51999PC0654

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali /* COM/99/0654 def. - COD 99/0259 */

Gazzetta ufficiale n. C 089 E del 28/03/2000 pag. 0070 - 0079


Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

INTRODUZIONE

I mangimi possono contenere sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, anche a quella umana. Non è possibile escludere completamente in tutti i casi la presenza di prodotti e sostanze indesiderabili, ma è importante ridurne il contenuto così da scongiurare eventuali effetti indesiderabili e nocivi.

La direttiva 74/63 del Consiglio del 17 dicembre 1973, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali [1], fissava i livelli massimi consentiti per le sostanze e i prodotti indesiderabili nei mangimi. Tale direttiva ha subito frequenti e sostanziali modifiche e, a fini di chiarezza e razionalità, è stata codificata nella direttiva 1999/29/CE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali [2].

[1] GU L 38 dell'11.2.1974, pag. 31

[2] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32

La direttiva 1999/29 del Consiglio fissa livelli massimi consentiti per le sostanze e i prodotti indesiderabili contenuti nei mangimi e nelle materie prime per mangimi. I mangimi e le materie prime per mangimi non conformi a tale limite massimo non possono essere messi in circolazione.

Tuttavia, nel caso di materie prime per mangimi non conformi ai limiti massimi fissati, era stata consentita l'utilizzazione, a condizioni ben precise, nei mangimi composti, purché venisse rispettato il livello massimo stabilito per questi ultimi.

Inoltre gli Stati membri erano autorizzati a derogare ai limiti massimi nel caso dei foraggi prodotti e utilizzati nello stesso Stato e nella stessa azienda agricola, qualora ciò risulti necessario per motivi particolari di ordine locale e a condizione che non venisse in tal modo danneggiata la salute animale né quella umana.

ATTUALE PROPOSTA

La recente crisi della diossina ha messo in evidenza talune lacune della normativa comunitaria in materia di alimentazione degli animali, più precisamente per quanto concerne la capacità di garantire appieno la sicurezza della catena alimentare umana e animale. Alla luce di quanto sopra, il Consiglio agricoltura del giugno 1999 ha adottato una serie di conclusioni per chiedere alla Commissione una profonda modifica della normativa in materia di alimentazione degli animali. La Commissione ha presentato al Consiglio agricoltura di luglio un programma di lavoro contenente disposizioni intese ad adattare la citata normativa. Tale programma è stato anche presentato al Parlamento europeo in più occasioni. L'attuale proposta costituisce la risposta ad una delle questioni sollevate nel programma di lavoro

Poichè la direttiva 1999/29/CE, del 22 aprile 1999, è stata oggetto di numerose e importanti modifiche, la presente proposta riformula tale direttiva a fini di chiarezza e razionalità.

Ambito d'applicazione

Si propone di allargare l'ambito d'applicazione della direttiva agli additivi, essendo stata rilevata la contaminazione di questi ultimi da parte di sostanze o prodotti indesiderabili; è pertanto opportuno prevedere anche per gli additivi la possibilità di fissare limiti massimi orizzontali per le sostanze e i prodotti indesiderabili nel quadro della presente direttiva.

Eliminazione della possibilità di diluizione e di deroga

Per garantire la sicurezza delle materie prime per mangimi utilizzate nell'alimentazione animale è importante che gli operatori adottino e applichino misure preventive in tutte le fasi del ciclo produttivo dei mangimi. Per i mangimi, le loro materie prime e gli additivi, i limiti massimi dei prodotti e delle sostanze indesiderabili vanno fissati a livelli che non costituiscano un pericolo per la salute umana o animale, sufficientemente bassi da essere realisticamente conseguibili e tali da costringere gli operatori nel ciclo produttivo ad applicare misure preventive così che i mangimi e le materie prime risultino compatibili con il limite massimo fissato.

Di conseguenza non è più opportuno consentire l'uso, anche a condizioni ben precise, di materie prime per mangimi non compatibili con il limite massimo nell'alimentazione animale; né è opportuno mantenere in vigore la deroga per motivi locali particolari. Nella presente proposta sono state soppresse entrambe le deroghe.

