51999PC0219

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziali ed extragiudiziali in materia civile e commerciale /* COM/99/0219 def. - CNS 99/0212 */

Gazzetta ufficiale n. C 247 E del 31/08/1999 pag. 0011 - 0022


Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Indice

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1 Lo sfondo normativo

1.2 Negoziato relativo alla convenzione sulla "trasmissione degli atti"

2. PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

2.1 Scopo

2.2 Base giuridica

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

4.1 Finalità

4.2 Continuità

4.3 Adeguamento

4.4 Tavola comparativa

4.5 Commento ai singoli articoli

1. OSSERVAZIONI GENERALI

1.1. Lo sfondo normativo

A norma dell'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, l'Unione si prefigge l'obiettivo di preservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia, nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone e nel quale gli interessati possano far valere i loro diritti godendo di garanzie uguali a quelle di cui dispongono dinanzi ai giudici del proprio paese.

Al fine di realizzare progressivamente tale spazio la Comunità adotta segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria i provvedimenti necessari per il buon funzionamento del mercato interno. Intensificare la cooperazione giudiziaria in materia civile - di cui si è spesso lamentato il lentissimo sviluppo - è fondamentale ai fini della creazione di uno spazio giudiziario europeo, che apporterà vantaggi tangibili a tutti i cittadini (1).

(1) Piano d'azione del Consiglio e della Commissione sul modo migliore per attuare le disposizioni del trattato di amsterdam concernenti uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, punto 16, GU C 19 del 23.1.1999.

Nell'ambito di tali provvedimenti è necessario, per il buon funzionamento del mercato interno, migliorare e accelerare la trasmissione tra gli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, ai fini della loro notificazione o comunicazione.

Al riguardo, la rapidità dei procedimenti e la certezza del diritto costituiscono requisiti essenziali, in un momento in cui l'evoluzione degli scambi, siano essi inerenti alla sfera privata o alle relazioni economiche o culturali, conduce inevitabilmente ad una proliferazione delle controversie.

In particolare, la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale da uno Stato membro all'altro a fini di notificazione o comunicazione, anello indispensabile nel corretto svolgimento di un procedimento, deve poter avvenire in condizioni soddisfacenti.

Prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, gli Stati membri hanno concluso, in base all'articolo K.3.2 del trattato sull'Unione europea, una convenzione relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale stabilita con atto del Consiglio dell'Unione europea del 26 maggio 1997 (2). Tale convenzione non è tuttavia stata ratificata dagli Stati membri.

(2) GU C 261 del 27.8.1997.

1.2. Negoziato relativo alla convenzione sulla "trasmissione degli atti"

Il Consiglio dei ministri della Giustizia del 29 e 30 ottobre 1993 ha incaricato un gruppo di lavoro, denominato «Gruppo semplificazione della trasmissione degli atti», di elaborare uno strumento inteso a semplificare ed accelerare le procedure di trasmissione degli atti tra gli Stati membri. Dall'esame delle risposte al questionario elaborato nell'aprile 1992 dalla presidenza portoghese, in collaborazione con i Paesi Bassi e il Regno Unito, era infatti emersa l'esistenza di un sistema caratterizzato da complessità, eterogeneità e insufficiente efficienza.

Infatti, poiché la maggior parte degli Stati membri è parte della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione o comunicazione e alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale ma anche di strumenti bilaterali o regionali, è venuta gradatamente a crearsi una certa confusione circa le procedure da seguire o da privilegiare, che ha a sua volta costituito una fonte di lungaggini, di errori o di scelte opinabili.

Nel 1993 la delegazione olandese ha presentato un progetto inteso ad adeguare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, articolo IV concernente la notificazione o comunicazione degli atti fra gli Stati membri dell'Unione europea.

Tale progetto ha formato oggetto delle prime discussioni in sede di gruppo di lavoro, quindi di un questionario relativo alla procedura applicabile in ciascuno Stato membro, elaborato dalla presidenza tedesca.

All'inizio del 1995, infine, la presidenza francese ha presentato un nuovo progetto, basato in particolare sull'istituzione di un meccanismo unico e obbligatorio per gli Stati membri.

In base alle proposte degli Stati membri e ai risultati di una consultazione dei servizi competenti effettuata su iniziativa dei servizi della Commissione, il progetto si è orientato verso una soluzione di equilibrio tra i diversi orientamenti prospettati.

Al termine dei lavori del gruppo la presidenza olandese, conformemente all'articolo K.6 del trattato sull'Unione europea, ha sottoposto il testo del progetto di convenzione all'esame del Parlamento europeo (3).

(3) Parere reso l'11 aprile 1997 (GU C 132).

Il 26 maggio 1997 il Consiglio ha adottato la convenzione, che è stata firmata il giorno stesso dai rappresentanti di tutti gli Stati membri.

2. PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

Poiché la convenzione del 26 maggio 1997 sulla «trasmissione degli atti» non è stata ratificata prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam le norme in essa contenute non sono entrate in vigore. Tale convenzione rappresenta uno dei due interventi realizzati nel campo della cooperazione giudiziaria sotto l'impero del trattato di Maastricht. Essa mira a risolvere determinate difficoltà pratiche che i cittadini incontrano nella vita quotidiana. La trasformazione della convenzione in un atto comunitario farà sì che l'attuazione avvenga in una data certa ed omogenea nonché entro termini ravvicinati.

2.1. Scopo

La presente direttiva, con cui viene esercitato la prima volta (4), il potere d'iniziativa nel settore comunitarizzato della cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, mira a migliorare ed accelerare la trasmissione, per la notificazione o comunicazione tra gli Stati membri, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale. Essa intende recepire il contenuto della convenzione sulla «trasmissione degli atti», salvaguardando ampiamente la continuità dei risultato conseguiti in esito ai relativi negoziati. La Commissione riprende quindi il contenuto essenziale della convenzione nella forma di una proposta di direttiva.

(4) Riferimento alla proposta di ristrutturazione di "Bruxelles II".

2.2. Base giuridica

In materia disciplinata dalla convenzione rientra già ora nell'ambito d'applicazione dell'articolo 65 del trattato e la base giuridica della presente proposta è costituita dall'articolo 61, lettera c) del trattato CE.

La forma prescelta (ossia quella della direttiva) è giustificata dagli obblighi imposti agli Stati membri; pertanto la competenza in merito alla forma ed mezzi con cui raggiungere i risultati prefissi dall'atto spetta agli organi nazionali.

L'atto deve essere adottato con la procedura stabilita dall'articolo 67 del trattato, secondo cui per un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam il Consiglio delibera all'unanimità su proposta della Commissione o su iniziativa di uno Stato membro e previa consultazione del Parlamento europeo.

Il nuovo titolo IV del TCE, nel cui ambito rientra la materia contemplata dalla presente proposta di direttiva , non si applica al Regno Unito ed all'Irlanda, a meno che questi due paesi non optino per la partecipazione ai sensi del protocollo che li riguarda, allegato ai trattati. Tali Stati hanno tuttavia indicato, in occasione del Consiglio "giustizia ed affari interni" del 12 marzo 1999 che intendono partecipare pienamente alle attività della Comunità nel settore della cooperazione giudiziaria civile. Venuto il momento, spetterà a questi Stati attivare il procedimento previsto dall'articolo 3 del citato protocollo.

Il titolo IV TCE non si applica neppure alla Danimarca per effetto del Protocollo relativo a questo Stato. La Danimarca può tuttavia rinunciare a tale clausola in qualsiasi momento. A tutt'oggi, la Danimarca non ha comunicato l'intenzione di attivare la procedura di cui all'articolo 3 del protocollo.

Di conseguenza, la presente proposta è stata redatta sulla base della situazione attuale. Se la direttiva diviene applicabile ad uno degli Stati membri citati sarà opportuno apportarvi le modifiche del caso.

3. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA ALLA LUCE DEI PRINCIPI DI PROPORZIONALITÀ E SUSSIDIARIETÀ

Quali sono gli scopi dell'azione progettata in riferimento agli obblighi incombenti alla Comunità?

La proposta ha lo scopo di migliorare e semplificare il sistema della notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell'ambito del mercato interno. Tale scopo rientra nell'obbiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone e nel quale gli interessati possano far valere i propri diritti avvalendosi di garanzie identiche a quelle di cui dispongono davanti ai giudici dei propri paesi. Per la progressiva realizzazione di tale spazio la Comunità adotta, in particolare nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile, le misure necessarie per il buon funzionamento del mercato interno.

È l'azione conforme al criterio della sussidiarietà?

I suoi obiettivi non possono essere realizzati individualmente dagli Stati membri e, a causa degli effetti transfrontalieri, devono essere realizzati a livello comunitario.

Sono i mezzi dell'intervento proporzionali agli obiettivi perseguiti?

L'atto proposto si limita al minimo indispensabile per il raggiungimento di tali obiettivi e non va al di là di quanto è necessario a tal fine.

4. ESAME DELLE DISPOSIZIONI DELLA PROPOSTA

4.1. Finalità

La direttiva, così come la convenzione ch'essa intende sostituire, si iscrive nella linea della convenzione dell'Aia del 1965, di cui riprende numerose disposizioni, ma rispetto alla quale apporta anche alcune innovazioni, articolate in quattro linee principali.

Per evitare i ritardi dovuti alla trasmissione degli atti tra intermediari successivi, essa instaura anzitutto relazioni più dirette tra le persone o le autorità responsabili delle trasmissioni e quelle materialmente incaricate di procedere o far procedere alla notificazione o comunicazione.

Prevede poi il ricorso ad una serie di mezzi pratici volti a facilitare il compito dei servizi operativi, come i mezzi moderni di trasmissione, un formulario completo e di più facile uso, nonché repertori degli organi riceventi designati dagli Stati.

Inoltre, per tutelare i diritti delle parti, essa introduce in particolare norme nuove in materia di traduzione degli atti.

Essa istituisce per di più un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nell'adozione delle modalità applicative.

La direttiva sostituisce, nei rapporti fra gli Stati membri e le parti, il sistema di notificazione o comunicazione previsto dall'articolo IV del protocollo allegato alle convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (5) e dalla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965 relativa alla notificazione alla comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

(5) GU C 27 del 26.1.1998.

4.2. Continuità

La Commissione ha ripreso in ampia misura il contenuto della convenzione e garantito così la massima continuità ai lavori della negoziazione, prescindendo tuttavia dalle disposizioni incompatibili con la natura dell'atto proposto e con la disciplina del settore della cooperazione giudiziaria posteriore al trattato di Amsterdam.

Data l'equivalenza tra le disposizioni della convenzione e quelle della direttiva, l'esame delle norme della presente proposta si ispira alla relazione esplicativa della convenzione, relazione approvata dal Consiglio il 26 giugno 1977 (6).

(6) GU C 261 del 27.8.1997.

4.3. Adeguamento

Tuttavia la evidente diversità di tali due strumenti fa sì che la direttiva si discosti dal contenuto della convenzione in taluni punti:

- la competenza della Corte di giustizia: contrariamente a quanto avviene nell'articolo 17 della convenzione, nella direttiva non è necessario determinare la funzione della Corte di giustizia in questo settore, considerato il tenore dell'articolo 68 del trattato e alle altre disposizioni pertinenti di questo;

- l'adozione delle modalità applicative: contrariamente all'articolo 18 della convenzione, che istituisce un comitato esecutivo inserito nella struttura dei lavori del Consiglio ed incaricato di mettere in atto la convenzione, la direttiva attribuisce alla Commissione i poteri esecutivi necessari per adottare le modalità d'applicazione del testo normativo con l'assistenza di un comitato consultivo (procedura I, decisione «procedure dei comitati (7)»), ai sensi degli articoli 202 e 211 del trattato;

(7) Decisione del Consiglio del 13 luglio 1987 che stabilisce le modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione (GU L 197 del 18.7.1987).

- i rapporti con altri accordi ed intese: la convenzione del 1997 ammetteva, in forza dell'articolo 20, altresì una cooperazione più stretta fra gli Stati membri. In tale ottica la direttiva proposta riprende da altri atti di diritto comunitario una disposizione che consente agli Stati membri di accelerare individualmente o in cooperazione tra loro la trasmissione degli atti. L'esercizio di siffatta facoltà è soggetto alla vigilanza della Commissione : il progetto delle relative disposizioni deve essere comunicato a quest'ultima. In base al suo articolo 20, la direttiva prevale inoltre, in materia di trasmissione degli atti a fini di notificazione e comunicazione, sulle disposizioni contenute nelle convenzioni concluse dagli Stati membri ed in particolare sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 e sulle convenzioni dell'Aia del 1954 e del 1965.

- le riserve: contrariamente alla convenzione (articolo 23), la direttiva non ammette riserve bensì regimi transitori o specifici (articolo 2, paragrafo 3; articolo 9, paragrafo 3, articolo 13, paragrafo 2 e articolo 15, paragrafo 2), che devono essere comunicati alla Commissione e pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee;

- le disposizioni formali: gli articoli 24, 25, 26 e 27 della convenzione non sono confacenti ad un atto comunitario. Per quanto riguarda l'entrata in vigore della direttiva, trovano piena applicazione gli articoli 249 e 254. Alla Commissione è peraltro assegnato il compito, ai sensi dell'articolo 211 del trattato, di vigilare sull'attuazione della direttiva (funzione assegnata dalla convenzione al comitato esecutivo), di proporre le eventuali modifiche e di informare gli Stati membri ed i cittadini sulle notificazioni previste dalla direttiva attraverso pubblicazioni sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19).

4.4. Tabella comparativa

Convenzione 1997 // Proposta di direttiva

Preambolo // Soppresso

// considerando 1 (scopo)

// considerando 2 (scopo della proposta)

// considerando 3 (ambito disciplinato)

// considerando 4 (sussidiarietà e proporzionalità)

// considerando 5 (continuità rispetto alla convenzione)

// considerando 6 (principio della trasmissione decentrata)

// considerando 7 (mezzi di trasmissione/formulario)

// considerando 8 (diniego della notificazione)

// considerando 9 (termine)

// considerando 10 (lingua)

// considerando 11 (data della notificazione o comunicazione)

// considerando 12 (prevalenza su altre norme convenzionali)

// considerando 13 (tutela dei dati)

// considerando 14 (competenza d'esecuzione/procedura del comitato)

// considerando 15 (relazione/modificazione)

// considerando 16 (situazione del R.U., Irlanda e Danimarca)

Art. 1 // Art. 1

Art. 2 // Art. 2

Art. 3 // Art. 3

Art. 4 // Art. 4

Art. 5 // Art. 5

Art. 6 // Art. 6

Art. 7 // Art. 7

Art. 8 // Art. 8

Art. 9 // Art. 9

Art. 10 // Art. 10

Art. 11 // Art. 11

Art. 12 // Art. 12

Art. 13 // Art. 13

Art. 14 // Art. 14

Art. 15 // Art. 15

Art. 16 // Art. 16

Art. 17 (competenza della Corte) // Art. 17 (modalità d'applicazione)

Art. 18 (comitato esecutivo) // Art. 18 (procedura del comitato–comitato consultivo)

Art. 19 (applicazione degli artt. 15-16 C. dell'Aia) // Art. 19 (mancata comparsa del convenuto, ripreso dagli articoli 15-16 C. dell'Aia)

Art. 20 (rapporti con altri accordi) // Art. 20 (prevalenza della direttiva)

Art. 21 (assistenza giudiziaria) // Art. 21 (assistenza giudiziaria)

Art. 22 // Art. 22

// Art. 23 (pubblicazione d'informazioni)

Art. 23 (riserve) // Art. 24 (riesame)

Art. 24 (adozione ed entrata in vigore) // Art. 25 (attuazione)

Art. 25 (adesione) // Art. 26 (entrata in vigore)

Art. 26 (modifiche) // Art. 27 (destinatari)

Art. 27 (depositario e pubblicazioni) //

4.5. Commento dei singoli articoli

Capo I

Articolo 1 - Campo di applicazione

L'articolo 1, paragrafo 1 definisce il campo di applicazione della direttiva, indicando che questa disciplina i rapporti tra gli Stati membri dell'Unione europea per quanto concerne la trasmissione degli atti in materia civile o commerciale.

Inoltre la direttiva riguarda la trasmissione ai fini della notificazione o comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali, ma non definisce questi concetti.

Per atti giudiziari vanno ovviamente intesi gli atti connessi ad un procedimento giudiziario. Non sembra invece possibile dare una definizione precisa di atti extragiudiziali. In linea di principio si tratta di atti redatti da un pubblico ufficiale, quali gli atti notarili, ovvero di atti trasmessi dall'ufficiale giudiziario, di atti di un'autorità ufficiale dello Stato membro o di atti la cui natura o importanza giustifica la trasmissione e la comunicazione ai destinatari secondo una procedura ufficiale.

Per quanto riguarda infine l'espressione in materia civile e commerciale, la direttiva, come numerosi altri accordi che l'utilizzano, non ne fornisce alcuna definizione né rimanda alla definizione fornita dalla legislazione dello Stato di origine o dello Stato richiesto.

Ai fini della coerenza tra le varie convenzioni concluse nell'ambito dell'Unione europea, sarebbe utile al riguardo richiamarsi all'interpretazione del concetto di «materia civile e commerciale» data dalla Corte di giustizia, che afferma il principio di una definizione autonoma che tenga conto degli obiettivi e dell'economia dell'atto nonché dei principi generali risultanti dai sistemi giuridici nazionali nel loro insieme. Tuttavia, la materia civile o commerciale non si riduce al campo di applicazione materiale della convenzione di Bruxelles del 1968.

Sono escluse a priori dalla materia civile e commerciale le cause penali o le cause tributarie, ma non le azioni civili su cui ci si pronunci nell'ambito di tali cause. Pare tuttavia necessaria un'interpretazione flessibile dei termini, per tutelare i diritti delle parti in causa, soprattutto i diritti della difesa.

Il paragrafo 2 è stato inserito per sgravare lo Stato membro richiesto da qualsiasi responsabilità circa la notificazione o comunicazione di un atto quando il recapito del destinatario non è noto.

Esso non significa tuttavia che l'organo dello Stato membro richiesto, che riceva una domanda di notificazione o comunicazione di un atto da consegnare ad un destinatario il cui recapito sia incompleto o inesatto, possa essere dispensato dall'effettuare ricerche con i mezzi a sua disposizione.

Se il recapito del destinatario non può essere determinato nonostante il ricorso a tali mezzi, è auspicabile che l'atto sia restituito, con la massima celerità, all'organo mittente.

Articolo 2 - Organi mittenti e riceventi

L'articolo 2 afferma il principio di una trasmissione diretta degli atti a fini di notificazione o comunicazione tra organi decentrati. Questo sistema, che rappresenta un nuovo passo avanti nel settore della cooperazione giudiziaria tra Stati membri, costituisce una delle innovazioni essenziali della direttiva.

Infatti, mentre alcuni accordi vigenti, per ovviare alla lentezza delle trasmissioni per via diplomatica, sola possibilità aperta tra gli Stati non vincolati da convenzioni in materia, istituiscono autorità centrali incaricate di trasmettere gli atti, per lo più tramite passaggi successivi, al destinatario, la direttiva mira ad eliminare le tappe intermedie tra la spedizione di un atto nello Stato membro d'origine e la notificazione o comunicazione nelle Stato membro richiesto.

Spetta di conseguenza agli Stati membri designare i pubblici ufficiali, le autorità giudiziarie o amministrative o altre persone dotate delle competenze e dei mezzi che consentano loro di svolgere i compiti attribuiti agli organi mittenti e riceventi. La direttiva non impone tuttavia agli Stati membri di fornire tali mezzi agli organismi privati eventualmente designati.

Gli Stati membri hanno altresì la facoltà di designare un medesimo organo incaricato di esercitare, per un medesimo comprensorio territoriale, le funzioni di organo mittente e di organo ricevente oppure designare due organi distinti.

Gli Stati federali, nonché gli Stati nei quali vigono più sistemi giuridici o sussistono unità territoriali autonome, hanno la facoltà di designare più organi.

In deroga al principio del decentramento, essi possono tuttavia anche dichiarare di designare per tutto il territorio un solo organo che svolga le funzioni di organo mittente ed un solo organo che funga da organo ricevente ovvero un solo ed unico organo incaricato delle due funzioni. La designazione di un unico organo da parte di tali Stati non dovrebbe comunque ritardare l'attuazione delle procedure di notificazione o comunicazione.

Questi organi unici sono designati per cinque anni. La Commissione, nell'ambito dell'articolo 23 (riesame) è infatti incaricata di esaminare il funzionamento degli organi decentrati e di accertarne l'efficienza. Dopo aver valutato le informazioni raccolte al riguardo, gli Stati membri che hanno designato un organo unico potrebbero poi scegliere di istituire degli organi decentrati in considerazione dei risultati ottenuti negli Stati membri che fin dall'inizio hanno optato per il decentramento. La dichiarazione può tuttavia essere rinnovata ogni cinque anni.

A norma del paragrafo 4, gli Stati devono inoltre fornire le informazioni relative agli organi riceventi designati, necessarie agli organi mittenti degli altri Stati membri ai fini della trasmissione degli atti.

Agli organi designati dagli Stati membri sarà fornito un manuale contenente tutte le indicazioni utili, redatto e aggiornato annualmente dalla Commissione in applicazione dell'articolo 18 della direttiva.

Articolo 3 - Autorità centrale

Affinché gli organi mittenti e gli organi riceventi possano superare le eventuali difficoltà inerenti all'attuazione della direttiva non risolvibili tramite contatti al loro livello, la direttiva ha previsto l'istituzione di autorità centrali, incaricate di ovviare a tale difficoltà tramite il contatto diretto tra l'organo mittente e l'autorità centrale dello Stato richiesto.

La lettera a) contempla pertanto la possibilità che un organo mittente chieda informazioni all'autorità centrale di un altro Stato. La richiesta potrebbe riguardare, ad esempio, la determinazione dell'organo ricevente cui deve essere inoltrato un atto ai fini della notificazione o comunicazione, qualora le informazioni di cui dispone l'organo mittente siano insufficienti.

La lettera b) può riguardare un caso particolare o difficoltà più generiche. Potrà perciò rivolgersi all'autorità centrale di uno Stato membro l'organo mittente che abbia da tempo trasmesso un atto a un organo ricevente del primo Stato membro ma che non è riuscito, nonostante ripetute richieste, a ottenere informazioni sul seguito riservato alla trasmissione effettuata. Potrà inoltre segnalare all'autorità centrale le difficoltà ricorrenti incontrate nei rapporti con un dato organo ricevente.

La lettera c), che prevede la possibilità di chiedere all'autorità centrale dello Stato membro richiesto di trasmettere un atto al competente organo ricevente ai fini della notificazione o comunicazione, può essere applicata, secondo i suoi stessi termini, soltanto «in casi eccezionali». Non rientra infatti nelle competenze dell'autorità centrale, in linea di massima, trattare direttamente le domande di trasmissione, attività che spetta all'organo ricevente.

La direttiva contiene inoltre una serie di disposizioni, da applicare prima di prendere in considerazione il ricorso all'autorità centrale, che consentono agli organi mittenti e riceventi di risolvere le difficoltà che si pongono in occasione di una domanda di notificazione o comunicazione.

Pertanto, la semplice impossibilità di determinare l'organo ricevente territorialmente competente non deve dar luogo alla trasmissione dell'atto all'autorità centrale, bensì a una richiesta di informazioni in applicazione dell'articolo 3, lettera a).

Inoltre, se è risultato impossibile determinare il recapito del destinatario di un atto o se il recapito fornito è errato e non permette all'organo ricevente di dar seguito ad una domanda di notificazione o comunicazione, l'atto non deve in alcun caso essere trasmesso all'autorità centrale. Si verifica in questo caso l'ipotesi prevista dall'articolo 1, paragrafo 2 della direttiva, in base alla quale quest'ultima non si applica quando il recapito del destinatario non è noto.

Potrebbe invece giustificare la trasmissione di un atto all'autorità centrale l'assenza di risposta, nonostante ripetute richieste e nonostante sia trascorso un termine congruo, in merito all'identità dell'organo ricevente territorialmente competente a notificare l'atto.

Più in generale, la trasmissione di un atto all'autorità centrale dello Stato membro richiesto potrebbe essere ammessa, per esempio, in caso di distruzione, a causa di incendio, dell'edificio che ospita il servizio designato come organo ricevente, o dell'ufficio di un ufficiale giudiziario, oppure in caso di paralisi totale dei servizi dello Stato membro richiesto nella regione in cui l'atto deve essere notificato o comunicato, a causa di uno sciopero generale o di una calamità naturale.

In ogni caso, spetta all'organo mittente determinare, in base a tali indicazioni, se sussistono le circostanze eccezionali che giustificano la trasmissione di un atto all'autorità centrale dello Stato richiesto.

La Commissione vigilerà sull'applicazione dell'articolo 3, lettera c), conformemente alle disposizioni dell'articolo 23 (riesame).

Infine pare auspicabile che gli Stati parte della convenzione dell'Aia del 15 novembre 1995 designino come autorità centrale la stessa autorità centrale designata in applicazione dell'articolo 2 di detta convenzione.

Capo II – Atti giudiziari

Sezione 1 - Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Questa sezione stabilisce le norme applicabili alla principale forma di trasmissione degli atti prevista dalla direttiva.

Articolo 4 - Trasmissione degli atti

Ai fini di un'attuazione rapida di tutto il processo di trasmissione e di notificazione o comunicazione, l'organo mittente deve adoperarsi affinché l'atto sia spedito direttamente all'organo competente a riceverlo, nel più breve tempo possibile. Per individuare quale sia l'organo competente a ricevere l'atto in base al recapito del destinatario, l'organo mittente consulta il manuale elaborato dalla Commissione.

La direttiva non elenca i mezzi di trasmissione possibili. Permettendo invece l'impiego di qualsiasi mezzo appropriato, essa consente di scegliere in funzione delle procedure ammesse dal diritto interno di ciascuno Stato, delle circostanze del caso e dei tipi di collegamento instaurati con il competente organo ricevente.

Questa flessibilità circa i mezzi da utilizzare non deve tuttavia recare pregiudizio al destinatario dell'atto. Per questo motivo la direttiva prevede che il testo ricevuto sia conforme a quello trasmesso e che tutte le sue indicazioni siano facilmente comprensibili. In caso contrario, gli atti devono essere senza indugio restituiti all'organo mittente, corredati del formulario debitamente compilato nella rubrica «avviso di restituzione di una domanda o di un atto».

Il manuale elaborato dal comitato esecutivo permetterà all'organo mittente di informarsi sui mezzi che è possibile utilizzare nelle relazioni con gli organi riceventi dello stesso. All'atto dell'aggiornamento annuale si potrà tener conto delle innovazioni tecniche e dei nuovi mezzi ammessi dagli organi riceventi.

Gli atti trasmessi dall'organo mittente devono essere corredati di un formulario conforme al modello di domanda di notificazione o comunicazione allegato alla direttiva, esistente pertanto in tutte le versioni linguistiche.

La direttiva non prevede norme relative alla lingua in cui deve essere redatto il modello prestampato del formulario. Gli organi mittenti restano quindi liberi di utilizzare, per esempio, un modello redatto nella loro lingua ufficiale o nella lingua ufficiale dell'organo ricevente ovvero nella lingua dell'Unione europea che lo Stato richiesto ha dichiarato di accettare in applicazione del paragrafo 3.

L'organo mittente dovrà peraltro completare il formulario utilizzando la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiesto ovvero la lingua che questo ha accettato in applicazione del paragrafo 3. L'organo mittente potrà determinare la lingua da utilizzare a tal fine consultando il manuale, che indicherà:

a) da un lato:

- l'unica lingua ufficiale dello Stato richiesto da utilizzare, oppure

- le diverse lingue ufficiali dello Stato richiesto che possono essere utilizzate, oppure

- la lingua ufficiale dello Stato richiesto da utilizzare in considerazione del recapito del destinatario;

b) dall'altro lato:

- la lingua di uno degli Stati dell'Unione europea che lo Stato richiesto ha dichiarato di accettare.

L'organo mittente potrà scegliere di utilizzare la lingua appropriata tra quelle menzionate alla precedente lettera a) oppure la lingua di cui alla precedente lettera b) del presente paragrafo.

Si rilevi che, comunque, la maggior parte delle indicazioni da inserire nel formulario allegato alla direttiva non richiedono traduzione e che la Commissione verrà incaricata di elaborare un glossario che riporti, in tutte le lingue dell'Unione, i principali termini giuridici che potrebbero essere utilizzati per compilare il formulario.

L'esonero dalla legalizzazione è previsto da numerose convenzioni. Ovviamente, non si potrebbe pretendere, tanto meno in seno all'Unione, la legalizzazione dei documenti trasmessi ai soli fini di notificazione o comunicazione.

L'articolo 49 della convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 prevede peraltro che nessuna legalizzazione dei documenti né formalità analoga possa essere richiesta da una giurisdizione di uno Stato membro cui è stata presentata una domanda di delibazione per una decisione resa in un altro Stato membro.

Il paragrafo 5 di tale articolo che contempla la possibilità di trasmettere l'atto in due copie all'organo ricevente sollecitando la restituzione di una di esse, appare applicabile soltanto in caso di trasmissione dell'atto con i mezzi tradizionali, ad esempio per via postale. La prassi dovrà tuttavia essere adattata in funzione degli altri mezzi che potranno essere in futuro utilizzati, seguendone il ritmo di introduzione.

Il formulario di domanda trasmesso con l'atto permette all'organo mittente di fornire all'organo ricevente le indicazioni opportune.

Articolo 5 - Traduzione dell'atto

Quando un atto deve essere trasmesso ad un altro Stato membro ai fini della notificazione o comunicazione, l'organo mittente informa il richiedente che il destinatario può rifiutare la ricezione dell'atto a motivo della lingua utilizzata, conformemente alle disposizioni dell'articolo 8 della direttiva.

La direttiva non contiene disposizioni relative alle possibili conseguenze giuridiche del rifiuto di ricezione di un atto a motivo della lingua utilizzata e spetterà alle giurisdizioni competenti decidere in merito a tale questione.

L'organo mittente deve pertanto segnalare al richiedente i rischi in cui potrebbe incorrere, in termini di scadenze, di efficacia o di regolarità della procedura, non facendo procedere alla traduzione eventualmente necessaria.

Se sceglie di far tradurre l'atto, il richiedente dovrà anticipare le spese di traduzione, ma questa disposizione non osta, se previsto dal diritto dello Stato membro in cui si volge la procedura, a che una decisione di addebito delle spese sia pronunciata successivamente ed autorizzi eventualmente il rimborso al richiedente, totale o parziale, della spesa sostenuta.

Va rilevato che il termine «richiedente» indica sempre la parte interessata alla trasmissione dell'atto. Non può quindi trattarsi dell'organo giurisdizionale.

Articolo 6 - Ricezione dell'atto da parte di un organo ricevente

Scopo del paragrafo 1 è assicurare che l'organo ricevente informi l'organo mittente della ricezione degli atti da esso trasmessi. Esso sottolinea la necessità di una risposta rapida da parte dell'organo ricevente, poiché pone il principio dell'invio di una ricevuta entro i termini più brevi e con i mezzi più rapidi. L'organo ricevente dovrebbe di conseguenza sforzarsi di trasmettere la ricevuta all'organo mittente non appena ricevuto l'atto.

Sarà sufficiente che l'organo ricevente restituisca all'organo mittente una copia del formulario di domanda di notificazione o comunicazione trasmesso con gli atti, dopo aver compilato la parte «dichiarazione di ricezione» (punto 8 del formulario).

Con la ricevuta l'organo mittente può infatti accertarsi che il documento da esso trasmesso è giunto all'organo ricevente competente.

Non ricevere la ricevuta entro un termine congruo dopo il periodo di sette giorni potrebbe invece indurre l'organo mittente a ritenere che gli atti siano stati smarriti e che occorra ritrasmetterli, con il rischio di causare confusione tra le varie trasmissioni.

Scopo del paragrafo 2 è evitare che l'atto o la domanda di notificazione o comunicazione vengano restituiti all'organo mittente quando una semplice raccolta di informazioni o di documenti complementari permetterebbe di risolvere le difficoltà che, allo stato delle cose, impediscono all'organo ricevente di procedere o di far procedere alla notificazione o comunicazione.

