Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità /* COM/99/0339 def. - COD 97/0027 */
Gazzetta ufficiale n. C 177 E del 27/06/2000 pag. 0011 - 0013
Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità RELAZIONE 1. INTRODUZIONE Il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura la proposta di modifica della direttiva 79/112/CEE del Consiglio relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari che disciplina in particolare l'etichettatura delle bevande alcoliche (COM(97) 20 final). Il relatore, on. Schnellhardt, ha sostenuto l'iniziativa della Commissione proponendo 13 emendamenti (cfr. PE 223.804). Prima della sessione plenaria sono stati presentati altri 11 emendamenti. Sono stati adottati 10 emendamenti a maggioranza stretta, mentre due sono stati ripresi solo in parte. 2. OBIETTIVI DELLA PROPOSTA DELLA COMMISSIONE Nella versione originale l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE stabiliva che: "Per quanto riguarda le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2% in volume il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, prima dello scadere di un periodo di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le norme per l'etichettatura degli ingredienti ed eventualmente della gradazione alcolica." Conformemente a tale disposizione, nell'ottobre 1982 la Commissione ha proposto di modificare la suddetta direttiva per introdurre l'obbligo di includere nell'etichettatura delle bevande alcoliche l'indicazione della gradazione alcolica e l'elenco degli ingredienti. Tuttavia tale proposta è stata adottata solo in parte mediante la direttiva 86/197/CEE relativa al titolo alcolometrico delle bevande alcoliche. La seconda parte di questa proposta è stata ripresa nella proposta di modifica della direttiva 79/112/CEE trasmessa al Consiglio nell'aprile 1992. Si trattava di trarre le debite conseguenze della sentenza "Legge di purezza per la birra" del 12.3.1987, causa 178/84. Mancando la maggioranza qualificata, la parte della proposta che verteva sull'elenco degli ingredienti delle bevande alcoliche è stata separata dal testo generale in sede di adozione della posizione comune nel giugno 1995. In assenza di ulteriori progressi, alcuni Stati membri hanno adottato disposizioni nazionali per introdurre l'obbligo di elencare gli ingredienti di alcune bevande alcoliche, tra cui la birra. Poiché l'attuazione di tali disposizioni rischia di produrre nuovi ostacoli agli scambi commerciali e vista la necessità di fornire informazioni al consumatore, la Commissione ha deciso di adottare una nuova proposta in materia. Il contenuto di tale proposta rappresenta in realtà solo una prima tappa. Trattasi infatti di stabilire la procedura di adozione delle modalità di etichettatura degli ingredienti delle bevande alcoliche, visto che, per le loro caratteristiche particolari, non è possibile applicare i principi della direttiva 79/112/CEE a tali prodotti. 3. EVOLUZIONE DEI LAVORI IN SENO AL PARLAMENTO EUROPEO La proposta trasmessa dalla Commissione nel febbraio 1997 è stata ampiamente discussa in seno alla commissione parlamentare incaricata, in particolare in riferimento a questioni procedurali. La relazione adottata il 4.1.1999 chiariva che la proposta sarebbe stata adottata a condizione che venissero inseriti 13 emendamenti. Prima della seduta plenaria del Parlamento sono stati presentati altri 11 emendamenti. Il 24.2.1999 il Parlamento europeo ha esaminato in prima lettura la proposta di modifica della direttiva 79/112/CEE concernente l'etichettatura dei prodotti alimentari. Gli emendamenti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 22 e 13 sono stati adottati integralmente, gli emendamenti 14 e 15 solo in parte. 4. CONCLUSIONI La Commissione ha accettato i seguenti emendamenti: - Emendamento 3 che, per meglio chiarire il campo di applicazione della proposta, in un considerando menziona gli obiettivi, ovvero un elevato livello di tutela della salute dei consumatori e il mantenimento del mercato interno di tali prodotti. - Parte dell'emendamento 14 per prorogare la scadenza utile per l'adozione delle modalità di etichettatura degli ingredienti da 3 a 5 anni. Tale proroga si giustifica in base alla specificità dei prodotti in questione e della lunghezza delle procedure. Anche la data del 1º luglio 1998 deve essere modificata. - La seconda parte dell'emendamento 14, nella quale si precisa che la procedura prevista all'articolo 17 si applica a svariate categorie di altri prodotti. Trattasi dunque di una precisazione del testo senza modifica sostanziale del contenuto. - Parte dell'emendamento 15 che prevede un riferimento più preciso alle bevande aromatizzate rendendo più chiaro il testo. La Commissione ha accettato i principi ma non la formulazione dei seguenti emendamenti: - Emendamenti 4 e 13: la Commissione ritiene che la consultazione del comitato scientifico dell'alimentazione umana sia giustificata per tutte le questioni concernenti la salute umana e propone di utilizzare la formulazione già adottata in altre direttive per questo tipo di disposizione. La Commissione ha respinto i seguenti emendamenti: - Emendamento 1: l'inclusione dell'articolo 153 (ex articolo 129A) come seconda base giuridica non occorre, poiché l'articolo 95 (ex articolo 100A) consente già di disporre in materia di tutela dei consumatori. - L'emendamento 2 sull'introduzione nel mercato delle nuove bevande dette "alcopop", che potrebbero danneggiare il mercato delle bevande tradizionali ponendosi abusivamente in concorrenza con esse, nonché sulla necessità di stabilire un codice di condotta. Trattasi di due aspetti non pertinenti alla direttiva 79/112/CEE. - Emendamenti 5, 6 e 7 sul ricorso alla procedura di cui all'articolo 251 (ex articolo 189 B) del trattato (procedura di codecisione) per l'adozione delle modalità di etichettatura ai sensi della direttiva 79/112/CEE. Questa procedura non tiene conto della legislazione comunitaria vigente in materia di taluni prodotti (vini, bevande spiritose, vini aromatizzati, ecc.). Inoltre il Parlamento europeo ha votato gli emendamenti introducendo alcuni nuovi paragrafi nel preambolo, ma ha respinto il corrispondente articolo nel disposto. - Emendamento 8 sull'impossibilità di invocare la mancanza di armonizzazione quale argomentazione degli Stati membri per legittimare la limitazione della libera circolazione di questi prodotti. Questo principio è disciplinato dal trattato e dalla giurisprudenza che ne deriva e non deve essere ripreso in questa direttiva. - Parte dell'emendamento 15 che aggiunge la birra e il sidro di mele e di pere alla lettera a) dell'articolo 1. Poiché non esiste una legislazione comunitaria specifica riferita a questi due tipi di bevande, essi non vanno inclusi nell'elenco di questo articolo. - Emendamento 22 sull'indicazione che precede l'elenco degli ingredienti. Questo emendamento riguarda solamente alcune versioni linguistiche. La legislazione vinicola utilizza il termine "elaborazione" e non "preparato". Proposta modificata di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 79/112/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari destinati al consumatore finale, nonché la relativa pubblicità (Testo rilevante ai fini del SEE) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95, vista la proposta della Commissione (1), (1) GU C 106 del 4.4. 1997, pag. 5. visto il parere del Comitato economico e sociale (2), (2) GU C 287 del 22.9.1997, pag. 59. deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato, (1) considerando che l'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE del Consiglio prevede che «per quanto riguarda le bevande con contenuto alcoolico superiore all'1,2 % in volume, il Consiglio stabilisce, su proposta della Commissione, prima dello scadere di quattro anni dalla notifica della presente direttiva, le norme per l'etichettatura degli ingredienti»; (2) considerando che, per conseguire un elevato livello di sanità e contribuire a tutelare la salute dei consumatori, occorre garantire un'adeguata informazione dei consumatori nel settore dei prodotti alimentari e soprattutto delle bevande alcoliche, prevedendo tra l'altro l'obbligo di indicare gli ingredienti sull'etichetta; che ciò è tanto più urgente in quanto negli ultimi anni è aumentata costantemente la presenza sul mercato di bevande alcoliche la cui composizione e presentazione sono chiaramente ideate per la vendita ai giovani; che occorrono inoltre norme comuni in materia di etichettatura delle bevande alcoliche per lo sviluppo e il mantenimento del mercato interno di tali prodotti; (3) considerando che le precedenti proposte presentate dalla Commissione nel contesto di tale mandato (3) non hanno ottenuto l'accordo degli Stati membri; (3) GU C 281 del 26.10.1982, pag. 3 e GU C 122 del 14.5.1992, pag. 12. (4) considerando che è opportuno tener conto della successiva interpretazione della giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee in materia di etichettatura delle bevande alcooliche (4); (4) Dopo la sentenza della Corte di giustizia sulla «Legge di purezza per la birra» del 12.3.1987, causa 178/84 e segnatamente le motivazioni 35 e 36. (5) considerando che è compito del legislatore comunitario prendere le misure derivanti da tale giurisprudenza; (6) considerando che occorre consultare il comitato scientifico dell'alimentazione umana istituito mediante decisione 97/579/CE della Commissione (5) su tutte le questioni attinenti alla direttiva 79/112/CEE che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica (5) GU L 237 del 28.8.1997, pag. 18. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: Articolo 1 1) L'articolo 6, paragrafo 3 della direttiva 79/112/CEE è sostituito dal seguente: «3. Le modalità di etichettatura degli ingredienti delle bevande con titolo alcolometrico superiore a 1,2% sono determinate entro un termine di cinque anni dal 1 luglio 2000 a) per quanto concerne: - i vini (6) compresi i vini spumanti (7), i vini liquorosi e i vini frizzanti (8) presentati alla vendita al consumatore; (6) Regolamento (CEE) n. 2392/89 del Consiglio, GU L 232 del 9.8.1989, pag. 13. (7) Regolamento (CEE) n. 2333/92 del Consiglio, GU L 231 del 13.8.1992, pag. 9. (8) Regolamento (CEE) n. 3895/91 del Consiglio, GU L 368 del 31.2.1991, pag. 1. - i mosti di uve parzialmente fermentati6; - le bevande spiritose (9); (9) Regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. - i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate contenenti vino, i cocktail aromatizzati contenenti vino (10); (10) Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, GU L 149 del 14.6.1991, pag. 1. nel contesto delle disposizioni comunitarie specifiche ad essi applicabili; b) per quanto concerne ciascuna categoria di altri prodotti, secondo la procedura di cui all'articolo 17. L'entrata in vigore delle modalità adottate in conformità delle procedure di cui ai punti a) e b) del presente paragrafo avviene simultaneamente per tutte le bevande. Per la totalità di tali prodotti, l'elenco degli ingredienti è preceduto dalla menzione "elaborato mediante".» 2) È aggiunto il seguente articolo: "Articolo 14 bis Il comitato scientifico dell'alimentazione umana è consultato su tutte le questioni attinenti alla presente direttiva che potrebbero avere ripercussioni sulla salute pubblica." Articolo 2 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Fatto a Bruxelles, addì Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente