3, comma 1, per stabilire l'effettiva disponibilità delle informazioni relative all'ambiente, nonché l'insorgenza di eventuali problemi nella loro applicazione;

* se esistevano direttive amministrative (come circolari o istruzioni) disciplinanti l'applicazione delle eccezioni stabilite all'articolo 3;

* se le scadenze fissate nell'articolo 3, comma 4, avevano dato origine a problemi particolari;

* se il meccanismo di riesame previsto dall'articolo 4 avesse natura amministrativa o giurisdizionante, quale ne fosse il funzionamento pratico, ed entro quali tempi gli organismi competenti fossero tenuti a pronunciarsi;

* come vengono calcolate nella pratica le tariffe per i richiedenti le informazioni;

* una descrizione degli organismi con responsabilità pubblica per l'ambiente e controllati da autorità pubbliche contemplati dall'articolo 6 della direttiva;

* i provvedimenti adottati per applicare l'articolo 7 alla fornitura attiva di informazioni in materia di ambiente.

La Commissione ha chiesto di fornire tutti i dati statistici disponibili suggerendo che, nel redigere i loro rapporti, gli Stati membri coinvolgessero il pubblico e consultassero le parti interessate.

Alla fine del 1996 alla Commissione era pervenuto un solo rapporto nazionale. All'inizio del 1997 venne inviato agli Stati membri interessati un sollecito che li invitava a far pervenire quanto prima il proprio rapporto. Nel corso del 1997 la Commissione decise di avviare vari procedimenti di infrazione in base all'articolo 169 del Trattato CEE (ora articolo 226 del Trattato CE) per omessa comunicazione dei rapporti nazionali prescritti dall'articolo 8 della direttiva.

Attualmente risultano pervenuti tutti i rapporti nazionali; un riassunto di ciascuno di essi figura nell'allegato B. Copie integrali di detti rapporti possono essere richieste agli Stati membri, secondo quanto previsto dalla direttiva.

In risposta al questionario della Commissione i rapporti nazionali non forniscono tutti la stessa quantità di utili elementi di informazione, come del resto può desumersi dai titoli e dal contenuto dei riassunti dell'allegato B. I riassunti hanno lo scopo di evidenziare solo i punti più significativi.

La maggior parte dei rapporti non contiene alcun dato statistico, o ne contiene solo in misura molto limitata. Alcuni rapporti contengono ampi ragguagli sull'esperienza nazionale, dai quali non è stato però possibile trarre conclusioni valide a livello comunitario. Per tali motivi i riassunti di cui all'Allegato B non contengono una sezione distinta sui dati statistici.

3. L'ESPERIENZA DELLA COMMISSIONE

Le denunce, come pure le petizioni e le interrogazioni parlamentari, sono di importanza vitale per tenere informata la Commissione sulla misura in cui gli obblighi derivanti da direttive sono effettivamente rispettati dagli Stati membri.

Alla data di preparazione del presente rapporto (novembre 1999), erano pervenute alla Commissione 156 denunce presentate da persone fisiche e giuridiche sulla base della direttiva, numero che rappresenta circa il 6% di tutte le 2.588 denunce ricevute nel periodo di riferimento dalla direzione generale competente per l'ambiente (DG ENV).

I problemi principali evidenziati dalle denunce sono stati i seguenti:

* Art. 2, lettera a): cosa debba intendersi per "informazione relativa all'ambiente"

In alcuni Stati membri un'interpretazione restrittiva ha portato a rifiutare la comunicazione di informazioni considerate non rientranti nella definizione. Ne sono un esempio talune richieste di informazioni sugli effetti dell'ambiente sulla salute, sulle radiazioni o sull'energia nucleare o su analisi finanziarie o economiche effettuate in connessione con progetti con probabile impatto sull'ambiente.

* Art. 2, lettera b): cosa debba intendersi per "pubbliche autorità"

In qualche caso, organi della pubblica amministrazione, che non erano autorità ambientali nel senso stretto del termine, hanno sostenuto di non essere competenti in materia di ambiente e hanno quindi rifiutato di rendere disponibili le informazioni in materia di ambiente in loro possesso.

* Art. 3, paragrafi 2 e 3: interpretazione delle eccezioni (casi di esclusione del diritto di accesso)

Alcune denunce dimostrano che l'accesso alle informazioni è stato rifiutato anche quando la divulgazione non avrebbe minato la tutela dei legittimi interessi presidiati dalle eccezioni di cui all'articolo 3, comma 2 o dell'articolo 3, comma 3.

* Art. 3, par. 4: interpretazione del termine "rispondere"

Alcuni Stati membri avevano sostenuto che "rispondere" significava solo indicare se le informazioni sarebbero o non sarebbero state rese disponibili, senza specificare ulteriormente quando in effetti sarebbero state effettivamente fornite.

* Art. 3, par. 4: termini

In alcuni casi le informazioni richieste sono state fornite solo dopo lo scadere dei due mesi. In altri casi al richiedente non è stata fornita alcuna risposta. Questa interpretazione è al centro di una causa pendente dinanzi alla Corte di giustizia (Commissione/Germania, causa C-299/00).

* Art. 3, par. 4: omessa risposta

Recependo la direttiva nel loro diritto interno, alcuni Stati membri hanno stabilito che l'omessa risposta a una richiesta di accesso ad informazioni in materia di ambiente debba considerarsi come rifiuto. Questa interpretazione disconosce l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 4, che esige specificamente che le motivazioni di un rifiuto debbono essere specificate.

* Art. 4: procedura di riesame

Parecchie denunce lamentano i costi elevati e i tempi lunghissimi richiesti dalle procedure di riesame.

* Art. 5: costo delle informazioni

In alcuni casi è stato chiesto il pagamento di diritti esageratamente elevati; in altri casi le informazioni richieste sono state rifiutate in base a una delle eccezioni, ma i diritti sono stati pagati ugualmente. Alcune denunce lamentano la mancanza di informazioni sui diritti da pagare prima che vengano presentate le richieste di accesso alle informazioni.

* Art. 6: interpretazione dell'espressione "organismi con responsabilità pubbliche per l'ambiente".

Questa espressione ha dato origine a interpretazioni divergenti. In misura crescente, funzioni tradizionalmente svolte dallo Stato vengono delegate a organismi semipubblici o privati, con la conseguenza che spesso al pubblico è stato rifiutato l'accesso alle informazioni sull'ambiente detenute da organismi che invece avrebbero dovuto rientrare nella previsione della direttiva.

4. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Procedimenti conclusi

Due richieste di pronunzia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 177 del Trattato CE (ora articolo 234 del trattato CE) sono state presentate da giudici degli Stati membri alla Corte di Giustizia in merito a questioni sorte in connessione con la direttiva. Una di esse (C-296/97) è stata successivamente radiata [2]. Sull'altra (C-321/96) la Corte ha emesso la sua sentenza il 17 giugno 1998 [3].

[2] GU C 20 del 23.1.1999, pag. 29.

[3] GU C 258 del 15.8.1998, pag. 11.

C-321/96 WILHELM MECKLENBURG c/ Consiglio regionale del KREIS PINNEBERG,

Questa domanda di pronunzia pregiudiziale proviene dal Tribunale Amministrativo Superiore dello Schleswig-Holstein, che ha sottoposto alla Corte di Giustizia i seguenti quesiti:

1) Se la presa di posizione di un'autorità amministrativa competente in materia di conservazione del paesaggio nell'ambito della partecipazione dei rappresentanti dei pubblici interessi a una procedura di approvazione di progetti di costruzione costituisca una misura amministrativa destinata a tutelare l'ambiente ai sensi dell'articolo 2, lettera a), della direttiva.

2) Se il procedimento amministrativo di cui all'articolo 7, n. 1, sub 2), della legge tedesca di recepimento (legge sull'informazione in materia di ambiente) costituisca un'"azione investigativa preliminare" ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della direttiva.

In risposta alla prima domanda, la Corte di Giustizia ha affermato che l'articolo 2, lettera a) della direttiva deve essere interpretato nel senso che ricomprende anche prese di posizione di un'autorità amministrativa competente in materia di conservazione del paesaggio in sede di partecipazione ad una procedura di approvazione di progetti di costruzione se detta presa di posizione è tale da influire, relativamente agli interessi alla tutela dell'ambiente, sulla decisione che approva i progetti di costruzione.

La risposta della Corte al secondo quesito del tribunale nazionale è stata che l'espressione "azione investigativa preliminare" (art. 3, par. 2, terzo trattino della direttiva) deve essere intesa nel senso che è comprensiva di un procedimento amministrativo come quello menzionato nella legge tedesca che recepisce la direttiva, meramente preparatorio di un provvedimento amministrativo, solo qualora preceda immediatamente un procedimento contenzioso o quasi contenzioso e nasca dall'esigenza di acquisire prove o di istruire un procedimento prima che si apra la fase processuale vera e propria.

La Commissione ha inoltre promosso un ricorso (C-217/97) ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE (ora art. 226 CE) chiedendo alla Corte di giustizia di dichiarare che la Repubblica federale tedesca aveva omesso di adempiere agli obblighi impostile della direttiva. La sentenza della Corte è stata emessa in data 9 settembre 1999 [4].

[4] [report reference idc]

C-217/97: COMMISSIONE contro GERMANIA

In questa causa la Commissione ha dedotto quattro motivi di ricorso:

1) scorretto recepimento dell'articolo 2, lettera b) a causa della generale esclusione dei giudici e delle autorità con potere repressivo e disciplinare dalla definizione di "pubbliche autorità" nella legge tedesca che recepisce le direttive, non solo nell'esercizio delle loro funzioni giudiziarie, ma anche nell'esercizio delle attività amministrative;

2) non corretto recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, terzo trattino, poiché una disposizione della legge tedesca esclude il diritto di ottenere informazioni durante un "procedimento amministrativo";

3) omesso recepimento dell'articolo 3, paragrafo 2, secondo comma, in quanto la legge tedesca non contiene alcuna disposizione intesa a dare attuazione all'obbligo di comunicazione parziale di informazioni;

4) non corretto recepimento dell'articolo 5, in quanto la legge tedesca consente la riscossione di diritti anche nell'ipotesi di rigetto della richiesta di informazioni e non limita a una somma ragionevole il diritto percepito a corrispettivo della comunicazione di informazioni.

La Corte ha respinto il primo motivo in quanto la Commissione non aveva dimostrato in modo circostanziato che in Germania tutti i giudici e tutti gli altri organi che di norma esercitano poteri giudiziari dispongano di informazioni relative all'ambiente ottenute al di fuori del contesto delle loro attività giudiziarie.

Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, la Corte ha rinviato alla sua sentenza nella causa Mecklenburg c/ Kreis Pinneberg - citata più sopra - e lo ha ritenuto fondato e lo ha accolto.

Per quanto riguarda il terzo motivo, la Corte ha considerato che il dovere di fornitura parziale di informazioni non fosse garantito dalla legge tedesca in modo sufficientemente chiaro e preciso, cioè in modo da assicurare la certezza del diritto e porre in colui che richiede informazioni la pienezza dei suoi diritti. (punto 34). La Corte ha ritenuto che il semplice fatto che la comunicazione parziale di informazioni fosse menzionata in un allegato alla normativa nazionale avente ad oggetto la fissazione dei diritti esigibili per la comunicazione di informazioni in materia ambientale non costituisce uno strumento adeguato per porre colui che richiede informazioni in grado di conoscere la pienezza dei suoi diritti e, se del caso, di avvalersene dinanzi ai giudici nazionali (punto 37 della motivazione).

Il quarto motivo della Commissione si articolava in due parti. La prima concerneva l'assenza, nella legge tedesca, di una disposizione che limitasse a un importo ragionevole il diritto percepito per la comunicazione di informazioni in materia di ambiente. Qui la Corte ha rigettato l'argomentazione della Commissione, secondo cui la riscossione di un diritto sarebbe giustificata solo in casi eccezionali, allorché la ricerca, la raccolta, la valutazione e la selezione delle informazioni non accessibili richiedono molto tempo. La Corte ha sostenuto che ciò che costituisce "costo ragionevole" deve essere determinato alla luce dell'oggetto della direttiva quale emerge dagli articoli 1 e 3, par. 1. Di conseguenza la Corte ha statuito che la nozione di importo ragionevole di cui all'articolo 5 non autorizza gli Stati membri ad addebitare a chi ha presentato una domanda di informazioni l'insieme delle spese, specie indirette, effettivamente prodotte alle pubbliche finanze da una richiesta di informazioni (punto 48). Tenendo conto delle disposizioni dettagliate della legge e delle decisioni giudiziarie tedesche sui diritti per gli atti amministrativi, la Corte ha concluso che la Commissione non aveva dimostrato che la normativa tedesca non era conforme all'obiettivo dell'articolo 5 della direttiva ed ha disatteso la prima parte del quarto motivo di ricorso.

Con la seconda parte del quarto motivo di ricorso si censurava una disposizione della legge tedesca che autorizza la riscossione di un diritto anche in caso di rigetto di una domanda di informazioni. La Corte ha accolto questa parte del motivo, in quanto un diritto percepito in caso di rigetto della domanda di informazioni non può essere qualificato ragionevole dato che, in siffatta ipotesi, non è effettivamente avvenuta alcuna comunicazione di informazioni ai sensi dell'articolo 5.

Procedimenti pendenti

Il 21 maggio 1999 la Commissione ha promosso un ricorso (C-189/99) dinanzi alla Corte di Giustizia chiedendole di dichiarare che il Regno di Spagna aveva omesso di adempiere gli obblighi impostile dalla direttiva [5]. La Commissione sostiene che la legge spagnola di recepimento non è conforme al disposto dell'articolo 3, paragrafo 2, terzo trattino, e degli articoli 4 e 5 della direttiva, e che la Spagna ha omesso di adempiere agli obblighi che le incombono in forza dell'articolo 5 avendo consentito l'imposizione di tasse elevate derivanti da una normativa, diversa da quella di attuazione della direttiva, sul rilascio delle informazioni. La Corte deve ancora emettere la sentenza.

[5] GU C 226 del 7.8.1999, pag.16 e segg.

Il 19 ottobre 1999 la Commissione ha adito la Corte con un ricorso diretto contro il Belgio (Causa C-402/99) [6] per non aver correttamente attuato gli articoli 3, paragrafi 2 e 4 della direttiva.

[6] GU C 6 dell'8.1.2000, pag. 17.

Il 1° febbraio 2000 la Commissione ha altresì proposto alla Corte un ricorso avverso la Germania (C-29/00) censurando la prassi seguita da talune autorità tedesche nel "rispondere" alle richieste di informazione nei tempi prescritti; queste autorità forniscono soltanto una risposta provvisoria senza fornire quella definitiva nei termini indicati dalla direttiva.

