51999PC0332

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione 96/411/CE sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie /* COM/99/0332 def. - COD 99/0137 */

Gazzetta ufficiale n. C 307 E del 26/10/1999 pag. 0029 - 0030


Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 96/411/CE sul miglioramentodelle statistiche agricole comunitarie (presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

La decisione 96/411/CE del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie [1] ha messo a disposizione dei servizi della Commissione uno strumento flessibile che consente di adattare le applicazioni statistiche all'evoluzione delle necessità informative.

[1] GU L 162 dell'1.7.1996, pag. 14.

Tale strumento è già stato applicato e piani d'azione tecnici sono stati adottati per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999.

Ciò ha favorito il processo volto a adattare il sistema delle statistiche agricole comunitarie agli sviluppi della Politica Agricola Comune (PAC).

Tale processo non si è ancora concluso, anzi gli sviluppi che si intravedono per quanto riguarda la PAC richiedono uno sforzo ancora maggiore negli anni a venire.

La Commissione ritiene opportuno prolungare fino al 2002 la durata dello strumento adottato con la decisione 96/411/CE.

Secondo la procedura in vigore, il pagamento del contributo comunitario alle spese a carico degli Stati membri per realizzare le azioni previste dalla decisione 96/411/CE viene effettuato integralmente dopo la conclusione di tali azioni, il che si traduce in ritardi, a volte notevoli.

Le modifiche proposte con riguardo all'articolo 6 della decisione 96/411/CE sono intese a ovviare a tale difficoltà, anticipando il pagamento del 30% del contributo comunitario, previa accettazione da parte della Commissione del piano di lavoro per l'azione in questione.

La proposta della Commissione è intesa inoltre ad abrogare talune disposizioni della decisione 96/411/CE del Consiglio, rivelatesi superflue alla luce dell'esperienza pratica.

Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che modifica la decisione 96/411/CE sul miglioramentodelle statistiche agricole comunitarie(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 285,

vista la proposta della Commissione [2],

[2] GU del , pag.

deliberando in base alla procedura di cui all'articolo 251 del trattato [3],

[3] . .............. ..

considerando che la decisione 96/411/CE del Consiglio, del 25 giugno 1996, sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie, modificata da ultimo dalla decisione 98/3/CE [4], è intesa a permettere alle statistiche agricole comunitarie di soddisfare meglio le necessità informative originate dalla riforma della politica agricola comunitaria;

[4] GU L 1 del 3.1.1998, pag. 9.

considerando che la relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sui progressi compiuti nell'attuazione della decisione 96/411/CE traccia un bilancio positivo dell'applicazione di tale decisione;

considerando che il processo di adattamento dei sistemi statistici nazionali alle necessità informative derivanti dalla riforma della politica agricola comune non si è ancora concluso;

considerando che la decisione 1999/126/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1998, relativa al programma statistico comunitario 1998-2002 [5], prevede la continuazione delle azioni volte a migliorare le statistiche agricole esistenti e a programmare gli sviluppi futuri onde soddisfare le esigenze della politica agricola comune;

[5] GU L 42 del 16.2.1999, pag. 1.

considerando che è opportuna una proroga della decisione 96/411/CE;

considerando che alla luce dell'esperienza acquisita è opportuno modificare talune disposizioni della decisione 96/411/CE, segnatamente al fine di semplificarne l'attuazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 96/411/CE è modificata come segue:

1) all'articolo 2, il punto a) è sostituito come segue:

« a) definisce quali settori statistici prioritari, tra quelli elencati nell'Allegato II, possono essere oggetto di azioni a livello degli Stati membri per l'anno successivo; »

2) l'articolo 3 è sostituito come segue:

« Articolo 3

Ambito temporale e procedura

Il processo di adattamento delle statistiche agricole comunitarie di cui all'articolo 1 proseguirà nel periodo 2000-2002. Questo processo è coordinato dalla Commissione attraverso piani d'azione tecnici, come previsto all'articolo 4. Dopo tale periodo il Consiglio può deciderne una proroga in base alle proposte della Commissione di cui all'articolo 11. »

3) all'articolo 4, è soppresso il paragrafo 2

4) l'articolo 5 è sostituito come segue:

« Articolo 5

Relazioni degli Stati membri

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione:

a) entro il 31 maggio di ogni anno, una comunicazione nella quale manifestano la loro eventuale intenzione di partecipare alle azioni prioritarie per l'anno successivo, accompagnata da una descrizione sommaria dei relativi progetti di esecuzione con una stima dei costi;

b) previa adozione da parte della Commissione del piano d'azione tecnico, un piano di lavoro per ciascuna azione cui sono interessati;

c) una volta completata ogni singola azione, una relazione di sintesi sull'effettuazione dell'azione cui hanno partecipato.

I documenti da trasmettere in conformità ai punti a), b) e c) riguardano i cambiamenti previsti per quanto riguarda la metodologia di esecuzione, i lavori da realizzare, le difficoltà previste e i suggerimenti per superarle, le implicazioni per le risorse nazionali e comunitarie, le proposte di miglioramento a livello comunitario. Devono essere individuate le azioni per le quali viene richiesto un sostegno finanziario comunitario.

Secondo la procedura di cui all'articolo 10, la Commissione elabora modelli semplificati per agevolare l'esecuzione delle suddette relazioni. »

5) all'articolo 6, il paragrafo 3 è sostituito come segue:

« 3. Il contributo è versato agli Stati membri in due tranche. La prima di queste, pari al 30% del costo dell'azione, è accordata, a titolo di anticipo, previa notifica e accettazione da parte della Commissione del piano di lavoro per l'azione in questione. Il saldo è versato successivamente alla presentazione e all'approvazione della Commissione della relazione sulla realizzazione dell'azione da parte degli Stati membri interessati. La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, conduce tutte le verifiche in loco che ritenga necessarie.»

6) all'articolo 11, l'anno « 1999» è sostituito dall'anno «2002 ».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Parlamento europeo Per il Consiglio

Il Presidente Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Modifica della decisione 96/411/CE del Consiglio sul miglioramento delle statistiche agricole comunitarie.

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

B2-513: Ristrutturazione dei sistemi di indagini agricole

3 BASE GIURIDICA

Articolo 285 del trattato

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

4.1. Obiettivo generale dell'azione

L'obiettivo della decisione 96/411/CE del Consiglio è quello di migliorare il modo in cui le statistiche agricole comunitarie soddisfano le necessità informative derivanti dalla riforma della politica agricola comune. A questo scopo gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per adattare i loro sistemi nazionali di statistiche agricole, tenendo conto degli obiettivi, dei criteri e delle priorità specificati in tale decisione. Le azioni che gli Stati membri devono adottare ogni anno al fine di realizzare tali obiettivi sono precisate in piani d'azione tecnici. Tale strumento è già stato applicato e piani d'azione tecnici sono stati approvati per gli anni 1996, 1997, 1998 e 1999. Ciò ha favorito il processo volto a adattare il sistema delle statistiche agricole comunitarie agli sviluppi della politica agricola comune. Tuttavia tale processo non si è ancora concluso e la Commissione ritiene opportuno prolungare fino a tutto il 2002 la durata di questo strumento.

4.2. Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga

2000-2002

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ENTRATE

5.1. SNO

5.2. SD

5.3. Tipi di entrate previste

6. NATURA DELLE SPESE/ENTRATE

Il contributo comunitario è limitato al massimale fissato per ogni Stato membro.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1. Metodo di calcolo del costo totale dell'azione (nesso fra costi unitari e costo totale)

In totale 3 milioni di euro in stanziamenti di impegno e in stanziamenti di pagamento ripartiti secondo lo scadenzario annuale di cui ai punti 7.2 e 7.4.

La dotazione annua degli stanziamenti per tale azione sarà decisa nel quadro della procedura di bilancio annuale.

Il contributo sarà accordato agli enti nazionali preposti alla rilevazione dei dati statistici nel settore dell'agricoltura, in funzione dei lavori eseguiti sulla base dei programmi elaborati e approvati.

7.2 Ripartizione per elementi del costo dell'azione

SI in milioni di euro (valori a prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3. Spese operative per studi, esperti, ecc. incluse nella parte B del bilancio

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4. Scadenzario degli stanziamenti di impegno / stanziamenti di pagamento

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Il contributo comunitario è accordato agli Stati membri successivamente alla presentazione e all'approvazione da parte della Commissione della relazione annuale sulla realizzazione delle azioni previste. La Commissione, in collaborazione con le autorità competenti degli Stati membri, conduce tutte le verifiche in loco che ritenga necessarie.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1. Obiettivi specifici e quantificabili; beneficiari

L'attuazione dei piani d'azione tecnici annuali consente di disporre di informazioni statistiche più tempestive e più attendibili in numerosi settori prioritari definiti ogni anno dalla Commissione previo parere del comitato permanente di statistica agraria.

Beneficiari:

- le istituzioni comunitarie: Commissione, Consiglio, PE, Corte dei conti, ecc.

- gli Stati membri.

9.2. Giustificazione dell'azione

Il rilievo della politica agricola comune ha indotto Eurostat a sviluppare numerose applicazioni statistiche nel corso degli anni '60 e '70. Tali applicazioni rispondono alle consistenti necessità di informazioni statistiche originate dalla PAC, per sostenerne la gestione corrente nonché per prepararne e seguirne l'evoluzione nel tempo.

Ognuna di tali applicazioni è stata aggiornata per tener conto dei cambiamenti intervenuti nel settore in questione. La riforma della PAC richiede tuttavia una vasta revisione delle informazioni che le applicazioni statistiche sono suscettibili di fornire.

Eurostat e la DG VI hanno analizzato in dettaglio le applicazioni esistenti, tenendo conto delle attuali necessità di informazioni statistiche. I risultati di tale azione, completati da discussioni informali con i responsabili nazionali per le statistiche dell'agricoltura, hanno permesso di individuare:

* i settori in cui sono possibili misure di razionalizzazione;

* i settori in cui si rilevano bisogni nuovi o crescenti;

* i criteri generali alla base delle azioni da adottare (flessibilità, armonizzazione, correlazione con altri settori statistici, nuove fonti, ecc.).

Necessità dell'intervento finanziario comunitario, in particolare con riguardo al principio della sussidiarietà

Il contributo comunitario è limitato al massimale fissato per ogni Stato membro. La parte restante del costo delle azioni è a carico degli Stati membri.

Scelta delle modalità di intervento: effetti derivati e moltiplicatori previsti

* I risultati dell'azione contribuiscono a migliorare l'informazione statistica utilizzata nel quadro dei lavori degli Stati membri e a valorizzare le statistiche dell'agricoltura nel Sistema generale delle statistiche comunitarie.

* Impulso in direzione di uno spazio statistico europeo e pertanto di una maggiore integrazione comunitaria dei sistemi statistici nazionali.

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

La Commissione elabora ogni anno un piano d'azione tecnico previa consultazione del comitato permanente di statistica agraria. Il piano d'azione tecnico è attuato dai servizi nazionali di statistica che devono trasmettere alla Commissione una relazione sull'esecuzione delle azioni previste, nonché i dati statistici che ne derivano.