51999PC0310

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio su disegni e modelli comunitari /* COM/99/0310 def. - CNS 93/0463 */

Gazzetta ufficiale n. C 248 E del 29/08/2000 pag. 0003 - 0055


Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO su disegni e modelli comunitari (presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2 del trattato CE)

RELAZIONE

PRESENTAZIONE GENERALE

Nel 1993 la Commissione ha presentato al Consiglio ed al Parlamento europeo proposte riguardanti un regolamento sui disegni o modelli comunitari [1] (nel seguito "il Regolamento") ed una direttiva sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [2] (nel seguito "la Direttiva").

[1] GU C 29 del 31.1.1994, COM(1993) 342 def.

[2] GU C 345 del 23.12.1993, COM (1993) 344 def.

Il Consiglio economico e sociale ha espresso un primo parere il 6 luglio 1994 [3] ed un supplemento di parere il 22 febbraio 1995 [4].

[3] GU C 388 del 31.12.1994.

[4] GU C 110 del 2.5.1995.

Nel 1995 il Parlamento europeo ha deciso di discutere in primo luogo la proposta riguardante la direttiva, procedendo alla seconda lettura al momento di adottare una posizione in merito alla proposta di regolamento. In seguito a questa decisione il Parlamento ha adottato la sua opinione in merito alla direttiva nel corso della sessione plenaria del 9 -13 ottobre 1995 [5].

[5] GU C 287 del 30.10.1995.

La Commissione ha presentato la proposta modificata di direttiva il 21 febbraio 1996 [6]; successivamente il Consiglio ha adottato la propria posizione comune in merito alla direttiva il 17 giugno 1997 [7].

[6] GU C 142 del 14.5.1996, COM (1996) 66 def.

[7] GU C 237 del 4.8.1997.

Nel corso della seduta del 22 ottobre 1997 il Parlamento ha adottato alcuni emendamenti alla posizione comune. Con lettera datata 22 dicembre 1997 tuttavia il Consiglio ha dichiarato di non poter adottare tutti gli emendamenti proposti dal Parlamento.

Si è di conseguenza avviata la procedura di conciliazione. Dopo aver seguito l'iter di cui all'art. 251 del Trattato il Comitato di conciliazione ha approvato un testo comune sulla direttiva il 29 luglio 1998 [8].

[8] Decisione del Parlamento europeo del 22 ottobre 1997 (GU C 339 del 10.11. 1997). Decisione del Parlamento europeo del 15 settembre 1998. Decisione del Consiglio del 24 settembre 1998.

La direttiva è stata infine adottata il 13 ottobre 1998 [9].

[9] Direttiva 98/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela giuridica di disegni e modelli, GU L 289 del 28.10.1998.

Le discussioni sulla direttiva hanno costituito uno dei motivi per cui si sono temporaneamente rinviati i lavori sul Regolamento.

Un altro motivo per il rinvio temporaneo delle attività riguardanti il Regolamento era costituito da un importante parere [10] reso dalla Corte di giustizia nel 1994. In seguito a tale parere, nel definire una disciplina nuova ed unitaria di disegni e modelli comunitari per mezzo di un regolamento la Comunità deve servirsi della stessa base giuridica utilizzata per il regolamento sul marchio comunitario [11], vale a dire l'art. 308 del Trattato, mentre la proposta iniziale della Commissione si fondava sull'art. 95 del Trattato.

[10] Parere 1/94 della Corte di giustizia, 15.11.1994 (Uruguay Round).

[11] Regolamento del Consiglio (CE) N. 40/94 del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, GU L 11 del 14.1.1994.

Nel novembre 1997 il presidente della commissione giuridica e per i diritti dei cittadini del Parlamento europeo ha invitato la Commissione a ritirare la sua proposta iniziale di regolamento ed a sostituirla con una basata sull'art. 308 del trattato.

Per i motivi sopra illustrati la Commissione ha pertanto deciso di modificare la sua proposta di regolamento su disegni e modelli comunitari.

La proposta così modificata si fonda sull'art. 308 del trattato.

Essa include inoltre tutte le pertinenti disposizioni di diritto sostanziale in tema di disegni e modelli incorporate nella corrispondente direttiva. Per alcuni aspetti tali disposizioni differiscono da quelle di diritto sostanziale in tema di disegni e modelli che facevano parte della proposta di regolamento su disegni e modelli comunitari inizialmente presentata dalla Commissione.

Questo sviluppo può ricondursi al fatto che le disposizioni della proposta di regolamento inizialmente presentata dalla Commissione incorporavano le disposizioni di diritto sostanziale della proposta iniziale di direttiva fatta dalla Commissione. Nel corso delle discussioni sull'adozione della direttiva alcune di queste disposizioni sono state modificate. Per un'analisi dettagliata di tali cambiamenti si vedano i commenti ai singoli articoli.

Il dibattito sulla direttiva svoltosi nel quadro della procedura di conciliazione s'è concentrato in particolare sul libero impiego di parti di ricambio per le riparazioni e sulla tutela del loro disegno o modello. In termini di disegno industriale il problema interessava in particolare le componenti di prodotti complessi dal cui aspetto dipende il disegno o modello. In tali casi si rischierebbe di privare il consumatore di ogni possibilità di scelta nella sostituzione della parte con un ricambio per realizzare una riparazione del prodotto complesso atta a ripristinarne l'aspetto originario. La clausola cosiddetta "delle riparazioni" dovrebbe evitare di determinare mercati delle parti di ricambio controllati da un unico produttore, in particolare nel settore automobilistico.

Dopo lunghe e complesse discussioni il Comitato di conciliazione ha finalmente raggiunto un accordo cui si fa spesso riferimento con la denominazione di compromesso "freeze plus"(congelamento con aggiunte). Tale compromesso dispone che gli Stati membri mantengano in vigore le disposizioni di legge esistenti relative all'impiego delle parti di ricambio a scopi di riparazione ed introducano cambiamenti di tali disposizioni soltanto qualora essi mirino ad una liberalizzazione del mercato dei ricambi. La Commissione si è impegnata a presentare un'analisi delle conseguenze della direttiva tre anni dopo la sua data d'attuazione e di proporre, entro un anno al più tardi, le modifiche eventualmente necessarie per realizzare pienamente il mercato interno per quanto riguarda le parti di ricambio. Quest'accordo sulle parti di ricambio è incorporato negli artt. 14 e 18 della direttiva, oltre che in alcuni elementi del preambolo ad essi relativi. La Commissione si è infine impegnata ad avviare un'attività di consultazione subito dopo avere adottato la direttiva, rivolta alle parti più direttamente interessate e mirante a raggiungere un accordo volontario tra di esse in merito al libero impiego di parti di ricambio a scopi di riparazione ed alla loro tutela giuridica. Tale attività di consultazione ha avuto nel frattempo inizio.

Giacché nella fase attuale non è ancora stato possibile arrivare ad una completa armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in tema di disegni e modelli per quanto riguarda l'aspetto delle parti di ricambio non sembra opportuno né realistico aspettarsi di poter realizzare tale armonizzazione per mezzo del presente regolamento.

Non sarebbe opportuno poiché la Commissione ha appena avviato le consultazioni con le parti più direttamente interessate alla questione dei ricambi, conformemente all'impegno preso nei confronti di Consiglio e Parlamento. In tali circostanze sarebbe preferibile aspettare l'esito di tali consultazioni e, successivamente, il risultato dell'esame delle conseguenze della direttiva, con particolare riferimento al settore delle parti di ricambio, conformemente all'art. 18 della direttiva stessa, prima di presentare eventuali proposte sul libero impiego delle parti di ricambio e sulla tutela del loro disegno o modello nell'ambito del presente regolamento.

Non sarebbe neanche realistico attendersi che in questa fase, e nelle circostanze sopra descritte, si possa trovare una soluzione concreta per quanto riguarda l'impiego e la tutela dei disegni o modelli delle parti di ricambio nell'ambito del regolamento.

Per questi motivi la proposta modificata esclude per il momento la registrazione del disegno o modello della componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipenda il disegno o modello della componente (art. 10, lettera a)). La Commissione presenterà una proposta relativa all'impiego ed alla tutela delle parti di ricambio nell'ambito del presente regolamento parallelamente a quella mirante a realizzare appieno il mercato interno per quanto riguarda le parti di ricambio nel quadro della direttiva su disegni e modelli.

Quest'impostazione può non rappresentare la soluzione ideale, ma rispetta pienamente l'accordo raggiunto nell'ottobre 1998 in merito alla direttiva su disegni e modelli.

Giova rilevare che l'impostazione suggerita non priva i progettisti di parti di ricambio di ogni possibilità di presentare domande di registrazione dei loro progetti.

In primo luogo può essere richiesta la registrazione di parti di ricambio il cui disegno o modello non sia dipendente dall'aspetto del prodotto complesso, purché esse soddisfino le condizioni di cui all'art. 4 del presente Regolamento.

In secondo luogo, laddove risulti impossibile registrare in quanto disegno o modello comunitario il disegno o modello di una data parte di ricambio in applicazione dell'art. 10, lettera a), sarà pur sempre possibile richiedere la registrazione di tali disegni o modelli in quegli Stati membri che continuano a consentirlo in forza dell'art. 14 della direttiva.

CHIARIMENTI RELATIVI AGLI ARTICOLI

Art. 1

Il paragrafo 2, lettera a) specifica che, contrariamente a quanto avviene nel quadro di un'impostazione basata su un copyright (nell'ambito della quale una creazione è tutelata indipendentemente da qualsiasi "formalità"), la protezione del disegno o modello non registrato è subordinata alla condizione che esso sia stato messo a disposizione del pubblico.

Artt. 3 e 4

Gli artt. 3 e 4 sono stati allineati rispettivamente all'art. 1 ed all'art. 3 della Direttiva.

Art. 5

L'art. 5 è stato allineato all'art. 4 della Direttiva. La nuova formulazione utilizzata alle lettere a) e b) mira ad evitare il ricorso alla nozione di "data di riferimento" contenuta nella proposta originaria. Il contenuto del paragrafo 2 della proposta originaria è stato trasferito al paragrafo 1 dell'art. 8.

Art. 6

L'art. 6 è stato allineato all'art. 5 della Direttiva.

Art. 7

Questa disposizione è stata soppressa poiché i suoi contenuti sono stati parzialmente incorporati nell'art. 5, lettere a) e b), nell'art. 6, paragrafo 1 e nell'art. 8.

Art. 8

L'art. 8 è stato allineato all'art. 6 della Direttiva. Il paragrafo 1 corrisponde all'art. 5, paragrafo 2 della proposta originaria. Il riferimento agli artt. 5 e 6 è una conseguenza inevitabile dell'abbandono della nozione di data di riferimento. I paragrafi 2 e 3 di questo articolo corrispondono ai paragrafi 1 e 2 dell'art. 8 della proposta originaria.

Artt. 9 e 10

Le disposizioni in questione sono state allineate rispettivamente all'art. 7 ed all'art. 8 della Direttiva.

Art. 10 bis

Questa nuova disposizione esclude temporaneamente i disegni e modelli relativi a componenti di prodotti complessi dalla protezione accordata a disegni e modelli comunitari. Essa è la conseguenza dell'accordo sulle parti di ricambio raggiunto nell'ambito della procedura di conciliazione riguardante la direttiva su disegni e modelli. La questione è già stata commentata in modo più ampio nella relazione.

Art. 11

L'art. 11 è stato allineato all'art. 9 della Direttiva.

Art. 12

La modifica fondamentale rispetto al testo originale riguarda il fatto che la protezione di un disegno o modello comunitario non registrato comincia ad operare alla data in cui il disegno o modello in questione viene per la prima volta messo a disposizione del pubblico "all'interno della Comunità". Questa disposizione contiene un nuovo paragrafo 2 che chiarifica il concetto di "mettere a disposizione del pubblico". Quando viene utilizzata per stabilire il momento a partire da cui si può invocare il diritto conferito da un disegno o modello non registrato tale nozione non coincide più con quella utilizzata nell'art. 8 per stabilire il momento in cui si devono valutare le esigenze di protezione, poiché hanno rilevanza soltanto le divulgazioni che abbiano luogo sul territorio della Comunità.

Art. 13

Questa disposizione è stata allineata all'art. 10 della Direttiva.

Art. 15

La seconda frase di questa disposizione è nuova e definisce le modalità per esercitare la privativa comunitaria.

Art. 16

I paragrafi 1 e 2 di questa disposizione sono stati modificati per chiarire che l'obiettivo dei procedimenti legali riguardanti la privativa comunitaria è quello di ottenere un riconoscimento della qualità di legittimo titolare di tale diritto. Le possibili conseguenze di tale riconoscimento si esplicherebbero dunque nel fatto che, a richiesta del legittimo titolare, venga assegnata la proprietà del disegno o modello comunitario oppure venga revocata la qualifica di disegno o modello comunitario. La prima azione ("action en revendication") sarebbe disciplinata dalla lex fori, mentre la seconda (azione di revoca) dal Regolamento.

Art. 20

Gli artt. 20 e 21 della proposta originaria sono stati fusi in questa disposizione, che pertanto copre i disegni o modelli comunitari tanto registrati quanto non registrati. La disposizione in questione è stata inoltre allineata all'art. 12 della Direttiva.

Il paragrafo 2 rispecchia il contenuto dell'art. 20 della proposta originaria, vale a dire il fatto che la privativa comunitaria non registrata conferisce unicamente il diritto d'impedire l'impiego del disegno o modello in questione qualora l'impiego contestato sia il risultato di una copiatura in malafede del disegno o modello protetto.

Art. 22

Questa disposizione è stata allineata all'art. 13 della Direttiva.

Art. 26

L'art. 26 contiene una riformulazione del paragrafo 1 della proposta originaria mirante a specificare che la dichiarazione d'invalidità pronunciata da un tribunale è soggetta alla norma procedurale che impone di ottenere tale dichiarazione per mezzo di una domanda riconvenzionale nel corso di un'azione in giudizio per violazione di diritti.

Il nuovo paragrafo 2 precisa chi può dichiarare invalido un disegno o modello comunitario non registrato e in che modo può farlo.

Il paragrafo 3 contiene una riformulazione del paragrafo 2 della proposta originaria ed è stato allineato all'art. 11, paragrafo 9 della Direttiva.

Art. 27

L'art. 27 è stato ristrutturato ed allineato all'art. 11 della Direttiva.

La lettera a) del paragrafo 1 è una nuova disposizione che si uniforma all'art. 11, paragrafo 1, lettera a) della Direttiva. Inoltre le lettere a), b) e c) della proposta originaria sono state fuse nell'attuale lettera b), ricalcata sull'art. 11, paragrafo 1, lettera b) della Direttiva.

La nuova lettera d) corrisponde all'art. 27, paragrafo 2) della proposta originaria. La formulazione è stata allineata a quella dell'art. 11, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva.

Le nuove lettere e), f), e g) corrispondono ai motivi d'invalidità stabiliti dall'art. 11, paragrafo 2, lettere a), b) e c) della Direttiva. Mentre nella direttiva l'introduzione di tali motivi è lasciata alla discrezione dei singoli Stati membri, nel caso del disegno o modello comunitario va dichiarato se essi fanno parte dell'elenco esauriente contenuto in tale articolo o no. Si suggerisce di disporre che questi motivi supplementari non siano considerati facoltativi, prendendo in considerazione anche le norme speciali dei paragrafi da 3 a 6.

I nuovi paragrafi da 2 a 4 rappresentano un allineamento alle disposizioni dell'art. 11, paragrafi da 3 a 5 della Direttiva e specificano quali persone od enti abbiano diritto d'invocare i motivi specifici d'invalidità.

La seconda frase del paragrafo 3 introduce una disposizione che corrisponde al paragrafo 6 dell'art. 11 della Direttiva in quanto offre ai singoli Stati membri i cui diritti nazionali antecedenti siano in conflitto con il disegno o modello comunitario la facoltà di lasciare alle proprie autorità il diritto di richiedere di propria iniziativa che venga dichiarato invalido il disegno o modello comunitario, anche se i titolari dei diritti in causa non iniziano tale procedimento. Un'impostazione analoga è suggerita in rapporto alle voci di cui all'art. 6 ter della Convenzione di Parigi (si veda il nuovo paragrafo 4).

Il paragrafo 5 contiene una riformulazione dell'art. 27, paragrafo 3 della proposta originaria. Esso estende la possibilità di una dichiarazione d'invalidità territorialmente circoscritta ai casi di conflitto con un marchio precedente, un'opera soggetta a copyright, uno stemma tutelato dall'art. 6 ter della Convenzione di Parigi, o stemmi diversi da quelli coperti da quest'ultima disposizione che siano di particolare interesse in uno Stato membro.

Il nuovo paragrafo 6 è allineato all'art. 11, paragrafo 7 della Direttiva.

Art. 34

Il nuovo paragrafo 1 bis introduce una disposizione analoga all'art. 22, paragrafo 2 del regolamento sul marchio comunitario.

Art. 37

L'art. 37 fonde gli artt. 37 e 38 della proposta originaria, apportandovi alcune modifiche redazionali di secondaria importanza.

Il paragrafo 1 precisa che la possibilità di ricorrere ad un ufficio nazionale competente in tema di proprietà industriale per introdurre una domanda di disegno o modello comunitario non dipende più, contrariamente a quanto disposto dalla proposta originaria, da una decisione dello Stato membro interessato.

Al paragrafo 2 è stata aggiunta una seconda frase con cui si fa obbligo all'ufficio nazionale od all'ufficio del Benelux d'informare il richiedente dell'avvenuto inoltro della sua domanda all'Ufficio d'armonizzazione.

Art. 39

Questa disposizione è stata ristrutturata rispetto alla proposta originaria.

Il paragrafo 1 ed il nuovo paragrafo 1 bis elencano tutti gli elementi che devono figurare nella domanda perché essa sia valida, incorporando anche elementi che facevano parte dei paragrafi 2 e 4 della proposta originaria (che sono stati soppressi).

Il paragrafo 2 della proposta originaria è stato soppresso poiché il deposito di facsimili e campioni, anche se finalizzato ad un rinvio della pubblicazione, costringerebbe l'Ufficio ad affrontare enormi problemi di magazzinaggio oltre a rendere impossibile per l'Ufficio stesso elaborare le domande senza produrre documenti su carta.

Il paragrafo 1 bis contiene tre elementi obbligatori, che sono mantenuti distinti dagli elementi di cui al paragrafo 1 perché, per quanto riguarda la mancata ottemperanza a questi requisiti, si applicano norme diverse (si vedano gli artt. 48 e 49).

Il paragrafo 3 contiene elementi facoltativi.

Il nuovo paragrafo 7 mira ad evitare che l'obbligo di rendere pubblici determinati elementi d'informazione in forza di quanto prescritto dal paragrafo 1 bis possa restringere indebitamente la portata della tutela concessa al disegno o modello comunitario (ad esempio perché il fatto d'indicare il prodotto in cui il disegno o modello si attua potrebbe indurre a concludere che non vi siano ostacoli all'impiego dello stesso disegno o modello per un prodotto diverso).

Art. 41

Dal paragrafo 1 di questa disposizione è stata soppressa la condizione che subordina l'ottenimento di una data di deposito della domanda all'avvenuto pagamento delle relative tasse di pubblicazione e registrazione.

Il paragrafo 2 è nuovo e si applica al caso in cui, nonostante le precauzioni di cui all'art. 37, paragrafi 2 e 3, una domanda inoltrata da un ufficio nazionale o da quello del Benelux pervenga in ritardo all'Ufficio di armonizzazione. Confrontando tale disposizione con una analoga contenuta nel regolamento sul marchio comunitario (art. 27) si è portato a due mesi il termine entro il quale tali domande devono essere inviate all'Ufficio di armonizzazione per mantenere come data di deposito quella in cui sono state presentate presso l'ufficio centrale per la proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio del Benelux.

Art. 48

L'art. 48 è stato considerevolmente rielaborato e chiarito rispetto alla proposta originaria.

Il paragrafo 1 della proposta originaria è stato soppresso; il suo contenuto è stato riversato in forma più precisa nel nuovo art. 49 bis. Il nuovo paragrafo 1 corrisponde al paragrafo 2, lettera a) della proposta originaria; esso è stato isolato e forma una disposizione separata in quanto riguarda una prima fase distinta dell'esame cui l'Ufficio procede per verificare se sia possibile assegnare una data di deposito della domanda.

Il campo d'applicazione del paragrafo 2, lettera a) è più ampio di quello previsto per il paragrafo 2, lettera b) della proposta originaria giacché copre le prescrizioni obbligatorie di cui all'art. 39, paragrafo 1, lettera a) nonché quelle facoltative di cui all'art. 39, paragrafo 3.

La nuova disposizione di cui al paragrafo 2, lettera b) sancisce l'obbligo di uniformarsi alle prescrizioni formali stabilite dal regolamento d'attuazione.

Il paragrafo 2, lettera c) è una nuova disposizione che impone ai richiedenti domiciliati al di fuori del territorio della Comunità l'obbligo di nominare un rappresentante.

La nuova disposizione di cui al paragrafo 2, lettera d) richiede esplicitamente un accertamento volto a documentare l'avvenuto pagamento delle tasse dovute. Questa prescrizione era implicita nel paragrafo 2, lettera b) della proposta originaria.

Art. 49

Come s'è già visto la nuova formulazione dell'art. 49 risulta dalla rielaborazione dell'art. 48.

Il paragrafo 1, il cui contenuto (ancorché in una formulazione diversa) corrisponde a quello della proposta originaria, stabilisce il principio che l'Ufficio debba invitare il richiedente a riparare ad ogni irregolarità sanabile risultante dall'esame di cui all'art. 48.

Il nuovo paragrafo 2 verte sui contenuti della seconda frase del paragrafo 2 della proposta originaria, la cui prima frase è stata incorporata in un nuovo paragrafo 3. Nel paragrafo 2 rientrano ora le sanzioni che figuravano nel paragrafo 3 della proposta originaria per il caso in cui non si sanino le irregolarità.

Art. 49 bis

Il nuovo art. 49 bis sviluppa le disposizioni contenute nell'art. 48, paragrafo 1 della proposta originaria.

All'atto di eseguire l'esame formale di cui all'art. 48 l'Ufficio controllerà di sua iniziativa se il disegno o modello per il quale si cerca la protezione comunitaria sia effettivamente un disegno o modello ai termini del Regolamento, ovvero se sia contrario all'ordine pubblico od al buon costume.

Questa disposizione intende limitare per quanto possibile l'obbligo fatto all'Ufficio di verificare le condizioni sostanziali per la registrazione del disegno o modello, giacché il principio su cui si basa il Regolamento è quello secondo cui il controllo dell'ottemperanza ai requisiti per la protezione andrebbe in linea di massima effettuato a posteriori.

Art. 52

Conformemente a quanto disposto dal paragrafo 1 il titolare del diritto può richiedere unicamente un rinvio della pubblicazione della durata di 30 mesi. Qualora il titolare del diritto desideri procedere in tal senso può richiedere all'Ufficio di abbreviare questo periodo e di procedere ad una pubblicazione anticipata del disegno o modello (paragrafo 4). Il paragrafo 3 della proposta originaria è stato modificato di conseguenza.

Le modifiche apportate al paragrafo 2 chiariscono che, per ottenere la registrazione del disegno o modello di cui si è rinviata la pubblicazione, devono essere rispettate tutte le condizioni per la sua registrazione.

Il paragrafo 4, lettera b) è stato soppresso poiché è stata soppressa anche la possibilità di depositare facsimili o campioni del prodotto in cui si attua il disegno o modello.

Il paragrafo 7 della proposta originaria è stato soppresso in quanto superfluo.

Art. 53

L'art. 53 della proposta originaria è stato soppresso poiché il suo contenuto è incluso in una nuova formulazione dell'art. 13.

Art. 56

Il riferimento del paragrafo 1 alla Commissione ed agli Stati membri è stato soppresso. Dopo aver preso in attenta considerazione la questione si è ritenuto che non fosse appropriato né opportuno che la Commissione e gli Stati membri disponessero della possibilità d'iniziare un procedimento d'invalidità presso l'Ufficio e d'intervenire in tali procedimenti.

L'obiettivo cui mira l'art. 56 della proposta originaria può essere conseguito con altri mezzi, già disponibili nell'ambito del diritto comunitario.

Per quanto riguarda il diritto ad intervenire presso l'Ufficio basta rifarsi al diritto della Commissione e dei singoli Stati membri d'impugnare davanti alla Corte di giustizia in forza dell'art. 230, paragrafo 1 del trattato CE qualsiasi decisione presa dall'Ufficio. Benché questo diritto non sia espressamente sancito dal trattato esso deriva dai principi consacrati dalla sentenza della Corte nel caso "Les Verts/Parlamento europeo" (Causa 294/83, REC. 1986, pag. 1339).

In forza dell'art. 37 dello Statuto della Corte di giustizia inoltre la Commissione e gli Stati membri hanno un diritto autonomo ad intervenire in qualsiasi appello rivolto al Tribunale di primo grado od alla Corte di giustizia a norma dell'art. 65 del presente regolamento.

Per i motivi già esposti si è soppressa la possibilità che la Commissione e gli Stati membri possano essere associati a terzi in quanto parti intervenienti in un procedimento d'invalidità, in conformità di quanto è disposto dall'art. 58, paragrafo 2 della proposta originaria.

Art. 59

Il paragrafo 1 tiene conto della riformulazione degli articoli da 113 a 115.

Art. 67

Il paragrafo 1 è stato modificato per tener conto del nuovo art. 49 bis. L'Ufficio può prender l'iniziativa di esaminare, andando al di là dei meri fatti, prove ed argomenti addotti dalle parti, la questione della validità qualora l'oggetto della protezione non corrisponda alla definizione di disegno o modello, il problema di stabilire se il disegno o modello protetto risulti contrario all'ordine pubblico od al buon costume ovvero sia la componente di un prodotto complesso a termini dell'art. 10, lettera a), paragrafo 1. Ciò risulta particolarmente necessario nell'esame di cui all'art. 49 bis, nell'ambito del quale la procedura fa capo ad un terzo.

Art. 82

Questa disposizione ha subito cambiamenti di rilievo.

La disposizione modificata solleva l'Ufficio dall'obbligo di svolgere qualsiasi attività amministrativa riguardante i rappresentanti che già figurano sull'elenco dei rappresentanti professionali per questioni pertinenti al marchio comunitario, costituito a norma dell'art. 89 del regolamento sul marchio comunitario, poiché questi rappresentanti godranno di un uguale potere di rappresentanza in questioni pertinenti a disegni o modelli (paragrafo 1, lettera b).

Inoltre chi abbia il potere di rappresentanza in questioni pertinenti a disegni o modelli davanti al competente ufficio di uno Stato membro, pur senza godere delle qualifiche atte a consentirgli di accedere all'elenco dei rappresentanti istituito nell'ambito del regolamento sul marchio comunitario, si vedrà attribuire un potere di rappresentanza presso l'Ufficio limitato ad azioni pertinenti a disegni o modelli (paragrafo 1, lettera c)). Sotto questo aspetto al paragrafo 4, lettera a) (ex paragrafo 2 della proposta originaria) si è aggiunta la prescrizione che l'interessato debba avere la nazionalità di uno Stato membro, allineando così la proposta alle corrispondenti disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.

Il circolo di persone che godono del diritto di accedere all'elenco a norma del paragrafo 4, lettera c) (paragrafo 2, lettera b) della proposta originaria) è stato ristretto alle persone che godono del potere di rappresentanza presso gli uffici nazionali degli Stati membri per questioni pertinenti a disegni o modelli. Si è tuttavia soppressa la condizione che l'interessato debba avere il potere di rappresentanza di fronte all'ufficio dello Stato membro in cui ha la sua sede commerciale poiché tale prescrizione risultava troppo restrittiva alla luce degli artt. 52 e 59 del trattato CE.

Il paragrafo 6, lettera a) introduce una certa flessibilità per quanto riguarda il nuovo requisito della nazionalità introdotto dal paragrafo 4, lettera a). La Commissione si attende che il presidente dell'Ufficio si avvalga dei poteri discrezionali conferitigli da tale disposizione per accordare esenzioni dal requisito della nazionalità di uno Stato membro nel caso in cui chi richiede tale esenzione risponda ai requisiti di cui al paragrafo 4, lettera c).

Art. 83

Questa disposizione è stata mantenuta sostanzialmente immutata, ma è stata tuttavia integrata da due nuove disposizioni, una nel paragrafo 1, lettera a) ed un'altra nel nuovo art. 83 bis.

Il nuovo paragrafo 1, lettera a) ispirato all'art. 104 del regolamento sul marchio comunitario dovrebbe dirimere situazioni in cui i provvedimenti volti a garantire il rispetto della decisione di un tribunale francese in Germania o in Italia siano disciplinati dalla Convenzione di Bruxelles nella redazione recepita dalla Convenzione di San Sebastian del 1989 per l'accesso di Spagna e Portogallo, laddove l'applicazione della stessa decisione da parte di un tribunale belga sia ancora disciplinata dalla Convenzione di Bruxelles nella sua formulazione precedente, che non tiene conto della Convenzione successiva. E' probabile che tali situazioni si verifichino con maggior frequenza in futuro a causa della progressiva entrata in vigore della convenzione pertinente all'adesione di Austria, Finlandia e Svezia, ed ancor più nel quadro del futuro ampliamento dell'Unione.

Il paragrafo 3 è stato soppresso in quanto superfluo e fuorviante.

Art. 83 bis

Questo nuovo articolo mira a chiarire la situazione che si verrebbe a creare se il presente Regolamento entrasse in vigore prima che Austria, Finlandia o Svezia (o qualsiasi altro futuro Stato membro) abbiano ratificato la rispettiva convenzione di adesione alla Convenzione di Bruxelles. La menzione della Convenzione di Bruxelles fatta nell'art. 83 non può comportare l'obbligo per Stati membri di recente o futura adesione di applicare in anticipo detta convenzione in questo specifico campo, prima che la rispettiva convenzione di adesione abbia ricevuto l'approvazione parlamentare o sia addirittura stata conclusa. Il riferimento a convenzioni multilaterali o bilaterali mira in particolare a coprire la Convenzione di Lugano, che potrebbe applicarsi a diverse relazioni tra nuovi arrivati e molti Stati membri di vecchia data.

Art. 88

Le modifiche contenute nel paragrafo 2 sono una conseguenza della ristrutturazione dell'art. 27.

Art. 89

Per quanto riguarda l'onere della prova della rispondenza del disegno o modello comunitario ai requisiti per la protezione si è introdotta una distinzione relativa al fatto che si tratti di un disegno o modello comunitario registrato (paragrafo 1) o non registrato (paragrafo 2).

Art. 93

Questa disposizione contiene diversi nuovi elementi rispetto alla proposta originaria.

Essa non contiene più il diritto all'informazione (paragrafo 2, lettera a) della proposta originaria) perché si è soppressa una disposizione corrispondente della Direttiva. Lo specifico problema del diritto all'informazione sarà trattato nel contesto dell'iniziativa della Commissione sulla lotta alle contraffazioni [12].

[12] Libro verde "La lotta alla contraffazione ed alla pirateria nel mercato interno", COM(1998) 569 def. del 15.10.1998.

Il paragrafo 1, lettera c) è nuovo e dovrebbe contribuire alla lotta contro le infrazioni indirette.

Il paragrafo 1, lettera d) contiene una nuova formulazione dei contenuti del paragrafo 4 della proposta originaria.

Art. 100

Questa disposizione è stata allineata agli artt. 16 e 17 della Direttiva.

TITOLO XII (Artt. 101-122)

La denominazione di questo titolo è stata modificata per tener conto della diversa impostazione adottata per le disposizioni riguardanti l'Ufficio.

L'Ufficio d'armonizzazione (marchi, disegni e modelli) è stato istituito dal regolamento sul marchio comunitario ed è entrato in servizio l'1 settembre 1994. Per tale motivo si propone di limitare le disposizioni relative all'Ufficio a quelle necessarie affinché esso possa svolgere i suoi compiti in questioni pertinenti a disegni e modelli.

Ciò ha reso superfluo suddividere il titolo in diverse sezioni poiché il titolo aggiunge soltanto alcune disposizioni supplementari che vanno ad integrare quelle contenute nel regolamento sul marchio comunitario.

Artt. 101-106

Queste disposizioni sono state soppresse giacché la materia è pienamente disciplinata dalle corrispondenti disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.

Artt. 107-112

Si è lasciata cadere la maggior parte delle disposizioni contenute negli articoli da 107 a 112 della proposta originaria in quanto la materia è integralmente disciplinata dal regolamento sul marchio comunitario. Si sono mantenuti soltanto alcuni elementi in una forma leggermente modificata.

Artt. 113-128

Anche queste disposizioni sono state soppresse o modificate sotto l'aspetto redazionale, ma sostanzialmente l'impostazione adottata è identica a quella della proposta originaria e del regolamento sul marchio comunitario.

Sembra più opportuno ampliare la competenza dell'esistente Amministrazione dei marchi e della divisione legale, modificandone di conseguenza la denominazione (art. 113).

L'art. 114 è stato modificato sotto due aspetti rispetto alla proposta originaria. In seguito alla prima modifica si è lasciata cadere l'istituzione di una divisione per le formalità e si è conferito ai singoli esaminatori il potere decentralizzato di prendere decisioni nell'ambito della procedura precedente alla registrazione. Gli esaminatori procederanno anche a studiare i motivi di non registrabilità in applicazione del nuovo art. 49 bis.

Gli articoli da 118 a 122 sono stati soppressi in quanto gli aspetti in questione risultano integralmente disciplinati dalle corrispondenti disposizioni del regolamento sul marchio comunitario.

