51999PC0321

Proposta di decisione del Consiglio riguardante la posizione della Comunità in relazione al regolamento interno del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione istituiti dall'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica di Kazakistan, dall'altra /* COM/99/0321 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE E DEL COMITATO DI COOPERAZIONE ISTITUITI DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN, DALL’ALTRA

RELAZIONE

1. L’accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall'altra, prevede l'istituzione di un Consiglio di cooperazione composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da un lato, e da membri del governo kazako, dall'altro. Il suo ruolo consiste nel sorvegliare l'attuazione dell’accordo e nell'esaminare qualsiasi questione importante ad esso inerente e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse, per conseguire gli obiettivi dell’accordo.

2. Secondo quanto stabilito dall’accordo di partenariato e di cooperazione, in particolare dagli articoli 76-78, il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno nonché il regolamento interno del Comitato di cooperazione, il cui compito è quello di preparare tutte le riunioni del Consiglio di cooperazione e, in generale, di assistere il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni.

3. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della decisione congiunta del Consiglio e della Commissione COM (94) 411, modificata con decisione congiunta del Consiglio e della Commissione del 30 marzo 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione, la posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di cooperazione dev’essere determinata dal Consiglio, su proposta della Commissione (o, all’occorrenza, dalla Commissione). In conformità di tale disposizione, si propone di adottare con decisione del Consiglio il progetto di regolamento interno allegato quale posizione della Comunità.

4. Il Consiglio di cooperazione e il Comitato di cooperazione con la Repubblica di Kazakistan ricalcano, sotto il profilo istituzionale, i Consigli di cooperazione e i Comitati di cooperazione istituiti nell’ambito degli accordi di partenariato e di cooperazione conclusi con la Russia, l’Ucraina e la Moldavia e hanno regolamenti interni (quasi) identici. Le disposizioni istituzionali pertinenti contenute nell’accordo con la Repubblica di Kazakistan (e negli accordi di partenariato e di cooperazione con altri NSI) costituiscono la base giuridica dei suddetti regolamenti interni.

5. L’allegato progetto di regolamento interno è molto simile ai testi adottati dai Consigli di cooperazione con la Russia, l’Ucraina e la Moldavia. Non si sa ancora con precisione di che tipo saranno le riunioni del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione. Tuttavia, è probabile che le autorità kazake procedano a un confronto con i regolamenti interni e le prassi concordati con la Russia, l’Ucraina e la Moldavia e che vi facciano riferimento in futuro.

6. Il regolamento interno dovrebbe restare quanto più snello e flessibile possibile, in modo da poter inglobare i vari modelli delle istituzioni in questione. Esso deve rappresentare un quadro sufficientemente flessibile, che si limiti a definire gli orientamenti principali del funzionamento delle istituzioni senza scendere troppo nei particolari.

7. Va osservato che, a norma degli accordi di partenariato e di cooperazione, i Consigli di cooperazione possono formulare soltanto raccomandazioni non vincolanti (articolo 76 dell'accordo di partenariato e di cooperazione).

8. Nel quadro degli accordi europei con i PECO, è prassi corrente che tutte le riunioni dei Consigli di associazione si svolgano nell’Unione europea. Pur corrispondendo alla prassi seguita dall’UE nell’ambito degli accordi misti, tale consuetudine non è conforme alle normali prassi diplomatiche. Sebbene le autorità kazake non abbiano chiesto un’alternanza delle sedi, la Repubblica di Kazakistan esigerà probabilmente di essere trattata come la Russia. Si potrebbe quindi adottare la formula proposta per la Russia, in base alla quale le riunioni si svolgeranno nell’Unione europea salvo accordi diversi tra le Parti.

9. Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della decisione congiunta del Consiglio e della Commissione COM (94) 411, modificata con decisione congiunta del Consiglio e della Commissione del 30 marzo 1999, relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall’altra, si propone di adottare con decisione del Consiglio il progetto di regolamento interno allegato quale posizione della Comunità.

