51999PC0744

Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali /* COM/99/0744 def. - COD 2000/0015 */


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO:

1. Quadro giuridico:

In materia di etichettatura di alimenti composti per animali, la direttiva 79/373/CEE del Consiglio relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, modificata dalla direttiva 90/44/CEE, mira a garantire che gli allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e l'impiego dei mangimi. La direttiva 90/44/CEE sottolinea l'importanza di poter verificare ufficialmente l'esattezza delle dichiarazioni fornite.

La dichiarazione degli ingredienti che entrano nella composizione degli alimenti per animali costituisce, oggi come in passato, un importante elemento di informazione per gli allevatori. Nel 1990, anno di adozione della direttiva 90/44/CEE, la determinazione quantitativa degli ingredienti contenuti nei mangimi presentava, sul piano del controllo, difficoltà connesse con la natura dei prodotti utilizzati, la complessità delle miscele ottenute o i processi di fabbricazione applicati. In quella fase, quindi, si è preferito orientarsi verso una formula di dichiarazione flessibile che si limitasse all'indicazione dei componenti dell'alimento per animali, senza specificarne la quantità.

Inoltre, per rendere più agevole la dichiarazione degli ingredienti, si è accettato che le informazioni in questione fossero fornite per categorie che raggruppavano sotto una denominazione comune vari ingredienti. La direttiva 91/357/CEE della Commissione stabilisce attualmente le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari. (Le categorie di ingredienti per gli alimenti composti destinati agli animali domestici da compagnia sono già state determinate dalla direttiva 82/475/CEE della Commissione).

2. La crisi della BSE:

La "commissione temporanea" di inchiesta del Parlamento europeo sulla BSE ha elaborato nel febbraio 1997 la seguente raccomandazione: "l'etichetta dovrà contenere una dichiarazione obbligatoria del fabbricante improntata a trasparenza per il mangime che consenta di identificare chiaramente i componenti e l'origine degli ingredienti nonché chiare istruzioni per l'utilizzo del prodotto".

Successivamente, nel novembre 1997, la "commissione temporanea" ha osservato che, nonostante avesse accettato di effettuare un indagine entro la metà del 1998, la Commissione non aveva ancora espresso il proprio impegno incondizionato a favore di una dichiarazione quantitativa e qualitativa degli alimenti per animali, in cui fossero chiaramente indicati i componenti e l'origine delle materie prime, e ha invitato la Commissione a definire le condizioni e i controlli tecnici necessari a tale scopo e a presentare una proposta adeguata.

Sia nella prima che nella seconda relazione semestrale di follow-up sulla BSE, la Commissione ha dichiarato che qualsiasi proposta relativa all'etichettatura quantitativa e qualitativa dei mangimi animali deve consentire un monitoraggio affidabile dei dati e basarsi su metodi analitici riconosciuti. Nella seconda relazione semestrale essa ha inoltre annunciato il completamento di uno studio cooperativo per determinare le attuali possibilità di rilevamento, qualitativo e semiquantitativo, mediante analisi microscopica degli ingredienti dei mangimi composti, in particolare per individuare la presenza, l'origine e la quantità di farina di carne e ossa.

Le conclusioni dello studio cooperativo sono state accettate dal Comitato permanente dei mangimi riunitosi il 29-30 marzo 1999, fermo restando che il rilevamento qualitativo e quantitativo di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti non può essere effettuato con la sola analisi microscopica.

Nella risoluzione dell'aprile 1999 sulla seconda relazione semestrale della Commissione in merito alla BSE, il Parlamento europeo ha ribadito il proprio appello a favore della dichiarazione obbligatoria e improntata a trasparenza degli ingredienti contenuti negli alimenti per animali, invitando nuovamente la Commissione a presentare una proposta in tal senso e precisando che le difficoltà incontrate nella realizzazione di una dichiarazione quantitativa non debbono servire da pretesto per evitare una dichiarazione qualitativa.

Taluni Stati membri avevano inoltre ripetutamente lamentato l'inadeguatezza delle disposizioni vigenti in materia di etichettatura dei mangimi composti, invocando la possibilità di dichiarare tutte le materie prime contenute negli alimenti composti e i rispettivi pesi. Gli Stati membri sono pressoché concordi nel ritenere che la dichiarazione degli ingredienti per categoria non garantisce un'informazione adeguata agli allevatori e che dovrebbe pertanto essere abolita.

DICHIARAZIONE APERTA:

La Commissione è consapevole dei vantaggi di una "dichiarazione aperta" nelle disposizioni in materia di etichettatura dei mangimi composti destinati agli animali da produzione al fine di facilitare la rintracciabilità delle materie prime.