L'art. 124 contiene alcune disposizioni relative all'attuazione del Regolamento: il paragrafo 1 è stato considerevolmente semplificato eliminando l'elenco dei temi da trattare nel regolamento d'attuazione, ed il paragrafo 2 dispone l'adozione di un regolamento in tema di tasse oltre a contenere un elenco esauriente delle tasse di cui l'Ufficio può richiedere il pagamento in aggiunta a quelle menzionati altrove nel Regolamento. Il contenuto di tale articolo copre quindi le questioni trattate nell'art. 127, paragrafi 1 e 2, della proposta originaria.

Il nuovo art. 124 bis è una conseguenza della nuova impostazione adottata nell'ambito dell'art. 117, in conformità della quale la competenza a decidere in merito agli appelli è affidata alla commissione d'appello istituita nel quadro del regolamento sul marchio comunitario.

L'art. 125 della proposta iniziale è stato soppresso in quanto giudicato in larga misura superfluo.

Proposta modificata di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO su disegni e modelli comunitari

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione [13],

[13] GU C 29 del 31.1.1994, pag. 20.

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale [14],

[14] GU C 110 del 2.5.1995, pag. 12

(1) considerando che sono obiettivi della Comunità, sanciti dal trattato, porre le fondamenta di un'unione sempre più stretta fra i popoli europei, favorire più strette relazioni fra gli Stati che ad essa partecipano ed assicurare, agendo di concerto, il progresso economico e sociale dei paesi della Comunità, eliminando le barriere che dividono l'Europa; che, a tale scopo, il trattato prevede la creazione di un mercato interno, l'abolizione degli ostacoli alla libera circolazione delle merci e l'istituzione di un regime inteso a garantire che la concorrenza non sia falsata nel mercato comune; che un regime unificato per il rilascio di disegni o modelli comunitari che fruisca di una protezione uniforme ed abbia efficacia uniforme in tutto il territorio della Comunità favorirebbe il conseguimento di questi obiettivi;

(2) considerando che soltanto i paesi del Benelux si sono dati una legge uniforme sulla protezione del disegno industriale; che, eccettuato il regime del Benelux, nella Comunità la tutela di disegni e modelli avviene soltanto in forza della legge nazionale ed ha un'efficacia circoscritta al territorio di ciascuno Stato membro; che attualmente in nessuno Stato membro esiste una disciplina legislativa dei disegni e dei modelli; che disegni e modelli identici possono essere protetti secondo modalità diverse in Stati membri diversi e nell'interesse di titolari diversi; che questa situazione determina inevitabilmente conflitti nel commercio intracomunitario;

(3) considerando che le notevoli divergenze riscontrabili tra le legislazioni nazionali in materia di disegno industriale impediscono e falsano la concorrenza su scala comunitaria tra i fabbricanti di prodotti tutelati poiché, a differenza di quanto avviene sui mercati nazionali, nella Comunità il commercio e la concorrenza dei prodotti in cui è attuato un disegno o un modello risultano ostacolati e falsati dalla pletora di domande, uffici, procedure, leggi, diritti esclusivi con efficacia nazionale e dal cumulo delle spese amministrative, con la conseguenza che chi richiede la protezione deve far fronte a costi e tasse elevati;

(4) considerando che, indipendentemente dal grado di armonizzazione delle leggi nazionali, il fatto che la tutela di questi disegni o modelli sia limitata al territorio dei singoli Stati membri può determinare una compartimentazione del mercato interno per i prodotti aventi un disegno o modello specifico in settori con diversi titolari di diritti, e costituisce quindi un ostacolo alla libera circolazione delle merci;

(5) considerando che in queste circostanze si rendono necessarie una protezione comunitaria dei disegni e dei modelli che sia direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri e l'istituzione di un'autorità competente per i disegni e i modelli comunitari investita di poteri estesi a tutto il territorio della Comunità, poiché solo in tal modo sarà possibile ottenere, depositando un'unica domanda presso l'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli) secondo un'unica procedura ed applicando un'unica legge, un disegno o modello soggetto ad una disciplina unitaria applicabile su un territorio esteso all'insieme degli Stati membri;

(6) considerando che spetta pertanto alla Comunità adottare provvedimenti idonei a far raggiungere tali obiettivi, che non possono essere conseguiti mediante l'iniziativa individuale degli Stati membri e che, in considerazione della portata e degli effetti che può avere l'istituzione di una disciplina dei disegni e modelli comunitari e di un'autorità competente in materia, possono essere conseguiti soltanto dalla Comunità;

(7) considerando che l'elevata qualità del disegno industriale è una caratteristica importante dell'industria comunitaria ai fini della concorrenza con l'industria di altri paesi e costituisce in molti casi il fattore decisivo per il successo commerciale del prodotto in cui trova attuazione; che una migliore protezione del disegno industriale non solo promuove la contribuzione dei singoli disegnatori all'eccellenza della produzione comunitaria in questo campo, ma incoraggia anche i processi innovativi, l'emergere di nuovi prodotti e gli investimenti produttivi; che un sistema di tutela dei disegni e dei modelli più accessibile e adeguato alle esigenze del mercato interno risulta dunque di fondamentale importanza per l'industria comunitaria;

(8) considerando che un siffatto sistema di tutela costituisce il presupposto imprescindibile per arrivare ad ottenere una tutela corrispondente sui principali mercati esteri della Comunità;

(9) considerando che le disposizioni sostanziali di questo regolamento nel campo della disciplina del disegno industriale vanno allineate alle analoghe disposizioni della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [15];

[15] GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

(10) considerando che l'innovazione tecnologica non andrebbe intralciata accordando a caratteristiche dettate unicamente da funzioni tecniche la protezione riservata a disegni e modelli; che beninteso tale principio non comporta la necessità che disegni e modelli possiedano un valore estetico; che analogamente l'interfunzionalità di prodotti di differente fabbricazione non andrebbe ostacolata estendendo la protezione al disegno o modello dei particolari meccanici; che le caratteristiche del disegno o modello escluso dalla protezione per tali motivi non andrebbero prese in considerazione al fine di determinare se altre caratteristiche del disegno o modello presentino i requisiti per godere della protezione in oggetto;

(11) considerando che i particolari meccanici dei prodotti modulari possono tuttavia costituire un elemento importante delle loro caratteristiche innovative nonché un loro punto di forza sotto il profilo commerciale e che sarebbe pertanto opportuno prevedere la possibilità di estendere anche ad essi il beneficio della protezione;

(12) considerando che la direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli non ha consentito di realizzare un completo ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti l'impiego di disegni e modelli tutelati di componenti di prodotti complessi a fini di riparazione; che nell'ambito della procedura di consultazione disposta da detta direttiva la Commissione s'è impegnata a passare in rassegna le conseguenze delle disposizioni contenute nella direttiva stessa tre anni dopo la sua data d'entrata in vigore, con particolare riferimento ai settori industriali maggiormente interessati dalle discussioni in corso sulla questione di una clausola sulle riparazioni, applicabile alle componenti di prodotti complessi; che in tali circostanze è opportuno escludere dalla tutela derivante dal presente regolamento disegni e modelli di componenti di prodotti complessi fino a quando il Consiglio non avrà deciso, in base ad una proposta della Commissione, quale politica perseguire in questo campo;

(13) considerando che le disposizioni del presente regolamento non pregiudicano l'applicazione delle norme in tema di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato CE;

(14) considerando che è opportuno che la protezione conferita da un disegno o modello comunitario risponda, per quanto possibile, alle esigenze di tutti i settori industriali della Comunità, che sono numerosi e diversificati;

(15) considerando che alcuni settori industriali realizzano un gran numero di disegni o modelli di prodotti che spesso non restano a lungo sul mercato, per i quali la durata della protezione è meno importante ed ottenere una protezione senza formalità di registrazione rappresenta un vantaggio; che per contro altri settori apprezzano i vantaggi della registrazione grazie alla superiore certezza del diritto che offre e chiedono che i loro prodotti possano essere protetti per un periodo più lungo, correlato alla loro vita commerciale prevedibile;

(16) considerando che da quanto precede scaturisce l'esigenza d'istituire due forme di tutela, la prima delle quali sarà accordata per un breve periodo ai disegni e modelli non registrati, mentre la seconda sarà concessa per un periodo più lungo ai disegni e modelli registrati;

(17) considerando che un disegno o modello comunitario registrato esige l'istituzione e la tenuta di un registro nel quale saranno iscritte tutte le domande di disegno o modello che possiedano i requisiti formali prescritti dal regolamento e alle quali sia stata assegnata una data di deposito; che è opportuno che in linea di massima il sistema di registrazione non si basi su un esame approfondito, da compiersi prima della registrazione e volto a stabilire la sussistenza dei requisiti di protezione, in modo da ridurre al minimo le formalità di registrazione e gli altri adempimenti procedurali per i richiedenti;

(18) considerando che un disegno o modello comunitario sarà tutelato soltanto qualora risulti nuovo, intendendosi con ciò che non è identico a nessun altro disegno o modello messo in precedenza a disposizione del pubblico, ed abbia una propria individualità rispetto ad altri disegni o modelli;

(19) considerando che è altresì necessario permettere al disegnatore o al suo avente causa di sottoporre alla prova del mercato i prodotti in cui il disegno o il modello è attuato prima di decidere se chiedere o no la protezione del disegno o modello comunitario registrato; che è pertanto necessario disporre che la divulgazione del disegno o modello fatta dall'autore o dal suo avente causa, o qualsiasi divulgazione non autorizzata effettuata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato, non pregiudichi le caratteristiche di novità e d'individualità del disegno o modello in questione;

(20) considerando che la natura di diritto esclusivo conferita al disegno o modello comunitario registrato è coerente con la maggiore certezza del diritto che ne deriva; che è tuttavia opportuno che la protezione del disegno o modello comunitario non registrato si concreti unicamente nel diritto di vietare la riproduzione del disegno o modello, e che questo diritto si estenda anche al commercio dei prodotti in cui sono attuati i disegni o modelli contraffatti;

(21) considerando che spetta alla legge nazionale garantire l'osservanza anche coattiva di questi diritti e che occorre quindi disporre alcuni meccanismi sanzionatori uniformi in tutti gli Stati membri; che tali sanzioni dovranno permettere, indipendentemente dall'ordinamento in cui si chieda la tutela coattiva del diritto, d'inibire dovunque gli atti di contraffazione;

(22) considerando che regole procedurali che impongono d'introdurre le azioni in materia di validità di un disegno o modello comunitario registrato in una sola località consentirebbero di risparmiare tempo e denaro rispetto a procedure nelle quali vengano aditi più organi giudiziari nazionali; che se la suddetta località dovesse essere la sede di un tribunale nel paese in cui il titolare del disegno o modello è domiciliato, il ricorrente proveniente da uno Stato membro diverso che eccepisca la nullità del disegno o modello potrebbe trovarsi nella necessità di affrontare spese e intralci eccessivi;

- [paragrafi soppressi] -

(23) considerando che occorre istituire difese in sede giurisdizionale, quali la possibilità di appello dinanzi a una commissione ricorsi e, in ultima istanza, il ricorso per cassazione davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee; che siffatta procedura contribuisce allo sviluppo di un'interpretazione uniforme dei requisiti di validità dei disegni e modelli comunitari;

(24) considerando che uno degli obiettivi fondamentali del presente regolamento è istituire una procedura di rilascio del disegno o modello comunitario registrato che presenti il minimo di costi e di adempimenti amministrativi per i richiedenti, rendendola in tal modo più facilmente accessibile alle imprese di piccole e medie dimensioni e ai singoli disegnatori;

(25) considerando che dei vantaggi del disegno o modello comunitario registrato usufruirebbero alcuni settori industriali, che producono in breve spazio di tempo molti disegni la cui vita commerciale ha buone probabilità di rivelarsi effimera cosicché solo alcuni di essi verranno in definitiva commercializzati; che per questi settori sussiste anche l'esigenza di un ricorso più agevole al disegno o modello comunitario registrato; che la possibilità di combinare più disegni in una domanda cumulativa renderà possibile soddisfare tale esigenza;

(26) considerando che l'usuale pubblicazione successiva alla registrazione di un disegno o modello comunitario potrebbe talora vanificare o pregiudicare il successo di un'operazione commerciale che implichi il disegno o modello in questione; che per risolvere casi del genere è stata prevista una disposizione che permette di rinviare la data della pubblicazione per un lasso di tempo ragionevole;

(27) considerando che è fondamentale che i diritti conferiti dai disegni o modelli comunitari vengano fatti osservare efficacemente in tutto il territorio della Comunità; che a tale scopo occorre dettare norme particolari per le controversie relative a disegni o modelli comunitari; che per le azioni di contraffazione e per le azioni dirette ad ottenere la declaratoria di nullità il fatto di limitare il numero dei tribunali nazionali competenti può giovare alla specializzazione dei giudici; che a tal fine gli Stati membri devono designare tribunali dei disegni e modelli comunitari;

(28) considerando che le disposizioni sulla competenza giurisdizionale devono per quanto possibile escludere la possibilità di una scelta interessata del foro ad opera delle parti; che occorre quindi stabilire chiare norme in tema di competenza giurisdizionale internazionale;

(29) considerando che il presente regolamento non esclude che ai disegni e modelli che fruiscono della tutela comunitaria possano applicarsi altre norme nazionali pertinenti, quali la legge sulla protezione dei disegni e modelli mediante registrazione o la disciplina dei disegni o modelli non registrati, il diritto dei marchi, dei brevetti per invenzioni, dei modelli di utilità, le norme sulla concorrenza sleale e sulla responsabilità civile;

(30) considerando che, in attesa di un'armonizzazione delle normative nazionali in tema di diritto d'autore è importante stabilire il principio della cumulabilità della protezione conferita dal disegno o modello comunitario con quella conferita dal diritto d'autore, pur lasciando agli Stati membri piena facoltà di determinare la portata e le condizioni della protezione conferita dal diritto d'autore,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Disegni e modelli comunitari

1. I disegni e i modelli che possiedono i requisiti previsti dal presente regolamento sono tutelati da un sistema comunitario di diritti denominato nel seguito «privativa comunitaria».

2. Un disegno o modello è tutelato dalle disposizioni del presente regolamento:

a) mediante «privativa comunitaria non registrata», se è stato messo a disposizione del pubblico secondo le modalità contemplate dal presente regolamento;

b) mediante «privativa comunitaria registrata», se è registrato secondo le modalità disposte dal presente regolamento.

3. La privativa comunitaria ha carattere unitario. Essa produce gli stessi effetti nella totalità della Comunità; non può essere oggetto di registrazione, trasferimento, rinuncia né di una decisione di decadenza o di nullità se non per la totalità della Comunità. Tale principio e le sue implicazioni si applicano salvo disposizione contraria del presente regolamento.

Articolo 2

Ufficio

L'Ufficio di armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli), denominato nel seguito "l'Ufficio", istituito dal regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio del 20 dicembre 1993 sul marchio comunitario, denominato nel seguito "il regolamento sul marchio comunitario", provvede a svolgere i compiti affidatigli dal presente regolamento.

TITOLO II

DIRITTO DEI DISEGNI E MODELLI

Sezione prima

Requisiti per la protezione

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende per:

a) 'disegno o modello': l'aspetto dell'intero prodotto o di una sua parte quale risulta in particolare dalle caratteristiche delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della struttura superficiale e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento;

b) 'prodotto': qualsiasi oggetto industriale od artigianale, comprese tra l'altro le componenti destinate ad essere assemblate per formare un prodotto complesso, gli imballaggi, le presentazioni, i simboli grafici e caratteri tipografici, esclusi i programmi per elaboratori;

c) 'prodotto complesso': un prodotto costituito da più componenti che possono esser sostituite consentendo lo smontaggio ed un nuovo montaggio del prodotto.

Articolo 4

Requisiti generali per la protezione

1. Un disegno o modello è protetto come disegno o modello comunitario se ed in quanto è nuovo ed ha un carattere individuale.

2. Il disegno o modello applicato ad un prodotto od attuato in un prodotto che costituisce una componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e dotato di carattere individuale soltanto:

a) se la componente, una volta incorporata nel prodotto complesso, rimane visibile durante la normale utilizzazione di quest'ultimo, e

b) se ed in quanto le caratteristiche visibili della componente possiedono di per sé i requisiti di novità ed individualità.

3. Per "normale utilizzazione" a termini del paragrafo 2, lettera a) s'intende qualsiasi impiego diverso dalle operazioni di manutenzione, assistenza e riparazione.

Articolo 5

Novità

Un disegno o modello è nuovo quando nessun disegno o modello identico sia stato messo a disposizione del pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui si domanda la protezione è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

I disegni e modelli si reputano identici quando le loro caratteristiche differiscono soltanto per dettagli irrilevanti.

Articolo 6

Carattere individuale

1. Un disegno o modello ha un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato messo a disposizione del pubblico:

a) per i disegni o modelli comunitari non registrati, anteriormente alla data alla quale il disegno o modello per cui si domanda la protezione è stato messo a disposizione del pubblico per la prima volta;

b) per i disegni o modelli comunitari registrati, anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione del disegno o modello per cui si domanda la protezione ovvero, qualora si rivendichi la priorità, anteriormente alla data di quest'ultima.

2. - [paragrafo soppresso] -

3. Nell'apprezzare il carattere individuale si prende in considerazione il margine di libertà dell'ideatore nel creare il disegno o modello.

