51999PC0567

Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione (2001-2006) /* COM/99/0567 def. - CNS 99/0251 */


Proposta di decisione del Consiglio che istituisce un programma d'azione comunitaria per combattere la discriminazione 2001-2006

(2000/C 116 E/07)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 567 def. - 1999/0251(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 novembre 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 13,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle regioni:

(1) Considerando che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, e dello Stato di diritto, principi che sono comuni a tutti gli Stati membri. Considerando che, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, l'Unione deve rispettare i diritti fondamentali quali sono garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, in quanto principi generali del diritto comunitario.

(2) Considerando che il Parlamento europeo ha fermamente e ripetutamente chiesto all'Unione europea di rafforzare la sua politica in materia di parità di trattamento e pari opportunità riguardo a tutti i tipi di discriminazione.

(3) Considerando che l'esperienza delle azioni intraprese a livello comunitario, in particolare per quanto riguarda il genere, ha dimostrato che la lotta contro la discriminazione richiede nella pratica una combinazione di misure e, in particolare, di azioni legislative e concrete destinate a rafforzarsi reciprocamente. Considerando che insegnamenti simili possono essere tratti dall'esperienza in materia di razza e origine etnica, nonché di handicap. Considerando inoltre che la Commissione ha presentato proposte a tal fine(1).

(4) Considerando che il programma deve affrontare tutti i tipi di discriminazione ad eccezione di quella fondata sul sesso, di cui si occupano azioni comunitarie specifiche. Considerando inoltre che la discriminazione fondata su motivi diversi può avere caratteristiche simili e può essere combattuta in modi simili. Che l'esperienza acquisita in numerosi anni di lotta contro alcuni tipi di discriminazione, inclusa quella fondata sul sesso, può essere utilizzata per combattere altri tipi di discriminazione. Considerando che, tuttavia, occorre tener conto delle caratteristiche specifiche delle varie forme di discriminazione. Considerando, pertanto, che si deve tenere conto delle particolari necessità dei disabili per quanto riguarda l'accessibilità delle attività e dei risultati.

(5) Considerando che numerose organizzazioni non governative a livello europeo possiedono esperienza e conoscenze su scala europea in materia di lotta contro la discriminazione e di rappresentanza legale delle persone esposte alla discriminazione. Che esse possono pertanto contribuire efficacemente alla comprensione delle varie forme di discriminazione e dei suoi effetti e a fare in modo che la progettazione, l'attuazione e il seguito del programma tengano conto dell'esperienza delle persone esposte alla discriminazione.

(6) Considerando che, ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio 1999/468/CE, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione(2), occorre adottare misure per l'attuazione di questa decisione mediante la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della suddetta decisione.

(7) Considerando che, per rafforzare il valore aggiunto dell'azione comunitaria, è necessario che la Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, garantisca a tutti i livelli la coerenza e la complementarità delle azioni attuate nel quadro della presente decisione con gli altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti della Comunità, in particolare gli interventi nel quadro del Fondo sociale europeo e le azioni volte a promuovere l'integrazione sociale.

(8) Considerando che l'Accordo sullo spazio economico europeo (Accordo SEE) prevede una maggiore cooperazione nel campo sociale fra, da un lato, la Comunità europea e i suoi Stati membri e, d'altro lato, i paesi dell'Associazione europea di libero scambio che partecipano al SEE (EFTA-SEE). Considerando che occorre prevedere l'apertura del presente programma alla partecipazione dei paesi candidati dell'Europa centrale e orientale, conformemente alle condizioni stabilite negli accordi europei, nei loro protocolli aggiuntivi e nelle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione, di Cipro e Malta, mediante stanziamenti addizionali conformi alle procedure da convenire con tali paesi, nonché della Turchia, mediante stanziamenti addizionali conformi alle procedure da convenire con tale paese.

(9) Considerando che, per il successo di qualsiasi azione comunitaria, occorre controllare e valutare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi.

(10) Considerando che, in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi dell'azione proposta concernente il contributo della Comunità alla lotta contro la discriminazione non possono essere sufficientemente conseguiti dagli Stati membri a causa, fra l'altro, della necessità di partenariati multilaterali, di uno scambio transnazionale di informazioni e della diffusione su scala comunitaria delle buone prassi. Considerando inoltre che la presente decisione non va al di là di quanto necessario per conseguire tali obiettivi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione del programma

Le presente decisione istituisce un programma d'azione comunitario volto a promuovere misure intese a combattere le discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali, qui di seguito denominato "il programma", per il periodo dal 1o gennaio 2001 al 31 dicembre 2006.

Articolo 2

Principi

1. Ai fini della presente decisione, per discriminazione s'intende il fatto che una persona o un gruppo di persone siano trattate meno favorevolmente di altre a causa della razza o dell'origine etnica, della religione o delle convinzioni personali, degli handicap, dell'età o delle tendenze sessuali, o il fatto che venga adottata una disposizione apparentemente neutra che possa per gli stessi motivi svantaggiare tale persona o tale gruppo di persone, senza giustificazione oggettiva.

2. Nella progettazione, nell'attuazione e nel seguito delle attività che rientrano nel programma sarà tenuto conto dell'esperienza delle persone esposte alla discriminazione.

Articolo 3

Obiettivi

Il programma sostiene e integra gli sforzi a livello comunitario e degli Stati membri volti a promuovere misure di lotta alla discriminazione, fra l'altro integrando gli sviluppi legislativi. Esso persegue i seguenti obiettivi:

a) migliorare la comprensione dei problemi connessi con la discriminazione attraverso una migliore conoscenza del fenomeno e delle sue dimensioni, nonché attraverso la valutazione dell'efficacia delle politiche e delle prassi;

b) sviluppare la capacità degli attori specifici (in particolare gli Stati membri, le autorità locali e regionali, gli organismi indipendenti responsabili della lotta contro la discriminazione, le parti sociali e le organizzazioni non governative) di lottare efficacemente contro la discriminazione, in particolare sostenendo lo scambio di informazioni e di buone prassi e la costituzione di reti a livello europeo;

c) promuovere e divulgare i valori e le prassi che animano la lotta contro la discriminazione.

Articolo 4

Azioni comunitarie

1. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 3, si possono effettuare, in un contesto transnazionale, le seguenti azioni:

a) analisi dei fattori connessi con la discriminazione, in particolare mediante la raccolta di dati statistici, l'effettuazione di studi e lo sviluppo di indicatori e riferimenti, nonché la valutazione dell'efficacia e dell'impatto della legislazione e delle prassi antidiscriminatorie, accompagnata da una concreta divulgazione dei risultati;

b) cooperazione transnazionale fra gli attori specifici e promozione di una rete a livello europeo fra le organizzazioni non governative che operano nel campo della lotta contro la discriminazione;

c) promuovere la sensibilizzazione, in particolare per evidenziare la dimensione europea della lotta contro la discriminazione e rendere pubblici i risultati del programma, in particolare attraverso comunicazioni, pubblicazioni, campagne e manifestazioni.

2. I dispositivi per la realizzazione delle azioni comunitarie di cui al paragrafo 1 figurano in allegato.

Articolo 5

Attuazione del programma e cooperazione con gli Stati membri

1) La Commissione:

a) garantisce l'attuazione delle azioni comunitarie che rientrano nel presente programma in conformità con l'allegato;

b) procede ad uno scambio di opinioni periodico con i rappresentanti delle organizzazioni non governative e le parti sociali a livello europeo per quanto riguarda la progettazione, l'applicazione e il seguito del programma, nonché gli orientamenti politici corrispondenti. La Commissione informa delle loro opinioni il Comitato istituito a norma dell'articolo 6;

c) promuove una cooperazione e un dialogo attivi fra i soggetti che partecipano al programma, fra l'altro al fine di incoraggiare un approccio integrato e coordinato in materia di lotta contro la discriminazione.

2) La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, adotta i provvedimenti necessari per:

a) promuovere la partecipazione al programma di tutte le parti in causa;

b) garantire la divulgazione dei risultati delle azioni intraprese nel quadro del presente programma;

c) fornire informazioni, pubblicità e seguito adeguati relativamente alle azioni sostenute dal presente programma.

Articolo 6

Comitato

1. La Commissione è assistita da un Comitato composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione (qui di seguito denominato "il Comitato").

2. Laddove si fa menzione di tale paragrafo, si applica la procedura consultiva di cui all'articolo 3 della decisione 1999/468/CE.

3. Il rappresentante della Commissione in particolare deve consultare il Comitato in merito a:

a) gli orientamenti generali per l'attuazione del programma;

b) i bilanci annuali e la distribuzione dei finanziamenti fra le diverse misure;

c) il piano di lavoro annuale per l'attuazione delle azioni del programma;

Il rappresentante della Commissione inoltre consulta il Comitato su tutte le materie che possono interessare l'applicazione del programma.

4. Per garantire la coerenza e la complementarità del programma con le altre misure contemplate all'articolo 7, la Commissione informa regolarmente il Comitato sulle altre azioni comunitarie che contribuiscono alla lotta contro la discriminazione. Se del caso, la Commissione istituisce una cooperazione regolare e strutturata col Comitato e i comitati di controllo istituiti per altri tipi di politiche, strumenti e azioni pertinenti.

Articolo 7

Conformità e complementarità

1. In cooperazione con gli Stati membri, la Commissione garantisce la coerenza globale con altri tipi di politiche, azioni e strumenti della Comunità e dell'Unione, in particolare mediante l'istituzione di meccanismi utili a coordinare le attività del programma con altre attività pertinenti connesse alla ricerca, all'occupazione, alla parità uomo-donna, all'integrazione sociale, all'istruzione, alla formazione e alla politica in materia di gioventù e nel campo delle relazioni esterne della Comunità.

2. La Commissione e gli Stati membri garantiscono la coerenza e la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e le altre azioni pertinenti della Comunità e dell'Unione, in particolare quelle avviate nell'ambito dei fondi strutturali e dell'iniziativa comunitaria EQUAL.

3. Gli Stati membri fanno tutto il possibile per garantire la coerenza e la complementarità fra le attività che rientrano nel presente programma e quelle effettuate a livello nazionale, regionale e locale.

Articolo 8

Partecipazione dei paesi EFTA/SEE, dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale, di Cipro, di Malta e della Turchia

Il presente programma è aperto alla partecipazione dei seguenti paesi:

a) i paesi EFTA/SEE, in conformità con le condizioni stabilite dall'accordo SEE;

b) i paesi candidati dell'Europa centrale e orientale (PECO) in conformità con le condizioni stabilite dagli accordi europei, dai loro protocolli addizionali e dalle decisioni dei rispettivi Consigli d'associazione;

c) Cipro e Malta, mediante stanziamenti addizionali in conformità con le procedure da convenire con tali paesi;

d) la Turchia, mediante stanziamenti addizionali in conformità con le procedure da convenire con tale paese.

Articolo 9

Controllo e valutazione

1. La Commissione controlla regolarmente il presente programma in cooperazione con gli Stati membri.

2. La Commissione procede alla valutazione del programma con l'assistenza di esperti indipendenti. Tale valutazione ha per oggetto la pertinenza e l'efficacia delle azioni attuate rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 2, nonché l'impatto del programma nel suo insieme.

La valutazione ha inoltre per oggetto la complementarità fra le azioni intraprese nell'ambito del presente programma e quelle avviate nel quadro di altri tipi di politiche, strumenti ed azioni pertinenti.

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni una relazione di valutazione sull'attuazione del programma entro il 31 dicembre 2005.

Articolo 10

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

(1) Cfr. le proposte specifiche di direttive che istituiscono un quadro generale per la qualità dell'occupazione e attuano il principio della parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica inserite nel presente pacchetto.

(2) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

ALLEGATO

INDICAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

I. Settori d'azione

Il programma può intervenire nei settori seguenti:

a) promozione della non discriminazione nell'ambito e da parte delle pubbliche amministrazioni (ad esempio: polizia, sistemi giudiziari, sanità, sicurezza sociale, istruzione);

b) promozione della non discriminazione nell'ambito e da parte dei media;

c) eliminazione degli ostacoli discriminatori alla partecipazione all'iter decisionale e al processo democratico;

d) eliminazione degli ostacoli discriminatori all'accesso ai beni e ai servizi, in particolare all'alloggio, ai trasporti, alla cultura, alle attività di tempo libero e allo sport;

e) individuazione di strumenti e di metodi atti a consentire una sorveglianza efficace della discriminazione;

f) identificazione di strumenti e di metodi atti a permettere una diffusione efficace delle informazioni sul diritto alla parità di trattamento e alla non discriminazione;

g) individuazione di metodi atti a permettere l'integrazione delle politiche e prassi antidiscriminatorie.

