Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie /* COM/99/0226 def. - CNS 99/0111 */
Gazzetta ufficiale n. C 274 E del 28/09/1999 pag. 0008 - 0009
Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991 (1) dispone all'articolo 5, paragrafo 1, che l'imposta denominata "Imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM)" non sarà più applicata nelle isole Canarie a partire dal 31 dicembre 2000. Di conseguenza e conformemente alle disposizioni di detto regolamento e della decisione n. 96/34/CE della Commissione del 20 dicembre 1995 (2), il governo spagnolo ha preso le disposizioni necessarie per ridurre gradualmente tale imposta, nella proporzione del 20% all'anno, a decorrere dal 31 dicembre 1996 al fine di consentirne la soppressione definitiva al 31 dicembre 2000. Contemporaneamente, le isole Canarie vengono integrate nel territorio doganale della Comunità e i diritti doganali sono applicati in maniera progressiva onde arrivare alla loro applicazione integrale in data 1° gennaio 2001. (1) Regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. (2) Decisione n. 96/34/CE della Commissione del 20 dicembre 1995, GU L 10 del 13.1.1996, pag. 38. 2. Le conseguenze economiche, in particolare in termini di occupazione, della soppressione dell'APIM hanno indotto le autorità spagnole a presentare fin dal dicembre 1996 una richiesta di proroga dell'APIM. Infatti, la relazione redatta dalla Commissione nel 1995, che esaminava l'incidenza dell'applicazione dell'imposta APIM sull'economia delle isole Canarie e le conseguenze della soppressione di tale imposta, era già giunta alla conclusione che taluni settori economici sarebbero stati particolarmente colpiti dalla sua eliminazione. La relazione indicava infatti che la produzione e l'occupazione del settore "Tessile" rischiavano di scomparire ((100%) mentre altri settori potevano subire gravi pregiudizi. Per i seguenti settori, queste due voci avrebbero registrato perdite valutate come segue: "Altri prodotti finiti" ((26,6%), "Legname" ((23,8%), "Industrie metallurgiche" ((19,2%), "Miniere" ((16%). 3. Dal canto loro le autorità spagnole hanno presentato una relazione sull'evoluzione economica dell'industria delle isole Canarie in seguito alla soppressione dell'imposta APIM, relazione basata su dati più recenti rispetto a quelli utilizzati dalla Commissione. 4. I dati forniti dal governo spagnolo confermano in linea di massima le conclusioni della relazione della Commissione. Tuttavia, la Commissione ha dato prova di ottimismo in merito alle conseguenze della soppressione dell'APIM per altri quattro settori. Per tale motivo, oltre ai settori identificati nella relazione della Commissione, le autorità spagnole auspicano che anche altri settori possano beneficiare di un congelamento dell'APIM (chimica, carta, bevande non alcoliche, materiali da costruzione, alimenti vari e tabacchi). 5. La Commissione ha esaminato con le autorità spagnole tutti i settori in questione giungendo alla conclusione che alcuni di essi potrebbero risentire parzialmente della soppressione dell'APIM ed in particolare: - la chimica che, nelle nuove classificazioni utilizzate dalla Spagna, comprende alcuni prodotti attribuiti al settore "miniere" nella relazione della Commissione; - la carta; - gli alimenti vari; - i tabacchi. 6. La Commissione ha approfittato di tale esame per identificare, all'interno di questi vari settori, i prodotti che sarebbero realmente colpiti dalla soppressione dell'APIM. I prodotti sono elencati nell'ordine di classificazione della tariffa doganale comune in allegato alla presente proposta. - Il settore "Tabacchi" (limitato ai sigari, voce: 2402 10 00, e alle sigarette 2402 20) è la principale filiera industriale esportatrice della regione e fonte di finanziamento interno. Tutta la produzione insulare di tabacco viene utilizzata in loco per la produzione locale. È opportuno osservare a questo proposito che l'analisi effettuata dalla Commissione nella sua relazione non è stata abbastanza approfondita per poter valutare più accuratamente la situazione del settore del tabacco e ciò l'ha portata a sottovalutare le conseguenze della soppressione dell'APIM. Pertanto tra le sei imprese più importanti (che danno lavoro a più di cento dipendenti ciascuna) esistenti già nel 1980, una dovrebbe scomparire quest'anno. Una parte della fabbricazione dei due prodotti succitati, i sigari in particolare, proviene da imprese familiari tradizionali in gran parte su richiesta delle grandi marche. Queste imprese rischierebbero di subire in primo luogo gli effetti negativi della soppressione dell'APIM e del conseguente aumento delle importazioni. - Le autorità spagnole ritengono che tra il 1996 e 1997 il livello di produzione sia diminuito del 25% e le importazioni siano aumentate del 30%. - La manodopera occupata in questo settore risulta pari a 2 664 persone. La soppressione dell'imposta potrebbe comportare una riduzione del 10% dei posti di lavoro. È opportuno rilevare che il settore della carta (cfr. infra) nonché il settore del trasporto via mare tra isole dipendono fortemente dal settore del tabacco per il volume di attività prodotto. - Il settore "Carta" (per esempio carta e cartone ondulati: voce 4808, scatole e sacchi: 4819, etichette: 4821) è estremamente frazionato. Alcune imprese di piccole dimensioni sono insediate in ogni isola al fine di eseguire gli ordini delle imprese che necessitano di un fornitore in prossimità del luogo di insediamento. La scomparsa di tale produzione locale avrebbe ricadute sulle imprese a valle che dovrebbero quindi costituire delle scorte per garantire la continuità della loro produzione. Le imprese del settore "Carta" sono al limite della loro redditività e quindi molto sensibili alla concorrenza esterna. Le autorità spagnole valutano al 22,35% il rischio di calo della produzione in caso di scomparsa dell'APIM ed a 119 la perdita di posti di lavoro in un settore che impiega attualmente 536 persone. - Il settore "Chimica" comprende per esempio i prodotti seguenti: azoto e ossigeno, voci: 2804 30 e 40, pitture: 3208 e sapone: 3401. Secondo le autorità spagnole il settore della chimica subirebbe, per la soppressione dell'APIM, una perdita di 163 posti di lavoro (su un totale di 1 704) e un calo di produzione del 9,57%. Questo settore è rappresentato da imprese che producono in serie molto limitate e la loro produzione è troppo diversificata per raggiungere economie di scala competitive. - Il settore "Alimenti vari", limitato ai prodotti più vulnerabili del settore quali gli yogurt della voce : 0403 10, le uova: 0407 00 90, i succedanei del caffè: 0901 90 90, le caramelle: 1704 90 71, le paste alimentari: 1902, i gelati: 2105, comprendono un insieme di imprese di piccole dimensioni ma a tasso occupazionale elevato che garantiscono in particolare il confezionamento dei prodotti agricoli locali. Le autorità spagnole valutano le conseguenze della scomparsa dell'APIM in un calo di produzione dell'8% circa e una perdita di posti di lavoro di 939 (su un totale di 11 199). Inoltre, ne risentirebbero anche i settori a monte che dipendono dalle trasformazioni di questo settore e potrebbero perdere un numero altrettanto elevato di posti di lavoro. 7. La Commissione riconosce, sulla base degli elementi esposti in precedenza, che la soppressione dell'APIM, prevista dal regolamento n. 1911/91, potrebbe avere conseguenze negative sull'economia delle Canarie, conseguenze contrarie agli obiettivi del regolamento che intende conseguire una progressiva integrazione di queste isole nella Comunità ed eliminare le incidenze economiche nefaste dovute alla sua situazione. D'altro canto è opportuno altresì tener presente che il regolamento citato prevede la soppressione dell'APIM. Qualsiasi misura derogatoria ai principi del regolamento in questione deve quindi inserirsi nel processo di integrazione delle isole Canarie e deve mirare solo ad attenuare gli aggiustamenti economici strettamente necessari senza tuttavia mettere in pericolo l'obiettivo finale della soppressione totale dell'APIM e dell'applicazione della tariffa doganale comune. 8. In questo spirito, la presente proposta che si limita a sospendere per un numero molto limitato di prodotti sensibili lo smantellamento dell'APIM sino al 30 giugno 2000 costituirebbe una prima risposta alle difficoltà incontrate dalle imprese delle isole Canarie. Tuttavia, poiché l'APIM deve scomparire il 31 dicembre 2000, la Commissione è tenuta ad esaminare entro tale data l'incidenza dello smantellamento dell'imposta sui settori in questione ed in particolare sui prodotti interessati dalla presente misura. In funzione dei risultati di questo studio che sarà svolto in collaborazione con le autorità spagnole, la Commissione presenterà eventualmente al Consiglio una proposta volta a mantenere misure specifiche a favore dei settori interessati in modo da rispettare l'obiettivo di soppressione dell'imposta senza compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente fragili. 9. Inoltre, la Commissione desidera sottolineare che tale misura avrà conseguenze molto ridotte in termini di distorsione della concorrenza in quanto si applicherà al 10% circa (in valore) delle importazioni totali delle isole Canarie e che sarà limitata ai prodotti per i quali risulta auspicabile il mantenimento di una produzione locale su tali isole. Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica il regolamento (CEE) n. 1911/91 relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare l'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, vista la proposta della Commissione (3), (3) GU C visto il parere del Parlamento europeo (4), (4) GU C visto il parere del Comitato economico e sociale (5), (5) GU C (1) considerando che, ai sensi dell'articolo 25 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, i trattati nonché gli atti delle istituzioni delle Comunità europee sono applicabili alle isole Canarie, fatte salve le deroghe previste dall'articolo in questione e dal protocollo n. 2 allegato a detto atto; (2) considerando che, a causa della sua posizione geografica, la regione delle isole Canarie è soggetta a difficoltà specifiche, imputabili in particolare alla sua lontananza ed insularità, all'orografia vulcanica poco adatta allo sviluppo di attività agricole e industriali e alla mancanza di risorse naturali; che il Consiglio ha preso un