Articolo 7

Data di riferimento

- (soppresso) -

Articolo 8

Divulgazione

1. Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il disegno o modello si considera divulgato se è stato pubblicato a seguito di registrazione od in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti reso pubblico anteriormente alla data di cui all'articolo 5, lettera a) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a) oppure, a seconda delle circostanze, all'articolo 5, lettera b) ed all'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia divulgato per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

2. Non costituisce divulgazione ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 il fatto che il disegno o il modello per il quale si rivendica la protezione come disegno o modello registrato di uno Stato membro sia stato divulgato:

a) dal suo ideatore o avente diritto oppure da terzi in seguito a informazioni o atti del suo ideatore o avente diritto, e

b) nei dodici mesi precedenti la data di presentazione della domanda ovvero, quando si rivendichi la priorità, nei dodici mesi precedenti la data di quest'ultima.

3. Il paragrafo 2 si applica anche quando il disegno o modello è stato divulgato in seguito ad un abuso commesso nei confronti del suo ideatore o avente diritto.

Articolo 9

Disegno o modello di aspetto dettato dalla sua funzione tecnica e disegno o modello d'interconnessione

1. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche d'aspetto di un prodotto determinate unicamente dalla sua funzione tecnica.

2. Non sono protette dal diritto su un disegno o modello le caratteristiche d'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro esatte forme e dimensioni per poter consentire al prodotto in cui il disegno o modello si attua o cui è applicato di essere unito o connesso meccanicamente con altro prodotto, ovvero di essere collocato in esso, intorno ad esso o in contatto con esso in modo che ciascun prodotto possa svolgere la propria funzione.

3. In deroga al paragrafo 2 il disegno o modello per cui ricorrono le condizioni di cui agli articoli 5 e 6 è protetto quando ha lo scopo di consentire l'unione o la connessione multipla di prodotti intercambiabili nell'ambito di un sistema modulare.

Articolo 10

Disegni e modelli contrari all'ordine pubblico od al buon costume

Non è protetto un disegno o modello contrario all'ordine pubblico od al buon costume.

Articolo 10 bis

Disposizioni transitorie

1. Fino a quando a questo proposito non verranno adottate, su proposta della Commissione, modifiche al presente regolamento non sarà protetto in quanto comunitario un disegno o modello applicato ad un prodotto od in esso incorporato che costituisca una componente di un prodotto complesso dal cui aspetto dipende il disegno o modello.

2. La proposta della Commissione di cui al paragrafo 1 andrà presentata in concomitanza e tenendo conto di eventuali modifiche che la Commissione proponga a questo proposito in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 98/71/CE sulla protezione giuridica dei disegni e dei modelli [16].

[16] GU L 289 del 28.10.1998, pag. 28.

Sezione seconda

Estensione e durata della protezione

Articolo 11

Estensione della protezione

1. La protezione conferita dal diritto su un disegno o modello si estende a qualsiasi disegno o modello che non produca nell'utilizzatore informato un'impressione generale diversa.

2. Nell'apprezzare l'estensione della protezione si prende in considerazione il margine di libertà dell'ideatore nel creare il disegno o modello.

Articolo 12

Decorrenza e fine della protezione di disegni e modelli comunitari non registrati

1. Il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione prima è protetto, senza ulteriori formalità, mediante privativa comunitaria non registrata, per un periodo di tre anni decorrente dalla data in cui il disegno o modello stesso è stato messo per la prima volta a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità.

2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1) si riterrà che un disegno o modello sia stato messo a disposizione del pubblico sul territorio della Comunità se è stato pubblicato a seguito di registrazione od in altro modo ovvero esposto, usato in commercio o altrimenti divulgato sul territorio in questione, salvo il caso in cui tali fatti non potessero ragionevolmente essere conosciuti, nel corso della normale attività commerciale dagli ambienti specializzati del settore interessato operanti nella Comunità. Il disegno o modello non si considera tuttavia messo a disposizione del pubblico per il solo fatto di essere stato rivelato ad un terzo sotto vincolo esplicito o implicito di riservatezza.

Articolo 13

Decorrenza e fine della protezione conferita dalla privativa comunitaria registrata

In seguito alla registrazione presso l'Ufficio il disegno o modello che possieda i requisiti di cui alla sezione prima è protetto da una privativa comunitaria registrata per un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Il titolare del diritto può ottenere la proroga della durata della protezione per uno o più periodi di cinque anni fino ad un massimo di venticinque anni dalla data di presentazione.

Sezione terza

Spettanza della privativa comunitaria

Articolo 14

Diritto alla privativa comunitaria

1. Il diritto alla privativa comunitaria spetta all'ideatore del disegno o modello od ai suoi aventi causa.

2. Qualora tuttavia un disegno o modello sia stato sviluppato da un dipendente, nell'esecuzione delle proprie mansioni o su istruzioni impartite dal suo datore di lavoro, il diritto alla privativa comunitaria spetta al datore di lavoro salvo diversa convenzione.

Articolo 15

Pluralità d'ideatori

Se il disegno o il modello è stato sviluppato da due o più persone il diritto alla privativa comunitaria spetta ad esse congiuntamente. Le condizioni di esercizio di tale diritto vengono stabilite mediante accordo contrattuale tra i contitolari ovvero, in mancanza di siffatto accordo, applicando la legge dello Stato membro in cui ha luogo l'esercizio del diritto stesso.

Articolo 16

Azioni pertinenti alla titolarità della privativa comunitaria

1. Quando la privativa comunitaria non registrata viene rivendicata da chi non sia legittimato o quando la privativa comunitaria registrata sia stata registrata a nome di chi non vi abbia diritto a norma dell'articolo 14, l'avente diritto in forza del medesimo articolo 14 può chiedere, fatta salva la facoltà di esperire altri mezzi di ricorso, di esser riconosciuto come il legittimo titolare della privativa risultante dal disegno o modello comunitario.

2. Chi ritenga di avere congiuntamente diritto alla privativa comunitaria registrata può chiedere, a norma di quanto disposto dal paragrafo 1, di esserne riconosciuto contitolare.

3. La domanda giudiziale intesa ad ottenere il trasferimento di cui al paragrafo 1 deve essere proposta nel termine perentorio di due anni dalla data in cui la privativa comunitaria ha cominciato ad esistere. Questa disposizione non si applica se chi non ha diritto alla privativa era in mala fede al momento in cui detta privativa ha cominciato ad esistere o gli è stata attribuita.

4. Nel caso di un disegno o modello comunitario registrato, nel registro viene annotato quanto segue:

a) la domanda giudiziale ex paragrafo 1;

b) la decisione definitiva od ogni altra conclusione del procedimento;

c) ogni cambiamento di titolarità della privativa comunitaria registrata risultante dalla decisione definitiva.

Articolo 17

Effetti di una sentenza sulla titolarità della privativa comunitaria registrata

1. Qualora in esito al procedimento legale di cui all'articolo 16, paragrafo 1 si verifichi un cambiamento integrale della titolarità della privativa comunitaria registrata, le licenze e gli altri diritti si estinguono in seguito all'iscrizione del nuovo titolare nel Registro.

2. Il titolare della privativa comunitaria registrata o il licenziatario che abbiano utilizzato il disegno o il modello nella Comunità o abbiano compiuto preparativi seri e effettivi a tale scopo prima dell'avvio del procedimento legale di cui all'articolo 16, paragrafo 1 possono continuare ad utilizzare il disegno o il modello purché chiedano, nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, una licenza non esclusiva al nuovo titolare iscritto nel Registro. La licenza è concessa per un periodo congruo e a condizioni ragionevoli.

3. Il paragrafo 2 non si applica se il titolare o, a seconda dei casi, il licenziatario abbiano agito in malafede al momento in cui hanno iniziato ad utilizzare il disegno o modello o compiuto preparativi a tale scopo.

Articolo 18

Presunzione a favore della persona registrata

Si presume titolare della privativa in qualsiasi procedimento dinanzi all'Ufficio la persona nel cui nome è registrata la privativa comunitaria ovvero, anteriormente alla registrazione, la persona nel cui nome è stata presentata la relativa domanda.

Articolo 19

Diritto dell'ideatore a venir menzionato

Nei confronti del richiedente o del titolare di una privativa comunitaria registrata l'ideatore del disegno o del modello può far valere il diritto di essere menzionato come tale dinanzi all'Ufficio e nel Registro. Se il disegno o modello è frutto del lavoro di un collettivo, la menzione di quest'ultimo può sostituire l'indicazione dei singoli ideatori del disegno o modello.

Sezione quarta

Effetti della privativa comunitaria

Articolo 20

Diritti conferiti dalla privativa comunitaria

1. La privativa comunitaria registrata conferisce al titolare il diritto esclusivo di utilizzare il disegno o il modello e di vietare a terzi di utilizzare senza il suo consenso un disegno o modello che rientra nell'ambito della protezione conferita dal disegno o modello comunitario registrato. Sono in particolare atti di utilizzazione la fabbricazione, l'offerta, la commercializzazione, l'importazione, l'esportazione e l'impiego di un prodotto in cui il disegno o modello si attua o a cui è applicato ovvero la detenzione di siffatto prodotto per i fini suddetti.

2. La privativa comunitaria non registrata tuttavia conferisce al titolare il diritto di vietare gli atti di cui al paragrafo 1 soltanto se l'utilizzazione contestata deriva dalla copiatura in malafede di un disegno o modello tutelato dalla privativa.

3. Il paragrafo 2 si applica anche alla privativa comunitaria registrata soggetta a differimento della pubblicazione sino a quando i dati pertinenti iscritti nel Registro ed il fascicolo relativo alla domanda non sono stati messi a disposizione del pubblico a norma dell'articolo 52, paragrafo 4.

Articolo 21

Diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata

- [soppresso]-

Articolo 22

Limitazione degli effetti della privativa comunitaria

1. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono venir esercitati in caso di:

a) atti compiuti in ambito privato e per fini non commerciali;

b) atti compiuti a fini di sperimentazione;

c) atti di riproduzione a fini didattici o di citazione, purché tali atti siano compatibili con la corretta prassi commerciale, non pregiudichino indebitamente l'utilizzazione normale del disegno o modello e comportino l'indicazione della fonte.

2. I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non possono inoltre venir esercitati in relazione a:

a) l'arredo e le installazioni dei mezzi di locomozione navale ed aerea immatricolati in paesi terzi che entrino temporaneamente nel territorio della Comunità;

b) l'importazione nella Comunità di pezzi di ricambio e accessori destinati alla riparazione dei mezzi di trasporto anzidetti;

c) l'esecuzione delle riparazioni di cui sopra.

Articolo 23

Impiego di un disegno o modello comunitario registrato a fini di riparazioni

- [soppresso]-

Articolo 24

Esaurimento dei diritti

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non si estendono agli atti compiuti in relazione a un prodotto nel quale si attua o al quale è applicato un disegno o modello che rientra nell'ambito di protezione della privativa stessa quando il prodotto sia stato posto in commercio nella Comunità dal titolare della privativa comunitaria o con il suo consenso.

Articolo 25

Diritti derivanti da una precedente utilizzazione in relazione al disegno o modello comunitario registrato

I diritti conferiti dalla privativa comunitaria non sono opponibili al terzo il quale fornisca la prova di aver:

a) prima della data di deposito della domanda ovvero,

b) se viene rivendicata la priorità, prima della data cui risale la priorità

iniziato in buona fede ad impiegare sul territorio della Comunità, o compiuto concreti preparativi a tal fine, un disegno o modello rientrante nell'ambito della protezione della privativa comunitaria registrata, che sia stato sviluppato indipendentemente da quest'ultima e che alla data di presentazione della domanda ovvero alla data cui risale la priorità su cui si basa la privativa non era ancora stato messo a disposizione del pubblico a termini dell'articolo 12, paragrafo 2. Il terzo ha il diritto di utilizzare il disegno o modello per gli scopi dell'impresa in cui ha avuto luogo o era prevista l'utilizzazione del disegno o modello stesso. Questo diritto non può essere trasferito separatamente dall'impresa.

Sezione quinta

Nullità

Articolo 26

Dichiarazione di nullità

1. Una privativa comunitaria registrata può esser dichiarata nulla dall'Ufficio in seguito ad una richiesta in tal senso rivoltagli conformemente alle procedure di cui ai titoli VII ed VIII, ovvero da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per infrazione.

2. Una privativa comunitaria non registrata può esser dichiarata nulla da un tribunale dei disegni e modelli comunitari in seguito ad una richiesta rivoltagli in tal senso ovvero in base ad una domanda riconvenzionale nell'ambito di un procedimento per infrazione.

3. Una privativa comunitaria può esser dichiarata nulla anche dopo che la privativa comunitaria si è estinta, è decaduta o è stata oggetto di rinuncia.

Articolo 27

Cause di nullità

1. La privativa comunitaria può essere dichiarata nulla solo nei seguenti casi:

a) se il disegno o modello tutelato non è un disegno o modello a termini dell'articolo 3, lettera a), ovvero

b) se il disegno o modello tutelato non possiede i requisiti di cui agli articoli da 4 a 10 bis, ovvero

c) se, alla luce di una decisione giudiziale, il titolare non ha diritto alla privativa a norma degli articoli 14 e 15, ovvero

d) se un disegno o modello concorrente è stato messo a disposizione del pubblico dopo la data di presentazione della domanda o, quando si rivendichi la priorità, dopo la data di quest'ultima, e ed è tutelato da una data precedente mediante privativa comunitaria registrata o relativa domanda oppure mediante privativa nazionale registrata di uno Stato membro o relativa domanda, ovvero

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0310.1

e) se in un disegno o modello successivo è utilizzato un segno distintivo e il diritto comunitario o la legge dello Stato membro cui è soggetto il segno distintivo conferiscono al suo titolare il diritto di vietarne l'uso, ovvero

f) se il disegno o modello costituisce utilizzazione non autorizzata di un'opera protetta dal diritto d'autore di uno Stato membro, ovvero

g) se il disegno o modello costituisce utilizzazione impropria di uno degli elementi elencati nell'articolo 6 ter della Convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale, ovvero di segni, emblemi e stemmi diversi da quelli contemplati da detto articolo e che rivestono un particolare interesse pubblico in uno Stato membro.

2. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera c) possono essere addotti esclusivamente dal titolare della privativa comunitaria a norma degli articoli 14 e 15.

3. I motivi di cui al paragrafo 1, lettere d), e) e f) possono essere addotti esclusivamente dal richiedente o dal titolare del diritto in conflitto. Qualora il diritto in conflitto sia quello di uno Stato membro e tale Stato membro si sia avvalso di questa opzione, i motivi di cui al paragrafo 1, lettera d) possono esser addotti anche da una competente autorità designata da tale Stato membro.

4. I motivi di cui al paragrafo 1, lettera g) possono essere addotti esclusivamente dalla persona o dall'ente interessato ad utilizzare il disegno o modello. Qualora lo Stato membro il cui interesse pubblico può subir pregiudizio si sia avvalso di questa opzione, i suddetti motivi possono esser addotti anche da una competente autorità designata da tale Stato membro.

5. In deroga all'articolo 1, paragrafo 3, laddove il disegno o modello infranga le disposizioni dell'articolo 10 e nei casi di cui al paragrafo 1, lettere d), e), f) e g), se le cause di nullità sussistono unicamente in uno o più Stati membri la nullità è dichiarata solo limitatamente a tali Stati membri.

6. Un disegno o modello dichiarato nullo in applicazione del paragrafo 1, lettere b), e), f) o g) può essere mantenuto in forma modificata se in tale forma esso soddisfa le condizioni per la protezione e ne è preservata l'identità. Nel mantenimento in forma modificata possono rientrare la registrazione accompagnata dalla parziale rinuncia da parte del titolare della privativa comunitaria ovvero l'iscrizione nel Registro di una decisione giurisdizionale che dichiari la parziale nullità della privativa comunitaria registrata.

Articolo 28

Effetti della nullità

1. La privativa comunitaria che sia stata dichiarata nulla vien considerata, fin dall'inizio, priva degli effetti previsti dal presente regolamento.

2. Fatte salve le disposizioni nazionali pertinenti alle azioni per risarcimento dei danni causati da colpa o dolo del titolare della privativa comunitaria od all'arricchimento senza giusta causa, l'effetto retroattivo della nullità della privativa comunitaria non pregiudica:

a) le decisioni in tema di violazione delle privative passate in giudicato ed eseguite anteriormente alla declaratoria di nullità;

b) i contratti conclusi anteriormente alla declaratoria di nullità, se ed in quanto siano stati eseguiti anteriormente ad essa; a titolo equitativo può tuttavia venir chiesto, nella misura giustificata dalle circostanze, il rimborso d'importi versati in esecuzione del contratto.

TITOLO III

LA PRIVATIVA COMUNITARIA COME OGGETTO DI PROPRIETÀ

Articolo 29

Assimilazione della privativa comunitaria alla privativa nazionale

1. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie degli articoli da 30 a 34, la privativa comunitaria in quanto oggetto di proprietà è assimilata, nella sua interezza e su tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro nel cui territorio il titolare:

a) aveva la sede o la residenza alla data di riferimento, ovvero

b) quando la lettera a) non sia applicabile, aveva una stabile organizzazione alla data di riferimento.