5. PARERI DI ORGANIZZAZIONI NON GOVERNATIVE E DI ALTRI ESPERTI DEL SETTORE

Il 26 gennaio 1998 l'IMPEL European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law (Rete dell'Unione europea per l'attuazione e l'applicazione della normativa sull'ambiente) ha organizzato un seminario sull'attuazione e l'applicazione della direttiva. Il seminario, cui hanno partecipato rappresentanti dell'IMPEL, della Commissione, delle autorità pubbliche e delle ONG attive nel campo ambientale negli Stati membri e negli Stati candidati all'adesione ha così l'opportunità di un ampio e libero scambio di idee sull'esperienza maturata dai partecipanti nell'applicazione della direttiva. Una relazione sul seminario è stata pubblicata nel maggio 1986 [7].

[7] Access to Environmental Information: The Review and Further Development of Directive 90/313/EEC, Workshop Report published in May 1998 by Stichting Natuur en Milieu, Donkerstraat 17, NL-3511KB Utrecht, the Nederlands.

In precedenza era stata pubblicata una relazione che riportava i punti discussi nell'ambito del suddetto seminario, nonché sul lavoro svolto nell'arco di un periodo di cinque anni con la collaborazione di esperti degli Stati membri [8]. Questa relazione conteneva tutta una serie di raccomandazioni per la revisione della direttiva, che sono ora riepilogate nell'allegato C.

[8] Raccomandazioni concernenti il riesame e la revisione della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente, pubblicate nel marzo 1998 dalla citata organizzazione Stichting Natuur en Milieu.

6. CONVENZIONE DI ÅARHUS

La "Convenzione sull'accesso alle informazioni in materia di ambiente, sulla partecipazione del pubblico alle decisioni riguardanti l'ambiente e sui mezzi di tutela", redatta sotto gli auspici della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, è stata firmata dalla Comunità europea e da 14 Stati membri in una conferenza ministeriale svoltasi ad Åarhus, in Danimarca, il 25 giugno 1998 (la Germania ha firmato la convenzione il 21 dicembre 1998). Viene comunemente definita "Convenzione di Åarhus".

Nel primo progetto della Convenzione le disposizioni sull'accesso alle informazioni in materia di ambiente si ispiravano largamente alla direttiva comunitaria, ma i negoziati successivi ne hanno evidenziato i punti di forza e le debolezze alla luce dell'esperienza maturata nella sua applicazione. Le ONG impegnate su tematiche ambientali hanno partecipato attivamente e costruttivamente ai negoziati, su un piede di parità con le delegazioni nazionali. La Commissione ritiene che il testo finale della convenzione rappresenti un chiaro progresso rispetto ai contenuti della direttiva.

I miglioramenti principali possono essere riassunti come segue.

* Definizione più ampia di "informazioni sull'ambiente"; l'espressione abbraccia ora una gamma più ampia di aspetti connessi all'ambiente, come la salute e la sicurezza umana, le condizioni di vita dell'uomo, i siti culturali, l'analisi costi-benefici e altre analisi e altri presupposti economici usati per l'adozione di misure relative all'ambiente;

* una definizione più ampia di "pubbliche autorità", tale da comprendere l'amministrazione a livello centrale, regionale e locale e tutti i soggetti che svolgono funzioni amministrative pubbliche in forza del diritto nazionale, compresi coloro che esplicano specifiche mansioni, attività o servizi relativi all'ambiente, altri soggetti che hanno responsabilità o funzioni pubbliche o che forniscono pubblici servizi in relazione all'ambiente sotto il controllo del governo, o coloro che svolgono funzioni amministrative pubbliche;

* disposizioni più particolareggiate concernenti la forma in cui le informazioni devono essere rese disponibili, in modo che le informazioni stesse (e, se richieste, copie della documentazione contenente o comprendente le informazioni), vengano rese disponibili nella forma specificata da chi chiede di consultarle, a meno che non sussistano ragionevoli motivi (che devono essere indicati) per cui la pubblica autorità ritenga opportuno metterli a disposizione in altra forma o a meno che le informazioni non siano già pubblicamente disponibili in altra forma;

* termini più brevi entro i quali devono essere messe a disposizione le informazioni richieste: un mese dopo la richiesta, con possibilità di proroga non inferiore a un mese laddove lo richiedano il volume e la complessità delle informazioni richieste;

* limitazione dei casi di esclusione: una richiesta di informazioni in materia di ambiente può essere rifiutata solo quando la divulgazione rechi pregiudizio a uno degli interessi specificati; le pubbliche autorità sono tenute ad interpretare restrittivamente le disposizioni sui casi di esclusione tenendo conto del pubblico interesse tutelato dalla divulgazione delle informazioni;

* esplicita menzione delle emissioni nelle eccezioni;

* obblighi supplementari imposti alle autorità nazionali per la raccolta e la diffusione di informazioni, oltre all'obbligo di rendere disponibili le informazioni su richiesta;

* miglioramento delle procedure per il riesame degli atti o delle omissioni delle pubbliche autorità; in particolare, laddove è prescritto un riesame da parte di un organo giurisdizionale deve anche essere predisposta procedura rapida per il riesame della decisione da parte della stessa autorità pubblica che l'ha emanata o da parte di un organismo indipendente e imparziale istituito dalla legge.

7. CONCLUSIONI

Dai rapporti nazionali riassunti nell'Allegato B è emerso che, dall'entrata in vigore della direttiva, persone fisiche, persone giuridiche ed associazioni di tutta l'Unione europea hanno potuto avvalersi di disposizioni di legge adottate in attuazione della direttiva per accedere a informazioni sull'ambiente. Gli stessi Stati membri hanno sollevato questioni relative all'ambito di applicazione all'interpretazione della direttiva, e alcuni hanno suggerito miglioramenti. In alcuni casi - ad esempio - per quanto riguarda la definizione delle autorità obbligate a fornire informazioni, delle scadenze e dei casi di esclusione del diritto, alcuni Stati membri hanno emanato una normativa che costituisce un passo avanti rispetto al puro e semplice recepimento del disposto della direttiva.

I rapporti nazionali hanno mostrato che l'attuazione della direttiva ha prodotto risultati positivi. In genere la sua pratica applicazione non ha creato eccessivi problemi. Malgrado ciò, l'esperienza della sua applicazione ha consentito agli Stati membri, alle ONG e a coloro che hanno chiesto le informazioni sull'ambiente di individuare tutta una serie di difficoltà concrete. I problemi principali riguardano aspetti che vengono discussi più sotto (e che sono anche le disposizioni della convenzione di Åarhus segnano un miglioramento rispetto a quelle della direttiva).

Aree critiche

* Definizione delle informazioni di cui è prescritta la divulgazione, nonché delle pubbliche autorità e degli altri organismi tenuti a divulgarle

La Commissione ritiene che sia opportuno un chiarimento di queste definizioni con l'obiettivo di ampliare tanto la gamma delle informazioni quanto il novero dei soggetti tenuti a divulgarle.

* Modalità pratiche per fare in modo che le informazioni siano rese effettivamente disponibili

La Commissione ritiene che queste modalità non debbano essere prescritte in dettaglio in una direttiva e che sia preferibile lasciarle alla libera scelta degli Stati membri. Dai rapporti nazionali risulta che gli Stati membri possono imparare dall'esperienza altrui per quanto riguarda i mezzi migliori per facilitare l'accesso alle informazioni.

Tra le prassi migliori adottate da alcuni Stati membri vanno ricordate le seguenti:

- registri che descrivono esistenza, tipi e quantità di dati ambientali ottenibili dalle varie autorità e dai vari organismi contemplati dalla direttiva;

- diritto dell'interessato di chiedere che le informazioni che gli vengono fornite in una forma determinata;

- istituzione di funzionari o servizi specificamente competenti per trattare le richieste di informazioni;

- accessibilità delle informazioni in banche dati o tramite Internet;

- imporre per legge alle autorità e agli organismi competenti l'obbligo di aiutare e consigliare i richiedenti che le informazioni su come accedervi;

- emettere circolari o istruzioni destinati alle autorità e agli organismi soggetti agli obblighi della direttiva per stabilire le modalità pratiche della sua applicazione.

* Deroghe all'obbligo di consentire l'accesso alle informazioni (casi di esclusione del diritto di accesso)

La Commissione riconosce che esiste una potenziale contraddizione fra l'obiettivo di concedere il libero accesso alle informazioni e l'obiettivo di tutelare gli interessi legittimi tramite deroghe interpretabili estensivamente. In base alle esperienze di alcuni Stati membri, è auspicabile formulare le deroghe o i casi di esclusione in modo più restrittivo e predisporre un adeguato bilanciamento tra gli interessi in conflitto.

* Obbligo di fornire una "risposta"

Tenuto conto degli obiettivi dichiarati della direttiva, un'interpretazione eccessivamente restrittiva di questo obbligo sembra fuori luogo. Secondo la Commissione, al richiedente le informazioni dovrebbe essere data una risposta completa entro i termini ben precisi. Tale risposta dovrebbe consistere nel mettere a disposizione, in tutto o in parte, le informazioni richieste oppure nel rigetto motivato, totale o parziale, di una richiesta.

* Limiti di tempo per l'adempimento dell'obbligo

A parere della Commissione, il richiedente le informazioni ha diritto a una risposta completa in tempi ragionevolmente più rapidi. Si riconosce, tuttavia, che alcune richieste (una minoranza) possono causare difficoltà, ad esempio perché inizialmente formulate in modo inadeguato oppure a causa dell'eccessiva quantità di informazioni da comunicare. Dai rapporti nazionali non risulta che gli Stati membri la cui normativa di attuazione stabilisce un limite di tempo più breve di quello consentito dalla direttiva abbiano avuto, nella pratica, problemi maggiori degli Stati membri che avevano stabilito una scadenza di due mesi. Appare auspicabile un periodo iniziale più breve per rispondere alle richieste, con possibilità di proroga per motivi specifici da notificare al richiedente.

* Obbligo di motivare il rifiuto

In caso di rigetto di una richiesta di informazioni, l'articolo 3, paragrafo 4 della direttiva prescrive che al richiedente vengano comunicate le ragioni del rifiuto. I rapporti nazionali hanno rivelato che parecchi Stati membri hanno stabilito, nella normativa di attuazione, che la mancata risposta entro un determinato termine deve considerarsi decisione di rigetto, e questo perché nel loro ordinamento giuridico è necessario che esista una "decisione", anche se fittizia, che legittimi il richiedente a chiedere il riesame della decisione di rigetto dopo la scadenza del termine. A parere della Commissione, tale finzione legale non deve in alcun modo esimere le autorità pubbliche e gli altri organismi dall'obbligo di motivare il rigetto di una domanda entro i termini specificati dalla direttiva. Appare quindi auspicabile un chiarimento della situazione.

* Procedura per il riesame delle decisioni di rigetto

Dai rapporti nazionali si ricava che gli Stati membri hanno seguito criteri diversi nel fissare le procedure di riesame. Alcuni hanno istituito solo una procedura giudiziaria, altri una procedura di opposizione con successiva possibilità di ricorso giurisdizionale. Pa recchi Stati membri hanno aggiunto a queste procedure anche l'accesso a un difensore civico (Ombudsman). A parere della Commissione, una procedura di riesame che intenda aiutare chi richiede le informazioni deve essere tempestiva e poco onerosa. La Commissione riconosce che il ricorso agli organi giurisdizionali è auspicabile in alcuni casi, ma non è convinta che la via giudiziaria, da sola, rappresenti la scelta migliore. Le procedure amministrative che consentono di esaminare le decisioni senza formalità eccessive sono probabilmente più rapide e meno costose delle procedure giudiziarie e la Commissione ritiene che debba essere esperibile in tutti i casi un ricorso amministrativo.

* Diritti dovuti per atti amministrativi

Dai rapporti nazionali è emerso che la maggior parte degli Stati membri, di diritto o di fatto, non hanno imposto alcuna tassa o diritto per la risposta a richieste semplici o per consentire la consultazione di informazioni presso la sede delle autorità adite. Spesso è stato addebitato solo il costo delle fotocopie. Altri Stati membri hanno invece fissato una tariffa dei diritti e la Commissione ha ricevuto denunce che lamentavano l'esistenza di diritti eccessivamente elevati. La Commissione riconosce che in certi casi possono essere riscossi dei diritti, specialmente laddove la complessità della richiesta e la quantità del materiale da comunicare lo giustifichino e ritiene che la loro fissazione debba essere lasciata, come avviene attualmente, alla di screzione degli Stati membri. Malgrado ciò essa ritiene che il richiedente le informazioni debba essere informato - al momento in cui fa la richiesta o in precedenza - sui diritti da pagare all'amministrazione per la comunicazione delle informazioni.

* Comunicazione attiva di informazioni

Gli Stati membri hanno riferito tutta una serie di iniziative che hanno adottato per fornire informazioni su temi ambientali al pubblico in generale o a categorie particolari. È indubbio che l'interesse del pubblico verso i temi ambientali è aumentato e che lo sviluppo delle tecnologie informatiche offre sempre maggiori opportunità alla più ampia diffusione delle informazioni sull'ambiente. Gli Stati membri dovranno attivarsi ancora di più per soddisfare la domanda di informazioni e nell'usare gli strumenti tecnologici più recenti. È auspicabile rafforzare le disposizioni della direttiva in questa materia.

Proposta di nuova direttiva

Alla luce di quanto sopra, la Commissione ritiene auspicabile sostituire la direttiva con una nuova direttiva sulla libertà di accesso alle informazioni sull'ambiente. Il testo della proposta della nuova direttiva è allegato alla presente relazione [9]. La proposta mira a correggere le carenze riscontrate nella direttiva e a rafforzare le legislazioni degli Stati membri. Essa mira inoltre ad allineare la legislazione comunitaria alla convenzione di Åarhus, in modo da consentire alla Comunità di ratificare detta convenzione. La corretta attuazione di tale nuova direttiva, nonché la sua effettiva applicazione, saranno di estrema importanza nell'assicurare migliori diritti all'informazione in tutta l'Unione europea.

[9] [riferimento-----]

ALLEGATO A: ELENCO DELLE MISURE NAZIONALI DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 90/313/CEE COMUNICATE DAGLI STATI MEMBRI ALLA COMMISSIONE

Austria:

(1) Bundesgesetz über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Umweltinformationsgesetz - UIG), BGBl. Nr. 495/1993

(2) Gesetz des Landes Burgenland vom 27. Oktober 1988, LGBl. 1989/3, über die Auskunftspflicht der Organe des Landes, der Gemeinden, der Gemeindeverbände und der durch Landesgesetz geregelten Selbstverwaltungskörper (Bgld. Auskunftspflichtgesetz)

(3) Gesetz des Landes Kärnten vom 19. Mai 1988, LGBl. 29, über die Auskunftspflicht in der Verwaltung des Landes und der Gemeinden

(4) Niederösterreichisches Auskunftsgesetz, LGBl. 0020-0

(5) Niederösterreichisches Jagdgesetz 1974, LGBl. Nr. 6500

(6) Niederösterreichisches Fischereigesetz, LGBl. Nr. 6550

(7) Niederösterreichisches Bodenschutzgesetz, LGBl. Nr. 6160

(8) Landesgesetz von Oberösterreich vom 4. Juli 1996 über die Maßnahmen zum Schutz der Umwelt und den Zugang zu Informationen über die Umwelt (O.Ö. Umweltschutzgesetz), LGBl. Nr. 84/1996

(9) Gesetz des Landes Salzburg vom 6. Juli 1988, LGBl. 73, über die Auskunftspflicht der Verwaltung des Landes und der Gemeinden (Salzburger-Auskunftspflicht-Ausführungsgesetz)

(10) Gesetz des Landes Steiermark vom 26. Juni 1990, LGBl 73, über die Erteilung von Auskünften (Steiermärkisches Auskunftspflichtgesetz)

(11) Gesetz des Landes Tirol vom 22. November 1995, LGBl 3, über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Tiroler Umweltinformationsgesetz - TUIG)

(12) Gesetz des Landes Wien vom 25. April 1988, LGBl 20, über die Auskunftspflicht (Wiener Auskunftspflichtgesetz)

(13) Gesetz des Landes Wien vom 19. Oktober 1984 über den Schutz und die Pflege der Natur (Wiener Naturschutzgesetz 1984), LGBl. Nr. 6/1984

(14) Gesetz des Landes Vorarlberg über den Zugang zu Informationen über die Umwelt (Landes-Umweltinformationsgesetz - L-UIG), LGBl. Nr. 55/1994

Belgio:

Stato federale

(1) Loi du 11/04/1994 relative à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17662 - Wet van 11/04/1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17662

(2) Arrêté royal du 23/06/1994 fixant la date d'entrée en vigueur de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17666 - Koninklijk besluit van 23 juni 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17666

(3) Arrêté royal du 27/06/1994 réglant la composition et le fonctionnement de la Commission d'accès aux documents administratifs, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17666 - Koninklijk besluit van 27/06/1994 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17666

(4) Arrêté royal du 27/06/1994 portant les nominations à la Commission d'accès aux documents administratifs, Moniteur belge du 30/06/1994, p. 17669 - Koninklijk besluit van 27/06/1994 houdende de benoemingen bij de Commissie voor de toegang tot bestuursdocumenten, Belgisch Staatsblad van 30/06/1994, bl. 17669

(5) Loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l'administration dans les provinces et les communes, Moniteur belge du 19/12/1997, p. 34253 - Wet van 12 november 1997 betreffende de openbaarheid van bestuur in de provincies en gemeenten, Belgisch Staatsblad, bl. 34253.

Bruxelles

(6) Ordonnance du 29/08/1991 sur l'accès à l'information relative à l'environnement dans la Région de Bruxelles-Capitale, Moniteur belge du 01/10/1991, p. 21505 - Ordonnantie van 29/08/1991 inzake de toegang tot informatie met betrekking tot het milieu in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, Belgisch Staatsblad van 01/10/1991, bl. 21505

(7) Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 10/11/1994 déterminant les modalités d'organisation de l'accès à l'information en matière d'environnement auprès de certaines administrations régionales, Moniteur belge du 01/12/1994, p. 29795 - Besluit van de Brussels Hoofdstedelijke Regering van 10/11/1994 tot vaststelling van regels inzake de organisatie van de toegang, bij bepaalde gewestelijke besturen, tot de informatie inzake leefmilieu met betrekking tot het milieu, Belgisch Staatsblad van 01/12/1994, bl. 29795

(8) Ordonnance du 30/03/1995 relative à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 23/06/1995, p. 18049 - Ordonnantie van 30/03/1995 betreffende de openbaarheid van bestuur, Belgisch Staatsblad van 23/06/1995, bl. 18049

Fiandre

(9) Besluit van de Vlaamse Executieve van 06/02/1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, Belgisch Staatsblad van 26/06/1991, bl. 14269 - Arrêté de L'Exécutif flamand du 06/02/1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, Moniteur belge du 26/06/1991, p. 14343 [Article 33 of this Order, which transposed the Directive, was repealed by the decree mentioned at (15) below]

(10) Decreet van 23/10/1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instellingen van de Vlaamse Executieve, Belgisch Staatsblad van 27/11/1991, bl. 26562 - Décret du 23/10/1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements de l'Exécutif flamand, Moniteur belge du 27/11/1991, p. 26564 [This decree was repealed by the decree mentioned at (15) below]

(11) Besluit van de Vlaamse Executieve van 09/12/1992 tot uitvoering van de passieve openbaarheid zoals bepaald in het decreet van 23/10/1991 betreffende de openbaarheid van bestuursdocumenten in de diensten en instelligen van de Vlaamse Executieve, Belgisch Staatsblad van 15/12/1992, bl. 26657 - Arrêté de l'Exécutif flamand du 9/12/1992 portant exécution de la publicité passive telle que définie dans le décret du 23/10/1991 relatif à la publicité des documents administratifs dans les services et établissements de l'Exécutif flamand, Moniteur belge du 15/12/1992, p. 26659 [This Order was repealed by the decree mentioned at (15) below]

(12) Besluit van de Vlaamse Executieve van 07/01/1992 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, Belgisch Staatsblad van 14/12/1992, bl. 25778 - Arrêté de l'Exécutif flamand du 01/01/1992 portant fixation du règlement flamand relatif aux conditions écologiques applicables aux établissements incommodes, Moniteur belge du 14/12/1992, p. 26192 [This order was annulled by the Council of State and replaced by the order mentioned at (14) below]

(13) Besluit van de Vlaamse Executieve van 31/07/1992 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Executieve van 07/01/1992 houdende vaststelling van het Vlaams reglement inzake milieuvoorwaarden voor hinderlijke inrichtingen, Belgisch Staatsblad van 14/12/1992, bl. 26630 - Arrêté de l'Exécutif flamand du 31/07/1992 modifiant l'arrêté de l'Exécutif flamand du 07/01/1992 portant fixation du règlement flamand relatif aux conditions écologiques applicables aux établissements incommodes, Moniteur belge du 14/12/1992, p. 26636 [This order was annulled by the Council of State and replaced by the order mentioned at (14) below]

(14) Besluit van de Vlaamse regering van 01/06/1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, Belgisch Staatsblad van 31/07/1995, bl. 20526 - Arrêté du Gouvernement flamand du 01/06/1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, Moniteur belge du 31/07/1995, p. 21447

(15) Decreet vaan 18 mei 1999 betreffende de openbaarheid van bestuur, belgisch Staatsblad van 15/06/1999, bl. 22313 - Décret du 18 mai 1999 relatif à la publicité de l'administration, Moniteur belge du 15/06/1999, p. 22317.

Vallonia

(16) Décret du 13/06/1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, Moniteur belge du 11/10/1991, p. 22559 - Decreet van 13/06/1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu, Belgisch Staatsblad van 11/10/1991

(17) Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06/05/1993 fixant le modèle des documents à utiliser en exécution du décret du 13/06/1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, Moniteur belge du 07/07/1993, p. 16083 - Besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 6/05/1993 tot bepaling van het model van de krachtens het decreet van 13/06/1991 met betrekking tot de vrije toegang van de burgers tot de informatie betreffende het leefmilieu te gebruiken documenten, Belgisch Staatsblad van 07/07/1993, bl. 16089

(18) Arrêté de l'Exécutif régional wallon du 06/05/1993 définissant les règles relatives au recours prévu par le décret du 13/06/1991 concernant la liberté d'accès des citoyens à l'information relative à l'environnement, Moniteur belge du 07/07/1993, p. 093

Danimarca:

(1) Lov nr. 572 af 19/12/1985, Lovtidende A

(2) Lov nr. 292 af 27/04/1994

(3) Bekendtgørelse nr. 646 af 18/09/1986

(4) Bekendtgørelse nr. 579 af 27/06/1994

(5) Bekendtgørelse nr. 585 af 24/06/1994

(6) Vejledning nr. 123 af 30/06/1994

(7) Bekendtgørelse nr. 647 af 18/09/1986

Finlandia:

(1) Laki yleisten asiakirjain julkisuudesta (83/51) 09/02/1951

(2) Hallintomenettelylaki (598/82) 06/08/1982

(3) Laki vesi- ja ympäristöhallinnosta (24/86) 17/01/1986 [Questa legge è stata sostituita dalla legge citata al punto 5]

(4) Valtion maksuperustelaki (150/92) 21/02/1992

(5) Laki ympäristöhallinnosta (55/95) 24/01/1995

(6) Asetus ympäristöministeriöstä (326/93) 02/04/1993 N.B.:[ Decreto sostituito da quello citato al punto 7]

(7) Asetus ympäristöministeriöstä (54/95) 24/01/19957

(8) Landskapslag om landskapet Ålands centrala ämbetsverk (25/73) 10/05/1973 N.B.:[ Legge sostituita da quella citata al n. 10]

(9) Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (72/77) 19/07/1977

(10) Landskapslag om Ålands landskapstyrelses allmänna förvalting (70/98) 02/07/1998

Francia:

(1) Loi n° 78-753 DU 17/07/1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, JORF du 18/07/1978 p.2851.

(2) Décret n° 88-465 du 28/04/1988 relatif à la procédure d'accès aux documents administratifs, JORF du 30/04/1988 p.5900.

(3) Décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs, JORF du 13/10/1990 p.12415.

(4) Décret n° 94-841 du 26 septembre 1994 relatif aux conditions d'information sur la qualité de l'eau distribuée en vue de la consommation humaine, JORF du 1/10/1994 p.13880.

(5) Décret n° 93-1410 du 29 décembre 1993 fixant les modalités d'exercice du droit à l'information en matière de déchets, JORF du 31/12/1993 p.18703.

(6) Décret n° 95-21 relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et modifiant le code de l'urbanisme et le code de la construction et de l'habitation, décret n° 95-22 du 9 janvier 1995 relatif à la limitation du bruit des aménagements et infrastructures de transports terrestres, JORF du 10/01/1995 p.454 .

(7) Loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Germania:

(1) Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie 90/313/EWG des Rates vom 07/06/1990 über den freien Zugang zu Informationen über die Umwelt vom 08/07/1994, Bundesgesetzblatt Teil I vom 15/07/1994 Seite 1490

(2) Verordnung über Gebühren für Amtshandlungen der Behörden des Bundes bein Vollzug des Umweltinformationsgesetzes (Umweltinformationsgebührenverordnung - UIGebV) vom 07/12/1994, Bundesgesetzblatt Teil I vom 13/12/1994 Seite 3732

Grecia:

(1) Décision ministérielle numéro 77921/1440 du 06/09/1995, FEK B numéro 795 du 14/09/1995 Page 9358

Irlanda:

Principali provvedimenti di attuazione

(1) The Environmental Protection Agency Act, 1992, No.7 of 1992

(2) The Access to Information on the Environment Regulations, 1993, S.I. No. 133 of 1993 (sostituito dal n. 3)

(3) The Access to Information on the Environment Regulations, 1996 S.I. No.185 of 1996 (sostituito dal n. 4)

(4) The European Communities Act 1972 (Access to Information on the Environment) Regulations, 1998 S.I. No.125 of 1996

Altri atti notificati come provvedimento di attuazione

(5) The Air Navigation and Transport Act, 1936, No. 40 of 1936

(6) The Arterial Drainage Act, 1945, No. 3 of 1945

(7) The Air Navigation and Transport Act, 1950, No. 4 of 1950

(8) The City and County Management (Amendment) Act, 1955, No. 12 of 1955

(9) The Local Government (Planning and Development) Act, 1963, No. 28 of 1963

(10) The Local Government (Planning and Development) Act, 1976, No. 20 of 1976

(11) The Wildlife Act, 1976, No. 39 of 1976

(12) The Local Government (Water Pollution) Act, 1977, No. 1 of 1977

(13) The Ombudsman Act, 1980 No. 26 of 1980

(14) The Fire Services Act, 1981, No 30 of 1981

(15) The Ombudsman (Amendment) Act, 1984 No.19 of 1984

(16) The Air Pollution Act, 1987, No. 6 of 1987

(17) The Shannon Navigation Act, 1990, No. 20 of 1990

(18) The Local Government (Water Pollution) (Amendment) Act, 1990, No. 21 of 1990

(19) The Radiological Protection Act, 1991, No. 9 of 1991

(20) The Local Government Act, 1991, No. 11 of 1991

(21) The Local Government (Planning and Development) Act, 1992, No. 14 of 1992

(22) The Roads Act, 1993 No. 14 of 1993

(23) The Irish Aviation Authority Act 1993, No. 29 of 1993

(24) The Road Traffic Act , 1994, No. 7 of 1994

(25) The Freedom of Information Act 1997, No.13 of 1997

Altre misure amministrative

(26) The Public Bodies Order, 1946, S.R &O No. 273 of 1946

(27) The European Communities (Water Pollution) Regulations, 1978, S.I. No. 108 of 1978

(28) The European Communities (Toxic and Dangerous Waste) Regulations, 1982, S.I. No. 33 of 1982

(29) The Ombudsman Act (First Schedule) (Amendment) Order, 1984, S.I. No. 332 of 1984

(30) The Rules of the Superior Courts, S.I. No. 15 of 1986

(31) The European Communities (Major Accident Hazards of Certain Industrial Activities) Regulations, 1986, S.I. No. 292 of 1986

(32) The Air Pollution Act, 1987 (Licensing of Industrial Plant) Regulations, 1988, S.I. No. 266 of 1988

(33) European Communities (Quality of Salmonid Waters) Regulations, 1988, S.I. No. 293 of 1988

(34) The European Communities (Environmental Impact Assessment) Regulations, 1989, S.I. No.349 of 1989

(35) The Building Control Regulations, 1991, S.I. No.305 of 1994

(36) The European Communities (Major Accident Hazards of Certain Industrial Activities) (Amendment) Regulations, 1992, S.I.No 21 of 1992

(37) The European Communities (Quality of Bathing Waters) (Amendment) Regulations, 1992, S.I. No. 155 of 1992

(38) The European Communities (Water Pollution) Regulations, 1992, S.I. No. 271 of 1992

(39) The Environmental Protection Agency (Licensing) Regulations, 1994, S.I. No. 85 of 1994

(40) The Local Government (Planning and Development) Regulations, 1994, S.I. No. 86 of 1994

(41) The Roads Regulations, 1994, S.I. No 119 of 1994

(42) The European Communities (Authorization, Placing on the Market, Use and Control of Plant Protection Products) Regulations, 1994, S.I. No. 139 of 1994

(43) The Local Government (Planning and Development) (No. 2) Regulations, 1995, S.I. No. 75 of 1995

(44) The Environmental Protection Agency (Licensing) (Amendment No. 2) Regulations, 1995, S.I. No 76 of 1995]

Italia:

(1) Legge del 08/07/1986 n. 349, Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, in Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 162 del 15/07/86, pag 5.