Il paragrafo 3 si applica ai casi in cui l'organo ricevente non può dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione, anche dopo aver ricevuto informazioni o documenti complementari.

Sono previsti due casi: domanda che esula manifestamente dal campo di applicazione della direttiva e impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione a causa del mancato rispetto delle condizioni formali previste dalla direttiva.

Il primo caso riguarda, ad esempio, una domanda di notificazione o comunicazione di un procedimento di carattere fiscale.

Nel secondo caso potrebbero rientrare, ad esempio, le domande relative ad atti illeggibili ovvero a documenti non corredati di una domanda o ad una domanda concernente un destinatario di cui non si è potuto determinare il recapito.

Potrebbe inoltre riferirsi all'assenza totale di risposta, perlomeno entro termini congrui, alla richiesta di informazioni o di documenti complementari formulata dall'organo ricevente in applicazione del paragrafo 2.

Vanno altresì restituite all'organo mittente le domande inviate per errore ad un organo ricevente di uno Stato membro diverso da quello nel cui territorio il destinatario si trova, nonché quelle che esigono una forma particolare di notificazione o comunicazione incompatibile con il diritto locale.

Le disposizioni contenute nel paragrafo 4 mirano ad evitare che gli atti siano restituiti all'organo mittente per la sola ragione che l'organo che li ha ricevuti non è, nello Stato membro richiesto, l'organo territorialmente competente. Esso prevede quindi che l'organo ricevente non competente ritrasmetta l'atto all'organo competente del medesimo Stato membro.

Questa ritrasmissione deve avvenire alle condizioni previste dall'articolo 4, ossia direttamente e nel più breve tempo possibile, con ogni mezzo appropriato. Dato il ritardo che la necessità di una ritrasmissione comporta, questa dovrà essere effettuata con particolare diligenza.

Inoltre, per evitare che l'organo mittente ignori l'avvenuta ritrasmissione, la direttiva prevede che l'organo ricevente non competente che ha ritrasmesso l'atto nonché l'organo ricevente competente inviino entrambi un avviso all'organo mittente.

L'organo territorialmente competente deve avvertire l'organo mittente non appena ha ricevuto l'atto o al massimo entro sette giorni, con i mezzi più rapidi, alle condizioni previste dal paragrafo 1.

Articolo 7 - Notificazione o comunicazione dell'atto

All'organo ricevente viene specificata la forma di notificazione o comunicazione richiesta mediante indicazioni contenute nel formulario di domanda dall'organo mittente.

Se la forma di notificazione o comunicazione richiesta è incompatibile con la legislazione dello Stato richiesto, l'atto dovrà essere notificato o comunicato conformemente alle norme previste da tale legislazione nel caso in cui l'organo mittente ne abbia fatto richiesta. La stessa soluzione deve essere adottata se l'organo mittente non ha chiesto alcuna forma specifica.

Tale richiesta potrà essere formulata al punto 5.2.1 del formulario.

Il paragrafo 2 impone all'organo ricevente l'obbligo della rapidità nell'attuazione della procedura di notificazione o comunicazione. Esso deve espletare o far espletare immediatamente tutte le procedure necessarie. Tuttavia, tenuto conto delle difficoltà ce possono insorgere, è stato previsto un periodo di un mese, considerato sufficiente per consentire che la procedura di notificazione o comunicazione sia condotta a termine.

In effetti la seconda frase non deve essere interpretata come se l'organo ricevente potesse trascurare l'obbligo di espletare o far espletare le procedure necessarie e, in seguito, comunicare all'organo mittente che non è stato fatto il necessario per procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto nei termini previsti.

La frase riguarda l'obbligo incombente all'organo ricevente di informare l'organo mittente che le procedure espletate per procedere alla notificazione o comunicazione non hanno avuto esito positivo.

Può infatti verificarsi che la notificazione o comunicazione non possa aver luogo entro il termine di un mese, ma possa averlo entro un periodo congruo. In tali casi l'organo ricevente resta tenuto a inviare all'organo mittente il certificato contenuto nel formulario allo scadere del termine di un mese.

Articolo 8 - Rifiuto di ricezione dell'atto

Le norme previste dall'articolo 8 circa l'uso delle lingue si applicano esclusivamente agli atti stessi.

Al fine di salvaguardare gli interessi del destinatario dell'atto, la direttiva stabilisce che esso debba essere tradotto nella lingua ufficiale dello Stato di destinazione, o, se tale Stato ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue del luogo in cui la notificazione o comunicazione deve aver luogo.

In taluni casi, tuttavia, la traduzione può rivelarsi inutilmente costosa o contraria agli interessi del destinatario. Ciò si verifica, ad esempio, quando questi è cittadino dello Stato di origine o ne comprende comunque la lingua.

Va osservato che, quando l'atto è stato redatto o tradotto nella lingua ufficiale dello Stato richiesto o nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere notificato o comunicato, il destinatario non può rifiutarlo per un motivo connesso all'uso di tale lingua.

Se l'atto non è stato tradotto, egli gode invece di tale facoltà nel caso in cui non comprenda la lingua nella quale l'atto è redatto.

La direttiva non obbliga tuttavia il richiedente a trasmettere l'atto redatto o tradotto in una delle lingue sopra citate, ma permette al destinatario di rifiutare di ricevere l'atto se le norme previste non sono state rispettate.

Se sorge una controversia circa la comprensione di una lingua da parte del destinatario dell'atto, essa sarà decisa secondo le norme applicabili, ad esempio sollevando la questione della regolarità della notificazione o comunicazione dinanzi al giudice adito per la procedura nel quadro della quale l'atto è stato trasmesso.

L'organo ricevente deve informare il destinatario che può rifiutare di accettare l'atto se questo non è redatto in una delle lingue del luogo di notificazione o comunicazione o in una delle lingue dello Stato membro mittente da lui compresa.

L'organo ricevente può assolvere quest'obbligo d'informazione impostogli dal paragrafo ricorrendo a vari mezzi. I mezzi appropriati saranno stabiliti da ciascuno Stato membro in funzione delle norme applicabili in materia di notificazione o comunicazione degli atti.

Nei casi in cui gli atti sono notificati o comunicati al destinatario mediante diretta consegna da parte di un apposito agente, quest'ultimo potrebbe procedere ad un'informazione verbale.

Se invece la notificazione o comunicazione avviene per posta, l'informazione potrebbe essere fornita mediante un documento unito all'atto inviato al destinatario.

In ogni caso, le condizioni in cui il destinatario è stato messo a conoscenza di tale informazione devono essere indicate al punto 12, lettera c) del certificato di notificazione o comunicazione.

In caso di rifiuto dell'atto a motivo della lingua utilizzata, il destinatario deve comunicarlo entro un congruo periodo per evitare ritardi nella procedura.

Va segnalato che alcuni Stati membri possono aver concluso accordi secondo i quali ogni loro lingua ufficiale è considerata dagli altri Stati come una delle proprie lingue ufficiali. Tale è il caso, ad esempio, degli Stati nordici, che hanno comunicato che avrebbero utilizzato senza distinzione le lingue danese, norvegese e svedese, conformemente alle condizioni di cui alla convenzione nordica del 1974.

Per consentire all'organo mittente e al richiedente di prendere le disposizioni che ritengono opportune, l'organo ricevente deve informare l'organo mittente, non appena ne è a conoscenza, dell'eventuale rifiuto dell'atto da parte del destinatario.

Articolo 9 - Data della notificazione o comunicazione

Scopo delle disposizioni del presente articolo è definire criteri quanto alla data da prendere in considerazione per la notificazione o comunicazione di un atto.

La notificazione o comunicazione di un atto produce infatti, nella maggior parte dei casi, effetti giuridici in merito ai quali può essere importante sapere quando si sono prodotti.

Tenuto conto delle differenze esistenti tra i vari Stati membri dell'Unione, sia per quanto riguarda le norme procedurali concernenti la notificazione o comunicazione degli atti che per le norme sostanziali, l'avvenimento di cui si considera la data varia da uno Stato membro all'altro.

Nell'elaborazione della convenzione del 1997 si è ricercata una norma che potesse sostituirsi, nelle relazioni tra gli Stati membri dell'Unione, alle norme di diritto interne e ciò ha condotto all'adozione delle disposizioni dell'articolo 9.

Nel paragrafo 1 si stabilisce il principio che la data di notificazione o comunicazione è quella in cui quest'ultima è stata effettuata conformemente alla legislazione dello Stato richiesto. Esso è volto a tutelare i diritti del destinatario.

Il paragrafo 2 è invece inteso a tutelare i diritti del richiedente che può avere interesse ad agire entro un termine o una data determinati. È parso opportuno, in questo caso, permettere al richiedente di far valere i suoi diritti a una data che egli stesso può determinare invece di basarsi su un evento - la notificazione o comunicazione di un atto in un altro Stato membro - sul quale non può incidere direttamente e che potrebbe verificarsi dopo la scadenza fissata.

I paragrafi 1 e 2 sono applicabili cumulativamente, cosicché gli effetti della notificazione o comunicazione potrebbero verificarsi in momenti diversi rispettivamente per il destinatario dell'atto e per il richiedente.

Tenuto conto di talune legislazioni, una siffatta situazione potrebbe, per esempio, registrarsi nel caso in cui una citazione interrompa una prescrizione e contenga un invito a comparire.

Per quanto concerne il momento dell'interruzione della prescrizione nei confronti del richiedente, occorre fare riferimento alla legislazione dello Stato membro di origine, in applicazione del paragrafo 2.

Tuttavia, per quanto riguarda il destinatario dell'atto, la data da prendere in considerazione per il calcolo del termine di comparizione è quella stabilita nella legislazione dello Stato richiesto.

Il paragrafo 3 prevede la possibilità, per ciascuno Stato membro, di dichiarare che non applicherà le disposizioni del presente articolo.

Articolo 10 - Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

Quando la procedura di notificazione o comunicazione dell'atto è stata ultimata, ciò deve essere attestato mediante il formulario.

Quest'ultimo sarà inoltrato all'organo mittente, corredato se necessario di copia dell'atto notificato o comunicato.

Regole analoghe a quelle previste per la domanda di notificazione o comunicazione sono state peraltro stabilite per la lingua che deve essere utilizzata per compilare il formulario suddetto, poiché l'organo ricevente deve ricorrere alla lingua ufficiale o a una delle lingue ufficiali dello Stato membro verso il quale questo documento deve essere spedito o a una lingua che questo Stato ha dichiarato di accettare a tal fine.

Articolo 11 - Spese

Il paragrafo 1 sancisce il principio secondo cui i servizi offerti dall'amministrazione dello Stato membro richiesto sono gratuiti.

Il paragrafo 2 permette invece agli Stati membri di prevedere che alcune spese siano a carico del richiedente nel caso in cui le formalità di notificazione o comunicazione non siano espletate dall'amministrazione degli Stati.