2. Nel caso di privative comunitarie registrate il paragrafo 1 si applica secondo le iscrizioni fatte nel Registro.

3. Nei casi di pluralità di titolari, se per uno o per più di essi ricorre la condizione di cui al paragrafo 1, lettera a) o, in difetto, quella della lettera b), lo Stato membro di cui al paragrafo 1 viene determinato:

a) per le privative comunitarie non registrate, con riferimento al contitolare designato di comune accordo dai contitolari;

b) per le privative comunitarie registrate, con riferimento al contitolare iscritto in primo luogo nel Registro.

4. Quando non ricorrono le condizioni contemplate dai paragrafi 1, 2 e 3 lo Stato membro di cui al paragrafo 1 è quello in cui ha sede l'Ufficio.

Articolo 30

Trasferimento della privativa comunitaria registrata

1. Il trasferimento della privativa comunitaria registrata è soggetto alle seguenti disposizioni:

a) su istanza di parte l'atto di trasferimento è trascritto nel Registro e pubblicato;

b) fintantoché la successione nei diritti non sia trascritta nel Registro, l'avente causa non può far valere i diritti derivanti dalla registrazione della privativa;

c) qualora si debbano osservare termini imposti dall'Ufficio, l'avente causa può fare a quest'ultimo le corrispondenti dichiarazioni non appena l'Ufficio stesso abbia ricevuto la domanda di trascrizione del trasferimento;

d) tutti i documenti che in forza dell'articolo 70 vanno notificati al titolare della privativa comunitaria registrata sono inviati dall'Ufficio alla persona iscritta come titolare.

Articolo 31

Diritti reali sul disegno o modello comunitario registrato

1. Il disegno o modello comunitario registrato può essere costituito in pegno o essere oggetto di diritti reali.

2. Su istanza di parte i diritti di cui al paragrafo 1 sono trascritti nel Registro e pubblicati.

Articolo 32

Esecuzione forzata su una privativa comunitaria registrata

1. La privativa comunitaria registrata può essere oggetto di sequestro.

2. Nei procedimenti di esecuzione forzata su privative comunitarie registrate la competenza esclusiva spetta ai giudici e alle autorità dello Stato membro determinato secondo le disposizioni dell'articolo 29.

3. Su istanza di parte l'esecuzione forzata è trascritta nel Registro e pubblicata.

Articolo 33

Procedure fallimentari e procedure analoghe

1. Fino a quando fra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia le privative comunitarie possono essere incluse in una procedura fallimentare o analoga soltanto nello Stato membro in cui siffatta procedura ha avuto inizio a norma della legislazione nazionale o delle convenzioni vigenti in materia.

2. Qualsiasi inclusione della privativa comunitaria registrata in una procedura fallimentare o analoga viene annotata nel Registro a richiesta dell'autorità nazionale competente e pubblicata.

Articolo 34

Licenze

1. Una privativa comunitaria può essere concessa in licenza per l'intera Comunità o solo per parte di essa. La licenza può essere esclusiva o non esclusiva.

1 bis Il titolare può opporre i diritti conferiti dalla privativa comunitaria ad un licenziatario il quale contravvenga a qualsiasi disposizione del contratto di licenza per quanto attiene alla durata del contratto stesso, alla forma in cui può venir impiegato il disegno o modello, alla gamma dei prodotti per cui è concessa la licenza ed alla qualità dei prodotti fabbricati dal licenziatario.

2. Con riserva di quanto disposto dal contratto di licenza, il licenziatario può proporre un'azione per violazione della privativa comunitaria soltanto con il consenso del titolare. Scaduto inutilmente un congruo termine impartito al titolare per proporre l'azione, questa può esser tuttavia proposta da chi è titolare di una licenza esclusiva.

3. Per ottenere il risarcimento del danno da lui subito il licenziatario è legittimato ad intervenire nell'azione per contraffazione promossa dal titolare della privativa comunitaria.

4. Se la privativa comunitaria è registrata la concessione in licenza dei relativi diritti o la cessione di questa licenza vengono, su istanza di parte, iscritte nel Registro e pubblicate.

Articolo 35

Opponibilità ai terzi

1. L'opponibilità ai terzi degli atti di cui agli articoli 30, 31, 32 e all'articolo 34 è disciplinata dalla legge dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29.

2. In materia di privative comunitarie registrate, gli atti di cui agli articoli 30, 31 e 34 sono tuttavia opponibili ai terzi in tutti gli Stati membri soltanto dopo la loro trascrizione nel Registro. Prima della loro trascrizione gli atti suddetti sono cionondimeno opponibili ai terzi che hanno acquistato diritti sulla privativa comunitaria registrata dopo la data dell'atto, se di tale atto erano a conoscenza al momento dell'acquisto dei diritti.

3. Il paragrafo 2 non è applicabile nei confronti di chi abbia acquisito la privativa comunitaria o un diritto su di essa mediante trasferimento dell'impresa nella sua totalità o mediante qualsiasi altra successione a titolo universale.

4. Fino a quando tra gli Stati membri non siano entrate in vigore disposizioni comuni in materia di fallimento l'opponibilità ai terzi del fallimento o delle procedure analoghe in cui è inclusa la privativa comunitaria è disciplinata dalla legislazione del primo Stato membro in cui siffatta procedura è stata avviata secondo le disposizioni interne o convenzioni internazionali.

Articolo 36

La domanda di privativa comunitaria registrata in quanto oggetto di proprietà

1. In quanto oggetto di proprietà la domanda di disegno o modello comunitario registrato è assimilata, nella sua interezza e in tutto il territorio della Comunità, alla privativa nazionale dello Stato membro determinato a norma dell'articolo 29.

2. Alle domande di privativa comunitaria registrata si applicano per quanto di ragione gli articoli da 30 a 35. Se gli effetti di una di queste disposizioni dipendono dalla trascrizione nel Registro, tale formalità va adempiuta all'atto della registrazione della privativa comunitaria.

TITOLO IV

DOMANDA PER LA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Sezione prima

Deposito e requisiti della domanda

Articolo 37

Deposito ed inoltro della domanda

1. La domanda per la privativa comunitaria registrata deve essere depositata, a scelta del richiedente:

a) presso l'Ufficio, ovvero

b) presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro, ovvero

c) nei paesi del Benelux, presso l'ufficio dei disegni del Benelux.

2. Qualora una domanda venga depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux ha la stessa efficacia che avrebbe se fosse stata depositata nel medesimo giorno presso l'Ufficio questi provvedono ad inoltrarla all'Ufficio nel termine di due settimane dalla data del deposito. I suddetti uffici hanno facoltà di esigere dal richiedente il pagamento di una tassa d'importo non superiore alle spese amministrative sostenute per la ricezione e la trasmissione della domanda stessa. Non appena provveduto ad inoltrare una domanda di deposito l'ufficio interessato ne dà comunicazione al richiedente. Non appena gli sia pervenuta una domanda di deposito inoltrata dall'ufficio centrale nazionale di uno Stato membro o dall'ufficio dei disegni del Benelux, l'Ufficio ne dà comunicazione al richiedente indicando la data di ricevimento della domanda.

3. Una volta trascorsi almeno dieci anni dall'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione redige un rapporto sul funzionamento del sistema di deposito delle domande di privativa comunitaria registrata, corredandolo delle eventuali proposte di revisione ritenute opportune.

Articolo 38

Inoltro della domanda

- [soppresso] -

Articolo 39

Requisiti della domanda

1. La domanda di privativa comunitaria registrata deve contenere:

a) una richiesta di registrazione;

b) indicazioni atte a consentire d'identificare il richiedente;

c) una rappresentazione riproducibile del disegno o modello.

1 bis La domanda deve inoltre contenere:

a) un'indicazione dei prodotti nei quali s'intende attuare il disegno o modello o ai quali dev'essere applicato;

b) la classificazione dei prodotti nei quali s'intende attuare il disegno o modello o ai quali dev'essere applicato in funzione della classe attribuitagli;

c) la menzione dell'ideatore o del collettivo d'ideatori, ovvero una dichiarazione fatta sotto la responsabilità del richiedente che l'ideatore od il collettivo d'ideatori hanno rinunciato al diritto di venir citati.

2. - [paragrafo soppresso] -

1. 3. La domanda può altresì contenere:

a) una descrizione esplicativa della rappresentazione del disegno o modello;

b) una richiesta di differimento della pubblicazione della domanda a norma dell'articolo 52.

4. - [paragrafo soppresso] -

5. La domanda è soggetta al pagamento della tassa di registrazione e della tassa di pubblicazione. Se viene presentata domanda di differimento della pubblicazione a norma del paragrafo 3, lettera b) la tassa per il differimento sostituisce quella di pubblicazione.

6. La domanda deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

7. Le informazioni contenute negli elementi di cui al paragrafo 1 bis, lettere a) e b) nonché nel paragrafo 3, lettera a) non influiscono sulla portata della protezione accordata a disegni e modelli in quanto tale.

Articolo 40

Domande cumulative

1. Più disegni o modelli possono essere depositati mediante un'unica domanda cumulativa diretta ad ottenere privative comunitarie registrate. Eccettuato il caso in cui si tratti di decorazioni, le domande cumulative sono ammesse solo se i prodotti in cui s'intendono attuare i disegni o modelli od ai quali i disegni o modelli devono essere applicati appartengono tutti alla stessa classe.

2. Oltre che al pagamento delle tasse di cui all'articolo 39, paragrafo 5 la domanda cumulativa è soggetta al pagamento di una soprattassa di registrazione e di una soprattassa di pubblicazione. Se la domanda cumulativa contiene una richiesta di differimento della pubblicazione, la soprattassa di pubblicazione è sostituita da quella per il differimento della pubblicazione. Per ciascun disegno o modello addizionale le soprattasse sono ragguagliate a una percentuale delle tasse ordinarie.

3. La domanda cumulativa deve soddisfare i requisiti previsti dal regolamento di esecuzione.

Articolo 41

Data di deposito

1. La data del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata è quella in cui la documentazione contenente gli elementi informativi di cui all'articolo 39, paragrafo 1 viene presentata all'Ufficio dal richiedente o, qualora la domanda venga depositata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux, la data del deposito presso tali uffici.

2. In deroga a quanto disposto al paragrafo 1, la data di deposito di una domanda inoltrata presso l'ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro o presso l'ufficio dei disegni del Benelux che pervenga all'Ufficio più di due mesi dopo la data in cui è stata presentata la documentazione contenente le informazioni di cui all'articolo 39, paragrafo 1 è la data alla quale detta documentazione è pervenuta all'Ufficio.

Articolo 42

Classificazione

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento l'Ufficio si avvale della classificazione dei disegni e modelli di cui all'allegato all'Accordo che istituisce la classificazione internazionale dei disegni e modelli industriali firmato a Locarno l'8 ottobre 1968.

Sezione seconda

Priorità

Articolo 43

Diritto di priorità

1. Chiunque abbia regolarmente depositato una domanda di privativa in uno o per uno degli Stati che aderiscono alla Convenzione di Parigi sulla proprietà industriale (nel seguito denominata «Convenzione di Parigi») od all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, ovvero il suo avente causa, fruisce di un diritto di priorità ai fini del deposito di una domanda di privativa comunitaria registrata per il medesimo disegno o modello per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di deposito della prima domanda.

2. È riconosciuto costitutivo del diritto di priorità qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare secondo il diritto dello Stato nel quale è stato effettuato o in virtù di accordi bilaterali o multilaterali.

3. Per deposito nazionale regolare s'intende il deposito che offra elementi sufficienti per determinare la data alla quale la domanda è stata depositata, indipendentemente dal suo esito.

4. Ai fini della determinazione della priorità si considera prima domanda una successiva domanda di privativa depositata per lo stesso disegno o modello, per prodotti o servizi identici e nel medesimo o per il medesimo Stato in cui o per cui è stata depositata una prima domanda anteriore, a condizione che, alla data del deposito della domanda successiva, la domanda anteriore sia stata ritirata, abbandonata o respinta senza essere stata sottoposta alla consultazione pubblica e senza aver lasciato sussistere diritti né essere servita per rivendicare la priorità. In tal caso la domanda anteriore non può successivamente servire come base per rivendicare il diritto di priorità.

5. Se il primo deposito è stato effettuato in uno Stato che non è parte della Convenzione di Parigi o dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, i paragrafi da 1 a 4 si applicano soltanto se ed in quanto risulta pubblicamente che questo Stato concede, in base ad un deposito effettuato presso l'Ufficio e rispondente a requisiti equivalenti a quelli contenuti nel presente regolamento, un diritto di priorità che esplica effetti equivalenti.

Articolo 44

Rivendicazione della priorità

Il richiedente la privativa comunitaria registrata che intenda fare valere la priorità di un deposito anteriore deve presentare una dichiarazione di priorità e una copia della domanda anteriore. Se la lingua in cui è redatta quest'ultima non è una delle lingue di procedura dell'Ufficio, questo può esigere la traduzione della domanda anteriore in una delle sue lingue di procedura.

Articolo 45

Effetti del diritto di priorità

Per effetto del diritto di priorità la data cui risale la priorità è considerata data del deposito della domanda di privativa comunitaria registrata ai fini degli articoli 5, 6, 8, 25, dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) e dell'articolo 52, paragrafo 1.

Articolo 46

Equiparazione del deposito comunitario al deposito nazionale

La domanda di privativa comunitaria registrata alla quale sia stata assegnata una data di deposito ha, negli Stati membri, l'efficacia di un regolare deposito nazionale, eventualmente con il diritto di priorità invocato a sostegno della domanda stessa.

Articolo 47

Priorità derivante dalla presentazione in esposizioni

1. Il richiedente la privativa comunitaria registrata che abbia presentato i prodotti nei quali il disegno o modello si attua od ai quali è applicato in un'esposizione internazionale ufficiale o ufficialmente riconosciuta ai sensi della Convenzione sulle esposizioni internazionali firmata a Parigi il 22 novembre 1928 e rivista da ultimo il 30 novembre 1972 può, se deposita la domanda entro i sei mesi successivi alla prima presentazione di tali prodotti, far valere un diritto di priorità decorrente da tale data a norma dell'articolo 45.

2. Il richiedente che intenda fa valere la priorità a norma del paragrafo 1 deve fornire le prove dell'avvenuta presentazione dei prodotti nei quali il disegno o modello si attua od ai quali è applicato osservando le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

3. La priorità derivante dalla presentazione a esposizioni riconosciuta in uno Stato membro o in un paese terzo non proroga i termini di priorità di cui all'articolo 43.

TITOLO V

PROCEDIMENTO DI REGISTRAZIONE

Articolo 48

Esame dei requisiti formali per il deposito

1. L'Ufficio accerta che la domanda soddisfi i requisiti di cui all'articolo 39, paragrafo 1 per l'assegnazione di una data di deposito.

2. L'Ufficio esamina se:

a) la domanda soddisfa gli altri requisiti di cui all'articolo 39 e, nell'ipotesi di domanda cumulativa, all'articolo 40;

b) la domanda soddisfa i requisiti formali stabiliti nel regolamento d'attuazione per quanto riguarda gli articoli 39 e 40;

c) la domanda soddisfa i requisiti di cui all'articolo 81, paragrafo 2;

d) sono state pagate le tasse di cui all'articolo 39, paragrafo 5 e, nell'ipotesi di domanda cumulativa, all'articolo 40, paragrafo 2;

e) sono soddisfatti i requisiti relativi alla rivendicazione della priorità, qualora si rivendichi la priorità.

Articolo 49

Irregolarità sanabili

1. Qualora nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 rilevi la presenza d'irregolarità passibili di venir sanate l'Ufficio domanda al richiedente di sanarle entro il termine prescritto.

2. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 39, paragrafo 1 l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui le irregolarità sono state sanate. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate la domanda non viene considerata una domanda di privativa comunitaria registrata.

3. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettere da a) a c) ovvero il pagamento delle tasse di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera d) ed il richiedente ottempera alla richiesta dell'Ufficio nei termini prescritti l'Ufficio riconosce come data di deposito quella in cui è stata originariamente depositata la domanda contenente le irregolarità. Se entro i termini prescritti le irregolarità non sono state sanate o non si è provveduto al pagamento delle tasse l'Ufficio respinge la domanda.

4. Se le irregolarità riguardano i requisiti della domanda di cui all'articolo 48, paragrafo 2, lettera e) ed il richiedente non provvede a sanarle entro i termini prescritti, tale fatto comporta la decadenza dal diritto di priorità ai fini del deposito della domanda.

Articolo 49 bis

Esame degli impedimenti alla registrazione

1. Quando nello svolgere l'esame di cui all'articolo 48 l'Ufficio rilevi che il disegno o modello per cui si richiede la protezione

a) non soddisfa i requisiti di cui all'articolo 3, ovvero

b) risulta contrario all'ordine pubblico od al buon costume,

esso respinge la domanda.