(2) Legge del 07/08/1990 n. 241, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.192 del 18/08/90, pag.7.

(3) Decreto del Presidente della Repubblica del 27/06/1992, n.352, Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi, Gazzetta Ufficiale - Serie generale - del 29/07/1992 n. 177 pag. 3

(4) Decreto legislativo del 24/02/1997 n. 39, Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia di ambiente, Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale Serie generale, n.54, del 06/03/1997, pag 3.

Lussemburgo:

(1) Loi du 10/08/1992 concernant 1) la liberté d'accès à l'information en matière d'environnement; 2) le droit d'agir en justice des associations de protection de la nature et de l'environnement, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 71 du 28/09/1992 Page 2204

(2) Règlement grand-ducal du 10/08/1992 déterminant la taxe à percevoir lors de la présentation d'une demande en obtention d'une information relative à l'environnement, Mémorial Grand-Ducal A Numéro 71 du 28/09/1992 Page 2206

Paesi Bassi:

(1) Wet openbaarheid van bestuur van 31/10/1991, Staatsblad nummer 703 van 31/12/1991 bladzijde 1

(2) Wet algemene bepalingen milieuhygiëne van 30/03/1988, Staatsblad nummer 133 van 19/04/1988 bladzijde 1

(3) Wet administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen van 01/05/1975, Staatsblad nummer 284 van17/06/1975 bladzijde 1

(4) Wet milieugevaarlijke stoffen van 05/12/1985, Staatsblad nummer 639 van 17/12/1985

(5) Besluit van 20/04/1976 tot vaststelling van datum inwerkingtreding wet 01/05/1975 van 20/04/1976, Staatsblad nummer 234 van 27/04/1976

(6) Besluit van 20/04/1992 tot vaststelling inwerkingtreding Wet Openbaarheid van Bestuur van 10/04/1992, Staatsblad nummer 185 van 28/04/1992

(7) Besluit van 07/08/1980 tot vaststelling van inwerkingtreding wet algemene bepalingen milieuhygiëne en daarmee samenhangende regelingen, Staatsblad nummer 443 van 28/08/1980

(8) Besluit van 11/12/1986 tot vaststelling van gedeeltelijke inwerkingtreding wet milieugevaarlijke stoffen, Staatsblad nummer 623 van 23/12/1986

(9) Besluit van 09/01/1986 tot vaststelling van gedeeltelijke inwerkingtreding wet milieugevaarlijkestoffen, Staatsblad nummer 10 van 23/01/1986

(10) Aanwijzingen inzake openbaarheid van bestuur van 08/04/1992, Staatscourant nummer 84 van 01/05/1992 bladzijde 13

(11) Regeling uitvoering Wet Openbaarheid van Bestuur van 18/06/1992, Staatscourant nummer 118 van 23/06/1992

Portogallo:

(1) Decreto-lei número 422/91, de 05/11/1991, Diário da Republica série I, de 15/11/1991, Página 5852.

(2) Lei número 65/93, de 26/08/1993, Diário da Republica série I, número 200 de 26/08/1993, Página 4524.

(3) Lei número 8/95, de 29/3/95.

(4) Lei número 94/99, de 16/7/99, Diário da República série I-A, número 164 de 16/7/99, Página 4428

Spagna:

(1) Ley número 30/92 de 26/11/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, Boletín Oficial del Estado número 285 de 27/11/1992 Página 40300 (Marginal 26318)

(2) Ley número 38/95 de 12/12/1995, sobre el derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente, Boletín Oficial del Estado número 297 de 13/12/1995 Página 35708 (Marginal 26838)

Svezia:

(1) Tryckfrihetsförordning, Svensk författningssamling (SFS) 1949:105

(2) Sekretesslag, Svensk författningssamling (SFS) 1980:100

Regno Unito:

(1) The Environmental Information Regulations 1990, Statutory Instruments number 3240 of 1990

(2) The Environmental Information Regulations (Northern Ireland) 1993, Statutory Rules of Northern Ireland number 45 of 1993

(3) The Public Health (Freedom of Access to Information on the Environment) Rules 1992, Legal Notice No. 143 of 1992, Gibraltar Gazette No. 2,697 of 12/11/1992

ALLEGATO B: SINTESI DEI RAPPORTI NAZIONALI IN MERITO ALL'ESPERIENZA MATURATA NELL'ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 90/313/CEE

Austria:

(Rapporto del febbraio 1997)

Introduzione

La normativa generale sull'accesso alle informazioni relative alle attività delle autorità federali e provinciali era entrata in vigore tra il 1988 e il 1990. Queste norme generali sono state integrate nel 1993 da una legge specifica che recepisce la direttiva a livello federale e, successivamente, da leggi regionali.

Definizioni (articolo 2)

Sono sorti dubbi circa la misura in cui le informazioni concernenti l'acqua potabile (in opposizione alle acque naturali come le acque di superficie e le acque sotterranee) fossero soggette all'articolo 2 della direttiva e quindi alla normativa di attuazione.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

La normativa di attuazione ha istituito un registro dei dati ambientali che fornisce alla popolazione informazioni sull'esistenza, la tipologia e la quantità dei dati ambientali disponibili presso i vari organi amministrativi. Il registro esiste sia sotto forma di banca dati informatica sia in forma cartacea. È accessibile anche tramite Internet.

La normativa di attuazione detta numerose disposizioni in ordine alla forma della richiesta di informazioni. In genere la richiesta deve essere fatta per iscritto, ma informazioni aggiornate possono anche essere richieste verbalmente. La forma in cui le informazioni devono essere fornite è lasciata, in primo luogo, alla discrezione dell'organo amministrativo, ma se il richiedente chiede le informazioni in una forma specifica, l'organo ha l'obbligo di soddisfare questa richiesta.

Nel febbraio 1994 il Ministero federale dell'ambiente, gioventù e famiglia ha emesso una circolare ("circolare UIG") per l'applicazione della legge di attuazione, la quale contiene anche suggerimenti in merito alle modalità pratiche.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

La normativa di attuazione ha recepito le eccezioni di cui all'articolo 3, par. 2 della direttiva in merito alla riservatezza dei dati relativi a difesa nazionale, sicurezza pubblica, al segreto commerciale e industriale e alla riservatezza dei dati personali. Prevede inoltre le eccezioni di cui all'articolo 3, par. 3 della direttiva in ordine alle comunicazioni interne e alle richieste irragionevoli. La circolare UIG contiene anche un'illustrazione più dettagliata delle eccezioni.

Nel caso del segreto commerciale e industriale è stata istituita una procedura per bilanciare l'interesse al libero accesso alle informazioni sull'ambiente con gli interessi tutelati dal segreto commerciale e industriale. Per poter negare la comunicazione delle informazioni richieste è necessario che l'interesse specifico protetto dalla riservatezza superi gli interessi che si ricollegano alla tutela dell'ambiente. La legge ha stabilito che il segreto commerciale e industriale non può essere invocato quando vengono chieste informazioni sullo stato dell'acqua, dell'aria, del suolo, del rumore, della fauna e della flora e dei siti naturali oppure sulle violazioni dei valori di soglia delle emissioni.

Termini (articolo 3, par. 4)

La normativa di attuazione impone agli organi amministrativi di rispondere a una richiesta di informazioni in materia di ambiente al più presto possibile, comunque entro e non oltre otto settimane. Se, per motivi particolari, non è possibile rispettare questo termine, il richiedente ha il diritto di chiedere una risposta ufficiale dell'organismo competente, la quale può in tal caso formare oggetto di una procedura di riesame.

Procedura di riesame (articolo 4)

Laddove una richiesta di informazioni sia stata totalmente o parzialmente rigettata, l'organo amministrativo deve darne comunicazione all'interessato entro otto settimane, indicando sommariamente i motivi del rifiuto. Il richiedente ha quindi il diritto di chiedere una risposta ufficiale dell'autorità che ha rigettato la sua richiesta di informazioni. L'organo amministrativo deve provvedere a tale comunicazione nei tempi più brevi e comunque nel termine di sei mesi. L'interessato può quindi impugnare questa decisione davanti ad uno dei tribunali amministrativi regionali e se risulta soccombente, può adire il Tribunale Amministrativo Federale.

Diritti amministrativi (articolo 5)

Come regola generale, in Austria l'accesso alle informazioni in materia di ambiente è gratuito. Era stata prospettata un'ordinanza relativa ai diritti da riscuotere, ma non è stata emessa perché non era chiara la corretta interpretazione dell'articolo 5 della direttiva, soprattutto non era chiaro se potevano essere addebitati al richiedente i costi amministrativi sostenuti nella ricerca delle informazioni richieste oppure se potevano essere addebitate solo le spese, ad esempio, di fotocopiatura e invio per posta delle informazioni.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

A livello federale, regionale e locale vengono regolarmente pubblicati numerosi rapporti sullo stato dell'ambiente, nonché altri rapporti e riviste a contenuto divulgativo.

La normativa austriaca di attuazione prescrive obblighi più ambi di quelli della direttiva, in quanto impone alle imprese obbligate a misurare e registrare i dati sulle emissioni, di divulgarli al pubblico.

Belgio

(Rapporto dell'aprile 1997)

Introduzione

La direttiva era stata recepita dal 1991 mediante varie leggi a livello sia federale che regionale. Il grande numero di strumenti di recepimento è dovuto al fatto che la tematica ambientale ricade in ampia misura tra le competenze delle regioni. Il tema generale dell'accesso alle informazioni detenute da amministrazioni pubbliche è disciplinato da una normativa tanto federale quanto regionale. Dal giugno 1993 l'articolo 32 della Costituzione belga sancisce il diritto, per ciascun cittadino, di consultare e ottenere copie di qualsiasi documento amministrativo, fatte salve possibili eccezioni da stabilire per legge.

Definizioni (articolo 2)

Non sono stati incontrati problemi particolari per quanto attiene le definizioni. La regione di Bruxelles ha espressamente stabilito, nella sua legislazione, che le informazioni in possesso di funzionari e dipendenti pubblici ricadono nella sfera della legge di attuazione a meno che le informazioni non siano chiaramente prive di collegamento con le funzioni svolte da tale persona nell'amministrazione.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

Nella regione vallona il responsabile del trattamento delle richieste di informazioni è un funzionario della Direzione generale per le risorse naturali e l'ambiente. Costui ha il compito di individuare l'ufficio competente per rispondere a una specifica richiesta e ad esso lo inoltra: lì un funzionario direttivo deve firmare una ricevuta. Una volta ricevuta la richiesta, l'ufficio la esamina per vedere se vi erano motivi per rifiutarla parzialmente o totalmente.

Nella regione di Bruxelles capitale i richiedenti le informazioni possono accedere ad esse o nella sede stessa dell'autorità cui si rivolgono oppure chiedere copia dei relativi documenti. La legislazione che verte specificamente sull'accesso alle informazioni in materia di ambiente stabilisce obblighi che vanno al di là di quanto stabilito dalle norme generali sull'accesso ai documenti amministrativi.

La maggior parte dei comuni della regione di Bruxelles capitale hanno un funzionario con la responsabilità specifica di rispondere a richieste sull'ambiente o per telefono o tramite consultazione in loco dei documenti pertinenti. In genere i comuni non tengono un registro delle richieste..

Nella regione fiamminga, alcuni regolamenti hanno dettato disposizioni dettagliate in merito alla presentazione delle richieste (a mezzo raccomandata con indicazione del nome e dell'indirizzo del richiedente e del modo in cui il richiedente desiderava ricevere le informazioni), alla fissazione di appuntamenti per la consultazione dei documenti in loco, alla tenuta di un registro delle informazioni richieste e al funzionamento del riesame.

Termini (articolo 3, par. 4)

I vari strumenti legislativi in vigore in Belgio stabiliscono, per la risposta alle richieste, termini che vanno da 14 giorni a un massimo di due mesi. Nella pratica non si sono presentati problemi di rilievo, perché a molte richieste di informazione è stato possibile rispondere immediatamente.

Nella regione di Bruxelles capitale l'assenza di una risposta entro un mese viene considerata come rifiuto.

Nella regione fiamminga l'esecutivo provinciale deve rispondere al richiedente entro un mese. La normativa generale sull'accesso ai documenti amministrativi dispone che qualsiasi decisione di bocciare una richiesta debba essere notificata entro 60 giorni, ma una circolare del 24 gennaio 1995 ha specificato che l'amministrazione fiamminga deve rispondere entro 14 giorni. Se non è possibile rispettare il limite dei 14 giorni, l'amministrazione deve accusare ricevuta della richiesta e notificare il termine entro cui sarà in grado di fornire le informazioni.

Procedura di riesame (articolo 4)

A livello federale è stata istituita una commissione per l'accesso ai documenti amministrativi. Un richiedente insoddisfatto può chiedere all'autorità cui si è rivolto di riconsiderare la sua decisione iniziale e, contemporaneamente, chiedere il parere della commissione, che ha l'obbligo di rispondere entro 30 giorni.

In Vallonia un richiedente insoddisfatto può presentare domanda di riesame a una commissione speciale; la domanda deve essere presentata entro 15 giorni dalla notifica della decisione contestata, oppure (in assenza di una decisione) dallo scadere del termine di due mesi fissato per la risposta.

Nella regione di Bruxelles capitale una richiesta di informazioni può essere rifiutata solo per decisione di un organo amministrativo speciale, il cui atto istitutivo rinvia esplicitamente agli articoli 3, paragrafi 2 e 3, della direttiva. Se un'autorità pubblica intende rifiutare una richiesta, deve informarne il richiedente, rinviando contestualmente la pratica all'organo amministrativo speciale. Se l'autorità non risponde entro un mese, il richiedente può rivolgersi a questo organo. L'organo ha l'obbligo di fornire le informazioni richieste oppure comunica al richiedente che la richiesta è respinta. Se l'organo non perviene a una decisione entro due mesi dalla richiesta originaria, quest'ultima si considera rigettata.

