51999PC0498

Proposta di Decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma /* COM/99/0498 def. - CNS 99/0212 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. INTRODUZIONE

Il 17 agosto 1999 un violento sisma, d'intensità pari a 7,4 - 7,8 gradi della scala Richter, ha colpito la regione nordoccidentale della Turchia, in particolare le province di Kocaeli, Sakarya, Bolu e Yalova. La perdita di vite umane è stata elevata; il numero ufficiale delle vittime ammonta ad oltre 15 000 morti. La valutazione dei danni materiali è ancora in corso; sulla base dei dati incompleti attualmente disponibili, la Banca mondiale stima la perdita di ricchezza in 3-6,5 miliardi di USD (1,5-3,3 % del PIL).

Immediatamente dopo la catastrofe, la Commissione europea, attraverso l'Ufficio umanitario ECHO, ha stanziato complessivamente 4 milioni di euro a titolo di aiuti umanitari destinati ai soccorsi d'emergenza. Alla data in cui è redatta la presente relazione, ECHO, sulla base delle valutazioni effettuate in loco circa le ulteriori esigenze, sta elaborando una nuova proposta di decisione intesa ad erogare un ulteriore finanziamento di 11 milioni di euro per aiuti umanitari. Contemporaneamente, tutti i servizi della Commissione interessati stanno esaminando le altre possibilità di adottare ulteriori misure di assistenza.

Di fronte alle devastazioni causate dal sisma, sia il Consiglio informale "Affari generali" di Saariselkä che il Consiglio informale Ecofin di Turku hanno espresso il consenso politico a favore di un'azione comunitaria rapida e sostanziale per la ricostruzione della Turchia.

Il Consiglio "Affari generali" del 13 settembre 1999 ha auspicato nelle sue conclusioni "che venga celermente presa in considerazione una nuova e sostanziale assistenza alla riabilitazione ed alla ricostruzione mediante prestiti della BEI nonché l'assistenza macrofinanziaria e di aiuto del programma MEDA II, da cui la Turchia dovrebbe trarre concreti benefici." Il Consiglio ha anche sottolineato l'importanza di porre in atto al più presto le misure di assistenza.

A seguito del Consiglio "Affari generali" del 13 settembre, il Consiglio Ecofin dell'8 ottobre 1999 ha concluso invitando "la Commissione a presentare quanto prima una proposta di decisione del Consiglio che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Turchia, per consentire al Consiglio di adottare, possibilmente entro il mese di novembre 1999, la decisione in base ai seguenti orientamenti:

- un massimale globale di 600 milioni di euro per gli stanziamenti da destinare alla ricostruzione in Turchia per un periodo di tre anni;

- il massimale suddetto dovrà essere destinato esclusivamente per finanziare progetti di investimento intesi a sostituire, ripristinare o ricostruire gli impianti industriali o le infrastrutture danneggiati dal terremoto che ha colpito la Turchia nell'agosto 1999."

2. LA PROPOSTA

Facendo seguito all'invito del Consiglio, la presente comunicazione illustra una proposta della Commissione volta ad accordare alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti di ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal terremoto. La garanzia riguarderà uno strumento speciale temporaneo di prestito, in forza del quale la BEI potrà accordare, per un periodo di tre anni, prestiti fino ad un massimo di 600 milioni di euro, al fine di promuovere gli investimenti relativi alla sostituzione, alla riabilitazione o alla ricostruzione di infrastrutture o di installazioni industriali danneggiate dal sisma.

La BEI si trova in posizione favorevole per concedere prestiti di ricostruzione in Turchia. Infatti, ha cominciato le sue operazioni di prestito in Turchia nel 1965 e da allora ha fornito finanziamenti ai progetti turchi per 1 303 milioni di euro. Soltanto tra il 1994 ed il 1999, la Banca ha firmato 14 progetti pari a 556,5 milioni di euro, il 44% dei quali è stato destinato alla gestione delle acque, il 31% all'energia, il 14% alle comunicazioni, e l'11% all'industria ed ai servizi. Nel corso di tali operazioni, la Banca ha stabilito contatti regolari con gli organismi turchi competenti del settore pubblico e privato nonché con le istituzioni finanziarie internazionali operanti in Turchia.

Dopo il sisma, la Banca ha avviato discussioni con le autorità di Ankara ed è pronta ad intervenire, non appena saranno definiti e valutati in modo preciso i necessari progetti di ricostruzione da finanziare. La valutazione dei danni da parte delle autorità turche sta per essere completata.

I prestiti accordati nell'ambito dello strumento speciale di prestito della BEI per la ricostruzione della Turchia saranno destinati alla ricostruzione e alla riabilitazione delle infrastrutture danneggiate di superficie e sotterranee (strade, ponti, ferrovie, porti e reti di elettricità, gas, acqua e servizi di telecomunicazione), delle installazioni industriali e delle PMI, nonché dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture urbane.

Per tutte le operazioni effettuate nell'ambito del fondo speciale, il credito bancario sarà soggetto agli usuali criteri e procedure. I singoli progetti saranno identificati dalla BEI in stretta concertazione con le autorità turche. La BEI inoltre coordinerà le sue priorità d'investimento e le diverse operazioni con le altre istituzioni finanziarie internazionali che operano nelle regioni della Turchia colpite dal sisma, e eventualmente, ne organizzerà il cofinanziamento.

Lo strumento di prestito affiancherà, pur rimanendo distinto, il mandato generale di prestito della BEI, il cui rinnovo è stato proposto dalla Commissione il 23 aprile 1999 ed è attualmente all'esame del Consiglio e del Parlamento. Esso non influirà sulla posizione della Turchia quale paese che rientra tra i dodici paesi Mediterranei destinatari dei prestiti della BEI nel quadro dei mandati generali di prestito esterni.

Lo strumento di prestito si avvarrà delle stesse disposizioni di garanzia globale relative al mandato di prestito generale della BEI per i paesi terzi contenute nella decisione 97/256/CE del Consiglio del 14 aprile 1997 , modificata dalle decisioni 98/348/CE del 19 maggio 1998 e 98/729/CE del 14 dicembre 1998 . Il mandato generale sarà prorogato alla scadenza da una successiva decisione, pur mantenendo lo stesso tasso di copertura già convenuto per il suo rinnovo dal Consiglio Ecofin del 12 luglio 1999. In considerazione della natura speciale dei progetti da finanziare, tuttavia, la BEI non sarà tenuta a cercare garanzie non statali, vale a dire che non sussisterà l'obbligo di ripartizione del rischio.

3. IMPLICAZIONI DI BILANCIO

Nel 1999, la Commissione prevede un massimale di 180 milioni di euro per i prestiti della BEI destinati alla ricostruzione della Turchia. A fronte di una garanzia generale del 65%, sarà necessario prevedere una copertura del Fondo di garanzia per le azioni esterne pari a 16,4 milioni di euro.

In tal caso, il rimanente margine nella riserva del Fondo di garanzia per il 1999 ammonterebbe a 28,4 milioni di euro, consentendo di disporre di sufficienti fondi per finanziare altre eventuali azioni esterne, quali l'assistenza macrofinanziaria o i prestiti EURATOM.

A partire dall'anno 2000, quando il regolamento modificato del Fondo di garanzia entrerà in vigore, la copertura richiesta a fronte di un massimale di 200 milioni di euro di nuovi prestiti concessi nell'ambito dello strumento speciale di prestito per la ricostruzione sarà di 11,7 milioni di euro. In considerazione della riserva disponibile nel Fondo di Garanzia, e ferme restando le altre condizioni, tale importo non dovrebbe dar luogo a problemi.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che accorda alla Banca europea per gli investimenti una garanzia della Comunità

in caso di perdite dovute a prestiti a favore di progetti

volti alla ricostruzione delle regioni della Turchia colpite dal sisma

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione ,

visto il parere del Parlamento europeo ,

CONSIDERANDO QUANTO SEGUE:

(1) Le province turche di Kocaeli, Sakarya, Bolu e Yalova sono state gravemente colpite da un terremoto nell'agosto 1999.

(2) Il Consiglio "Affari generali" del 13 settembre 1999 ha auspicato nelle sue conclusioni che venga celermente presa in considerazione una nuova e sostanziale assistenza alla riabilitazione ed alla ricostruzione mediante prestiti della Banca europea per gli investimenti (in prosieguo la BEI) nonché l'assistenza macrofinanziaria e di aiuto del programma MEDA II, da cui la Turchia dovrebbe trarre concreti benefici. Il Consiglio ha anche sottolineato l'importanza di prestare al più presto le misure di assistenza.

(3) A seguito del Consiglio "Affari generali" del 13 settembre, il Consiglio "Affari economici e finanziari" dell'8 ottobre 1999 ha concluso invitando la Commissione a presentare quanto prima al Consiglio una proposta di decisione, volta ad accordare alla BEI una garanzia della Comunità in caso di perdite dovute a prestiti a favore della ricostruzione delle zone colpite dal terremoto in Turchia, consentendo al Consiglio di adottare tale decisione, possibilmente entro il mese di novembre 1999, e sulla base di orientamenti consistenti in un massimale globale di 600 milioni di euro per gli stanziamenti da destinare alla ricostruzione in Turchia per un periodo di tre anni e destinazione del massimale suddetto esclusivamente al finanziamento di progetti di investimento intesi a sostituire, ripristinare o ricostruire gli impianti industriali o le infrastrutture danneggiati dal terremoto che ha colpito la Turchia nell'agosto 1999.

(4) I prestiti concessi nell'ambito dello strumento speciale di prestito della BEI per la ricostruzione della Turchia, come stabilito dalla presente decisione, sono destinati esclusivamente alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture di superficie e sotterranee, di impianti industriali e di PMI, nonché di abitazioni e di infrastrutture urbane, danneggiati dal sisma.

(5) La garanzia oggetto della presente decisione rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (CE, Euratom) n. 2728/94 del Consiglio che istituisce un fondo di garanzia per le azioni esterne , modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1149/1999 .

(6) La BEI sta completando i programmi di prestito per l'Europa centrale e orientale, i paesi mediterranei, l'America latina, l'Asia e la Repubblica sudafricana, relativi agli attuali mandati di prestito esterni della BEI, conformemente alla decisione 97/256/CE del Consiglio , modificata da ultimo dalla decisione 98/729/CE . Il 23 aprile 1999 la Commissione ha presentato una proposta di rinnovo del mandato di prestito esterno generale della BEI per il periodo successivo alla scadenza dell'attuale mandato. Per quanto riguarda il rinnovo del mandato generale, il 12 luglio 1999 il Consiglio ha approvato, con riserva del parere del Parlamento europeo, un tasso di garanzia del 65%, un importo annuo garantito di 2 630 milioni di euro, ed una durata del nuovo mandato di 7 anni, e ne ha previsto il riesame alla data più prossima fra la data della prima adesione o al più tardi dopo 4 anni e mezzo.

(7) La BEI effettua operazioni di prestito in Turchia dal 1965 ed ha stabilito, grazie a tali operazioni, contatti regolari con gli organismi turchi competenti e con le istituzioni finanziarie internazionali operanti in Turchia.

(8) Nel giugno 1996 la Commissione, di concerto con la BEI, ha presentato al Consiglio una proposta relativa ad nuovo sistema di garanzia per i prestiti accordati dalla BEI all'esterno della Comunità .

(9) Il 2 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato le conclusioni relative a un nuovo sistema di garanzia per i prestiti BEI a favore dei paesi terzi, nelle quali approva il principio di una garanzia generale, senza distinzioni di regioni e di progetti, ed accetta il sistema di ripartizione del rischio. In base al sistema di ripartizione del rischio, la BEI deve ottenere da terzi adeguate garanzie non statali per i rischi commerciali e la garanzia di bilancio copre soltanto i rischi politici.

(10) La garanzia globale che copre il mandato di prestito generale della BEI per i paesi terzi, come stabilito nella decisione 97/256/CE deve essere applicata anche allo strumento speciale di prestito della BEI per la ricostruzione della Turchia istituito dalla presente decisione. I prestiti erogati ai sensi della presente decisione devono beneficiare della garanzia globale, conformemente alla più recente decisione vigente in materia alla data di concessione dei prestiti.

(11) Data la natura particolare dei progetti da finanziare, la BEI non deve essere tenuta, nell'ambito delle azioni effettuate ai sensi della presente decisione, ad ottenere garanzie non statali ai fini della ripartizione del rischio.

(12) Nella scelta dei progetti d'investimento da finanziare, la BEI deve consultare le competenti autorità turche. La Banca deve coordinare le sue priorità d'investimento e le singole operazioni con le altre istituzioni finanziarie internazionali operanti nelle regioni della Turchia colpite dal sisma. La BEI deve organizzare, se necessario, il cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie internazionali.

(13) Il finanziamento accordato dalla BEI in forza della presente decisione dovrebbe essere gestito in modo da permettere la sostituzione, il ripristino o la ricostruzione rapida ed efficace di infrastrutture ed installazioni industriali danneggiate dal sisma. La BEI e la Commissione procedono a periodiche consultazioni al fine di assicurare il coordinamento delle priorità e delle attività in questa regione della Turchia e di misurare i progressi compiuti verso il conseguimento dell'obiettivo fissato dalla presente decisione. Spetta al Consiglio d'amministrazione della Banca determinare e verificare periodicamente gli obiettivi operativi nonché misurarne il grado di realizzazione.

(14) La BEI e la Commissione devono determinare le procedure di concessione della garanzia.

(15) I soli poteri di azione previsti dal trattato, ai fini dell'adozione della presente decisione, sono quelli di cui all'articolo 308,

DECIDE:

Articolo 1

Oggetto

La Comunità accorda alla Banca europea per gli investimenti (in prosieguo la BEI) una garanzia globale per i casi in cui non riceva i pagamenti ad essa dovuti per i prestiti concessi, in conformità ai criteri normalmente applicati, a favore di progetti d'investimento finalizzati alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture od installazioni industriali danneggiate dal sisma che ha colpito la Turchia nell'agosto 1999.

Articolo 2

Massimali e condizioni

1. I prestiti concessi non possono superare il massimale complessivo di 600 milioni di euro.

2. La garanzia della Comunità relativa ai prestiti accordati dalla BEI ai sensi della presente decisione assume la forma di un'estensione della garanzia globale accordata alla BEI nell'ambito del mandato generale di prestito ai paesi terzi conferito dalla decisione 97/256/CE.

La garanzia è limitata al 65% dell'importo totale dei prestiti concessi in virtù della presente decisione, maggiorato di tutte le somme connesse.

3. Ai fini delle operazioni di prestito effettuate in forza della presente decisione, non sussiste obbligo di separazione del rischio commerciale e politico. La BEI non è tenuta ad ottenere garanzie non statali per assicurare il rischio commerciale dei prestiti concessi ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Obbligo d'informazione

La Commissione informa annualmente il Parlamento europeo e il Consiglio delle operazioni di prestito effettuate in forza della presente decisione e trasmette loro contestualmente una valutazione dell'attuazione della stessa nonché del coordinamento fra le istituzioni finanziarie che partecipano alle iniziative di ricostruzione in Turchia. Le informazioni trasmesse al Parlamento europeo ed al Consiglio includono una valutazione della misura in cui i prestiti concessi ai sensi della presente decisione hanno contribuito alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture ed installazioni industriali danneggiate dal sisma, che tenga conto degli obiettivi operativi nonché di idonei criteri per la valutazione del loro conseguimento, che saranno stabiliti dalla BEI. A tal fine, la BEI trasmette alla Commissione le necessarie informazioni.

Articolo 4

Durata

La garanzia copre un periodo di tre anni, decorrenti dalla data di adozione della presente decisione. Se, alla scadenza dei tre anni, i prestiti concessi dalla BEI non hanno raggiunto il massimale complessivo citato all'articolo 2, tale periodo è automaticamente prorogato di sei mesi.

Articolo 5

Applicazione

1. La BEI e la Commissione stabiliscono le condizioni di concessione della garanzia.

2. Opportune disposizioni saranno adottate affinché la Corte dei conti delle Comunità europee e l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) possano efficacemente svolgere le proprie funzioni in relazione alla presente decisione.

Articolo 6

Pubblicazione e efficacia

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Essa ha efficacia dalla data della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Garanzia della Comunità europea a copertura dello strumento speciale di prestito temporaneo della Banca europea per gli investimenti destinato ai progetti di ricostruzione delle zone della Turchia colpite dal sisma.

2. LINEE DI BILANCIO INTERESSATE

B0-220. Garanzia della Comunità europea sui prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti a paesi terzi del Bacino mediterraneo.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 308 del trattato.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Conformemente alle conclusioni del Consiglio "Affari generali" del 13 settembre e del Consiglio Ecofin dell'8 ottobre 1999, l'azione è volta a promuovere i progetti d'investimento per la ricostruzione e il ripristino delle regioni della Turchia colpite dal sisma nel mese di agosto 1999, attraverso i prestiti della BEI. Gli stanziamenti sono destinati a coprire le garanzie per i prestiti della BEI destinati alla sostituzione, al ripristino o alla ricostruzione di infrastrutture di superficie o sotterranee, di installazioni industriali e PMI, nonché di abitazioni ed infrastrutture urbane danneggiate dal sisma in Turchia.

