Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli /* COM/99/0717 def. - CNS 99/0284 */
Gazzetta ufficiale n. C 089 E del 28/03/2000 pag. 0081 - 0082
Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Nel quadro dell'Uruguay Round, l'accordo sull'agricoltura limita l'importo dei pagamenti relativi alle restituzioni concesse a determinati prodotti agricoli esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, a 475 milioni di euro per l'anno finanziario 2000 e a 415 milioni di euro per l'anno 2001 e gli anni seguenti. 2. Tenendo conto, da un lato, dei prezzi comunitari dei prodotti agricoli di base e, dall'altro, delle prospettive in materia di prezzi sul mercato mondiale, il fabbisogno in termini di restituzioni sarà superiore alle disponibilità di bilancio imposte. 3. L'insufficienza delle restituzioni crea un clima d'incertezza nell'industria agroalimentare. Risulta, quindi, potenzialmente pregiudizievole agli investimenti. A termine, potrebbe influire sulla tutela dell'occupazione e della produzione di valore aggiunto nell'Unione europea. 4. Il regime di perfezionamento attivo applicato attualmente, permette già di alleviare la pressione delle spese di restituzione. Occorre pertanto continuare ad utilizzarlo, in particolare nel quadro del rispetto delle condizioni economiche. 5. Inoltre, data l'insufficienza degli importi di restituzione disponibili ogni anno, occorre istituire un'agevolazione supplementare per le esportazioni di merci ammesse al regime delle restituzioni; detta agevolazione consente di considerare soddisfatte le condizioni economiche. Questa disposizione permette di garantire all'industria agroalimentare europea l'approvvigionamento di materie prime agricole in condizioni di concorrenza eque nei confronti dei paesi terzi e dunque una visibilità favorevole agli investimenti. 6. Per incentivare l'utilizzo delle materie prime agricole comunitarie, occorre tuttavia limitare questa agevolazione complementare alle quantità effettivamente necessarie. 7. D'altra parte, ai fini del rispetto degli impegni assunti nel corso dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round, la Commissione, con l'adozione del regolamento (CE) n. 1702/1999, ha preso dei provvedimenti che istituiscono un sistema di certificazione nel settore delle merci "fuori allegato I". E' opportuno valorizzare questo sistema utilizzandolo per la notifica all'OMC degli impegni in materia di merci non comprese nell'allegato I (HAI). 8. La decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione, precisa alcune norme procedurali, in particolare per il comitato di gestione. E' pertanto necessario adeguare l'articolo corrispondente del regolamento n. 3448/93. 9. Infine, il trattato di Amsterdam ha codificato il trattato che istituisce la Comunità europea, modificandone la classificazione degli articoli e degli allegati. Nella modifica del regolamento sarà pertanto necessario adattare alcuni riferimenti. 1999/0284 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento n. 3448/93 sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare gli articoli 37 e 133, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU L ... del ..., pag. ... visto il parere del Parlamento europeo [2], [2] GU L ... del ..., pag. ... visto il parere del Comitato economico e sociale [3], [3] GU L ... del ..., pag. ... considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli [4], modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2491/98 della Commissione [5], prevede all'articolo 8 che all'atto dell'esportazione di merci, i prodotti agricoli utilizzati possano beneficiare di restituzioni determinate secondo i regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nei settori interessati. Occorre completare quest'articolo per tenere conto dei vincoli risultanti dall'accordo sull'agricoltura concluso nel quadro dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay Round. [4] GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. [5] GU L 309 del 19.11.1998, pag. 28. (2) In particolare, occorre garantire un controllo delle spese in base agli impegni mediante l'emissione di certificati. Tuttavia, per quanto riguarda le spese che non sono coperte dall'ottenimento di uno o più certificati, la contabilità si effettua sempre sulla base dei pagamenti di restituzione, se necessario sotto forma di anticipi. (3) Ai sensi degli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato, i fabbisogni di materie prime agricole delle industrie di trasformazione potrebbero non essere soddisfatti completamente, in condizioni competitive, dalle materie prime agricole comunitarie. Il regolamento (CEE) n. 2913/92 [6] del Consiglio, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 955/1999 [7] del Parlamento e del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario prevede, all'articolo 117, lettera c), l'accesso per alcune merci al regime di perfezionamento attivo con riserva del rispetto di condizioni economiche le cui modalità sono definite dal regolamento (CE) n. 2454/93 [8] della Commissione, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/1999 [9]. In considerazione dei summenzionati accordi, è opportuno prevedere anche che le condizioni economiche sono considerate soddisfatte per l'accesso di determinate quantità di prodotti agricoli al regime del perfezionamento. [6] GU L 302 del 19.12.1992, pag. 1. [7] GU L 119 del 7.5.1999, pag.1. [8] GU L 253 dell'11.10.1993, pag.1. [9] GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. (4) Per tutelare gli interessi dei produttori delle materie prime agricole, occorre garantire un controllo globale, in base ad un bilancio previsionale, che riguarda le quantità che beneficiano del regime del perfezionamento attivo non soggette ad un controllo individuale preliminare delle condizioni economiche, (all'infuori di quelle utilizzate nel quadro del lavoro su contratto d'opera, delle manipolazioni usuali o per la fabbricazione di merci che non beneficiano di restituzioni) e nel rispetto delle condizioni generali relative al regime di perfezionamento attivo. (5) Le misure necessarie per l'attuazione del regolamento del Consiglio (CE) n. 3448/93 sono misure di gestione ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, che fissa le modalità dell'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [10]; occorre pertanto che queste misure siano decise secondo la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della suddetta decisione. [10] GU L 184 del 17.7.1999, pag.23. (6) Occorre aggiornare alcuni riferimenti in seguito alla codifica del trattato che istituisce la Comunità europea, nonché alcune definizioni. (7) Occorre pertanto modificare il regolamento (CE) n. 3448/93, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE) n. 3448/93 è modificato come segue: 1. All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal testo seguente: "2. Ai sensi del presente regolamento, si intendono per: - "prodotti agricoli", i prodotti compresi nell'allegato I, - "merci", i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato ed elencati nell'allegato B. Tuttavia, il termine "merci" utilizzato al capitolo II del titolo I, come pure all'articolo 11, si riferisce ai prodotti non compresi nell'allegato I del trattato e ripresi negli allegati corrispondenti dei regolamenti relativi all'organizzazione comune del mercato nel settore agricolo." 2. All'articolo 8, viene inserito il paragrafo seguente: "5. Il rispetto dei massimali che derivano dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato è garantito in base a certificati rilasciati per determinati periodi di riferimento, nei quali viene integrato l'importo previsto per i piccoli esportatori." 3. L'articolo 11 è sostituito dal testo seguente: "1. L'ammissione di prodotti agricoli al regime di perfezionamento attivo, è subordinata ad un controllo preliminare del rispetto delle condizioni economiche di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92. Queste condizioni sono considerate soddisfatte ai sensi dell'articolo 552 del regolamento (CEE) 2454/93. Inoltre, e conformemente al regolamento (CEE) n. 2454/93, anche le condizioni economiche, di cui all'articolo 117, lettera c) del regolamento (CEE) n. 2913/92, sono considerate soddisfatte per determinate quantità di prodotti agricoli utilizzati per la fabbricazione di merci. Queste quantità sono determinate mediante un bilancio, stabilito dalla Commissione, fondato sul raffronto tra le disponibilità finanziarie imposte e il fabbisogno stimato in termini di restituzioni. Detto bilancio, e le relative quantità, sono rivisti regolarmente alla luce dell'evoluzione dei fattori economici e regolamentari. Le modalità d'applicazione del capoverso precedente, che consentono di determinare i prodotti agricoli che da ammettere al regime di perfezionamento attivo, nonché di controllare e progettare le loro quantità, sono stabilite secondo la procedura prevista all'articolo 16. 2. La quantità di merci ammesse al regime di perfezionamento attivo, quindi non assoggettate all'imposta di cui all'articolo 2 ai fini o in conseguenza dell'esportazione di altre merci, è quella effettivamente utilizzata per la fabbricazione di queste ultime." 4. L'articolo 15 è soppresso. 5. L'articolo 16 è sostituito dal testo seguente: "1. "La Commissione è assistita da un comitato di gestione dei "problemi orizzontali relativi agli scambi di prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I ", composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione." 2. Qualora si faccia riferimento al presente articolo, si applica la procedura di gestione di cui all'articolo 4 della decisione 1999/468/CE, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3 della stessa. 3. Il periodo previsto dall'articolo 4 paragrafo 3 della decisione 1999/468/CE è fissato ad un mese". Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente >SPAZIO PER TABELLA>