51999PC0428

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella /* COM/99/0428 def. - CNS 99/0182 */

Gazzetta ufficiale n. C 342 E del 30/11/1999 pag. 0041 - 0041


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

In base alla relazione sull'applicazione del regime a favore di alcuni legumi da granella, la Commissione ritiene che il regime debba essere mantenuto nella sua forma attuale, ossia una SMG di 400 000 ha e un aiuto di 181 EUR/ha. I superamenti della SMG mostrano tuttavia che l'evoluzione delle superfici richiederebbe un maggiore controllo.

A tal fine, la Commissione propone di tener conto delle diverse destinazioni dei prodotti: alimentazione umana per le lenticchie e i ceci, alimentazione animale per le vecce. La proporzione relativa delle superfici oggetto di una domanda di aiuto a partire dall'inizio dell'applicazione della misura figura nell'allegato II della relazione: da esso risulta che lenticchie e ceci hanno rappresentato in media circa il 40% delle superfici oggetto di aiuti, le vecce il 60%. Si propone dunque di suddividere la SMG su questa base, assegnando rispettivamente 160 000 ettari a lenticchie e ceci e 240 000 ettari alle vecce. Gli ettari di una SMG rimasti inutilizzati nel corso di una campagna verrebbero allora trasferiti all'altra SMG prima di constatare un eventuale superamento.

La Commissione propone infine di cambiare il comitato di gestione competente al fine di adeguare il regolamento alla pratica, sostituendo il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali.

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE) n. 1577/96 che istituisce una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 36 e 37,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C

visto il parere del Parlamento europeo [2],

[2] GU C

visto il parere del Comitato economico e sociale [3],

[3] GU C

(1) considerando che il regolamento (CE) n. 1577/96 [4] ha istituito una misura specifica a favore di alcuni legumi da granella;

[4] GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1826/97 della Commissione (GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11).

(2) considerando che le colture oggetto della presente misura hanno sbocchi differenti (alimentazione animale per le vecce, alimentazione umana per lenticchie e ceci); che il sistema di superficie massima applicato congiuntamente a tali colture non ha sinora permesso un controllo adeguato dell'evoluzione delle superfici, segnatamente a causa dell'espansione delle vecce a partire dall'inizio dell'applicazione del regime; che è pertanto opportuno suddividere la superficie massima garantita ai fini di un migliore orientamento della produzione di legumi a granella nell'Unione europea;

(3) considerando che, ai fini dell'applicazione del regime, è opportuno sostituire il comitato di gestione per i foraggi essiccati con il comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 1577/96 è modificato come segue.

1) Il testo dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

1. Qualora le superfici oggetto di una domanda di aiuto ai sensi del presente regolamento superino le superfici massime garantite fissate al paragrafo 2 del presente articolo, gli importi degli aiuti da versare per la campagna considerata sono ridotti proporzionalmente ai superamenti.

2. Le superfici massime garantite sono fissate a 160 000 ettari per le lenticchie e i ceci e a 240 000 ettari per le vecce. Qualora una superficie massima non venga interamente utilizzata nel corso di una campagna, il saldo residuo è trasferito all'altra superficie massima garantita per la stessa campagna prima di constatare un eventuale superamento.»

2) All'articolo 6, il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente :

«1. La Commissione adotta le misure di attuazione secondo la procedura di cui all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92 [5]. Secondo la stessa procedura, la Commissione fissa i superamenti delle superfici massime garantite e determina gli importi definitivi degli aiuti non oltre il 15 novembre della campagna di commercializzazione.»

[5] GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1253/1999 (GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso si applica a decorrere dalla campagna di commercializzazione 2000/2001.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

>SPAZIO PER TABELLA>