2. La domanda non viene respinta prima che al richiedente sia stata offerta l'opportunità di ritirarla o di sanarne le irregolarità, ovvero di presentare le proprie osservazioni in proposito.

Articolo 50

Registrazione

Qualora una domanda di disegno o modello comunitario soddisfi i requisiti prescritti e se ed in quanto essa non è stata respinta in seguito ad un procedimento ex articolo 49 bis, l'Ufficio iscrive tale domanda nel Registro dei disegni e modelli comunitari in quanto disegno o modello comunitario registrato. La data della registrazione è quella in cui è stata assegnata la data del deposito.

Articolo 51

Pubblicazione

A seguito della registrazione l'Ufficio pubblica la privativa comunitaria registrata nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari di cui all'articolo 77, paragrafo 1. Il contenuto della pubblicazione verrà precisato nel regolamento d'attuazione.

Articolo 52

Differimento della pubblicazione

1. All'atto di depositare la domanda chi richieda la privativa comunitaria registrata può chiedere che la pubblicazione della privativa comunitaria registrata venga differita di un periodo di trenta mesi a decorrere dalla data di deposito della domanda oppure, se si rivendica la priorità, dalla data cui risale la priorità.

2. In seguito a tale richiesta, purché siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 50, si effettua la registrazione della privativa comunitaria registrata, ma la rappresentazione del disegno o modello e il fascicolo relativo alla domanda non possono essere oggetto di pubblica consultazione, fatto salvo l'articolo 78, paragrafo 2.

3. L'Ufficio pubblica nel Bollettino dei disegni e modelli comunitari la notizia del differimento della pubblicazione della privativa comunitaria registrata. La notizia è accompagnata dall'indicazione dell'identità del titolare della privativa comunitaria registrata, della data di deposito della domanda e degli altri particolari prescritti dal regolamento di esecuzione.

4. Allo scadere del periodo di differimento, o a una data anteriore richiesta dal titolare, l'Ufficio consente la pubblica consultazione della documentazione e di tutte le annotazioni e trascrizioni riportate nel Registro afferenti la domanda di privativa comunitaria registrata e pubblica quest'ultimo nel Bollettino dei disegni comunitari registrati sempreché sia stata pagata entro il termine prescritto dal regolamento di esecuzione la tassa di pubblicazione o, nel caso di domanda cumulativa, la relativa soprattassa.

Se il titolare non ottempera a queste prescrizioni la privativa comunitaria registrata è considerata fin dall'inizio priva degli effetti di cui al presente regolamento, a meno che non sia stata oggetto di rinuncia conformemente all'articolo 55.

5. In caso di domanda cumulativa le disposizioni del paragrafo 4 sono applicabili solo ad una parte dei disegni o modelli cui la domanda si riferisce.

6. Durante il periodo di differimento della pubblicazione le azioni giudiziarie fondate su una privativa comunitaria registrata sono proponibili solo quando le informazioni contenute nel Registro e nella documentazione relativa alla domanda siano state comunicate alla parte convenuta.

TITOLO VI

DURATA DELLA PROTEZIONE DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Articolo 53

Durata della protezione

- [soppresso] -

Articolo 54

Rinnovo

1. La registrazione della privativa comunitaria registrata è rinnovata a richiesta del titolare o di qualsiasi persona da questi esplicitamente delegata, purché sia stata pagata la tassa di rinnovo.

2. L'Ufficio informa della scadenza della registrazione il titolare della privativa comunitaria registrata ed i titolari di diritti registrati sulla privativa informazione non fa sorgere alcuna responsabilità dell'Ufficio.

3. La domanda di rinnovo va presentata nei sei mesi precedenti l'ultimo giorno del mese in cui scade il periodo di tutela e la relativa tassa deve essere pagata nello stesso periodo. In difetto, si possono presentare la domanda e pagare la tassa entro un periodo supplementare di sei mesi a decorrere dal giorno indicato nella frase precedente, salvo l'obbligo di pagare una soprattassa nello stesso periodo.

4. Gli effetti del rinnovo decorrono dal giorno successivo alla data in cui scade la registrazione. Esso viene registrato.

TITOLO VII

RINUNCIA E NULLITÀ DELLA PRIVATIVA COMUNITARIA REGISTRATA

Articolo 55

Rinuncia

1. La rinuncia alla privativa comunitaria registrata va dichiarata per iscritto all'Ufficio dal titolare della privativa stessa. I suoi effetti decorrono dalla data della relativa registrazione.

2. La rinuncia è registrata soltanto con il consenso del titolare di diritti iscritti nel Registro. Se nel Registro è trascritta una licenza, la rinuncia è trascritta nel Registro soltanto se il titolare della privativa dimostra di avere informato il licenziatario dell'intenzione di rinunciare; la trascrizione della rinuncia è fatta alla scadenza del termine prescritto dal regolamento di esecuzione.

Articolo 56

Domanda di dichiarazione di nullità

1. Qualsiasi persona fisica o giuridica può domandare all'Ufficio di dichiarare nulla la privativa comunitaria registrata; tale facoltà spetta tuttavia unicamente

a) agli aventi diritto, nei casi di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), e) o f), ovvero

b) al titolare del diritto anteriore, nell'ipotesi prevista dall'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), ovvero

c) alle persone od agli enti interessati dall'utilizzazione impropria del disegno o modello, nel caso di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera g).

2. La domanda va presentata per iscritto e motivata. Essa si considera presentata solo dopo che è stata pagata la relativa tassa.

3. La domanda è inammissibile se una domanda con lo stesso oggetto e le stesse ragioni è stata decisa nei confronti delle stesse parti da un tribunale dei disegni e modelli comunitari con sentenza passata in giudicato.

Articolo 57

Esame della domanda

1. Qualora ritenga ammissibile la domanda di nullità l'Ufficio accerta se le cause di nullità di cui all'articolo 27 ostano al mantenimento della privativa comunitaria registrata.

2. Nel corso dell'esame della domanda, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni del regolamento di esecuzione, ogniqualvolta lo reputi necessario l'Ufficio invita le parti a presentare nei termini da esso disposti le loro deduzioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.

3. La declaratoria di nullità della privativa comunitaria registrata è trascritta nel Registro quando è divenuta definitiva.

Articolo 58

Partecipazione del presunto violatore della privativa ai procedimenti di nullità

1. Qualora venga depositata una domanda di nullità della privativa comunitaria registrata e fintantoché non è passata in giudicato la decisione della Divisione annullamenti, chiunque fornisca la prova di essere stato convenuto in un procedimento per violazione della stessa privativa può esser associato in quanto parte interveniente al procedimento di nullità presentando richiesta in tal senso nel termine di tre mesi dalla data in cui l'azione è stata promossa. È parimenti legittimato ad intervenire nel procedimento di nullità, alle stesse condizioni, chiunque fornisca la prova che il titolare della privativa comunitaria ha chiesto giudizialmente, nei suoi confronti, la cessazione degli atti di presunta violazione della privativa e la prova di aver chiesto a un tribunale di dichiarare che tali atti non costituiscono violazione della privativa comunitaria.

2. L'istanza di partecipazione va presentata con atto scritto e motivato. Essa non si considera presentata fintantoché non sia stata pagata la tassa di nullità di cui all'articolo 56, paragrafo 2. Adempiuta questa formalità, essa è assimilata a una domanda di nullità, con riserva delle eccezioni previste dal regolamento di esecuzione.

TITOLO VIII

RICORSI AVVERSO LE DECISIONI DELL'UFFICIO

Articolo 59

Decisioni soggette a ricorso

1. Contro le decisioni degli esaminatori dell'amministrazione competente per marchi e disegni, delle divisioni affari legali e delle divisioni annullamenti può essere presentato ricorso. Il ricorso ha effetto sospensivo.

2. La decisione che non pone fine ad un procedimento nei riguardi di una delle parti è impugnabile soltanto insieme alla decisione definitiva, a meno che essa non consenta un'impugnazione autonoma.

Articolo 60

Persone legittimate a proporre ricorso e ad essere parti nel procedimento

Chiunque sia stato parte in un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro quest'ultima se le sue istanze non sono state accolte. Le altre parti sono, di diritto, parti nel procedimento di ricorso.

Articolo 61

Termini e formalità

Il ricorso va presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione. Il ricorso non si considera presentato fintantoché non sia stata pagata la relativa tassa. Il ricorso dev'essere motivato in una memoria scritta entro quattro mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione.

Articolo 62

Revisione pregiudiziale

1. Se ritiene il ricorso ammissibile e fondato, la divisione che ha emesso la decisione impugnata deve riformare la propria decisione. Questa disposizione non si applica quando il procedimento si svolge fra il ricorrente ed un'altra parte.

2. Se le istanze del ricorrente non vengono accolte entro un mese dal ricevimento della memoria, il ricorso è immediatamente deferito alla commissione ricorsi, senza parere sul merito.

Articolo 63

Esame dei ricorsi

1. Se il ricorso è ammissibile, la commissione ricorsi esamina se esso è fondato.

2. Durante l'esame del ricorso la commissione invita le parti, qualora lo reputi necessario, a presentare, entro il termine da essa assegnato, le loro deduzioni sulle sue notifiche o sulle comunicazioni fatte dalle altre parti.

Articolo 64

Decisioni sui ricorsi

1. Previo esame del merito, la commissione ricorsi delibera sul ricorso. Essa può esercitare le competenze dell'organo che ha emesso la decisione impugnata oppure rinviare la causa a questo organo per nuova decisione.

2. Qualora la commissione ricorsi rinvii la causa all'organo che ha emesso la decisione impugnata quest'ultimo è vincolato dai principi giuridici enunciati nella decisione della commissione ricorsi, se ed in quanto i fatti della causa sono i medesimi.

3. Gli effetti delle decisioni della commissione ricorsi decorrono dalla data in cui scade il periodo di cui all'articolo 65, paragrafo 5 oppure, se durante tale periodo è stato presentato ricorso per cassazione alla Corte di giustizia, dalla data in cui quest'ultimo è stato respinto.

Articolo 65

Ricorso dinanzi alla Corte di giustizia

1. Contro le decisioni della commissione ricorsi può essere proposto ricorso dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee.

2. Il ricorso può essere proposto per incompetenza, inosservanza di norme processuali essenziali, violazione del trattato, del presente regolamento e di qualsiasi norma giuridica relativa alla sua applicazione o per sviamento di potere.

3. La Corte di giustizia ha facoltà di annullare o riformare le decisioni impugnate.

4. Il ricorso può essere proposto da una qualsiasi delle parti nel procedimento dinanzi alla commissione ricorsi, se nella sua decisione questa non ha accolto le sue istanze.

5. Il ricorso deve essere inoltrato alla Corte di giustizia entro due mesi dalla data alla quale è stata notificata la decisione della commissione ricorsi.

6. L'Ufficio è tenuto a prendere i provvedimenti che la sentenza della Corte di giustizia impone.

TITOLO IX

PROCEDIMENTO DINANZI ALL'UFFICIO

Sezione prima

Disposizioni generali

Articolo 66

Motivazione delle decisioni

Le decisioni dell'Ufficio sono motivate. Esse devono essere fondate esclusivamente sui motivi o mezzi di prova in merito ai quali le parti abbiano presentato le proprie deduzioni.

Articolo 67

Esame dei fatti per iniziativa dell'Ufficio

1. Nel corso della procedura l'Ufficio procede di propria iniziativa all'esame dei fatti; nel procedimento relativo alla dichiarazione di nullità l'esame dell'Ufficio si limita ai fatti, ai mezzi di prova e agli argomenti addotti dalle parti e alle richieste da queste presentate, eccetto se ed in quanto sono chiamati in causa i motivi di nullità di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera a) ed agli articoli 10 e 10 bis.

2. L'Ufficio può non tener conto dei fatti o delle prove che le parti non hanno addotto in tempo utile.

Articolo 68

Procedura orale

1. Quando ne ravvisi l'opportunità l'Ufficio ricorre alla procedura orale di propria iniziativa o su istanza di parte.

2. La procedura orale, compresa la lettura della decisione, è pubblica salvo decisione contraria dell'Ufficio qualora la pubblicità possa presentare, in particolare per una delle parti del procedimento, inconvenienti gravi e ingiustificati.

Articolo 69

Assunzione dei mezzi di prova

1. Tra i mezzi di prova esperibili nei procedimenti dinanzi all'Ufficio rientrano i seguenti:

a) l'audizione delle parti;

b) la richiesta di informazioni;

c) la produzione di documenti e di elementi d'informazione;

d) l'audizione dei testimoni;

e) le consulenze tecniche;

f) le dichiarazioni scritte fatte sotto giuramento o in forma solenne o aventi pari valore probatorio nell'ordinamento dello Stato in cui sono rese.

2. La competente divisione dell'Ufficio può affidare l'istruzione ad uno dei suoi membri.

3. Se ritiene necessario che una parte, un testimone o un perito depongano oralmente l'Ufficio cita la persona in questione a comparire dinanzi ad esso.

4. Le parti vengono informate dell'audizione dei testimoni e/o dei consulenti dinanzi all'Ufficio. Esse hanno il diritto di presenziare e di rivolgere domande ai testimoni e/o consulenti.

Articolo 70

Notifiche

L'Ufficio notifica di propria iniziativa tutte le decisioni e citazioni, nonché le comunicazioni che fanno decorrere un termine o per le quali tale atto è prescritto da altre disposizioni del presente regolamento o dal regolamento di esecuzione ovvero è disposto dal presidente.

Articolo 71

Reintegrazione nei diritti

1. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata, od ogni altra parte di un procedimento dinanzi all'Ufficio che, pur avendo usato la diligenza richiesta dalle circostanze, non abbia potuto osservare un termine nei confronti dell'Ufficio è, a richiesta, reintegrato nei suoi diritti se a norma del presente regolamento l'inosservanza ha per conseguenza diretta la perdita di un diritto o la decadenza dalla facoltà di proporre ricorso.

2. L'istanza di reintegrazione deve essere presentata per iscritto nel termine di due mesi dalla cessazione dell'impedimento. Entro lo stesso termine deve essere compiuto l'atto omesso. L'istanza non è ammissibile se sia trascorso un anno dalla scadenza del termine non osservato. Nel caso di mancata presentazione della domanda di rinnovo o di mancato pagamento della relativa tassa il periodo supplementare di sei mesi, di cui all'articolo 54, paragrafo 3 viene detratto dal periodo di un anno.

3. L'istanza di reintegrazione deve essere motivata ed indicare i fatti e le giustificazioni su cui si fonda. Essa non si considera presentata finché non sia stata pagata la relativa tassa.

4. La divisione dell'Ufficio competente a pronunciarsi sull'atto omesso decide in merito all'istanza di reintegrazione.

5. Le disposizioni di questo articolo non sono applicabili ai termini di cui al paragrafo 2 ed all'articolo 43, paragrafo 1.

6. Il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata reintegrato nei diritti non può invocarli contro un terzo che, nel periodo compreso tra la perdita del diritto alla domanda o alla privativa comunitaria registrata e la pubblicazione dell'avvenuta reintegrazione nel diritto, abbia in buona fede messo in commercio prodotti in cui si attua o cui è applicato un disegno o modello compreso nell'ambito della tutela della privativa comunitaria registrata.

7. Il terzo che possa avvalersi delle disposizioni del paragrafo 6 può ricorrere contro la decisione che reintegra nei diritti il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata nel termine di due mesi dalla data in cui è pubblicata la notizia della reintegrazione.

8. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica il diritto degli Stati membri di concedere la reintegrazione nei diritti quando nei riguardi delle loro autorità non siano stati osservati i termini di cui il presente regolamento prescrive l'osservanza.

Articolo 72

Rinvio ai principi generali

In assenza di disposizioni di procedura nel presente regolamento, nel regolamento di esecuzione, nel regolamento relativo alle tasse o nel regolamento di procedura delle commissioni ricorsi, l'Ufficio prende in considerazione i principi di diritto processuale generalmente riconosciuti negli Stati membri.

Articolo 73

Cessazione degli obblighi pecuniari

1. Il diritto dell'Ufficio di esigere il pagamento di tasse si prescrive dopo quattro anni a decorrere dalla fine dell'anno civile nel corso del quale la tassa è divenuta esigibile.

2. Il diritto di chiedere all'Ufficio il rimborso di tasse o di somme versate in eccesso si prescrive decorsi quattro anni dalla fine dell'anno civile nel corso del quale il diritto è sorto.

3. Il termine di cui al paragrafo 1 è interrotto dall'invito a pagare la tassa e quello di cui al paragrafo 2 dalla presentazione di un'istanza scritta e motivata. Il termine interrotto riprende a decorrere dal momento della sua interruzione; esso scade alla fine del sesto anno successivo all'anno civile in cui era iniziata la decorrenza iniziale, a meno che sia stata proposta una domanda giudiziale per far valere il diritto, nel qual caso il termine scade non prima di un anno dalla data in cui la decisione è divenuta definitiva.

Sezione seconda

Spese

Articolo 74

Ripartizione delle spese

1. La parte soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la dichiarazione di nullità o nei procedimenti di ricorso sopporta l'onere delle tasse pagate dall'altra parte, nonché tutte le spese necessarie al procedimento che questa ha sostenuto, comprese le spese di viaggio, di soggiorno e la remunerazione dei mandatari, consulenti e avvocati, entro i limiti delle tariffe fissate per ogni categoria di spese nel regolamento di esecuzione.

2. Ove tuttavia le parti soccombano rispettivamente su una o più imputazioni, o quando l'equità lo esiga, la divisione annullamenti o la commissione ricorsi decidono una diversa ripartizione delle spese.

3. La parte che pone fine ad un procedimento davanti all'Ufficio rinunciando al disegno comunitario registrato o non rinnovandone la registrazione, ovvero rinunciando al procedimento di nullità o al procedimento di ricorso, sopporta l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte conformemente a quanto disposto dai paragrafi 1 e 2.

4. In caso di non luogo a procedere la divisione annullamenti o la commissione ricorsi decidono sulle spese in via equitativa.

5. Qualora dinanzi alla divisione annullamenti o alla commissione ricorsi le parti addivengano, in via transattiva, ad una ripartizione delle spese diversa da quella disposta dai paragrafi da 1 a 4 la divisione competente dell'Ufficio ne prende atto.

6. Su istanza di parte i cancellieri della divisione annullamenti o della commissione ricorsi fissano l'importo delle spese da pagare in applicazione di quanto disposto dai paragrafi precedenti. Tale importo può, su istanza presentata nel termine prescritto dal regolamento di esecuzione, essere riveduto con decisione della divisione annullamenti o della commissione ricorsi.

Articolo 75

Esecuzione delle decisioni che stabiliscono l'ammontare delle spese

1. Le decisioni definitive dell'Ufficio che stabiliscono l'ammontare delle spese costituiscono titolo esecutivo.

2. L'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato membro sul cui territorio essa ha luogo. La formula esecutiva è apposta, previa unicamente la verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno Stato membro designa a tale scopo, dandone comunicazione all'Ufficio e alla Corte di giustizia.

3. Espletate queste formalità a richiesta della parte interessata, questa può ottenere l'esecuzione a norma della legge nazionale adendo direttamente l'autorità competente.

4. L'esecuzione forzata può essere sospesa solo in virtù di una decisione della Corte di giustizia. Il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è peraltro di competenza delle autorità giudiziarie nazionali.

Sezione terza

Informazione del pubblico e delle autorità degli Stati membri

Articolo 76

Registro dei disegni e modelli comunitari

L'Ufficio tiene un registro denominato «Registro dei disegni e modelli comunitari», nel quale sono riportate tutte le indicazioni di cui il presente regolamento o il regolamento di esecuzione prescrivono l'annotazione o la trascrizione. Il Registro è aperto alla consultazione pubblica salvo diversa disposizione dell'articolo 52, paragrafo 2 in merito alle iscrizioni riguardanti le privative comunitarie registrate delle quali sia stata richiesta la pubblicazione differita.

Articolo 77

Pubblicazioni periodiche

1. L'Ufficio pubblica periodicamente un «Bollettino dei disegni e modelli comunitari», che contiene le trascrizioni e le annotazioni aperte alla pubblica consultazione riportate nel Registro nonché tutte le altre notizie la cui pubblicità sia prescritta dal presente regolamento o dal regolamento di esecuzione.

2. Comunicazioni ed informazioni di carattere generale emananti dal presidente dell'Ufficio, nonché ogni altra notizia attinente al presente regolamento o alla sua applicazione, verranno pubblicate nella "Gazzetta ufficiale dell'Ufficio d'armonizzazione a livello di mercato interno (marchi, disegni e modelli)", di cui all'articolo 85 del regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 78

Consultazione dei fascicoli

1. I fascicoli relativi a domande di privativa comunitaria registrata non ancora pubblicate e i fascicoli relativi a privative comunitarie registrate per le quali è stato disposto il differimento a norma dell'articolo 52, o che sono stati oggetto di rinuncia prima o alla scadenza del periodo di differimento, possono essere aperti alla consultazione pubblica soltanto con il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata.

2. Nel caso di cui al paragrafo 1 chiunque provi di avervi un interesse legittimo può consultare il fascicolo senza il consenso del richiedente o del titolare della privativa comunitaria registrata prima della pubblicazione della domanda o dopo la rinuncia. Questa disposizione si applica segnatamente se l'interessato fornisce le prove che il richiedente o il titolare della privativa comunitaria registrata hanno compiuto atti intesi ad esercitare contro di lui i diritti conferiti dalla privativa comunitaria registrata.

3. Dopo la pubblicazione della privativa comunitaria registrata i fascicoli possono essere consultati da chiunque ne faccia richiesta.

4. Il regolamento di esecuzione stabilisce tuttavia in quali casi determinati documenti del fascicolo possono essere esclusi dalla consultazione di cui ai paragrafi 2 e 3.

Articolo 79

Cooperazione amministrativa

Fatte salve eventuali disposizioni contrarie del presente regolamento o delle legislazioni nazionali, l'Ufficio e gli organi giudiziari o le altre autorità competenti degli Stati membri si assistono reciprocamente, a richiesta, comunicandosi informazioni o autorizzando la consultazione dei fascicoli. Quando l'Ufficio autorizza organi giurisdizionali, pubblici ministeri o uffici centrali della proprietà industriale a consultare fascicoli, la consultazione non è soggetta alle restrizioni di cui all'articolo 78.

Articolo 80

Scambio di pubblicazioni

1. L'Ufficio dei disegni e modelli comunitari e gli uffici centrali della proprietà industriale degli Stati membri si scambiano a richiesta, gratuitamente e per le proprie occorrenze, uno o più esemplari delle rispettive pubblicazioni.

2. L'Ufficio può concludere accordi relativi allo scambio e all'inoltro di pubblicazioni.

Sezione quarta

Rappresentanza

Articolo 81

Principi generali in tema di rappresentanza

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, nessuno ha l'obbligo di farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio.

2. Fatto salvo il paragrafo 3, seconda frase, le persone fisiche e giuridiche che non abbiano nella Comunità né residenza né domicilio né la reale sede industriale o commerciale devono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio, nei modi indicati all'articolo 82, paragrafo 1, in ogni procedimento istituito dal presente regolamento ad esclusione del deposito della domanda di disegno o modello comunitario registrato.

3. Le persone fisiche e giuridiche che hanno nella Comunità la residenza, il domicilio o una reale sede industriale o commerciale possono farsi rappresentare dinanzi all'Ufficio da un loro dipendente il quale deve depositarvi una procura firmata, da inserire nel fascicolo, i cui particolari sono indicati dal regolamento di esecuzione. Il dipendente di una persona giuridica contemplato nel presente paragrafo è altresì legittimato a rappresentare anche altre persone giuridiche che abbiano con la prima legami di natura economica, senza però avere nella Comunità né residenza, né domicilio, né una reale sede industriale o commerciale.

Articolo 82

Rappresentanza professionale

1. La rappresentanza delle persone fisiche e giuridiche nei procedimenti dinanzi all'Ufficio disciplinati dal presente regolamento può essere assunta soltanto da:

a) avvocati abilitati in uno Stato membro e che abbiano domicilio professionale nella Comunità, purché possano agire in tale Stato quali rappresentanti in tema di proprietà industriale, oppure

b) rappresentanti abilitati iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 89, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 40/94 del 20.12.1993 sul marchio comunitario, oppure

c) persone iscritte nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli, di cui al paragrafo 4.

2. Le persone di cui al paragrafo 1, lettera c) hanno unicamente il diritto di rappresentare terzi nell'ambito di procedimenti dinanzi all'Ufficio pertinenti a disegni e modelli.

3. Il regolamento d'attuazione dispone se ed a quali condizioni i rappresentanti ammessi ad agire dinanzi all'Ufficio devono depositarvi una procura firmata, da inserire nei fascicoli.

4. Può essere iscritta nello speciale elenco di rappresentanti professionali competenti in tema di disegni e modelli ogni persona fisica che sia in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza di uno Stato membro;

b) domicilio professionale o posto di lavoro nella Comunità;

c) abilitazione a rappresentare persone fisiche o giuridiche in questioni pertinenti al disegno industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di uno Stato membro. Se in questo Stato l'abilitazione a rappresentare terzi in questioni pertinenti al disegno industriale non è subordinata al possesso di una speciale qualificazione professionale, le persone che chiedono l'iscrizione nell'elenco devono aver esercitato regolarmente per almeno cinque anni in questioni pertinenti a disegni e modelli dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale di detto Stato. L'osservanza di questa condizione non è tuttavia richiesta a coloro ai quali, in forza della normativa vigente in uno Stato membro, sia ufficialmente riconosciuto il possesso delle qualifiche professionali richieste per rappresentare persone fisiche o giuridiche in tema di proprietà industriale dinanzi all'Ufficio centrale della proprietà industriale del medesimo Stato.

5. L'iscrizione nell'elenco di cui al paragrafo 4 ha luogo in seguito a richiesta accompagnata da un attestato dell'Ufficio centrale della proprietà industriale dello Stato membro interessato, dal quale risulti il possesso dei requisiti specificati dal paragrafo suddetto.

6. Il presidente dell'Ufficio può concedere una deroga alle disposizioni di cui:

a) al paragrafo 4, lettera a, in circostanze eccezionali;

b) al paragrafo 4, lettera c), seconda frase, qualora il richiedente fornisca la prova di aver acquisito in altro modo le qualifiche richieste.

7. Il regolamento di esecuzione determina i casi in cui il rappresentante abilitato è cancellato dall'elenco.

TITOLO X

COMPETENZA E PROCEDURA NELLE AZIONI GIUDIZIARIE RELATIVE ALLE PRIVATIVE COMUNITARIE PER DISEGNI E MODELLI

Sezione prima

Competenza ed esecuzione

Articolo 83

Applicazione della Convenzione di esecuzione

1. Salvo disposizione contraria del presente regolamento, alle procedure concernenti le privative comunitarie e alle domande per privative comunitarie registrate nonché alle procedure concernenti le azioni promosse sulla base di privative comunitarie e privative nazionali che godono di protezione simultanea si applica la Convenzione sulla competenza giurisdizionale e sull'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, firmata a Bruxelles il 27 settembre 1968, come novellata dalle convenzioni relative all'adesione a tale convenzione degli Stati aderenti alle Comunità europee, riassuntivamente chiamata nel seguito «Convenzione di esecuzione».

1 bis Le disposizioni della Convenzione di esecuzione rese applicabili dal paragrafo precedente produrranno effetti nei confronti di uno Stato membro unicamente nel testo al momento vigente nei suoi confronti.

2. Nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85:

a) non si applicano l'articolo 2, l'articolo 4, l'articolo 5, paragrafi 1, 3, 4 e 5, l'articolo 16, paragrafo 4 e l'articolo 24 della Convenzione di esecuzione;

b) si applicano gli articoli 17 e 18 della Convenzione entro i limiti previsti dall'articolo 86, paragrafo 4 del presente regolamento;

c) le disposizioni del titolo II della Convenzione di esecuzione che si applicano alle persone domiciliate in uno Stato membro si applicano anche alle persone che, pur non avendo domicilio in uno Stato membro, vi hanno una stabile organizzazione.

3. - [paragrafo soppresso] -

Articolo 83 bis

Disposizioni transitorie

Le disposizioni della Convenzione di esecuzione che siano d'applicazione in forza dell'articolo 83 non produrranno effetti nei confronti degli Stati membri per i quali detta Convenzione non sia ancora entrata in vigore. Fino al momento di tale entrata in vigore negli Stati membri in questione le procedure di cui all'articolo 83, paragrafo 1 sono disciplinate da eventuali convenzioni bilaterali o multilaterali che ne regolino i rapporti con gli altri Stati membri interessati ovvero, in mancanza di tali convenzioni, dalle disposizioni di diritto nazionale in tema di competenza, riconoscimento ed esecuzione delle decisioni.

Sezione seconda

Controversie in tema di violazione e validità delle privative comunitarie

Articolo 84

Tribunali dei disegni e modelli comunitari

1. Gli Stati membri designano nei rispettivi territori un numero per quanto possibile ridotto di organi giurisdizionali di primo e di secondo grado (tribunali dei disegni e modelli comunitari), che svolgeranno le funzioni ad essi attribuite dal presente regolamento.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore del presente regolamento ogni Stato membro comunica alla Commissione un elenco dei tribunali dei disegni e modelli comunitari con l'indicazione della loro denominazione e competenza territoriale.

3. Dopo la comunicazione di cui al paragrafo 2, gli Stati membri informano immediatamente la Commissione di ogni cambiamento del numero, della denominazione o della competenza territoriale di detti tribunali.

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 2 e 3 sono notificate dalla Commissione agli Stati membri e pubblicate nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

5. Fino a quando un determinato Stato membro non ha proceduto alla comunicazione di cui al paragrafo 2, le azioni o le domande di cui all'articolo 85, per le quali le autorità giudiziarie di questo Stato sono competenti in forza dell'articolo 86, vanno proposte dinanzi al giudice di questo Stato che avrebbe competenza per territorio e per materia in rapporto ai procedimenti relativi alle privative nazionali.

Articolo 85

Competenza in tema di violazione e validità delle privative

I tribunali dei disegni e modelli comunitari hanno competenza esclusiva:

a) per tutte le azioni in materia di violazione e, qualora siano ammesse dalla legislazione nazionale, per le azioni in materia d'incombente violazione di privative comunitarie;

b) per le azioni di accertamento dell'insussistenza di una violazione della privativa comunitaria, qualora siano ammesse dalla legge nazionale;

c) per tutte le azioni di nullità della privativa comunitaria non registrata;

d) per le domande riconvenzionali di nullità della privativa comunitaria registrata proposte nei procedimenti di cui alla lettera a).

Articolo 86

Competenza internazionale

1. Fatte salve le disposizioni del presente regolamento e quelle della Convenzione di esecuzione applicabili in forza dell'articolo 83, le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85 si propongono dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui il convenuto ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

2. Se il convenuto non ha né il domicilio né una stabile organizzazione in uno degli Stati membri, le suddette azioni si propongono dinanzi ai tribunali giurisdizionali dello Stato membro in cui l'attore ha il domicilio o, se quest'ultimo non ha il domicilio in uno degli Stati membri, dello Stato membro in cui ha una stabile organizzazione.

3 Se né il convenuto né l'attore hanno tale domicilio o tale stabile organizzazione, le suddette azioni vengono proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

4. In deroga alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3:

a) si applica l'articolo 17 della Convenzione di esecuzione se le parti convengono che sia competente un altro tribunale dei disegni comunitari;

b) si applica l'articolo 18 della medesima Convenzione se il convenuto compare dinanzi a un altro tribunale dei disegni comunitari.

5. Le azioni e le domande giudiziali di cui all'articolo 85, lettere a) e d), possono parimenti essere proposte dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui l'atto di violazione è stato commesso o è incombente.

Articolo 87

Sfera di competenza in materia di violazione della privativa

1. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente a norma dell'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4 può pronunciarsi in merito agli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio di qualsiasi Stato membro.

2. Un tribunale dei disegni comunitari competente a norma dell'articolo 86, paragrafo 5, può pronunciarsi soltanto in merito agli atti di violazione commessi o incombenti nel territorio dello Stato membro in cui è situato.

Articolo 88

Azione e domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria

1. Le azioni di nullità e le domande riconvenzionali di nullità possono essere fondate soltanto sulle cause contemplate dall'articolo 27.

2. L'azione di nullità o la domanda riconvenzionale di nullità può esser proposta:

a) nei casi contemplati dall'articolo 27, paragrafo 1, lettere c), e) ed f), soltanto da chi ha diritto alla privativa comunitaria;

b) nel caso di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera g), unicamente dalla persona o dall'ente interessati dall'utilizzazione impropria;

c) nel caso di cui all'articolo 27, paragrafo 1, lettera d), soltanto dal titolare del diritto preesistente.

3. Se la domanda riconvenzionale è proposta in una controversia nella quale il titolare della privativa comunitaria non sia già parte, questi ne viene informato e può essere ammesso ad intervenire nel procedimento alle condizioni stabilite dalla legge dello Stato membro in cui si trova il giudice adito.

4. La validità della privativa comunitaria non può essere contestata con l'azione diretta a fare accertare l'insussistenza di violazioni.

Articolo 89

Presunzione di validità - Difesa nel merito

1. Nei procedimenti relativi alle azioni per violazione o incombente violazione della privativa comunitaria registrata i tribunali dei disegni comunitari considerano valida la privativa comunitaria a meno che il convenuto non ne contesti la validità mediante domanda riconvenzionale di nullità.

2. Nei procedimenti relativi alle azioni per violazione o incombente violazione della privativa comunitaria non registrata, quando il titolare fornisca prove atte a dimostrare che il disegno o modello possiede il requisito dell'individualità il tribunale dei disegni comunitari considera il disegno o modello valido a meno che la sua validità non venga posta in questione dal convenuto mediante domanda riconvenzionale di nullità.

3. Nei procedimenti di cui ai paragrafi 1 e 2 l'eccezione di nullità della privativa comunitaria sollevata davanti a un tribunale dei disegni e modelli comunitari in forma diversa dalla domanda riconvenzionale è ammessa dal giudice adito solo se ed in quanto il convenuto chiede l'annullamento della privativa comunitaria in forza di una precedente privativa nazionale a termini dell'articolo 27, paragrafo 1, lettera d) di cui sia titolare.

Articolo 90

Sentenze che pronunciano sulla validità delle privative comunitarie

1. Quando la validità della privativa comunitaria è contestata in un procedimento dinanzi a un tribunale dei disegni comunitari mediante domanda riconvenzionale di nullità:

a) il tribunale dichiara nulla la privativa comunitaria se accerta che una delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa stessa;

b) il tribunale rigetta la domanda se accerta che nessuna delle cause di cui all'articolo 27 osta al mantenimento della privativa comunitaria.

2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria ne comunica la data di presentazione all'Ufficio, il quale la annota nel Registro.

3. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari investito di una domanda riconvenzionale di nullità può, su istanza del titolare della privativa comunitaria e sentite le altre parti, sospendere il procedimento e invitare il convenuto a presentare una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio entro il termine che il tribunale stesso stabilisce. Se la domanda non viene presentata entro tale termine, il procedimento prosegue e la domanda riconvenzionale si considera ritirata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 95, paragrafo 3.

4. Quando la sentenza di un tribunale dei disegni comunitari pertinente ad una domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è diventata definitiva il tribunale trasmette all'Ufficio copia del provvedimento. Le parti possono chiedere informazioni in merito a tale trasmissione. L'Ufficio annota gli estremi del provvedimento nel Registro secondo le modalità stabilite dal regolamento di esecuzione.

5. La domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria registrata è inammissibile qualora l'Ufficio abbia già emesso una decisione, divenuta definitiva, in un procedimento tra le stesse parti promosso per lo stesso oggetto e per le stesse ragioni.

Articolo 91

Effetti delle sentenze che pronunciano sulla validità

Una volta diventata definitiva, la sentenza di un tribunale dei disegni e modelli comunitari che annulla la privativa comunitaria produce in tutti gli Stati membri gli effetti di cui all'articolo 28, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27, paragrafo 5.

Articolo 92

Diritto applicabile

1. I tribunali dei disegni e modelli comunitari applicano le disposizioni del presente regolamento.

2. Per tutte le questioni che non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica la legge nazionale, compreso il suo diritto internazionale privato.

3. Laddove il presente regolamento non disponga altrimenti, il tribunale dei disegni e modelli comunitari applica le norme di procedura che disciplinano lo stesso tipo di procedimento per la privativa nazionale nello Stato membro in cui il tribunale stesso è ubicato.

Articolo 93

Sanzioni nei procedimenti relativi a violazioni della privativa

1. Se in un procedimento per violazione o incombente violazione della privativa accerta che il convenuto ha violato la privativa comunitaria o compiuto atti tali da costituire minaccia di violazione, il tribunale dei disegni e modelli comunitari emette nei suoi confronti, salvo che motivi particolari vi si oppongano, le seguenti ordinanze:

a) un'ordinanza con cui gli si vieta di continuare gli atti di violazione o di incombente violazione;

b) un'ordinanza di sequestro dei prodotti in questione;

c) un'ordinanza di sequestro di materiali ed attrezzi prevalentemente utilizzati per fabbricare i prodotti che violano la privativa, qualora il loro proprietario sia a conoscenza dei fini cui mirava il loro impiego ovvero tali fini risultino ovvi date le circostanze;

d) qualsiasi ordinanza che imponga sanzioni d'altro genere commisurate alle circostanze, quali siano disposte dalla legge dello Stato membro in cui sono stati compiuti gli atti di violazione o di incombente violazione, compreso il suo diritto internazionale privato.

2. Il tribunale prende anche, in conformità della legge nazionale, i provvedimenti intesi ad assicurare l'osservanza delle ordinanze di cui al paragrafo 1.

Articolo 94

Misure provvisorie e provvedimenti cautelari

1. Alle autorità giudiziarie di uno Stato membro, compresi i tribunali dei disegni e modelli comunitari, può essere chiesta in relazione a una privativa comunitaria l'applicazione dei provvedimenti provvisori, compresi quelli di natura cautelare, previsti dalla legge di detto Stato in relazione alla privativa nazionale anche se, ai sensi del presente regolamento, la competenza a conoscere nel merito sia riconosciuta ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari di un altro Stato membro.

2. Nei procedimenti in cui si chiedono provvedimenti provvisori, compresi quelli di natura cautelare, sono ammissibili le eccezioni di nullità sollevate dal convenuto in forma diversa dalla domanda riconvenzionale di nullità della privativa comunitaria. Si applica tuttavia per quanto di ragione l'articolo 89, paragrafo 2.

3. Un tribunale dei disegni e modelli comunitari competente in base all'articolo 86, paragrafi 1, 2, 3 o 4, può ordinare provvedimenti provvisori, compresi quelli di natura cautelare, che, fatte salve le procedure di riconoscimento ed esecuzione richieste dal titolo III della Convenzione di esecuzione, hanno efficacia nel territorio di uno Stato membro. Tale competenza non spetta a nessun altro organo giurisdizionale.

Articolo 95

Disposizioni in materia di connessione

1. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento il tribunale dei disegni e modelli comunitari dinanzi al quale sia stata promossa una delle azioni di cui all'articolo 85, che non sia una domanda di accertamento dell'insussistenza di violazioni della privativa, sospende il procedimento, di propria iniziativa dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti e sentite le altre, qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un altro tribunale dei disegni e modelli comunitari o, nel caso in cui si tratti di una privativa comunitaria registrata, quando sia già stata presentata una domanda di nullità dinanzi all'Ufficio.

2. Se non esistono motivi particolari per proseguire il procedimento, l'Ufficio, quando sia adito con una domanda di nullità della privativa comunitaria, sospende il procedimento di propria iniziativa dopo aver sentito le parti o a richiesta di una delle parti o sentite le altre qualora la nullità della privativa comunitaria sia già stata eccepita con una domanda riconvenzionale dinanzi ad un tribunale dei disegni e modelli comunitari. Su istanza di una delle parti nel procedimento dinanzi al tribunale dei disegni e modelli comunitari tuttavia quest'ultimo, sentite le altre parti, può sospendere il procedimento. In tal caso l'Ufficio prosegue il procedimento dinanzi ad esso pendente.

3. In caso di sospensione del procedimento, il tribunale dei disegni e modelli comunitari può ordinare provvedimenti provvisori, compresi quelli di natura cautelare, per la durata della sospensione.

Articolo 96

Competenza dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado - Ricorso per cassazione

1. Le sentenze dei tribunali dei disegni e modelli comunitari di primo grado, pronunciate nei procedimenti relativi alle azioni e domande di cui all'articolo 85, sono impugnabili mediante ricorso davanti ai tribunali dei disegni e modelli comunitari di secondo grado

2. Le condizioni alle quali si può esperire il ricorso di cui al paragrafo 1 sono disciplinate dalla legge dello Stato membro in cui tale tribunale ha sede.

3. Alle sentenze dei tribunali dei disegni comunitari di secondo grado sono applicabili le norme nazionali relative al ricorso per cassazione.

Sezione terza

Altre controversie relative alle privative comunitarie

Articolo 97

Disposizioni complementari sulla competenza degli organi giurisdizionali nazionali diversi dai tribunali dei disegni e modelli comunitari

1. Nello Stato membro i cui organi giurisdizionali hanno competenza a norma dell'articolo 83, paragrafo 1 o dell'articolo 83 bis le azioni diverse da quelle di cui all'articolo 85 vanno proposte dinanzi al giudice che sarebbe competente per territorio e per materia in ordine alle azioni riguardanti la privativa nazionale registrata dallo Stato stesso.

2. Qualora nessun organo giurisdizionale abbia competenza a norma dell'articolo 83, paragrafo 1 o dell'articolo 83 bis in ordine ad azioni riguardanti la privativa comunitaria diverse da quelle di cui all'articolo 85, queste azioni possono essere proposte dinanzi agli organi giurisdizionali dello Stato membro in cui l'Ufficio ha sede.

Articolo 98

Obblighi degli organi giurisdizionali nazionali

Il giudice nazionale adito con un'azione relativa ad una privativa comunitaria registrata, non contemplata all'articolo 85, deve considerare valida la privativa stessa. Si applicano tuttavia, per quanto di ragione, l'articolo 89, paragrafo 2 e l'articolo 94, paragrafo 2.

TITOLO XI

EFFETTI SUL DIRITTO DEGLI STATI MEMBRI

Articolo 99

Azioni civili simultanee e successive fondate su privative comunitarie e su privative nazionali

1. Qualora siano promosse azioni per violazione o incombente violazione per le stesse ragioni e tra le stesse parti davanti ai giudici di Stati membri diversi aditi rispettivamente sulla base di una privativa comunitaria e di una privativa nazionale che fornisca protezione, il giudice adito in secondo luogo deve, di propria iniziativa, dichiarare la propria incompetenza a favore del giudice adito in primo luogo. Il giudice che dovrebbe dichiarare la propria incompetenza può sospendere il procedimento pendente dinanzi a lui qualora venga eccepita l'incompetenza dell'altro giudice.

2. Il tribunale dei disegni e modelli comunitari adito in un'azione per violazione o incombente violazione fondata su una privativa comunitaria respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti in base ad una privativa che fornisca una duplice protezione.

3. Il giudice adito in un'azione per violazione o incombente violazione di una privativa nazionale respinge l'istanza quando per le stesse ragioni sia stata pronunciata una sentenza definitiva nel merito tra le stesse parti in relazione ad un disegno o modello comunitario che fornisca una duplice protezione.

4. Le disposizioni dei paragrafi precedenti non si applicano ai provvedimenti provvisori, compresi quelli di natura cautelare.

Articolo 100

Relazioni con altre forme di tutela previste dal diritto nazionale

1. Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicate le disposizioni comunitarie o nazionali applicabili alle privative non registrate, ai marchi d'impresa o ad altri segni distintivi, ai brevetti per invenzione, ai modelli di utilità, ai caratteri tipografici, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.

2. Disegni e modelli protetti in quanto tali da una privativa comunitaria sono altresì ammessi a beneficiare della protezione della legge sul diritto d'autore vigente in tale Stato fin dal momento in cui il disegno o modello è stato ideato o stabilito in una qualsiasi forma. Ciascuno Stato membro determina l'estensione della protezione e le condizioni alle quali essa è concessa, compreso il grado di originalità che il disegno o modello deve possedere.

TITOLO XII

DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI RIGUARDANTI L'UFFICIO

Sezione prima

Disposizioni generali

Articolo 101

Disposizioni generali

Fatte salve le disposizioni del presente titolo, per quanto riguarda i compiti dell'Ufficio nell'ambito del presente regolamento è applicabile il titolo XII del regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 102

Servizi amministrativi

- [soppresso] -

Articolo 103

Personale

- [soppresso] -

Articolo 104

Privilegi e immunità

- [soppresso] -

Articolo 105

Responsabilità

- [soppresso] -

Articolo 106

Competenza della Corte di giustizia

- [soppresso] -

Sezione seconda

Direzione dell'Ufficio

Articolo 107

Poteri supplementari del presidente

Oltre ad espletare le funzioni ed i poteri conferitigli dall'articolo 119 del regolamento sul marchio comunitario, previa consultazione del consiglio di amministrazione e, nel caso del regolamento relativo alle tasse, del comitato del bilancio, il presidente dell'Ufficio può sottoporre alla Commissione proposte di modifica del presente regolamento, del regolamento di esecuzione, del regolamento relativo alle tasse nonché di qualsiasi altra disposizione, se ed in quanto riguardano i disegni e i modelli comunitari registrati..

Articolo 108

Nomina del presidente e dei vicepresidenti

- [soppresso] -

Sezione terza

Consiglio di amministrazione

Articolo 109

Poteri supplementari del Consiglio d'amministrazione

Oltre alle competenze attribuitegli dal regolamento sul marchio comunitario o da altre disposizioni del presente regolamento il Consiglio d'amministrazione:

stabilisce la data in cui inizierà il deposito delle domande di disegno e modello comunitario registrato a norma dell'articolo 128, paragrafo 2;

viene consultato prima dell'adozione dei criteri in base ai quali si svolgeranno l'esame dei requisiti formali, l'esame dei motivi che giustificano un rifiuto della registrazione ed i procedimenti di annullamento dinanzi all'Ufficio e negli altri casi previsti dal presente regolamento.

Articolo 110

Composizione

- [soppresso] -

Articolo 111

Presidenza

- [soppresso] -

Articolo 112

Sessioni

- [soppresso] -

Sezione quarta

Applicazione delle procedure

Articolo 113

Competenza delle divisioni dell'Ufficio

Sono competenti a prendere decisioni nelle procedure istituite dal presente regolamento:

a) gli esaminatori;

b) la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli;

c) le divisioni annullamenti;

d) le commissioni ricorsi.

Articolo 114

Esaminatori

Un esaminatore è competente a prendere decisioni in nome dell'Ufficio in merito alle domande di registrazione delle privative comunitarie.

Articolo 115

La divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli

La divisione legale e di amministrazione dei marchi istituita dal regolamento sul marchio comunitario diventa la divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario detta divisione è competente a prendere le decisioni prescritte dal presente regolamento che non sono di competenza di un esaminatore o di una divisione annullamenti. Essa è in particolare competente per le decisioni relative alle iscrizioni nel registro dei disegni e modelli comunitari.

Articolo 116

Divisioni annullamenti

Le divisioni annullamenti sono competenti a prendere decisioni in merito alle domande di nullità dei disegni e modelli comunitari registrati.

Una divisione annullamenti è formata da tre membri, almeno due dei quali devono avere formazione giuridica.

Articolo 117

Commissioni ricorsi

Oltre ai poteri ad essa conferiti dal regolamento sul marchio comunitario una commissione ricorsi istituita da tale regolamento è competente a deliberare sui ricorsi proposti contro le decisioni degli esaminatori e delle divisioni annullamenti nonché contro le decisioni della divisione legale e di amministrazione di marchi, disegni e modelli.

Articolo 118

Indipendenza dei membri delle commissioni ricorsi

- [soppresso] -

Articolo 119

Astensione e ricusazione

- [soppresso] -

Articolo 120

Nomina di membri delle divisioni di annullamento e delle commissioni ricorsi durante un periodo transitorio

- [soppresso] -

Sezione quinta

Disposizioni finanziarie

- [soppressa] -

Articolo 121

Bilancio

- [soppresso] -

Articolo 122

Tasse

- [soppresso] -

TITOLO XIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 123

Lingue ufficiali

- [soppresso] -

Articolo 124

Regolamento di esecuzione

1. Le disposizioni di applicazione del presente regolamento sono adottate nel contesto di un regolamento di esecuzione.

2. Oltre alle tasse stabilite dagli articoli precedenti vengono riscosse tasse, secondo le modalità di applicazione particolareggiate fissate dal regolamento di esecuzione e dal regolamento relativo alle tasse, nei seguenti casi:

a) pagamento tardivo della tassa di registrazione;

b) pagamento tardivo della tassa di pubblicazione;

c) pagamento tardivo della tassa per il differimento della pubblicazione;

d) pagamento tardivo di soprattasse per domande cumulative;

e) rilascio di una copia del certificato di registrazione;

f) trascrizione del trasferimento di un disegno o modello comunitario registrato;

g) trascrizione di una licenza o di altri diritti su un disegno o modello comunitario registrato;

h) cancellazione della trascrizione di una licenza o di altri diritti;

i) rilascio di un estratto dal registro;

j) consultazione di un fascicolo;

k) rilascio di copie di documenti contenuti in un fascicolo;

l) comunicazione d'informazioni contenute in un fascicolo;

m) riesame della liquidazione delle spese di procedura da rimborsare;

n) rilascio di copie certificate conformi della domanda.

3. Il regolamento di esecuzione ed il regolamento relativo alle tasse vengono adottati e modificati conformemente alla procedura di cui all'articolo 141 del regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 124 bis

Norme procedurali delle commissioni ricorsi

Senza pregiudizio per gli adeguamenti eventualmente necessari né per eventuali disposizioni aggiuntive, ai ricorsi proposti dinanzi le commissioni ricorsi nell'ambito del presente regolamento sono applicabili le norme procedurali di queste stesse commissioni, adottate conformemente alla procedura di cui all'articolo 141 del regolamento sul marchio comunitario.

Articolo 125

Sistema di scambio d'informazioni

- [soppresso] -

Articolo 126

Istituzione di un comitato e procedura per l'adozione delle norme di esecuzione

- [soppresso] -

Articolo 127

Regolamento relativo alle tasse

- [soppresso] -

Articolo 128

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

2. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati possono essere depositate presso l'Ufficio a decorrere dalla data fissata dal consiglio di amministrazione su raccomandazione del presidente dell'Ufficio.

3. Le domande di disegni e modelli comunitari registrati depositate nei tre mesi che precedono la data indicata nel paragrafo 2 si considerano depositate a tale data.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente