51999PC0443

Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità del regolamento (CE) n. 443/97 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia /* COM/99/0443 def. - COD 99/0194 */

Gazzetta ufficiale n. C 021 E del 25/01/2000 pag. 0065 - 0065


Proposta di regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio che proroga la validità del regolamento (CE) n. 443/97 relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia

(2000/C 021 E/12)

COM(1999) 443 def. - 1999/0194(COD)

(Presentata dalla Commissione il 15 settembre 1999)

IL PARLAMENTO EUROPEO ED IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 179, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato,

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio relativo alle azioni nel settore dell'aiuto alle popolazioni sradicate nei paesi in sviluppo nell'America latina e in Asia scade il 31 dicembre 1999;

(2) considerando che è opportuno prorogare la validità del regolamento al 31 dicembre 2000 e adeguare, nel contempo, l'importo di riferimento finanziario e il relativo periodo di cui all'articolo 6, paragrafo 1 di detto regolamento (CE) n. 443/97,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'articolo 14, secondo comma, del regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio è sostituito dal testo seguente: "Esso si applica sino al 31 dicembre 2000."

2. L'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 443/97 del Consiglio è sostituito dal testo seguente:

"1. Il finanziamento comunitario delle azioni di cui all'articolo 1 riguarda un periodo di cinque anni (1996-2000).

L'importo di riferimento finanziario per l'attuazione del presente programma per il periodo 1996-2000 è di 280 milioni di EUR.

Gli stanziamenti annui sono autorizzati dall'autorità di bilancio entro i limiti delle prospettive finanziarie."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.