Fissazione di un limite d'azione

In alcuni casi inoltre, i limiti massimi per i prodotti e le sostanze indesiderabili devono essere fissati ad un livello realisticamente conseguibile, tenendo conto della situazione attuale, ma è necessario fare il possibile per limitare ulteriormente la presenza di tali sostanze o prodotti nella catena alimentare umana e animale. È pertanto opportuno prevedere nella direttiva la possibilità di fissare un limite d'azione, notevolmente inferiore al limite massimo stabilito, il cui superamento faccia scattare un'indagine da parte delle autorità al fine di identificare la fonte della contaminazione e adottare misure destinate a ridurre o eliminare la medesima. Una tale impostazione porterà gradualmente ad una riduzione attiva della presenza di certe sostanze e di certi prodotti indesiderabili nella catena alimentare umana e animale.

Procedura di regolamentazione

La procedura di regolamentazione è stata modificata conformemente alle disposizioni della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [3].

[3] GU L 184 del 17.07.1999, pag. 23

1999/0259 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato economico e sociale [5],

[5] GU C [...] del [...], pag. [...].

visto il parere del Comitato delle regioni [6]

[6] GU C [...] del [...], pag. [...].

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato [7],

[7] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) Occorre apportare numerose modifiche alla direttiva 1999/29/CEE del Consiglio, del 22 aprile 1999, relativa alle sostanze ed ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali [8]; a fini di chiarezza e di razionalità occorre procedere ad una rifusione della suddetta direttiva.

[8] GU L 115 del 4.5.1999, pag. 32

(2) La produzione animale occupa un posto estremamente importante nell'agricoltura della Comunità e il conseguimento di risultati soddisfacenti dipende in ampia misura dall'utilizzazione di mangimi appropriati e di buona qualità.

(3) La regolamentazione dell'alimentazione animale è un fattore essenziale per incrementare la produttività dell'agricoltura.

(4) E' stato osservato che certi additivi possono essere contaminati da sostanze o prodotti indesiderabili; è pertanto opportuno estendere il campo di applicazione della direttiva agli additivi.

(5) Le materie prime per i mangimi, i mangimi e i loro additivi possono contenere sostanze o prodotti indesiderabili che possono nuocere alla salute animale o, per la loro presenza nei prodotti animali, alla salute umana.

(6) E' impossibile escludere totalmente la presenza delle sostanze e dei prodotti in questione ed è almeno necessario che la loro quantità nelle materie prime e negli additivi dei mangimi sia ridotta in modo da impedire che si producano effetti indesiderati e nocivi. Nella fattispecie è tuttavia inappropriato fissare dette quantità al di sotto del limite di sensibilità dei metodi d'analisi da definire sul piano comunitario.

(7) La presenza di sostanze e prodotti indesiderabili nelle materie prime per mangimi, nei mangimi e nei loro additivi può essere ammessa soltanto alle condizioni stabilite nella presente direttiva e dette sostanze e detti prodotti non possono essere distribuiti in altra maniera nel quadro dell'alimentazione degli animali. La presente direttiva deve pertanto lasciare impregiudicate le altre disposizioni di diritto comunitario riguardanti l'alimentazione degli animali e in particolare le norme applicabili ai mangimi composti.

(8) Le disposizioni della presente direttiva devono applicarsi alle materie prime per mangimi, ai mangimi e ai loro additivi sin dalla loro importazione nella Comunità; occorre quindi precisare che i contenuti massimi delle sostanze e dei prodotti indesiderabili fissati si applicano in generale sin dall'immissione in circolazione delle materie prime per mangimi e dei mangimi, comprese tutte le fasi di commercializzazione e in particolare sin dalla data di importazione.