4.2 Descrizione

Questa linea di bilancio è destinata a coprire le garanzie, accordate dalla Comunità europea alla Banca europea per gli investimenti, sui prestiti, di un importo massimo di 600 milioni di euro, che la Banca erogherà per la ricostruzione della Turchia.

4.3 Periodo coperto e condizioni per il rinnovo

La validità della decisione è di tre anni a decorrere dalla data di adozione. Se, alla scadenza dei tre anni, i prestiti concessi dalla Banca non avranno raggiunto il massimale complessivo citato all'articolo 2, tale periodo sarà automaticamente prorogato di sei mesi. Non è previsto alcun rinnovo.

5. CLASSIFICAZIONE DELLA SPESA O DELL'ENTRATA

Spesa obbligatoria/stanziamenti non dissociati.

6. NATURA DELLA SPESA O DELL'ENTRATA

Garanzia concessa alla Banca europea per gli investimenti.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

Solo in caso di attivazione della garanzia.

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (rapporto tra i singoli costi ed il costo totale)

Si propone un'iscrizione "per memoria", poiché gli importi ed i tempi del ricorso eventuale a questa linea di bilancio sono caratterizzati da estrema incertezza e non possono essere calcolati in anticipo.

7.2 Ripartizione dettagliata dei costi.

Nessuna.

7.3 Spesa operativa per studi, esperti ecc.. inclusi nella parte B del bilancio

Nessuna.

8. FINANZIAMENTO DELLE SPESE OPERATIVE

In caso di insolvenza, verrebbe effettuato un pagamento direttamente dal Fondo di garanzia al creditore.

Se il Fondo di garanzia non dovesse contenere risorse sufficienti a coprire detta insolvenza, si preleverebbero fondi aggiuntivi dal bilancio, procedendo nell'ordine seguente:

- in primo luogo, si utilizzerebbe ogni eventuale margine rimanente nella riserva;

- in secondo luogo, ci si servirebbe di ogni eventuale margine disponibile entro il massimale della rubrica 4 delle prospettive finanziarie o si effettuerebbe una ridistribuzione all'interno della rubrica 4;

- in terzo luogo, si rivedrebbero le prospettive finanziarie in sintonia con le disposizioni dell'Accordo interistituzionale, cosa che potrebbe comportare ridistribuzioni all'interno di altre categorie.

Per adempiere ai suoi obblighi, la Commissione può provvedere in via provvisoria al servizio del debito mediante fondi di tesoreria. In tal caso, si applica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1552/89 del Consiglio del 29 maggio 1989.

9. MISURE VOLTE AD ACCERTARE IL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA

- Idonee misure di controllo intese a verificare l'uso esclusivo di tale strumento per le infrastrutture ed i progetti industriali, nonché per le abitazioni e le infrastrutture urbane, che sono stati danneggiati dal sisma che ha colpito la Turchia nell'agosto 1999, sono contenute nel contratto di garanzia concluso tra la Commissione e la BEI relativo alla presente decisione.

- Sono adottate idonee disposizioni per permettere alla Corte dei Conti della Comunità europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) di svolgere le proprie mansioni in relazione alla presente decisione.

10. ELEMENTI DELL'ANALISI COSTI-EFFICACIA

10.1 Obiettivi specifici e quantificati; destinatari dello strumento

- Obiettivi quantificati; cfr. punto 4.

- Destinatari dello strumento: infrastrutture e progetti industriali nonché le abitazioni e le infrastrutture urbane, che sono stati danneggiati dal sisma che ha colpito la Turchia nell'agosto 1999.

10.2 Giustificazione dell'azione

- Promuovere la sostituzione, la riabilitazione o la ricostruzione di infrastrutture od installazioni industriali danneggiate dal sisma che ha colpito la Turchia.

