52000AC1002

Parere del Comitato economico e sociale in merito alla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71»

Gazzetta ufficiale n. C 367 del 20/12/2000 pag. 0018 - 0020


Parere del Comitato economico e sociale in merito alla "Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità e il Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71"

(2000/C 367/05)

Il Consiglio, in data 5 luglio 2000, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito alla proposta di cui sopra.

La Sezione "Occupazione, affari sociali, cittadinanza", incaricata di preparare i lavori del Comitato in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Rodríguez García Caro in data 12 settembre 2000.

Il Comitato economico e sociale ha adottato all'unanimità il 20 settembre 2000 nel corso della 375a sessione plenaria il seguente parere.

1. Introduzione

1.1. Il Regolamento (CEE) n. 1408/71 viene modificato periodicamente per adeguarne il contenuto all'evoluzione in atto nei diversi Stati membri in materia di sicurezza sociale, dovuta ai cambiamenti delle legislazioni nazionali, agli accordi bilaterali o, a livello di Unione europea, a seguito della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee. Per tali ragioni vengono proposte con una certa periodicità modifiche del regolamento come quella attualmente all'esame del Comitato.

1.2. Il Regolamento (CEE) n. 574/72, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento precedente, deve venir modificato analogamente, in seguito alle modifiche del Regolamento (CEE) n. 1408/71 o a quelle avvenute nelle legislazioni nazionali ed in quella comunitaria.

1.3. Queste modifiche rendono sempre più elevato il livello di complessità del testo relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità. In tal modo una normativa, il cui obiettivo dovrebbe essere quello di facilitare la mobilità dei lavoratori senza inficiarne i diritti in materia di sicurezza sociale, viene trasformata in una regolamentazione sempre più complicata, alla quale vengono continuamente aggiunte disposizioni senza mai semplificarla o ridurne la struttura normativa.

1.4. È per tal motivo necessario adeguare il testo del Regolamento (CEE) n. 1408/71 alle nuove realtà esistenti, ma anche lavorare in maniera efficace per riformare e semplificare il testo in esame, realizzando senza indugi la proposta di Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale presentata dal Consiglio e dal Parlamento che ha ricevuto un parere globalmente favorevole da parte del Comitato nella sessione plenaria del gennaio scorso(1).

2. Osservazioni di carattere generale

2.1. La proposta di modifica in esame riguarda, come già ricordato, sia il Regolamento (CEE) n. 1408/71 che il Regolamento (CEE) n. 574/72 che stabilisce le modalità d'applicazione del precedente. In linea di massima il Comitato accoglie con favore la proposta, in quanto le modifiche sono dovute alle richieste degli Stati membri, all'inclusione della giurisprudenza comunitaria ed all'adeguamento dei testi ai cambiamenti in atto nell'Unione.

2.2. Il Comitato considera ciononostante necessario insistere affinché il Parlamento ed il Consiglio intraprendano il più rapidamente ed efficacemente possibile la semplificazione ed il miglioramento del testo attuale. La proposta di Regolamento sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale(2) deve continuare il proprio iter in entrambe le istituzioni in modo che in tempi ragionevoli il testo attualmente in corso di modifica sia reso più semplice in termini di contenuto e risulti adeguato alla realtà attuale.

2.3. Per la prima volta la modifica dei Regolamenti citati avverrà mediante la procedura di codecisione. Tale processo può comportare modifiche alle proposte presentate e può accadere che il Comitato economico e sociale elabori un parere su di un testo che verrà sostanzialmente modificato mediante la procedura di codecisione. Il Comitato deve poter partecipare ed esprimere il proprio punto di vista in tempo reale, ragion per la quale è necessario chiarire lo svolgimento del ruolo consultivo dell'istituzione nell'ambito di tale procedura.

3. Osservazioni di carattere specifico

3.1. Regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all'applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all'interno della Comunità

3.1.1. L'articolo 1 della proposta dispone che gli allegati IV e VI siano modificati e raccoglie in un allegato i relativi cambiamenti.

3.1.2. Viene modificato l'allegato IV, parte C (rinuncia al calcolo delle prestazioni conformemente all'articolo 46(2), sezione "E. FRANCIA". Viene incluso un testo che permette di rinunciare al calcolo delle prestazioni pensionistiche o delle pensioni di reversibilità mediante il doppio sistema stabilito dall'articolo 46(2).

Il Comitato ritiene che la modifica faciliti, migliorandolo, l'iter burocratico, eliminando procedure che non apportano alcun elemento positivo.

3.1.3. Viene modificato l'allegato VI (modalità particolari di applicazione di certi Stati membri) nella sezione "E. FRANCIA". Si modificano i punti 3 e 5 e si aggiunge a tale sezione il punto 9 per favorire l'accesso dei cittadini francesi e comunitari al regime pensionistico volontario (punto 3), per aggiungere ai regimi di base pensionistici integrativi dei lavoratori autonomi i regimi complementari dei lavoratori subordinati (punto 5) e per far sì che la legislazione francese per i lavoratori subordinati venga applicata sia al regime pensionistico di base di anzianità che al/ai regime/i pensionistici integrativi cui l'interessato ha aderito (punto 9).

Il Comitato ritiene che le modifiche proposte contribuiscano ad eliminare le barriere alla mobilità dei lavoratori e modernizzino il testo, adeguandolo alla realtà dei regimi di sicurezza sociale francesi.

La versione spagnola risulta erronea: "A los efectos del Titulo III del capítulo 3" si dovrebbe leggere invece "A los efectos del capítulo 3 del Titulo III".

3.1.4. Viene modificato l'allegato VI per la sezione "K. AUSTRIA", dove nel punto 7 viene aggiunta la precisazione che l'assistenza speciale prevista dal decreto speciale del 30 novembre 1973 (SUG) viene considerata come una pensione di vecchiaia, in conformità del titolo III, capitolo 3 del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

Nella versione spagnola la numerazione ("d" ed "e") del secondo paragrafo del punto III della relazione non corrisponde a quella utilizzata nell'allegato della proposta ("b" e "c"). Il Comitato chiede alla Commissione di correggere il testo.

3.1.5. Nell'allegato VI, nella Sezione "N. SVEZIA" viene modificato il punto 1. Il diritto alla prestazione parentale svedese passa dall'ambito delle prestazioni per infermità e maternità (articolo 18.1) a quello delle prestazioni familiari (articolo 72).

La modifica fa seguito alla sentenza del giugno 1998 della Corte di giustizia delle Comunità europee (caso Kuusijärvi) in base alla quale si stabilisce che la prestazione parentale svedese dev'essere assimilata alla prestazione familiare.

3.2. Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CEE) n. 1408/71.

3.2.1. L'articolo 2 della proposta di Regolamento modifica tre articoli del testo.

3.2.2. L'articolo 34.5 riguarda il rimborso da parte di un'istituzione competente di uno Stato membro per le spese sostenute durante un soggiorno in un altro Stato membro. Il nuovo testo intende separare la questione del rimborso in due paragrafi distinti, a seconda che vi siano tariffe per il calcolo del rimborso (paragrafo 4) oppure che tali tariffe non esistano (paragrafo 5).

L'emendamento, al di là di tali questioni tecniche, permette anche di correggere gli errori linguistici nelle versioni inglese e svedese.

3.2.3. Viene modificato l'articolo 93(1) dato che il campo d'applicazione dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 è stato esteso agli studenti (Regolamento (CE) n. 307/99 dell'8 febbraio che amplia gli ambiti materiali e personali dei Regolamenti (CEE) n. 1408/71 e (CEE) n. 574/72). Tale regolamento ha introdotto due nuovi articoli: il 34 bis riguardante le disposizioni speciali ed il 34 ter riguardante le disposizioni comuni, ed ha soppresso l'articolo 22 quater.

Il testo proposto corregge nel Regolamento (CEE) n. 574/72 i riferimenti a tali articoli per quanto riguarda il rimborso delle prestazioni in caso di infermità e maternità.

3.2.4. Viene modificato l'articolo 107(1) per quanto riguarda la conversione tra valute: il sistema monetario europeo ha cessato di esistere, e la Banca centrale europea (BCE) è ora responsabile della definizione dei tassi di riferimento in euro.

4. Conclusioni

4.1. Il Comitato accoglie favorevolmente la proposta di modifica dei due Regolamenti.

4.2. Nel quadro della procedura di codecisione è necessario situare il ruolo del Comitato come organo consultivo per proposte di tal tipo, in un contesto che gli consenta di emettere pareri in merito alle modifiche che verranno apportate al testo nel corso del processo di adozione.

Bruxelles, 20 settembre 2000.

La Presidente

del Comitato economico e sociale

Beatrice Rangoni Machiavelli

(1) GU C 75 del 15.3.2000.

(2) GU C 38 del 12.2.1999, pag. 10.