Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale"
Gazzetta ufficiale n. C 317 del 06/11/2000 pag. 0022 - 0024
Parere del Comitato delle regioni in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale" (2000/C 317/07) IL COMITATO DELLE REGIONI, vista la Comunicazione della Commissione al Consiglio ed al Parlamento europeo sulla "Integrazione dei sistemi ferroviari convenzionali" e sulla proposta di Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla "Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale" [COM(1999) def. 617-1999/0252(COD)](1); vista la decisione del Consiglio in data 17 febbraio 2000 di consultare il Comitato sull'argomento conformemente al disposto dell'art. 265 primo comma e dell'art. 156 del Trattato che istituisce la Comunità europea; vista la decisione del Presidente del Comitato delle regioni del 17 febbraio 2000 di attribuire l'elaborazione del parere alla Commissione 3 "Reti transeuropee, trasporti, società dell'informazione"; visto il parere del Comitato delle regioni del marzo 1998 "Superstrade ferroviarie transeuropee per il trasporto merci" (CdR 346/97 fin)(2); visto il parere del Comitato delle regioni del marzo 1999 "Intermodalità e trasporto merci intermodale nell'Unione europea" (CdR 398/98 fin)(3); visto il parere del Comitato delle regioni del marzo 1999 "Sviluppare la rete dei cittadini: perché è importante un trasporto passeggeri regionale e locale di buona qualità e come la Commissione europea sta contribuendo alla realizzazione di questo obiettivo" (CdR 436/98 fin)(4); visto il progetto di parere (CdR 94/2000 riv. 1) adottato dalla Commissione 3 il 4 maggio 2000 [Relatore: Panettoni (Presidente dell'Unione Province Italiane, I/PES)]; considerando la Direttiva 91/440/CEE che, per la prima volta ha introdotto nel diritto comunitario il "Diritto di accesso alle infrastrutture ferroviarie" della Comunità; considerando le Direttive 95/18/CE e 95/19/CE che hanno esplicitato i requisiti necessari per le società che intendono ottenere licenze, riscuotere diritti ed attribuire i percorsi; considerando la Direttiva 96/48/CE sull'interoperabilità del sistema ferroviario ad alta velocità; considerando la proposta di tre direttive ("pacchetto ferrovie" COM(1998) 480 def.) che dovrebbe completare il quadro giuridico comunitario sull'argomento e consentire una più efficace utilizzazione delle infrastrutture ferroviarie; considerando che il problema del trasporto delle merci su strada all'interno dell'Unione presenta per le collettività regionale e locale gravi costi indotti, quali la congestione, l'inquinamento e gli incidenti, ha adottato il 14 giugno 2000, nel corso della 34a sessione plenaria, il seguente parere. Il Comitato delle regioni: 1. ritiene che sia rispettato perfettamente il principio di sussidiarietà; 2. ritiene che le misure e le azioni proposte favoriranno l'aumento qualitativo e quantitativo di risposte alle esigenze dei cittadini e delle aziende locali; 3. ritiene che la libera concorrenza garantita all'interno dell'Unione europea, che non esiste in questo settore di trasporto, passi attraverso un'adeguata risposta al costante aumento del trasporto merci, poiché questa, per ragioni di sostenibilità socioeconomica ed ambientale, non deve poggiare sul solo trasporto di gomma, ma deve puntare ad un uso efficiente ed equilibrato delle capacità esistenti in tutto il sistema europeo dei trasporti, potenziando l'impiego di tutti i modi secondo un'ottica intermodale; 4. ritiene che le misure contenute nella proposta di direttiva e le azioni indicate nel programma siano congruenti con la politica generale dell'Unione europea (Libro Bianco 1998) tendente a prefigurare un quadro più equilibrato tra i diversi modi di trasporto con interventi che sollecitino un utilizzo prioritario di modi più compatibili con l'ambiente, con minor consumo e minori esternalità; 5. riconosce il ruolo assolutamente strategico rivestito dall'interoperabilità del sistema ferroviario per il ridimensionamento della quota di riparto modale del trasporto su gomma; 6. accoglie quindi con favore la Comunicazione della Commissione e la proposta di direttiva che rappresentano un ulteriore passo avanti in questo processo; 7. riconosce la pertinenza dei tre obiettivi della comunicazione e della proposta di direttiva: a) migliorare l'organizzazione dei servizi internazionali ed in particolare di quelli merci; b) promuovere l'interoperabilità cioè consentire la circolazione continua dei treni sulle reti convenzionali attraverso le frontiere; c) creazione di un mercato unico per le attrezzature ferroviarie; 8. sottolinea l'importanza del trasporto ferroviario in generale e di quello merci in particolare quale fattore fondamentale per l'integrazione europea, per lo sviluppo economico e sociale delle regioni, in particolare di quelle ubicate in prossimità delle frontiere, per l'aumento della qualità della vita e dell'ambiente; 9. ritiene totalmente condivisibile l'indirizzo di un immediato tentativo di miglioramento dei servizi e dell'organizzazione degli stessi ritenendo questo punto cruciale rispetto al solo potenziamento delle infrastrutture; 10. ritiene che le misure indicate possano, già nel breve periodo, produrre un miglioramento della qualità dei servizi ed una conseguente maggiore competitività e risultino pertanto essere una fonte di sviluppo regionale; 11. osserva che il sistema ferroviario transeuropeo convenzionale si estende anche a Stati che non fanno parte dell'UE e chiede che l'interoperabilità con tali Stati venga mantenuta o potenziata; 12. ritiene efficaci, per i fini ora detti, le azioni previste per tentare di uniformare, tra i vari sistemi ferroviari, le soluzioni tecnologiche e telematiche d'informazione; 13. ritiene, altresì, che detti sistemi d'informazione debbano, parallelamente, interessare anche altri modi di trasporto per favorire meglio la competitività e l'intermodalità; 14. concorda con la Commissione sulla necessità di valutare con specifiche preventive analisi costi-benefici le singole misure, risolvendo i problemi in modo progressivo, in relazione al rilevantissimo impegno finanziario necessario per raggiungere l'obiettivo finale; 15. ritiene di dover impegnare la Commissione, nell'ambito delle azioni per sviluppare la competitività tra modi di trasporto, a valutare costi e benefici della possibilità dell'internalizzazione dei costi sociali e ad avviare eventuali adattamenti; 16. evidenzia il ruolo essenziale delle autorità regionali e locali nella programmazione e attuazione delle azioni, connesse con il raggiungimento degli obiettivi, relative alle ripercussioni della politica settoriale sullo sviluppo territoriale integrato; 17. ritiene che debba essere monitorata nel tempo l'evoluzione dei vantaggi tra le diverse regioni ai fini della riduzione delle differenze tra i diversi livelli di sviluppo delle regioni stesse; 18. ritiene che il perseguimento degli obiettivi permetterà, anche se a lungo termine, di diminuire le inquietudini sugli effetti negativi del trasporto da considerare non solo come fattore di degrado, ma anche e soprattutto come elemento fondamentale di sviluppo; 19. raccomanda al Consiglio e alla Commissione di tener conto di queste considerazioni. Bruxelles, 14 giugno 2000. Il Presidente del Comitato delle regioni Jos Chabert (1) GU C 89 E del 28.3.2000, pag. 11. (2) GU C 180 dell'11.6.1998, pag. 17. (3) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 21. (4) GU C 198 del 14.7.1999, pag. 8.