Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope /* COM/99/0202 def. - COD 98/0017 */
Gazzetta ufficiale n. C 162 del 09/06/1999 pag. 0009
Proposta modificata di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 92/109/CEE del Consiglio relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope(1) (1999/C 162/09) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1999) 202 def. - 98/0017(COD) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 29 aprile 1999) IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 100 A, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando conformemente alla procedura di cui all'articolo 189 B del trattato, considerando che la direttiva 92/109/CEE del Consiglio(2), impone severi controlli sulla produzione e sull'immissione in commercio di 22 sostanze che possono essere impiegate nella produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope; >Testo originale> considerando che l'allegato I della direttiva riporta un elenco di 22 sostanze comunemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti; >Testo modificato> considerando che l'allegato I della direttiva riporta un elenco di 22 sostanze comunemente impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope; >Testo originale> considerando che un numero significativo di altre sostanze, molte delle quali commercializzate in maniera lecita in grandi quantità, sono state individuate come precursori della fabbricazione illecita di stupefacenti di origine sintetica; >Testo modificato> considerando che un numero significativo di altre sostanze, molte delle quali commercializzate in maniera lecita in grandi quantità, sono state individuate come precursori della fabbricazione illecita di stupefacenti di origine sintetica; >Testo originale> considerando che sottoporre tali sostanze agli stessi severi controlli applicabili alle sostanze riportate nell'allegato I costituirebbe un inutile ostacolo al commercio che avrebbe conseguenze in materia di licenze di esercizio e documentazione relativa alle transazioni; che è pertanto necessario istituire un meccanismo più flessibile a livello comunitario mediante il quale sia possibile notificare alle autorità competenti degli Stati membri le transazioni sospette di tali sostanze ed intervenire in modo opportuno, >Testo modificato> considerando che sottoporre tali sostanze agli stessi severi controlli applicabili alle sostanze riportate nell'allegato I costituirebbe un inutile ostacolo al commercio che avrebbe conseguenze in materia di licenze di esercizio e documentazione relativa alle transazioni; che è pertanto necessario istituire un meccanismo più flessibile a livello comunitario mediante il quale sia possibile notificare alle autorità competenti degli Stati membri le transazioni sospette di tali sostanze ed intervenire in modo opportuno, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA: >Testo originale> Articolo 1 La direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope è modificata come segue: 1) Il titolo dell'articolo 5 è modificato come segue: "Cooperazione in materia di sostanze classificate " 2) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo 5bis Cooperazione in materia di sostanze non classificate Gli Stati membri adottano misure atte a realizzare una stretta cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, in modo che questi ultimi notifichino immediatamente e volontariamente alle autorità competenti ogni circostanza, come ordinazioni e transazioni fuori del comune relative a sostanze non classificate, che lasci supporre una loro diversione a scopo di fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. " 3) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: "2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono proibire le transazioni di sostanze non classificate qualora sussistano elementi che rendano plausibile il sospetto che tali sostanze sono destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. " 4) All'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: "In particolare, allo scopo di facilitare la cooperazione di cui all'articolo 5 bis e di assicurare un approccio coerente in tutta la Comunità, il comitato redige ed aggiorna un elenco di sostanze non classificate che, in base all'esperienza delle autorità competenti degli Stati membri o maturata in sede internazionale, sono note per essere frequentemente utilizzate nella produzione illecita. Esso stabilisce inoltre a quali sostanze non classificate nel suddetto elenco si applichi l'articolo 5 bis in tutti gli Stati membri. Più in generale, all'interno del comitato si procede ad uno scambio di informazioni sulla situazione attuale per quanto riguarda l'impiego di nuove sostanze o di nuovi metodi di diversione, in modo da favorire gli adeguamenti necessari delle norme comunitarie pertinenti. " >Testo modificato> Articolo 1 La direttiva 92/109/CEE relativa alla fabbricazione e all'immissione in commercio di talune sostanze impiegate nella fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope è modificata come segue: 1) Il titolo dell'articolo 5 è modificato come segue: "Cooperazione in materia di sostanze classificate " 2) Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis: "Articolo 5bis Cooperazione in materia di sostanze non classificate Gli Stati membri adottano misure atte a realizzare una stretta cooperazione tra le autorità competenti e gli operatori, in modo che questi ultimi comunichino immediatamente e volontariamente alle autorità competenti ogni circostanza, come ordinazioni e transazioni fuori del comune relative a sostanze non classificate, che lasci supporre una loro diversione a scopo di fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. " 3) All'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo: "2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della presente direttiva, le autorità competenti di ciascuno Stato membro possono proibire le transazioni di sostanze non classificate qualora vi sia motivo di supporre che tali sostanze sono destinate alla fabbricazione illecita di stupefacenti o sostanze psicotrope. " 4) All'articolo 10, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma: "In particolare, allo scopo di facilitare la cooperazione di cui all'articolo 5 bis e di assicurare un approccio coerente in tutta la Comunità, il comitato redige ed aggiorna un elenco di sostanze non classificate che, in base all'esperienza delle autorità competenti degli Stati membri o maturata in sede internazionale, sono note per essere frequentemente utilizzate nella produzione illecita. Esso stabilisce inoltre a quali sostanze non classificate nel suddetto elenco si applichi l'articolo 5 bis in tutti gli Stati membri. Più in generale, all'interno del comitato si procede ad uno scambio di informazioni sulla situazione attuale per quanto riguarda l'impiego di nuove sostanze o di nuovi metodi di diversione, in modo da favorire gli adeguamenti necessari delle norme comunitarie e nazionali pertinenti. " Articolo 2 1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva il 30 giugno 2000. Essi ne informano immediatamente la Commissione. Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° luglio 2000. 2. Quando gli Stati membri adottano dette disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva oppure sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della loro pubblicazione ufficiale. Le modalità del suddetto riferimento sono stabilite dagli Stati membri. Articolo 3 Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. (1) GU C 108 del 7.4.1998, pag 41. (2) GU L 370 del 19.12.1992, pag. 76.