10. Si chiede pertanto al Consiglio di adottare l’allegata proposta della Commissione riguardante la posizione della Comunità in relazione al regolamento interno del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione con la Repubblica di Kazakistan.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO RIGUARDANTE LA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN RELAZIONE AL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE E DEL COMITATO DI COOPERAZIONE ISTITUITI DALL'ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN, DALL’ALTRA

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell’acciaio ed il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (CEEA),

vista la decisione del Consiglio e della Commissione, del ......1999, relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall’altra, in particolare l’articolo 2, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

(1) considerando che l'articolo 76 dell'accordo di partenariato e di cooperazione istituisce un Consiglio di cooperazione,

(2) considerando che, a norma dell'articolo 78 dell’accordo di partenariato e di cooperazione, il Consiglio di cooperazione è assistito da un Comitato di cooperazione e che inoltre, a norma dell'articolo 77 dello stesso, il Consiglio di cooperazione adotta il proprio regolamento interno;

(3) considerando che, a norma dell'articolo 78 del suddetto accordo, il Consiglio di cooperazione stabilisce altresì, nel proprio regolamento interno, le modalità di funzionamento del Comitato di cooperazione, al quale può delegare i suoi poteri integralmente o in parte;

(4) considerando inoltre che, a norma dell'articolo 79 del suddetto accordo, il Consiglio di cooperazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni,

DECIDE:

La posizione che la Comunità dovrà assumere nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito in virtù dell'articolo 76 dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall'altra, in relazione al regolamento interno di detto Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione di cui all'articolo 78 del suddetto accordo di partenariato e di cooperazione, dovrà basarsi sul progetto di regolamento interno allegato alla presente decisione. Possono essere accettate modifiche minori di tale progetto senza un'ulteriore decisione del Consiglio.

Fatto a Bruxelles, addì .. .........

Per il Consiglio

Il Presidente

Progetto di REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI KAZAKISTAN, DALL’ALTRA

IL CONSIGLIO DI COOPERAZIONE,

visto l'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall'altra, firmato a Bruxelles il 23 gennaio 1995, qui di seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 76-79,

considerando che l’accordo è entrato in vigore il ......... ,

HA ADOTTATO IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del Consiglio di cooperazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante del Consiglio dell'Unione europea, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo kazako. Il primo periodo inizia tuttavia alla data del primo Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

Articolo 2

Sessioni

Il Consiglio di cooperazione si riunisce regolarmente a livello ministeriale una volta all'anno. D'intesa tra le Parti, su richiesta di una di esse possono aver luogo sessioni speciali del Consiglio di cooperazione.

Salvo accordi diversi tra le Parti, ciascuna sessione del Consiglio di cooperazione si tiene nella sede consueta del Consiglio dell’Unione europea in una data concordata tra le Parti.

Le riunioni del Consiglio di cooperazione sono convocate congiuntamente dai segretari.

Articolo 3

Membri e loro rappresentanza nel Consiglio di cooperazione

Qualora siano impossibilitati a partecipare a una riunione, i membri del Consiglio di cooperazione, definiti all’articolo 77 dell’accordo, possono farsi rappresentare da un ministro o da un funzionario designato.

Di norma, il funzionario dovrebbe essere il capo della Missione della Repubblica di Kazakistan presso le Comunità europee, il capo della Rappresentanza permanente di un paese membro presso l’Unione europea o un alto funzionario.

In tutti gli altri casi, un membro che desideri essere rappresentato deve notificare al presidente il nome del suo rappresentante prima della riunione nella quale sarà rappresentato.

Il rappresentante di un membro del Consiglio di cooperazione esercita tutti i diritti del membro titolare.

Articolo 4

Delegazioni

I membri del Consiglio di cooperazione possono essere accompagnati da funzionari.

Prima di ogni riunione vengono comunicati al presidente la composizione prevista e i nomi dei capi delle delegazioni di ciascuna Parte.

Il Consiglio di cooperazione può invitare persone che non ne fanno parte a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 5

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Consiglio di cooperazione sono espletate congiuntamente da un funzionario del Segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea e da un funzionario nominato dalla Repubblica di Kazakistan.

Articolo 6

Documenti

I due segretari numerano e trasmettono per conoscenza i documenti di riferimento scritti su cui si basano le delibere del Consiglio di cooperazione.

Articolo 7

Corrispondenza

Tutte le comunicazioni destinate al Consiglio di cooperazione o al suo presidente sono inviate ai due segretari del Consiglio di cooperazione.

I due segretari provvedono affinché la corrispondenza sia inoltrata al presidente del Consiglio di cooperazione e, se del caso, trasmessa per conoscenza, quale documentazione di cui all’articolo 6, agli altri membri del Consiglio di cooperazione. La corrispondenza trasmessa per conoscenza viene inviata al Segretariato generale della Commissione, alle Rappresentanze permanenti degli Stati membri dell’Unione europea e alla Missione della Repubblica di Kazakistan a Bruxelles.

Le comunicazioni del presidente del Consiglio di cooperazione sono inviate ai destinatari dal rispettivo segretario e, all’occorrenza, trasmesse per conoscenza, quale documentazione di cui all’articolo 6, agli altri membri del Consiglio di cooperazione agli indirizzi specificati nel paragrafo precedente.

Articolo 8

Ordine del giorno delle riunioni

1. I segretari del Consiglio di cooperazione inviano l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, stabilito di comune accordo tra le Parti, ai destinatari di cui all'articolo 7 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti la cui domanda di iscrizione sia pervenuta ad uno dei due segretari almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. Possono tuttavia essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione sia stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso.

L'ordine del giorno è approvato dal Consiglio di cooperazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso di entrambe le Parti.

2. Per tener conto delle esigenze di un caso specifico, si possono ridurre, con l'accordo di entrambe le Parti, i termini di cui al paragrafo 1.

Articolo 9

Verbale

I due segretari redigono congiuntamente il verbale di ciascuna riunione in due copie facenti ugualmente fede.

Di norma, il verbale indica, per ciascun punto all'ordine del giorno:

- la documentazione presentata al Consiglio di cooperazione;

- le dichiarazioni che un membro del Consiglio di cooperazione ha chiesto di mettere a verbale;

- le raccomandazioni adottate, le dichiarazioni concordate e le conclusioni adottate su punti specifici.

Nel verbale figurerà un elenco dei membri del Consiglio di cooperazione o dei loro rappresentanti che hanno partecipato alla riunione.

Il progetto di verbale è presentato al Consiglio di cooperazione per approvazione durante la riunione successiva. Esso può anche essere approvato per iscritto da entrambe le Parti. Dopo essere stato approvato, il verbale viene firmato in due copie facenti fede dai due segretari e archiviato dalle Parti; una copia del verbale è inviata ai destinatari di cui all'articolo 7.

Articolo 10

Raccomandazioni

1. Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione sono formulate di comune accordo tra le Parti.

Tra una sessione e l'altra, il Consiglio di cooperazione può formulare raccomandazioni e approvare verbali mediante procedura scritta, previo consenso di entrambe le Parti. Una procedura scritta consiste in uno scambio di lettere tra i due segretari, di concerto con le Parti.

2. Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione ai sensi dell'articolo 76 dell'accordo recano la denominazione "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell’adozione e da un'indicazione del loro oggetto.

Le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione sono autenticate dai due segretari e le due copie facenti fede sono firmate dal capo delegazione delle due Parti.

Le raccomandazioni sono inviate a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 7 quali documenti del Consiglio di cooperazione.

Articolo 11

Pubblicità

1. Salvo decisione contraria, le riunioni del Consiglio di cooperazione non sono pubbliche.

2. Le Parti possono decidere di pubblicare le raccomandazioni del Consiglio di cooperazione sulle rispettive pubblicazioni ufficiali.

Articolo 12

Regime linguistico

Le lingue ufficiali del Consiglio di cooperazione sono le lingue ufficiali delle Parti.

Il Consiglio di cooperazione delibera, di norma, sulla base di documenti redatti in tali lingue.

Articolo 13

Spese

Le Comunità europee e la Repubblica di Kazakistan sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del Consiglio di cooperazione, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da una delle lingue ufficiali delle Comunità europee in kazako, che sono a carico della Repubblica di Kazakistan.

Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni, comprese quelle di riproduzione dei documenti distribuiti durante le riunioni, sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 14

Comitato di cooperazione

1. È istituito, in conformità dell’articolo 78 dell'accordo, un Comitato di cooperazione incaricato di assistere il Consiglio di cooperazione nell'esercizio delle sue funzioni. Esso si compone, da un lato, di rappresentanti dei membri della Commissione delle Comunità europee e dei membri del Consiglio dell'Unione europea e, dall'altro, di rappresentanti del governo kazako, di norma alti funzionari.

2. Il Comitato di cooperazione prepara le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di cooperazione, sorveglia, all'occorrenza, l’attuazione delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione e, in generale, assicura la continuità del rapporto di partenariato e il corretto funzionamento dell'accordo. Esso esamina qualsiasi questione sottopostagli dal Consiglio di cooperazione e qualsiasi problema si presenti nel corso della gestione giornaliera dell'accordo. Esso presenta proposte o progetti di raccomandazione per l'adozione da parte del Consiglio di cooperazione.

3. Le consultazioni di cui all’articolo 13 dell’accordo si svolgono in sede di Comitato di cooperazione e possono proseguire in seno al Consiglio di cooperazione, previo accordo tra le Parti.

4. Il regolamento interno del Comitato di cooperazione è allegato al presente regolamento interno.

Fatto a ..............., .....................

Per il Consiglio di cooperazione

Capo delegazione dell'UE Capo delegazione della Repubblica di Kazakistan

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI COOPERAZIONE

Articolo 1

Presidenza

La presidenza del Comitato di cooperazione è esercitata a turno per periodi di dodici mesi da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee, a nome delle Comunità e dei loro Stati membri, e da un rappresentante del governo kazako. Il primo periodo inizia alla data della prima riunione del Consiglio di cooperazione e termina il 31 dicembre dello stesso anno. Durante questo periodo e, successivamente, durante ogni periodo di dodici mesi, il Comitato di cooperazione è presieduto dalla Parte che esercita la presidenza del Consiglio di cooperazione

Articolo 2

Riunioni

Il Comitato di cooperazione si riunisce una volta l’anno e quando le circostanze lo richiedano, previo accordo delle Parti.

La data e il luogo di ciascuna riunione del Comitato di cooperazione vengono concordati dalle Parti.

Il Comitato di cooperazione si riunisce su convocazione congiunta dei due segretari.

Articolo 3

Delegazioni

Prima di ogni riunione vengono comunicate al presidente la composizione prevista della delegazione di ciascuna Parte e i nomi dei capi delegazione.

Articolo 4

Segretariato

Le mansioni inerenti al segretariato del Comitato di cooperazione sono espletate congiuntamente da un funzionario della Commissione delle Comunità europee e da un funzionario del governo kazako.

Tutte le comunicazioni al presidente e del presidente del Comitato di cooperazione previste nel presente allegato sono trasmesse ai segretari del Comitato di cooperazione, nonché ai segretari e al presidente del Consiglio di cooperazione.

Articolo 5

Pubblicità

Salvo decisione contraria, le riunioni del Comitato di cooperazione non sono pubbliche.

Articolo 6

Ordine del giorno delle riunioni

1. I segretari del Comitato di cooperazione stabiliscono l'ordine del giorno provvisorio di ciascuna riunione, che viene inviato ai destinatari di cui all'articolo 4 almeno 15 giorni prima dell'inizio della riunione.

L'ordine del giorno provvisorio contiene i punti la cui domanda di iscrizione sia pervenuta al presidente almeno 21 giorni prima dell'inizio della riunione. Possono tuttavia essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti la cui documentazione sia stata trasmessa ai segretari non oltre la data di spedizione dello stesso.

L'ordine del giorno è adottato dal Comitato di cooperazione all'inizio di ciascuna riunione. L'iscrizione all'ordine del giorno di un punto diverso da quelli figuranti nell'ordine del giorno provvisorio può aver luogo previo consenso di entrambe le Parti.

2. Per tener conto delle esigenze di un caso specifico, si possono ridurre, con l'accordo di entrambe le Parti, i termini di cui al paragrafo 1.

3. Il Comitato di cooperazione può invitare esperti a intervenire alle sue riunioni per fornire informazioni su argomenti specifici.

Articolo 7

Verbale

Viene redatto un verbale di ciascuna riunione, basato su un riassunto ad opera del presidente delle conclusioni raggiunte dal Comitato di cooperazione.

Dopo essere stato approvato dal Comitato di cooperazione, il verbale viene firmato dal presidente e dai segretari e archiviato da ciascuna delle Parti. Una copia del verbale viene inviata a ciascuno dei destinatari di cui all'articolo 4 del presente allegato.

Articolo 8

Raccomandazioni

Il Comitato di cooperazione non formula raccomandazioni, tranne nei casi specifici in cui è abilitato a farlo dal Consiglio di cooperazione ai sensi dell'articolo 78, paragrafo 2 dell’accordo. In questi casi, gli atti recano la denominazione "Raccomandazione", seguita da un numero progressivo, dalla data dell’adozione e da un'indicazione del loro oggetto. Le raccomandazioni vengono adottate d’intesa tra le Parti.

Le raccomandazioni del Comitato di cooperazione sono trasmesse ai destinatari di cui all'articolo 4 del presente allegato. Il Comitato di cooperazione può decidere in merito alla pubblicazione di dette raccomandazioni.

Le raccomandazioni del Comitato di cooperazione sono firmate dal presidente e dai segretari.

Articolo 9

Spese

Le Comunità europee e la Repubblica di Kazakistan sostengono ciascuna le proprie spese relative alla partecipazione alle riunioni del Comitato di cooperazione e dei suoi sottocomitati e gruppi di lavoro, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia in relazione alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico delle Comunità europee, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da una delle lingue ufficiali delle Comunità europee in kazako, che sono a carico della Repubblica di Kazakistan.

Le altre spese relative all’organizzazione materiale delle riunioni, comprese quelle di riproduzione dei documenti distribuiti durante le riunioni, sono a carico della Parte ospitante.

Articolo 10

Sottocomitati e gruppi di lavoro

Il Comitato di cooperazione può creare sottocomitati e gruppi di lavoro che lo assistano nello svolgimento delle sue funzioni. La loro attività è sottoposta all'autorità del Comitato di cooperazione, a cui riferiscono dopo ogni loro riunione. Essi non formulano raccomandazioni.

Il Comitato di cooperazione può modificare il mandato di sottocomitati e gruppi di lavoro nonché abolire sottocomitati e gruppi di lavoro o costituirne altri incaricati di assisterlo nell'esercizio delle sue funzioni.

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL’AZIONE

Regolamento interno del Consiglio di cooperazione e del Comitato di cooperazione istituiti dall’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall’altra: istituzione e funzionamento di un Consiglio di cooperazione UE-Repubblica di Kazakistan, di un Comitato di cooperazione e all’occorrenza, di (sotto)comitati e altri organi speciali.

2. LINEA DI BILANCIO

A-7010: Spese di missione

A- 7031: Spese relative alle riunioni dei comitati

3. BASE GIURIDICA

Decisione comune del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell’accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Kazakistan, dall’altra (da adottare).

4. DESCRIZIONE DELL’AZIONE

4.1 Obiettivo generale

Applicazione delle disposizioni istituzionali dell’accordo di partenariato e di cooperazione

4.2 Periodo contemplato dall’azione e modalità di rinnovo

10 anni (= validità dell’accordo, articolo 92, con possibilità di proroga).

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE O DELLE ENTRATE

5.1 SO/SNO

Spesa non obbligatoria.

5.2 SD/SND

Stanziamenti non dissociati.

5.3 Natura delle entrate

Nessuna entrata.

6. TIPO DI SPESA/ENTRATA

Spese amministrative, parte A del bilancio. Sovvenzione al 100% (missioni di funzionari, organizzazione di conferenze, interpretariato, traduzioni, riproduzione di documenti).

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Metodo di calcolo del costo totale dell’azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

Cfr. sezione 10. L’azione non comporta spese operative, ma solo spese amministrative annuali a seconda della sede e del numero delle riunioni (parte A del bilancio).

7.2 Ripartizione per elementi dell’azione

Stanziamenti d’impegno in mio EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc. contenute nella parte B del bilancio

Stanziamenti d’impegno in mio EUR (prezzi correnti)

>SPAZIO PER TABELLA>

7.4 Calendario degli stanziamenti d’impegno e di pagamento

Stanziamenti d’impegno in mio EUR

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Controlli ad opera dei funzionari responsabili degli stanziamenti amministrativi.

9. ELEMENTI DELL’ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici quantificati, destinatari

Il dialogo istituzionalizzato tra l’UE e la Repubblica di Kazakistan costituirà un presupposto essenziale per conseguire gli obiettivi dell’accordo di partenariato e di cooperazione, segnatamente la promozione degli scambi commerciali e dei flussi di investimenti, il sostegno alle riforme politiche ed economiche nella Repubblica di Kazakistan e una stretta cooperazione in numerosi settori.

I destinatari sono gli operatori economici e, in generale, la popolazione della Repubblica di Kazakistan e dell’Unione europea.

9.2 Giustificazione dell’azione

Coordinamento, da parte delle Comunità europee e dei loro Stati membri, dell’impostazione della cooperazione con la Repubblica di Kazakistan, evitando le sovrapposizioni delle iniziative e facendo ufficialmente dell’Unione europea uno dei principali interlocutori di questo paese. L’impostazione è analoga a quella degli accordi di partenariato e di cooperazione con gli altri nuovi Stati indipendenti, nonché degli accordi europei con i PECO.

9.3 Controllo e valutazione dell’azione

Verifica periodica dei risultati e dell’efficacia del dialogo da parte della Commissione e del Consiglio.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione in materia di stanziamento delle risorse, che terrà conto del personale e degli importi supplementari autorizzati dall’autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull’organico

>SPAZIO PER TABELLA>

Indicare il ritmo al quale dovrebbero essere messe a disposizione le risorse supplementari eventualmente necessarie.

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

(euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi rappresentano il costo totale dei posti supplementari per la durata totale dell'azione, se questa è a durata determinata, e per 12 mesi se la durata è indeterminata.

10.3 Aumento di altre spese operative in seguito all’azione

(euro)

>SPAZIO PER TABELLA>

Gli importi rappresentano il costo totale dell'azione, se questa è a durata determinata, e il costo per 12 mesi se la durata è indeterminata.

N.B. Per coprire i costi delle missioni di funzionari della Commissione, si procederà a riassegnare le risorse esistenti.