Progetto - Decisione del Consiglio che istituisce il Comitato per l'occupazione /* COM/99/0440 def. - CNS 99/0192 */
Gazzetta ufficiale n. C 021 E del 25/01/2000 pag. 0066 - 0067
Progetto DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Comitato per l'occupazione (presentato dalla Commissione) RELAZIONE Istituzione del Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130 1. Introduzione Come è stato annunciato al Consiglio informale Affari sociali tenutosi a Oulu il 9 luglio, la Commissione europea sta lavorando a un progetto di decisione che istituisce il Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130 del trattato. La Presidenza finlandese ha accolto con favore tale iniziativa. Con l'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, l'istituzione del Comitato per l'occupazione è divenuta una priorità. La preparazione della Relazione congiunta sull'occupazione per il 1999 [articolo 128, paragrafo 1 del trattato CE] e degli Orientamenti in materia di occupazione per il 2000 [articolo 128, paragrafo 2 del trattato CE] necessita della partecipazione attiva del Comitato. In attesa di una decisione del Consiglio, l'attuale Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro (COML) è l'organo attraverso il quale la Commissione continuerà il proprio lavoro tecnico con gli Stati membri per approntare il Pacchetto occupazione d'autunno. Partire dai dispositivi esistenti La Commissione ritiene che la creazione del Comitato per l'occupazione dovrebbe partire dai dispositivi esistenti. In altri termini, il progetto di decisione qui allegato prevede la continuazione di numerosi dispositivi del Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro che finora hanno dato buona prova. Il progetto di decisione conserva i punti forti dei dispositivi attuali e introduce modifiche solo qualora queste siano ritenute necessarie per conferire maggiore efficacia al funzionamento del Comitato per l'occupazione. La restante parte della presente relazione espone le motivazioni delle suddette modifiche, con riferimento, quando opportuno, alle esperienze finora conseguite in seno al COML. 2. Fondamento giuridico L'attuale Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro è stato istituito mediante decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996 (97/16/CE). Con l'adozione del presente progetto di decisione, il Comitato dovrebbe essere soppresso. L'articolo 130 del trattato CE dispone quanto segue: Il Consiglio, previa consultazione del Parlamento europeo, istituisce un comitato per l'occupazione a carattere consultivo, al fine di promuovere il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche in materia di occupazione e di mercato del lavoro. Il comitato è incaricato di: - seguire la situazione dell'occupazione e le politiche in materia di occupazione negli Stati membri e nella Comunità; - fatto salvo l'articolo 207, formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione o di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128. Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali. Ogni Stato membro e la Commissione nominano due membri del comitato. Il progetto di decisione pertanto ha nell'articolo 130 il fondamento giuridico della nuova decisione. 3. Organizzazione dei lavori con altri comitati I considerando della suddetta decisione istitutiva del COML fanno menzione del Comitato per la politica economica. All'articolo 1 paragrafo 3 si legge che "Il comitato coopera, per quanto necessario, con altri organi competenti, in particolare con il comitato per la politica economica". Inoltre, l'istituzione del Comitato economico e finanziario all'inizio della terza fase dell'UEM ha contribuito a cambiare il contesto politico generale in cui opera il Comitato, contesto che è stato ulteriormente modificato dai Consigli europei successivi, i quali hanno auspicato un maggiore coordinamento fra le politiche economiche generali e le politiche dell'occupazione, ultimo nell'ordine il Consiglio europeo di Colonia. L'istituzione del Comitato per l'occupazione offre l'opportunità di ottenere un migliore coordinamento e di stringere le relazioni fra i diversi comitati. Il riferimento ai comitati che si occupano delle questioni connesse con la politica economica, di cui all'articolo 5 dell'allegato progetto di decisione, può essere interpretato in modo da comprendere il Comitato economico e finanziario (anch'esso, come il Comitato per l'occupazione, istituto in base al trattato) e il Comitato di politica economica (istituito mediante decisione del Consiglio). 4. Composizione Il progetto di decisione prevede la possibilità di modificare la composizione del Comitato per l'occupazione (rispetto a quella del COML) in due modi: - in base all'anzianità, in modo da garantire il livello necessario di conoscenza, esperienza e affidabilità; - alcuni Stati membri hanno reclutato i componenti del COML nei ministeri dell'Economia, delle Finanze, del Lavoro o degli Affari sociali: la Commissione esorta la totalità degli Stati membri a considerare questa possibilità per il Comitato per l'occupazione. Le suddette modifiche sono state concepite per conferire al nuovo Comitato un peso politico all'altezza delle aspettative riposte nel coordinamento delle politiche dell'occupazione a livello europeo, nonché per garantire una maggiore sinergia fra le politiche occupazionali e le politiche economiche generali. 5. Rapporti con le parti sociali L'articolo 130 del trattato CE stabilisce che "Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato consulta le parti sociali". Gran parte della vita del COML è coincisa con la riforma del Comitato permanente dell'occupazione. Pertanto, i contatti fra il COML e le parti sociali hanno avuto soprattutto carattere informale. In recenti riunioni, il COML e le parti sociali hanno cercato di regolarizzare tali contatti. La decisione del 9 marzo 1999 relativa alla riforma del Comitato permanente dell'occupazione fa riferimento al COML. Anzitutto, i considerando ribadiscono l'invito del Parlamento europeo affinché siano introdotti meccanismi di coordinamento fra il Comitato permanente dell'occupazione e il COML. In secondo luogo, l'articolo 6 prevede che il regolamento interno del Comitato tratti dei " contatti da stabilire con altri organismi pertinenti, in particolare il comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro". I suddetti riferimenti non interferiscono in alcun modo con l'istituzione del Comitato per l'occupazione di cui all'articolo 130. Il progetto di decisione mantiene la formulazione del trattato quanto alla necessità di consultare "le parti sociali", e lascia dunque un certo margine di manovra al nuovo Comitato perché adotti disposizioni precise. 6. Ricorso ad esperti Il regolamento interno del COML stabilisce che il Comitato possa delegare alcuni compiti specifici a gruppi di lavoro e gruppi ad hoc. Se necessario, esso può chiedere l'assistenza di esperti e organizzare audizioni. Nella pratica, a tutt'oggi il COML ha istituito un unico gruppo ad hoc, che riunisce gli esperti in materia di indicatori. Si sono però adottati provvedimenti per ampliare le possibilità per il nuovo Comitato di usufruire di consulenze. Il progetto di decisione lascia aperta la possibilità di scegliere una struttura di gruppi di lavoro tecnici, in modo che il nuovo Comitato possa valutare come adempiere al meglio ai propri compiti ricorrendo alle competenze disponibili. Progetto DECISIONE DEL CONSIGLIO che istituisce il Comitato per l'occupazione IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 130, visto il parere del Parlamento europeo [1], [1] GU C... considerando che: (1) l'articolo 3 del trattato stabilisce che l'azione della Comunità comporta la promozione del coordinamento tra le politiche degli Stati membri in materia di occupazione al fine di accrescerne l'efficacia con lo sviluppo di una strategia coordinata per l'occupazione; (2) il Titolo VIII del trattato definisce le procedure attraverso le quali gli Stati membri e la Comunità si adoperano per sviluppare una strategia coordinata a favore dell'occupazione, e in particolare a favore della promozione di una forza lavoro competente, qualificata, adattabile e di mercati del lavoro in grado di rispondere ai mutamenti economici. In questo contesto, il trattato prevede l'istituzione di un Comitato per l'occupazione a carattere consultivo (chiamato qui appresso "il Comitato"); (3) il Consiglio europeo riunito a Colonia nel giugno 1999 ha lanciato un processo di dialogo macroeconomico a livello comunitario; (4) i membri del Comitato nominati dagli Stati membri e dalla Commissione devono possedere il livello necessario di competenza, esperienza e affidabilità; il Presidente, inoltre, deve rappresentare gli interessi del Comitato nel suo insieme e può anche essere un esperto di uno degli Stati membri che ricoprono una carica di vicepresidente; (5) una struttura di gruppi di lavoro dovrebbe consentire al Comitato di determinare la struttura attraverso cui disporre dei pareri degli esperti; (6) la Risoluzione di Amsterdam sulla crescita e l'occupazione del 16 giugno 1997 auspica un maggiore coordinamento delle politiche economiche al fine di completare la procedura di cui al nuovo Titolo sull'occupazione del trattato e chiede che il Comitato per l'occupazione lavori in stretta cooperazione col Comitato per la politica economica; inoltre, la necessità di una collaborazione altrettanto stretta col Comitato economico e finanziario e con le parti sociali rappresentate in seno al Comitato permanente dell'occupazione previsto dalla decisione del Consiglio del 9 marzo 1999 relativa alla riforma del Comitato permanente dell'occupazione e che abroga la decisione 70/532/CEE [2]; [2] GU L 72 del 18.03.1999, p. 33. (7) il Comitato per l'occupazione deve sostituire il Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla decisione del Consiglio 97/16/CE [3] per assistere il Consiglio nell'esercizio delle sue responsabilità nei settori dell'occupazione e degli affari sociali. Va dunque abrogata la decisione 97/16/CE. [3] GU L 6 del 10.01.1997, p. 32. HA DECISO QUANTO SEGUE Articolo 1 (Istituzioni e funzioni) 1. È istituito il Comitato per l'occupazione (qui appresso denominato "il Comitato"), a carattere consultivo, incaricato di promuovere il coordinamento fra gli Stati membri in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro, in conformità delle disposizioni del trattato e nel rispetto dei poteri delle istituzioni e degli organi della Comunità. 2. In particolare, il Comitato è incaricato di: - monitorare la situazione e le politiche dell'occupazione negli Stati membri e nella Comunità; - formulare pareri su richiesta del Consiglio o della Commissione oppure di propria iniziativa, e contribuire alla preparazione dei lavori del Consiglio di cui all'articolo 128 del trattato CE, fatto salvo il disposto dell'articolo 207 del trattato; - promuovere gli scambi d'informazioni e d'esperienze fra gli Stati membri e con la Commissione in questi settori; - partecipare al dialogo sulle politiche macroeconomiche a livello comunitario. Articolo 2 (Composizione) 1. Gli Stati membri e la Commissione nominano ciascuno due membri del Comitato. Possono del pari nominare due supplenti. 2. I membri del Comitato e i supplenti sono scelti fra esperti di alto livello di comprovata esperienza in materia di politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro negli Stati membri. 3. Il Comitato può ricorrere a esperti esterni qualora ciò risulti necessario per lo svolgimento dei suoi lavori. Articolo 3 (Funzionamento) 1. Il Comitato elegge fra i suoi membri un Presidente, che resta in carica per un periodo di due anni non rinnovabili. 2. Il Presidente è assistito da tre vicepresidenti, i quali rappresentano lo Stato membro che in quel momento detiene la presidenza del Consiglio, lo Stato membro che lo ha preceduto in tale incarico e quello che gli succederà. 3. La Commissione fornisce al Comitato il sostegno analitico e organizzativo necessario. Essa cura i contatti col Segretariato generale del Consiglio per l'organizzazione delle riunioni. 4. Il Comitato stabilisce il proprio regolamento interno. 5. Le riunioni del Comitato sono convocate dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno metà dei membri del Comitato. Articolo 4 (Gruppi di lavoro) Il Comitato può commissionare lo studio di questioni specifiche ai propri membri supplenti, oppure a gruppi di lavoro. In tali casi, la presidenza è assunta o dalla Commissione, o da un membro titolare o da un membro supplente del Comitato da questo nominato. I gruppi di lavoro possono ricorrere all'aiuto di esperti. Articolo 5 (Rapporti con altri enti) 1. Il Comitato consulta le parti sociali e istituisce meccanismi di coordinamento con le parti sociali rappresentate in seno al Comitato permanente dell'occupazione. 2. All'occorrenza, il Comitato collabora con altri organismi e comitati pertinenti che si occupano delle questioni connesse con la politica economica. Articolo 6 (Abrogazione) La decisione 97/16/CE è abrogata. Il Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito dalla suddetta decisione, cessa di esistere al momento dell'adozione della presente decisione. Articolo 7 (Pubblicazione) La presente decisione è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee. Fatto a Bruxelles, addì Per il Consiglio Il Presidente SCHEDA FINANZIARIA 1. Titolo dell'Azione Creazione del Comitato per l'occupazione di cui all'art. 130 del trattato che istituisce la Comunità europea. 2. Linee di bilancio A-7031 Comitati obbligatori; A-7010 Spese di missione, di spostamento e altre spese accessorie. 3. Base giuridica Applicazione dell'art. 130 del trattato. Decisione del Consiglio attesa per la fine del 1999 o per l'inizio del 2000. 4. Descrizione dell'azione 4.1 Obiettivo generale dell'azione Il titolo VIII del trattato (Occupazione) fissa le procedure secondo le quali gli Stati membri e la Comunità provvedono ad elaborare un strategia coordinata per l'occupazione, e in specie a promuovere una manodopera qualificata, dotata di buona formazione ed adattabile, nonché mercati del lavoro idonei a reagire rapidamente all'evoluzione dell'economia. In questo contesto, il Comitato per l'occupazione, che avrà statuto consultivo, promuoverà il coordinamento tra gli Stati membri per quanto riguarda le politiche dell'occupazione e del mercato del lavoro. A partire dal momento dell'adozione della decisione che istituisce il Comitato per l'occupazione, l'attuale Comitato per l'occupazione e il mercato del lavoro, istituito con decisione del Consiglio del 20 dicembre 1996 (97/16/CE), cesserà di esistere. 4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo Indefinito. 5. Classificazione delle spese /entrate 5.1 SNO. 5.2 SND. 5.3 Tipo di entrate previste: nessuna. 6. Natura delle spese/entrate 100 % per il personale necessario e costi legati all'organizzazione delle riunioni. 7. Incidenza finanziaria Nessuna incidenza sulle spese di funzionamento; per le spese amministrative, vedasi punto 10. 8. Disposizioni anti-frode previste Le spese saranno effettuate in conformità dei regolamenti amministrativi normali che reggono il pagamento delle spese degli esperti invitati alle riunioni. 9. Elementi di analisi costo-efficacia 9.1 Obiettivi specifici quantificabili, beneficiari Istituire un Comitato per l'occupazione per assistere il Consiglio nell'esercizio delle proprie responsabilità nel settore delle politiche occupazionali e del mercato del lavoro, in conformità del trattato e tenuto conto dei poteri delle istituzioni e degli organi della Comunità. Il Comitato è più particolarmente incaricato di: - sorvegliare la situazione dell'occupazione e le politiche occupazionali negli Stati membri della Comunità; - formulare pareri su domanda del Consiglio o della Commissione o di sua propria iniziativa e contribuire a preparare i lavori del Consiglio di cui all'art. 128 del trattato che istituisce la Comunità europea, senza pregiudizio dell'art. 207 di tale trattato; - promuovere scambi di informazioni e di esperienze tra Stati membri e con la Commissione in questi settori; - partecipare al dialogo sulle politiche macro-economiche a livello comunitario. I lavori del Comitato sono coordinati con quelli del Comitato economico e finanziario, del Comitato di politica economica e del Comitato permanente per l'occupazione. 9.2 Giustificazione dell'azione Per garantire il successo costante della Strategia europea per l'Occupazione e per facilitare l'attuazione pratica del processo di coordinamento della politica occupazionale di cui all'art. 128 del trattato, il trattato prevede l'istituzione del Comitato per l'occupazione. Detto Comitato sostituirà l'attuale Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro. 9.3 Controllo e valutazione dell'azione Il Comitato è responsabile della formulazione dei pareri e delle relazioni destinate al Consiglio Affari Sociali e al Consiglio europeo. A questo scopo, esso fisserà un programma di lavoro annuo che verrà sottoposto al Consiglio. 9.4 Coerenza con la programmazione finanziaria Le misure previste sono comprese nella programmazione finanziaria della DG V. 10. Spese amministrative (parte A della sezione III del bilancio generale) 10.1 Incidenza sull'organico L'azione proposta non comporta un aumento degli effettivi della Commissione, visto che il Comitato occuperà lo stesso numero di funzionari dell'attuale Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro (che sarà sostituito dal nuovo Comitato). >SPAZIO PER TABELLA> 10.2 Incidenza finanziaria complessiva delle risorse umane (EUR) >SPAZIO PER TABELLA> Gli importi esprimono il costo totale dei posti supplementari per la durata totale dell'azione, se quest'ultima è a durata determinata; per 12 mesi se la durata è indeterminata. Per quanto riguarda l'attuale Comitato per l'occupazione ed il mercato del lavoro, il Segretariato del Comitato per l'occupazione continuerà ad essere garantito dal personale della direzione A della DG V. Due funzionari di grado A e un funzionario di grado C saranno destinati a questo Segretariato sulla base delle risorse esistenti. 10.3 Aumento di altre spese di funzionamento derivanti dall'azione Le spese di spostamento degli esperti degli Stati membri saranno assunte in conformità della regolamentazione in vigore. Le riunioni del Comitato saranno organizzate dalla Commissione nei locali della Commissione. L'interpretazione verrà garantita dalla Commissione. Secondo le stime, il Comitato si riunirà circa 10 volte l'anno. Si ritiene che queste 10 riunioni (30 partecipanti) costeranno circa EUR 220.000/anno a titolo del posto di bilancio A-7031. >SPAZIO PER TABELLA> Le spese indicate nella tabella a titolo del capitolo A-7 (comitati obbligatori e missioni) saranno coperte da crediti iscritti nel pacchetto globale di bilancio della DG V.