51999PC0664

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine /* COM/99/0664 def. */


Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La Commissione, sulla base dell'articolo 152 del trattato, ha presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di regolamento che sostituisce il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio e contiene le regole generali per il sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine.

Poiché le procedure richieste per l'adozione del suddetto regolamento non saranno probabilmente ultimate entro il 1° gennaio 2000, la Commissione ha inoltre presentato al Consiglio e al Parlamento una proposta di modifica dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 intesa a prorogare l'attuale regime facoltativo ivi previsto e ritardare fino a un massimo di 8 mesi l'entrata in vigore del sistema di etichettatura obbligatorio.

Tuttavia, nella propria relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sullo stato di attuazione dei sistemi di etichettatura delle carni bovine nei vari Stati membri, di cui all'articolo 19, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 820/97, la Commissione si è espressamente riservata la possibilità, qualora il Consiglio e il Parlamento non riuscissero a prendere una decisione sulla seconda delle suddette proposte entro il 31 dicembre 1999, di presentare al Consiglio una proposta urgente, da adottare entro la fine del 1999, basata sull'attuale formulazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97.

Essendosi ora verificata questa situazione, la Commissione è costretta a presentare tale proposta ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 per evitare che il sistema obbligatorio basato sull'origine entri in vigore senza che siano state approvate le regole generali di applicazione. Un simile vuoto giuridico creerebbe una situazione molto incerta e insoddisfacente per gli operatori del settore delle carni bovine, tanto nella Comunità che nei paesi terzi.

La presente proposta intende pertanto stabilire semplici regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, corrispondenti alle indicazioni già obbligatorie in tutti gli Stati membri, ossia talune indicazioni di cui all'articolo 12, paragrafo 1 nonché, per gli Stati membri che decidono di attenervisi, quelle di cui all'articolo 19, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 820/97.

Parallelamente, l'attuale regime di etichettatura facoltativa resta applicabile, offrendo la possibilità di apporre sulle etichette indicazioni facoltative in aggiunta a quelle obbligatorie. Occorre in ogni caso stabilire disposizioni per tale regime facoltativo affinché gli Stati membri possano scegliere di avvalersi dell'articolo 19, paragrafo 4, rendendo tale regime obbligatorio con riguardo alla propria produzione.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che stabilisce le regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, del 21 aprile 1997, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine [1], in particolare l'articolo 19,

[1] GU L 117 del 7.5.1997, pag. 1.

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU C ... del ..., pag. ...

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 prevede l'istituzione di un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine, applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal 1° gennaio 2000. Lo stesso articolo prevede anche che, sulla base di una proposta della Commissione, le regole generali del suddetto sistema siano stabilite anteriormente a tale data.

(2) Tali regole generali devono essere applicabili solo in via temporanea per un periodo massimo di 8 mesi, per consentire al Consiglio e al Parlamento di prendere una decisione in merito alla proposta di regolamento che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 [3], presentata dalla Commissione il 13 ottobre 1999.

[3] COM(1999) 487 def., del 13.10.1999.

(3) È pertanto opportuno stabilire semplici regole generali per un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine al quale tutti gli Stati membri possano attualmente conformarsi. Tali regole devono far riferimento alle disposizioni stabilite in applicazione dell'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 820/97.

(4) Gli Stati membri devono inoltre poter continuare a disporre, a titolo temporaneo, della possibilità di imporre un sistema di etichettatura obbligatorio delle carni bovine per gli animali nati, allevati e macellati nel proprio territorio, conformemente all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97, per un periodo massimo di 8 mesi.

(5) Tali indicazioni obbligatorie non devono causare perturbazioni degli scambi tra gli Stati membri.

(6) Occorre inoltre permettere agli operatori di continuare a fornire indicazioni facoltative sulle etichette delle carni bovine, a complemento delle indicazioni obbligatorie.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Gli operatori e le organizzazioni che commercializzano carni bovine ai sensi dell'articolo 13 del regolamento (CE) n. 820/97 etichettano tali carni conformemente alle regole di cui all'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, primo, terzo e quarto trattino del regolamento (CE) n. 820/97.

Tuttavia, dopo il 1° gennaio 2000, gli Stati membri possono continuare a ricorrere alla possibilità prevista all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 820/97. In tal caso, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 820/97.

2. Le regole relative al sistema facoltativo, applicabili fino al 31 dicembre 1999 ai sensi dell'articolo 19 del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio, continueranno ad applicarsi ad ogni indicazione facoltativa fornita a complemento del sistema di etichettatura obbligatorio di cui al precedente paragrafo.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica in tutti gli Stati membri dal 1° gennaio 2000 al 31 agosto 2000.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

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