52000DC0180

Relazione della Commissione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici - Aggiornamento per il periodo 1993-1995 sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri relativamente all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva /* COM/2000/0180 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SULL'APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE, CONCERNENTE LA CONSERVAZIONE DEGLI UCCELLI SELVATICI AGGIORNAMENTO PER IL PERIODO 1993-1995 sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri relativamente all'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva

INDICE

1. Introduzione

2. Statuto di conservazione delle specie (articoli 1 e 2)

2.1. Obiettivi di tali articoli

2.2. Tendenze e situazione delle popolazioni aviarie

2.3. Informazioni fornite dagli Stati membri nella relazione triennale

3. Preservazione degli habitat e Zone di Protezione Speciale (articoli 3 e 4)

3.1. Obiettivi di tali articoli

3.2. Istituzione della rete di Zone di Protezione Speciale per Stato membro

3.3. Adeguamento della rete di Zone di Protezione Speciale

4. Prelievi (articoli 5, 6, 7, 8 e 9)

4.1. Obiettivi di tali articoli

4.2. Nuove disposizioni di legge adottate nel periodo considerato; modifiche rilevanti delle disposizioni già esistenti

4.3. Cambiamenti intervenuti nei regimi di caccia degli Stati membri, quanto al numero di specie cacciate, alle date di apertura e chiusura della stagione di caccia ed alle zone di esclusione.

4.4. Deroghe al regime di protezione nel periodo considerato (articolo 9) introdotte, eliminate o modificate

5. Ricerca e misure di accompagnamento (articoli 10, 11, (13 e 14))

5.1. Obiettivi di tali articoli

5.2. Ricerche e lavori necessari avviati dalla Commissione

5.3. Ricerche e lavori necessari avviati dagli Stati membri

5.4 Introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri.

1. Introduzione

La presente relazione si fonda sulle informazioni contenute nelle relazioni nazionali trasmesse alla Commissione dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 12 della direttiva. Concerne gli anni 1993, 1994 e 1995 per la maggior parte degli Stati membri; si riferisce esclusivamente al 1995 per la Svezia, la Finlandia e l'Austria.

La relazione espone esclusivamente le differenze significative rispetto alla situazione precedente (si rinvia al doc. COM(93) 572 def. "Seconda relazione sull'applicazione della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici, periodo 1981-1991" e supplemento 1992).

Oltre che delle relazioni triennali trasmesse dagli Stati membri, si è tenuto conto anche delle informazioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione in applicazione degli articoli 4 e 9 della direttiva.

La direttiva 79/409/CEE [1], modificata dalle direttive 81/854/CEE [2], 85/411/CEE [3], 86/122/CEE [4], 91/244/CEE [5], 94/24/CE [6] e dagli atti relativi all'adesione della Grecia [7], della Spagna e del Portogallo [8], dell'Austria, della Svezia e della Finlandia [9], stabilisce un regime generale di conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri cui si applica il Trattato. Il regime è destinato a garantire la tutela, la gestione e la regolazione di tali specie; disciplina la caccia e la cattura degli uccelli selvatici. Si applica agli uccelli selvatici, alle uova, ai nidi e ad alcuni habitat

[1] GU L 103, 25.4.1979, pag. 1

[2] GU L 319, 7.11.1981, pag. 3.

[3] GU L 233, 30.8.1985, pag. 33.

[4] GU L 100, 16.4.1986, pag. 22.

[5] GU L 115, 8.5.1991, pag. 41.

[6] GU L 164, 30.6.1991, pag. 9.

[7] GU L 291, 19.11.1979, pag. 17.

[8] GU L 302, 15.11.1985, pag. 221.

[9] GU L 1, 1.1.1995, pag. 125.

L'articolo 1 definisce l'obiettivo che la direttiva si prefigge. Essa concerne tutte le specie di uccelli viventi naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri (esclusa la Groenlandia). Si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat.

L'articolo 2 fissa l'obiettivo della protezione di tutte le specie di uccelli, in relazione alle esigenze ecologiche delle specie, alle esigenze scientifiche e culturali a quelle economiche e ricreative del pubblico.

La direttiva si articola su due temi principali: la tutela degli habitat, imposta dagli articoli 3 e 4, e i prelievi, disciplinati dagli articoli da 5 a 9.

L'articolo 10 prevede che gli Stati membri incoraggino le ricerche nel settore della protezione degli uccelli selvatici.

L'articolo 11 impone di vigilare affinché l'introduzione di specie che non vivono naturalmente allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri, non arrechi pregiudizio alla fauna e alla flora locali.

In virtù dell'articolo 12 gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione una relazione sull'applicazione delle disposizioni nazionali adottate in virtù della direttiva. Per il periodo che concerne la presente relazione (1993-1995), vari Stati membri hanno trasmesso in ritardo tale relazione: l'ultima è pervenuta alla Commissione alla fine dell'aprile 1999.

L'applicazione delle misure adottate in virtù della direttiva non può in alcun caso provocare un deterioramento della situazione per quanto riguarda la conservazione delle specie di uccelli che vivono naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri (articolo 13); gli Stati membri possono prendere misure di protezione più rigorose di quelle previste dalla direttiva (articolo 14).

Gli articoli da 15 a 19 contengono elementi procedurali: prevedono segnatamente l'istituzione di un comitato per l'adeguamento al progresso scientifico e tecnico, per permettere le modifiche necessarie, e stabiliscono le procedure e i termini di trasmissione.

2. Statuto di conservazione delle specie (articoli 1 e 2)

2.1. Obiettivi di tali articoli

- L'articolo 1 definisce l'oggetto cui si applica la direttiva. Questa concerne le specie, cioè tutte le popolazioni e tutti gli individui, prescindendo dalla provenienza. Sono escluse le popolazioni di forme domestiche nettamente riconoscibili come tali, comprese quelle ritornate allo stato selvatico (per esempio i piccioni che vivono liberi in città), nonché le specie presenti nella Comunità esclusivamente in seguito all'introduzione, deliberata o accidentale, di popolazioni, ovvero è attestata dall'occasionale osservazione di individui palesemente sfuggiti alla cattività. Sono esclusi anche gli esemplari che vivono in cattività. L'elenco delle specie di uccelli che vivono naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri è costituito dalla somma degli elenchi approvati dalle commissioni per l'avifauna degli Stati membri, o, se non ve ne sono, dagli autori degli elenchi di avifauna.

- L'articolo 2 della direttiva stabilisce l'obiettivo di tutela di tutte le specie di uccelli oggetto della direttiva, correlando tale obiettivo tanto alle esigenze ecologiche delle specie che a quelle scientifiche, culturali, ricreative ed economiche del pubblico. Prevede expressis verbis una politica intesa a preservare e a mantenere le specie e, ove del caso, a ripristinarle o limitarle.

2.2. Tendenze e situazione delle popolazioni aviarie

Una recente revisione della situazione delle specie di uccelli europei è stata pubblicata da "BirdLife International" nel 1994. Il comitato ORNIS, istituito dalla direttiva, ha ammesso che si tratta delle informazioni scientifiche più valide attualmente disponibili. Contiene una massa di informazioni, risultato di 4 anni di raccolta di dati e di analisi, che ha permesso, per la prima volta, di documentare su scala continentale la gravità e l'entità del declino di tutta l'avifauna.

Lo studio identifica 514 specie di uccelli osservate regolarmente in Europa. 236 si trovano in condizioni di conservazione abbastanza favorevoli e sono distribuite su una vasta area, che eccede le frontiere dell'Europa. Tra le altre 278, 83 godono parimenti di condizioni favorevoli di conservazione, ma sono distribuite principalmente in Europa. La situazione di 319 specie in tutto su 514 (cioè 62%) può essere complessivamente considerata soddisfacente. Le altre, cioè 195 specie, pari al 38%, sono in una situazione sfavorevole: manifestano infatti una marcata tendenza al declino ovvero la loro area di distribuzione è limitata (e in alcuni casi estremamente limitata). Quasi il 25% delle specie osservate regolarmente in Europa ha subito, nei venti anni scorsi, un declino sostanziale del numero di esemplari.

Gli uccelli sono, in linea di massima, validi indicatori delle variazioni ambientali; v'è ragione pertanto di temere che il declino delle specie avifaunistiche sia il riflesso di quanto avviene per altri gruppi animali o vegetali. Ciò significa una marcata degradazione della biodiversità in Europa, tanto in termini di distribuzione che di numero di esemplari.

Nella maggior parte dei casi il declino delle specie avifaunistiche è collegato a cambiamenti intervenuti nell'utilizzo dei terreni e nei tipi di gestione. L'agricoltura intensiva costituisce la causa principale di regresso identificata. È la causa principale, o almeno una delle cause, del degrado della situazione di 42 specie il cui numero di esemplari è in diminuzione. Anche la scomparsa e il degrado degli habitat, in particolare delle zone umide, costituiscono fattori preponderanti. Hanno talvolta un impatto negativo sul numero degli esemplari delle specie minacciate i prelievi, fra cui la caccia, benché la loro importanza non sia, in linea di massima, preponderante.

2.3. Informazioni fornite dagli Stati membri nella relazione triennale

Nel quadro della relazione triennale di cui all'articolo 12, gli Stati membri non sono tenuti a informare la Commissione sull'applicazione dei due articoli di cui sopra, che indicano gli obblighi generici imposti dalla direttiva. I tre nuovi Stati membri però hanno indicato la situazione della legislazione nazionale e l'Irlanda elenca i vari emendamenti al « Wildlife Act 1976 » che permettono l'applicazione, a livello nazionale della direttiva "uccelli".

3. Preservazione degli habitat e Zone di Protezione Speciale (articoli 3 e 4)

3.1. Obiettivi di tali articoli

- L'articolo 3 formula una priorità essenziale: la preservazione o il miglioramento degli habitat degli uccelli, conditio sine qua non per il conseguimento dell'obiettivo della direttiva. Contiene le nozioni di sufficiente varietà e superficie di tali habitat. Prevede un'impostazione imperniata su due tipi di azione: l'istituzione e la gestione di zone di protezione e l'adozione di misure generali, intese a garantire l'evoluzione favorevole degli habitat. Come l'articolo 2, oltre alla preservazione prevede il ripristino nonché la creazione di habitat. La tutela degli habitat è un obbligo fondato su impegni formali.

- L'articolo 4 costituisce un elemento centrale della direttiva. Precisa quali misure di conservazione debbano essere adottate per garantire habitat adeguati ad un certo numero di specie, particolarmente vulnerabili, elencate nell'allegato 1 della direttiva ed agli uccelli migratori. Prevede anch'esso una duplice azione: misure specifiche per l'insieme del territorio e l'istituzione di zone di protezione speciali (ZPS). Si tratta di zone designate dagli Stati membri, idonee in numero e superficie per garantire alle specie di cui trattasi condizioni favorevoli in tutta l'area di distribuzione.

La Commissione è incaricata di garantire la coerenza e l'idoneità di tale rete di zone di protezione speciale. È evidente che la rete non è sufficiente a conseguire globalmente l'obiettivo di tutela. Deve però contribuirvi in proporzioni tanto maggiori quanto la specie è vulnerabile alle modifiche dell'habitat e pertanto i risultati di misure esterne sono meno promettenti.

Nel periodo considerato il settore oggetto della direttiva ha conosciuto un modifica di primaria importanza. Gli obblighi di cui alla prima frase dell'articolo 4(4) della direttiva 79/409/CEE sono stati sostituiti, in virtù dell'articolo 7 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, da quelli imposti dall'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 di quest'ultima, fin dalla sua entrata in applicazione, cioè dal giugno 1994. L'articolo 6, paragrafi 2, 3 e 4 della direttiva 92/43/CEE recita:

1. Gli Stati membri adottano le opportune misure per evitare nelle zone speciali di conservazione il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate, nella misura in cui tale perturbazione potrebbe avere conseguenze significative per quanto riguarda gli obiettivi della presente direttiva.

2. Qualsiasi piano o progetto non direttamente connesso e necessario alla gestione del sito ma che possa avere incidenze significative su tale sito, singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti, forma oggetto di una opportuna valutazione dell'incidenza che ha sul sito, tenendo conto degli obiettivi di conservazione del medesimo. Alla luce delle conclusioni della valutazione dell'incidenza sul sito e fatto salvo il paragrafo 4, le autorità nazionali competenti danno il loro accordo su tale piano o progetto soltanto dopo aver avuto la certezza che esso non pregiudicherà l'integrità del sito in causa e, se del caso, previo parere dell'opinione pubblica.

3. Qualora, nonostante conclusioni negative della valutazione dell'incidenza sul sito e in mancanza di soluzioni alternative, un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico, inclusi motivi di natura sociale o economica, lo Stato membro adotta ogni misura compensativa necessaria per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia tutelata. Lo Stato membro informa la Commissione delle misure compensative adottate.

Qualora il sito in causa sia un sito in cui si trovano un tipo di habitat naturale e/o una specie prioritari, possono essere addotte soltanto considerazioni connesse con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica o relative a conseguenze positive di primaria importanza per l'ambiente ovvero, previo parere della Commissione, altri motivi imperativi di rilevante interesse pubblico.

3.2. Istituzione della rete di Zone di Protezione Speciale per Stato membro

Belgique - Belgïe

- Nel 1993, nel 1994 e nel 1995 non sono state designate nuove zone.

Danemark

- Nel 1993, nel 1994 e nel 1995 non sono state designate nuove zone.

- Sono state prese varie misure, intese ad evitare il deterioramento degli habitat e a impedirne alterazioni significative.

Deutschland

La designazione delle zone di protezione speciale rientra nelle competenze dei Länder.

- Nel periodo considerato (1993-1995) non sono state designate nuove zone di protezione speciale.

- Eventuali modifiche all'interno alle zone di protezione speciale possono essere apportate solo previa approvazione delle autorità competenti.

Ellas

- Nel periodo considerato non sono state designate nuove zone di protezione speciale.

España

- Nel periodo considerato sono state designate dieci nuove zone di protezione speciale. La superficie totale è pari a 144 880 ha. Alla fine del 1995 c'erano 149 zone di protezione speciale, per una superficie globale di quasi 25 338 km (2 533 790 ha).

France

- Nel periodo considerato sono state designate otto nuove zone di protezione speciale. Sette ZPS designate in precedenza sono state ampliate. Grazie a tali provvedimenti, la superficie totale delle zone protette è aumentata di 46 052 ha. Alla fine del 1995, esistevano 99 ZPS, per una superficie globale di 706 992 ha.

Ireland

- Nel periodo considerato le iniziative in materia sono state considerevoli: nel 1994 e nel 1995 sono state designate quattro ZPS e ne sono state preannunciate altre 34. La superficie globale di tali zone è pari a 150 000 ha. Alla fine del 1995 in Irlanda erano state designate in tutto 75 zone di protezione speciale, per una superficie globale di 157 806 ha.

Italia

- Nel periodo considerato sono state designate sei nuove zone di protezione speciale, per una superficie globale di 6.000 ha. Alla fine del 1995 c'erano in Italia 80 zone di protezione speciale, per una superficie globale di 3.164 km (316.400 ha).

Luxembourg

- Dal 1993 al 1995 sono state designate tre nuove zone di protezione speciale, per una superficie globale di 1272 ha. Alla fine del 1995 ne erano state designate sei, per una superficie globale di 1389 ha.

Nederland

- Nel periodo considerato sono state designate undici nuove zone di protezione speciale, per una superficie globale di 22 135 ha.

Österreich

- Nel periodo considerato non sono state designate zone di protezione speciale (l'Austria è uno Stato membro dal 1°.1.1995).

Portugal

- Nel periodo considerato non sono state designate zone di protezione speciale.

Sverige

- Nel periodo considerato non sono state designate zone di protezione speciale (la Svezia è uno stato membro dal 1°.01.1995). Con una prima decisione, datata 21 dicembre 1995 peraltro, il governo svedese ha notificato l'intenzione di designare quasi 80 zone di protezione speciale.

Suomi-Finland

- Nel periodo considerato non sono state designate zone di protezione speciale (la Finlandia è uno stato membro dal 1°1.1995). già nel 1994 però è iniziata la preparazione di un inventario; il Centro finlandese per l'ambiente è stato incaricato di scegliere le zone, di provvedere alla direzione scientifica degli inventari, alla gestione della base dati e alla compilazione delle mappe. (La prima proposta, preparata dal ministero dell'ambiente ai fini dell'applicazione della rete Natura 2000 in tutto il paese, era pronta nell'ottobre 1996).

United-Kingdom

- Tra il 50 1993 e il 1995 sono state designate 50 nuove zone di protezione speciale e una, già esistente, è stata estesa. Tra le nuove ZPS, alcune aree sono particolarmente significative, come la New Forest, Bowland Fells e gli estuari dell'Humber e della Severn. Alla fine del 1995 il numero delle ZPS nel Regno Unito era pertanto di 113, per una superficie totale superiore a 365.000 ha.

- L'impegno è stato notevole quanto alla gestione e alla designazione di nuovi siti di interesse specifico speciale (SSSI). La superficie delle aree ecologicamente sensibili è stata aumentata.

- Sono stati finanziati anche altri piani intesi a favorire il ripristino di habitat e una gestione dell'ambiente più favorevole per la natura.

- Sono state prese misure, all'interno e all'esterno delle ZPS, per limitare l'inquinamento dovuto al piombo (causato dall'uso di piombo nella caccia e nella pesca).

- Durante il periodo considerato si è proceduto al monitoraggio di determinate aree, per identificare nuove aree potenzialmente importanti per gli uccelli, che potrebbero eventualmente essere incluse nella rete di zone di protezione.

Conclusioni: Nel periodo considerato sono state designate centoquarantotto nuove zone di protezione speciale e la superficie tutelata è aumentata di oltre 5719 km , con un aumento pari all'8,5 % rispetto al periodo precedente.

3.3. Adeguamento della rete di Zone di Protezione Speciale

Alla data del 31 dicembre 1995 esistevano 1247 zone di protezione speciale [10]. La superficie globale era pari a 71.679 km , il che corrisponde alla somma della superficie del Belgio e dei Paesi Bassi (ma, da un altro punto di vista, solo al 3% del territorio dell'Unione).

[10] 271 zone di protezione speciale, di una superficie totale di 86 km , sono state designate nel Baden-Württemberg per ragioni di conservazione della natura diverse dalla tutela dell'avifauna.

Per valutare la coerenza di tale rete, è indispensabile disporre di informazioni sugli individui delle specie elencate nell'allegato I presenti nella zone di protezione speciale. Le informazioni faunistiche fornite dagli Stati membri presentano spesso troppe lacune e non consentono alla Commissione di valutare direttamente l'adeguatezza della rete agli obiettivi di tutela. Esistono però altre maniere di valutare tale adeguatezza, particolarmente dal punto di vista del conseguimento degli obiettivi.

Si rammenta che le specie elencate nell'allegato I della direttiva sono quelle la cui dinamica della popolazione presenta tendenze sfavorevoli, o potenzialmente sfavorevoli: specie fragili a causa delle caratteristiche intrinseche della distribuzione e della struttura della popolazione, specie specializzate, con esigenze di habitat ben precise. Per la maggior parte si tratta di specie con un indice elevato nelle varie classificazioni di vulnerabilità fondate sui caratteri della distribuzione, sulle tendenze della dinamica delle popolazioni e sulle caratteristiche dell'habitat.

Le misure che gli Stati membri si impegnano a prendere nelle zone di protezione speciale sono intese a garantire l'obiettivo di conservazione, e variano spesso quindi in funzione di esso. Vanno da provvedimenti estremamente vincolanti, presi per aree di superficie ridotta, paragonabili a riserve naturali, a provvedimenti integrati su vasta scala per aree molto estese, In qualche caso, tali provvedimenti differiscono da quelli relativi all'ambiente in genere solo a causa della delimitazione geografica e del carattere vincolante dell'obiettivo di protezione.

Le 1247 zone designate costituiscono una parte dell'insieme delle zone importanti (IBA = Important Bird Areas) per la conservazione degli uccelli in Europa. Grazie a un contributo finanziario della Commissione europea è stato elaborato un inventario completo di tali zone, pubblicato nel 1989 (Grimmet R.F.A. & T.A. Jones, 1989. Important Birds Areas in Europe). In alcuni Stati membri tale inventario è stato in seguito completato.

La valutazione dell'entità delle zone importanti per la conservazione degli uccelli per paese rivela che, alla fine del periodo considerato, solo cinque paesi avevano designato oltre la metà della superficie delle zone importanti per la protezione dell'avifauna. Nella maggior parte degli Stati membri è ancora necessario un considerevole impegno.

4. Prelievi (articoli 5, 6, 7, 8 e 9)

4.1. Obiettivi di tali articoli

- L'articolo 5 istituisce un regime generale di protezione, fatte salve disposizioni particolari. Vieta di uccidere o catturare gli uccelli, di distruggere o danneggiare i nidi e le uova, di raccogliere le uova, di disturbare gli animali e di detenere le specie di cui sono vietate la caccia e la cattura, ai sensi rispettivamente dell'articolo 7 e dell'articolo 9.

- In linea di principio, per evitare che interessi commerciali esercitino un'eventuale pressione nociva sui livelli di prelievo, è necessario istituire un divieto generale di commercializzazione e limitare le deroghe alle sole specie il cui status biologico lo consente. Inoltre, alcune specie (cfr. allegato III della direttiva) possono essere commercializzate, nel rispetto di determinati limiti. L'articolo 6 vieta la commercializzazione di qualsiasi esemplare, morto o vivo, nonché di qualsiasi parte di esemplare delle specie contemplate dalla direttiva, comprese quelle per le quali non è vitata la caccia o la cattura, eccezion fatta per le specie elencate nell'allegato III.

- L'articolo 7 autorizza e disciplina la caccia, compresa la caccia con falco. Limita la caccia alle specie elencate nell'allegato II, selezionate esclusivamente sulla base di criteri biologici: livello della popolazione, caratteristiche della distribuzione, parametri della dinamica delle popolazioni. Esige che la pratica della caccia in una determinata area non arrechi pregiudizio alle azioni di conservazione intraprese altrove, nell'area di distribuzione della specie, e che la caccia rispetti i principi della « saggia utilizzazione » e della « regolazione ecologicamente equilibrata », e sia compatibile con le disposizioni dell'articolo 2.

- L'articolo 8 vieta il ricorso a mezzi di uccisione e cattura che possano portare a prelievi in massa o non selettivi.

- L'articolo 9 istituisce un meccanismo di deroga alle disposizioni sui prelievi. Prevede tre ragioni per autorizzare una deroga:

1. Si presume che gli uccelli abbiano causato un danno o un problema specifico. Quanto precede si applica esclusivamente « nell'interesse della salute e della sicurezza pubbliche, nell'interesse della sicurezza aerea, per prevenire gravi danni alle colture, al bestiame, ai boschi, alla pesca e alle acque, per la protezione della flora e della fauna ». In tali casi può essere autorizzata una deroga « sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti » (articolo 9.1.a).