I temi del programma possono essere adattati o completati conformemente alla procedura prevista all'articolo 6, sulla base di una revisione annuale, tenuto conto dei risultati delle azioni preparatorie del presente programma e delle attività che rientrano in altri tipi di politiche, strumenti e azioni comunitarie.

In tutte le sue attività, il programma rispetterà il principio dell'integrazione orizzontale delle questioni di genere (mainstreaming).

II. Azioni

Parte 1 - Analisi e valutazione

Possono beneficiare di aiuto le seguenti attività:

1) elaborazione e diffusione di serie statistiche comparabili sull'ampiezza della discriminazione nella Comunità;

2) sviluppo e divulgazione di metodi e indicatori che permettano di valutare l'efficacia delle politiche e prassi contro la discriminazione;

3) analisi, mediante relazioni annuali, delle legislazioni e prassi contro la discriminazione, al fine di valutare la loro efficacia e di divulgare gli insegnamenti tratti;

4) realizzazione, nel quadro dei temi prioritari del programma, di studi tematici volti a comparare e confrontare gli approcci adottati nell'ambito e attraverso i vari motivi di discriminazione.

Nell'applicazione di questa parte del programma, la Commissione veglierà in particolare sulla sua coerenza e complementarità con le attività dell'Osservatorio europeo dei fenomeni di razzismo e xenofobia e con quelle del Programma quadro comunitario di RST.

Parte 2 Rafforzamento delle capacità

Attività che possono beneficiare di un aiuto al fine di migliorare la capacità e l'efficacia degli attori specifici che partecipano alla lotta contro la discriminazione:

1) Le azioni di scambio transnazionale alle quali partecipano attori di almeno quattro Stati membri e che prevedono un trasferimento reciproco di informazioni, insegnamenti e buone prassi. Tali attività possono comportare una comparazione dell'efficacia dei processi, dei metodi e degli strumenti rispetto ai temi scelti; il reciproco trasferimento e l'applicazione delle buoni prassi; scambi di personale; lo sviluppo comune di prodotti, processi, strategie e metodi; l'adattamento ai vari contesti dei metodi, degli strumenti e dei processi definiti come buone prassi e/o la divulgazione comune dei risultati e di materiali e manifestazioni destinati a rafforzare la visibilità.

2) Il finanziamento di base a organizzazioni non governative di livello europeo aventi esperienza nella lotta contro la discriminazione e che operano per la rappresentanza legale delle persone che vi sono esposte, al fine di promuovere lo sviluppo di un approccio integrato e coordinato della lotta contro la discriminazione.

I criteri volti a determinare quali organismi aiutare sono definiti secondo la procedura prevista all'articolo 6.

Parte 3 - Sensibilizzazione

Attività che possono beneficiare di un aiuto:

1) organizzazione di conferenze, seminari e manifestazioni su scala europea;

2) organizzazione, da parte degli Stati membri, di seminari che sostengano l'attuazione del diritto comunitario in materia di non discriminazione, nonché la promozione della dimensione europea delle manifestazioni organizzate su scala nazionale;

3) organizzazione di campagne e di manifestazioni mediatiche europee volte a sostenere lo scambio transnazionale di informazioni nonché l'individuazione e la divulgazione delle buone prassi, ivi compresa l'attribuzione di ricompense alle azioni effettuate con successo nel quadro della parte 2 del programma, allo scopo di rafforzare la visibilità della lotta contro la discriminazione;

4) pubblicazione di materiali volti a divulgare i risultati del programma, in particolare mediante la creazione di un sito Internet contenente esempi di buone prassi, una tribuna per lo scambio di idee, nonché una base di dati di soggetti che potrebbero partecipare ad azioni di scambio transnazionale.

III. Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Parte 1: questa parte sarà attuata principalmente mediante la pubblicazione di inviti a presentare offerte. Nel caso della cooperazione con gli istituti nazionali di statistica, saranno applicabili le procedure di Eurostat.

Parte 2: La parte 2.1 sarà attuata mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.

La parte 2.2 sarà attuata mediante inviti a presentare proposte, che saranno sottoposte alla Commissione.

Parte 3: Parte 3 questa parte sarà attuata, in maniera generale, mediante inviti a presentare offerte. Tuttavia, le azioni che rientrano nelle parti 3.2 e 3.3 possono beneficiare di sovvenzioni concesse a seguito di domande di aiuto, ad esempio, da parte degli Stati membri.