Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie /* COM/99/0616 - COD 98/0265 */
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il 22 luglio 1998 la Commissione ha adottato una proposta [1] di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie [2]. Il 20 ottobre 1998 la Commissione ha presentato tale proposta al Consiglio (SYN 98/0265). La proposta aveva lo scopo di precisare la separazione di contabilità tra la gestione delle infrastrutture e dei servizi di trasporto, introdurre la separazione di contabilità tra i servizi di trasporto di passeggeri e di merci e garantire lo svolgimento di una funzione di controllo dell'accesso all'infrastruttura ferroviaria da parte di organismi o imprese che non forniscono direttamente servizi di trasporto. La proposta precisa anche il ruolo dello Stato nella fornitura di infrastruttura ferroviaria. [1] COM(98) 480 def. del 22.7.1998 [2] Direttiva del Consiglio 91/440/CEE del 29 luglio 1991; GU L 237 del 24.08.1991, pag.25 2. Alla riunione plenaria del 10 marzo 1999, il Parlamento europeo ha approvato la proposta sulla base di alcuni emendamenti. Dopo l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il 1° maggio 1999, il Parlamento doveva riapprovare la sua prima lettura. Il Parlamento ha infine approvato la proposta della Commissione alla sessione plenaria del 15 settembre 1999, sulla base di 10 emendamenti. La Commissione accoglie i seguenti emendamenti: - l'introduzione di un nuovo considerando 3 bis, ora numerato 4 (emendamento 1) - l'introduzione di un nuovo considerando, 3 ter, ora numerato 5 (emendamento 2) - l'emendamento dell'articolo 1, paragrafo 1, relativo all'articolo 1, secondo e quarto trattino della direttiva 91/440/CEE (emendamento 4) - l'emendamento dell'articolo 1, paragrafo 2, relativo all'articolo 3, secondo trattino della direttiva 91/440/CEE (emendamento 5) - l'introduzione di nuovi articoli: 1, paragrafo 2, lettera a) e 1, paragrafo 3, lettera a) (emendamenti 6 e 7), che sono ora raggruppati in un nuovo articolo 1, paragrafo 3, relativi all'articolo 6 della direttiva 91/440/CEE - l'introduzione di nuovi articoli: 1, paragrafo 4, lettera a) e 1, paragrafo 4, lettera b) (emendamenti 8 e 9) ora raggruppati nel nuovo articolo 1, paragrafo 4, relativi all'articolo 7 della direttiva 91/440/CEE - l'introduzione di un nuovo articolo 1, paragrafo 5, lettera a), ora numerato 1, paragrafo 6, relativo all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE (emendamento 10) 3. La prima grande modifica proposta dal Parlamento concerne l'articolo 6, paragrafo 1 della direttiva 91/440. L'emendamento 6 prevede la creazione di enti separati dalle imprese ferroviarie per la gestione dell'infrastruttura dopo un breve periodo di transizione. Si tratta di un passo ulteriore nella separazione, al di là di quanto considerato strettamente necessario dalla Commissione per conseguire gli obiettivi di accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura; funzionamento e sviluppo efficienti di due attività distinte; trasparenza delle finanze ferroviarie e del sostegno pubblico e creazione di una base solida per la tariffazione dell'infrastruttura. La completa separazione dei servizi di trasporto e della gestione dell'infrastruttura tra due enti distinti accelererebbe il conseguimento di questi obiettivi. La Commissione accoglie pertanto questo emendamento modificando però la stesura proposta dal Parlamento per specificare che ciascun ente deve avere la propria personalità giuridica e colloca il nuovo testo nella sezione concernente la separazione di attività. 4. L'emendamento 7, relativo all'articolo 6, paragrafo 2 riguarda il periodo di transizione. Esso imporrebbe agli Stati membri l'obbligo di organizzare divisioni distinte all'interno di una singola impresa per i servizi di trasporto e per la gestione dell'infrastruttura fino a quando avviene la separazione in enti distinti, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1. La Commissione accoglie questo emendamento ma propone di collocare il rispettivo testo all'articolo 6, paragrafo 1. 