certo numero di misure volte a rafforzare l'integrazione delle isole Canarie nella Comunità e in particolare nell'unione doganale; (3) considerando che in questo contesto il regime storico di imposte indirette destinato a compensare in particolare il fatto dell'insularità e della lontananza geografica delle Canarie richiedeva una riforma moderna e progressiva in accordo con la legislazione comunitaria; che a tal fine e tra altre misure il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio (6), modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92 (7), autorizza l'introduzione, fino al 31 dicembre 2000, della nuova imposta denominata "imposta sulla produzione e sulle importazioni (APIM)"; (6) GU L 171 del 29.6.1991, pag. 1. (7) GU L 31 del 7.2.1992, pag. 6. (4) considerando che questa imposta temporanea deve consentire l'adeguamento della produzione locale alle esigenze del mercato unico attraverso un regime di esenzioni; che a tal fine alcuni esoneri, totali o parziali secondo le esigenze economiche, sono autorizzati a favore delle produzioni locali a condizione che tali esenzioni contribuiscano alla promozione delle attività delle isole Canarie senza essere comunque tali da alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune; (5) considerando che in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 6 del regolamento (CEE) n. 1911/91, la Commissione ha esaminato l'incidenza delle misure adottate nel quadro dell'imposta APIM sull'economia delle isole Canarie e le prospettive della loro integrazione nel territorio doganale comunitario; che da tale esame è emerso che la soppressione dell'imposta APIM ha un impatto generale positivo sui prezzi e negativo sulla produzione e l'occupazione; (6) considerando tuttavia che l'effetto negativo sulla produzione e sull'occupazione varia notevolmente in funzione del settore di attività, che anche se il periodo trascorso ha consentito l'adeguamento della maggior parte dei settori, ciò non vale per alcuni prodotti dei settori sensibili; che a tale proposito la Commissione ha studiato, su richiesta delle autorità spagnole, i settori più fragili individuando i prodotti sensibili, in quanto tale fragilità può portare talvolta alla quasi totale scomparsa del settore interessato; (7) considerando che risulta pertanto necessario sospendere, previa consultazione delle autorità spagnole, lo smantellamento dell'imposta fino al 30 giugno 2000 per taluni prodotti sensibili al fine di facilitare l'adeguamento di questi prodotti al mercato prima della soppressione dell'imposta; che tale sospensione non pregiudica gli obiettivi dell'introduzione della tariffa doganale comune e della soppressione dell'APIM, ma si limita soltanto ad attenuare le conseguenze degli aggiustamenti economici necessari al fine di giungere alla soppressione dell'imposta; (8) considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 deve essere modificato in conformità; (9) considerando infine che l'APIM dovrebbe scomparire il 31 dicembre 2000; che tuttavia entro tale data la Commissione esaminerà con le autorità spagnole l'incidenza della sospensione dello smantellamento di detta imposta sui settori economici interessati e più in particolare sui prodotti oggetto del presente regolamento; che la Commissione presenterà eventualmente al Consiglio, in funzione dei risultati di questo esame, una proposta relativa alle misure da prendere sulla base del trattato per non compromettere l'esistenza di alcune attività locali di produzione particolarmente fragili, garantendo nel contempo, a termine, la soppressione dell'imposta in vigore, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CEE) n. 1911/91 è così modificato: 1) All'articolo 5, paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente: "In deroga alle disposizioni di cui al primo comma, la riduzione delle aliquote è sospesa dal 1° gennaio 1999 al 30 giugno 2000 per i prodotti dei settori elencati in allegato." 2) È aggiunto l'allegato che figura in allegato al presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO "ALLEGATO Elenco dei prodotti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, secondo la classificazione della nomenclatura della Tariffa doganale comune (TDC) Alimenti vari: 0403 10, 0407 00 90, 0701 90, 0702, 0703, 0803, 0901 21, 0901 90 90, 1101, 1601, 1602, 1704 90 71, 1806 (salvo 1806 20 95), 1901 90 99, 1902, 1904 10 10, 1905 10 00, 1905 20, 1905 30, 1905 40, 1905 90, 2002 10 90, 2002 90 91, 2007 91 10, 2007 99 39, 2008 99 61, 2008 99 68, 2101, 2103, 2105, 2106 90 98, 2309. Tabacchi: 2402 10 00, 2402 20. Chimica: 2804 30 00, 2804 40 00, 2851 00 30, 3208, 3209, 3213, 3401, 3402 (salvo 3402 11 00, 3402 12 00 et 3402 13 00), 3809 91 00. Carta: 4808, 4818 10, 4818 20, 4818 30, 4818 40, 4819, 4821, 4823 59 10, 4909, 4910, 4911, 5601 22 10, 5601 22 99. Tessili: 6112 31, 6112 41, 6213, 6302, 6303. Industrie metallurgiche I: 7308, 7309 00 (salvo 7309 00 90), 7317, 7325, 7604, 7608, 7610, 9406 00 31. Altri prodotti finiti: 3923 10 00, 3923 21 00, 3923 30 10, 3924 10 00, 4012 10, 4418, 4601, 4602, 6802, 7010, 8544 59 10, 9401, 9403, 9404." SCHEDA FINANZIARIA La decisione non ha conseguenze sulle risorse proprie della Comunità.