Proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato /* COM/99/0667 def. - COD 99/0264 */
Gazzetta ufficiale n. C 089 E del 28/03/2000 pag. 0033 - 0034
Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A. Antefatti 1. Il 7 dicembre 1995, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare uno o più accordi sul transito su strada con Ungheria, Romania e Bulgaria al fine di risolvere il problema delle relazioni in materia di trasporto di merci su strada con la Grecia e gli altri Stati membri, in particolare mediante lo scambio reciproco di autorizzazioni al traffico stradale. 2. Alla proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione degli accordi con la Bulgaria e l'Ungheria si precisa che le 13000 autorizzazioni ricevute annualmente dalla Bulgaria e le 12500 ricevute annualmente dall'Ungheria saranno ripartite tra gli Stati membri sulla base di un regolamento specifico del Parlamento europeo e del Consiglio. La presente proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio ha quindi lo scopo di ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni in questione. B. Scelta della base statistica 3. L'obiettivo dei negoziati intrapresi dalla Comunità è quello di agevolare il transito di merci su strada tra la Grecia e gli altri Stati membri nel corridoio passante attraverso Bulgaria, Romania e Ungheria. 4. È pertanto opportuno che la base statistica da utilizzare nella ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri rispecchi il numero effettivo di passaggi effettuati dai veicoli commerciali immatricolati negli Stati membri attraverso il corridoio in questione. 5. A prescindere dalla disponibilità di statistiche sui transiti, va rilevato che per un veicolo che cominci il viaggio in Grecia: - le statistiche di bulgare sui transiti includono i viaggi con destinazione Romania, Ungheria o "gli altri Stati membri" (come pure molti altri paesi terzi), ovvero il veicolo non deve necessariamente percorrere tutto il corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e Ungheria; - le statistiche rumene sui transiti includono i viaggi con destinazione Ungheria o "gli altri Stati membri" (come pure un certo numero di altri paesi terzi), ovvero il veicolo non deve necessariamente percorrere tutto il corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e Ungheria; - le statistiche ungheresi sui transiti, tuttavia, includono i viaggi con destinazione "gli altri Stati membri" (come pure alcuni paesi terzi), ovvero i veicoli (ad eccezione di quelli transitati attraverso la ex Repubblica iugoslava di Macedonia o la Repubblica federale di Yugoslavia) percorrono tutto il corridoio che attraversa Bulgaria, Romania e Ungheria. 6. Sono tuttavia disponibili statistiche ungheresi recenti, suddivise per: - paese in cui è iniziato il viaggio e - paese di immatricolazione del veicolo. Sulla base delle statistiche ungheresi è possibile selezionare le seguenti variabili: - viaggi con inizio in Grecia e - viaggi effettuati da veicoli immatricolati in ciascuno Stato membro. Data la disponibilità di tali dati, si propone di utilizzarli nei calcoli per l'attribuzione agli Stati membri delle autorizzazioni di transito bulgare e ungheresi. C. Ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri 7. Le più recenti statistiche ungheresi disponibili sono relative ai primi nove mesi del 1998. I transiti attraverso l'Ungheria in provenienza dalla Grecia da parte di veicoli immatricolati negli Stati membri nei primi nove mesi del 1998 si suddividono come segue: >SPAZIO PER TABELLA> 8. Dalla tabella precedente si desume che, prendendo in considerazione i veicoli immatricolati in uno Stato membro, quasi il 99% dei viaggi iniziati in Grecia e transitati attraverso l'Ungheria è stato effettuato da veicoli immatricolati in Grecia e che nel caso di quattro Stati membri non si è registrato alcun transito. 9. Poiché non si ritiene opportuno di attribuire il 99% dei permessi alla Grecia, si propone quanto segue: - ogni Stato membro riceve 100 autorizzazioni su base "forfettaria" (poco meno dell'1% delle autorizzazioni disponibili) e - le rimanenti autorizzazioni sono ripartite tra gli Stati membri in proporzione al numero di transiti indicati al precedente paragrafo 7. 