(9) Le materie prime per mangimi, i mangimi e i loro additivi devono essere di qualità sana, leale e mercantile; dev'essere pertanto vietato utilizzare o mettere in circolazione materie prime per mangimi, mangimi o additivi ai mangimi che, tenuto conto del contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, comportano un superamento dei contenuti massimi contemplati nell'allegato I alla presente direttiva.

(10) E' necessario limitare la presenza di alcune sostanze o prodotti indesiderabili nei mangimi complementari mediante la fissazione di quantità massime adeguate.

(11) In certi casi è stabilito un limite massimo che tiene conto dei livelli di base attuali, ma è opportuno proseguire le iniziative atte a limitare in tutta la misura del possibile la presenza di certe sostanze e di certi prodotti indesiderabili nelle materie prime per mangimi, nei mangimi e nei loro additivi al fine di ridurne la presenza nella catena alimentare. E' pertanto opportuno prevedere nella presente direttiva la possibilità di fissare un limite d'azione nettamente inferiore al limite massimo stabilito. In caso di superamento di tale limite d'azione si devono effettuare indagini volte ad identificare la fonte di contaminazione e adottare misure atte a ridurre od eliminare tale fonte.

(12) Occorre riservare agli Stati membri la facoltà, qualora sia minacciata la salute degli animali o dell'uomo, di ridurre temporaneamente le quantità massime fissate o di fissare una quantità massima per altre sostanze o altri prodotti ovvero di vietare la presenza di tali sostanze o prodotti nei mangimi. Per evitare che uno Stato membro si avvalga abusivamente di tale facoltà, è necessario decidere in merito alle eventuali modificazioni dell'allegato I alla presente direttiva applicando una procedura comunitaria d'urgenza e basandosi su documenti giustificativi.

(13) Le materie prime per mangimi, i mangimi e i loro additivi conformi alle condizioni della presente direttiva devono essere sottoposti, per quanto riguarda la quantità di sostanze e di prodotti indesiderabili, soltanto alle restrizioni in materia di immissione in circolazione previste dalla presente direttiva.

(14) Per garantire, all'atto della commercializzazione delle materie prime per mangimi, dei mangimi e dei loro additivi, il rispetto delle condizioni stabilite per le sostanze e per i prodotti indesiderabili, gli Stati membri devono prevedere adeguate disposizioni di controllo.

(15) Nell'ambito del sistema d'informazione istituito dalla presente direttiva a livello di servizi di controllo ufficiali, gli Stati membri devono altresì essere informati dagli operatori dei casi di inosservanza delle disposizioni della presente direttiva. In tali casi gli Stati membri devono adottare tutte le misure necessarie per escludere l'impiego delle sostanze e dei prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali. Gli Stati membri devono assicurarsi, se del caso, dell'avvenuta distruzione della partita di materie prime per mangimi, di mangimi o di loro additivi qualora tale distruzione sia stata decisa dal proprietario.

(16) Una procedura comunitaria appropriata è indispensabile per adattare le disposizioni tecniche fissate nell'allegato 1 alla presente direttiva all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(17) Per agevolare l'applicazione delle misure prospettate, occorre prevedere una procedura che instauri una stretta cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione nell'ambito del comitato permanente degli alimenti per gli animali istituito con decisione 70/372/CEE [9].

[9] GU L 170 del 3. 8. 1970, pag.1

(18) Poiché le misure necessarie per l'applicazione della presente direttiva sono misure di portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze d'esecuzione conferite alla Commissione [10], esse devono essere adottate mediante la procedura di regolamentazione prevista all'articolo 5 di tale decisione.

[10] GU L 184 del 17. 7. 1999, pag.23

(19) La presente direttiva deve lasciare impregiudicati gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di cui alla parte B dell'allegato III relativi al recepimento della direttiva 1999/29/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva riguarda le sostanze ed i prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.

