Proposta di decisione del Consiglio che autorizza la Germania ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE /* COM/99/0469 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE (presentata dalla Commissione) RELAZIONE A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE del Consiglio relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [1], il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa in base a considerazioni politiche specifiche. [1] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). Le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di applicare, a decorrere dal 1 aprile 1999, in seguito alle riforme introdotte in materia di fiscalità ambientale, un'aliquota differenziata di accisa sugli oli per riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere. Il 1 aprile 1999, nel quadro della legge di riforma in materia di fiscalità ambientale, sono state aumentate le accise sul gasolio per riscaldamento, sul gas naturale e sul gas di petrolio liquefatto. Le alte aliquote introdotte nel quadro del pacchetto di riforma modificheranno il contesto fiscale in Germania e difficilmente le industrie manifatturiere saranno in grado di assorbire immediatamente i costi finanziari aggiuntivi. L'aliquota differenziata, applicata mediante un sistema di rimborso, aiuterà i produttori ad adattarsi al nuovo contesto fiscale e consentirà di sviluppare nuovi processi di produzione a consumo energetico ridotto. L'importo che le singole imprese dovranno comunque pagare dopo aver ricevuto un rimborso non sarà in alcun caso inferiore alle aliquote minime di accisa sugli oli minerali previste dalla normativa comunitaria. Conformemente alla direttiva 92/81/CEE, gli altri Stati membri sono stati informati della suddetta richiesta. La direttiva prevede che tali esenzioni e riduzioni siano periodicamente esaminate dalla Commissione. Qualora la Commissione ritenga che esse non possano essere mantenute in quanto causano distorsioni della concorrenza o del funzionamento del mercato interno o sono incompatibili con la politica comunitaria di protezione dell'ambiente, essa presenta al Consiglio le opportune proposte. In ogni caso, la presente deroga deve essere riesaminata entro e non oltre il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell'autorizzazione concessa dalla decisione. Il Consiglio riesamina la situazione sulla base di una proposta della Commissione e decide se l'autorizzazione debba essere revocata, modificata o prorogata. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Germania ad applicare o a continuare ad applicare ad alcuni oli minerali utilizzati a fini specifici esenzioni o riduzioni d'accisa, conformemente alla procedura di cui all'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/81/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sugli oli minerali [2], in particolare l'articolo 8, paragrafo 4, [2] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 12. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 94/74/CE (GU L 365 del 31.12.1994, pag. 46). vista la proposta della Commissione, (1) considerando che, in virtù dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE, il Consiglio, deliberando all'unanimità, su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro ad introdurre esenzioni o riduzioni d'accisa sugli oli minerali in base a considerazioni politiche specifiche; (2) considerando che le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione la loro intenzione di applicare, a decorrere dal 1 aprile 1999, un'aliquota differenziata di accisa sugli oli per riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere; (3) considerando che gli altri Stati membri sono stati informati della notifica; (4) considerando che la Commissione e tutti gli Stati membri ritengono che l'applicazione di un'aliquota differenziata di accisa sugli oli per riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere sia giustificata da motivi di politica ambientale in seguito alle riforme introdotte in materia di fiscalità ambientale e non comporti distorsioni di concorrenza né ostacoli il funzionamento del mercato interno; (5) considerando che la Commissione esamina regolarmente le esenzioni e le riduzioni per verificare se siano compatibili con il funzionamento del mercato interno o con la politica della Comunità in materia di protezione dell'ambiente; (6) considerando che la Germania ha chiesto di essere autorizzata ad applicare, a decorrere dal 1 aprile 1999, un'aliquota differenziata di accisa sugli oli per riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere; che il Consiglio riesaminerà la situazione sulla base di una relazione della Commissione entro il 31 dicembre 1999, data di scadenza dell'autorizzazione concessa con la presente decisione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 A norma dell'articolo 8, paragrafo 4 della direttiva 92/81/CEE e fatti salvi gli obblighi previsti dalla direttiva 92/82/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sugli oli minerali, [3] in particolare le aliquote minime di accisa stabilite agli articoli 3 e 4 di detta direttiva, la Germania è autorizzata ad applicare, a decorrere dal 1 aprile 1999 fino al 31 dicembre 1999, un'aliquota differenziata di accisa sugli oli per riscaldamento usati dalle industrie manifatturiere. [3] GU L 316 del 31.10.1992, pag. 19. Articolo 2 La Germania è destinataria della presente decisione. Fatto a Bruxelles, addì , Per il Consiglio Il Presidente