52000AC1184

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali"

Gazzetta ufficiale n. C 014 del 16/01/2001 pag. 0047 - 0049


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la Direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali"

(2001/C 14/11)

Il Consiglio, in data 13 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 152 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Agricoltura, sviluppo rurale, ambiente", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del Relatore Evans, in data 6 ottobre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato il 19 ottobre 2000, nel corso della 376a sessione plenaria, con 93 voti favorevoli ed un'astensione, il seguente parere.

1. La proposta della Commissione

1.1. La Direttiva 96/22/CE del Consiglio prescrive agli Stati membri di vietare la somministrazione ad animali da azienda di sostanze ormonali ad effetto tireostatico, androgeno, estrogeno e gestageno, eccetto per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico(1). Essa dispone altresì che gli Stati membri vietino l'importazione da paesi terzi di animali o di prodotti di origine animale trattati con tali sostanze al fine di accelerare la crescita.

1.2. Nel febbraio 1998 l'OMC ha stabilito che il divieto di importazione era contrario alle norme dell'UE. Di conseguenza la Commissione ha intrapreso una valutazione complementare dei rischi conformemente alle disposizioni dell'accordo dell'OMC sull'applicazione di misure sanitarie e fitosanitarie. Le sostanze ormonali sottoposte a tale valutazione sono sei: estradiolo-17 β, progesterone, testosterone, zeranol, acetato di trenbolone e acetato di melengestrolo.

1.3. Il 30 aprile 1999, il Comitato scientifico per le Misure veterinarie in relazione con la Salute pubblica (CSMVSP) ha emesso un parere sulla valutazione dei potenziali effetti nocivi per la salute umana dei residui di ormoni nella carne e nei prodotti a base di carni bovine. Le principali conclusioni del parere si possono così riassumere: primo, in caso di assunzione di una quantità eccessiva di residui di ormoni e dei loro metaboliti, viste le proprietà intrinseche degli ormoni e alla luce delle risultanze epidemiologiche, si ravvisa un rischio per il consumatore, suffragato da prove più o meno conclusive per ciascuno dei sei ormoni esaminati; secondo, ai sei ormoni si possono attribuire effetti endocrini, immunologici, neurobiologici, immunotossici, genotossici e cancerogeni, nonché effetti sullo sviluppo; tra i gruppi più esposti al rischio, il più vulnerabile è costituito dai bambini in età prepuberale; terzo, viste le proprietà intrinseche degli ormoni e alla luce delle risultanze epidemiologiche, non è possibile determinare un valore limite e quindi neanche una dose giornaliera ammissibile (ADI) per alcuno dei sei ormoni esaminati, qualora siano somministrati ai bovini per stimolarne la crescita.

1.4. Per quanto concerne in particolare l'estradiolo-17 β, il CSMVSP afferma che, in base a un numero consistente di recenti prove scientifiche, questo ormone debba considerarsi una sostanza assolutamente cancerogena in quanto causa l'insorgenza dei tumori e ne favorisce lo sviluppo, e che i dati attualmente disponibili non consentono di stimare quantitativamente i rischi.

1.5. Posteriormente al parere del CSMVSP del 30 aprile 1999, ulteriori informazioni scientifiche sono state messe a disposizione dal Comitato per i prodotti veterinari del Regno Unito, dal Comitato scientifico per i medicinali veterinari della CE, e dal Comitato misto di esperti sugli additivi alimentari FAO/OMC. Il CSMVSP ha esaminato attentamente queste ulteriori informazioni ed il 3 maggio 2000 ha concluso che da essa non emergono dati e argomenti convincenti che giustifichino una revisione del parere del 30 aprile 1999.

1.5.1. La normativa comunitaria attualmente in vigore prevede che l'EMEA esamini le richieste da parte dei produttori interessati per stabilire un limite massimo di residui per i prodotti medicinali veterinari utilizzati per scopi terapeutici o zootecnici.

1.5.1.1. L'EMEA ha valutato l'estradiolo-17 β su richiesta di alcuni produttori, nel contesto strettamente limitato di determinate condizioni d'utilizzazione, ed ha concluso che non era necessario stabilire un limite massimo di residui per l'estradiolo-17 β per uso terapeutico.

1.5.1.2. Il CSMVSP ha esaminato la questione in un contesto molto più ampio e questo spiega la differenza nelle conclusioni.

1.5.1.3. La proposta della Commissione rappresenta un approccio basato sulla gestione del rischio, che tiene conto delle alternative al estradiolo-17 β, della mancanza di possibili controlli in caso di abuso e del parere di entrambi i comitati scientifici.

1.6. Alla luce di tutte le prove scientifiche disponibili, dei pareri espressi dagli organi responsabili dell'UE e di altri organi consultivi scientifici, e della necessità di evitare ogni rischio inutile per i consumatori la Commissione propone:

1. di vietare definitivamente l'uso di estradiolo-17 β e dei suoi derivati sotto forma di esteri per gli animali da azienda, autorizzandone la somministrazione unicamente ad animali non da azienda e soltanto per scopi terapeutici;

2. di continuare ad applicare provvisoriamente il divieto di somministrare gli altri cinque ormoni finché non siano disponibili informazioni scientifiche più complete. Si potrà tuttavia continuare ad autorizzare l'uso di alcune di queste sostanze per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico alle condizioni stabilite dalla Direttiva 96/22/CE del Consiglio.

1.7. L'attuale proposta ha conseguenze sulle importazioni di carne e di prodotti derivati dai paesi terzi in cui è legalizzata la somministrazione, per scopi terapeutici o a fini di trattamento zootecnico, dell'estradiolo-17 β e dei suoi derivati sotto forma di esteri agli animali da azienda. Tali importazioni saranno infatti soggette a severi controlli ed monitoraggi. In alcuni casi non sarà possibile importare questi prodotti se non vengono fornite all'UE adeguate garanzie, conformemente alle disposizioni della Direttiva del Consiglio 96/23/CE(2).

2. Implicazioni a livello OMC

2.1. Un aspetto importante di questa nuova proposta è la perdurante disputa in seno all'OMC tra l'UE e gli Stati Uniti ed il Canada sull'uso degli ormoni per l'ingrasso degli animali da azienda.

2.2. Nel 1996 gli USA ed il Canada hanno chiesto consultazioni formali con l'UE nell'ambito del meccanismo di composizione delle controversie dell'OMC, per quanto riguarda l'embargo europeo sulle carni trattate con gli ormoni. In seguito a questi incontri vennero istituiti due "panel" dell'OMC che nell'agosto 1997 arrivarono alla conclusione che le misure adottate dall'UE non erano compatibili con le norme OMC. L'UE contestò tale conclusione e fece ricorso in appello all'organo competente.

2.3. Nel febbraio 1998 l'organo d'appello presentò una relazione in cui considerava che, sebbene i risultati scientifici presentati dall'UE mostrassero un rischio cancerogeno generico, non erano sufficientemente specifici al caso esaminato per essere ritenuti rilevanti. Tuttavia l'organo di appello ha riconosciuto che un membro dell'OMC:

- ha il diritto di scegliere il livello di protezione della salute pubblica ritenuto appropriato;

- non ha l'obbligo di stimare quantitativamente i rischi per poter prendere delle misure in merito;

- non ha l'obbligo di seguire i pareri scientifici predominanti, bensì può tenere conto anche dei pareri differenti o condivisi da minoranze.

2.4. L'organo di appello esaminò anche il problema riguardante gli ormoni promotori della crescita in confronto con gli ormoni naturali e concluse che le norme OMC permettono ai membri di prendere misure provvisorie nel caso le informazioni scientifiche a disposizione non siano sufficienti e ha incoraggiato l'UE a rendere le misure adottate conformi all'Accordo SPS (accordo sulle misure sanitarie e fitosanitarie).

2.5. Il tempo concesso all'UE per attuare tali raccomandazioni era fino al 13 maggio 1999. Pochi giorni dopo tale data, sia gli USA che il Canada chiesero all'OMC di autorizzare delle contromisure che furono prese nel luglio 1999.

3. Osservazioni

3.1. La direttiva proposta ha una solida base di risultati scientifici più recenti, è basata su una valutazione dei rischi conforme alle disposizioni dell'Accordo SPS, e permette all'UE di adempiere alle norme OMC applicando un embargo totale sull'estradiolo-17 β ed uno provvisorio sulle altre sostanze. Il Comitato appoggia pienamente la proposta della Commissione.

3.2. Tuttavia il Comitato vorrebbe conoscere le prove scientifiche alla base della decisione della Commissione di autorizzare la somministrazione dell'estradiolo-17 β ad animali non da azienda, quali ad esempio gli animali da compagnia. In questo contesto, e riguardo al "considerando" 12 della proposta, il Comitato prende atto dell'intenzione della Commissione di dare la priorità al controllo degli ormoni negli animali d'azienda e di considerare gli animali da compagnia in una fase successiva. Il testo attuale è ambiguo e si presta ad interpretazioni fuorvianti e ad abusi.

3.3. La nostra principale preoccupazione nel considerare questa proposta deve essere la sicurezza del consumatore europeo ed in particolare dei gruppi più vulnerabili identificati dalle ultime informazioni scientifiche. La proposta si basa su una valutazione equilibrata dei rischi che l'uso di queste sostanze implica, sia a fini terapeutici e di trattamento zootecnico, che richiedono la valutazione, oltre che dei potenziali aspetti economici, anche di quelli relativi alla salute ed al benessere degli animali, sia ai fini dell'accrescimento accelerato, che ha invece una motivazione puramente economica. Nel corso dell'elaborazione di questa proposta la Commissione ed i suoi organi consultivi hanno dovuto tenere conto sia di complessi dati scientifici sia dell'evoluzione delle pratiche d'allevamento non solo nell'UE ma anche in paesi terzi. La ricerca in questo campo progredisce continuamente ed il Comitato sottolinea l'esigenza che la Commissione riveda periodicamente la normativa alla luce delle nuove conoscenze.

3.4. Le implicazioni di commercio internazionale di questa proposta sono importanti, ed esistono preoccupazioni riguardanti l'efficacia dei controlli dell'UE, che sono inevitabilmente molto complessi, sulle importazioni da paesi terzi in cui queste sostanze possono essere utilizzate per qualsiasi uso. Il Comitato invita pertanto la Commissione ad esaminare i sistemi applicati per la verifica ed il controllo delle carni importate da paesi terzi, onde assicurare che siano pienamente in linea con la priorità che deve essere data alla sicurezza del consumatore.

3.5. L'estradiolo-17 β può essere impiegato potenzialmente per tutti gli animali d'azienda e l'ingestione di residui può essere rilevante per tutti i segmenti della popolazione umana, ed in particolare per i gruppi ad alto rischio (come ad esempio bambini molto piccoli). Per salvaguardare la salute umana è importante limitare l'ingestione di tale sostanza. È fondamentale ricordare che i residui dell'uso di questa sostanza non sono rilevabili con i normali metodi d'analisi attualmente disponibili. Inoltre è rilevante il fatto che esistano alternative a questa sostanza, sebbene anche queste possano essere soggette a diversi tipi di controllo nei diversi Stati membri. Il Comitato appoggia pertanto pienamente la proposta della Commissione di vietarne l'utilizzo.

3.6 Per quanto riguarda le altre cinque sostanze, il Comitato è favorevole alla proposta della Commissione ma considera che è necessaria un'ulteriore analisi dei rischi e dei benefici che derivano dal loro uso. In particolare, pur riconoscendo che l'uso per il trattamento zootecnico (che si traduce principalmente nella sincronizzazione dell'estro per motivi d'inseminazione) è soggetto a licenza ed a particolari controlli, il Comitato reputa necessario approfondire l'argomento. In particolare si pongono interrogativi sui seguenti punti:

- la conformità di questo uso al principio di precauzione

- l'esistenza di controlli sistematici ed armonizzati sulle importazioni da paesi terzi in cui è ammesso l'utilizzo di queste sostanze a fini terapeutici e di trattamento zootecnico

- nell'UE, l'appropriata iscrizione nei registri d'azienda della somministrazione di tali sostanze per permettere il monitoraggio da parte delle autorità competenti. Inoltre ci si interroga sul fatto se vengano effettuati appropriati controlli, in caso negativo, il Comitato invita fermamente la Commissione a prendere i provvedimenti necessari.

Bruxelles, 19 ottobre 2000.

Il Presidente

del Comitato economico e sociale

Göke Frerichs

(1) Si intende per "trattamento zootecnico" la somministrazione: ad un singolo animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell'articolo 5 dell'attuale direttiva, ai fini della sincronizzazione del ciclo estrale e della preparazione delle donatrici e delle ricettrici per l'impianto di embrioni, previo esame dell'animale in oggetto da parte di un veterinario ovvero, conformemente all'articolo 5, secondo comma, sotto la sua responsabilità.

(2) GU L 125 del 23.5.1996, pagg. 10-32.