La normativa di attuazione fiamminga dispone che un richiedente la cui domanda sia stata rigettata può presentare istanza di riesame al Ministro fiammingo dell'ambiente entro 30 giorni dal ricevimento della decisione contestata. La normativa generale sull'accesso ai documenti amministrativi della regione fiamminga dispone che, in tale ipotesi, il richiedente può, entro 30 giorni, presentare una petizione scritta al difensore civico competente.

Differenti mezzi di tutela sono stati istituiti a vari livelli dello Stato belga, ma, in ogni caso, la decisione con cui l'organo del riesame respinge una petizione fatta da un richiedente le informazioni può essere impugnata davanti al Consiglio di Stato.

Diritti amministrativi (articolo 5)

La consultazione di documenti presso la sede della pubblica autorità è gratuita; le fotocopie sono addebitate al prezzo di costo. In alcuni casi viene riscossa una tassa che comprende le spese sostenute per rendere pubbliche le informazioni. I costi connessi all'uso del personale dell'autorità non possono essere addebitati al richiedente. In pratica, spesso non viene chiesta alcuna tassa, in parte a seguito delle raccomandazioni fatte in tal senso dal difensore civico, e in parte a causa dell'onere amministrativo che avrebbe comportato gestire un sistema di tasse.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

La regione di Bruxelles capitale e la regione fiamminga hanno adottato norme che stabiliscono la pubblicazione, ogni due anni, di un rapporto sullo stato dell'ambiente nella regione di competenza. Per la regione vallona questo rapporto deve essere pubblicato ogni anno. Molte delle autorità soggette alla direttiva pubblicano rapporti annuali sulla loro attività e, di tanto in tanto, altri documenti informativi (come bollettini di informazioni e guide ai servizi). La regione fiamminga ha creato parecchi siti web dove possono essere reperite informazioni sulla politica ambientale regionale.

Danimarca: (Rapporto del febbraio 1997)

Introduzione

Le principali disposizioni della direttiva erano già operanti nell'ordinamento danese grazie alla "legge sulla libertà di accesso alle informazioni nell'amministrazione" del 1985 ("la legge del 1985"), una normativa di carattere generale che si applica a tutte le informazioni in possesso delle pubbliche amministrazioni, comprese quelle in materia di ambiente. Per una piena ed integrale attuazione della direttiva è però stato necessario emanare alcune disposizioni supplementari, cosicché nel 1994 è stata adottata una nuova "legge sulla libertà di accesso alle informazioni sull'ambiente" ("la legge del 1994").

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

In connessione con le leggi del 1985 e del 1994 sono stati pubblicati orientamenti facilmente accessibili. L'Agenzia per la protezione ambientale (EPA) ha anche appoggiato un progetto per la pubblicazione di un opuscolo che descrive le disposizioni danesi sull'accesso alle informazioni sull'ambiente e fornisce informazioni pratiche su come chiedere queste informazioni. In più, le autorità pubbliche sono tenute per legge ad aiutare e consigliare i cittadini che chiedono come accedere alle informazioni.

A Copenhagen era stata aperta una "bottega dell'ambiente", gestita dal Ministero dell'ambiente, che comprende una libreria con pubblicazioni sull'ambiente edite dal Ministero e da altri editori e un'unità informativa che fornisce testi di legge, opuscoli informativi, documenti politici e altro materiale del Ministero dell'ambiente.

Termini (articolo 3, par. 4)

La legge del 1985 ha stabilito che le richieste di informazioni devono ricevere risposta il più rapidamente possibile e che, in mancanza di risposta entro dieci giorni, l'autorità adita deve comunicarne le ragioni al richiedente dichiarando entro quanto tempo avrebbe potuto fornire una decisione. Nella maggior parte dei casi la decisione dell'autorità è stata presa entro 10 giorni, ma potevano verificarsi problemi nei casi in cui la risposta richiedeva l'esame di un gran numero di documenti. In considerazione di tali problemi, la legge del 1994 ha spostato a 2 mesi il termine entro il quale l'accesso alle informazioni sull'ambiente può essere concesso o rifiutato.

Procedura di riesame (articolo 4)

La legge del 1985 ha stabilito che l'eventuale ricorso contro il rifiuto di concedere accesso alle informazioni può essere presentato all'autorità d'appello specificata nella decisione. Contro le decisioni di autorità ambientali decentrate si può ricorrere dinanzi alle autorità ambientali centrali. I ricorsi contro le decisioni prese da autorità centrali possono essere presentati a due organi indipendenti, ed eventuali appelli contro le decisioni di questi ultimi possono essere presentati al ministro di tutela. I cittadini danesi possono inoltre rivolgersi al mediatore europeo.

Ovviamente, le amministrazioni pubbliche restano soggette al controllo degli organi giudiziari competenti a sindacare la legittimità degli atti dell'amministrazione.

Diritti amministrativi (articolo 5)

La legge del 1985 ha fissato l'ammontare dei diritti per le fotocopie. In forza del regolamento del Ministero dell'ambiente per l'applicazione della legge del 1994, chiunque chieda di accedere a informazioni archiviate in un mezzo dal quale le informazioni non possono essere direttamente fornite su carta è tenuto a pagare una tassa che copre i costi effettivi di produzione della copia.

Organismi (articolo 6)

La legge del 1985 si applicava solo alle pubbliche autorità e a certe aziende erogatrici di energia. Tenuto conto dell'articolo 6 della direttiva, la legge del 1994 ha esteso l'obbligo di dare accesso alle informazioni sull'ambiente a tutte le società le cui attività possono avere un impatto sull'ambiente e il cui assetto proprietario dà al pubblico il potere di determinare queste attività.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Il Ministero dell'ambiente e dell'energia e le agenzie che ad esso fanno capo redigono e pubblicano da moltissimi anni informazioni sull'attività della pubblica amministrazione a tutela della natura e dell'ambiente. Tutte le varie pubblicazioni sono disponibili nella bottega dell'ambiente di Copenhagen.

Finlandia: (Rapporto del febbraio 1997)

Introduzione

La direttiva è stata recepita principalmente dalla legge sulla pubblicità dei documenti pubblici 85/1951 e dalla legge sul procedimento amministrativo 598/1982. Queste leggi, che erano già in vigore quando la Finlandia è entrata a far parte dell'Unione europea, hanno creato un sistema generale per l'accesso del pubblico alle informazioni e non sono state modificate in modo specifico in seguito all'emanazione della direttiva..

Definizioni (articolo 2)

Poiché in linea di massima tutti i documenti ufficiali e tutte le registrazioni tecniche dell'intera amministrazione pubblica sono a disposizione del pubblico e la legislazione finnica assicura libero accesso anche alle "informazioni in materia di ambiente" detenute da "pubbliche autorità" quali definite nella direttiva

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

La prassi generale di dare accesso alle informazioni è ben consolidata e in linea con la direttiva, ragion per cui si è ritenuto che non occorressero particolari disposizioni pratiche per garantire l'informazione in materia di ambiente.

Il richiedente le informazioni può ottenere una copia ufficiale di un documento pubblico o un estratto di esso, oppure può ottenere il permesso di consultare e copiare il documento nella sede dell'autorità in oggetto.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

Non sono state diramate istruzioni o direttive amministrative. Le eccezioni al diritto di accesso motivate dalla segretezza della materia o di un documento sono quelle stabilite dalla legge. La legge sui documenti stabilisce che una materia o un documento possono essere mantenuti segreti in forza di un decreto.

Termini (articolo 3, par. 4)

Il termine massimo di due mesi stabilito dalla direttiva è notevolmente più lungo di quello in uso in Finlandia, dove ogni autorità pubblica ha l'obbligo di occuparsi di una pratica "immediatamente"; nel nostro caso quest'obbligo è stato interpretato nel senso che la decisione va presa all'istante, oppure, se la questione è più complessa del normale, nel giro di pochi giorni.

Procedura di riesame (articolo 4)

Se il funzionario incaricato di rispondere a una richiesta di informazioni rifiuta di fornirle, si può chiedere all'autorità interessata di rispondere per iscritto motivando il rifiuto. Contro tale decisione scritta la legge sui documenti ammette l'appello in qualsiasi momento dinanzi al Supremo Tribunale amministrativo.

Diritti amministrativi (articolo 5)

Per la semplice consultazione degli archivi nella sede dell'autorità non vengono riscosse tasse. Se vengono chieste copie sono dovuti i diritti secondo un tariffario ufficiale, calcolato in base al costo.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Informazioni in materia di ambiente erano pubblicate dai Ministeri, dall'Agenzia dell'ambiente e da centri regionali per l'ambiente sotto forma di rapporti, pubblicazioni, riviste, articoli, comunicati stampa, video e supporti multimediali. Veniva sempre più usato anche Internet. L'amministrazione ambientale finnica appoggiava attivamente l'educazione ambientale svolta nelle scuole. Rapporti sullo "stato dell'ambiente" venivano pubblicati ogni tre o quattro anni.

Francia: (Rapporto del febbraio 1997)

Introduzione

Un diritto generale di accesso ai documenti amministrativi era già stato istituito dalla legge 78/753 del 17 luglio 1978 (la "legge del 1978"), notificata alla Commissione come normativa che recepiva quanto disposto dalla direttiva.

Definizioni (articolo 2), Organismi (articolo 6)

La legge del 1978 contiene un elenco di documenti amministrativi cui il pubblico aveva diritto di accedere, elenco che non rispettava la definizione contenuta nell'articolo 2, lettera a) della direttiva. Malgrado ciò, la commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (CADA) lungi dal considerare questo elenco come esaustivo aveva raccomandato di interpretare la legge estensivamente. Questo approccio era stato confermato dal Consiglio di Stato, l'organo supremo di giurisdizione amministrativa.

Un'altra legge più recente (concernente, in particolare, rifiuti, attività ad alto rischio e inquinamento acustico) ha inoltre stabilito il diritto di accedere a particolari categorie di informazioni sull'ambiente che esulano dalla definizione restrittiva di "documento amministrativo" contenuta nella legge del 1978.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

La legge del 1978 obbliga le amministrazioni pubbliche e i servizi di pubblica utilità a rendere pubblici certi documenti come direttive, circolari o risposte ministeriali, e a pubblicare il titolo e gli estremi di altri documenti da essi prodotti.

In forza della legge del 1978, l'accesso alle informazioni poteva avvenire consultando i documenti nella sede dell'organismo in oggetto oppure rilasciando una sola copia dei documenti a spese del richiedente.

La legge francese ha istituito un regime speciale per l'accesso alle informazioni durante indagini pubbliche su argomenti come proposte di interventi sul territorio o installazioni classificate. Durante l'indagine l'accesso ai documenti può essere rifiutato al pubblico in forza di regole speciali. Dal 1995, tuttavia, le organizzazioni non governative che vi hanno interesse possono accedere, su richiesta, ai fascicoli relativi alle indagini.

Termini (articolo 3, par. 4)

Il decreto 88-465 del 28 aprile 1988 obbliga l'Amministrazione a rispondere entro un mese alla richiesta di accedere alle informazioni. Decorso questo termine senza che vi sia stata alcuna decisione esplicita, si presume che la domanda sia stata respinta. È obbligatorio motivare soltanto il rifiuto esplicito, ma è disponibile una procedura di riesame contro le decisioni presunte di rigetto.

Procedura di riesame (articolo 4)

Il CADA è un organo amministrativo indipendente con funzioni consultive. Ogni rifiuto esplicito di accesso alle informazioni in forza della legge del 1978 deve essere trasmesso al CADA entro due mesi dal rifiuto stesso. In caso di presunto rifiuto, il richiedente deve sottoporre il caso al CADA entro lo stesso periodo. Il ricorso al CADA deve essere obbligatoriamente esperito prima di poter adire i tribunali amministrativi per il riesame.

Il CADA ha solo il potere di esprimere un parere consultivo all'autorità o all'organismo richiesto. L'autorità o l'organismo ha due mesi di tempo dalla data del parere del CADA per prendere la propria decisione; se conferma il suo rifiuto originario, o nuovamente omette di notificare una decisione, il richiedente può adire i tribunali amministrativi. Nella maggior parte dei casi le raccomandazioni del CADA di consentire l'accesso sono state accolte.

Diritti amministrativi (articolo 5)

Un'ordinanza ministeriale del 29 maggio 1980 aveva fissato le tariffe praticate dalle amministra zioni statali per le fotocopie. Le autorità locali e gli organismi privati soggetti alla legge del 1978 erano liberi di fissare le proprie tariffe di fotocopiatura, a condizione che non superassero i costi effettivi. La CADA ha raccomandato che i diritti riscossi per le copie non venissero maggiorati delle spese di ricerca dei documenti.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Dopo l'entrata in vigore della direttiva sono state prese misure concrete con lo scopo di facilitare la fornitura di informazioni al pubblico:

La circolare 92-71 del 15 dicembre 1992 e il decreto 96-388 del 10 maggio 1996 prevedono lo svolgimento di un dibattito pubblico prima di realizzare grandi progetti infrastrutturali. È stata istituita una commissione per vigilare sulla qualità e sulla pertinenza delle informazioni divulgate al pubblico.

Il decreto 93-245 del 25 febbraio 1993 sulle valutazioni di impatto ambientale fa obbligo di pubblicare le valutazioni accompagnate da un sommario non tecnico.

Il decreto 94-841 del settembre 1994 in materia di informazioni sulle acque stabilisce che i dati sulla qualità delle acque siano resi pubblici presso gli uffici dell'autorità locale, eventualmente in forma sommaria.

Germania: (Rapporto del luglio 1997)

Introduzione

La direttiva è stata recepita mediante una apposita legge del 1994. I governi dei Länder sono competenti per l'applicazione della legislazione; la maggior parte delle pubbliche autorità contemplate dalla direttiva sono quelle dei Länder.

Termini

Nella maggior parte dei casi i termini fissati dalla direttiva si sono dimostrati sufficienti. Tuttavia, nei casi in cui è stata presentata una lunga lista di domande, due soli mesi non si sono rivelati sufficienti. In tali casi i richiedenti sono stati informati delle difficoltà ed è stato loro comunicato il tempo supplementare ritenuto necessario per fornire le informazioni. In generale i richiedenti hanno accettato questo modo di procedere.

È ritenuta prassi conforme alla direttiva quella di una pubblica autorità che dia solo una risposta formale nel termine di due mesi e informi il richiedente che è necessario altro tempo per le ricerche, pur se non veniva ulteriormente specificando il periodo preciso.