2. La presente direttiva si applica fatte salve le disposizioni relative:

a) agli additivi nell'alimentazione degli animali;

b) alla commercializzazione dei mangimi;

c) alla fissazione di contenuti massimi di residui di antiparassitari su e nei prodotti destinati all'alimentazione degli animali, sempre che detti residui non siano menzionati nell'allegato 1, sezione B della presente direttiva;

d) ai microrganismi nei mangimi;

e) a taluni prodotti impiegati nell'alimentazione degli animali;

f) ai mangimi destinati a particolari fini nutrizionali.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva si intende per:

a) mangimi: i prodotti di origine vegetale o animale allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, semplici o in miscela, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale;

b) materie prime per mangimi: i diversi prodotti di origine vegetale o animale, allo stato naturale, freschi o conservati, nonché i derivati della loro trasformazione industriale, come pure le sostanze organiche o inorganiche, comprendenti o no additivi, destinati all'alimentazione degli animali per via orale, direttamente come tali o previa trasformazione, alla preparazione di mangimi composti oppure ad essere usati come supporto delle premiscele;

c) alimenti completi: le miscele di mangimi che, per la loro composizione, bastano per assicurare una razione giornaliera;

d) mangimi complementari: le miscele di mangimi che contengono tassi elevati di alcune sostanze e che, per la loro composizione, assicurano la razione giornaliera soltanto se sono associate ad altri alimenti per gli animali;

e) mangimi composti: miscele di materie prime per mangimi, comprendenti o no additivi, destinate all'alimentazione animale per via orale, sotto forma di mangimi completi o di mangimi complementari;

f) razione giornaliera: la quantità totale di mangimi, sulla base di un tasso di umidità del 12 %, necessaria in media al giorno ad un animale di una specie, di una categoria d'età e di un rendimento determinati, per soddisfare a tutti i suoi bisogni;

g) animali: gli animali appartenenti a specie normalmente nutrite e detenute o consumate dall'uomo nonché gli animali che vivono allo stato brado se sono nutriti con mangimi;

h) animali familiari: gli animali appartenenti a specie normalmente detenute e nutrite, ma non consumate, dall'uomo, tranne gli animali che servono alla produzione di pellicce;

i) additivi: additivi quali definiti dall'articolo 2 della direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell'alimentazione degli animali [11].

[11] GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1

Articolo 3

1. Le materie prime per mangimi, i mangimi e i loro additivi possono essere messi in circolazione nella Comunità soltanto se sono di qualità sana, leale e mercantile.

2. In particolare, non possono essere considerati di qualità sana, leale e mercantile le materie prime per mangimi, i mangimi e i loro additivi il cui contenuto di sostanze o prodotti indesiderabili sia così alto da rendere impossibile il rispetto dei contenuti massimi fissati nell'allegato I alla presente direttiva per le materie prime per mangimi, i mangimi e i loro additivi.

Articolo 4

1. Gli Stati membri prescrivono che le sostanze e i prodotti elencati nell'allegato1 alla presente direttiva sono tollerati nelle materie prime per mangimi, nei mangimi e nei loro additivi soltanto alle condizioni previste da tale allegato.

2. Per limitare nella misura del possibile la presenza di certe sostanze e prodotti inevitabili nelle materie prime per mangimi, nei mangimi e nei loro additivi, gli Stati membri prescrivono che vengano effettuate indagini in materia di identificazione e riduzione od eliminazione delle fonti di contaminazione, non solo in caso di superamento dei limiti massimi fissati, ma anche quando sono individuati livelli elevati di certe sostanze e prodotti inevitabili. Sarà eventualmente fissato a tal fine un limite d'azione nell'allegato 1 alla presente direttiva.

Articolo 5

Gli Stati membri prescrivono che una partita di una materia prima per mangimi, di un mangime o di un additivo per mangimi il cui contenuto di una sostanza o di un prodotto indesiderabile superi il contenuto massimo fissato nella colonna 3 dell'allegato 1 alla presente direttiva non può essere mescolata con altre partite di materie prime per mangimi, di mangimi o di loro additivi.

Articolo 6

Gli Stati membri prescrivono che i mangimi complementari, ove non esistano disposizioni particolari in materia e tenuto conto della diluizione prevista per la loro utilizzazione, non possono contenere le sostanze e i prodotti enumerati nell'allegato1 alla presente direttiva in quantità superiori a quelle fissate per i mangimi completi.

Articolo 7

1. Se uno Stato membro constata in base a motivi circostanziati, in seguito a nuovi dati o ad una nuova valutazione dei dati esistenti, dopo l'adozione delle disposizioni in questione, che una quantità massima stabilita nell'allegato 1 alla presente direttiva oppure che una sostanza o un prodotto non menzionati in tale allegato presentano un pericolo per la salute degli animali o degli uomini o per l'ambiente, può provvisoriamente ridurre tale quantità, stabilire una quantità massima o vietare la presenza di tale sostanza o prodotto nei mangimi o nelle materie prime per mangimi. Esso ne informa immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione precisando i motivi alla base della sua decisione

2. Secondo la procedura prevista dall'articolo 12, viene immediatamente deciso se l'allegato 1 debba essere modificato.

Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adottino alcuna decisione, lo Stato membro può mantenere in vigore le misure da esso poste in applicazione.

Articolo 8

Con la procedura prevista all'articolo 11 ed in considerazione dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecniche:

a) sono adottate le modifiche da apportare all'allegato 1;

b) viene periodicamente redatta una versione codificata dell'allegato 1 al fine di inserirvi le successive modifiche apportate in applicazione della lettera a),

c) possono essere definiti i criteri di accettabilità delle materie prime per mangimi sottoposte a taluni processi di decontaminazione.

Articolo 9

Gli Stati membri provvedono affinché le materie prime per mangimi, i mangimi e i loro additivi conformi alla presente direttiva non vengano sottoposti ad altre restrizioni in materia di circolazione per quanto riguarda la presenza di sostanze e di prodotti indesiderabili.

Articolo 10

1. Gli Stati membri adottano tutte le opportune disposizioni affinché venga effettuato, almeno per sondaggio, il controllo ufficiale dei mangimi, delle materie prime per mangimi e degli additivi, per accertare l'osservanza delle condizioni previste dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione il nome dei servizi che sono stati designati per effettuare tali controlli.

3. Gli Stati membri prescrivono che, qualora un operatore (importatore, produttore, ecc.) o una persona che, in virtù delle sue attività professionali, possieda o abbia posseduto o abbia avuto contatto diretto con una partita di materie prime per mangimi, di mangimi o di loro additivi e sia a conoscenza del fatto che:

- la partita di materie prime per mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili indicati nell'allegato 1, o a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili non indicati nell'allegato 1 ma che costituiscono un grave pericolo potenziale per la salute degli animali o dell'uomo, e non è pertanto conforme all'articolo 3, paragrafo 1 e costituisce in conseguenza un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo,

- la partita di mangimi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili indicati nell'allegato 1 e non è pertanto conforme alle disposizioni di tale allegato, o è stata contaminata da sostanze o prodotti indesiderabili non indicati nello stesso allegato ma che costituiscono un grave pericolo potenziale per la salute degli animali o dell'uomo, e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo,

- la partita di additivi è inadatta per qualsiasi impiego nell'alimentazione degli animali a causa della contaminazione dovuta a sostanze o prodotti indesiderabili indicati nell'allegato 1 e non è pertanto conforme alle disposizioni di tale allegato, o è stata contaminata da sostanze o prodotti indesiderabili non indicati nello stesso allegato ma che costituiscono un grave pericolo potenziale per la salute degli animali o dell'uomo, e costituisce pertanto un grave pericolo per la salute degli animali o dell'uomo,

tale persona od operatore informa immediatamente le autorità competenti, anche nel caso in cui sia prevista la distruzione della partita.

Previa verifica delle informazioni ricevute, gli Stati membri garantiscono che, nel caso di partite contaminate, si prendano le misure necessarie affinché la partita contaminata non sia utilizzata nell'alimentazione degli animali.

Gli Stati membri garantiscono che la destinazione finale della partita contaminata, compresa l'eventuale distruzione, non possa avere effetti nocivi sulla salute umana o animale o sull'ambiente.

4. Se esiste la possibilità che una partita di materie prime per mangimi, una partita di mangimi o una partita di additivi per mangimi sia inviata in uno Stato membro benché in un altro Stato membro sia stata giudicata non conforme alle disposizioni della presente direttiva a causa di un contenuto troppo elevato di sostanze o prodotti indesiderabili, quest'ultimo Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le informazioni utili concernenti la partita.,

Articolo 11

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per gli animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio del 20 luglio 1970 [12].

[12] GU L 170 del 3.8.1970, pag. 1

2. Quando si fa ricorso alla procedura definita nel presente paragrafo, si applica la procedura prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della medesima.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

Articolo 12

1. La Commissione è assistita dal comitato permanente degli alimenti per gli animali, istituito dall'articolo 1 della decisione 70/372/CEE del Consiglio.

2. Quando si fa ricorso alla procedura definita nel presente paragrafo, si applica la procedura prevista all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, conformemente a quanto disposto all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 8 della medesima.

3. Il termine di cui all'articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE è di quindici giorni.

Articolo 13

1. Gli Stati membri applicano ai mangimi destinati all'esportazione verso paesi terzi per lo meno le disposizioni della presente direttiva.

2. Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto degli Stati membri di consentire la riesportazione verso il paese terzo esportatore di partite di alimenti non conformi ai requisiti prescritti dalla presente direttiva.

Articolo 14

1. La direttiva 1999/29/CE è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri per quanto riguarda i termini di recepimento figuranti all'allegato III, parte B delle direttive menzionate nell'allegato III, parte A della direttiva 1999/29/CE.

2. I riferimenti alla direttiva 1999/29/CE si intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tabella di corrispondenza figurante nell'allegato II.

Articolo 15

Gli Stati membri adottano e pubblicano, non oltre il 30 giugno 2000, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Le misure adottate si applicano a decorrere dal 1° luglio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 16

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 17

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

ALLEGATO I

>SPAZIO PER TABELLA>

(1) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di fluoro pari all'1,25% del contenuto in fosforo.

(2) Contenuto di fluoro per 1% di fosforo.

(3) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,5 mg per 1% di fosforo.

(4) Gli Stati membri possono parimenti prescrivere un contenuto massimo di cadmio pari a 0,75 mg per 1% di fosforo.

(5) Le concentrazioni massime sono calcolate sulla base della presunzione che tutti i valori dei diversi congeneri inferiori al limite di rilevazione siano uguali al limite di rilevazione.

ALLEGATO II

TABELLA DI CORRISPONDENZA

Direttiva 1999/29 // Attuale direttiva

Articolo 1 // Articolo 1

Articolo 2 a) // Articolo 2 a)

Articolo 2 b) // Articolo 2 b)

Articolo 2 c) // Articolo 2 c)

Articolo 2 d) // Articolo 2 d)

Articolo 2 e) // Articolo 2 e)

Articolo 2 f) // Articolo 2 f)

Articolo 2 g) // Articolo 2 g)

Articolo 2 h) // Articolo 2 h)

--- // Articolo 2 i)

Articolo 3 // Articolo 3

Articolo 4 1) // Articolo 4 1)

Articolo 4 2) // ---

---- // Articolo 4 2)

Articolo 5 // ---

Articolo 6 // ---

Articolo 7 // Articolo 5

Articolo 8 // Articolo 6

Articolo 9 // Articolo 7

Articolo 10 // Articolo 8

Articolo 11 // Articolo 9

Articolo 12 // Articolo 10

Articolo 13 // Articolo 11

Articolo 14 // Articolo 12

Articolo 15 // Articolo 13

Articolo 16 // ---

--- // Articolo 14

--- // Articolo 15

Articolo 17 // Articolo 16

Articolo 18 // Articolo 17

Allegato I // Allegato I

Allegato II // ---

Allegato III // ---

Allegato IV // Allegato II