Proposta di decisione del Consiglio che autorizza i Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE /* COM/99/0671 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza i Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa in base a considerazioni politiche specifiche. [1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). Le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di applicare un'aliquota differenziata (ridotta) per le accise applicabili al GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade. L'aliquota sarà fissata a 125.56 NLG/1000 kg. In caso di adozione del presente disegno di legge, l'aliquota ridotta sarà applicabile dal 1° maggio 2000. Le autorità olandesi intendono limitare l'uso di gasolio da parte di alcune categorie di veicoli che circolano in ambiente urbano incoraggiando, tra le altre misure, il passaggio all'uso di carburanti gassosi, come il GPL. Gli autocarri summenzionati appartengono a tali categorie. L'obiettivo delle autorità è quello di ridurre le emissioni di ossidi di azoto (NOx) in ambiente urbano, facendo sì che, entro il 2010, dal 40% al 60% dei veicoli appartenenti a tali categorie utilizzino carburanti gassosi. Per potere utilizzare il GPL, comunque, i veicoli dovranno essere adattati, il che implica costi supplementari. Una riduzione dell'aliquota per le accise applicabili al GPL può contribuire a rendere quest'ultimo più concorrenziale rispetto al gasolio. Questa riduzione dell'aliquota riguarderà solamente il GPL utilizzato come carburante per i veicoli summenzionati e sarà operata come rimborso della differenza tra l'aliquota normale e l'aliquota ridotta. Poiché i veicoli che hanno diritto a tale rimborso sono raggruppati separatamente per il pagamento delle tasse automobilistiche, l'operazione di rimborso non presenta particolari difficoltà. Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta richiesta. La direttiva prevede che tali esenzioni e riduzioni siano periodicamente esaminate dalla Commissione. Qualora la Commissione ritenga che esse non possano essere mantenute in quanto causano distorsioni della concorrenza o del funzionamento del mercato interno o sono incompatibili con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. In ogni caso, la presente deroga deve essere riesaminata entro e non oltre il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dalla decisione. Il Consiglio riesamina la situazione sulla base di una proposta della Commissione e decide se l'autorizzazione debba essere revocata, modificata o prorogata. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza i Paesi Bassi ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, [2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). vista la proposta della Commissione, considerando quanto segue: (1) In virtù dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche; (2) Le autorità olandesi hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di applicare un'aliquota differenziata (ridotta) di accisa sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade, nel quadro di un programma di riduzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx) in ambiente urbano che prevede la riduzione dell'uso di gasolio; (3) Gli altri Stati membri sono stati informati della notifica; (4) La Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota differenziata (ridotta) sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno; (5) La Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente; (6) I Paesi Bassi hanno chiesto di essere autorizzati ad applicare un'aliquota differenziata (ridotta) di accisa di 125,56 NLG/1000 kg sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade, a decorrere dal 1° maggio 2000, e che il Consiglio riesaminerà la situazione sulla base di una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 2002, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, [3] in particolare le aliquote minime di accisa stabilite all'articolo 7 di detta direttiva, i Paesi Bassi sono autorizzati ad applicare, a decorrere dal 1° maggio 2000 e fini al 31 dicembre 2002, un'aliquota differenziata (ridotta) di accisa sul GPL utilizzato come carburante per i camion per la raccolta della spazzatura urbana, i camion aspiratori dei pozzetti di accesso alle fognature e le innaffiatrici-spazzatrici usate per pulire le strade. [3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). Articolo 2 La presente decisione è destinata ai Paesi Bassi. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente