Proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri /* COM/99/0652 def. - COD 99/0358 */
Proposta modificata di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI NEGLI STATI MEMBRI (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE) RELAZIONE Ai sensi dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE, la Commissione presenta una proposta modificata di raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce criteri minimi per le ispezioni ambientali negli Stati membri. [1] La proposta modificata tiene conto, nella loro sostanza, di alcuni degli emendamenti adottati dal Parlamento europeo nella seduta plenaria tenutasi dal 13 al 17 settembre 1999. Non sono stati presi in considerazione gli emendamenti del Parlamento europeo relativi alla trasformazione della proposta di raccomandazione in proposta di direttiva. La proposta modificata tiene altresì conto del parere del Comitato economico e sociale, formulato il 28 aprile 1999. [1] La proposta iniziale recava il riferimento COM(98)772 def. Emendamenti del Parlamento europeo accolti dalla Commissione La Commissione accoglie integralmente gli emendamenti nn. 1 e 10, paragrafo 2 bis, a condizione che venga mantenuta la forma della raccomandazione. La Commissione accoglie in linea di principio gli emendamenti nn. 16 (senza il riferimento all'Agenzia europea dell'ambiente (AEA)), 17 e 24, a condizione che venga mantenuta la forma della raccomandazione. Le osservazioni della Commissione in merito a tali emendamenti sono elencate qui di seguito. L'emendamento n. 1 introduce un nuovo considerando 3 bis relativo al ruolo dell'AEA in materia di consulenza sui sistemi di controllo delle misure ambientali degli Stati membri e di assistenza nel coordinamento delle attività di relazione. L'emendamento n. 10, paragrafo 2 bis prevede l'inserimento di un nuovo paragrafo al punto III nel quale si esortano gli Stati membri, in collaborazione con la rete IMPEL (Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente) e la Commissione, a promuovere il coordinamento delle ispezioni e dei servizi di ispezione al fine di impedire pratiche transfrontaliere illecite in materia di ambiente. Entrambi gli emendamenti, largamente conformi alla filosofia della comunicazione della Commissione relativa all'attuazione del diritto comunitario dell'ambiente (COM(96)500 def.), che prevedeva già un ruolo per l'AEA e per la rete IMPEL in questo settore, possono pertanto essere accolti. Anche gli emendamenti nn. 16 e 17 riguardano il ruolo dell'AEA e della rete IMPEL. L'emendamento n. 16 prevede l'introduzione di un nuovo articolo VIII bis. Il primo paragrafo mira ad incoraggiare la Commissione, in collaborazione con la rete IMPEL, l'AEA e le altre parti interessate, a fissare criteri minimi per l'abilitazione e l'accreditamento degli ispettori ambientali. La Commissione può accogliere tale emendamento in linea di principio, a condizione che venga omesso il riferimento all'AEA, in quanto nella sfera di competenze di tale organismo non rientrano attività di questo tipo. Anche il secondo paragrafo proposto nell'emendamento n. 16, sui programmi di formazione destinati agli ispettori, può essere accolto in linea di principio. In realtà, la rete IMPEL ha già svolto alcune attività in questo settore. (Al punto 2.7 del suo parere, il Comitato economico e sociale propone un emendamento analogo a quello dell'emendamento n. 16 del Parlamento europeo). L'emendamento n. 17 propone che l'AEA contribuisca in tempo debito, insieme ad altre parti interessate, alla valutazione dell'efficacia della raccomandazione. La Commissione può accogliere l'emendamento. L'emendamento n. 24, relativo alla messa a disposizione del pubblico delle relazioni entro due mesi dall'ispezione, può essere accolto in linea di principio fermo restando che tali relazioni devono essere ultimate entro i due mesi che seguono la visita in sito e che le richieste del pubblico, una volta ultimate le relazioni, devono soddisfare i requisiti della direttiva 90/313/CEE, che dispone che tali informazioni siano messe a disposizione nel più breve tempo possibile dopo la richiesta e al più tardi entro due mesi. Emendamenti del Parlamento europeo respinti dalla Commissione L'emendamento n. 21 modifica il titolo e la natura della proposta, trasformando la raccomandazione in una direttiva. La Commissione non può accogliere gli emendamenti nn. 2, 6, 7 e da 18 a 21, relativi alla trasformazione della natura della proposta di raccomandazione in proposta di direttiva. Inoltre, la Commissione respinge gli emendamenti nn. 3, 13 e 15, perché si tratta di emendamenti di natura sostanziale piuttosto che formale. Sono elencate qui di seguito le osservazioni della Commissione in merito a tali emendamenti. Gli emendamenti nn. 2, 6, 7 e da 18 a 21 riguardano tutti la trasformazione della proposta da raccomandazione a direttiva. La Commissione, in collaborazione con la rete IMPEL e gli Stati membri, ha lungamente riflettuto sulla forma che avrebbe dovuto assumere la proposta. La scelta della raccomandazione è stata considerata adeguata per i seguenti motivi: * viste le grandi differenze tra le attività di ispezione ambientale degli Stati membri, era auspicabile garantire, in una prima fase, che venisse realizzato un livello minimo di attività di ispezione, tenendo presente la possibilità di presentare in tempo debito, alla luce dell'esperienza acquisita con la raccomandazione, una proposta di direttiva quadro sulle ispezioni in generale (criteri minimi, frequenza delle ispezioni, formazione, ecc.); * gli Stati membri che non dispongono di sistemi di ispezione altamente sviluppati avrebbero potuto incontrare difficoltà a conformarsi immediatamente ad una direttiva. Era preferibile, in un primo tempo, consentire l'aumento di capacità e lo sviluppo dei sistemi meno avanzati; * gli Stati membri e la rete IMPEL hanno opposto una forte resistenza all'elaborazione di una direttiva. Gli emendamenti nn. 3, 13 e 15 sono emendamenti di merito. L'emendamento n. 3 prevede l'inserimento di un nuovo considerando 7 ter relativo ad aspetti legati al recepimento, per i quali sono competenti gli Stati membri e non la Commissione. L'emendamento n. 13 fa riferimento all'inserimento e all'elaborazione delle informazioni dopo le visite in sito e non più alla "redazione di una relazione", formulazione più precisa e stringente che figura nella proposta della Commissione. L'emendamento n. 15 rinvia a "dati sintetici" piuttosto che ad una relazione dettagliata sulla conformità a precisi requisiti giuridici CE. L'emendamento non può essere accolto in quanto l'ispezione deve poter indicare quale specifico requisito giuridico non è stato rispettato. Nel testo della proposta modificata, le parti cancellate sono indicate con testo sbarrato mentre le parti nuove sono indicate con testo in grassetto e sottolineato. Proposta modificata di RACCOMANDAZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO CHE STABILISCE I CRITERI MINIMI PER LE ISPEZIONI AMBIENTALI NEGLI STATI MEMBRI IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 S 175, paragrafo 1, vista la proposta della Commissione [2], [2] COM(1998)772 def. del 16.12.1998. visto il parere del Parlamento europeo [3], [3] 16.9.1999. visto il parere del Comitato economico e sociale [4], [4] 28.4.1999. (footnote to be numbered 3, as well as in text) visto il parere del Comitato delle regioni [5], [5] 16.9.1999. (footnote to be numbered 4, as well as in text) deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 C 251 del trattato, (1) considerando che la risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio il 1° febbraio 1993, riguardante un programma comunitario di politica e di azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile, [6] e la decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla revisione di tale programma [7] hanno posto in evidenza l'importanza di attuare la normativa comunitaria in materia di ambiente attraverso il concetto di condivisione delle responsabilità; [6] GU C 138 del 17.5.1993, pag. 1. (footnote to be numbered 5, as well as in text) [7] GU L 275 del 10.10.1998, pag. 1. (footnote to be numbered 6, as well as in text) (2) considerando che la comunicazione della Commissione al Consiglio dell'Unione europea e al Parlamento europeo sull'attuazione della normativa comunitaria in materia di ambiente, [8] del 5 novembre 1996, in particolare il paragrafo 29, ha proposto l'istituzione di linee guida a livello comunitario per facilitare gli Stati membri nell'esecuzione dei compiti ispettivi, riducendo le ampie disparità attualmente esistenti in materia tra gli Stati membri; [8] COM(96) 500 def. del 22.10.1996. (footnote to be numbered 7, as well as in text) (3) considerando che il Consiglio, con la risoluzione del 7 ottobre 1997 sulla formulazione, l'attuazione