Procedura di riesame (articolo 4)

Se l'accesso alle informazioni viene rifiutato, o concesso solo in parte, nella decisione scritta si informa il richiedente dell'esistenza di un procedura di riesame. Questa procedura è disciplinata dalla legge sui Tribunali amministrativi, in forza della quale il richiedente le informazioni può opporsi alla decisione entro un mese rivolgendosi alla stessa autorità che l'ha emanata. Se l'autorità non modifica la sua decisione, il ricorrente può impugnarla davanti al tribunale amministrativo. Se l'autorità si astiene dall'agire, il richiedente le informazioni può adire il tribunale amministrativo dopo tre mesi.

Diritti amministrativi (articolo 5)

Secondo la legge che ha recepito la direttiva, le tariffe dovrebbero coprire i costi prevedibili della pubblica autorità alla quale vengono chieste le informazioni. A livello federale, un regolamento stabilisce le tariffe minime e massime. La legge sui diritti amministrativi fissa tariffe per casi specifici: l'autorità che deve riscuotere la tassa deve tener conto di fattori quali le spese amministrative generate dal trattamento della domanda, l'importanza, il valore economico e altri eventuali vantaggi inerenti al servizio fornito, nonché la situazione economica del richiedente.

A livello dei Länder sono state fissate regole specifiche basate sulla legge generale sui diritti amministrativi.

Ad entrambi livelli, le risposte a quesiti semplici e le informazioni fornite verbalmente sono gratuite.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Ogni quattro anni il governo federale pubblica un rapporto sullo stato dell'ambiente in Germania, e ogni due anni viene pubblicato un rapporto sui dati ambientali. I governi dei Länder agiscono in modo simile riguardo alle varie aree di interesse ambientale (aria, radioattività ecc.); in qualche caso i rapporti sono annuali. Le amministrazioni regionali e federale pubblicano rapporti di attività e opuscoli di divulgazione generale. Dati relativi all'ambiente vengono trasmessi anche via Internet. Vengono anche organizzati forum ecologici e attività analoghe.

Grecia: (Rapporto del luglio 1997)

Introduzione

La Costituzione greca prevede una struttura amministrativa decentrata e le leggi approvate nel 1994 hanno attuato un reale trasferimento di poteri, compresi quelli in materia ambientale, dal governo centrale alle autorità regionali e locali. Anche nella legge del 1995 che dà attuazione alle direttive è rispettato questo principio.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

Per chi chiede informazioni relative all'ambiente il primo "sportello" cui rivolgersi sono gli uffici dell'amministrazione locale. La richiesta può essere fatta sia per iscritto che di persona o per telefono. Se una richiesta esula dalla competenza dell'autorità locale, il richiedente è invitato a mettersi in contatto con la competente autorità regionale. Se neppure tale autorità è in grado di soddisfare la richiesta, il richiedente viene invitato a rivolgersi al ministero competente.

Procedura di riesame (articolo 4)

È stata istituita, sotto la presidenza di un giudice del tribunale amministrativo, una commissione per esaminare i reclami contro le autorità pubbliche che rifiutano di consentire l'accesso alle informazioni e per garantire che le informazioni vengano fornite in conformità a quanto disposto nella direttiva. La commissione può anche offrire consulenza alle pubbliche autorità e ad altri organismi.

Politica di informazione (articolo 7)

Ogni anno il Ministero dell'ambiente organizza le c.d. "giornate dell'informazione" a livello centrale e regionale, rivolte sia alle ONG che ai singoli cittadini. Il Ministero mette inoltre a disposizione degli enti regionali e locali informazioni ecologiche, con lo scopo di facilitare il pubblico accesso alle informazioni.

Valutazione dell'applicazione della direttiva

Si è notato un interesse crescente per le questioni ambientali: lo dimostrano il numero di richieste rivolte ai ministeri statali e alle autorità regionali e locali. Tra i richiedenti figurano persone motivate da interessi economici, persone che intendono opporsi a decisioni di pubbliche autorità, ONG ambientaliste greche e straniere, studenti universitari e allievi delle scuole.

Irlanda: (Rapporto del giugno 1997)

Introduzione

La direttiva è stata recepita per la prima volta nell'ordinamento irlandese nel 1993 mediante regolamenti adottati ai sensi della legge sulla tutela dell'ambiente del 1992 ("i regolamenti del 1993"). Questi regolamenti sono andati ad integrare un gran numero di leggi vigenti, elencate nell'allegato A della presente Relazione, intese tutte a consentire l'accesso a categorie specifiche di informazioni ambientali.

I regolamenti del 1993 sono stati modificati nella seconda metà del 1994. Tutti coloro che erano stati consultati hanno espresso varie preoccupazioni che sono confluite nel 1995 e nel 1996 in una nuova normativa [10]. Le norme emanate nel 1995 hanno consentito un più ampio accesso ad informazioni detenute dalla commissione nazionale per i ricorsi in materia di pianificazione territoriale (ABP), nonché ad informazioni concernenti il controllo integrato dell'inquinamento. Il regolamento del 1996 ha sostituito il regolamento del 1993, chiarendo varie questioni tra cui la definizione di "autorità pubblica", riducendo a un mese il termine ordinario per la risposta alle richieste di informazione e limitando il numero di motivi in base ai quali la P.A. può discrezionalmente rifiutare l'accesso all'informazione.

[10] Punti (9), (12) e (16) relativi all'Irlanda nell'allegato A alla presente relazione.

Definizioni (articolo 2)

Inizialmente vi era stata preoccupazione in relazione alla deroga riguardante gli organi giurisdizionali e legislativi di cui alla lettera b). L'ABP era considerata un organo giudiziario, quindi sottratta all'ambito di applicazione della direttiva e del regolamento del 1993; questa situazione di incertezza è stata risolta dalla legge del 1995; in ogni caso, successivamente, è prevalsa l'opinione che l'ABP sia un organo amministrativo. Inoltre la definizione di "pubbliche autorità" nella legge di attuazione del 1996 è più ampia di quella della direttiva perché comprende autorità che detengono informazioni ambientali, indipendentemente dal fatto che esercitino competenze in materia ambientale.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

Nel regolamento del 1996 era stata considerata impraticabile una definizione dettagliata delle modalità pratiche. Malgrado ciò, le circolari esplicative del governo irlandese del 1993 hanno fornito una pratica guida per le pubbliche autorità, chiarendo aspetti come l'assistenza al pubblico nella presentazione delle domande, la loro registrazione, la comunicazione tempestiva dei diritti da pagare prima di ottenere le informazioni richieste, e il riesame interno prima del rigetto di una richiesta.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

Il regolamento del 1996 ha ristretto l'ambito delle eccezioni stabilite dal regolamento del 1993. Il potere discrezionale di rifiutare informazioni, menzionato nel terzo capoverso dell'articolo 3, paragrafo 2, è stato ristretto alle cause pendenti dinanzi a un giudice e alle materie oggetto di indagine, o di un'azione investigativa preliminare. Il potere di rifiutare l'accesso a motivo della riservatezza delle deliberazioni delle pubbliche autorità è stato soppresso. Il potere di rifiutare una richiesta "manifestamente irragionevole" è stato modificato nel senso che l'autorità deve avere riguardo alla natura o all'estensione delle informazioni richieste.

Termini (articolo 3, par. 4)

Il riesame avvenuto nel 1994 del regolamento del 1993 aveva riconosciuto che il termine dei due mesi era troppo lungo. Di conseguenza, il regolamento del 1996 ha ridotto il termine ordinario a un mese, pur concedendo una proroga di un massimo di un mese laddove esistono ragioni specifiche, da notificare al richiedente.

Procedura di riesame (articolo 4)

La normativa che dà attuazione alla direttiva non contemplava alcun particolare meccanismo di riesame: venivano applicati gli ordinari mezzi di tutela amministrativa e giurisdizionali. Il riesame del 1994 aveva individuato una carenza nella mancanza di un sistema generale di ricorsi amministrativi. Nel frattempo il difensore civico si era attivamente adoperato, intervenendo a sostegno di denunce che lamentavano il rifiuto di accedere alle informazioni. Dinanzi alle decisioni discrezionali di rigetto, il difensore civico aveva proceduto a un "test dei danni", anche se questo non era previsto dal regolamento del 1993 e del 1996 né dalla direttiva.

Diritti amministrativi (articolo 5)

Nella legislazione irlandese il pagamento di diritti è a discrezione dell'amministrazione e dalle circolari del 1993 si può desumere una presunzione a favore della comunicazione gratuita di informazioni, quando le spese non fossero significative. Alcune pubbliche autorità avevano disposto tariffe minime o massime. Laddove venivano riscossi diritti, è emerso che il fattore determinante era il volume di lavoro necessario per soddisfare a una richiesta.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

La legge stabilisce che l'Agenzia per la protezione ambientale deve pubblicare ogni cinque anni uno "Stato dell'ambiente". L'Agenzia pubblica anche rapporti sulla qualità ambientale di vari settori. Il Ministero dell'ambiente ha una sezione per l'informazione ambientale che gestisce un servizio per le inchieste pubbliche, distribuisce opuscoli informativi e organizza mostre, conferenze e altre attività. In aggiunta al suo sito Internet, il servizio informazioni ha anche una sua banca dati collegata a 36 biblioteche pubbliche.

Italia: (Rapporto del luglio 1997)

Introduzione

Nel 1990 l'Italia ha emanato una legge che conferisce a chiunque il diritto generale di accedere ai documenti amministrativi. Questa legge comprendeva alcune delle disposizioni della direttiva, ma la direttiva è stata recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo n. 39 del 1997 ("il decreto").

Tuttavia, poiché il decreto è entrato in vigore solo poco tempo prima della data del rapporto dell'Italia, non vi è stata la pratica possibilità di riferire estesamente in merito alla concreta applicazione della direttiva.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

Per rendere le informazioni effettivamente disponibili il decreto detta modalità pratiche simili a quelle previste dalla legge del 1990 e stabilisce che, per esercitare il loro diritto all'informazione, i cittadini non sono obbligati a dimostrare il proprio interesse (articolo 3).

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

Poiché il decreto è entrato in vigore solo di recente non sono ancora state emesse circolari sui casi di esclusione del diritto all'informazione (una circolare è in preparazione). Il decreto impone alle pubbliche autorità di inviare al Ministero dell'ambiente un rapporto annuale sull'attuazione del decreto stesso. La circolare attualmente in preparazione chiede alle autorità di raccogliere informazioni sul tipo di richieste di accesso all'informazione, sulla percentuale delle richieste accolte e rifiutate, nonché sui motivi del rifiuto; tutti questi dati confluiranno nella relazione da trasmettere al Ministero dell'ambiente.

Termini (articolo 3, par. 4)

Il decreto concede alle pubbliche autorità un termine di 30 giorni per soddisfare le richieste dei cittadini. Il mancato rispetto del limite di tempo viene considerato decisione di rifiuto.

Procedura di riesame (articolo 4)

Contro il rigetto di una richiesta di informazioni è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo regionale (TAR) competente. La richiesta di riesame deve essere fatta entro 30 giorni dalla decisione di rifiuto; il TAR deve pronunciarsi entro 30 giorni. Entro 30 giorni dalla decisione del TAR il richiedente può proporre appello contro di essa davanti al Consiglio di Stato, la cui decisione è inappellabile.

Diritti amministrativi (articolo 5)

La semplice consultazione delle informazioni non è soggetta al pagamento di diritti; il rilascio di copie e la duplicazione dei documenti sono subordinati al rimborso dei costi di riproduzione.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

In forza della legge del 1986 n. 349, il Ministro dell'ambiente deve pubblicare ogni due anni un rapporto sullo stato dell'ambiente.

Lussemburgo: (Rapporto del settembre 1996)

Introduzione

La direttiva è stata recepita con un'apposita legge del 1992. Una circolare ministeriale ("la circolare") esplicativa di tale legge è stata inviata, poco tempo dopo, a persone e organismi pertinenti e, nel dicembre 1994, è stata pubblicata una guida per dare informazioni pratiche al grande pubblico.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

La legge di attuazione afferma che l'accesso alle informazioni può avvenire mediante consultazione gratuita delle informazioni presso la sede dell'autorità richiesta, oppure mediante fornitura di una sola copia a spese del richiedente. Non è prescritto alcun particolare modulo per la richiesta informazioni. La circolare sottolinea la semplicità e l'efficacia della comunicazione verbale delle informazioni ed dispone che la legge di attuazione deve essere interpretata secondo buon senso, in uno spirito non burocratico.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

Dei motivi ammissibili per il rifiuto di comunicare informazioni, menzionati nell'articolo 3, par. 2 della direttiva, la legge ha accolto solo quelli relativi alla sicurezza esterna e interna, al rispetto della privacy personale e al segreto commerciale e industriale. Essa riproduce tutti i motivi menzionati nell'articolo 3, par. 3 della direttiva.

La circolare ha prestato particolare attenzione alle eccezioni, perché ci si era resi conto che le pertinenti disposizioni della direttiva non erano sufficientemente precise. La circolare indica che, fatto salvo qualsiasi altro diritto di accesso, finché non sia stata raggiunta una decisione formale non si può comunicare nessuna informazione dettagliata riguardo a una particolare richiesta rivolta a una pubblica autorità. Consulenze o pareri dati da terzi a una pubblica autorità ai fini di una decisione amministrativa devono restare riservati fino a che non sia stata emessa la decisione. Deve poi esservi libero accesso a consulenze o a pareri dati se prescritti dalla legge o citati nella decisione; altre consulenze o pareri interni possono essere divulgati a discrezione della pubblica autorità, tenendo conto del pubblico interesse. Rapporti, studi e documenti simili di una pubblica autorità sono accessibili una volta completati.

Termini (articolo 3, par. 4)

La legge lussemburghese riprende gli stessi termini fissati nella direttiva. Se il richiedente non ha ricevuto alcuna risposta entro due mesi, la sua richiesta si considera rifiutata, e contro questo rifiuto è dato ricorso davanti al Consiglio di Stato.

Procedura di riesame (articolo 4)

Nel caso di rifiuto effettivo o supposto di accesso alle informazioni, il richiedente può presentare domanda di riesame al Consiglio di Stato, il quale può prendere una nuova decisione. Va segnalato che il Consiglio di Stato non è mai stato adito con una domanda di riesame.

Diritti amministrativi (articolo 5)

Il regolamento adottato nell'agosto 1992 fissava due tariffe per la riproduzione di documenti a seconda del numero di fotocopie richiesto. Non vi era alcuna altra disposizione tariffaria. La procedura di riesame applicabile nei casi di rifiuto è esperibile anche quando il richiedente voglia contestare la tariffa addebitatagli per la riproduzione.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

È prassi corrente che i documenti del Ministero dell'ambiente (come rapporti sullo stato dell'ambiente o sulle attività del ministero) vengano pubblicizzati e resi disponibili in modi appropriati agli organismi interessati e al pubblico in generale.

Paesi Bassi: (Rapporto dell'aprile 1997)

Introduzione

La direttiva è stata recepita nei Paesi Bassi con una legge del 1991 ("la legge del 1991"), contenente disposizioni generali che concedono al pubblico la libertà di accesso a informazioni governative (comprese le informazioni in materia di ambiente). Anche la legge sulla gestione ambientale contiene disposizioni specifiche sull'accesso alle informazioni in materia di ambiente.

Definizioni (articolo 2)

La definizione di "informazioni relative all'ambiente" aveva dato origine a difficoltà nella legge 1991, perché non offriva criteri sufficienti per determinare quali informazioni si riferissero e quali non si riferissero, agli aspetti ambientali. La legge del 1991 è stata modificata nel 1998 in modo da includere la definizione della direttiva.

È stato suggerito di modificare la definizione della vigente direttiva in modo da includere una formulazione ampia del termine "ambiente", senza però fornire un elenco esaustivo di tutti gli elementi ambientali. La nuova definizione dovrebbe anche consentire di fare una chiara distinzione tra gli elementi che formano lo "stato dell'ambiente" e le attività o misure dirette a proteggere questi elementi.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

Nella pratica, la struttura istituita dalle pubbliche autorità per fornire le informazioni ambientali è risultata adeguata. Nei differenti ministeri vi sono speciali funzionari di contatto incaricati del disbrigo delle richieste di accesso alle informazioni.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

Le eccezioni contenute nella legge del 1991 sono state modificate per allinearle alla direttiva. Riguardo alle eccezioni non è stata fornita alcuna istruzione o guida amministrativa. È stata invocata regolarmente l'eccezione motivata dal segreto commerciale e industriale.

Termini (articolo 3, par. 4)

La legge del 1991 stabiliva un termine di due settimane per decidere su una richiesta di informazioni, termine che poteva essere prorogato di altre due settimane. Si è ritenuto improponibile imporre al richiedente di attendere fino a due mesi per una decisione (specialmente quando la decisione respinge la domanda). Nella maggior parte dei casi il termine di due-quattro settimane si è rivelato sufficiente; le informazioni sono state fornite contemporaneamente alla decisione. La legge ammette che la pubblica autorità possa concordare con il richiedente le informazioni una scadenza diversa, ad esempio quando il volume delle informazioni fosse cospicuo.

Procedura di riesame (articolo 4)

La legge sugli atti amministrativi prevede la possibilità di fare opposizione o di presentare appello contro le decisioni di rigetto. La procedura di opposizione comprende un riesame della decisione iniziale da parte della stessa autorità e l'assunzione di una nuova decisione entro sei settimane, con possibilità di appello dinanzi al tribunale amministrativo. Il richiedente le informazioni che abbia un urgente interesse a una rapida decisione sulla sua richiesta (ad es. quando sia in atto un forte inquinamento dell'ambiente), può in qualsiasi momento chiedere al giudice di ordinare la sospensione della decisione di un'autorità alla quale è rivolta la richiesta di informazioni.

Diritti amministrativi (articolo 5)

I diritti da pagare per la comunicazione di informazioni da parte delle autorità governative (e le modalità di riscossione) sono stabiliti da un'ordinanza amministrativa e calcolati in base a tariffe nazionali. La legge autorizza espressamente le autorità locali a stabilire le proprie tariffe. In pratica, spesso le richieste più semplici vengono evase gratuitamente. Un tribunale ha statuito che l'accesso alle informazioni non può essere rifiutato per il semplice fatto che il richiedente non abbia ancora pagato i relativi diritti.

Organismi (articolo 6)

In sintonia con la politica secondo la quale i temi ambientali interessano tutte le attività dello Stato non è stato fatto un elenco degli organismi investiti di pubbliche responsabilità per l'ambiente. Le competenze in materia ambientale sono infatti distribuite ampiamente in tutta la pubblica amministrazione. Tutti gli organismi competenti per l'ambiente ai sensi della direttiva sono disciplinati dalla legge del 1991.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Nei Paesi Bassi gli esempi di una comunicazione attiva di informazioni ambientali sono i seguenti:

* a livello nazionale, la pubblicazione di studi nazionali sull'ambiente da parte dell'Istituto nazionale della Sanità e dell'Ambiente e di programmi nazionali per l'ambiente; campagne televisive; tutta una serie di pubblicazioni da parte degli uffici informazioni del Ministero dell'edilizia, urbanistica e ambiente;

* a livello provinciale, la pubblicazione, da parte delle autorità provinciali, di bollettini e opuscoli divulgativi su temi specifici di interesse o rilievo ambientale.

Portogallo: (Rapporto dell'aprile 1999)

Introduzione

La direttiva è stata recepita nell'ordinamento portoghese mediante una legge generale in materia di accesso ai documenti amministrativi ("la legge del 1993") che è stata modificata nel 1995. In forza del "principio dell'archivio aperto" sancito dalla legge, il pubblico ha accesso gratuito e generalizzato ai documenti amministrativi, fatte salve alcune specifiche eccezioni.

Definizioni (articolo 2)

Al riguardo non sono stati segnalati problemi di applicazione, perché la nozione di "documento amministrativo" nella legge del 1993 era intesa in senso ampio e copriva gli organi dell'amministrazione centrale, regionale e locale. In caso di dubbio in merito a una definizione, è possibile chiedere il parere della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi ("CADA"), organismo pubblico indipendente autorizzato a interpretare la legge del 1993 e a controllarne l'osservanza.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

La legge del 1993 consente la consultazione gratuita di documenti nel luogo dove erano conservati, la riproduzione di documenti mediante fotocopiatura o altro appropriato mezzo tecnico e il rilascio di fotocopie autenticate. Il pubblico ha non solo il diritto di accedere ai documenti, ma anche quello di essere informato della loro esistenza e del loro contenuto.

Termini (articolo 3, par. 4)

La legge del 1993 fissa a 10 giorni lavorativi il termine entro il quale bisogna rispondere a una richiesta di informazioni. Alcune autorità hanno avuto difficoltà a rispettare questa scadenza. Una risposta può essere costituita dal rilascio delle informazioni o da un rifiuto motivato, in tutto o in parte, della richiesta. Se non è in possesso delle informazioni, l'autorità richiesta può comunicare al richiedente il luogo dove tali informazioni sono detenute, se lo conosce.

Procedura di riesame (articolo 4)

Contro il rigetto totale o parziale di una richiesta di informazioni, il richiedente può presentare reclamo al CADA, che deve emettere il suo parere non vincolante entro 30 giorni. L'autorità in oggetto ha poi 15 giorni per comunicare la sua decisione definitiva, contro la quale è ammesso ricorso dinanzi agli organi giudiziari.

Diritti amministrativi (articolo 5)

I diritti sono calcolati in conformità a regole stabilite con ordinanza ministeriale, la quale prevede che i diritti da pagare per la riproduzione delle informazioni debbano corrispondere al costo dei materiali usati e del servizio fornito. Le persone che ricevono assistenza giudiziaria sono esentate dal pagamento di questi diritti.

Organismi (articolo 6)

All'epoca in cui è stata redatta la relazione, era stato proposto di modificare la legge del 1993 in modo da coprire tutti gli organismi che ricadevano nella previsione degli articoli 2 e 6.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Una legge del 1987 fa obbligo al governo di presentare una relazione annuale sullo stato dell'ambiente all'Assemblea nazionale e, ogni tre anni, un Libro bianco sullo stato dell'ambiente. Molti organismi cui si applica la direttiva producono rapporti e informazioni generali in giornali e riviste o sono accessibili via Internet.

Spagna: (Rapporto del giugno 1997)

Introduzione

In Spagna la direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale da una legge del 1992 sulle amministrazioni pubbliche e da una legge del 1995 più specificamente intesa a disciplinare l'accesso alle informazioni ambientali. Nel complesso, si sono registrati pochi problemi di applicazione.

Termini

Il termine massimo per la comunicazioni delle informazioni è di due mesi. Il mancato rispetto dei termini è stato probabilmente dovuto alla difettosa formulazione della richiesta di informazioni oppure alla necessità di coordinare una serie di informazioni provenienti da una pluralità di organismi o, ancora, alla necessità di effettuare un certo lavoro preparatorio prima di fornire le informazioni richieste.

Procedura di riesame (articolo 4)

La legge 38/1995 sull'accesso alle informazioni in materia di ambiente prevede, contro decisioni di pubbliche autorità, solo un riesame davanti a un tribunale amministrativo.

Diritti amministrativi (articolo 5)

La normativa spagnola di attuazione non detta disposizioni specifiche relativamente ai diritti amministrativi. L'eventuale riscossione di diritti (e il loro ammontare) dipende dalle regole interne di ciascuna autorità od organismo o dalle norme generali in materia di diritti amministrativi. A quanto risulta, la maggior parte degli enti ed organismi pubblici disciplinati dalla direttiva non hanno riscosso diritti per la comunicazione di informazioni e, quando lo hanno fatto, hanno chiesto solo il rimborso del costo delle fotocopie.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

La normativa di attuazione prescrive che ogni anno l'amministrazione centrale dello Stato pubblichi una relazione annuale sullo stato dell'ambiente. Le amministrazioni regionali, altre pubbliche autorità e organismi interessati pubblicano regolarmente rapporti e altri documenti, come comunicati stampa, con lo scopo di fornire al pubblico informazioni in materia di ambiente.

Svezia: (Rapporto dell'aprile 1997)

Introduzione

La legge del 1949 sulla libertà di stampa e informazione ("la legge del 1949") riguarda anche i documenti pubblici in generale e si ritiene che le sue disposizioni si applichino agli ambiti disciplinati dalla direttiva. La legge sulla segretezza del 1980 ("la legge sulla segretezza") detta disposizioni limitatrici del diritto di accesso agli archivi pubblici ed è stata considerata conforme ai motivi di esclusione contenuti nella direttiva.

Definizioni (articolo 2)

La legge del 1949 istituisce un diritto di accesso ai "documenti ufficiali", la cui definizione è molto lata. Non risulta che vi siano stati problemi di applicazione.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

L'accesso a tutti i documenti ufficiali (tranne quelli dichiarati segreti in forza della legge sulla segretezza) deve essere concesso, su richiesta, dall'autorità competente. L'autorità non è autorizzata a chiedere l'identità del richiedente le informazioni, a meno che questa identità non assuma rilievo ai fini della decisione sulla segretezza di un documento. Ogni autorità pubblica deve organizzare le cose in modo che il pubblico abbia accesso ai registri - con o senza l'aiuto di funzionari - allo scopo di trovare il documento che desidera consultare. L'autorità deve anche predisporre in loco quanto necessario per produrre copie dei documenti per i richiedenti.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

La legge sulla segretezza detta regole chiare sui criteri per identificare i documenti soggetti o non soggetti a segreto. Le autorità dispongono di solito di istruzioni scritte su come interpretare la legge.

Termini (articolo 3, par. 4)

Una richiesta di accesso a un documento ufficiale deve essere trattata "speditamente" dall'autorità. Un certo ritardo è tollerato quando l'autorità debba decidere se le informazioni contenute nel documento siano segrete oppure no. Nella maggior parte dei casi una richiesta viene sbrigata nel giro di un paio di giorni oppure, nei casi più difficili, entro due settimane.

Procedura di riesame (articolo 4)

È ammesso ricorso contro il rifiuto di consegnare un documento. Nella maggior parte dei casi il ricorso è proposto dinanzi a una Corte amministrativa di appello, con possibilità di ulteriore appello alla Corte amministrativa suprema. In qualche caso, tuttavia, è ammesso il ricorso al governo. Spesso una decisione del governo è inappellabile.

Diritti amministrativi (articolo 5)

L'accesso ai documenti pubblici è gratuito. Si possono ottenere fotocopie di documenti ufficiali pagando una tassa stabilita con ordinanza governativa. In certi casi le autorità possono rinunciare alla riscossione dei diritti.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

L'Agenzia per la protezione ambientale fornisce informazioni al pubblico pubblicando rapporti annuali e libri sullo stato dell'ambiente, fornendo un servizio di aggiornamento bibliotecario su scala nazionale, con letteratura e riviste riguardanti l'ambiente, anche attraverso Internet.

Regno Unito: (Rapporto del febbraio 1997)

Introduzione

Nel Regno Unito la direttiva è stata recepita con due regolamenti ("i regolamenti") uno del 1990, per Inghilterra, Scozia e Galles e uno del 1993 per l'Irlanda del Nord. Il Ministero dell'ambiente aveva preparato una guida ("la guida") sul regolamento, e copie di entrambi erano state ampiamente distribuite alle amministrazioni e agli organismi soggetti alle disposizioni del regolamento.

Definizioni (articolo 2)

È stato ritenuto che la definizione di cui all'articolo 2, lettera a) poteva essere resa più completa ed esplicita e il rapporto nazionale propugna infatti una revisione che recepisca la definizione concordata di "informazioni in materia di ambiente" presente nel progetto della Convenzione di Aarhus.

Nei due citati regolamenti il governo inglese aveva pensato di dare un elenco, anziché una definizione, degli organismi soggetti alla direttiva, ma aveva concluso che un elenco avrebbe creato difficoltà. Un elenco non tassativo avrebbe causato ulteriori incertezze e controversie circa l'inclusione degli organismi fuori elenco. Si è ritenuto che, in assenza di tale elenco, vi sarebbe stato un maggior numero di organismi in grado di comunicare le informazioni in materia di ambiente di quanto sarebbe avvenuto se tale elenco fosse esistito.

Modalità pratiche (articolo 3, par. 1)

I regolamenti dettano alcuni regole di base riguardo al modo in cui le informazioni devono essere effettivamente rese disponibili. Norme eccessivamente dettagliate potrebbero avere l'effetto di bloccare del tutto l'accesso alle informazioni, qualora imponessero ad organismi particolari l'osservanza di modalità improprie.

Eccezioni (articolo 3, paragrafi 2 e 3)

È stata criticata la genericità con cui sono state formulate le eccezioni nei regolamenti. Il governo inglese è favorevole a soluzioni capaci di scoraggiare gli abusi e, in linea di massima, è d'accordo per la revisione della direttiva attraverso disposizioni che - quando si invoca l'eccezione - prescrivano l'obbligo di dimostrare l'eventuale pregiudizio conseguente alla comunicazione dell'informazione ("test del danno"); è anche d'accordo per il superamento delle eccezioni per ragioni di pubblico interesse ("test del pubblico interesse").

