Proposta di regolamento (CE, CECA, Euratom) del Consiglio che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII allo Statuto di funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia /* COM/99/0634 def. */
Proposta di REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII allo Statuto di funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. contesto (1) L'articolo 13 dell'allegato VII prevede che gli importi delle indennità giornaliere [1] menzionati in tale articolo possano essere adeguati dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. [1] Per le missioni effettuate all'interno del territorio europeo degli Stati membri dell'Unione europea. (2) Le indennità attuali per l'Austria, la Finlandia e la Svezia sono sempre quelle decise dalla Commissione il 18.01.91 in seguito ad un'indagine sul costo degli alberghi e dei ristoranti. (3) Le indennità per gli altri 12 Stati membri che risalivano anch'esse al 1991 sono state adeguate il 24.03.99 con decisione del Consiglio del 22.03.99 (regolamento n. 620/99). (4) A tale data non era stato possibile adeguare anche le indennità per l'Austria, la Finlandia e la Svezia, perché i relativi importi non erano ancora inclusi nello Statuto. Con decisione del 14.06.1999 del Consiglio (reg. n.1238/1999 [2]) le indennità per questi tre paesi sono state incluse nello Statuto, permettendo così il loro attuale adeguamento. [2] GU L 150 del 17.06.1999. (5) Dopo tanti anni, gli importi in vigore non rispecchiano più le condizioni economiche attuali e non rispondono più all'obiettivo perseguito. (6) Su richiesta del Consiglio, la Commissione ha avviato uno studio comparativo dei sistemi di rimborso delle spese di missione in vigore negli Stati membri e di quello dell'Unione europea. (7) Senza pregiudizio dei risultati di tale studio, e nell'intento di rispettare la parità di trattamento, risulta necessario e urgente adeguare gli importi delle indennità giornaliere e gli importi dei rimborsi delle spese d'albergo per le missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia secondo lo stesso metodo e la stessa data d'indicizzazione utilizzati per gli altri dodici Stati membri. 2. Decisione Proposta Di conseguenza la Commissione ha deciso di presentare a norma dell'articolo 13 dell'allegato VII dello Statuto l'acclusa proposta, limitata all'adeguamento delle tabelle (in funzione dell'andamento dei prezzi [3] e dei tassi di cambio) per l'Austria, la Finlandia e la Svezia. [3] In base agli indici dei prezzi HoReCa armonizzati e ai tassi di cambio del novembre 1997. Proposta di REGOLAMENTO (CE, CECA, EURATOM) DEL CONSIGLIO che adegua gli importi previsti dall'articolo 13 dell'allegato VII allo Statuto di funzionari delle Comunità europee per le indennità giornaliere delle missioni effettuate in Austria, Finlandia e Svezia IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce un Consiglio unico e una Commissione unica delle Comunità europee, visto lo Statuto dei funzionari delle Comunità europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità, definiti dal regolamento (CEE, EURATOM, CECA) n. 259/68 [4] e modificati da ultimo con regolamento (CE, CECA, EURATOM) n. 1238/1999 [5], in particolare l'articolo 13 dell'allegato VII di detto Statuto e gli articoli 22 e 67 di detto regime, [4] GU L 56 del 4.3.1969, pag. 1. [5] GU L 150 del 17.06.1999. vista la proposta della Commissione, considerando che è opportuno adeguare gli importi delle indennità giornaliere di missione per tener conto dell'evoluzione dei prezzi e dei tassi di cambio constatata in Austria, Finlandia e Svezia dal 1991; HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 All'allegato VII dello Statuto, l'articolo 13 è modificato come segue: 1) gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia nella tabella che figura al paragrafo 1, lettera a) sono sostituiti dagli importi seguenti: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> 2) Gli importi per l'Austria, la Finlandia e la Svezia che figurano nella prima frase del paragrafo 2 sono sostituiti dagli importi seguenti: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> SCHEDA FINANZIARIA >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>