Come hanno dimostrato i recenti episodi di contaminazione da diossine di oli e additivi, verificatisi rispettivamente in Belgio e in Germania, la precisione e l'accuratezza delle informazioni riportate sulle etichette dei mangimi composti sono di cruciale importanza. Poiché il livello di contaminazione di un alimento composto dipende dalla quantità di materie prime contaminate in esso contenute, una corretta informazione non può prescindere dall'esatta indicazione degli ingredienti utilizzati e dei rispettivi quantitativi.

La determinazione qualitativa e quantitativa degli ingredienti utilizzati per la preparazione di alimenti per animali da produzione presenta attualmente, per quanto riguarda la verifica effettuata su base analitica, difficoltà essenzialmente connesse con la natura dei prodotti utilizzati, la complessità delle miscele ottenute o i processi di fabbricazione applicati.

A prescindere dai problemi tecnici, la Commissione riconosce tuttavia che il controllo ufficiale della dichiarazione riportata sull'etichetta potrebbe basarsi, oltre che su un accertamento analitico, su una verifica documentaria fornita dal produttore.

A tale riguardo, gli Stati membri di destinazione delle merci considerate dovranno affidarsi ai controlli effettuati dalle autorità ufficiali dei paesi d'origine.

La Commissione, conformemente al programma legislativo presentato al Parlamento europeo e al Consiglio dei Ministri dell'agricoltura a seguito della crisi della diossina verificatasi in Belgio, ha elaborato una proposta di modifica delle disposizioni in materia di etichettatura dei mangimi composti, successivamente esaminata dal comitato permanente dei mangimi riunitosi in data 26 luglio 1999. In tale occasione la maggior parte degli Stati membri si è espressa a favore di una dichiarazione aperta e facoltativa, limitata agli alimenti composti destinati agli animali da produzione. Anche i produttori di alimenti per animali si sono opposti ad una dichiarazione aperta obbligatoria, invocando la difficoltà di verificare le indicazioni dichiarate sull'etichetta e di aggiornare le etichette stesse per tener conto dei continui cambiamenti apportati alla formulazione degli alimenti, nonché la necessità di proteggere la proprietà intellettuale delle formule dei prodotti in questione.

La Commissione ritiene invece che una dichiarazione aperta facoltativa sia in contrasto con il diritto all'informazione degli allevatori e con il principio di trasparenza. Essa reputa inoltre che una dichiarazione aperta facoltativa finirebbe per alterare le condizioni di concorrenza tra i produttori di alimenti per animali.

La Commissione è del parere che il controllo delle indicazioni dichiarate sull'etichetta dovrà essere effettuato a prescindere dal carattere facoltativo o obbligatorio della dichiarazione aperta. Per poter garantire il massimo grado di trasparenza, essa non può tener conto dell'argomento invocato della protezione della proprietà intellettuale delle formule degli alimenti. Non vi è di fatto alcuna violazione del segreto commerciale, poiché, generalmente, le formule di alimenti composti non sono brevettate. Anche se così fosse, esse non potrebbero rimanere segrete. In realtà la pubblicazione degli ingredienti non pregiudicherebbe il diritto della proprietà intellettuale.

D'altro canto la Commissione riconosce le difficoltà derivanti dalla necessità di sostituire le etichette ogniqualvolta la formulazione viene modificata. Per ovviare a tale inconveniente essa propone che la dichiarazione aperta sia riportata su un'altra etichetta o in un documento specifico di accompagnamento.

La Commissione riconosce infine che per gli alimenti destinati agli animali domestici da compagnia non sono strettamente necessarie informazioni così circostanziate e accetta pertanto di mantenere lo status quo per tali prodotti, vale a dire una dichiarazione semiaperta obbligatoria (mantenendo la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse) o una dichiarazione aperta facoltativa.

2000/0015(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 79/373/CEE relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per gli animali

Il PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152, paragrafo 4,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU L

visto il parere del Comitato economico e sociale [2],

[2] GU L

visto il parere del Comitato delle Regioni [3]

[3] GU L

deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4],

[4] GU L

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 79/373/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, relativa alla commercializzazione degli alimenti composti per animali, [5], modificata da ultimo dalla direttiva 98/87/CE [6], stabilisce le regole per la commercializzazione di mangimi composti all'interno della Comunità.

[5] GU L 86 del 6.4.1979, pag. 30.

[6] GU L 318 del 27.11.1998, pag. 43.

(2) In materia di etichettatura di alimenti composti per animali, la direttiva 79/373/CEE mira a garantire che gli allevatori dispongano di informazioni il più possibile accurate e obiettive sulla composizione e l'impiego dei mangimi; che è importante fare in modo che l'esattezza delle dichiarazioni effettuate possa essere ufficialmente verificata in ogni fase della circolazione dell'alimento per animali.

(3) La dichiarazione degli ingredienti contenuti negli alimenti per animali costituisce, in alcuni casi, un importante elemento di informazione per gli allevatori.

(4) Fino ad ora, la direttiva 79/373/CEE prevedeva una formula di dichiarazione flessibile limitata all'indicazione degli ingredienti, senza specificarne la quantità negli alimenti destinati ad animali da produzione, ed ammetteva la possibilità di dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse.

(5) Tuttavia la crisi della BSE e la recente crisi della diossina hanno dimostrato l'inadeguatezza delle vigenti disposizioni, evidenziando la necessità di informazioni particolareggiate, qualitative e quantitative, sulla composizione dei mangimi composti per animali da produzione.

(6) Indicazioni quantitative particolareggiate della composizione dei mangimi possono contribuire alla rintracciabilità di materie prime potenzialmente contaminate, consentendo di risalire a specifiche partite. Questo comporterà evidenti vantaggi per la salute pubblica e permetterà di evitare la distruzione di prodotti che non presentano rischi sanitari significativi.

(7) E' quindi opportuno, in questa fase, imporre una dichiarazione obbligatoria di tutte le materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione, nonché delle rispettive quantità.

(8) In futuro non sarà quindi più possibile, nel caso di mangimi composti per animali da produzione, dichiarare categorie di materie prime anziché le materie prime stesse; che, per ragioni pratiche, occorre abrogare la direttiva 91/357/CEE della Commissione, del 13 giugno 1991, che stabilisce le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli familiari [7].

[7] GU L 193 del 17.07.1991, pag. 34.

(9) Per ragioni pratiche, le dichiarazioni delle materie prime contenute nei mangimi composti destinati ad animali da produzione debbono poter figurare su un'etichetta ad hoc o in un documento di accompagnamento.

(10) Occorre prevedere disposizioni particolari in materia di etichettatura degli alimenti destinati ad animali domestici da compagnia, che tengano conto della specificità di questo tipo di alimenti per animali.

HA ADOTTATO LA SEGUENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 79/373/CEE del Consiglio è modificata come segue:

1. All'articolo 5, paragrafo 1, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"il numero di riferimento della partita".

2. All'articolo 5, paragrafo 3, è cancellata la lettera c).

3. All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo:

"7. Nel caso di alimenti composti destinati ad animali diversi da quelli domestici da compagnia, la dichiarazione delle materie prime espressa in percentuale, in peso, in conformità dell'articolo 5 ter, può figurare su un'etichetta diversa da quella di cui al paragrafo 1, o in un documento di accompagnamento diverso da quello di cui al paragrafo 4."

4. L'articolo 5 ter è sostituito dal seguente:

"Articolo 5 ter

1. Quando si forniscono indicazioni in merito alle materie prime, si devono citare tutte le materie prime utilizzate.

2. Le materie prime vanno enumerate rispettando le seguenti norme::

a) mangimi composti per animali diversi dagli animali domestici da compagnia: enumerazione delle materia prime in percentuale, in peso.

b) mangimi composti per animali domestici da compagnia: enumerazione delle materie prime con indicazione del loro tenore oppure nell'ordine decrescente della loro importanza ponderale.

5. Le materie prime sono designate con il loro nome specifico. Tuttavia, nel caso di alimenti composti destinati ad animali domestici da compagnia, l'indicazione del nome specifico della materia prima potrà essere sostituita da quella della categoria a cui la materia prima appartiene; le categorie che raggruppano le varie materie prime saranno stabilite in conformità dell'articolo 10, lettera a).

Nel caso di alimenti composti destinati ad animali domestici da compagnia, l'impiego di una di queste due forme di dichiarazione esclude l'altra, salvo se una delle materie prime utilizzate non appartiene ad alcuna delle categorie definite; in tal caso la materia prima, designata con il suo nome specifico, è citata nell'ordine d'importanza ponderale rispetto alle categorie.

6. L'etichettatura dei mangimi composti per animali domestici da compagnia può inoltre mettere in rilievo, attraverso una dichiarazione specifica, la presenza o lo scarso tenore di una o più materie prime essenziali per caratterizzare il mangime in causa. In tal caso, il tenore minimo o massimo in percentuale, in peso, delle materie prime impiegate deve essere chiaramente indicato a fronte della dichiarazione relativa alla o alle materie prime indicate, oppure nell'elenco della materia prima o delle materie prime, oppure menzionando la materia prima o le materie prime e la percentuale o le percentuali in peso a fronte della corrispondente categoria di materie prime.

Articolo 2

La direttiva 91/357/CEE della Commissione è abrogata a decorrere dal (1° luglio 2000(.

Articolo 3

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il (30 giugno 2000( le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano direttamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a partire dal (1° luglio 2000(.

Quanto gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente