51999XG0723

Relazione esplicativa sulla convenzione relativa alle decisioni di ritiro della patente di guida (Testo approvato dal Consiglio il 24 giugno 1999)

Gazzetta ufficiale n. C 211 del 23/07/1999 pag. 0001 - 0008


RELAZIONE ESPLICATIVA SULLA CONVENZIONE RELATIVA ALLE DECISIONI DI RITIRO DELLA PATENTE DI GUIDA

(1999/C 211/01)

(Testo approvato dal Consiglio il 24 giugno 1999)

Introduzione

1. L'aumento del traffico stradale in tutta l'Unione europea, stimolato dal mercato unico e dall'abolizione dei controlli alle frontiere interne tra la maggioranza degli Stati membri, richiede uno sforzo collettivo deciso per migliorare la sicurezza stradale. Occorre in particolare assicurare che le decisioni di ritiro della patente di guida non siano più eseguite soltanto sul territorio di un unico Stato membro, ma anche in tutta l'Unione europea.

2. Da molto tempo si riconosce l'esistenza di una disparità di trattamento tra i conducenti a cui è stata ritirata la patente di guida nel proprio paese e quelli a cui è stata ritirata in un paese diverso da quello in cui normalmente risiedono. Nel primo caso, la revoca del diritto alla patente di guida impedisce al titolare della patente la guida di un veicolo in tutti i paesi per cui la patente era in precedenza valida. Nel secondo caso tuttavia il ritiro della patente di guida è valido soltanto all'interno del paese in cui è stata emanata la decisione e solo per il tempo in cui la persona è presente in tale paese; in effetti la patente, se è stata ritirata dalle autorità di tale Stato, deve essere restituita al conducente quando questi lascia lo stesso.

3. Cosicché mentre nel primo caso i comportamenti del conducente hanno come conseguenza il divieto di guidare oltre che nel proprio paese (Stato di residenza), in cui è stata ritirata la patente, anche in altri paesi, nel secondo caso questo non si verifica; inoltre il conducente può immediatamente guidare legalmente in qualsiasi altro paese in cui la patente di guida è accettata.

4. Questa diversità di trattamento non solo è controproducente ai fini della sicurezza stradale nell'Unione europea ma è anche fortemente ingiusta. Pertanto, nel 1991, la questione è stata sollevata dalla presidenza olandese in sede di gruppo "Cooperazione giudiziaria" al fine di trovare una soluzione. Solo nel 1995 però la presidenza francese ha presentato il primo progetto di convenzione, che è stato discusso sotto varie presidenze. Notevoli progressi sono stati conseguiti durante la presidenza lussemburghese del 1997 e la convenzione è stata messa a punto durante la presidenza del Regno Unito del 1998. In sostanza la convenzione prevede un meccanismo mediante il quale un ritiro della patente di guida per le infrazioni più gravi di norme della circolazione stradale imposto a un conducente in uno Stato membro diverso da quello di residenza può essere applicato in tutti gli Stati membri.

Articolo 1

Questo articolo definisce i termini "decisione di ritiro della patente di guida", "Stato dell'infrazione", "Stato di residenza" e "veicolo a motore" ai fini della convenzione, ogniqualvolta detti termini vi figurino.

1.1. La definizione di "decisione di ritiro della patente di guida" alla lettera a) riconosce la diversità delle leggi e dei sistemi in materia di ritiro della patente di guida vigenti negli Stati membri. In alcuni paesi detto ritiro costituisce una sanzione principale, ad esempio come parte di una sanzione penale; in altri costituisce una sanzione complementare o accessoria, imposta magari come conseguenza di una condanna; in altri ancora può essere deciso in maniera del tutto indipendente da una condanna penale - anche da un'autorità amministrativa del tutto indipendente - semplicemente come misura di sicurezza. Ai fini della convenzione l'espressione "decisione di ritiro della patente di guida" sono volti a coprire qualsiasi misura adottata a seguito di un'infrazione di norme della circolazione stradale(1) che abbia l'effetto di revocare o di sospendere la patente di guida o il diritto di guida(2). Ciò esclude la revoca di una patente in base, ad esempio, esclusivamente a condizioni mediche o unicamente al cosiddetto sistema a punti. Inoltre la convenzione di applica soltanto ai ritiri della patente di guida per i quali non sia più previsto il diritto di impugnazione - o perché il processo di impugnazione è stato avviato e completato o perché il termine normale per un'impugnazione è già scaduto senza che essa sia stata fatta.

Va rilevato che all'atto dell'adozione della convenzione si è convenuto che tutte le decisioni di ritiro della patente di guida adottate dallo Stato dell'infrazione, comprese quelle adottate dalle autorità amministrative, siano soggette ad un controllo giurisdizionale.

1.2. La lettera b) definisce l'espressione "Stato dell'infrazione" come lo Stato membro in cui è stata commessa l'infrazione di norme della circolazione stradale che ha dato luogo ad una decisione di ritiro della patente di guida.

1.3. La lettera c) definisce l'espressione "Stato di residenza" come lo Stato membro in cui il conducente ha la residenza normale ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida(3), che recita:

"Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, per 'residenza normale' si intende il luogo in cui una persona dimora abitualmente, ossia per almeno 185 giorni all'anno, per interessi personali e professionali o, nel caso di una persona che non abbia interessi professionali, per interessi personali che rivelino stretti legami tra detti interessi e il luogo in cui essa abita.

Tuttavia, per residenza normale di una persona i cui interessi professionali sono situati in un luogo diverso da quello degli interessi personali e che pertanto deve soggiornare alternativamente in luoghi diversi che si trovino in due o più Stati membri, si intende il luogo in cui tale persona ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente. Quest'ultima condizione non è necessaria se la persona effettua un soggiorno in uno Stato membro per l'esecuzione di una missione a tempo determinato. La frequenza di corsi universitari o scolastici non implica il trasferimento della residenza normale."

1.4. La lettera d) definisce l'espressione "veicolo a motore" facendo riferimento alla definizione di cui all'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 91/439/CEE. La definizione comprende i veicoli a motore che richiedano la patente di guida della categoria o della sottocategoria di cui all'articolo 3 di tale direttiva, comprese le categorie delle patenti di cui all'articolo 10 di detta direttiva.

Articolo 2

2. A norma dell'articolo 2, gli Stati membri accettano l'impegno di cooperare in base alle disposizioni della convenzione per conseguire l'obiettivo che i conducenti oggetto di una decisione di ritiro della patente di guida in uno Stato membro di residenza non possano eludere gli effetti di tale decisione semplicemente lasciando il territorio dello Stato dell'infrazione.

Articolo 3

3.1. L'articolo 3 istituisce il meccanismo che avvia il processo di esecuzione previsto dalla convenzione, in particolare una notifica obbligatoria, da parte dello Stato dell'infrazione allo Stato di residenza, della decisione di ritiro della patente pronunciata. Il paragrafo 1 prevede che la notifica venga data "senza indugio". È importante che lo Stato di residenza sia in grado di prendere provvedimenti quanto prima, sia ai fini della sicurezza stradale che per ridurre al minimo i ritardi nell'esecuzione della decisione. Non è previsto un termine specifico entro cui la notifica deve essere trasmessa ma ci si aspetta che gli Stati membri istituiscano meccanismi che rispettino lo spirito di questo articolo e garantiscano una rapida notifica.

3.2. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 consente agli Stati membri di concordare tra loro che la notifica di cui al pargrafo 1 non abbia luogo in taluni casi in cui si applica l'articolo 6, paragrafo 2, lettera a). Tale lettera prevede che lo Stato di residenza possa rifiutarsi di applicare la decisione di ritiro della patente di guida quando la condotta sanzionata nello Stato dell'infrazione con il ritiro della patente di guida non costituisce infrazione secondo la legislazione dello Stato di residenza - cioè non vi è un doppio assoggettamento a pena. Il paragrafo 2 dell'articolo 3 è diretto a evitare notifiche inutili in circostanze in cui è noto che lo Stato di residenza sceglierà sempre di non eseguire la decisione di ritiro della patente di guida per l'assenza di assoggettamento a pena.

3.3. Dall'articolo 8 della direttiva 91/439/CEE consegue che lo Stato membro destinatario della notifica a norma dell'articolo 3 della convenzione può essere uno Stato membro diverso da quello che ha rilascitato la patente di guida in questione. Si è pertanto convenuto all'atto dell'adozione della convenzione che in tali casi lo Stato membro che ha rilasciato la patente di guida sia informato della situazione dallo Stato di residenza.

Articolo 4

4.1. La convenzione indica tre diverse procedure secondo cui gli Stati membri, quando agiscono in qualità di Stato di residenza, possono applicare le decisioni di ritiro della patente di guida. Tali procedure sono descritte al paragrafo 1. In base al paragrafo 1 gli Stati membri hanno l'obbligo di applicare senza indugio la decisione di ritiro della patente di guida. Ciò è particolarmente importante nei casi in cui le decisioni di ritiro della patente di guida si applicano immediatamente o dopo che l'eventuale termine per l'impugnazione sia scaduto nello Stato dell'infrazione, in considerazione dell'obbligo dello Stato di residenza di tener conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida eventualmente già eseguita nello Stato dell'infrazione. Questo è essenziale per ridurre al minimo gli sforzi amministrativi superflui e per un'attuazione efficace della convenzione.

4.2. La prima procedura possibile per eseguire i ritiri della patente di guida [paragrafo 1, lettera a)] è mediante esecuzione diretta della decisione di ritiro della patente di guida. In effetti lo Stato di residenza riconosce la decisione presa nello Stato dell'infrazione ed è in grado di applicarlo limitando le formalità al minimo e senza che sia in nessun caso necessario far approvare o confermare la decisione da un organo giurisdizionale dello Stato di residenza. La sola condizione imposta allo Stato di residenza quando applica direttamente la decisione dello Stato dell'infrazione è che esso deve tener conto - cioè detrarre - della parte del periodo di ritiro della patente di guida eventualmente già eseguita nello Stato dell'infrazione. Esso dovrebbe essere in grado di calcolarla in base alle informazioni fornitegli dallo Stato dell'infrazione a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, quinto trattino.

4.3. La seconda procedura possibile per eseguire i ritiri della patente di guida figura alla lettera b) del paragrafo 1 - esecuzione indiretta della decisione di ritiro della patente di guida con una decisione giudiziaria o amministrativa. Questa procedura di esecuzione consente che le decisioni dello Stato dell'infrazione siano approvate o confermate da un'autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato di residenza. La decisione sulle modalità esatte per conseguire tale risultato è lasciata agli Stati membri; tali modalità probabilmente varieranno in base ai diversi sistemi nazionali.

4.4. La terza procedura di esecuzione [paragrafo 1, lettera c)] è mediante conversione della decisione di ritiro della patente di guida in una decisione giudiziaria o amministrativa, in effetti sostituendo in tal modo la decisione dello Stato dell'infrazione con una nuova decisione dello Stato di residenza.

4.5. L'esecuzione a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), è soggetta a varie condizioni stabilite rispettivamente ai paragrafi 2 e 3. Esse sono per lo più destinate a introdurre flessibilità per rispondere alle differenze legislative tra gli Stati membri. Tranne il requisito di tener conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida eventualmente già eseguita - requisito comune a tutte e tre le procedure di esecuzione - nessuna delle altre condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 deve essere stabilita in relazione alla prima procedura di esecuzione, in quanto l'esecuzione diretta non consente di variare la durata o il tipo del ritiro della patente di guida.

4.6. Per l'esecuzione in base alla lettera b) del paragrafo 1 (esecuzione indiretta), il paragrafo 2 specifica tre requisiti:

a) Si deve tener conto (cioè detrarre dal periodo di ritiro iniziale) della parte del periodo di ritiro della patente eventualmente già eseguita. In caso di riduzione della durata del ritiro della patente di guida in base alla lettera b), tale lettera si applica in base alla durata ridotta.

b) Lo Stato di residenza può ridurre la durata del ritiro della patente di guida decisa se tale periodo supera la durata massima che può essere decisa in base al diritto nazionale; ma può ridurla solo per farla coincidere con la durata massima prevista dal diritto nazionale.

c) Lo Stato di residenza non può prorogare la durata del ritiro della patente di guida decisa dallo Stato dell'infrazione. Ciò è conforme a un principio, consolidato nelle convenzioni che prevedono il trasferimento delle pene, ossia che il paese di destinazione può ridurre la pena ma non può aumentarlo o prendere misure che aggravano la posizione penale della persona interessata.

4.7. Per l'esecuzione a norma del paragrafo 1, lettera c) (conversione), il paragrafo 3 precisa cinque requisiti:

a) Lo Stato di residenza è vincolato dall'accertamento dei fatti che figurano nella decisione di ritiro della patente di guida dello Stato dell'infrazione. Ciò significa che lo Stato di residenza non ha il diritto di impugnare le motivatizioni della decisione di ritiro della patente di guida in quanto l'impugnazione spetta allo Stato dell'infrazione. Poiché, a norma dell'articolo 1, lettera a), soltanto le decisioni di ritiro della patente di guida per le quali non sia più previsto il diritto di impugnazione possono essere notificate, il conducente deve già aver avuto l'opportunità di impugnare la decisione nello Stato dell'infrazione. Tuttavia se, nello Stato di residenza, egli sostiene di non aver avuto la possibilità di difendersi nello Stato dell'infrazione, lo Stato di residenza si avvale delle disposizioni degli articoli 6, paragrafo 1, lettera e), e dell'articolo 8, paragrafo 3.

b) Lo Stato di residenza, al momento della conversione della decisione di ritiro della patente di guida, deve tener conto della parte del periodo di ritiro della patente di guida deciso dallo Stato dell'infrazione già eseguita in quest'ultimo Stato. In caso di riduzione della durata del ritiro della patente di guida di cui alla lettera e), la presente lettera si applica sulla base del periodo ridotto.

c) Quando applica la conversione lo Stato di residenza può ridurre la durata del ritiro della patente di guida per farla coincidere con la durata che, in base alla sua legislazione nazionale, sarebbe stata applicata nel caso in questione se quest'ultimo fosse stato trattato soltanto nello Stato di residenza.

d) Analogamente all'esecuzione di cui al paragrafo 2, lo Stato di residenza, che effettua la conversione della decisione di ritiro della patente di guida, non può prorogarne la durata.

e) Lo Stato di residenza che effettua la conversione non può inoltre sostituire la decisione di ritiro della patente di guida con un'ammenda o con qualsiasi altra misura. Tale limitazione è inserita per impedire che la misura sia modificata.

4.8. Il paragrafo 4 stabilisce che lo Stato di residenza deve determinare, ove necessario, la data a decorrere dalla quale eseguirà la decisione di ritiro della patente di guida che gli è stata notificata. La presente disposizione è stata giudicata necessaria da alcuni Stati membri per consentire l'esecuzione delle decisioni di ritiro della patente di guida notificate loro da Stati membri che, in base alla loro legislazione nazionale, non hanno potuto avviare l'esecuzione della decisione di ritiro della patente di guida al momento della notifica poiché il conducente ha immediatamente lasciato lo Stato dell'infrazione, prima che nei suoi confronti potesse essere intrapresa un'azione effettiva, ovvero la patente di guida, al momento della partenza del conducente, non era disponibile. (In alcuni paesi la data di decorrenza dell'esecuzione nello Stato dell'infrazione non può essere stabilita finché le autorità non dispongono della patente di guida; pertanto se lo Stato dell'infrazione non ha stabilito alcuna data è lo Stato di residenza che deve farlo).

4.9. Il paragrafo 5 stabilisce che all'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione, ciascuno Stato membro indichi in una dichiarazione la procedura di esecuzione che intende applicare, fra le tre descritte al paragrafo 1, quando agisce in qualità di Stato di residenza.

Tale paragrafo stabilisce che la dichiarazione rilasciata possa essere sostituita in qualsiasi momento da una nuova dichiarazione.

È altresì possibile per uno Stato membro dichiarare che applicherà, in generale, una delle procedure suddette ma che ne applicherà un'altra di esse in taluni casi, da specificare nella dichiarazione facendo riferimento a criteri oggettivi. Uno Stato membro può dichiarare ad esempio che applicherà in generale la procedura di cui al paragrafo 1, lettera a) (esecuzione diretta), ma che applicherà la procedura di cui al paragrafo 1, lettera b), (esecuzione indiretta), se la durata del ritiro della patente di guida decisa dallo Stato dell'infrazione supera la durata massima prevista per fatti della medesima natura nello Stato membro che rilascia la dichiarazione.

Articolo 5

5. Scopo dell'articolo 5 è chiarire che uno Stato di residenza, che abbia applicato una decisione di ritiro della patente di guida emanata dallo Stato dell'infrazione nei confronti di un cittadino residente nel suo territorio, può adottare qualsiasi misura complementare di sicurezza della circolazione stradale ritenuta opportuna e consentita dalla legislazione nazionale. L'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 3, lettera d), non permette allo Stato di residenza di prorogare la durata di quella particolare decisione di ritiro della patente di guida che gli è stata notificata e riguardante una particolare infrazione o più infrazioni. In alcuni Stati membri le misure disciplinari in materia di sicurezza stradale (incluso il ritiro della patente di guida) di cui sono oggetto i conducenti non sono necessariamente collegate a una condanna per un reato. In tali Stati membri è già possibile applicare tali misure allorché si sia a conoscenza che un residente titolare di una patente di guida ha commesso all'estero infrazioni o altri atti tali da ripercuotersi sulla sua sicurezza di conducente. La convenzione non limita la possibilità di azione di questi paesi.

Articolo 6

6.1. L'articolo 6 stabilisce le uniche motivazioni in base alle quali lo Stato di residenza può rifiutare di applicare la decisione notificatagli dallo Stato dell'infrazione. Il paragrafo 1 dell'articolo 6 stabilisce le condizioni in base alle quali lo Stato di residenza deve rifiutare di applicare la decisione di ritiro della patente di guida notificatagli mentre il paragrafo 2 stabilisce le condizioni in base alle quali può rifiutare.

6.2. Le condizioni che rendono obbligatorio il rifiuto, menzionate all'articolo 6, paragrafo 1, sono le seguenti:

a) la decisione di ritiro della patente di guida è già stata eseguita integralmente nello Stato dell'infrazione. In questo caso, ovviamente, lo Stato di residenza non intraprende alcuna ulteriore azione;

b) la persona cui si riferisce la notifica è già stata oggetto per gli stessi fatti, nello Stato di residenza, di una decisione che è stata eseguita o è in corso di esecuzione;

c) la persona che ha commesso l'infrazione avrebbe beneficiato di un condono generale o di un'amnistia nello Stato di residenza qualora i fatti fossero stati commessi nel territorio di tale Stato. Questo tipo di disposizione è comune a varie convenzioni relative al trasferimento delle sentenze.

d) il periodo di prescrizione della misura sarebbe scaduto in base alla propria legislazione;

e) qualora in particolari casi e circostanze, dopo aver ricevuto le informazioni fornite a norma dell'articolo 8, lo Stato di residenza ritenga che la persona interessata non abbia avuto un'adeguata opportunità di difendersi. L'articolo 8 stabilisce le informazione che lo Stato dell'infrazione deve trasmettere allo Stato di residenza insieme alla notifica di cui all'articolo 3. Qualora la persona interessata non sia comparsa fisicamente né si sia fatta rappresentare nel corso del procedimento, tali informazioni devono includere la prova che detta persona ha ricevuto debita notifica del procedimento in base alle disposizioni legislative dello Stato dell'infrazione. Il paragrafo 3 dell'articolo 8 consente allo Stato di residenza di chiedere allo Stato dell'infrazione informazioni complementari, qualora ritenga che le informazioni ottenute in base ai paragrafi 1 e 2 non siano sufficienti per adottare una decisione a norma della convenzione e in particolare qualora si dubiti che la persona in questione abbia avuto sufficienti possibilità di difendersi. Ad esempio lo Stato di residenza può volere essere certo che la persona interessata abbia avuto la possibilità di utilizzare la propria lingua per esprimersi chiaramente durante il procedimento relativo al ritiro della patente di guida.

La lettera e) non è volta a permettere ricorsi generali al sistema legislativo o ai procedimenti giudiziari di altri Stati membri.

6.3. Le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2, della convenzione, in base alle quali lo Stato di residenza puo rifiutarsi di applicare la decisione di ritiro della patente di guida notificatagli, sono le seguenti:

a) non vi è doppio assoggettamento a pena, ossia la condotta sanzionata con il ritiro della patente di guida non costituisce infrazione secondo la legislazione dello Stato di residenza;

b) il periodo restante di ritiro della patente di guida, al momento in cui lo Stato di residenza riceve la notifica ed è in grado di eseguirla, è inferiore a un mese. Lo Stato di residenza può pertanto rifiutarsi di applicare la decisione di ritiro della patente di guida notificatagli se è prevedibile che alla data del possibile inizio dell'esecuzione il periodo restante di ritiro della patente di guida sarà inferiore a un mese. Il margine di discrezionalità è introdotto per evitare sforzi sproporzionati; lo Stato di residenza conserva tuttavia la facoltà di eseguire la decisione, se desidera avvalersene;

c) per i fatti all'origine della decisione di ritiro della patente di guida, benché considerati infrazioni in entrambi gli Stati, la legislazione dello Stato di residenza non prevede il ritiro della patente di guida.

6.4. Il paragrafo 3 stabilisce che uno Stato membro possa, all'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, dichiarare che si avvarrà sempre del margine di discrezionalità di cui al paragrafo 2 per rifiutare di applicare la decisione di ritiro della patente di guida in alcuni o in tutti i casi previsti allo stesso paragrafo 2. Se tale dichiarazione è avvenuta, gli altri Stati membri non hanno l'obbligo di notificare le decisioni di ritiro di cui alla dichiarazione. Uno Stato che abbia fatto questa dichiarazione può ritirarla in qualsiasi momento. Tale disposizione va considerata nel contesto delle differenze esistenti tra i sistemi degli Stati membri riguardo alla durata dei ritiri della patente in funzione delle varie infrazioni, nonché riguardo alle modalità di esecuzione delle decisioni di ritiro.

Articolo 7

7. L'articolo 7 riguarda le modalità pratiche per il trattamento delle notifiche di cui all'articolo 3. A norma del paragrafo 1, l'autorità competente dello Stato dell'infrazione deve trasmettere la notifica della decisione di ritiro all'autorità centrale dello Stato di residenza. A norma del paragrafo 2, ciascuno Stato membro, all'atto di trasmettere la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, della convenzione, è tenuto ad indicare di quali autorità si tratta. Esso può designare una o più autorità centrali destinatarie delle notifiche e deve altresì specificare le autorità competenti incaricate di presentare le notifiche stesse. Nella designazione delle varie autorità, lo Stato membro ha piena libertà di scelta e non sarà implicito, ad esempio, che l'autorità centrale ai fini della presente convenzione debba essere la stessa designata ai fini di altre convenzioni quali la convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

Articolo 8

8.1. L'articolo 8 riguarda le informazioni che lo Stato dell'infrazione deve fornire all'atto della notifica di cui all'articolo 3.

8.2. Gli elementi elencati al paragrafo 1 sono i seguenti:

- informazioni utili sulla persona cui è stata ritirata la patente di guida.

Si intendono i dati grazie ai quali lo Stato di residenza può identificare la persona in modo da applicare la decisione. Le informazioni richieste comprendono naturalmente (se possibile) nome e cognome, data di nascita, domicilio nello Stato di residenza, qualsiasi altro domicilio abituale (ad esempio nel caso di titolari che lavorano per un periodo di tempo in un paese diverso da quello di residenza). Sarà altresì utile fornire il numero della patente di guida, benché ciò non sia necessario se la patente stessa è disponibile ed è inviata allo Stato di residenza dallo Stato dell'infrazione a norma del paragrafo 1, ultimo trattino;

- l'esemplare originale o una copia certificata della decisione di ritiro della patente di guida;

- un'esposizione sommaria dei fatti e un riferimento alle disposizioni giuridiche dello Stato dell'infrazione in base alle quali è stata pronunciata la decisione di ritiro della patente di guida, ove esse non figurino nella decisione.

Verosimilmente in tutti gli Stati membri la "decisione" di ritiro della patente di guida conterrà i particolari dell'infrazione, le disposizioni giuridiche pertinenti e le circostanze dell'infrazione; nel caso contrario tale decisione dovrebbe essere corredata anche di queste informazioni;

- un attestato del carattere definitivo della decisione:

Poiché, per effetto dell'articolo 1, lettera a), devono essere notificate a norma dell'articolo 3 soltanto le decisioni di ritiro per le quali non sia più previsto il diritto di impugnazione, occorre confermare allo Stato di residenza che la decisione stessa è definitiva e non più soggetta a impugnazione;

- informazioni sulla misura in cui la decisione di ritiro della patente di guida pronunciata dallo Stato di infrazione è stata eseguita in tale Stato, inclusa la durata del ritiro e, se note, le date di inizio e fine del ritiro.

Lo Stato dell'infrazione dovrebbe in ogni caso fornire informazioni il più possibile esaurienti allo Stato di residenza, affinché quest'ultimo possa conoscere il periodo di ritiro, il suo effettivo inizio e il termine previsto in base alla decisione iniziale dello Stato dell'infrazione, fatte salve eventuali riduzioni della durata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o paragrafo 3, lettera c).

- la patente di guida, qualora fosse stata sequestrata.

Se la patente è stata sequestrata e non restituita al titolare essa deve essere inviata, a norma dell'articolo 8 della convenzione, allo Stato di residenza. In tal modo sarà fornita una buona parte delle informazioni che devono essere trasmesse a norma dell'articolo 8.

8.3. Il paragrafo 2 contempla il caso in cui il titolare della patente non è comparso fisicamente né si è fatto rappresentare nel corso del procedimento relativo alla decisione di ritiro. Tutti gli Stati membri dispongono di normative nazionali che disciplinano la notifica del procedimento ai convenuti. Oltre alle informazioni richieste a norma del paragrafo 1, il paragrafo 2 prescrive che lo Stato dell'infrazione deve dimostrare di aver debitamente notificato il procedimento in base alla sua legislazione e, in ogni caso, se la persona in questione non è comparsa o non si è fatta rappresentare.

8.4. Il paragrafo 3 contempla il caso in cui, benché siano state fornite le informazioni richieste a norma dei paragrafi 1 e 2, non è ancora possibile giungere ad una decisione sulla notifica; ciò si verifica in particolare nel caso in cui le autorità competenti dello Stato di residenza dubitino che la persona in questione abbia avuto sufficienti possibilità di difendersi. In questa circostanza, lo Stato di residenza chiede informazioni complementari allo Stato dell'infrazione, che ha l'obbligo di fornirle senza indugio. Spetta alle autorità dello Stato di residenza determinare se sussistono tali dubbi e, in caso affermativo, le informazioni complementari saranno necessarie affinché quest'ultimo possa appurare se, a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), la persona interessata non ha avuto un'adeguata opportunità di difendersi, e se esso debba pertanto rifiutare di applicare la decisione di ritiro della patente di guida.

Articolo 9

9.1. L'articolo 9 riguarda la traduzione della notifica e della documentazione di accompagnamento nonché la certificazione dei documenti. Esso rispecchia gli articoli 16 e 17 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959.

9.2. Il paragrafo 1 stabilisce il principio secondo cui non è richiesta la traduzione dei documenti forniti dallo Stato dell'infrazione allo Stato di residenza. Ciò lascia impregiudicato qualsiasi accordo bilaterale tra Stati membri in materia di traduzione dei documenti relativi all'applicazione della convenzione.

Il paragrafo 2 risconosce agli Stati membri il diritto di derogare al suddetto principio, consentendo loro di dichiarare, quando trasmettono la notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, che i documenti di cui al paragrafo 1 devono essere corredati di una traduzione in una delle lingue ufficiali delle istituzioni della Comunità europea.

9.3. Il paragrafo 3 prevede che, in geneale, i documenti di cui al paragrafo 1 non hanno bisogno di essere certificati. L'unica eccezione è rappresentata dalla copia certificata della decisione di ritiro della patente di guida, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, secondo trattino.

Articolo 10

10. Questo articolo stabilisce che lo Stato dell'infrazione debba essere informato dallo Stato di residenza riguardo all'iter della notifica ad esso trasmessa. Le informazioni devono comprendere qualsiasi decisione adottata in merito alla notifica stessa, nonché alla sua esecuzione (ad esempio riduzione del periodo di ritiro a norma dell'articolo 4). Inoltre, se lo Stato di residenza rifiuta di applicare una decisione di ritiro in base a quanto previsto dall'articolo 6, esso deve comunicarne i motivi allo Stato dell'infrazione. Queste informazioni saranno direttamente pertinenti ai fini del diritto dello stato dell'infrazione di eseguire il ritiro nel suo territorio per l'intero periodo da esso stabilito, come previsto dall'articolo 11, paragrafo 1. Dette informazioni possono essere altresì pertinenti ai fini dell'applicazione della seconda frase dell'articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

11.1. Il paragrafo 1 tutela il diritto dello Stato dell'infrazione di eseguire il ritiro nel suo territorio per l'intero periodo da esso stabilito nei casi in cui, ad esempio, lo Stato di residenza ne abbia ridotto la durata originaria. Ciò significa in pratica che, trascorso il periodo ridotto del ritiro della patente di guida deciso dallo Stato di residenza, il titolare della patente potrà guidare in quest'ultimo Stato a norma dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera b), o paragrafo 3, lettera c), e inoltre, fatto salvo l'articolo 11, paragrafo 1, anche altrove. Tuttavia, il paragrafo 1 dà allo Stato dell'infrazione il diritto di mantenere nel suo territorio il periodo originario di ritiro. Il paragrafo 2 consente agli Stati membri, all'atto della notifica di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di dichiarare che, in qualità di Stato dell'infrazione, non applicheranno il paragrafo 1 dell'articolo 11. È ovviamente importante che il conducente sia al corrente della sua posizione nei confronti dello Stato dell'infrazione e se, una volta completata l'esecuzione del periodo di ritiro nello Stato di residenza, egli continuerà o meno ad essere perseguibile qualora guidi nuovamente nello Stato dell'infrazione nel corso della durata originaria del ritiro. Il paragrafo 4 prevede pertanto che lo Stato dell'infrazione che intende applicare il paragrafo 1 ne informi la persona interessata all'atto della notifica della decisione di ritiro della patente. Il paragrafo 4 prevede inoltre che, nella notifica eseguita a norma dell'articolo 3, lo Stato dell'infrazione confermi di avere trasmesso tale informazione al conducente.

11.2. Il paragrafo 3 stabilisce che lo Stato dell'informazione e lo Stato di residenza esercitano le rispettive competenze in base alla convenzione in modo da assicurare che il periodo complessivo di ritiro eseguito nei due Stati non superi il periodo di ritiro deciso in origine dallo Stato dell'infrazione. Ciò ribadisce la necessità precisata nell'articolo 8, paragrafo 1, quinto trattino, che lo Stato dell'infrazione fornisca le opportune informazioni riguardo alle date di inizio e fine del ritiro, ove conosciute.

Articolo 12

12. In base a tale articolo, ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a consentirgli di sanzionare la guida di un veicolo a motore nel suo territorio da parte di un conducente che è privato della patente di guida dallo Stato di residenza a norma della convenzione. Le legislazioni di tutti gli Stati membri contengono delle disposizioni che sanzionano la guida durante il periodo di ritiro da essi imposto ad un conducente. L'articolo 12 sancisce tuttavia che uno Stato deve essere in grado di sanzionare la guida nel suo territorio durante il periodo di ritiro deciso da un altro paese (ad esempio lo Stato di residenza). All'atto dell'adozione della convenzione, il Consiglio ha preso atto che la delegazione danese interpreta l'articolo 12 nel senso che uno Stato membro deve disporre di sanzioni in materia applicabili a chi guida un veicolo a motore nel suo territorio pur avendo subito il ritiro della patente in un altro Stato membro, ma non e obbligato a ricorrere ad una specifica disposizione nazionale in materia di guida durante il periodo di ritiro.

Articolo 13

13. Questo articolo prevede che le spese inerenti all'attuazione della convenzione sono a carico dello Stato membro in cui si determinano.

Articolo 14

14. Questo articolo riguarda il ruolo della Corte di giustizia delle Communità europee in relazione alla convenzione. Esso è stato elaborato, nella misura del possibile, sulla base di disposizioni preesistenti sulle competenze della Corte di giustizia in altri strumenti adottati a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea.

Il paragrafo 1 stabilisce che la Corte di giustizia delle Comunità europee è competente a statuire sulle controversie tra Stati membri concernenti l'interpretazione o l'applicazione della convenzione. Tale competenza è tuttavia prevista unicamente allorché la controversia non può essere risolta dal Consiglio entro sei mesi dalla data nella quale esso è stato adito da uno Stato membro.

La Corte di giustizia può inoltre statuire su ogni controversia tra Stati membri e Commissione concernente l'interpretazione o l'applicazione della convenzione. In tale situazione non si richiede che la risoluzione della controversia sia ricercata in sede in Consiglio.

Il paragrafo 2 prevede che ogni Stato membro possa formulare una dichiarazione con cui accetta che la Corte di giustizia sia competente a pronunciarsi in via pregiudiziale sull'interpretazione della convenzione. Uno Stato membro può formulare tale dichiarazione all'atto della ratifica della convenzione o dell'adesione o dell'adesione ad essa, o in una fase successiva.

Il paragrafo 3 richiede ad uno Stato membro che formula una dichiarazione a norma del paragrafo 2 di precisare se possono essere chiamate a pronunciarsi in via pregiudiziale unicamente le giurisdizioni avverso le cui decisioni non può proporsi un ricorso giurisdizionale [lettera a)] oppure tutte le giurisdizioni che rientrano nelle sue competenze [lettera b)]. Tale paragrafo precisa inoltre le condizioni alle quali una giurisdizione può ricevere la richiesta di pronunciarsi in via pregiudiziale. In tale contesto, l'organo giurisdizionale competente deve chiedere alla Corte di pronunciarsi su una questione relativa all'interpretazione della convenzione per poter emanare la sua sentenza in merito ad un giudizio pendente davanti a tale giurisdizione.

Il paragrafo 4 riguarda l'applicazione dello statuto della Corte di giustizia e del suo regolamento di procedura in relazione ai procedimenti dinanzi alla Corte a norma di questo articolo. Inoltre esso consente ad ogni Stato membro, che abbia o meno fatto una dichiarazione a norma del paragrafo 2, di presentare alla Corte memorie od osservazioni scritte nei procedimenti di cui al paragrafo 3.

Articolo 15

15. A norma di tale articolo, l'entrata in vigore della convenzione avrà luogo secondo le disposizioni standard stabilite per tali questioni dal Consiglio dell'Unione europea.

La convenzione entrerà in vigore 90 giorni dopo la notifica del deposito dello strumento di adozione dell'ultimo dei quindici Stati che erano membri dell'Unione europea il 17 giugno 1998, data dell'adozione dell'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione.

Analogamente agli accordi in materia di cooperazione giudiziaria conclusi in passato tra gli Stati membri, il paragrafo 4 stabilisce che ciascuno Stato membro può dichiarare, all'atto dell'adozione o successivamente, che per quanto lo riguarda la convenzione si applica in anticipo nelle sue relazioni con altri Stati membri che hanno fatto la stessa dichiarazione. Tali dichiarazioni hanno efficacia novanta giorni dopo la data del deposito.

Gli Stati membri, tuttavia, non possono dichiarare che la Corte di giustizia è competente nei confronti della convenzione nel corso del periodo di applicazione anticipata, poiché ciò richiede la piena entrata in vigore della convenzione in seguito alla sua adozione da parte dei quindici Stati membri.

Va altresì notato che il paragrafo 5 prevede che la convenzione si applica soltanto alle infrazioni commesse successivamente alla sua entrata in vigore o alla data a decorrere dalla quale, in base al paragrafo 4, è divenuta applicabile tra gli Stati membri interessati.

Articolo 16

16. Tale articolo consente ad ogni Stato che diventa membro dell'Unione europea di aderire alla convenzione ed elenca la procedura per tale adesione. Tuttavia, uno Stato che non è membro dell'Unione europea non può aderire alla convenzione.

Se la convenzione è già entrata in vigore allorché il nuovo Stato membro vi aderisce, essa entrerà in vigore nei confronti di quello Stato membro novanta giorni dopo il deposito del suo strumento di adesione. Se la convenzione non è entrata in vigore novanta giorni dopo il deposito dello strumento di adesione del nuovo Stato membro, essa entrerà in vigore per quello Stato, come per tutti gli altri Stati membri, alle condizioni di cui all'articolo 15, paragrafo 3. In tal caso lo Stato aderente può formulare una dichiarazione di applicazione anticipata.

L'adesione di un nuovo Stato membro non rappresenta una condizione per l'entrata in vigore della convenzione in relazione agli altri Stati che erano già membri dell'Unione alla data di adozione dell'atto del Consiglio che stabilisce la convenzione.

Articolo 17

17. Lo scopo di questo articolo è quello di chiarire che non è consentito formulare riserve nei confronti della convenzione.

Articolo 18

18. Questo articolo stabilisce l'ambito di applicazione territoriale della convenzione per il Regno Unito.

Articolo 19

19. In base a questo articolo, il segretario generale del Consiglio è depositario della convenzione.

Il segretario generale è tenuto a pubblicare nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee lo stato delle adozioni, delle adesioni e delle dichiarazioni, nonché qualsiasi altra notificazione relativa alla convenzione.

Monitoraggio

20. A motivo delle questioni pratiche e tecniche che possono porsi in relazione all'applicazione della convenzione, il Consiglio, all'atto dell'adozione della stessa, ha rilevato l'opportunità che gli organi del Consiglio seguano attentamente lo svolgimento dell'attuazione della convenzione.

(1) Il termine "infrazione" include anche i casi in cui più infrazioni commesse contemporaneamente sono alla base di un'unica decisione di ritiro della patente di guida, a condizione che almeno una di tali infrazioni implichi i comportamenti di cui all'allegato.

(2) Sul piano della terminologia piuttosto che della sostanza, talune disposizioni nazionali fanno riferimento alla "patente di guida" anziché al "diritto di guida". Nel presente contesto per patente di guida si intendono le patenti di guida nazionali rilasciate dalle autorità competenti degli Stati membri in base alle rispettive legislazioni nazionali.

(3) GU L 237 del 24.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 97/26/CE (GU L 150 del 7.6.1997, pag. 41).