52000AG0037

Posizione comune (CE) n. 37/2000, del 26 giugno 2000, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. C 245 del 25/08/2000 pag. 0001 - 0006


Posizione comune (CE) n. 37/2000

adottata dal Consiglio il 26 giugno 2000

in vista dell'adozione del regolamento (CE) n. .../2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., che modifica i principi comuni del Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità (SEC 95) per quanto riguarda le imposte ed i contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio

(2000/C 245/01)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato(3),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio, del 25 giugno 1996, relativo al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nella Comunità(4) (SEC 95), costituisce il quadro di riferimento per l'elaborazione dei conti nazionali necessari per le statistiche della Comunità, in quanto definisce una serie di norme, definizioni, nomenclature e regole contabili comuni per poter ottenere risultati confrontabili tra i vari Stati membri.

(2) L'articolo 2 del regolamento (CE) n. 2223/96 definisce le condizioni in presenza delle quali la Commissione può apportare modifiche alla metodologia del SEC 95 al fine di chiarirne e migliorarne il contenuto.

(3) Occorre pertanto demandare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95, dato che detti chiarimenti modificano concetti di base.

(4) L'articolo 2 del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, legato all'articolo 104 del trattato, dispone che per disavanzo pubblico si intende l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche, quale definito nel Sistema europeo di conti economici integrati (SEC).

(5) Il Comitato del programma statistico (CPS), istituito con la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio(5), il Comitato delle statistiche monetarie, finanziarie e della bilancia dei pagamenti (CMFB), istituito con la decisione 91/115/CEE del Consiglio(6), ed il Comitato per il prodotto nazionale lordo (Comitato PNL) possono esprimersi sul trattamento contabile specifico nazionale delle imposte e dei contributi sociali ogniqualvolta lo ritengano opportuno.

(6) Sono stati consultati il CPS e il CMFB.

(7) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento (CE) n. 2223/96 sono adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(7),

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Scopo del presente regolamento è modificare i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda le imposte e i contributi sociali, in modo da garantire la confrontabilità e la trasparenza tra gli Stati membri.

Articolo 2

Principi generali

L'impatto delle imposte e dei contributi sociali registrati nel sistema sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche non include gli importi il cui incasso è improbabile.

Di conseguenza, le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema sulla base del fatto generatore hanno un impatto sull'accreditamento/indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche equivalente, in un arco di tempo ragionevole, ai corrispondenti importi effettivamente riscossi.

Articolo 3

Modalità di contabilizzazione delle imposte e dei contributi sociali

Gli importi delle imposte e dei contributi sociali registrati nei conti possono essere determinati in base a due fonti: gli importi risultanti da accertamenti e dichiarazioni o gli incassi.

a) Se come fonte si utilizzano gli accertamenti e le dichiarazioni, gli importi vengono rettificati mediante l'applicazione di un coefficiente che consenta di tener conto degli importi accertati e dichiarati mai riscossi. A titolo di metodo alternativo potrà essere registrato un trasferimento di capitale ai settori coinvolti pari al valore della rettifica suddetta. I coefficienti vengono stimati sulla base dell'esperienza passata e delle aspettative attuali in materia di importi accertati e dichiarati mai riscossi. Essi sono specifici per i diversi tipi di imposta e contributo sociale. Per ciascun paese tali coefficienti sono calcolati in modo specifico, secondo un metodo precedentemente convenuto con la Commissione (Eurostat).

b) Se come fonte si utilizzano gli incassi, questi sono rettificati degli slittamenti temporali in modo da garantire che gli incassi siano attribuiti al periodo in cui ha avuto luogo l'attività che ha generato il debito fiscale (oppure, nel caso di alcune imposte sul reddito, al periodo in cui è stato determinato l'ammontare dell'imposta). Tale aggiustamento può essere basato sullo scarto temporale medio esistente tra l'attività (o la determinazione dell'ammontare dell'imposta) e l'incasso dell'imposta.

Articolo 4

Verifica

1. La Commissione (Eurostat) verifica l'applicazione, da parte degli Stati membri, dei principi stabiliti nel presente regolamento.

2. A partire dall'anno 2000 gli Stati membri sono tenuti ad inviare alla Commissione (Eurostat), entro la fine di ogni anno, una descrizione dettagliata dei metodi che intendono applicare per le diverse categorie di imposte e contributi sociali al fine di conformarsi al presente reglamento.

3. I metodi applicati e le eventuali revisioni sono oggetto di un accordo tra lo Stato membro interessato e la Commissione (Eurostat).

4. La Commissione (Eurostat) comunica al CPS, al CMFB e al comitato PNL la metodologia e il calcolo dei coefficienti precitati.

Articolo 5

Attuazione

Entro 6 mesi dall'adozione del presente regolamento, la Commissione introduce nel testo dell'allegato A del regolamento (CE) n. 2223/96, secondo la procedura di cui all'articolo 4 del medesimo, le modifiche necessarie per l'applicazione del presente regolamento.

Articolo 6

Procedura di comitato

L'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dal seguente:

"Articolo 4

1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico (in seguito denominato 'il comitato').

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente articolo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell'articolo 8 della stessa.

Il periodo di cui all'articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi.

3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno."

Articolo 7

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Gli Stati membri possono chiedere alla Commissione un periodo transitorio non superiore a due anni nel quale conformare i loro sistemi contabili al presente regolamento.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a ...

Per il Parlamento europeo

La Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

(1) GU C 21 E del 25.1.2000, pag. 68.

(2) GU C 75 del 15.3.2000, pag. 19.

(3) Parere del Parlamento europeo del 13 aprile 2000 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale), posizione comune del Consiglio del 26 giugno 2000 e decisione del Parlamento europeo del ... (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(4) GU L 310 del 30.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 448/98 (GU L 58 del 27.2.1998, pag. 1).

(5) GU L 181 del 28.6.1989, pag. 47.

(6) GU L 59 del 6.3.1991, pag. 19. Decisione modificata dalla decisione 96/174/CE (GU L 51 dell'1.3.1996, pag. 48).

(7) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

MOTIVAZIONE DEL CONSIGLIO

I. INTRODUZIONE

1. Il 19 ottobre 1999, la Commissione ha presentato al Consiglio una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i principi comuni del SEC 95 per quanto riguarda la registrazione delle imposte e dei contributi sociali e che modifica il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio.

2. La proposta si basa sull'articolo 285 del trattato, a norma del quale si applica la procedura di codecisione con il Parlamento europeo, di cui all'articolo 251 del trattato.

3. Il Parlamento europeo ha espresso il suo parere in prima lettura il 13 aprile 2000.

4. Il Comitato economico e sociale ha formulato il suo parere il 26 gennaio 2000.

5. Il 26 giugno 2000, il Consiglio ha adottato la posizione comune conformemente all'articolo 251 del trattato.

II. OBIETTIVO DELLA PROPOSTA

Obiettivo fondamentale della proposta è modificare i principi comuni relativi al SEC 95 per quanto riguarda la registrazione delle imposte e dei contributi sociali. La proposta mira inoltre a modificare il regolamento (CE) n. 2223/96 del Consiglio sostituendo la procedura di comitato di cui all'articolo 4 al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999(1). In relazione all'obiettivo principale, la proposta è intesa a garantire il soddisfacimento dei requisiti statistici della Comunità mediante la registrazione delle imposte e dei contributi in maniera tale da assicurare la confrontabilità e la trasparenza. La modifica più importante consiste nel fatto che le imposte e i contributi sociali registrati nel sistema non includono gli importi di cui non si prevede l'incasso. Si intende in tal modo far sì che, entro un termine ragionevole, le imposte e i contributi sociali registrati sulla base del fatto generatore siano equivalenti ai corrispondenti importi effettivamente riscossi.

III. ANALISI DELLA POSIZIONE COMUNE

La posizione comune segue l'impostazione generale della proposta della Commissione. Le modifiche introdotte nella posizione comune rispetto alla proposta della Commissione sono indicate in appresso.

L'emendamento n. 1 del Parlamento europeo, che modifica il titolo del regolamento sostituendo l'espressione "che chiarisce" con l'espressione "recante modifica", è ripreso, quanto al merito, nella posizione comune ma con una formulazione lievemente modificata al fine di tener conto dell'accordo interistituzionale, del 22 dicembre 1998, sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria(2), in particolare del punto 18.

Articolo 1

Nella posizione comune l'articolo 1 è stato riformulato per tener conto della modifica del titolo del regolamento. In sostanza, tale modifica segue l'emendamento n. 1 del Parlamento europeo.

Tuttavia, dato che la proposta è intesa a modificare il vigente regolamento relativo al SEC 95 soltanto per quanto riguarda i principi attinenti alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali, il Consiglio non ha ritenuto opportuno includere in tale contesto disposizioni intese a creare una base giuridica per la determinazione della risorsa propria IVA utilizzando il SEC 95. Pertanto l'emendamento n. 6 del Parlamento europeo non è stato integrato nella posizione comune.

Articolo 2

Le modifiche apportate all'articolo 2 non cambiano la sostanza della proposta della Commissione ma sono volte a migliorare il testo mediante una formulazione più precisa.

Articolo 3

All'articolo 3, lettera a), della posizione comune è stata aggiunta ai fini di una maggiore flessibilità una disposizione atta a consentire una contabilizzazione alternativa. È stato pertanto incluso l'emendamento n. 7 del Parlamento europeo, seppur con una lieve modifica redazionale.

Articolo 4 della proposta della Commissione

Il Consiglio ha ritenuto che l'articolo 4 della proposta originaria della Commissione non fosse sufficientemente chiaro ed ha quindi deciso di sopprimerlo in quanto superfluo.

Articolo 4 (articolo 5 della proposta della Commissione)

Non sono state apportate modifiche alla proposta della Commissione.

Articolo 5 (articolo 6 della proposta della Commissione)

La formulazione di questo articolo è stata modificata ai fini di una maggiore chiarezza del testo. L'emendamento n. 8 del Parlamento europeo è stato incluso.

Articolo 6 (nuovo)

Al fine di tener conto della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999(3), che sostituisce la procedura di comitato di cui alla decisione 87/373/CEE del Consiglio, nella posizione comune è stato introdotto un nuovo articolo 6, a norma del quale l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2223/96 è sostituito dalla nuova procedura di comitato. Tale modifica non altera la sostanza dell'articolo 5 della posizione comune.

Articolo 7 della proposta della Commissione

Nella posizione comune la data di entrata in vigore è fissata al ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

All'articolo 7, paragrafo 2, della posizione comune il Consiglio ha introdotto una disposizione intesa a permettere agli Stati membri di chiedere alla Commissione un periodo transitorio non superiore a due anni. La posizione comune include in tal modo l'emendamento n. 9 del Parlamento europeo.

Considerando

I considerando sono stati adattati a seguito delle modifiche apportate alla proposta della Commissione.

Al fine di rendere più chiaro il testo, il Consiglio ha soppresso il considerando 3 della proposta della Commissione e ha modificato il considerando 4 (nuovo considerando 3) precisando che occorre presentare al Parlamento europeo e al Consiglio i chiarimenti relativi alla registrazione delle imposte e dei contributi sociali nel SEC 95, dato che detti chiarimenti modificano concetti di base.

Il Consiglio non dissente sul principio della necessità di stabilire criteri chiari al fine di garantire l'omogeneità dei conti nei vari Stati membri. Il Consiglio non ha tuttavia accolto gli emendamenti n. 2 e 3 del Parlamento europeo in quanto essi non sono intesi a motivare il dispositivo del regolamento [cfr. punto 10 dell'accordo interistituzionale sugli orientamenti comuni relativi alla qualità redazionale della legislazione comunitaria(4)].

Inoltre, per i motivi illustrati in relazione all'articolo 1, il Consiglio non ha potuto accogliere gli emendamenti n. 4 e 5 del Parlamento europeo.

In connessione con l'articolo 5, è stato incluso nella posizione comune un nuovo considerando 5 inteso a chiarire il ruolo dei vari comitati.

IV. CONCLUSIONE

Il Consiglio ritiene che tutte le modifiche introdotte dal Consiglio nella posizione comune siano pienamente conformi agli obiettivi della proposta di regolamento. In tal modo si vuole garantire che, qualunque siano le fonti statistiche utilizzate, gli Stati membri siano posti su un piano di parità. La posizione comune riprende, quanto al merito, la maggior parte degli emendamenti al dispositivo del regolamento proposti dal Parlamento europeo.

(1) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(2) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.

(3) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

(4) GU C 73 del 17.3.1999, pag. 1.