e il rispetto del diritto comunitario dell'ambiente, [9] ha chiesto alla Commissione di sottoporre all'ulteriore esame del Consiglio, basandosi in particolare sui lavori della Rete europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente (Implementation and enforcement of Environmental Law -"IMPEL"), criteri minimi e/o linee guida per i compiti di ispezione svolti a livello nazionale e per le possibili modalità di controllo della loro esecuzione pratica da parte degli Stati membri, al fine di assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale; che la proposta della Commissione ha tenuto conto di un documento adottato dalla Rete IMPEL intitolato "Criteri minimi per le ispezioni" [10]; [9] GU C 321 del 22.10.1997, pag. 1. (footnote to be numbered 8, as well as in text) [10] Novembre 1997. (footnote to be numbered 9, as well as in text) (3a) considerando che l'Agenzia europea dell'ambiente può offrire una consulenza agli Stati membri in merito alla progettazione, alla creazione e all'ampliamento dei loro sistemi di controllo delle misure ambientali, e che essa può offrire un'assistenza alla Commissione e agli Stati membri per quanto attiene ai controlli delle misure ambientali mediante il sostegno alle attività di relazione, al fine di coordinare tali attività; (4) considerando che la risoluzione del Parlamento europeo, del 14 maggio 1997 [11], concernente una comunicazione della Commissione chiede l'elaborazione di normative comunitarie in materia di ispezioni ambientali e che il Comitato economico e sociale [12] e il Comitato delle regioni [13] hanno dato parere favorevole riguardo alla comunicazione della Commissione e hanno sottolineato l'importanza delle ispezioni ambientali; [11] PE 259.215/63. (footnote to be numbered 10, as well as in text) [12] CES 479/97 ENV/439, 29 aprile 1997. (footnote to be numbered 11, as well as in text) [13] CdR 437/96 def., 11-12 giugno 1997. (footnote to be numbered 12, as well as in text) (5) considerando che l'esistenza di un sistema di ispezioni e l'attuazione delle ispezioni costituiscono un deterrente alle violazioni ambientali poiché consentono alle autorità di individuare le infrazioni e di far rispettare la normativa ambientale mediante sanzioni o altri mezzi e che pertanto le ispezioni costituiscono un anello indispensabile della catena regolamentare ed uno strumento efficiente per assicurare l'uniformità dell'applicazione pratica e del rispetto della normativa ambientale in tutta la Comunità ed evitare distorsioni della concorrenza; (6) considerando che attualmente vi è una grande disparità nei sistemi e nei meccanismi di ispezione tra gli Stati membri in termini non solo di capacità di assolvere ai compiti ispettivi ma anche per quanto riguarda la portata e l'oggetto di tali compiti e perfino la loro stessa esistenza in alcuni Stati membri; che tale situazione non può essere ritenuta soddisfacente ai fini dell'attuazione, dell'applicazione pratica e del rispetto effettivi ed uniformi della normativa comunitaria in materia di protezione ambientale; (7) considerando che è pertanto necessario fornire, come primo passo nell'ambito di un programma di misure relative alle ispezioni ambientali, linee guida sotto forma di criteri minimi da applicare come base comune nell'espletamento delle ispezioni negli Stati membri; (8) considerando che la normativa ambientale comunitaria fa obbligo agli Stati membri di applicare i requisiti relativi a taluni emissioni e scarichi o attività che possono provocarli; che i criteri minimi relativi all'organizzazione e alla realizzazione delle ispezioni devono essere rispettati negli Stati membri, in un primo tempo, per gli impianti industriali e altre imprese e strutture soggetti, in virtù del diritto comunitario, al rilascio di autorizzazioni, permessi o licenze relativamente alle emissioni e agli scarichi o alle attività che possono provocarli; che è inoltre auspicabile che tali criteri minimi riguardino anche le ispezioni degli impianti nucleari, compresi gli impianti nei settori medico e della ricerca, effettuate dagli ispettorati per la radioprotezione istituiti dagli Stati membri ai sensi della normativa comunitaria in materia di sicurezza nucleare adottata nel quadro del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica; (9) considerando che per rendere questo sistema di ispezione efficiente, le attività ispettive in campo ambientale dovrebbero essere pianificate in precedenza dagli Stati membri; (10) considerando che le visite in sito costituiscono un elemento importante delle attività di ispezione in campo ambientale; (11) considerando che i dati e la documentazione forniti dai gestori industriali registrati nel quadro del sistema comunitario di ecogestione e audit [14] possono costituire una utile fonte di informazione nel quadro delle ispezioni ambientali; [14] Regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio, del 29 giugno 1993, sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit, GU L 168 del 10.7.1993, pag. 1. (footnote to be numbered 13, as well as in text) (12) considerando che per trarre conclusioni dalle visite in sito si devono redigere relazioni periodiche; (13) considerando che le relazioni sulle attività ispettive e l'accesso del pubblico a tali informazioni sono importanti per assicurare, attraverso la trasparenza, la partecipazione dei cittadini, delle organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati all'attuazione della legislazione ambientale comunitaria; che l'accesso a tali informazioni deve essere conforme alle disposizioni della direttiva 90/313/CEE, del 7 giugno 1990, concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente [15]; [15] GU L 158 del 23.6.1990, pag. 56. (footnote to be numbered 14, as well as in text) (14) considerando che gli Stati membri dovrebbero prestarsi reciprocamente assistenza sul piano amministrativo nell'attuare la presente raccomandazione; (15) considerando che la Commissione deve esaminare l'applicazione e l'efficacia dell'attuazione della presente raccomandazione e riferire in materia al Consiglio e al Parlamento europeo al più presto possibile una volta ricevute le relazioni degli Stati membri; (16) considerando che, in conformità ai principi di sussidiarietà e proporzionalità stabiliti dall'articolo 3 B 5 del trattato, e date le differenze tra i sistemi e i meccanismi di ispezione degli Stati membri, gli obiettivi dell'azione proposta possono essere meglio realizzati da indirizzi stabiliti a livello comunitario, RACCOMANDANO: Finalità Gli Stati membri effettuano le ispezioni ambientali rispettando i criteri minimi da applicare all'organizzazione, alla realizzazione, al seguito dato e alla pubblicazione dei risultati di tali attività, rafforzando in tal modo la conformità con la normativa ambientale comunitaria e contribuendo ad assicurare che essa venga attuata e rispettata in maniera omogenea in tutti gli Stati membri. Campo di applicazione e definizioni 1. La presente raccomandazione si applica alle ispezioni ambientali di tutti gli impianti industriali e di altre imprese e strutture le cui emissioni e/o i cui scarichi nell'ambiente, o le attività che possono provocarli, sono soggetti ad autorizzazione, a permesso o licenza ai sensi del diritto comunitario. Essa si applica anche alle ispezioni degli impianti nucleari, compresi gli impianti nei settori medico e della ricerca. Tutti i suddetti impianti sono qui di seguito denominati "impianti controllati". 2. Ai fini della presente raccomandazione le attività di "ispezione ambientale" comprendono, ove necessario: (a) il controllo e la promozione della conformità degli impianti controllati ai requisiti ambientali stabiliti dalla normativa della Comunità europea e da leggi, regolamenti, ordinanze, direttive, divieti, autorizzazioni, permessi e/o licenze degli Stati membri che attuano o applicano tali requisiti ambientali (qui di seguito denominati "requisiti giuridici CE"); (b) il monitoraggio dell'impatto degli impianti controllati sull'ambiente per determinare la necessità di un'ispezione complementare o di un controllo in materia di applicazione del diritto comunitario (incluse modifiche o revoche delle autorizzazioni, dei permessi o delle licenze) al fine di garantire la conformità con i requisiti giuridici CE; (c) le attività necessarie ai fini di quanto precede comprendono: - visite in sito; - controllo della qualità ambientale; - esame delle dichiarazioni e delle relazioni di audit ambientale; - esame e verifica delle attività di monitoraggio effettuate direttamente, o in loro nome, dai gestori degli impianti controllati; - valutazione delle attività ed operazioni effettuate presso gli impianti controllati; - controllo dell'infrastruttura, della manutenzione delle attrezzature e dell'adeguatezza della gestione del sito; - controllo dei registri mantenuti dai gestori degli impianti controllati. 3. Le ispezioni ambientali, comprese le visite in sito, possono essere: - attività ordinarie, ovvero, effettuate come parte di un programma di ispezioni, oppure - attività non ordinarie, ovvero effettuate in alcuni casi a seguito di reclami, in occasione del rilascio, del rinnovo o della modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o nell'ambito di indagini relative ad incidenti e inadempienze. 4.a) Le ispezioni ambientali possono essere effettuate dalle autorità a livello nazionale, regionale o locale, istituite o designate dagli Stati membri e competenti per le materie oggetto della presente raccomandazione; b) gli organismi di cui alla lettera a) possono, in conformità della rispettiva legislazione nazionale, delegare i compiti previsti dalla presente raccomandazione, sotto la loro autorità e supervisione, a qualsiasi soggetto dotato di personalità giuridica ai sensi del diritto pubblico o privato purché non abbia alcun interesse privato nel risultato delle ispezioni che effettua; c) gli organismi di cui alle precedenti lettere a) e b) sono definiti "autorità ispettive". 5. Ai fini della presente raccomandazione un "gestore di un impianto controllato" è qualsiasi privato cittadino o soggetto dotato di personalità giuridica che gestisce o controlla l'impianto controllato o, ove ciò sia previsto dalla legislazione nazionale, al quale è stato concesso per delega il potere decisionale economico sul funzionamento tecnico dell'impianto controllato. III Organizzazione ed esecuzione delle ispezioni ambientali 1. Gli Stati membri assicurano che lo scopo delle ispezioni ambientali è conseguire un elevato livello di protezione ambientale e a tal fine adottano le misure necessarie a garantire che le ispezioni ambientali degli impianti controllati siano organizzate ed eseguite in conformità dei punti IV, V, VI, VII e VIII della presente raccomandazione. 2. Gli Stati membri si prestano reciprocamente assistenza sul piano amministrativo per attuare le linee guida della presente raccomandazione scambiandosi le informazioni pertinenti e, ove opportuno, il personale incaricato di effettuare le ispezioni. 3. Al fine di impedire pratiche transfrontaliere illecite di carattere ambientale, gli Stati membri promuovono, in collaborazione con la rete IMPEL e con la Commissione, il coordinamento delle ispezioni e dei servizi di ispezione tra gli Stati membri. Piani relativi alle ispezioni ambientali 1. Gli Stati membri assicurano che le attività di ispezione ambientale siano pianificate in anticipo disponendo in ogni momento di uno o più piani di ispezione ambientale che coprano tutto il territorio dello Stato membro e gli impianti controllati ivi ubicati. Tali piani devono essere accessibili al pubblico in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. 2. I piani possono essere istituiti a livello nazionale, regionale o locale ma gli Stati membri devono assicurare che si applichino a tutte le ispezioni ambientali degli impianti controllati presenti sul loro territorio e che le autorità di cui al punto II, paragrafo 4, siano designate affinché realizzino tali ispezioni. 3. I piani delle ispezioni ambientali devono essere redatti in base a quanto segue: a) i requisiti giuridici CE da rispettare; b) un registro degli impianti controllati all'interno dell'area del piano; c) una valutazione generale dei principali problemi ambientali dell'area del piano ed una valutazione generale dell'osservanza da parte degli impianti controllati dei requisiti giuridici CE; d) dati sulle precedenti attività ispettive e dati da queste derivati. 4. I piani delle ispezioni ambientali devono: a) essere adeguati ai compiti ispettivi svolti dalle autorità competenti e tenere conto degli impianti controllati interessati e dei rischi e degli impatti ambientali provocati dalle loro emissioni; b) tenere conto delle informazioni pertinenti disponibili in relazione a siti specifici o tipi di impianti controllati, come le relazioni redatte dai gestori degli impianti controllati per le autorità, i dati relativi al controllo interno, le informazioni di audit e dichiarazioni ambientali, in particolare quelle prodotte dagli impianti controllati registrati in conformità del sistema comunitario di ecogestione e audit, i risultati delle ispezioni precedenti e le relazioni sul controllo della qualità ambientale. 5. I piani di ispezione ambientale devono come minimo: a) definire l'area geografica d'applicazione, che può comprendere in tutto o in parte il territorio di uno Stato membro; b) coprire un determinato periodo di tempo, non superiore ad un anno; c) prevedere disposizioni specifiche di revisione; d) indicare i siti specifici o i tipi di impianti controllati interessati; e) prevedere programmi di ispezioni ambientali ordinarie, compresa ove opportuno la frequenza delle visite in sito per i vari tipi di impianti controllati specificati; f) prevedere e definire le procedure per le ispezioni non ordinarie da attuare in caso di reclami, incidenti, inadempienze e ai fini del rilascio di permessi. Visite in sito 1. Gli Stati membri devono garantire che in tutte le visite in sito siano rispettati i criteri seguenti: a) attenta verifica della conformità ai requisiti giuridici CE applicabili all'ispezione in questione; b) scambio di informazioni sulle rispettive attività e per quanto possibile coordinamento delle visite in sito e delle altre attività di ispezione ambientale nel caso di visite in sito eseguite da più di un'autorità ispettiva; c) descrizione dei risultati delle visite in sito nelle relazioni redatte in conformità del punto VI e, se necessario, scambio di queste informazioni tra le autorità competenti per le ispezioni e l'osservanza delle norme nonché altre autorità a livello nazionale, regionale e locale; d) regolare diritto d'accesso ai siti e alle informazioni per gli ispettori o il personale addetto alle visite in sito ai fini delle ispezioni ambientali. 2. Gli Stati membri devono assicurare che le visite in sito siano effettuate regolarmente dalle autorità ispettive nel quadro delle loro ispezioni ambientali ordinarie e che in tali visite siano applicati i seguenti criteri aggiuntivi: a) applicazione di un approccio integrato che esamini la gamma completa degli impatti ambientali in conformità dei requisiti giuridici CE applicabili, dei programmi di ispezione ambientale e dell'organizzazione interna degli organismi ispettivi; b) le visite in sito devono promuovere e approfondire le conoscenze e la comprensione da parte dei gestori dei pertinenti requisiti giuridici CE, dei punti vulnerabili dell'ambiente e dell'impatto ambientale delle loro attività; c) devono essere presi in considerazione i rischi e gli impatti per l'ambiente dell'impianto controllato al fine di valutare l'efficacia degli attuali requisiti per l'autorizzazione, il permesso o la licenza e stabilire se sia necessario migliorarli o modificarli. 3. Gli Stati membri devono inoltre garantire la realizzazione di visite in sito non ordinarie nelle seguenti circostanze: a) indagini da parte delle pertinenti autorità ispettive in caso di reclami ambientali di notevole importanza non appena esse ne siano venute a conoscenza; b) indagini relative a gravi incidenti o inadempienze non appena le autorità ispettive ne siano venute a conoscenza; c) per stabilire se, e a quali condizioni, rilasciare per la prima volta un'autorizzazione, un permesso o una licenza per un processo o attività presso un impianto controllato o il sito proposto a tale scopo; d) ove opportuno, prima del nuovo rilascio, rinnovo o modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza. Relazioni e conclusioni a seguito delle visite in sito 1. Gli Stati membri devono garantire che le autorità ispettive redigano una relazione dopo ogni visita in sito che esponga le conclusioni raggiunte sull'osservanza dei requisiti giuridici CE, una valutazione al riguardo e una opinione sulla necessità di ulteriori azioni, come ad esempio procedure di controllo dell'applicazione, comprese sanzioni, la nuova concessione o la modifica di un'autorizzazione, di un permesso o di una licenza o ulteriori attività di ispezione, comprese ulteriori visite in sito. 2. Gli Stati membri devono garantire che le relazioni sulle visite in sito siano correttamente registrate per iscritto e conservate in una base di dati facilmente accessibile e siano comunicate al gestore dell'impianto controllato in questione e messe a disposizione del pubblico in conformità delle disposizioni della direttiva 90/313/CEE concernente la libertà di accesso all'informazione in materia di ambiente. Le relazioni saranno messe a disposizione del pubblico entro due mesi dall'ispezione. VII Indagini in caso di incidenti e inadempienze gravi 1. Gli Stati membri devono assicurare che le indagini in caso di incidenti e inadempienze gravi della legislazione CE, di cui le autorità vengono a conoscenza mediante reclamo o altro mezzo, siano effettuate dalle pertinenti autorità ispettive in modo da: a) chiarire le cause dell'evento e il suo impatto sull'ambiente nonché, ove opportuno, le responsabilità e l'eventuale responsabilità civile dell'evento e delle sue conseguenze inviando le conclusioni alle autorità responsabili dell'applicazione, se diverse da quelle preposte all'ispezione; b) ridurre e, ove possibile, porre rimedio agli impatti ambientali dell'evento determinando le azioni appropriate che il gestore (i gestori) e le autorità devono intraprendere; c) determinare le azioni da intraprendere per evitare ulteriori incidenti e inadempienze; e d) se necessario adottare misure di applicazione o sanzioni. 2. Gli Stati membri devono garantire che le pertinenti autorità ispettive diano seguito alle ispezioni ambientali accertandosi che il gestore prenda le misure necessarie a seguito di un incidente o di una inadempienza, e dell'indagine delle suddette autorità. VIII Relazione a livello generale sulle attività ispettive in campo ambientale 1. Gli Stati membri riferiscono alla Commissione sull'esperienza acquisita nell'applicazione di questa raccomandazione, per mezzo di una relazione da inviarsi entro due anni a decorrere dalla data prevista al punto X, utilizzando, per quanto possibile, i dati resi disponibili dalle autorità responsabili delle ispezioni a livello regionale e locale. 2. Tali relazioni devono essere messe a disposizione del pubblico e della Commissione e devono comprendere in particolare quanto segue: a) dati quantitativi sul personale e sulle altre risorse di cui dispongono le autorità ispettive; b) dettagli sul ruolo e l'operato delle autorità ispettive competenti per l'elaborazione e l'attuazione dei piani di ispezione; c) dati schematici sulle ispezioni ambientali effettuate, compreso il numero di visite in sito effettuate, la percentuale di impianti controllati ispezionati (per tipo) e una stima del tempo necessario, per controllare tutti gli impianti controllati del tipo in questione; d) il livello di conformità ai requisiti giuridici CE degli impianti controllati, come risulta dalle ispezioni eseguite e da ogni altra informazione in possesso delle autorità competenti, con riferimento all'ubicazione e al tipo degli impianti controllati, ad ogni specifico requisito giuridico CE non rispettato e all'entità dell'inadempienza; e) un quadro riassuntivo delle azioni intraprese a seguito di reclami, incidenti e inadempienze con indicazione del numero dei casi trattati; f) una valutazione del successo o del fallimento dei programmi di ispezione in relazione all'attività dell'organismo ispettivo, con eventuali raccomandazioni per i programmi futuri; VIII bis 1. La rete IMPEL (Rete dell'Unione europea per l'attuazione e il controllo del rispetto del diritto dell'ambiente) provvede al più presto a fissare, in collaborazione con la Commissione e altre parti interessate, criteri minimi per l'abilitazione e l'accreditamento degli ispettori ambientali autorizzati ad effettuare ispezioni ambientali per conto o sotto l'autorità o la supervisione delle autorità ispettive. 2. Gli Stati membri sviluppano con la massima sollecitudine, in collaborazione con la rete IMPEL, la Commissione ed altre parti interessate, programmi di formazione al fine di soddisfare la domanda di ispettori ambientali qualificati. Valutazione da parte della Commissione del funzionamento dei criteri minimi La Commissione valuta il funzionamento e l'efficacia della presente raccomandazione al più presto dopo aver ricevuto le relazioni dagli Stati membri di cui al precedente punto VIII, allo scopo di adeguare la portata dei criteri minimi alla luce dell'esperienza acquisita con la loro applicazione e tenendo conto di ogni ulteriore contributo delle parti interessate, incluse la rete IMPEL e l'Agenzia europea dell'ambiente. Attuazione Gli Stati membri sono invitati ad attuare la presente raccomandazione al più tardi entro dodici mesi dalla sua pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee e ad informarne immediatamente la Commissione comunicando contemporaneamente i particolari relativi ai meccanismi di ispezione ambientale già esistenti o previsti. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente