51999PC0190(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della Convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, relativo alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima, della relativa appendice 3 e dell'Accordo sul significato di taluni concetti menzionati nel nuovo allegato /* COM/99/0190 def. - CNS 99/0095 */

Gazzetta ufficiale n. C 158 del 04/06/1999 pag. 0001


Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione a nome della Comunità del nuovo allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale, relativo alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima, della relativa appendice 3 e dell'accordo sul significato di taluni concetti menzionati nel nuovo allegato

(1999/C 158/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 190 def. - 99/0095 (CNS)

(Presentata dalla Commissione il 26 aprile 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 R, paragrafo 4, e l'articolo 228, paragrafo 2, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che la Comunità è parte contraente della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (convenzione OSPAR) per effetto della decisione 98/249/CE del Consiglio(1);

(2) considerando che detta convenzione, che mira a prevenire e a eliminare l'inquinamento nonché a proteggere la zona marittima dagli effetti nocivi delle attività umane, è entrata in vigore il 25 marzo 1998;

(3) considerando che l'organo esecutivo della convenzione OSPAR (la commissione OSPAR) può adottare modifiche della convenzione, ivi compresi nuovi allegati ed appendici; che essa ha adottato il nuovo allegato V concernente la protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima, unitamente alla relativa appendice 3 e a un accordo sul significato di taluni concetti menzionati nell'allegato V, in seguito denominati complessivamente "allegato V";

(4) considerando che la conservazione, la protezione ed il miglioramento della qualità dell'ambiente, ivi compresa la conservazione degli habitat naturali e della fauna e della flora selvatiche e la protezione della biodiversità, costituiscono un obiettivo essenziale e d'interesse generale per la Comunità ai sensi dell'articolo 130 R del trattato e che il nuovo allegato V della convenzione OSPAR può contribuire al raggiungimento di tale obiettivo;

(5) considerando che, poiché la Comunità ha adottato misure nel settore disciplinato dall'allegato V, l'assunzione di impegni internazionali in tale settore è di sua competenza;

(6) considerando che gli obiettivi dell'allegato V sono complementari agli obiettivi della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici(2), e della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatiche(3); che tali direttive costituiscono il quadro normativo comunitario per la protezione degli habitat e delle specie nelle zone geografiche a cui si applicano; che l'adozione dell'allegato V da parte della Comunità non incide sull'attuazione di tali direttive;

(7) considerando che la Commissione ha partecipato alla negoziazione dell'allegato V, conformemente alle conclusioni del Consiglio concernenti le direttive di negoziato relative alla convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale;

(8) considerando che è opportuno che la Comunità approvi la presente decisione,

DECIDE:

Articolo unico

1. È approvato a nome della Comunità l'allegato V della convenzione per la protezione dell'ambiente marino dell'Atlantico nordorientale (ivi compresa la relativa appendice 3 e l'accordo sul significato di taluni concetti menzionati nell'allegato V).

Il testo dell'allegato V è accluso alla presente decisione.

2. La Commissione è autorizzata a notificare tale approvazione alla commissione OSPAR.

Fatto a ...

Per il Consiglio

...

Il Presidente

(1) GU L 104 del 3.4.1998, pag. 1.

(2) GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

(3) GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7.

LA PROTEZIONE E LA CONSERVAZIONE DEGLI ECOSISTEMI E DELLA DIVERSITÀ BIOLOGICA DELLA ZONA MARITTIMA

LE PARTI CONTRAENTI DELLA CONVENZIONE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE MARINO DELL'ATLANTICO NORDORIENTALE,

RICHIAMANDO il paragrafo secondo cui nella dichiarazione finale della riunione ministeriale delle Commissioni di Oslo e di Parigi, tenuta il 21 e 22 settembre 1992, i ministri si compiacciono della possibilità offerta dalla convenzione OSPAR 1992 di prendere in considerazione le questioni relative alla protezione dell'ambiente marino, diverse dalla prevenzione e dall'eliminazione dell'inquinamento, nonché della possibilità di prendere qualsiasi misura necessaria in materia adottando inoltre nuovi allegati alla suddetta convenzione,

RICHIAMANDO la motivazione della convenzione OSPAR 1992,

RICHIAMANDO gli articoli 16 e 18 della suddetta convenzione che stabiliscono le disposizioni in materia di proposta, adozione ed entrata in vigore di nuovi allegati e nuove appendici alla convenzione stessa,

RICHIAMANDO la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare e in particolare le disposizioni relative alla navigazione e allo sfruttamento delle risorse naturali,

RICHIAMANDO le disposizioni di altri accordi mondiali e regionali in materia di protezione e conservazione degli ecosistemi e di diversità biologica dell'ambiente marino,

RICORDANDO l'importanza di coordinare e armonizzare i lavori svolti presso altre sedi ai fini della protezione delle specie marine e dei loro habitat,

RICORDANDO che nelle diverse regioni e sottoregioni che rientrano nel campo di applicazione della convenzione esistono notevoli differenze:

i) tra le condizioni ecologiche della zona marittima;

ii) tra l'impatto delle attività umane che influiscono sulle suddette condizioni,

RICORDANDO che alcune parti contraenti non sono Stati costieri rivieraschi della zona marittima,

ADOTTANO L'ALLEGATO V E L'APPENDICE 3 DELLA CONVENZIONE

E DECIDONO ALTRESÌ:

a) che nei programmi o nelle misure adottate in virtù del presente nuovo allegato occorre evitare di svolgere azioni già previste da altre convenzioni internazionali e oggetto di adeguate misure già stabilite da altre organizzazioni internazionali, e

b) che prima di adottare un programma o una misura in virtù del presente nuovo allegato si valuti l'eventuale opportunità di intraprendere l'azione nel contesto di un altro strumento o convenzione internazionale.

ALLEGATO V

sulla protezione e la conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima

Articolo 1

Ai fini del presente allegato e dell'appendice 3 le definizioni dei termini "diversità biologica", "ecosistema" e "habitat" sono quelle date dalla convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica.

Articolo 2

Nel rispetto degli obblighi che loro incombono in virtù della presente convenzione, ossia di adottare, individualmente e congiuntamente, le misure necessarie per proteggere la zona marittima contro gli effetti nocivi delle attività umane al fine di tutelare la salute dell'uomo e di conservare gli ecosistemi marini e, nei limiti del possibile, di ripristinare le zone marine che hanno subito effetti nocivi e nel rispetto dell'obbligo che loro incombe in virtù della convenzione del 5 giugno 1992 sulla diversità biologica, ossia di elaborare strategie, piani o programmi volti a garantire la conservazione e lo sfruttamento sostenibile della diversità biologica, le parti contraenti:

a) adottano le misure necessarie per proteggere e conservare gli ecosistemi e la diversità biologica della zona marittima e ripristinare, laddove possibile, le zone marittime che hanno subito effetti nocivi;

b) a tal fine collaborano in vista dell'adozione di programmi e misure atti a disciplinare le attività umane individuate secondo i criteri di cui all'appendice 3.

Articolo 3

1. Ai fini del presente allegato, la Commissione ha, tra l'altro, i seguenti compiti:

a) elaborare programmi e misure finalizzati a disciplinare le attività umane individuate secondo i criteri di cui all'appendice 3;

b) a tal fine:

i) raccogliere ed analizzare le informazioni sulle suddette attività e sulle conseguenze che esse hanno sugli ecosistemi e la diversità biologica;

ii) elaborare mezzi conformi al diritto internazionale volti a introdurre misure di protezione, conservazione, ripristino o precauzione in determinate zone o luoghi oppure che interessino specie o habitat particolari;

iii) fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, esaminare gli aspetti delle strategie e degli orientamenti nazionali relativi allo sfruttamento sostenibile dei componenti della diversità biologica della zona marittima che potrebbero influire sulle diverse regioni e sottoregioni della suddetta zona;

iv) fatte salve le disposizioni dell'articolo 4 del presente allegato, elaborare un approccio integrato che tenga conto dei diversi ecosistemi;

c) a tal fine, inoltre, tenere conto dei programmi e delle misure adottate dalle parti contraenti ai fini della protezione e della conservazione degli ecosistemi nelle acque sottoposte alla loro sovranità o alla loro giurisdizione.

2. Al momento dell'adozione dei suddetti programmi e misure verrà debitamente valutata l'opportunità di applicare un determinato programma o una determinata misura a tutta la zona marittima o ad una sua parte specifica.

Articolo 4

1. Conformemente al penultimo capoverso del preambolo della convenzione, nessun programma o provvedimento su questioni relative alla gestione delle zone di pesca può essere adottato ai sensi del presente allegato. Tuttavia, se la Commissione ritiene auspicabile intervenire su una di tali questioni, deve sottoporre la questione all'autorità o all'organismo internazionale competenti. Qualora sia auspicabile un intervento di competenza della Commissione per integrare o sostenere gli interventi di altre autorità od organismi, la Commissione fa il possibile per cooperare con questi ultimi.

2. Qualora la Commissione ritenga che occorra intervenire in virtù del presente allegato in una questione inerente al trasporto marittimo, deve sottoporre la questione all'Organizzazione marittima internazionale. Le parti contraenti che aderiscono all'Organizzazione marittima internazionale collaborano nell'ambito di tale organizzazione per ottenere una risposta adeguata e, se del caso, l'accordo della suddetta organizzazione in merito ad un'azione regionale o locale, tenendo conto degli orientamenti eventualmente elaborati dall'organizzazione stessa in materia di designazione delle zone speciali, di determinazione delle zone particolarmente vulnerabili o di qualsiasi altra questione.

Appendice 3

Criteri di individuazione delle attività umane ai fini dell'allegato V

1. I criteri sottoindicati servono per determinare le attività umane ai fini dell'allegato V, tenendo tuttavia conto delle differenze regionali:

a) ampiezza, intensità e durata dell'attività umana considerata;

b) effetti nocivi, reali e potenziali, dell'attività umana su determinate specie, comunità e habitat;

c) effetti nocivi, reali e potenziali, dell'attività umana su determinati processi ecologici;

d) irreversibilità o persistenza di tali effetti.

2. In sede di esame di una determinata attività i suddetti criteri non sono necessariamente esaustivi né hanno lo stesso rango di importanza.

Accordo OSPAR sul significato di taluni concetti menzionati nell'allegato V della convenzione OSPAR 1992 relativo alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima

La commissione OSPAR conviene che i riferimenti contenuti nell'allegato V della convenzione OSPAR 1992 relativo alla protezione e alla conservazione degli ecosistemi e della diversità biologica della zona marittima a "questioni relative alla gestione delle zone di pesca" vanno intesi nel senso di questioni in merito alle quali possono essere adottati provvedimenti in virtù di strumenti quali:

a) la politica comune della pesca della Comunità europea;

b) la legislazione corrispondente emanata dalle parti contraenti che non sono membri dell'Unione europea;

c) la legislazione corrispondente in vigore nelle Isole Faer Øer, in Groenlandia, nelle Isole del Canale della Manica e nell'Isola di Man;

d) la commissione delle zone di pesca dell'Atlantico nordorientale e la commissione del salmone dell'Atlantico settentrionale;

a prescindere dal fatto che tali provvedimenti siano stati adottati o meno.

Per evitare qualsiasi dubbio, nel contesto della convenzione OSPAR la gestione delle zone di pesca comprende anche la gestione dei mammiferi marini.