10. In base a quanto stabilito al precedente paragrafo 9, agli Stati membri deve essere attribuito annualmente il seguente numero di autorizzazioni: >SPAZIO PER TABELLA> 11. Il numero totale di autorizzazioni da assegnare annualmente a ciascuno Stato membro ammonta quindi a: >SPAZIO PER TABELLA> 1999/0264 (COD) Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativo alla ripartizione tra gli Stati membri delle autorizzazioni ricevute in virtù dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituisce talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C & visto il parere del Comitato economico e sociale [2], [2] GU C & visto il parere del Comitato delle regioni [3], [3] GU C & deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato [4], [4] GU C & (1) (1) considerando che con decisione ... del Consiglio [5], la Comunità europea ha concluso accordi con la Repubblica di Bulgaria e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato. [5] GU C & (2) (2) considerando che gli accordi in questione prevedono che la Comunità riceva dalla Bulgaria e dall'Ungheria un certo numero di autorizzazioni per il transito su strada; (3) (3) considerando che è necessario definire norme che disciplinino la ripartizione e la gestione delle autorizzazioni messe a disposizione della Comunità; (4) (4) considerando che, per ragioni pratiche e di gestione, tali autorizzazioni devono essere assegnate agli Stati membri dalla Commissione; (5) (5) considerando che, a tal fine, deve essere definito un metodo di ripartizione; che, in seguito, gli Stati membri devono distribuire tali autorizzazioni alle imprese in base a criteri obiettivi; (6) (6) considerando che, al fine garantire un uso ottimale delle autorizzazioni, le autorizzazioni non utilizzate devono essere restituite alla Commissione che provvede alla loro ridistribuzione; (7) (7) considerando che l'attribuzione delle autorizzazioni deve essere fondata su criteri che tengano pienamente conto degli effettivi flussi di traffico commerciale tra la Grecia e gli altri Stati membri; HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il presente regolamento definisce le norme per ripartire tra gli Stati membri le autorizzazioni ottenute dalla Comunità in virtù dell'articolo 6, paragrafo 2 degli accordi tra la Comunità europea e la Repubblica di Bulgaria e la Comunità europea e la Repubblica di Ungheria che istituiscono talune condizioni relative al trasporto delle merci su strada e alla promozione del trasporto combinato (di seguito chiamati gli "Accordi"). Articolo 2 1. La Commissione ripartisce le autorizzazioni conformemente ai paragrafi da 2 a 4. 2. Le autorizzazioni sono ripartite tra gli Stati membri conformemente all'allegato. Alla luce dell'esperienza acquisita, e in particolare dell'evoluzione dei flussi di traffico, la Commissione, se necessario, e comunque non prima di tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, sottoporrà al Consiglio una proposta di modifica della ripartizione delle autorizzazioni tra gli Stati membri. 3. Le autorizzazioni relative a ciascun anno devono essere assegnate entro il 15 novembre dell'anno precedente. 4. Il numero di autorizzazioni distribuite nel primo anno di applicazione di ciascuno dei due accordi deve essere adeguato in misura proporzionale se l'accordo è entrato in vigore dopo il 1° gennaio dell'anno in questione. Articolo 3 Gli Stati membri assegnano le autorizzazioni alle imprese stabilite nel loro territorio sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori. Articolo 4 Entro il 15 settembre di ogni anno, le autorità competenti degli Stati membri restituiscono alla Commissione le autorizzazioni che, sulla base di stime e dati disponibili, non saranno probabilmente utilizzate entro la fine di tale anno. La Commissione provvede a ridistribuire tali autorizzazioni tenendo conto del metodo di ripartizione di cui all'allegato e della richiesta di autorizzazioni aggiuntive da parte degli Stati membri. Articolo 5 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA>