Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini /* COM/99/0368 def. */
Gazzetta ufficiale n. C 342 E del 30/11/1999 pag. 0036 - 0040
Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (presentata dalla Commissione) RELAZIONE La febbre catarrale degli ovini è comparsa nel territorio dell'Unione europea, precisamente nelle isole greche del mare Egeo sudorientale, durante l'ultimo trimestre del 1998. Si tratta di una malattia virale trasmessa dagli insetti del genere Culicoides, che provoca livelli di morbosità e di mortalità non trascurabili nelle popolazioni ovine. I bovini sono ospiti asintomatici del virus ma partecipano al ciclo della malattia. Questa malattia rappresenta una grave minaccia per il patrimonio ovino comunitario. Inoltre, essa figura nell'elenco A dell'Ufficio Internazionale delle Epizoozie e la sua insorgenza nel territorio dell'Unione potrebbe avere conseguenze anche sul piano internazionale. La direttiva 92/119/CEE stabilisce misure di lotta contro talune malattie animali, tra cui la febbre catarrale degli ovini. Tuttavia, il dispositivo di questa direttiva risulta inadeguato alla lotta contro la febbre catarrale degli ovini, a causa della specificità epidemiologica di questa malattia. D'altra parte, le misure di lotta introdotte dalla direttiva 92/35/CEE contro un'altra malattia animale, la peste equina, la cui epidemiologia è paragonabile a quella della febbre catarrale degli ovini, sembrano sostanzialmente adatte alla lotta contro quest'ultima malattia. Scopo della presente direttiva è di applicare alla febbre catarrale degli ovini il dispositivo adottato per la lotta contro la peste equina, apportandovi i necessari adeguamenti in funzione delle caratteristiche zootecniche delle specie bersaglio. In particolare, l'articolo 6 della direttiva 92/35/CEE autorizzerà gli Stati membri, in caso d'insorgenza della malattia e qualora lo giustifichino le circostanze climatiche, geografiche ed epidemiologiche, a proporre un piano alternativo alla vaccinazione, che sarà sottoposto per adozione al comitato veterinario permanente. Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (Testo rilevante ai fini del SEE) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, vista la direttiva 92/119/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini [1], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 15, secondo trattino, [1] GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69. vista la proposta della Commissione, (1) considerando che, conformemente all'articolo 15 de la direttiva 92/119/CEE, è opportuno prevedere misure specifiche di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini; (2) considerando che le caratteristiche epidemiologiche della febbre catarrale degli ovini sono paragonabili a quelle della peste equina; (3) considerando che il Consiglio ha adottato la direttiva 92/35/CEE, che fissa le norme di controllo e le misure di lotta contro la peste equina [2], modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia; [2] GU L 157 del 10.6.1992, pag. 19. (4) considerando che, ai fini della lotta contro la febbre catarrale degli ovini, occorre pertanto riferirsi in linea di massima alle misure previste dalla direttiva 92/35/CEE per la lotta contro la peste equina; (5) considerando tuttavia che la prassi di allevamento delle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini richiede alcuni adeguamenti delle misure stabilite dalla direttiva 92/35/CEE per quanto riguarda la peste equina e gli equidi; (6) considerando che occorre fissare le norme applicabili ai movimenti degli animali delle specie ricettive, nonché del loro sperma, ovuli ed embrioni, in provenienza dalle zone sottoposte a restrizioni in seguito all'insorgenza della malattia; (7) considerando che le disposizioni dell'articolo 3 della decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario [3], modificata da ultimo dalla decisione 94/370/CE [4], sono applicabili qualora si manifesti la febbre catarrale degli ovini; [3] GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. [4] GU L 168 del 2.7.1994, pag. 31. (8) considerando che occorre prevedere una procedura che istituisca una stretta cooperazione fra gli Stati membri e la Commissione, HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 Salvo deroga espressamente prevista dalle disposizioni della presente direttiva, le disposizioni della direttiva 92/35/CEE relative alle norme di controllo e alle misure di lotta contro la peste equina si applicano, mutatis mutandis, al controllo e alla lotta contro la febbre catarrale degli ovini nelle specie ricettive a questa malattia. Articolo 2 In deroga alle definizioni di cui all'articolo 2, primo e secondo comma, della direttiva 92/35/CEE, nel caso della febbre catarrale degli ovini si applicano le seguenti definizioni: _ azienda : impresa agricola o di altro tipo nella quale sono allevati o soggiornano, permanentemente o temporaneamente, animali appartenenti alle specie ricettive alla febbre catarrale degli ovini e le riserve naturali in cui vivono animali di dette specie, _ specie ricettiva : qualsiasi specie di ruminanti. Articolo 3 In deroga all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), punti i) e iii), della direttiva 92/35/CEE, in caso di febbre catarrale degli ovini il veterinario ufficiale provvede affinché: per quanto riguarda il punto i): tutti gli animali delle specie ricettive siano trattenuti nell'azienda in cui si trovano, per quanto riguarda il punto iii): si proceda regolarmente a trattamenti insetticidi sugli animali nonché all'interno e nei dintorni dei fabbricati di stabulazione, in particolar modo nei luoghi ecologicamente propizi all'insediamento di colonie di Culicoides. La frequenza dei trattamenti è stabilita dall'autorità competente tenuto conto della persistenza dell'insetticida utilizzato e delle condizioni climatiche, al fine di prevenire, per quanto possibile, gli attacchi dei vettori. Articolo 4 In caso di febbre catarrale degli ovini, le misure alternative alla vaccinazione di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 92/35/CEE possono essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 9. Esse possono essere modificate secondo la stessa procedura. Articolo 5 L'articolo 11 della direttiva 92/35/CEE non si applica nel caso della febbre catarrale degli ovini. In tal caso si applicano invece le seguenti disposizioni: 1. Le misure di cui agli articoli 6, 8, 9 e 10 della direttiva 92/35/CEE sono modificate o abrogate secondo la procedura prevista all'articolo 9. Esse sono revocate dietro presentazione dei risultati di un programma di controllo sierologico che dimostrino l'assenza di sieroconversione dovuta ad un'attività virale dopo una stagione di attività dei vettori. Le misure non possono essere revocate prima che siano trascorsi dodici mesi dalle ultime vaccinazioni, nel caso in cui si sia proceduto a vaccinazione conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, e all'articolo 9, paragrafo 2, di cui sopra. 2. Tuttavia, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 92/35/CEE: a) gli animali delle specie ricettive possono essere spediti dalle zone di protezione e di sorveglianza a condizione che: i) siano spediti unicamente in certi periodi dell'anno, che devono essere fissati secondo la procedura prevista all'articolo 9 in funzione dell'attività degli insetti vettori, ii) siano rimasti per almeno 40 giorni in una stazione di quarantena, nella quale siano stati protetti dagli insetti vettori, iii) siano stati sottoposti con esito negativo a due prove per la ricerca degli anticorpi specifici del gruppo di virus della febbre catarrale degli ovini, quali il metodo di immunoassorbimento enzimatico o la prova di immunodiffusione su agar, la prima delle quali sia stata realizzata all'inizio della quarantena e la seconda almeno 28 giorni dopo la prima. Altri metodi di controllo possono essere riconosciuti secondo la procedura prevista all'articolo 9 e previo parere del Comitato scientifico della salute e del benessere degli animali; iv) prima della spedizione siano stati sottoposti ad un trattamento insetticida esterno atto a prevenire gli attacchi dei vettori durante il trasporto, v) non presentino alcun segno clinico di febbre catarrale degli ovini il giorno della spedizione; b) i movimenti di animali delle specie ricettive all'interno della zona di protezione e della zona di sorveglianza sono subordinati al nulla osta dell'autorità competente, la quale non autorizza in alcun caso: i) i movimenti da o verso aziende nelle quali i dati disponibili attestino la presenza di un'attività virale, ii) i movimenti di animali vaccinati da meno di 60 giorni. Articolo 6 In deroga agli allegati I A e II della direttiva 92/35/CEE, nel caso della febbre catarrale degli ovini si applicano gli allegati I e II della presente direttiva. Articolo 7 Le spedizioni di sperma, ovuli ed embrioni delle specie ricettive in provenienza dalle zone di protezione e dalle zone di sorveglianza sono disciplinate secondo la procedura prevista all'articolo 9. Articolo 8 Gli allegati della presente direttiva sono modificati secondo la procedura prevista all'articolo 9. Articolo 9 1. La Commissione è assistita dal comitato veterinario permanente istituito dalla decisione 68/361/CEE, secondo le procedure previste al paragrafo 2 del presente articolo. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato esprime il parere sul progetto entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 205, paragrafo 2, del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni del comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione definita all'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. 3. La Commissione adotta le misure previste qualora siano conformi al parere del comitato. 4. Se le misure previste non sono conformi al parere del comitato, o in assenza di parere, la Commissione sottopone senza indugio al Consiglio una proposta in merito alle misure da prendere. 5. Il Consiglio può deliberare sulla proposta a maggioranza qualificata, entro 15 giorni. Se entro tale termine il Consiglio ha manifestato a maggioranza qualificata la sua opposizione alla proposta, la Commissione la riesamina. Essa può presentare al Consiglio una proposta modificata, ripresentare la propria proposta ovvero presentare una proposta legislativa in base al trattato. Se allo scadere di tale termine il Consiglio non ha adottato l'atto di esecuzione proposto ovvero non ha manifestato la sua opposizione alla proposta relativa alle misure di esecuzione, la Commissione adotta l'atto di esecuzione proposto. Articolo 10 1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, comprese le eventuali sanzioni, necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizione a partire dal 1 gennaio 2000. Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. Articolo 11 La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Articolo 12 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I LISTA DE LOS LABORATORIOS NACIONALES DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA LISTE OVER NATIONALE LABORATORIER FOR BLUETONGUE LISTE DER FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ZUSTÄNDIGEN NATIONALEN LABORATORIEN ÊÁÔÁËÏÃÏÓ ÅÈÍÉÊÙÍ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉ ÙÍ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÑÑÏÚÊÏ ÐÕÑÅÔÏ ÔÏÕ ÐÑÏÂÁÔÏÕ LIST OF THE NATIONAL BLUETONGUE LABORATORIES LISTE DES LABORATOIRES NATIONAUX POUR LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON ELENCO DEI LABORATORI NAZIONALI PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI LIJST VAN DE NATIONALE LABORATORIA VOOR BLUETONGUE LISTA DOS LABORATÓRIOS NACIONAIS EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA LUETTELO KANSALLISISTA LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN NIMETYISTÄ LABORATORIOISTA FÖRTECKNING ÖVER NATIONELLA LABORATORIER FÖR BLUETONGUE Belgique/ Centre d'Etudes et de Recherches België Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) 99, Groeselenberg B - 1180 Bruxelles Tel: 32 (2) 375 44 55 Fax: 32 (2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be Danmark Danish Institute for Virus Research Lindholm DK- 4771- Kalvehave Denmark Tel: 45.55.86.02.00 Fax: 45.55.86.03.00. E-mail: sviv@vetvirus.dk Deutschland Bundesforschungsanstalt für Viruskrankheiten der Tiere - Anstaltsteil Tübingen Postfach 1149 72001 Tübingen PD Dr. Büttner Tel: 07071 - 967 255 Fax: 07071 - 967 303 Ellas Ministry of Agriculture, Centre of Athens Veterinary Institutions, Virus Department, 25, Neapoleos Str., 15310 Ag. Paraskevi, Athens Tel: 00 30 1 6011499/6010903 Fax: 00 30 1 6399477 España Centro de Investigación en Sanidad Animal INIA-CISA. D. Jose Manuel Sánchez Vizcaino Carretera de Algete-El Casar, km 8, Valdeolmos 20180 MADRID Tel: 91 6202216 Fax: 91 6202247 E-Mail: vizcaino@inia.es France CIRAD-EMVT Campus international de Baillarguet B.P. 5035 34032 MONTPELLIER CEDEX 1 Tlf: 04 67 59 37 24 Fax: 04 67 59 37 98 E-mail: bastron@cirad.fr Ireland Central Veterinary Research Laboratory Abbotstown Castleknock Dublin 15 Tel: 00 353 1 607 26 79 Fax: 00 353 1 822 03 63 E-mail: reillypj @indigo.ie Italia C.E.S.M.E. presso I.Z.S., Via Campo Boario- 64100 Teramo Tel: 0861.332216 Fax: 0861.332251 E-mail: Cesme@IZS.it Luxembourg Centre d'Etudes et de Recherches Vétérinaires et Agrochimiques (CERVA) 99, Groeselenberg B - 1180 Bruxelles Tel: 32 (2) 375 44 55 Fax: 32 (2) 375 09 79 E-mail: piker@var.fgov.be Nederland ID-DLO Edelhertweg 15 8219 PH Lelystad Tel: 0320 - 238238 Fax: 0320 - 238050 E-mail: E-mail: postkamer@id.dlo.nl Österreich Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren Robert Kochgasse 17 A- 2340 Mödling Tel: 0043 - 2236 - 46640 - 0 Fax: 0043 - 2236 - 46640 - 941 E-mail: BATSB VetMoedling@compuserve.com Portugal Laboratório Nacional de Investigaçao Veterinaria Estrada de Benfica, 701 1549-011 LISBOA Tel: 351 17115200 Fax: 351 171153836 E-mail: dir.Inlv@mail.telepac.pt Suomi Danish Institute for Virus Research Lindholm DK- 4771- Kalvehave Denmark Tel: 45.55.86.02.00 Fax: 45.55.86.03.00. E-mail: sviv@vetvirus.dk Sverige National Veterinary Institute Box 7073 750 07 UPPSALA United Kingdom Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road Pirbright Woking Surrey GU24 ONF Tel: 01483-232441 Fax: 01483-232448 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk ALLEGATO II LABORATORIO COMUNITARIO DE REFERENCIA DE LA FIEBRE CATARRAL OVINA EF-REFERENCELABORATORIUM FOR BLUETONGUE GEMEINSCHAFTLICHES REFERENZLABORATORIUM FÜR DIE BLAUZUNGENKRANKHEIT ÊÏÉÍÏÔÉÊÏ ÅÑÃÁÓÔÇÑÉÏ ÁÍÁÖÏÑÁÓ ÃÉÁ ÔÏÍ ÊÁÔÁÑÑÏÚÊÏ ÐÕÑÅÔÏ ÔÏÕ ÐÑÏÂÁÔÏÕ COMMUNITY REFERENCE LABORATORY FOR BLUETONGUE LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE REFERENCE POUR LA FIEVRE CATARRHALE DU MOUTON LABORATORIO COMUNITARIO DI RIFERIMENTO PER LA FEBBRE CATARRALE DEGLI OVINI COMMUNAUTAIRE REFERENTIELABORATORIA VOOR BLUETONGUE LABORATÓRIO COMUNITÁRIO DE REFERÊNCIA EM RELAÇÃO À FEBRE CATARRAL OVINA YHTEISÖN VERTAILULABORATORIO LAMPAAN BLUETONGUE-TAUTIA VARTEN GEMENSKAPENS REFERENSLABORATORIUM FÖR BLUETONGUE AFRC Institute for Animal Health Pirbright laboratory, Ash road, Pirbright Woking, Surrey, GU24ONF, United Kingdom Tel: 01483-232441 Fax: 01483-232448 E-mail: philip-mellor@bbsrc.ac.uk