Potrà essere richiesto un anticipo su tali spese prima dell'avvio della procedura di notificazione o comunicazione. Il manuale approntato dalla Commissione conterrà le indicazioni utili al riguardo e preciserà in particolare se debba essere effettuato un versamento al momento della trasmissione dell'atto da parte dell'organo mittente.

Sezione 2 - Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

La presente sezione prevede alcune modalità sussidiarie di trasmissione degli atti.

Articolo 12 - Trasmissione per via consolare o diplomatica

Il presente articolo, che prevede la possibilità di ricorrere alla via consolare o diplomatica per la trasmissione di atti giudiziari, limita tale modalità a casi eccezionali.

Occorrerà pertanto avvalersene soltanto in casi di estrema difficoltà, come quelli menzionati a proposito dell'articolo 3, lettera c), per esempio situazioni sociali o climatiche che rendono impossibile qualsiasi inoltro degli atti da uno Stato membro all'altro con mezzi diversi.

Articolo 13 - Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

La direttiva riprende nel presente articolo una modalità di notificazione o comunicazione tradizionalmente ammessa nelle relazioni internazionali.

Offre in linea di massima questa facoltà a qualsiasi persona residente nel territorio di uno Stato membro, indipendentemente dalla sua cittadinanza. Agli Stati membri è lasciata però la possibilità di esprimere una riserva.

Articolo 14 - Notificazione o comunicazione per posta

Il presente articolo sancisce il principio in base al quale è ammessa la notificazione o comunicazione per posta.

Gli Stati membri possono tuttavia precisare le condizioni, volte a fornire garanzie ai destinatari residenti nel loro territorio, alle quali può essere effettuata la notificazione o comunicazione per posta. Potrebbero ad esempio richiedere un invio per raccomandata, ovvero l'applicazione di norme della convenzione relative alla traduzione degli atti.

Si deve ricordare che la convenzione postale universale, di cui sono parti tutti gli Stati membri, prevede in particolare la possibilità dell'invio di plichi raccomandati.

Le condizioni fissate dagli Stati membri in applicazione del paragrafo 2 saranno, se del caso, specificate nel manuale elaborato dalla Commissione.

Articolo 15 - Domanda diretta di notificazione o comunicazione

Il presente articolo autorizza le persone interessate alla trasmissione di un atto che rientri nel campo di applicazione della direttiva a mettersi direttamente in contatto con le persone competenti dello Stato membro richiesto affinché procedano alla notificazione o comunicazione.

Esso non deve essere interpretato nel senso che costituisca una base giuridica intesa ad ammettere la trasmissione diretta dell'atto dalla parte interessata al pubblico ufficiale. Una siffatta trasmissione diretta è infatti regolare soltanto se conforme alle norme giuridiche dello Stato membro nel quale si svolge il procedimento.

Tuttavia, poiché il paragrafo 2 prevede che gli Stati membri possono formulare una riserva al riguardo, sarebbe utile consultare il manuale elaborato dalla direttiva per verificare che un dato Stato membro non si oppone a tale modo di procedere.

Capo III – Atti extragiudiziali

Articolo 16

Per quanto riguarda il concetto di atto extragiudiziale si rinvia al commento dell'articolo 1.

Capo IV - Disposizioni finali

Articolo 17 - Modalità d'applicazione

Tale disposizione è nuova rispetto al testo della convenzione. Essa attribuisce la competenza per l'adozione delle modalità applicative alla Commissione, in conformità agli articoli 202 e 211 del trattato, anziché affidare tale compito al comitato esecutivo previsto dall'articolo 18 della convenzione.

La Commissione è incaricata è incaricata di curare i profili pratici indispensabili al funzionamento della direttiva, quali l'elaborazione e l'aggiornamento di un manuale di cui gli organi mittenti dovranno servirsi per conoscere gli organi riceventi degli altri Stati membri ai quali inviare gli atti, nonché la redazione di un repertorio dei termini giuridici. Se possibile, il manuale indicherà anche le spese relative alla notificazione o comunicazione degli atti in applicazione dell'articolo 11 della convenzione.

La Commissione sarà altresì incaricata di apportare le modifiche necessarie al modello di formulario e di adottare le modalità d'applicazione della direttiva ai fini dell'acceleramento della trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti, provvedendo ad esempio ad agevolare la trasmissione transfrontaliera per via elettronica in condizioni di sicurezza.

La Commissione adotterà tali misure secondo la procedura prevista dall'articolo 18.

Articolo 18 - Comitato

Questa disposizione è nuova rispetto all'articolo 18 della convenzione.

Nell'adozione delle modalità applicative previste dall'articolo 17 la Commissione sarà assistita da un comitato consultivo (procedura I della decisione sulle procedure dei comitati).

Articolo 19 - Mancata comparsa del convenuto

Tale disposizione riproduce i punti 1 e 2 dell'articolo 19 della convenzione, ad esclusione del riferimento formale alla convenzione dell'Aia del 1965 contenuto nel titolo e nel paragrafo 1.

Il presente articolo riprende il sistema istituito dalla convenzione dell'Aia del 15 novembre 1965, apportandovi una semplice modifica formale concernente le modalità di notificazione o comunicazione, da parte degli Stati membri, della dichiarazione di cui al punto 1, lettera b). Esso contiene una serie di norme intese a tutelare di diritti dei destinatari degli atti giudiziari trasmessi in applicazione della convenzione.

Il punto 1 riguarda gli atti introduttivi o atti equivalenti e impone al giudice di soprassedere alla decisione fino a quando non abbia la certezza che la notificazione o comunicazione è stata effettuata e che, una volta avvenuta, il convenuto abbia potuto disporre di un lasso di tempo utile per preparare la sua difesa. È tuttavia prevista una possibilità di derogare a tale norma per gli Stati che desiderano permettere ai loro giudici di decidere al termine d'un dato periodo, qualora determinate condizioni siano adempiute.

Il punto 2 riguarda i casi in cui una decisione è stata emessa in assenza del convenuto e offre a quest'ultimo, a determinate condizioni, la possibilità di rimuovere la preclusione derivantegli dallo scadere del termine di impugnazione. Al fine di evitare un'incertezza giuridica lesiva degli interessi dell'attore nell'istanza iniziale, la convenzione prevede che gli Stati membri possano limitare, mediante una dichiarazione, il periodo entro il quale la richiesta di rimuovere la preclusione è ricevibile.

Infine, le disposizioni del punto 2 non sono applicabili alle decisioni che riguardano lo stato delle persone. Non è parso infatti possibile consentire l'annullamento di una decisione emessa, in contumacia, in materia di divorzio che fosse stata seguita da un nuovo matrimonio, in quanto prevalgono le esigenze in materia di certezza giuridica.

Articolo 20 - Rapporti con gli accordi o le intese di cui sono parti gli Stati membri

Tale disposizione stabilisce che la direttiva sostituisca il sistema di notificazione o comunicazione degli atti previsto dall'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (8) e dalla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione o comunicazione e alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale, nei rapporti fra gli Stati membri e le parti. Essa sancisce inoltre il primato del diritto comunitario.

(8) GU C 27 del 26.1.1998.

La direttiva proposta riproduce una disposizione tratta da altri atti di diritto comunitario che consente agli Stati membri di accelerare, individualmente o in cooperazione, la trasmissione degli atti. In altri termini, la direttiva non osta al mantenimento o all'emanazione, ad opera degli Stati membri, di disposizioni compatibili con la direttiva in commento, intese ad accelerare la trasmissione degli atti.

L'esercizio di tale facoltà è soggetto alla vigilanza della Commissione: i relativi progetti devono essere comunicati a quest'ultima.

Articolo 21 - Assistenza giudiziaria

Questo articolo stabilisce che le norme relative all'assistenza giudiziaria contenute in altre convenzioni eventualmente applicabili tra taluni Stati membri restano impregiudicate.

Articolo 22 - Tutela delle informazioni trasmesse

Questo articolo mette a carico dell'organo ricevente l'obbligo di rispettare la riservatezza delle informazioni di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni.

Gli organi riceventi hanno la responsabilità di mettere in atto le norme di diritto interno volte a garantire tale riservatezza.

Le persone cui si riferiscono le informazioni trasmesse potranno sempre avvalersi delle disposizioni giuridiche applicabili per ottenere informazioni relativamente all'uso fatto di tali dati.

La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della legislazione vigente sulla protezione delle persone fisiche in relazione al trattamento ed alla libera circolazione dei dati di natura personale.

Articolo 23 - Pubblicazione d'informazioni

Gli Stati membri comunicano le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19. La Commissione è incaricata di pubblicare tali informazioni sulla Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 24 - Riesame

Tale disposizione non figura nel testo della convenzione.

Contrariamente a quanto prevede la convenzione (la funzione di vigilanza è affidata al comitato esecutivo), spetta alla Commissione, ai sensi dell'articolo 211 del trattato, vigilare sull'applicazione della direttiva e presentare una relazione in materia.

La Commissione è incaricata di sorvegliare il funzionamento della direttiva, vale a dire raccogliere tutte le informazioni utili sulla sua applicazione da parte egli Stati membri. L'esame verterà principalmente sull'efficacia dell'azione degli organi mittenti e riceventi, sulle condizioni in cui le domande dirette di notificazione o comunicazione degli atti sono presentate alle autorità centrali e sull'attuazione delle disposizioni riguardanti la data di notificazione o comunicazione.

Questa attenzione particolare a talune disposizioni della direttiva dovrebbe consentire al comitato di appurare se norme che sembrano aver incontrato difficoltà di applicazione in taluni paesi sono state applicate da altri senza ostacoli e se il loro campo di applicazione potrebbe essere ampliato. Gli elementi così raccolti dalla Commissione dovrebbero quindi rivestire un interesse particolare per la reciproca informazione degli Stati membri. Essi saranno inoltre oggetto di relazioni periodiche al Consiglio, al Parlamento europeo ed al Comitato economico e sociale, la prima delle quali sarà presentata dopo un periodo di tre anni a decorrere dalla adozione della direttiva e le seguenti ogni cinque anni.

Tali relazioni saranno corredate, all'occorrenza, di proposte intese ad adeguare la direttiva all'evolversi dei sistemi di notificazione o comunicazione.

Articolo 25 – Attuazione

Questa disposizione è nuova rispetto al testo della convenzione.

Si tratta della disposizione tipica riguardante l'adozione, da parte degli Stati membri, delle disposizioni necessarie per recepire la direttiva ai sensi dell'articolo 249 del trattato.

La Commissione propone che entro il 30 giugno 2000 gli Stati membri adottino tutte le disposizioni necessarie per conformarsi alle disposizioni della direttiva.

Gli Stati membri applicheranno tali misure a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Articolo 26 - Entrata in vigore

Questa disposizione è nuova rispetto al testo della convenzione.

Esso definisce l'entrata in vigore della direttiva a norma dell'articolo 254 del trattato.

Articolo 27 - Destinatari

Questa disposizione è nuova rispetto al testo della convenzione. Essa indica che la direttiva è destinata agli Stati membri.

Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 61, lettera c),

vista la proposta della Commissione (9),

(9) GU

visto il parere del Parlamento europeo (10),

(10) GU

visto il parere del Comitato economico e sociale (11),

(11) GU

(1) considerando che l'Unione si è prefissa l'obbiettivo di conservare e sviluppare uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia nel quale sia assicurata la libera circolazione delle persone; che al fine di realizzare progressivamente tale spazio, la Comunità adotta segnatamente nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile le misure necessarie per il buon funzionamento del mercato interno;

(2) considerando che il buon funzionamento del mercato interno presuppone che fra gli Stati membri venga migliorata ed accelerata la trasmissione, a fini di notificazione, degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale;

(3) considerando che questa materia rientra nell'ambito della cooperazione giudiziaria in materia civile ai sensi dell'articolo 65 del trattato;

(4) considerando che conformemente ai principî di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 5 del trattato, gli obiettivi della presente direttiva non possono essere sufficientemente realizzati dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello comunitario; che la presente direttiva resta nei limiti di quanto è necessario per raggiungere i detti obiettivi;

(5) considerando che il Consiglio, con atto del 26 maggio 1997 (12), ha stabilito la convenzione relativa alla notificazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale, raccomandandone agli Stati membri l'adozione secondo le rispettive norme costituzionali; che tale convenzione non è entrata in vigore; che è opportuno garantire la continuità dei risultati ottenuti con la conclusione della convenzione; che, pertanto, il suo contenuto sostanziale è stato in gran parte trasfuso nella presente direttiva;

(12) GU C 261 del 27.8.1997, pag. 2.

(6) considerando che l'efficacia e la rapidità dei procedimenti giudiziari in materia civile implicano che la trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali avvenga in modo diretto e con mezzi rapidi tra gli organi designati dagli Stati membri; che tuttavia gli Stati membri devono poter indicare che intendono conservare in via transitoria le proprie autorità centrali per un periodo di cinque anni; che siffatto regime transitorio appare giustificato dalla necessità di un adeguamento dei sistemi di trasmissione attualmente vigenti negli Stati membri;

(7) considerando che la rapidità della trasmissione giustifica l'uso di qualsiasi mezzo appropriato, purché risultino osservate talune condizioni di leggibilità e fedeltà dei documenti; che la sicurezza della trasmissione postula che l'atto da trasmettere sia accompagnato da un formulario, da compilarsi nella lingua del luogo in cui avviene la notificazione o in un'altra lingua ammessa dallo Stato richiesto;

(8) considerando che, per garantire l'efficacia della direttiva, la facoltà di denegare la notificazione o comunicazione degli atti deve essere limitata a situazioni eccezionali;

(9) considerando che l'esigenza di una trasmissione rapida postula che la notificazione o comunicazione avvenga nei giorni consecutivi alla ricezione dell'atto; che, nei casi in cui non fosse tuttavia possibile effettuare la notificazione entro il termine di un mese, l'organo ricevente deve informare l'organo mittente; che la scadenza di tale termine non implica che la domanda debba essere rispedita all'organo mittente, purché risulti possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un termine ragionevole;

(10) considerando che, a tutela degli interessi del destinatario, la notificazione o comunicazione deve essere redatta nella lingua del luogo in cui deve effettuarsi oppure in una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario;

(11) considerando che, a causa delle differenze esistenti fra le norme di procedura dei singoli Stati membri, il fatto rilevante per la determinazione della data della notificazione può variare da uno Stato membro all'altro; che in tale ipotesi si deve prevedere un sistema di duplice datazione, disponendo che la data sia definita dalla legge dello Stato membro mittente salvo che si tratti di atti da notificare entro un termine determinato; che tale sistema mira a proteggere nel contempo i diritti del destinatario e quelli del richiedente;

(12) considerando che la presente direttiva prevale sulle norme dettate nella stessa materia dalle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri ed in particolare sul protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (13) e sulla convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale nei rapporti degli Stati membri che ne sono parti; che la presente direttiva non osta all'adozione, da parte degli Stati membri, di disposizioni con essa compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti;

(13) GU C 27 del 26.1.1998, pag. 17.

(13) considerando che i dati trasmessi in forza della presente direttiva devono essere tutelati; che tale materia rientra nel campo d'applicazione della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati (14) e della direttiva 97/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 1997 sul trattamento dei dati personali e sulla tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni (15).

(14) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.

(15) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 1.

(14) Considerando che alla Commissione deve essere conferito il potere di adottare le norme d'applicazione della presente direttiva; che a tale scopo deve essere assistita da un comitato a carattere consultivo;

(15) considerando che la Commissione deve esaminare l'applicazione della presente direttiva entro tre anni dalla sua entrata in vigore, al fine di proporre le modificazioni eventualmente necessarie;

(16) considerando che, a norma degli articoli 1 e 2 dei protocolli sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda e sulla posizione della Danimarca, questi Stati non partecipano all'adozione della presente direttiva; che, di conseguenza, la presente direttiva non vincola il Regno Unito, l'Irlanda e la Danimarca né è applicabile in detti Stati,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Campo d'applicazione

1. La presente direttiva si applica, in materia civile e commerciale, qualora un atto giudiziario o extragiudiziale debba essere trasmesso in un altro Stato membro per essere notificato o comunicato al suo destinatario.

2. La presente direttiva non si applica qualora non sia noto il recapito della persona alla quale deve essere notificato o comunicato l'atto.

Articolo 2

Organi mittenti e riceventi

1. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi mittenti», competenti per trasmettere gli atti giudiziari o extragiudiziali che devono essere notificati o comunicati in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro designa i pubblici ufficiali, le autorità o le altre persone, in appresso denominati «organi riceventi», competenti per ricevere gli atti giudiziari o extragiudiziali provenienti da un altro Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può designare un unico organo mittente e un unico organo ricevente ovvero un unico organo incaricato delle due funzioni. Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più organi. La designazione è valida per un periodo di cinque anni e può essere rinnovata ogni cinque anni.

4. Ciascuno Stato membro fornisce alla Commissione le seguenti informazioni:

a) i nominativi e gli indirizzi degli organi riceventi di cui ai paragrafi 2 e 3;

b) la rispettiva competenza territoriale;

c) i mezzi a loro disposizione per la ricezione degli atti;

d) le lingue che possono essere usate per la compilazione del formulario il cui modello figura nell'allegato.

Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modificazioni di tali informazioni.

Articolo 3

Autorità centrale

Ciascuno Stato membro designa un'autorità centrale incaricata di quanto segue:

a) fornire informazioni agli organi mittenti;

b) individuare soluzioni per le difficoltà che possono sorgere in occasione della trasmissione di atti a fini della notificazione o comunicazione;

c) trasmettere in casi eccezionali, a richiesta di un organo mittente, una domanda di notificazione o comunicazione al competente organo ricevente.

Gli Stati federali, gli Stati nei quali siano in vigore più sistemi giuridici o gli Stati che abbiano unità territoriali autonome possono designare più autorità centrali.

CAPO II

ATTI GIUDIZIARI

SEZIONE 1

Trasmissione e notificazione o comunicazione degli atti giudiziari

Articolo 4

Trasmissione degli atti

1. Gli atti giudiziari sono trasmessi direttamente e nel più breve tempo possibile tra gli organi designati a norma dell'articolo 2.

2. La trasmissione di atti, domande, attestati, ricevute, certificati e qualsiasi altro documento tra gli organi mittenti e riceventi può essere effettuata con qualsiasi mezzo appropriato, purché il contenuto del documento ricevuto sia fedele e conforme a quello del documento spedito e tutte le indicazioni in esso contenute siano di chiara e facile lettura.

3. L'atto da trasmettere è corredato di una domanda redatta sul formulario il cui modello figura in allegato. Il formulario è compilato nella lingua ufficiale dello Stato membro richiesto o, se quest'ultimo ha più lingue ufficiali, nella lingua o in una delle lingue ufficiali del luogo in cui l'atto deve essere notificato o comunicato ovvero in un'altra lingua che lo Stato membro abbia dichiarato di poter accettare. Ogni Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea, di cui accetta l'uso per la compilazione del formulario.

4. Gli atti e tutti i documenti trasmessi sono esonerati dalla legalizzazione o da altre formalità equivalenti.

5. L'organo mittente, il quale desideri ottenere la restituzione di un esemplare dell'atto corredato del certificato di cui all'articolo 10, trasmette l'atto da notificare in due esemplari.

Articolo 5

Traduzione dell'atto

PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 599PC0219.1

1. Il richiedente è informato dall'organo mittente, al quale consegna l'atto per la trasmissione, che il destinatario può rifiutare la ricezione di un atto non compilato in una delle lingue di cui all'articolo 8.

2. Il richiedente sostiene le spese di traduzione anteriori alla trasmissione dell'atto, fatta salva l'eventuale decisione successiva del giudice o dell'autorità competente sull'addebito di tali spese.

Articolo 6

Ricezione dell'atto da parte dell'organo ricevente

1. Alla ricezione dell'atto l'organo ricevente trasmette quanto prima, con i mezzi più rapidi, e comunque entro sette giorni dalla ricezione, una ricevuta all'organo mittente, utilizzando il formulario il cui modello figura in allegato.

2. Se non può dar seguito alla domanda di notificazione, a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'organo ricevente si mette in contatto con i mezzi più rapidi con l'organo mittente, al fine di ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

3. Se la domanda di notificazione esula manifestamente dal campo di applicazione della presente direttiva o se il mancato rispetto di requisiti di forma prescritti rende impossibile la notificazione, la domanda e i documenti trasmessi vengono restituiti all'organo mittente non appena ricevuti, unitamente all'avviso di restituzione il cui modello figura in allegato.

4. L'organo ricevente ritrasmette gli atti per la cui notificazione o comunicazione non abbia competenza territoriale, unitamente alla domanda, all'organo ricevente competente del medesimo Stato membro, sempre che la domanda sia conforme ai requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 3, e ne informa l'organo mittente mediante il formulario il cui modello figura in allegato. L'organo ricevente competente territorialmente informa l'organo mittente della ricezione dell'atto, secondo le disposizioni del paragrafo 1.

Articolo 7

Notificazione o comunicazione dell'atto

1. L'organo ricevente procede o fa procedere alla notificazione o comunicazione dell'atto secondo la legislazione dello Stato membro richiesto oppure nella forma particolare chiesta dall'organo mittente, purché compatibile con la legislazione di detto Stato membro.

2. Le procedure necessarie per la notificazione o comunicazione sono espletate nel più breve tempo possibile. In ogni caso, se non è stato possibile eseguire la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, l'organo ricevente informa l'organo mittente mediante il certificato il cui modello figura in allegato e compilato secondo il disposto dell'articolo 10, paragrafo 2. Il termine è calcolato secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

Articolo 8

Rifiuto di ricezione dell'atto

1. L'organo ricevente informa il destinatario che egli può rifiutare di ricevere l'atto oggetto della notificazione o comunicazione il quale non sia redatto in una delle lingue seguenti:

a) la lingua ufficiale dello Stato membro richiesto oppure, qualora lo Stato membro richiesto abbia più lingue ufficiali, la lingua o una delle lingue ufficiali del luogo in cui deve essere eseguita la notificazione o comunicazione,

b) una lingua dello Stato membro mittente compresa dal destinatario.

2. Se viene informato del fatto che il destinatario rifiuta di ricevere l'atto a norma del paragrafo 1, l'organo ricevente ragguaglia immediatamente l'organo mittente mediante il certificato di cui all'articolo 10 e restituisce la domanda e i documenti di cui si chiede la traduzione.

Articolo 9

Data della notificazione o comunicazione

1. La data della notificazione o comunicazione effettuata in applicazione dell'articolo 7 è quella in cui l'atto è stato notificato o comunicato secondo la legge dello Stato membro richiesto, salvo il disposto dell'articolo 8.

2. Se nell'ambito di un procedimento da avviare o pendente nello Stato membro mittente, un atto deve essere notificato o comunicato entro un termine determinato, la data rilevante nei confronti del richiedente è quella prevista dalla legge di detto Stato membro.

3. Ciascuno Stato membro può dichiarare che non applicherà i paragrafi 1 e 2.

Articolo 10

Certificato di notificazione o comunicazione e copia dell'atto notificato o comunicato

1. Espletate le procedure relative alla notificazione o comunicazione dell'atto, viene redatto ed inoltrato all'organo mittente un certificato secondo il formulario il cui modello figura in allegato. In caso di applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, tale certificato è corredato di una copia dell'atto notificato o comunicato.

2. Il certificato è compilato nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro mittente o in un'altra lingua che detto Stato abbia dichiarato di poter accettare. Ciascuno Stato membro indica l'altra o le altre lingue ufficiali dell'Unione europea, nelle quali accetta che sia compilato il formulario.

Articolo 11

Spese

1. La notificazione o comunicazione degli atti giudiziari provenienti da uno Stato membro non può dar luogo al pagamento o al rimborso di tasse o spese per i servizi prestati dallo Stato membro richiesto.

2. Il richiedente è tenuto a pagare o rimborsare le spese causate da quanto segue:

a) dall'intervento di un pubblico ufficiale o di una persona competente secondo la legge dello Stato membro richiesto,

b) dall'adozione di un particolare mezzo di notificazione o comunicazione.

SEZIONE 2

Altri mezzi di trasmissione e notificazione o comunicazione di atti giudiziari

Articolo 12

Trasmissione per via consolare o diplomatica

Ciascuno Stato membro ha facoltà di utilizzare, in circostanze eccezionali, la via consolare o diplomatica per trasmettere atti giudiziari, a scopo di notificazione o comunicazione, alle autorità di un altro Stato membro designate a norma degli articoli 2 o 3.

Articolo 13

Notificazione o comunicazione di atti da parte di agenti diplomatici o consolari

Ciascuno Stato membro ha facoltà di far procedere direttamente, senza coercizione, tramite i propri agenti diplomatici o consolari, alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

Ciascuno Stato membro può dichiarare di opporsi all'uso di tale facoltà sul suo territorio, salvo che gli atti debbano essere notificati o comunicati a cittadini dello Stato membro d'origine.

Articolo 14

Notificazione o comunicazione per posta

1. Ciascuno Stato membro ha facoltà di effettuare direttamente per posta la notificazione o comunicazione di atti giudiziari destinati a persone residenti in un altro Stato membro.

2. Ciascuno Stato membro può precisare le condizioni alle quali accetterà la notificazione o comunicazione di atti giudiziari per posta.

Articolo 15

Domanda diretta di notificazione o comunicazione

1. La presente direttiva non osta a che le persone interessate ad un procedimento giudiziario abbiano la facoltà di far notificare atti giudiziari direttamente attraverso pubblici ufficiali, funzionari od altre persone competenti dello Stato membro richiesto.

2. Ciascuno Stato membro può dichiarare che si oppone alla notificazione o comunicazione di atti giudiziari nel proprio territorio in applicazione del paragrafo 1.

CAPO III

ATTI EXTRAGIUDIZIALI

Articolo 16

Trasmissione

Gli atti extragiudiziali possono essere trasmessi in un altro Stato membro, a scopo di notificazione o comunicazione, conformemente alle disposizioni della presente direttiva.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17

Modalità d'applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 18, le misure dirette a quanto segue:

a) elaborare e aggiornare annualmente un manuale contenente le informazioni comunicate dagli Stati membri a norma dell'articolo 2, paragrafo 4;

b) elaborare un repertorio, nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, degli atti che possono essere notificati o comunicati in forza della presente direttiva;

c) apportare modificazioni al formulario il cui modello figura in allegato;

d) adottare modalità d'applicazione per accelerare la trasmissione e la notificazione o comunicazione degli atti.

Articolo 18

Comitato

La Commissione è assistita da un comitato a carattere consultivo, composto dai rappresentanti degli Stati membri e presieduto dal rappresentante della Commissione.

Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure da adottare. Il comitato, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, formula il suo parere sul progetto, eventualmente procedendo a votazione.

Il parere è iscritto a verbale; inoltre ciascuno Stato membro ha il diritto di chiedere che la sua posizione figuri a verbale.

La Commissione tiene in massima considerazione il parere formulato dal comitato. Essa lo informa del modo in cui ha tenuto conto del suo parere.

Articolo 19

Mancata comparsa del convenuto

1. Quando un atto introduttivo o un atto equivalente sia stato trasmesso ad un altro Stato membro per la notificazione o comunicazione, secondo le disposizioni della presente direttiva, ed il convenuto non compare, il giudice è tenuto a soprassedere alla decisione fintanto che non si abbia la prova:

a) o che l'atto è stato notificato o comunicato secondo le forme prescritte dalla legislazione dello Stato membro richiesto per la notificazione o comunicazione degli atti redatti in tale Stato e destinati alle persone che si trovano sul suo territorio;

b) o che l'atto è stato effettivamente consegnato al convenuto o nella sua residenza abituale secondo un'altra procedura prevista dalla presente direttiva e che, in ciascuna di tali eventualità, sia la notificazione o comunicazione sia la consegna ha avuto luogo in tempo utile perché il convenuto abbia avuto la possibilità di difendersi.

2. Ciascuno Stato membro ha la facoltà di dichiarare che i propri giudici, in deroga alle disposizioni del paragrafo 1, e benché non sia pervenuta alcuna attestazione di avvenuta notificazione o comunicazione o consegna, possono accertare la sussistenza delle seguenti condizioni:

a) l'atto è stato trasmesso secondo uno dei modi previsti dalla presente direttiva;

b) dalla data di invio dell'atto è trascorso un termine che il giudice deve valutare in ciascun caso particolare e che non può essere inferiore a sei mesi;

c) malgrado tutta la diligenza usata presso le autorità competenti dello Stato richiesto, non è stata ottenuta un'attestazione;

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che, in caso d'urgenza, il giudice ordini una misura provvisoria conservativa.

4. Quando un atto introduttivo od un atto equivalente ha dovuto essere trasmesso per la notificazione o comunicazione a norma della presente direttiva, e una decisione è stata emessa nei confronti di un convenuto non comparso, il giudice ha la facoltà di rimettere nei termini il convenuto per l'impugnazione, se sussistono le seguenti condizioni:

a) il convenuto, in assenza di colpa a lui imputabile, non ha avuto conoscenza in tempo utile dell'atto per difendersi e della decisione per impugnarla;

b) i motivi di impugnazione invocati dal convenuto non sembrano del tutto privi di fondamento.

La domanda di rimessione nei termini deve essere presentata entro un termine ragionevole a decorrere dal momento in cui il convenuto ha avuto conoscenza della decisione.

Ciascuno Stato membro ha facoltà di dichiarare che tale domanda è inammissibile se viene presentata dopo la scadenza di un termine che indicherà nella propria dichiarazione, purché tale termine non sia inferiore ad un anno a decorrere dalla pronuncia della decisione.

5. Il presente paragrafo 4 non si applica alle decisioni che riguardano lo stato delle persone.

Articolo 20

Rapporto con convenzioni od accordi di cui sono parti gli Stati membri

1. Per la materia rientrante nel suo campo d'applicazione, la presente direttiva prevale sulle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali concluse dagli Stati membri, in particolare l'articolo IV del protocollo allegato alla convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale e la convenzione dell'Aia, del 15 novembre 1965, relativa alla notificazione o comunicazione all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale.

2. La presente direttiva non osta a che gli Stati membri emanino o lascino in vigore disposizioni con essa compatibili intese ad accelerare la trasmissione degli atti. Gli Stati notificano alla Commissione il progetto delle disposizioni che intendono adottare.

Articolo 21

Assistenza giudiziaria

La presente direttiva fa salva l'applicazione dell'articolo 23 della convenzione concernente la procedura civile, del 17 luglio 1905, dell'articolo 24 della convenzione concernente la procedura civile, del 1° marzo 1954, e dell'articolo 13 della convenzione volta a facilitare l'accesso internazionale alla giustizia, del 25 ottobre 1980, nei rapporti tra gli Stati membri che sono parti di tali convenzioni.

Articolo 22

Tutela delle informazioni trasmesse

1. Le informazioni e in particolare i dati personali trasmessi in forza della presente direttiva possono essere utilizzate dall'organo ricevente soltanto allo scopo per il quale sono state trasmesse.

2. Gli organi riceventi assicurano la riservatezza di tali informazioni secondo la legislazione dello Stato membro richiesto.

3. I paragrafi 1 e 2 fanno salve le norme nazionali che attribuiscono agli interessati il diritto di essere informati sull'uso delle informazioni trasmesse in forza della presente direttiva.

4. La presente direttiva fa salva l'applicazione delle direttive 95/46/CE e 97/66/CE.

Articolo 23

Pubblicazione d'informazioni

La Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee le informazioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15 e 19 e comunicatele dagli Stati membri.

Articolo 24

Riesame

Entro tre anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione sull'applicazione della presente direttiva, con particolare riguardo all'efficienza degli organi designati a norma dell'articolo 2 nonché all'applicazione dell'articolo 3, lettera c) e dell'articolo 9. Tale relazione è eventualmente corredata di proposte intese ad adeguare la presente direttiva all'evolversi dei sistemi di notificazione.

Articolo 25

Attuazione

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro il 30 giugno 2000 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° ottobre 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 26

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Articolo 27

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

DOMANDA DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 4, paragrafo 3 della direttiva)

Riferimento n. (*) Voce facoltativa.

1. SERVIZIO MITTENTE

1.1. Nome: .

1.2. Indirizzo:

1.2.1. Via + numero/C.P.: .

1.2.2. Luogo + codice: .

1.2.3. Paese: .

1.3. Tel.: .

1.4. Telefax (*): .

1.5. Posta elettronica (*): .

2. SERVIZIO RICEVENTE

2.1. Nome: .

2.2. Indirizzo:

2.2.1. Via + numero/C.P.: .

2.2.2. Luogo + codice: .

2.2.3. Paese: .

2.3. Tel.: .

2.4. Telefax (*): .

2.5. Posta elettronica (*): .

3. RICHIEDENTE

3.1. Nome: .

3.2. Indirizzo:

3.2.1. Via + numero/C.P.: .

3.2.2. Luogo + codice: .

3.2.3. Paese: .

3.3. Tel. (*): .

3.4. Telefax (*): .

3.5. Posta elettronica (*): .

4. DESTINATARIO

4.1. Nome: .

4.2. Indirizzo:

4.2.1. Via + numero/C.P.: .

4.2.2. Luogo + codice: .

4.2.3. Paese: .

4.3. Tel. (*): .

4.4. Telefax (*): .

4.5. Posta elettronica (*): .

4.6. Numero di identificazione/codice di previdenza sociale/numero di organizzazione o equivalente (*):.

5. FORMA DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

5.1. Secondo la legge dello Stato membro richiesto:

5.2. Secondo la forma particolare seguente: .

5.2.1. Se queste forma di notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro richiesto, l'atto/gli atti dovranno essere notificati o comunicati a norma di tale legge:

5.2.1.1. Sì

5.2.1.2. No

6. ATTO DA NOTIFICARE

a) 6.1. Natura dell'atto

6.1.1. Atto giudiziario

6.1.1.1. Atto introduttivo

6.1.1.2. Sentenza

6.1.1.3. Atto di impugnazione

6.1.1.4. Altro: .

6.1.2 Atto extragiudiziale

b) 6.2. Data o scadenza indicata nell'atto (*):

c) 6.3. Lingua dell'atto

- 6.3.1. originale D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra: .

- 6.3.2. traduzione (*) D EN DK ES FIN FR GR IT NL P S altra: .

d) 6.4. Numero dei documenti: .

7. RESTITUZIONE DI UN ESEMPLARE DELL'ATTO CORREDATO DEL CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE (Articolo 4, paragrafo 5 della direttiva)

7.1. Sì (in questo caso trasmettere l'atto da notificare in duplice copia)

7.2 No

1. Ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva, le procedure necessarie alla notificazione o comunicazione devono essere espletate nel più breve tempo possibile. Comunque, in caso di impossibilità a procedere alla notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione, si informi questo servizio mediante il certificato previsto al punto 13.

2. In caso di impossibilità a dar seguito alla domanda di notificazione o comunicazione a causa dello stato delle informazioni o dei documenti trasmessi, l'articolo 6, paragrafo 2 della direttiva prevede che ci si metta in contatto il più rapidamente possibile con questo servizio per ottenere le informazioni o i documenti mancanti.

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

N. di riferimento dell'organo ricevente:

DICHIARAZIONE DI RICEZIONE

(Articolo 6, paragrafo 1 della direttiva)

La presente dichiarazione di ricezione deve essere spedita, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

8. DATA DI RICEZIONE: .

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

AVVISO DI RESTITUZIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

(Articolo 6, paragrafo 3 della direttiva)

La domanda e l'atto devono essere restituiti non appena ricevuti.

9. MOTIVO DELLA RESTITUZIONE: .

9.1. La domanda esula in maniera manifesta dal campo di applicazione della direttiva:

9.1.1. L'atto non è di natura civile o commerciale

9.1.2. La notificazione o comunicazione non è tra uno Stato membro ed un altro

9.2. Il mancato rispetto delle condizioni formali richieste rende impossibile la notificazione o comunicazione:

9.2.1. L'atto non è facilmente leggibile

9.2.3. L'atto ricevuto non è una copia certificata conforme

9.2.2. L'atto è compilato in una lingua non prevista

9.2.4. Altro (da precisare): .

9.3. La forma della notificazione o comunicazione è incompatibile con la legge dello Stato membro (articolo 7, paragrafo 1 della direttiva)

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

AVVISO DI RITRASMISSIONE DI UNA DOMANDA E DI UN ATTO

AL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 della direttiva)

La domanda e l'atto sono stati ritrasmessi al seguente servizio ricevente, territorialmente competente per la notificazione o comunicazione:

10.1. NOME: .

10.2. Indirizzo:

10.2.1. Via + numero/C.P.: .

10.2.2. Luogo + codice: .

10.2.3. Paese: .

10.3. Tel.: .

10.4. Telefax (*): .

10.5. Posta elettronica (*): .

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

N. di riferimento del servizio ricevente competente:

AVVISO DI RICEZIONE DAL SERVIZIO RICEVENTE COMPETENTE AL SERVIZIO MITTENTE

(Articolo 6, paragrafo 4 della direttiva)

Il presente avviso deve essere spedito, utilizzando i mezzi di trasmissione più rapidi, il più presto possibile dopo la ricezione dell'atto e comunque entro sette giorni a decorrere dalla data di ricezione.

11. DATA DI RICEZIONE: .

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro: .

CERTIFICATO DI NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE O DI MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DI UN ATTO

(Articolo 10 della direttiva)

La notificazione o comunicazione è effettuata il più presto possibile. Comunque, se non è stato possibile effettuarla entro un termine di un mese a decorrere dalla data di ricezione, il servizio ricevente lo comunica al servizio mittente (a norma dell'articolo 7, paragrafo 2 della direttiva):

12. ATTUAZIONE DELLA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE

a) 12.1. Data e luogo della notificazione o comunicazione: .

b) 12.2. L'atto è stato

A) 12.2.1. notificato o comunicato a norma della legislazione dello Stato membro richiesto, ossia:

12.2.1.1. consegnato

12.2.1.1.1. personalmente al destinatario

12.2.1.1.2. ad un'altra persona

12.2.1.1.2.1. Nome: .

12.2.1.1.2.2. Indirizzo: .

12.2.1.1.2.2.1. Via + numero/C.P:: .

12.2.1.1.2.2.2. Luogo + codice: .

12.2.1.1.2.2.3. Paese: .

12.2.1.1.2.3. Legame con il destinatario

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.1.3. al domicilio del destinatario

12.2.1.2. notificato o comunicato per posta

12.2.1.2.1. senza ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2. con l'allegata ricevuta di ritorno

12.2.1.2.2.1. del destinatario

12.2.1.2.2.2. di un'altra persona

12.2.1.2.2.2.1. Nome: .

12.2.1.2.2.2.2. Indirizzo: .

12.2.1.2.2.2.2.1. Via + numero/C.P.: .

12.2.1.2.2.2.2.2. Luogo + codice: .

12.2.1.2.2.2.2.3. Paese: .

12.2.1.2.2.2.3. Legame con il destinatario:

Familiare Dipendente Altro

12.2.1.3. notificato o comunicato in altra forma (precisare): .

B) 12.2.2. notificato o comunicato nella forma particolare seguente (precisare):

c) 12.3. Il destinatario dell'atto è stato informato [oralmente] [per iscritto] che può rifiutare di riceverlo se non è redatto in una delle lingue ufficiali del luogo di notificazione o comunicazione o in una lingua ufficiale dello Stato di trasmissione di sua comprensione.

13. COMUNICAZIONE A NORMA DELL'ARTICOLO 7, PARAGRAFO 2

Non è stato possibile effettuare la notificazione o comunicazione entro un mese dalla ricezione.

14. RIFIUTO DELL'ATTO

Il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto a causa della lingua utilizzata. Si allega la documentazione al presente certificato.

15. MOTIVO DELLA MANCATA NOTIFICAZIONE O COMUNICAZIONE DELL'ATTO

15.1. Indirizzo sconosciuto

15.2. Destinatario irreperibile

15.3. Impossibilità di notificare l'atto entro la data o la scadenza di cui al punto 6.2.

15.4. Altro (precisare): .

Si allega la documentazione al presente certificato.

Fatto a: .

Data: .

Firma e/o timbro:

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla notificazione e comunicazione negli Stati membri dell'Unione europea degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale

2. LINEA DI BILANCIO

B5-800

3. BASE GIURIDICA

Articolo 61, lettera c)

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE:

4.1 Scopo generale dell'azione

La proposta ha lo scopo di migliorare e semplificare il sistema della notificazione e comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali nell'ambito del mercato interno. Tale scopo rientra nell'obbiettivo dell'Unione di realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia .

4.2 Periodo previsto per l'azione e modalità di rinnovo o proroga.

Illimitato

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE

5.1 SNO (Spese non obbligatorie)

5.2 SD (Stanziamenti dissociati)

6. TIPI DI SPESA

Pubblico appalto

7. INCIDENZA FINANZIARIA SULLA PARTE B

(in migliaia d'EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE

Si applicano le vigenti disposizioni in tema di erogazione, controllo e audit dei pubblici appalti.

9. ELEMENTI D'ANALISI COSTO-EFFICACIA

9.1 Obiettivi specifici e quantificabili, settori della popolazione interessati

Tutti gli operatori e i cittadini trarranno vantaggio dalla proposta in quanto mira a realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone e nel quale gli interessati possano far valere i propri diritti avvalendosi di garanzie identiche a quelle di cui godono davanti ai giudici dei propri paesi..

9.2 Giustificazione dell'azione

La trasmissione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale da uno Stato membro all'altro a fini di notificazione o comunicazione, anello indispensabile nel corretto svolgimento di un procedimento, deve poter avvenire in condizioni soddisfacenti.

Per garantire che gli organi competenti per la trasmissione e ricezione degli atti giudiziari da e per gli altri Stati membri possano assolvere agevolmente i propri compiti nella pratica, la direttiva prevede l'approntamento di un manuale contenente tutte le informazioni comunicate dagli Stati membri e la redazione, nelle lingue ufficiali, di un repertorio degli atti che possono essere notificati o comunicati.

La direttiva prevede l'istituzione di un comitato consultivo incaricato di assistere la Commissione nella adozione delle modalità d'applicazione

9.3. Controllo e valutazione dell'azione

L'articolo 23 della proposta di direttiva prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo ed al Consiglio, entro tre anni dall'adozione della direttiva, una relazione sull'applicazione della medesima.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie discenderà dalla decisione annuale adottata dalla Commissione sull'assegnazione delle risorse, tenuto conto, in particolare, del personale e degli importi supplementari attribuiti dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sull'organico

>SPAZIO PER TABELLA>

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane

>SPAZIO PER TABELLA>

10.3 Aumento delle altre spese di funzionamento inerente all'azione

(migliaia d'EUR)

>SPAZIO PER TABELLA>

Tali spese sono coperte con risorse interne alla Direzione generale interessata.