51999PC0169

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione «garanzia» /* COM/99/0169 def. - CNS 99/0091 */

Gazzetta ufficiale n. C 137 del 18/05/1999 pag. 0008


Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 723/97 concernente la realizzazione di programmi d'azione degli Stati membri in materia di controllo delle spese del FEAOG, sezione garanzia

(1999/C 137/08)

COM(1999) 169 def. - 1999/0091(CNS)

(Presentata dalla Commissione il 16 aprile 1999)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

(1) considerando che a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1287/95 del Consiglio, del 22 maggio 1995(2), gli Stati membri adottano le misure necessarie per accertare se le operazioni finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) siano reali e regolari, per prevenire e perseguire le irregolarità e per recuperare le somme perse a seguito di irregolarità o di negligenze;

(2) considerando che, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 723/97 del Consiglio(3), la Comunità contribuisce alle spese sostenute dagli Stati membri per la realizzazione di nuovi programmi d'azione derivanti da nuovi obblighi comunitari, approvati dalla Commissione e volti a migliorare la struttura e l'efficacia dei controlli delle spese del FEAOG, sezione garanzia,

(3) considerando che al fine di rafforzare i controlli nel settore del FEAOG, sezione garanzia, è opportuno predisporre una partecipazione finanziaria comunitaria quando la Commissione imponga in via eccezionale agli Stati membri di effettuare, in certi settori, un tasso di controlli sensibilmente superiore al minimo fissato da altri regolamenti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 723/97 è modificato come segue.

È aggiunto l'articolo 5 bis seguente:

"Articolo 5 bis

Nel limite delle disponibilità di bilancio, la Commissione può, ai sensi del presente regolamento cofinanziare a concorrenza del 50 % le spese supplementari derivanti dai controlli supplementari, qualora la Commissione imponga in via eccezionale agli Stati membri di effettuare, in certi settori, un tasso di controlli sensibilmente superiore al minimo fissato da altri regolamenti.

Le spese in questione non possono coprire i costi di personale e le spese normalmente sostenute ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio."

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

(1) GU L 94 del 28.4.1970, pag. 13.

(2) GU L 125 del 8.6.1995, pag. 1.

(3) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 6.