2. Ai fini della ricerca, dell'insegnamento, del ripopolamento e della reintroduzione, sempre in condizioni rigidamente controllate e se non esistono altre soluzioni soddisfacenti (articolo 9.1.b).

3. « In condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo, la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità » possono essere autorizzati. Il termine « misurati », significa che tali impieghi devono avere un effetto favorevole sugli obiettivi generali della direttiva (articolo 9.1.c).

4. Le esigenze formali che la direttiva stabilisce per mantenere la popolazione delle specie di uccelli ad un livello che corrisponda alle esigenze ecologiche, scientifiche e culturali, pur tenendo conto delle esigenze economiche e ricreative (articolo 2) non soffrono di alcuna eccezione, come anche le esigenze in materia di preservazione degli habitat e di lotta contro l'inquinamento (articoli 3 e 4).

La concessione delle deroghe soggiace a condizioni severe, tra cui l'assenza di alternative soddisfacenti e controlli severi. Per la terza motivazione inoltre è imposta la limitazione delle « piccole quantità ». Si tratta di una nozione necessariamente relativa; quando la deroga si riferisce a prelievi, si esprime al meglio in un parallelo fra il livello dei prelievi e la mortalità annua delle popolazioni interessaste dalla deroga. Una deroga che causi a tali popolazioni una perdita inferiore all'1% della mortalità annua può essere considerata, da un punto di vista matematico, come relativa a una « piccola quantità » in quanto l'impatto è inferiore all'imprecisione relativa ai dati noti sui parametri della dinamica della popolazione. In tal caso il prelievo è "piccolo" anche se paragonato alle cifre consuete della caccia, ed è pertanto compatibile con il fatto che la caccia è disciplinata da una disposizione generale (articolo 7) della direttiva e le altre forme di prelievo da un regime di deroghe.

4.2. Nuove disposizioni di legge adottate nel periodo considerato; modifiche rilevanti delle disposizioni già esistenti

Articolo 5: Regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli oggetto della direttiva

I cambiamenti rilevanti intervenuti nel regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli entrati in vigore nei tre anni che considerati, sono presentati per Stato membro e, se del caso, per regione.

Belgique - Belgïe

Non sono subentrati cambiamenti nella regione fiamminga.

È stato promulgato un nuovo decreto nella regione di Bruxelles. Tale decreto tutela tutte le specie di uccelli.

La regione vallona si è conformata alla direttiva 79/409.

Danemark

La legge 209, 6 maggio 1993, concernente la caccia e la gestione della selvaggina, è entrata in vigore nell'aprile 1994.

Deutschland

Non sono intervenute modifiche del regime generale di protezione. Nel 1994, a seguito di una « modifica » del Bundesartenschutzverordnung, una serie di specie elencate nell'allegato I della direttiva 79/409/CEE è stata aggiunta all'elenco delle specie considerate minacciate di estinzione in Germania.

Ellas

Non ci sono state modifiche del regime generale di protezione. Sono state apportate modifiche all'elenco delle specie che possono essere cacciate. Sono esplicitate al punto seguente:

España

Non ci sono state modifiche del regime generale di protezione durante il periodo considerato. La legge 4/89 del 27 marzo 1989 e il regio decreto 439/1990, 30 marzo 1990 sono tuttora le disposizioni che stabiliscono il regime generale di protezione in Spagna. alcune regioni autonome (Aragon, Castilla y Leon, Extremadura, Murcia, Navarra) hanno promulgato, nel periodo considerato, decreti di applicazione regionali, che, fra l'altro, stabiliscono gli elenchi regionali di specie minacciate e piani regionali di conservazione e recupero di specie minacciate.

France

Non ci sono state modifiche nel regime generale di protezione durante il periodo considerato.

Ireland

Non ci sono state modifiche nel regime generale di protezione durante il periodo considerato.

Italia

Non ci sono state modifiche nel regime generale di protezione durante il periodo considerato. La legge 157 del 1992 è tuttora la normativa di riferimento per la tutela della fauna selvatica e la caccia.

Luxembourg

La relazione presenta la situazione legislativa. La legge 2 aprile 1993 modifica e completa la legislazione lussemburghese sulla caccia. Tali modifiche sono relative, fra l'altro, alle condizioni e alle modalità di ottenimento del diritto di caccia nonché alla capacità di essere parte in giudizio delle associazioni ambientalistiche riconosciute.

Nederland

Nel periodo considerato sono intervenute le seguenti modifiche della legislazione:

- sono entrate in vigore nel 1993 le modifiche delle leggi sulla caccia e sugli uccelli del 1936, imposte dall'applicazione della direttiva "Uccelli";

- è stato vietato l'uso dei proiettili di piombo per la caccia.

Österreich

L'Austria ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995. In Austria gli obblighi derivanti dalla direttiva 79/409/CEE rientrano nelle competenze dei Länder.

Wien (Vienna)

Nel 1995 nel Länd di Vienna erano in vigore le seguenti disposizioni di legge relative al settore disciplinato dalla direttiva 79/409/CEE:

1. La legge 19 ottobre 1984, sulla protezione e sulla gestione della natura (Wiener Naturschutzgesetz 1984) (Gazzetta Ufficiale 6/1985)

2. L'ordinanza 12 febbraio 1985 sulla tutela delle piante e degli animali selvatici (Erste Wiener Naturschutzverordnung) (Gazzetta Ufficiale 7/1985)

3. La legge sulla caccia (Wiener Jagdesetz) (Gazzetta Ufficiale 6/1948)

4. L'ordinanza sulle date di chiusura della stagione di caccia per le specie che possono essere cacciate (Gazzetta Ufficiale 26/1975)

Niederösterreich (Bassa Austria)

Nella Bassa Austria le disposizioni della direttiva 79/409/CEE sono applicate da:

1. La legge sulla protezione della natura nella Bassa Austria Gazzetta Ufficiale 5500)

2. L'ordinanza sulla tutela delle piante e degli animali selvatici (Gazzetta Ufficiale 5500/2)

3. La legge sulla caccia della Bassa Austria (Gazzetta Ufficiale 6500) e le relative disposizioni d'applicazione (Gazzetta Ufficiale 6500/1).

Burgenland (Burgundia)

Nel 1995 nella Burgundia erano vigenti:

1. L'ordinanza generale sulla conservazione della natura, dell'11 marzo 1992, che disciplina la tutela degli habitat importanti per le piante e gli animali selvatici e la conservazione delle specie di piante e di animali (Gazzetta Ufficiale 24/1992).

2. La legge 15 novembre 1990 sulla tutela della natura e la protezione del paesaggio della Burgundia (Gazzetta Ufficiale 27/1991).

3. La legge 27 ottobre 1993, recante modifica della legge 15 novembre 1990 (Gazzetta Ufficiale 1/1994).

Oberösterreich (Alta Austria)

Nel 1995 erano vigenti:

1. La legge sulla tutela della natura e la protezione del paesaggio dell'Alta Austria del 1995 (Gazzetta Ufficiale 37/1995).

2. L'ordinanza di applicazione del governo dell'Alta Austria, dell'11 dicembre 1995, conformemente alla legge sulla tutela della natura e la protezione del paesaggio (Gazzetta Ufficiale 110/1995).

3. L'ordinanza del governo dell'Alta Austria, del 7 maggio 1990, relativa alle date di chiusura della stagione di caccia per le specie per le quali la caccia è autorizzata (Gazzetta Ufficiale 30/90).

Steiermark (Stiria)

Nella Stiria il recepimento della direttiva 79/409/CEE imponeva l'adeguamento sulla legislazione vigente. Nel giugno 1995 è stata promulgata una nuova legge sulla tutela della natura in Stiria, che tiene conto delle esigenze della direttiva "Uccelli" e della direttiva 92/43/CEE.

Kärnten(Carinzia)

In Carinzia la legislazione è stata conformata alla direttiva 79/409/CEE mediante:

1. Il decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 87/1995, recante applicazione della legge sulla protezione della natura (Gazzetta Ufficiale 54/1986).

2. L'ordinanza sulla tutela degli animali (Gazzetta Ufficiale 3/1989).

3. La modifica della legge sulla caccia del 1978, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 108/1996.

Salzburg (Salisburgo)

Nel 1995 nel Land di Salisburgo erano vigenti le seguenti disposizioni in materia di tutela della natura:

1. La legge sulla protezione della natura nel Land di Salisburgo (Gazzetta Ufficiale 1/1993 e Gazzetta Ufficiale 65/1994).

2. L'ordinanza sulla protezione delle specie vegetali (Gazzetta Ufficiale 46/1994).

3. L'ordinanza sulla protezione delle specie animali (Gazzetta Ufficiale 12/1980, aggiornata dalle disposizioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 55/1981 e 10/1989).

4. La legge sulla caccia (Gazzetta Ufficiale 100/1993).

5. L'ordinanza sulle date di chiusura della caccia (Gazzetta Ufficiale 33/1987).

Tirol (Tirolo)

Nel Tirolo nel 1995 erano vigenti le seguenti disposizioni di legge:

1. La legge 18 marzo 1991 sulla tutela della natura nel Tirolo (Gazzetta Ufficiale 29/1991).

2. L'ordinanza sulla tutela della natura nel Tirolo, del 22 aprile 1975, relativa alla tutela delle piante selvatiche e degli animali per i quali la caccia è vietata (Gazzetta Ufficiale 29/1975).

3. La legge sulla caccia nel Tirolo (Gazzetta Ufficiale 60/1983) con le modifiche pubblicate nella Gazzetta Ufficiale 68/1983 e le disposizioni di applicazione (Gazzetta Ufficiale 19/1995), con le relative modifiche Gazzetta Ufficiale 30/1996).

Vorarlberg

Nel Vorarlberg nel 1995 erano vigenti le seguenti disposizioni di legge:

1. La legge 26 agosto 1969 sulla tutela della natura nel Vorarlberg (Gazzetta Ufficiale 36/1969) modificata con legge del 18 maggio 1988 (Gazzetta Ufficiale 23/1988).

2. L'ordinanza sulla protezione delle piante selvatiche e degli animali selvatici per i quali la caccia è vietata (Gazzetta Ufficiale 10/1979), modificata dall'ordinanza pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 41/1988.

3. La legge sulla protezione del paesaggio del Vorarlberg (Gazzetta Ufficiale 1/1982), modificata dalla legge pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22/1988.

Portugal

Il decreto-legge n. 224/93 recepisce nella legislazione nazionale le modifiche apportate all'allegato I (cfr. 91/244/CEE) della direttiva Uccelli. Le disposizioni di recepimento rese necessarie a seguito della modifica dell'allegato II (cfr. direttiva 94/24/CEE) della Direttiva uccelli, sono in preparazione.

Sverige

La Svezia ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995. Qualche anno prima erano stati avviati lavori intesi a preparare la legislazione svedese a soddisfare le esigenze imposte dal diritto comunitario in materia di ambiente.

Quanto alle disposizioni della direttiva 79/409/CEE, le autorità svedesi considerano che esse sono già in gran parte in vigore nel diritto svedese, in quanto contemplate da disposizioni preesistenti. Nel 1994 sono iniziati lavori intesi a completare la legislazione in materia, tenendo conto della direttiva sulla protezione degli uccelli. Le principali disposizioni in materia sono:

- Legge sulla protezione della natura e decreto sulla protezione della natura.

- Legge sulla caccia e decreto sulla caccia.

- Legge sulla coltivazione dei terreni agricoli.

- Legge sulla tutela delle foreste.

- Legge sulla gestione delle risorse naturali.

- Decreto amministrativo sulla protezione della natura, contenente disposizioni sulla caccia (Gazzetta Ufficiale 1994/3).

- Legge sui provvedimenti relativi ad animali e piante appartenenti a specie protette.

Suomi /Finland

La Finlandia ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995; a decorrere da tale data le disposizioni della direttiva "Uccelli" 79/409/CEE e della direttiva 94/24/CEE, che modifica l'allegato II della direttiva 79/409/CEE, sono vincolanti. La direttiva "Uccelli" ha costituito la base per l'elaborazione della legislazione finlandese in materia già prima dell'effettiva adesione della Finlandia.

Il 1° gennaio 1995 era in vigore la legge sulla protezione della natura (Raccolta degli atti legislativi della Finlandia 71/23), modificata e rimaneggiata parzialmente a più riprese. Il 17 marzo 1993 il ministero dell'ambiente aveva istituito un gruppo di lavoro incaricato di preparare una proposta per una revisione completa della legge sulla protezione della natura. A tale data non era stata ancora presa una decisione definitiva quanto all'adesione della Finlandia all'Unione europea; al gruppo di lavoro era stato dato mandato di prendere in considerazione, nel quadro della legislazione finlandese sulla protezione della natura, gli obblighi imposti in caso di adesione all'Unione. Il 29 dicembre 1994 il gruppo di lavoro consegnò una relazione contenente un disegno di legge recante applicazione della direttiva 79/409/CEE, concernente la conservazione degli uccelli selvatici.

United Kingdom

Nel periodo considerato non sono state promulgate nuove disposizioni di legge.

A livello dell'Unione europea nel periodo considerato è stato preparato l'accordo sulla conservazione degli uccelli acquatici migratori afroeuroasiatici (AEWA - African-Eurasian waterbirds Agreement). L'accordo si iscrive nel quadro della Convenzione di Bonn ed è stato siglato nel giugno 1995 da 53 paesi situati nell'area in cui si ripartiscono gli uccelli acquatici migratori, fra cui i paesi dell'Unione europea e la Comunità.

4.3. Cambiamenti intervenuti nei regimi di caccia degli Stati membri, quanto al numero di specie cacciate, alle date di apertura e chiusura della stagione di caccia ed alle zone di esclusione.

Non tutte le specie di uccelli sono contemplate da tutte le disposizioni dell'articolo 5 della direttiva. 24 specie (allegato II/1) possono essere cacciate, conformemente alla legislazione degli Stati membri, a causa dell'entità delle popolazioni, della ripartizione geografica e delle tendenze della dinamica delle popolazioni nell'insieme della Comunità. 56 altre specie (allegato II/2) possono essere cacciate solo in alcuni paesi. Nessuna però può essere cacciata durante l'intero ciclo riproduttivo. Per le specie migratrici tale divieto si estende al periodo di ritorno verso le aree di riproduzione.

A livello dell'Unione europea si è reso necessario un adeguamento dell'allegato II della direttiva "Uccelli" (cfr. direttiva 94/24/CEE [11]). Sono stati aggiunti all'allegato II/2 alcuni corvidi, alcuni lariformi e lo storno.

[11] GU L 164, 30.6.1994, pag. 9.

A seguito degli emendamenti introdotti dalla direttiva 94/24/CEE, che modifica la direttiva 79/409/CEE, gli allegati II.1 e II.2 consolidati della direttiva si presentavano, alla fine del periodo considerato come segue :

Tabella 1. Allegato II.1 modificato

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) si fa riferimento alle popolazioni selvatiche della specie Columba livia e non a quelle derivate da piccioni domestici.

* La specie è presente nello Stato membro e la caccia è autorizzata ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7.

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

- Specie per le quali nello Stato membro, alla fine del periodo considerato, esisteva una stagione di caccia.

Tabella 2. Allegato II.2 modificato

>SPAZIO PER TABELLA>

* ai sensi del paragrafo 3 dell'articolo 7, gli Stati membri possono autorizzare la caccia di tali specie.

*M esclusivamente i maschi della specie

>RIFERIMENTO A UN GRAFICO>

Specie per le quali nello Stato membro, alla fine del periodo considerato, esisteva una stagione di caccia.

Articolo 6 Permesso di commercializzazione per le specie elencate nell'allegato III, parte 2

In tutti gli Stati membri le condizioni sono ancora soddisfatte; nel periodo considerato non sono state apportate modifiche alla legislazione. Nel Regno Unito nel 1993 e nel 1994 si sono svolte discussioni sulle disposizioni in materia di controlli. Si è concluso che gli obiettivi dei controlli (tutela delle specie selvatiche e mantenimento dei diritti delle persone che commercializzano legalmente gli uccelli morti) sarebbero conseguiti più efficacemente tramite un sistema di permessi generali. In Svezia l'articolo 1 della legge (Gazzetta Ufficiale 1994/1818) contiene una disposizione che autorizza il governo a rilasciare i decreti necessari, che sono stati promulgati però solo dopo il periodo considerato. In Finlandia è autorizzata la commercializzata delle specie indigene, eccezion fatta per Anser albifrons, Aythya marila, Melanitta nigra, Pluvialis apricaria, Lymnocriptes minimus e Gallinago gallinago.

Articolo 7 Prelievi, metodi di caccia e di cattura

I rilevanti cambiamenti intervenuti nei tre anni considerati nell'elenco delle specie di uccelli per i quali la caccia è autorizzata e nelle date di apertura e chiusura della stagione di caccia sono presentati per Stato membro; per i nuovi Stati membri si fornisce la situazione legislativa.

Belgique - Belgïe

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

Danemark

La relazione non contiene informazioni in materia.

Deutschland

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

Ellas

Ogni anno, di norma in luglio, il ministero dell'agricoltura pubblica il « regolamento annuo sulla caccia » che fissa, per tutto il Paese, le date di apertura e chiusura della caccia. Nel 1993 tutte le specie di oche (Anser spp. e Branta spp.) sono state depennate dall'elenco delle specie la cui caccia è autorizzata in Grecia. La decisione ha avuto l'effetto di ritirare dall'elenco l'Anser fabalis e l'Anser albifrons; le altre specie di oche osservate regolarmente in Grecia erano infatti già protette.

Nel 1994 la modifica principale riguardava la diminuzione della durata della stagione di caccia, chiusa il 28 febbraio invece che il 10 marzo, come avveniva in precedenza. Lo stesso anno è stata ritirata dall'elenco delle specie per le quali la caccia è autorizzata l'anatra Anas strepera. Sono state invece aggiunte all'elenco quattro specie (Pica pica, Corvus monedula, C. corone e Sturnus vulgaris) a seguito della modifica dell'allegato II (cfr. direttiva 94/24/CEE) della direttiva "Uccelli".

España

A livello nazionale non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

France

Nel periodo considerato sono subentrate due importanti modifiche:

- In Francia le modalità di applicazione della direttiva 79/409/CEE si fondano sullo scaglionamento delle date di chiusura della caccia nel corso del mese di febbraio. In più occasioni tali modalità di applicazione sono state rimesse in questione; in conseguenza il 15 luglio 1994 è stato presentato al Parlamento un disegno di legge (legge n. 94/591).

- A seguito della modifica che la direttiva 94/24/CEE ha apportato all'allegato II della direttiva 79/409/CEE, l'articolo R. 227-27 del codice rurale è stato abrogato nel 1994. Attualmente infatti la caccia è autorizzata per le specie Sturnus vulgaris, Pica pica, Corvus frugilegus, Corvus corone, e Garrulus glandarius, che erano contemplate da tale articolo, e che rientrano ora pertanto nelle disposizioni previste dai decreti sulla caccia.

Ireland

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

Italia

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

Luxembourg

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

Nederland

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente.

Österreich

L'Austria ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995. La situazione della legislazione, in particolare per quanto concerne la caccia, è presentata al punto 4.2.

Portugal

Il decreto legge n. 224/93, del 18 giugno, modifica l'elenco delle specie per le quali la caccia è autorizzata, recependo nel diritto nazionale le modifiche che la direttiva 91/244/CEE ha apportato alla direttiva 79/409/CEE.

Sverige

La Svezia ha aderito all'Unione europea il 1° gennaio 1995. Nel decreto nazionale sulla caccia si precisano i periodi durante i quali la caccia è autorizzata nelle varie regioni del paese. Per quanto concerne gli uccelli, si distingue tra la caccia generale e quella protetta. I periodi durante i quali è autorizzata la caccia generale sono indicati nell'allegato 1 del decreto. I periodi di caccia protetta, intesi ad evitare danni alla selvaggina, sono indicati nell'allegato 4. A seguito dell'adesione della Svezia all'Unione europea l'allegato 1 del decreto sulla caccia è stato così modificato: è ormai vietata la caccia estiva della Scolopax rusticola, per la quale adesso la stagione di caccia inizia il 21 agosto; l'apertura della caccia della Columba palumbus è rinviata dal 1° agosto al 1° settembre; per le specie Corvus corone, Corvus monedula e Pica pica che potevano essere cacciate tutto l'anno, la stagione di caccia va ora dal 1° agosto al 15 aprile; è rinviata dal 10 maggio al 1°agosto l'apertura sella stagione di caccia al Corvus frugilegus; la stagione di caccia generale al Phalacrocorax carbo e al Corvus corax è stata soppressa.

Suomi-Finland

La Finlandia ha aderito all'Unione europea al 1° gennaio 1995. La nuova legge finlandese sulla caccia (Raccolta degli atti legislativi finlandesi 615/93) è entrata in vigore il 1 agosto 1993; nell'elaborazione di essa si è tenuto conto della direttiva "Uccelli".

Fra le specie elencate nell'allegato II/1 della direttiva 79/409/CEE Alectoris graeca e Alectoris rufa non esistono in Finlandia; Anas strepera, Lymnocryptes minimus e Gallinago gallinago sono protetti.

United-Kingdom

Non sono subentrate modifiche rilevanti rispetto al periodo precedente..

È stata condotta un'inchiesta per valutare l'impatto che avrebbe potuto avere l'applicazione della proposta di emendamento dell'articolo 7 della direttiva, presentata dalla Commissione. L'emendamento permette l'allungamento della stagione di caccia (ritardando la chiusura). Il JNCC (Joint Nature Conservation Committee) e il DOE (Department of the Environment) hanno dimostrato, di fronte al comitato ad hoc della Camera dei Lord, che la proposta avrebbe potuto avere effetti nefasti sulle popolazioni britanniche di alcune specie di uccelli migratori. Il rapporto del comitato della Camera dei Lord ha accolto l'argomentazione e raccomanda che la proposta della Comunità sia ritirata.

Nel settembre 1995 è iniziata l'azione governativa intesa a vietare, con decorrenza del settembre 1997, l'uso del piombo nei proiettili da caccia in tutte le zone umide.

Articolo 8 : Disposizioni legislative in riferimento all'allegato IV della direttiva.

Gli Stati membri hanno adottato le misure necessarie, spesso prima dell'entrata in vigore della direttiva. Le relazioni degli Stati membri non citano cambiamenti rilevanti. Si osservi però che le disposizioni dell'articolo 8 sono state recepite formalmente nella legislazione tedesca nel luglio 1994.

4.4. Deroghe al regime di protezione nel periodo considerato (articolo 9) introdotte, eliminate o modificate

Per i tre anni considerati gli Stati membri hanno preparato la relazione annua di cui all'articolo 9.

Tabella 3. Numero di Deroghe per Stato membro

>SPAZIO PER TABELLA>

* Tutti gli Stati membri hanno trasmesso la relazione annua alla Commissione. L'Austria, la Svezia e la Finlandia sono Stati membri dal 1995.

Si è tentato di semplificare e uniformare la procedura di comunicazione delle deroghe previste all'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE. Il "JNCC support unit" [12] ha sviluppato, grazie a un contributo finanziario della Commissione, un sistema di informazione. Si tratta di un sistema informatizzato, che fornisce una base dati contenente tute le deroghe notificate alla Commissione europea dagli Stati membri.

[12] Il Joint Nature Conservation Committee è l'Ente di riferimento per la direttiva "Uccelli" nel Regno Unito.

5. Ricerca e misure di accompagnamento (articoli 10, 11, (13 e 14))

5.1. Obiettivi di tali articoli

- La tutela delle specie implica assai sovente la gestione dei rispettivi habitat, la quale a sua volta presuppone la conoscenza dei fattori che influenzano, e in qualche caso determinano, la presenza di una specie o di un gruppo di specie di un determinato habitat. Tali conoscenze, ottenute grazie a osservazioni specifiche e ricerche metodiche, sono ancora spesso lacunose o perfettibili. La ricerca scientifica, base di una gestione ragionata delle popolazioni di uccelli e dei loro habitat, costituisce pertanto uno degli elementi basilari del sistema generale di conservazione degli uccelli selvatici. È necessario dunque promuoverne lo sviluppo e il coordinamento fra gli Stati membri. L'articolo 10 della direttiva impone agli Stati membri di procedere a lavori di ricerca ai fini della protezione, della gestione e dell'utilizzazione dell'avifauna. L'allegato V della direttiva stabilisce le priorità in materia.

- Gli Stati membri devono vigilare affinché l'eventuale introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri non arrechi pregiudizio alla flora e alla fauna locali. Sono tenuti a consultare la Commissione su tutti i progetti di introduzione di una nuova specie. L'articolo 11 pertanto tutela la flora e la fauna selvatiche, considerate globalmente, nei confronti dell'introduzione intempestiva di specie di uccelli non indigeni nell'Unione europea.

5.2. Ricerche e lavori necessari avviati dalla Commissione

Incoraggiamento delle ricerche e dei lavori necessari per la protezione, la gestione e l'utilizzazione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli di cui all'articolo 1.

A livello comunitario nel periodo considerato, grazie al contributo finanziario a un progetto triennale di Life Natura, Bird Life International, di concerto con Wetlands International, ha elaborato piani di azione per le 23 specie a rischio presenti in Europa. Tali piani sono stati pubblicati nell'ottobre 1996 dal Consiglio d'Europa (la traduzione in francese nel 1997 [13]). I piani d'azione forniscono informazioni sulle condizioni, l'ecologia, i rischi e le misure di conservazione in corso. Consentono di definire chiaramente gli obiettivi di tutela e stabiliscono un programma di azione prioritario per le singole specie. Le 23 specie figurano anche fra quelle considerate prioritarie ai sensi del regolamento finanziario LIFE-Natura. Hanno già ricevuto un contributo finanziario dei Fondi Life e dei suoi predecessori 25 progetti imperniati sulle azioni più urgenti identificate per tali specie (cfr. tabella 4).

[13] Heredia B., L. Rose & M. Painter (Eds). 1997. Le specie di uccelli minacciate a livello mondiale: situazione in Europa. Piani di azione. Starsburgo, Edizioni del Consiglio dell'Europa.

Tabella 4. Contributo finanziario dei Fondi LIFE [14] e dei suoi predecessori (ACA e ACNAT [15]) per le 23 specie di uccelli minacciate a livello mondiale in Europa (da « Piani d'azione per le specie di uccelli minacciate a livello mondiale presenti in Europa » in Notiziario informativo Natura 2000 - 2 dicembre 1996).

[14] LIFE-Natura è lo strumento finanziario che appoggia la politica di protezione dell'ambiente dell'Unione europea.

[15] ACA = Azioni comunitarie per l'ambiente e ACNAT = Azioni comunitarie per la salvaguardia della Natura erano gli strumenti finanziari che precedenti LIFE-Natura.

>SPAZIO PER TABELLA>

NB : Alcune delle specie riprese nella tabella hanno fruito anche, indirettamente, dei fondi LIFE nel contesto di progetti il cui principale obiettivo concerneva altre specie o habitat.

Nel periodo considerato il Comitato ORNIS ha deciso inoltre che era prioritaria l'elaborazione di piani di gestione per le specie in condizioni sfavorevoli di conservazione, per le quali la caccia è autorizzata. Durante tale periodo sono stati riuniti i primi elementi che consentono di elaborarli.

5.3. Ricerche e lavori necessari avviati dagli Stati membri

Sono riassunte qui di seguito le informazioni in materia, limitatamente agli Stati membri che ne hanno dato comunicazione.

Belgique - Belgïe

- Proseguimenti delle ricerche a lungo termine (in particolare sull'inanellatura della zampa).

- Durante il periodo considerato è stata prorogata la convenzione di ricerca intesa a definire raccomandazioni per un sistema più razionale di allevamento delle specie aviarie catturate con le reti, per migliorarne la riproduzione in cattività, riducendo così le catture di esemplari selvatici.

Deutschland

I lavori e le ricerche sono condotti a livello dei Länder, (cfr. allegato 4 della relazione della Repubblica federale di Germania). Comprendono in particolare:

- programmi di conservazione e ripristino di habitat rilevanti per le specie elencate nell'allegato I (tra l'altro il Nationalpark Wattenmeer);

- programmi di salvataggio per specie minacciate (per esempio Ciconia ciconia );

- proseguimento di programmi di ricerca a lungo termine, compresa l'inanellatura delle zampe.

Ellas

- Proseguimento delle ricerche a lungo termine (fra cui l'inanellatura e la campagna invernale di censimento degli uccelli acquatici).

- Studi scientifici sull'ecologia e la conservazione di specie minacciate, come per esempio Pelecanus crispus e P. onocrotalus, Falco eleonorae, Puffinus yelkouan, Calonectris diomedea.

- Censimento delle popolazioni di Falco naumanni.

- Interventi di urgenza per la protezione di Numenius tenuirostris.

España

Fra il 1993 e il 1995 sono stati condotti in Spagna vari studi sull'avifauna e il monitoraggio delle popolazioni, tanto a livello della direzione generale per la conservazione della natura che delle regioni autonome:

- Studio sull'impatto dell'influenza sulle popolazioni di conigli, preda principale di numerosi rapaci

- Introduzione di giovani esemplari di Aquila adalberti

- Introduzione di esemplari di Hieraaetus fasciatus

- Saturnismo presso gli uccelli acquatici

- Piano di conservazione del Gypaetus barbatus

- Strategia riproduttiva dell'Otis tarda e del Tetrax tetrax

- Analisi della situazione del Pterocles sp. in Spagna

France

Sono state condotte le seguenti azioni:

- Studi sulla situazione delle popolazioni e gli spostamenti di specie minacciate (fra l'altro Ciconia nigra, Ciconia ciconia, Phoenicopterus ruber, Lanius minor, Branta bernicla, Crex crex, Grus grus).

- Programmi di rintroduzione e ricostituzione delle popolazioni di rapaci, in particolare di avvoltoi (Gypaetus barbatus, Gyps fulvus, Aegypius monachus e Neophron percnopterus) nonché preparazione di un progetto per la riproduzione in cattività del Hieraaetus fasciatus.

- Programmi generici di sorveglianza delle aree in cui sono presenti i rapaci minacciati, controllo e salvataggio delle nidiate di Circus spp in ambiente agricolo.

- Misure di gestione dell'habitat per Grus grus, Sterna spp., Crex crex ; istituzione di un piano di azione per Athene noctua.

- Azioni di allontanamento o di limitazione dell'impatto per Phalacrocorax carbo, Larus argentatus in Bretagna e Branta bernicla.

- Censimento di anatidi e limicoli in svernamento. È stata inoltre analizzata la cronologia riproduttiva degli anatidi.

- Censimento dei riproduttori per Scolopax rusticola e alaudidi, colombidi, turdidae.

- Per varie specie di galliformi (Alectoris graeca, Perdix perdix pyrenaica) e tetraonidi (Tetrao urogallus, Tetrao tetrix, Bonasa bonasia e Lagopus mutus) sono in corso piani di azione per il mantenimento e la conservazione delle popolazioni.

Ireland

Tra il 1993 e il 1995 nella repubblica d'Irlanda sono stati presi alcuni provvedimenti specifici, che concernono:

- la conservazione delle sterne, in particolare della sterna di Dougall (Sterna Dougalli), i cui esemplari presenti in Irlanda (616 coppie nel 1995) rivestono importanza internazionale;

- l'istituzione di un piano di salvataggio d'urgenza del re di quaglie (Crex crex) ;

- grazie al controllo dei fattori di disturbo, al miglioramento degli habitat con coltivazioni per i selvatici per l'oca lombardella della Groenlandia (Anser albifrons flavirostris), alla designazione di zone di protezione speciale nella contea di Wexford e al mantenimento del divieto di caccia, è aumentato il numero di esemplari della specie;

- un contributo statale ha permesso di condurre ricerche sulla starna (Perdix perdix), di cui in Irlanda esistono ancora due soli nuclei vitali di popolazione. Sulla base di tale studio è stata sviluppata una strategia nazionale di conservazione.

Luxembourg

Le azioni condotte consistono in:

- Operazioni di inanellatura e censimenti (grazie all'opera di volontari: censimenti estemporanei di specie indigene migratrici, continuazione delle osservazioni sul terreno per procedere ad una revisione dell'Atlante dei nidificanti, la cui prima versione risale al 1984).

- Sussidi per l'acquisto di terreni (120 ha tra il 1993 e il 1995) e per la gestione delle riserve.

- Compilazione di una lista rossa per gli uccelli.

- Progetto pilota di salvaguardia delle praterie umide: indennizzo degli agricoltori che partecipano.

- Progetto pilota, piani d'azione e programmi di salvaguardia per alcune specie minacciate Perdix perdix, Ciconia nigra, Crex crex).

- Misure di gestione e salvaguardia degli habitat (bosco ceduo per Bonasa bonasia e cavità degli alberi per i picidi e altre specie arboricole).

Nederland

- È stato assegnato un contributo finanziario a progetti di conservazione e gestione delle specie elencate nell'allegato I della direttiva.

- Nel 1994 è stata avviata la compilazione di una nuova « lista rossa degli uccelli ».

- Sono continuati i programmi di monitoraggio delle popolazioni di nidificanti e migratori nonché i programmi di ricerca mediante inanellatura.

Suomi

- Il Museo nazionale della Storia naturale organizza il monitoraggio dell'evoluzione delle popolazioni di tutte le specie di uccelli, tra l'altro mediante inanellatura.

- Il Centro finlandese per l'ambiente tiene un registro delle specie minacciate. Contribuiscono a tali programmi le associazioni di ornitologi dilettanti, che curano anche il funzionamento di una decina di stazioni di osservazioni ornitologiche, dove si efferruano ricerche sulle migrazioni e si procede all'inanellatura.

- Nel 1995 l'associazione degli ornitologi dilettanti ha iniziato l'inventario delle aree rilevanti per l'avifauna.

- L'istituto di ricerche sulla selvaggina conduce controlli del numero di esemplari di selvaggina ed effettua tutta una serie di ricerche sull'ecologia delle singole specie.

- Vari gruppi, coordinati dalla sezione finlandese del Fondo mondiale per la natura (WWF), conducono programmi specifici di monitoraggio di alcune specie minacciate (Haliaeetus albicilla, Falco peregrinus, Dendrocopos leucotos e Anser erythropus).

- L'amministrazione responsabile delle foreste procede al monitoraggio annuo del successo riproduttivo dell'Aquila chrysaetos.

- L'Istituto superiore di veterinaria e l'Istituto di ricerche veterinarie conducono studi ecotossicologici sugli uccelli selvatici.

United-Kingdom

Il JNCC (Joint Natura Conservation Committee) e le tre agenzie regionali hanno continuato le ricerche sulla conservazione e la gestione delle popolazioni di uccelli.

- Tali azioni comprendono il monitoraggio a lungo termine delle popolazioni di uccelli (fra di esse si annoverano il Common Bird Census, il Waterways Birds Survey, il censimento degli uccelli acquatici, il monitoriggio dei nidificanti rari, l'inanellatura, ecc.).

- Nel 1993 è stato pubblicato il nuovo atlante dei nidificanti "The new Atlas of Breeding Birds in Britain and Ireland : 1988-1991" (il Nuovo Atlante degli uccelli nidificanti in Gran Bretagna e in Irlanda: 1988-1991). L'Atlante utilizza i medesimi riquadri di 10 x 10 km dell'atlante del 1968-1972. È quindi agevole il paragone fra i due periodi; si osserva che per varie specie sono subentrate modifiche rilevanti quanto al numero di esemplari e alle aree di distribuzione.

- Durante tutto il periodo considerato è proseguito il monitoraggio delle popolazioni di uccelli marini.

- Sono state condotte anche numerose altre ricerche specifiche sull'ecologia e la dinamica delle popolazioni, nonché analisi su quali specie sia necessario proteggere.

5.4 Introduzione di specie di uccelli che non vivono naturalmente, allo stato selvatico, nel territorio europeo degli Stati membri.

Si riassumono qui di seguito le informazioni, limitatamente agli Stati membri che le hanno comunicate.

Deutschland

Tra il 1993 e il 1995 non si registra l'introduzione volontaria di specie di uccelli non indigene.

Ellas

Tra il 1993 e il 1995 non sono state introdotte specie esotiche in Grecia.

España

Sono state introdotte varie specie di selvaggina destinata alla caccia, e in particolare Phasianus colchicus e Coturnix japonica in varie regioni, ma anche Francolinus francolinus, Lophoryx californica e Colinus virginianus nelle Baleari nonché Perdix perdix (aumento della popolazione) nella regione basca.

Inoltre una specie sudamericana di pappagallo, Myopsitta monachus, è stata introdotta accidentalmente e non volontariamente. Sembra che causi problemi, segnatamente nelle Baleari e in Catalogna.

Sverige

Non si cita l'introduzione volontaria di specie esotiche nel periodo considerato (1995).

Suomi-Finland

A norma di legge è necessaria un'autorizzazione delle autorità competenti per l'introduzione sia di specie di uccelli da selvaggina che di specie protette. Per il periodo considerato (1995) la relazione trasmessa non fa menzione del rilascio di tali autorizzazioni.

United-Kingdom

Nel periodo considerato non si registra l'introduzione volontaria di specie esotiche.

Il DOE (dipartimento dell'ambiente) ha condotto uno studio sull'impatto ecologico potenziale della Branta canadensis sulla fauna e la flora indigene.

È stata finanziata inoltre una ricerca di fattibilità sui metodi di controllo delle popolazioni di Oxyura jamaicensis. Tale ricerca ha dimostrato che esistono vari mezzi validi e che quello più efficace consiste nel controllo delle popolazioni durante il periodo della riproduzione. A livello regionale si è proceduto nel 1995 a sperimentazioni per individuare i metodi più efficaci.

Si è tenuto conto della necessità di raccogliere informazioni sulle specie esotiche; il JNCC cerca di raccogliere tale tipo di informazioni tramite le associazioni nazionali di ornitologi. In futuro i risultati di tali inchieste permetteranno di meglio soddisfare gli obblighi imposti dall'articolo 11 della direttiva.