Qualche dubbio era stato espresso sull'eccezione relativa ai "procedimenti giudiziari". Il governo inglese ritiene importante poter negare l'accesso a informazioni attinenti a procedimenti giudiziari e non ha segnalato casi in cui si sia fatto abuso dell'eccezione.

È stata espressa preoccupazione per il possibile abuso delle restanti eccezioni discrezionali relative alle "deliberazioni riservate", alle "comunicazioni interne" e alle "informazioni incomplete". A parere del governo inglese è importante, nell'interesse della buona amministrazione, non inibire il franco scambio di idee originali e forse controverse.

La maggior parte delle critiche si sono concentrate sulla eccezione relativa alle informazioni commerciali riservate. Il governo inglese dubita che - come alcuni hanno suggerito - per invocare questa eccezione si debba dimostrare il pregiudizio che deriverebbe dalla comunicazione delle informazioni riservate. I funzionari pubblici non sono nella posizione più adatta per giudicare se la comunicazione di tali informazioni possa causare un "danno" effettivo a terzi, cosicché è più probabile che comunichino le informazioni in nome del "pubblico interesse". Malgrado ciò, il governo inglese è disposto a studiare la possibilità di modificare il tenore testuale di questa eccezione.

Procedura di riesame (articolo 4)

I regolamenti prevedono che il rifiuto di fornire informazioni debba essere comunicato per iscritto specificandone le motivazioni. Nei casi di rifiuto, il paragrafo 72 della Guida sollecita il richiedente che reputi di aver subito un pregiudizio a cercare una soluzione in via amministrativa. Alcuni dipartimenti governativi hanno approntato dei meccanismi speciali per istruire i reclami, fissando scadenze varianti da 20 giorni a 6 settimane per risolvere le dispute. Se questi meccanismi non consentono di risolvere la controversia, il caso può essere deferito, ricorrendone i presupposti, al difensore civico competente per materia.

Se la controversia non viene risolta in via amministrativa, il richiedente può promuovere un procedimento dinanzi agli organi giurisdizionali. In alternativa, se del caso, il richiedente può intentare un'azione civile per violazione di obblighi imposti dalla legge. I mezzi di tutela giudiziari costituiscono uno strumento equo per risolvere controversie difficili, ma possono essere lenti e costosi e, per questi motivi, il governo inglese ha segnalato l'intenzione di precostituire una procedura di ricorso autonoma.

Diritti amministrativi (articolo 5)

I regolamenti consentono di riscuotere diritti a copertura delle spese ragionevolmente attribuibili alla comunicazione delle informazioni, ma non dettano regole standard applicabili in tutti i casi. La Guida cerca di trovare un equilibrio fra l'esigenza di recuperare i costi supplementari legati alla comunicazione delle informazioni e l'intento di non ostacolare l'accesso alle informazioni. È quindi sconsigliata la riscossione di diritti per richieste generiche, per le richieste semplici, per le motivazioni delle decisioni di rigetto e per l'istruzione dei ricorsi. Ciascun organismo è però libero di decidere se riscuotere diritti e il loro ammontare. Il governo inglese si è opposto a regole uniformi sui diritti amministrativi da percepire, ma riconosce che la riscossione di diritti è questione controversa e che, in alcuni casi, il loro fondamento giuridico non è chiaro.

Organismi (articolo 6)

Sarebbe auspicabile un chiarimento dello status dei servizi pubblici privatizzati di cui all'articolo 6. Sul piano della salvaguardia dell'ambiente è illogico che due organismi con rilevanti funzioni comuni possano essere trattati in modo diverso (ad esempio le aziende erogatrici di acqua pubbliche e privatizzate). Sarebbe auspicabile anche chiarire l'espressione "responsabilità relative all'ambiente" dell'articolo 2, lettera b) e le espressioni "responsabilità pubbliche per l'ambiente" e "controllo" dell'articolo 6.

Politica di informazione attiva (articolo 7)

Oltre ai diritti di accesso di cui al regolamento, la legislazione inglese ha istituito tutta una serie di registri pubblici obbligatori contenenti informazioni in materia di ambiente. Il governo ha anche cercato di migliorare il flusso di informazioni in materia di ambiente attraverso pubblicazioni dei vari ministeri a contenuto ora statistico o tecnico, ora più ampiamente divulgativo. Sono stati pubblicati e distribuiti opuscoli e altro materiale informativo che spiegano i diritti all'informazione che la legge conferisce ai cittadini.

ALLEGATO C: RACCOMANDAZIONI PER IL RIESAME E LA REVISIONE DELLA DIRETTIVA 90/313/CEE

Nel rapporto pubblicato dall'organizzazione olandese Stichting Natuur en Milieu (che si basa sulle conclusioni del Workshop della IMPEL di gennaio) e nei contributi di varie altre fonti vengono formulate raccomandazioni riassumibili come segue:

(1) la direttiva dovrebbe dichiarare espressamente che l'accesso alle informazioni in materia di ambiente è un diritto, cosicché ogni limitazione del suo esercizio dovrebbe essere interpretata e applicata restrittivamente.

(2) L'articolo 1 parla di informazioni "detenute" da pubbliche autorità, ma oggigiorno un sempre maggior numero di informazioni è in possesso di altri organismi soggetti al controllo di un'autorità pubblica. La direttiva dovrebbe specificare che un'autorità pubblica "detiene" informazioni se tali informazioni, pur essendo a sua disposizione sono fisicamente in possesso di un'entità privata soggetta al controllo della pubblica autorità.

(3) La definizione di "informazioni relative all'ambiente" della direttiva dovrebbe essere modificata in modo da chiarire che essa include le informazioni sulla salute, sulle radiazioni e sull'energia nucleari, nonché informazioni (comprese informazioni finanziarie od economiche) su attività o proposte che possono avere un impatto sull'ambiente.

(4) La direttiva attualmente si applica a pubbliche autorità con "responsabilità relative all'ambiente". La direttiva dovrebbe tuttavia applicarsi alle informazioni in materia di ambiente detenute da una qualsiasi amministrazione pubblica, indipendentemente dal fatto che essa abbia o meno responsabilità relative all'ambiente. La pubblicazione di elenchi indicativi, ma non esaustivi, di organismi soggetti alla direttiva potrebbe essere utile.

(5) La direttiva esclude dalla definizione di pubbliche autorità gli organismi che esercitano funzioni giudiziarie o legislative. Questa eccezione è stata in qualche caso interpretata nel senso che un organismo che talvolta agisce in una veste giudiziaria o legislativa non ricadesse mai nella previsione della direttiva. La direttiva dovrebbe quindi chiarire che l'esclusione di un organismo si applica solo alle occasioni in cui esso esercita competenze giudiziarie o legislative.

(6) Aumenta il numero delle funzioni tradizionalmente svolte da autorità governative che vengono trasferite ad organismi semipubblici o privati. L'articolo 6 intende ricondurre queste attività sotto la disciplina della direttiva, ma si limita a quelli "soggetti al controllo delle autorità pubbliche". Il testo dell'articolo 6 deve quindi essere reso più chiaro e deve comprendere gli organismi controllati, diretti, regolati o istituiti in tutto o in parte dal governo per svolgere un pubblico servizio o una funzione statale, e dovrebbe essere cancellato il requisito attualmente prescritto a tali organismi, quello di essere un organismo "con responsabilità pubbliche per l'ambiente".

(7) L'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva esige che le pubbliche autorità rendano "disponibili" le informazioni, ma non è chiaro se l'obbligo si riferisce alla consultazione o alla riproduzione. La direttiva dovrebbe stabilire se spetta al richiedente decidere come desidera che gli vengano messe a disposizione le informazioni.

(8) L'articolo 3, paragrafo 1, afferma che chiunque può richiedere le informazioni senza dover "dimostrare" un interesse. La direttiva dovrebbe chiarire che il richiedente non è obbligato a dare alcuna spiegazione alla pubblica autorità.

(9) La direttiva si limita ad esigere che gli Stati membri definiscano le modalità pratiche per rendere le informazioni effettivamente disponibili, senza stabilire ulteriormente quale debba esserne il contenuto. La direttiva dovrebbe regolare, come minimo, i seguenti aspetti:

* la designazione di unità amministrative per il rilascio delle informazioni o di funzionari addetti alle informazioni per ciascuna pubblica autorità soggetta alla direttiva;

* la tenuta di registri delle informazioni di cui si è in possesso;

* disposizioni per inoltrare le richieste di informazione alle autorità appropriate;

* l'istituzione di locali o strutture per la consultazione delle informazioni in luoghi idonei e accessibili a orari ragionevoli;

* la pubblicazione del tariffario applicato;

* l'organizzazione di programmi di formazione per i funzionari.

(10) L'articolo 3, paragrafo 2, contiene una lunga lista di eccezioni alla libertà di accesso, formulate in termini troppo ampi, col rischio di vanificare gli obiettivi dichiarati nella direttiva. Esse dovrebbero essere rigorosamente limitate a quelle strettamente necessarie per proteggere legittimi interessi pubblici e privati. Le eccezioni andrebbero applicate solo se si è in grado di dimostrare che la divulgazione di informazioni recherebbe pregiudizio all'interesse tutelato e che il danno che risulterebbe dal rilascio dell'informazione sarebbe superiore al beneficio che il pubblico interesse otterrebbe con l'accesso alle informazioni. Di un eventuale rifiuto di concedere l'accesso dovrebbero essere fornite motivazioni chiare e dettagliate.

(11) In aggiunta alla disposizione raccomandata al punto 10:

* il riferimento alla "riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche" dovrebbe essere ristretto a tipi di "deliberazioni" più specifici e alla "riservatezza" quale stabilita dalla legge o da altre normative.

* l'amplissima deroga per le "materie che sono in discussione, sotto inchiesta (ivi comprese le inchieste disciplinari) o che sono oggetto di un'azione investigativa preliminare", dovrebbe essere limitata alle materie attualmente in discussione e alla misura necessaria per impedire la comunicazione di informazioni atte a compromettere il diritto ad un equo processo o a intralciare il corso della giustizia. La deroga che si riferisce alla "azione investigativa preliminare" dovrebbe essere chiaramente circoscritta alle indagini che possono dar luogo a un procedimento penale;

* la deroga connessa alla "riservatezza commerciale e industriale" dovrebbe limitarsi alle informazioni commerciali sensibili (come i segreti commerciali) che siano stati designati come riservati dall'impresa interessata e la cui divulgazione danneggerebbe significativamente i suoi interessi commerciali favorendo la concorrenza. Chi rivendica la tutela della riservatezza commerciale deve fornire un'adeguata motivazione. La direttiva dovrebbe specificare che i dati relativi alle immissioni nell'ambiente (emissioni, rifiuti, ecc.) non possono essere considerati riservati.

* la deroga riguardante il "materiale fornito da terzi" può essere difficile da applicare in pratica, perché può non essere chiaro se le informazioni siano state fornite per soddisfare un obbligo legale oppure no. Inoltre, molte delle informazioni che le pubbliche autorità detenevano a fini di tutela dell'ambiente vengono fornite volontariamente. L'esigenza di un vincolo di riservatezza sulle informazioni dovrebbe basarsi sul loro contenuto e non sul modo in cui una pubblica autorità le ha ottenute; perciò non dovrebbe esserci alcuna deroga generale per le informazioni fornite volontariamente.

(12) Per quanto riguarda l'articolo 3, paragrafo 3:

* La comunicazione di documenti incompleti non dovrebbe essere rifiutata se gli stessi sono stati presi in considerazione da una autorità pubblica per pervenire a una decisione;

* l'incompletezza dei dati dovrebbe essere esclusa dai motivi di rifiuto, perché è difficile sostenere che la divulgazione dei dati deve essere negata durante la loro elaborazione;

* la direttiva dovrebbe chiarire in quali casi le comunicazioni tra varie autorità pubbliche possono essere rifiutate in quanto "comunicazioni interne";

* è opportuno riesaminare il motivo di rifiuto basato sul fatto che la richiesta è "formulata in termini troppo generali". Può darsi che una richiesta debba essere formulata in termini generali se l'autorità pubblica non tiene, per le informazioni detenute, elenchi o registri che aiuterebbero il richiedente a presentare una richiesta più specifica.

(13) L'articolo 3, paragrafo 4 dovrebbe essere modificato in modo da stabilire che una risposta deve essere data appena possibile e che le informazioni devono essere fornite entro e non oltre il termine specificato. L'attuale termine di due mesi dovrebbe essere drasticamente ridotto, perché ritardi eccessivi privano spesso le informazioni del loro valore e sempre più dati vengono memorizzati in archivi elettronici, per cui sono facilmente accessibili e possono essere trasmessi rapidamente.

(14) Per quanto riguarda l'articolo 4, la direttiva dovrebbe espressamente esigere un riesame amministrativo dei casi ivi contemplati (nonché di aspetti correlati come l'addebito di somme eccessive), pur preservando la possibilità di un riesame della decisione amministrativa davanti ad organi giudiziari. Questo dovrebbe aiutare a abbassare gli alti costi o i lunghi ritardi associati delle attuali procedure di riesame laddove esse siano una componente del sistema giudiziario esistente in un determinato Stato membro. La direttiva dovrebbe inoltre disporre che, nell'osservanza dell'ordinamento giuridico nazionale, la procedura di riesame dovrebbe essere poco onerosa e portare a decisioni rapide, indipendenti, vincolanti e trasparenti.

(15) Per quanto riguarda l'articolo 5, la direttiva dovrebbe:

* esigere la fissazione e la pubblicazione di un tariffario, con indicazione dell'ammontare massimo dei diritti;

* chiarire che la consultazione è gratuita;

* disporre che per ricerche che richiedono un determinato (breve) periodo di tempo non viene riscosso alcun diritto;

* stabilire la possibilità di una riduzione o di una rinuncia a riscuotere diritti per richieste aventi fini non commerciali.

(16) La direttiva dovrebbe stabilire sanzioni contro le autorità pubbliche che infondatamente rifiutano di comunicare le informazioni.

(17) L'articolo 7 dovrebbe essere rafforzato per rispondere all'interesse della collettività alle informazioni sull'ambiente e anche essere aggiornato alla luce degli sviluppi delle tecnologie informatiche.

(18) Poiché ora tutti gli Stati membri hanno recepito la direttiva, dovrebbe essere concesso un periodo relativamente breve (ad esempio 12 mesi) per recepire le eventuali modifiche che possono scaturire dal riesame di cui all'articolo 8. Dovrebbe ancora una volta essere stabilito l'obbligo di una valutazione dell'applicazione della direttiva e del suo riesame, con un'indicazione più precisa della data in cui gli Stati membri dovrebbero presentare i loro rapporti.