- Scelta delle modalità e degli strumenti: la BEI ha cominciato le sue operazioni di prestito in Turchia nel 1965 e da allora ha fornito finanziamenti ai progetti turchi per 1.303 milioni di euro. Nel corso di tali operazioni, la Banca ha stabilito contatti regolari con gli organismi turchi competenti del settore pubblico e privato nonché con le istituzioni finanziarie internazionali operanti in Turchia e potrà intervenire, non appena saranno definiti e valutati in modo preciso i necessari progetti di ricostruzione da finanziare.

- Principali fattori d'incertezza che potrebbero influenzare l'attuazione dell'operazione: l'inizio delle operazioni dipenderà dalla tempestiva valutazione dei danni effettuata dalle autorità turche.

10.3 Controllo dell'azione

Indicatori di efficacia scelti

Le informazioni che la Commissione trasmette al Parlamento europeo ed al Consiglio includono una valutazione della misura in cui i prestiti concessi ai sensi della presente decisione hanno contribuito alla sostituzione, alla riabilitazione o alla ricostruzione di infrastrutture ed installazioni industriali danneggiate dal sisma, in considerazione degli obiettivi operativi, nonché di idonei criteri di valutazione del loro conseguimento, che saranno stabiliti dalla Banca europea per gli investimenti per i prestiti concessi ai sensi della presente decisione.

11. SPESE AMMINISTRATIVE (SEZIONE III, PARTE A DEL BILANCIO)

Nessuna. L'azione proposta non comporta alcun aumento di personale della Commissione né delle spese amministrative.

12. INCIDENZA SULLA RISERVA PER GARANZIE

12.1. Calendario provvisorio dei prestiti che saranno concessi nel periodo di validità della decisione.

Anno 1999 2000 2001 2002 TOTALE

Importo

(milioni di EUR) 180 200 200 20 600

12.2. Stima dell'utilizzo della riserva di garanzia per la copertura del Fondo di garanzia.

Il tasso di copertura del Fondo di garanzia per le azioni esterne è il 14% per il 1999 e il 9% dal 1 gennaio 2000. Il tasso della garanzia generale è il 65%.

Anno 1999 2000 2001 2002 TOTALE

Importo

(milioni di EUR) 16,4 11,7 11,7 1,17 40,97

12.3 Stima dell'utilizzo della riserva di garanzia nell'ambito della presente proposta

Anno 1999 2000 2001 2002

Importo della riserva (prospettive finanziarie) 346 203 208 212

1. Prestito BEI

Mandato della BEI per i prestiti ai paesi terzi 1997-2000 229,1 17,2

Mandato della BEI per i prestiti ai paesi terzi proposto per il 2000-2007 129,3 153,4 174,8

Protocollo BEI Croazia (sospeso) 4,9 2,7 2,7 2,7

Utilizzo della riserva nell'ambito della presente proposta 16,4 11,7 11,7 1,17

2. Assistenza macrofinanziaria

Albania III 2,8

Bosnia II 2,8

Proposta: Bulgaria IV 14,0

Proposta: Romania IV 28,0

Proposta: Tagikistan 10,5

Proposta: ERIM 7,0

Prevista: Moldavia III 2,1

Margine all'interno della riserva 28,4 42,1* 40,2* 33,33*

* Nota: A partire dall'anno 2000, la presente scheda finanziaria non prende in considerazione le ipotesi relative al prestito EURATOM (200 milioni di euro all'anno) e all'assistenza macrofinanziaria (400 milioni di euro all'anno) menzionate nel considerando n. 21 della decisione 97/256/CE del Consiglio. Prendere in considerazioni tali ipotesi significherebbe rendere negativo il margine disponibile all'interno della riserva. a natura delle ipotesi, tuttavia, come pure l'insita flessibilità del meccanismo del Fondo di garanzia dovuta ai ritardi nelle firme dei prestiti, implicano che la copertura dello strumento per la ricostruzione della Turchia può essere gestita entro i limiti della capacità di prestito e di garanzia della Comunità imposti dal suddetto meccanismo, finché non sia attivato il programma speciale di azione della BEI, di 750 milioni di euro, autorizzato a favore della Turchia nel contesto dell'Unione doganale. Per quanto riguarda l'assistenza macrofinanziaria, le azioni già previste per il 2000 sono: Albania IV (stima approssimata di copertura: 2,7 milioni di euro), Bosnia II (stima approssimata di copertura: 5 milioni di euro), ed ERIM III (stima approssimata di copertura: 4,5 milioni di euro)