5. L'accettazione di questo ulteriore passo nella separazione tra servizi di trasporto e gestione dell'infrastruttura obbliga la Commissione ad effettuare altre tre modifiche alla sua proposta, per motivi di coerenza. Innanzitutto il considerando 2 della direttiva proposta è sostituito da un nuovo testo che rispecchia il nuovo articolo 6, paragrafo 1 e inoltre viene aggiunto un nuovo considerando 3 per tener conto del nuovo articolo 6, paragrafo 2. In secondo luogo la Commissione propone un nuovo testo per l'articolo 1, secondo trattino della direttiva 91/440/CEE per rispecchiare l'articolo 6, paragrafi 1 e 2 e un nuovo terzo trattino che sostituisce in parte il secondo trattino. In questo terzo trattino la Commissione precisa che le funzioni determinanti per l'accesso all'infrastruttura devono essere esercitate da organismi indipendenti, ossia indipendenti dalle imprese ferroviarie. In terzo luogo viene soppresso l'articolo 7, paragrafo 2 per precisare che le imprese ferroviarie non possono gestire l'infrastruttura una volta istituita la separazione tra enti distinti. 6. La seconda grande modifica proposta dal Parlamento concerne l'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE e aprirebbe l'accesso all'infrastruttura ferroviaria per i servizi merci internazionali (emendamento 10). Come il Parlamento, la Commissione è convinta che l'apertura del mercato sia essenziale per il rilancio del trasporto merci su rotaia e che essa dovrebbe avvenire per tappe. Questa apertura attirerà nuovi operatori che apporteranno nuove idee, una gestione rinnovata e capitale supplementare ed incoraggerà gli operatori esistenti a migliorare le loro prestazioni. Nel 1995 la Commissione aveva proposto la creazione di diritti di accesso a tutti i servizi internazionali di merci e passeggeri [3] e nel 1998 aveva lanciato l'idea di aprire per tappe il mercato delle merci [4]. [3] Comunicazione della Commissione relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie, COM(95) 337 def. del 19.7.1995. [4] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo sull'applicazione e sull'impatto della direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie e ai diritti di accesso per il settore del trasporto di merci per ferrovia, COM(98) 202 def. del 31.3.1998. La Commissione accetta comunque pienamente di dare la priorità all'istituzione di diritti di accesso per i servizi merci internazionali. Le disposizioni esistenti in base alle quali le imprese ferroviarie sono responsabili unicamente della parte del servizio che si svolge sul loro territorio non consentono lo sviluppo di servizi internazionali senza interruzioni e non forniscono incentivi a ridurre i costi e a migliorare la qualità del servizio. La Commissione sostiene le intenzioni del Parlamento. In linea con l'opinione del Parlamento secondo cui l'apertura del mercato ferroviario dovrebbe avvenire per tappe, essa propone, come prima tappa, di dare accesso ai servizi merci internazionali su una rete europea definita, designata la rete transeuropea di trasporto ferroviario di merci. Il nuovo articolo 10, lettera a) ne definisce gli elementi. La Commissione sottolinea comunque l'importanza di una completa apertura del mercato dei servizi di trasporto ferroviario per i passeggeri e per le merci. Essa continuerà l'esame di questo aspetto e mantiene come obiettivo finale la completa liberalizzazione. Alla luce di ciò è importante controllare gli sviluppi e per questo motivo la Commissione propone di sostituire l'articolo 14 della direttiva in vigore che è superato. Secondo la nuova stesura di questo articolo, la Commissione, due anni dopo la data alla quale gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva, presenterà una relazione e adeguate proposte. 7. Per consentire l'evoluzione della direttiva in generale e, in particolare, della rete transeuropea di trasporto ferroviario di merci, la Commissione sarà assistita da un comitato di regolamentazione, come previsto all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE del Consiglio del 28 giugno 1999 [5] recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione. [5] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 Il Comitato consultivo già previsto dall'articolo 11 della direttiva 91/440/CEE in vigore è comunque mantenuto e il riferimento alla procedura sarà quindi adattato alla decisione del Consiglio sopra citata. 8. Nuova versione dell'articolo 7, paragrafo 1. L'emendamento 8 imporrebbe agli Stati membri di garantire la definizione di norme e regole di sicurezza al massimo livello possibile, la loro applicazione e il relativo controllo. La Commissione è convinta della necessità di mantenere l'ottimo record di sicurezza delle ferrovie e addirittura, forse, di migliorarlo in alcuni casi, ma ha forti dubbi circa l'imposizione, come requisito giuridico, di norme al livello più elevato tecnicamente possibile. Un tale operato impedirebbe ai responsabili della regolamentazione di sicurezza di comparare diverse misure di sicurezza per identificare quelle maggiormente atte a ridurre gli incidenti sulla base di un costo determinato. La conseguenza sarebbe che il trasporto ferroviario non raggiungerebbe il massimo livello di sicurezza possibile con le risorse disponibili oppure raggiungerebbe un livello molto elevato a costi estremamente elevati. Nel secondo caso i clienti si orienterebbero verso il trasporto stradale che in media è molto più pericoloso della ferrovia. La Commissione propone pertanto di mantenere la formulazione attuale che fornisce garanzie più che sufficienti per mantenere l'impressionante record di sicurezza delle ferrovie. 9. La Commissione accoglie anche l'emendamento concernente l'aggiunta di un paragrafo 4 all'articolo 7 ma ha semplificato il testo in quanto gli Stati membri possono non avere piani e contratti nazionali pluriennali (emendamento 9). Essa accetta gli altri emendamenti in quanto rafforzano o precisano il testo. 10. La Commissione rifiuta però gli altri due emendamenti: - La soppressione del riferimento nel considerando 4 (ora numero 7) alla determinazione di regole di sicurezza del testo proposto dalla Commissione (emendamento 3). Secondo la proposta della Commissione, gli organismi indipendenti che non prestano direttamente servizi di trasporto ferroviario sono responsabili non soltanto del controllo dell'applicazione di regole di sicurezza ma anche della loro determinazione. Le stesse questioni di trattamento equo e non discriminatorio si pongono sia con la determinazione che con il controllo dell'applicazione di regole di sicurezza e di conseguenza la Commissione ritiene che il considerando dovrebbe coprire i due aspetti. Essa sottolinea che questo obbligo, ossia conferire la responsabilità delle funzioni che determinano l'accesso ad organismi che non gestiscono direttamente servizi di trasporto, è necessario, anche nel caso di una completa separazione della gestione dell'infrastruttura e dei servizi di trasporto tra due enti distinti. Ciò al fine di evitare che queste responsabilità siano conferite ad un'impresa ferroviaria che potrebbe così determinare le condizioni alle quali i suoi concorrenti possono usare l'infrastruttura per prestare servizi di trasporto. Questa situazione impedirebbe un trattamento equo e non discriminatorio e sarebbe incoerente con gli articoli 81 e 86, paragrafo 1 del trattato; - La modifica della nuova versione del secondo trattino dell'articolo 1 proposta dalla Commissione (parte dell'emendamento 4) La modifica del secondo trattino sopprimerebbe l'obbligo di conferire la responsabilità delle funzioni che determinano l'accesso all'infrastruttura ferroviaria ad organismi indipendenti che non prestano direttamente servizi di trasporto ferroviario. Per i motivi indicati nell'emendamento precedente, queste responsabilità devono essere conferite ad organismi o imprese indipendenti dalle imprese ferroviarie. 1. 1998/0265 (COD) Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la direttiva 91/440/CEE relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71 , vista la proposta della Commissione [6], [6] GU C 321 del 20.10.1998, pag. 6 visto il parere del Comitato economico e sociale [7], [7] GU C visto il parere del Comitato delle regioni [8] [8] GU C deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, [9], [9] GU C considerando che: (1) La direttiva 91/440/CEE del Consiglio [10] deve essere modificata alla luce dell'esperienza acquisita con la sua attuazione e degli sviluppi verificatisi nel settore ferroviario dopo la sua adozione, per garantire il raggiungimento dei suoi obiettivi. [10] GU L 237 del 24.8.1991, pag. 25 (2) Per promuovere il funzionamento e lo sviluppo efficiente delle due distinte attività, servizi di trasporto e gestione dell'infrastruttura, garantire un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura ferroviaria, rendere trasparente l'uso di finanziamenti pubblici per il settore ferroviario e creare una base solida per la tariffazione dell'infrastruttura, è necessario creare, dopo un periodo di transizione, enti distinti per i servizi di trasporto e per la gestione dell'infrastruttura. (3) Fino a quando non saranno creati questi enti, saranno istituite divisioni distinte all'interno di una singola impresa per i servizi di trasporto e per la gestione dell'infrastruttura, separando sia i conti profitti e perdite che i bilanci delle due attività. (4) La liberalizzazione delle ferrovie, come per altri modi di trasporto, deve procedere per tappe, parallelamente alla realizzazione delle necessarie misure di accompagnamento in materia di armonizzazione. (5) In linea con il principio di una liberalizzazione graduale e per incoraggiare la concorrenza e l'ingresso sul mercato di nuovi operatori, i diritti di accesso saranno estesi in questa tappa a tutte le imprese ferroviarie per il trasporto internazionale di merci su una rete definita, designata la rete transeuropea di trasporto ferroviario di merci (Trans European Rail Freight Network -TERFN), incluso l'accesso ai porti e terminali importanti. (6) Nei casi in cui le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali che esse costituiscono forniscono i servizi di cui all'articolo 10 della direttiva 91/440/CEE, esse devono beneficiare pienamente dei diritti di accesso previsti da tale articolo. (7) A tal fine, tutte le imprese ferroviarie e le associazioni internazionali devono essere trattate secondo equità e senza discriminazioni nelle attività che condizionano l'accesso all'infrastruttura e, di conseguenza, la determinazione e il controllo dell'applicazione delle regole di sicurezza, comprese le indagini su incidenti gravi, devono essere effettuate da organismi o imprese che non prestano direttamente servizi di trasporto ferroviario. (8) Per promuovere, nel pubblico interesse, una gestione efficiente dell'infrastruttura, bisogna conferire ai gestori dell'infrastruttura uno status indipendente rispetto allo Stato e la libertà di gestire le loro attività interne e gli Stati membri devono varare le misure necessarie per lo sviluppo e l'uso sicuro dell'infrastruttura ferroviaria. (9) Per promuovere il funzionamento efficiente dei servizi di trasporto passeggeri e merci e garantire la trasparenza finanziaria, compresi gli aiuti alla ristrutturazione, è necessario separare la contabilità dei servizi di trasporto di passeggeri e di merci. (10) Due anni dopo la data alla quale gli Stati membri devono conformarsi alla presente direttiva, la Commissione presenta una relazione sulla sua attuazione e adeguate proposte. (11) Le misure necessarie per attuare la presente direttiva hanno portata generale ai sensi dell'articolo 2 della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione [11] e devono quindi essere adottate secondo la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 di detta decisione. [11] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23 HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 La direttiva 91/440/CEE è così modificata: 1. All'articolo 1 il secondo, il quarto e il quinto trattino sono sostituiti ed è aggiunto un terzo trattino, nuovo, come segue: "- creando enti separati per la prestazione di servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura dopo il periodo di transizione di cui all'articolo 6, paragrafo 1 e, fino all'istituzione di questi enti, creando divisioni distinte all'interno di un'impresa e separando, per ciascuna attività, i conti profitti e perdite e i bilanci nonché assegnando ad un organismo o impresa indipendente da qualsiasi impresa ferroviaria, la responsabilità delle funzioni determinanti per un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, quali la ripartizione di capacità di infrastruttura, la definizione e l'applicazione di un regime di tariffazione per il suo uso e il rilascio di certificati di sicurezza e di licenze, - migliorando la struttura finanziaria di questi enti, - garantendo alle imprese ferroviarie che effettuano il trasporto internazionale di merci e alle associazioni internazionali delle imprese ferroviarie l'accesso alle reti degli Stati membri ." 2. All'articolo 3, il primo e il secondo trattino sono sostituti dai seguenti: "- "impresa ferroviaria", qualsiasi impresa pubblica o privata la cui attività è la prestazione di servizi ferroviari di trasporto di merci o di persone e che garantisce obbligatoriamente la trazione; - "gestore dell'infrastruttura", qualsiasi organismo o impresa responsabile della costruzione e manutenzione dell'infrastruttura ferroviaria, compreso eventualmente l'esercizio di sistemi di controllo e di sicurezza". 3. L'articolo 6 è sostituito dal seguente testo: "1. Gli Stati membri creano enti separati, ciascuno dotato di personalità giuridica propria, per la prestazione di servizi di trasporto e per la gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I finanziamenti pubblici corrisposti a uno di questi enti non possono essere trasferiti all'altro. Gli Stati membri creano questi enti al più tardi due anni dopo la data alla quale devono conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio .../...CE. Gli Stati membri non possono assegnare la responsabilità delle funzioni determinanti per un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura, come la ripartizione di capacità di infrastruttura, la definizione e l'applicazione di un regime di tariffazione per il suo uso e il rilascio di certificati di sicurezza e di licenze, ad imprese che prestano direttamente servizi di trasporto. 2. Fino a quando gli Stati membri non creano enti separati per la prestazione di servizi di trasporto e la gestione dell'infrastruttura ferroviaria, essi impongono l'organizzazione di divisioni distinte per ciascuna attività all'interno di una singola impresa. Essi adottano anche le misure necessarie per garantire la tenuta e la pubblicazione di conti profitti e perdite e bilanci in modo separato, per le attività legate alla prestazione di servizi di trasporto e per le attività legate alla gestione dell'infrastruttura ferroviaria. I finanziamenti pubblici versati a uno di questi due settori di attività non possono essere trasferiti all'altro." 4. L'articolo 7 è così modificato: (a) Il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: "1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie allo sviluppo dell'infrastruttura ferroviaria nazionale tenendo conto, ove necessario, delle esigenze generali della Comunità. Essi garantiscono, attraverso un'opportuna sorveglianza, la definizione, l'applicazione e il relativo controllo delle norme e regole di sicurezza, in maniera da garantire un accesso equo e non discriminatorio all'infrastruttura. Queste funzioni, comprese le indagini su tutti gli incidenti gravi, sono svolte da organismi o imprese che non prestano direttamente servizi di trasporto e che sono indipendenti da organismi o imprese che li prestano." (b) Il paragrafo 2 è soppresso; il paragrafo 3 diventa paragrafo 2. (c) È aggiunto il seguente paragrafo: "4. Nell'ambito del quadro istituito dal diritto comunitario e della politica generale stabilita dallo Stato, il gestore dell'infrastruttura elabora un piano commerciale comprendente programmi di investimento e finanziari. Il piano è concepito per garantire un uso e uno sviluppo ottimali ed efficienti dell'infrastruttura, assicurando l'equilibrio finanziario e prevedendo i mezzi per il raggiungimento di questi obiettivi." 5. All'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo: "4. Sia i conti profitti e perdite che i bilanci sono tenuti separati e sono pubblicati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto di passeggeri e di servizi di trasporto di merci. I fondi erogati a ciascuno di questi due settori di attività sono indicati separatamente nella pertinente contabilità e non sono trasferiti da un settore all'altro. 6. L'articolo 10 è sostituito dal testo seguente: "1. Alle associazioni internazionali sono riconosciuti diritti di accesso e di transito negli Stati membri in cui hanno sede le imprese ferroviarie che ne fanno parte, nonché diritti di transito in altri Stati membri, per servizi internazionali tra gli Stati membri in cui hanno sede le imprese che costituiscono le dette associazioni. 2. Alle imprese ferroviarie è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, secondo condizioni eque, l'accesso all'infrastruttura di altri Stati membri per operare servizi internazionali di trasporto combinato di merci. 3. Alle imprese ferroviarie è riconosciuto, ai sensi dell'articolo 2, secondo condizioni eque, l'accesso alla rete transeuropea di trasporto ferroviario di merci, quale definita in allegato, per operare servizi internazionali di trasporto di merci. 4. Ogni impresa ferroviaria che presta servizi di trasporto ferroviario conclude i necessari accordi amministrativi, tecnici e finanziari con i gestori dell'infrastruttura ferroviaria usata per disciplinare le questioni di controllo e di sicurezza del traffico concernenti questi servizi di trasporto. Le condizioni che disciplinano tali accordi non sono discriminatorie." 7. È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 10 bis 1. La rete transeuropea di trasporto ferroviario di merci comprende i seguenti elementi: a) Le linee ferroviarie, come indicato nelle mappe in Allegato. b) I gestori dell'infrastruttura propongono eventualmente itinerari di deviazione, in particolare per evitare infrastrutture congestionate, ai sensi della direttiva 2000/.../CE sulla ripartizione di capacità dell'infrastruttura ferroviaria, la tariffazione per l'uso dell'infrastruttura ferroviaria e la certificazione di sicurezza. Quando sono proposti questi itinerari, la durata complessiva del tragitto è rispettata per quanto possibile. c) L'accesso ai binari dei terminali adibiti, de facto o potenzialmente a più di un cliente finale e ad altri siti e strutture, compresi i percorsi da/verso le linee di raccordo. d) L'accesso ai binari verso/da i porti elencati in Allegato, comprese le linee di raccordo. 2. Le linee di raccordo sopra citate coprono, alle due estremità del tragitto, 50 km o 20% della lunghezza del tragitto sulle linee ferroviarie di cui al paragrafo 1, lettera a), a seconda di quale lunghezza sia maggiore. I treni possono essere combinati insieme e/o separati e le diverse sezioni possono avere origine e destinazione diverse. La prestazione di servizi nei terminali e nei porti può essere soggetta a restrizioni per le imprese ferroviarie soltanto se esistono alternative fattibili". 8. L'articolo 11 è sostituito dai seguenti articoli 11 e 11bis: "Articolo 11 1. Gli Stati membri possono adire la Commissione su qualsiasi questione concernente l'attuazione della presente direttiva. Sono adottate opportune decisioni tramite la procedura consultiva di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a). Su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, la Commissione esamina, nella fattispecie, l'applicazione dell'articolo 10, paragrafi da 1 a 4 e, entro due mesi dalla presentazione di tale richiesta, decide, applicando la stessa procedura, se la misura di cui si tratta può continuare ad essere applicata. La Commissione comunica la sua decisione al Parlamento europeo, al Consiglio e agli Stati membri. 2. Quando bisogna modificare misure di portata generale, concepite per applicare le disposizioni essenziali della presente direttiva, le opportune decisioni sono prese tramite le procedura di regolamentazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a). Articolo 11 bis 1. La Commissione è assistita da un comitato composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (qui di seguito designato "il Comitato"). 2. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE. 3. Quando si fa riferimento al presente paragrafo, si applica la procedura di regolamentazione di cui all'articolo 5 della decisione 1999/468/CE, in conformità delle disposizioni dell'articolo 8 di essa. Il periodo di cui all'articolo 5, paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è di tre mesi. 9. L'articolo 14 è sostituito dal testo seguente: "Due anni dopo la data alla quale gli Stati membri devono conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio.../.../CE, , la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale, al Comitato delle Regioni e al Consiglio una relazione sull'attuazione della presente direttiva accompagnata da opportune proposte sulla prosecuzione dell'azione comunitaria per sviluppare il mercato ferroviario e il quadro giuridico che lo disciplina". Articolo 2 Gli Stati membri adottano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri. Articolo 3 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 4 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Parlamento europeo Per il Consiglio il Presidente Il Presidente ALLEGATO Porti >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> Mappe Austria - Autriche - Österreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Belgium - Belgique/Belgie - Belgien Luxembourg - Luxembourg - Luxemburg >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Denmark - Danemark - Dänemark >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Finland - Finlande - Finnland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> France - France - Frankreich >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Germany - Allemagne - Deutschland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Great Britain - Grande Bretagne - Grossbritannien >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Ireland - Irlande - Irland Northern Ireland - Irlande du Nord - Nordirland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Italy - Italie - Italien Greece - Grece - Griechenland >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Netherlands - Pays-Bas - Niederlande >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Spain - Espagne - Spanien-/-Portugal - Portugal - Portugal >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> Sweden - Suede - Schweden >RIFERIMENTO A UN GRAFICO>