51999PC0190(02)

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità della decisione OSPAR 98/2 sull'immersione delle scorie radioattive /* COM/99/0190 def. - CNS 99/0096 */

Gazzetta ufficiale n. C 158 del 04/06/1999 pag. 0008


Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità della decisione OSPAR 98/2 sull'immersione e delle scorie radioattive

(1999/C 158/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 190 def. - 99/0096 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 aprile 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 R, paragrafo 4, e l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) per effetto della decisione 98/249/CE del Consiglio(1); che detta convenzione, entrata in vigore il 25 marzo 1998, mira a prevenire e ad eliminare l'inquinamento nonché a proteggere la zona marittima dagli effetti nocivi delle attività umane;

(2) considerando che l'articolo 3 dell'allegato II della convenzione OSPAR vieta l'immersione di scorie ed altre sostanze debolmente o mediamente radioattive; che il paragrafo 3, lettera b), dell'articolo citato prevede in via di eccezione che la Francia ed il Regno Unito possano derogare al divieto permanente ed assoluto di scaricare in mare questo tipo di scorie o sostanze e che la lettera c) del medesimo articolo stabilisce le modalità di proroga di tale eccezione;

(3) considerando che il governo della Repubblica francese e il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno rispettivamente dichiarato, nella riunione della commissione OSPAR del 1997, di voler rinunciare definitivamente alla possibilità di riprendere le immersioni in mare di sostanze radioattive, incluse le scorie, e di non voler più fruire della possibilità di derogare al divieto permanente ed assoluto di scaricare in mare sostanze radioattive, incluse le scorie;

(4) considerando che l'organo esecutivo della convenzione OSPAR (la commissione OSPAR) può adottare misure nei settori disciplinati dalla convenzione; che essa ha adottato la decisione OSPAR 98/2 sull'immersione delle scorie radioattive in virtù della quale la deroga prevista dall'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato II della convenzione OSPAR cessa di avere effetto,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvata a nome delle Comunità la decisione OSPAR 98/2 sull'immersione delle scorie radioattive.

Il testo della decisione è accluso alla presente decisione.

2. La Commissione è autorizzata a notificare tale approvazione alla commissione OSPAR.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

(1) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

DECISIONE OSPAR 98/2

sull'immersione delle scorie radioattive(1)

LE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ATLANTICO NORDORIENTALE,

PLAUDENDO alla dichiarazione rilasciata nel 1997 dal governo della Repubblica francese durante la riunione delle Commissioni di Oslo e di Parigi con la quale tale governo affermava di voler rinunciare definitivamente alla possibilità di riprendere le immersioni in mare di sostanze radioattive, incluse le scorie,

COMPIACENDOSI altresì della dichiarazione rilasciata in occasione della suddetta riunione del governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, secondo cui quest'ultimo non intende più fruire della possibilità accordata dal Regno Unito di derogare al divieto permanente e assoluto di scaricare in mare sostanze radioattive, comprese le scorie, come previsto dalla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale,

RICHIAMANDO le disposizioni dell'articolo 3, paragrafo 3, lettera c), dell'allegato II della suddetta convenzione,

DECIDONO CHE:

è abrogata la deroga prevista all'articolo 3, paragrafo 3, lettera b), dell'allegato II della convenzione OSPAR al divieto di scaricare sostanze debolmente o mediamente radioattive sancito alla lettera a) del medesimo paragrafo.

(1) Nota del segretariato:

Conformemente all'articolo 13 della convenzione OSPAR 1992 la presente decisione entra in vigore, divenendo obbligatoria, in data 9 febbraio 1999.