51999PC0087

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Capitolo 27) /* COM/99/0087 def. */

Gazzetta ufficiale n. C 247 E del 31/08/1999 pag. 0026 - 0026


Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Capitolo 27)

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

Durante l'ultimo trimestre del 1998, la Commissione, assistita dalla sezione dell'economia tariffaria del comitato del codice doganale, ha esaminato la richiesta di sospensione dei dazi della TDC presentata dagli Stati membri per la paraffina greggia destinata a subire un trattamento definito, la cristallizzazione frazionata.

La durata della misura proposta è indeterminata in quanto modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, anch'esso valido a tempo indeterminato.

Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Capitolo 27)

IL CONSIGLIO DELL' UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 28,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2261/98 della Commissione, del 26 ottobre 1998 (2), sospende la riscossione dei dazi doganali per quanto riguarda i prodotti destinati a subire un trattamento definito della sottovoce 2712 90 31; che tali trattamenti definiti sono descritti nella nota complementare 4 del capitolo 27 della nomenclatura precitata;

(1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

(2) GU L 292 del 30.10.1998, pag. 1.

considerando che è nell'interesse della Comunità estendere la sospensione dei dazi doganali ai prodotti destinati a subire una disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, per quanto riguarda i prodotti della sottovoce 2712 90 31, per tener conto delle evoluzioni tecnologiche ed ecologiche e migliorare la competitività delle imprese europee,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella tabella dei dazi dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, nella nota complementare 4 del capitolo 27 viene aggiunto l'elemento seguente:

"p) la disoleatura mediante cristallizzazione frazionata, limitatamente ai prodotti della sottovoce 2712 90 31".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente

SCHEDA FINANZIARIA

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Proposta di regolamento (CE) del Consiglio che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (Capitolo 27).

2. LINEA/E DI BILANCIO INTERESSATA/E

Capitolo 12, articolo 120.

3. BASE GIURIDICA

Articolo 28 del Trattato CE.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Sospensione dei dazi della TDC per la paraffina greggia destinata a subire un trattamento definito, la cristallizzazione frazionata.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

Non dovrebbero esserci ripercussioni finanziarie in quanto la sospensione dei dazi è già concessa per un altro trattamento definito, l'estrazione mediante solventi selettivi.

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Il controllo della destinazione particolare dei prodotti ripresi nel presente regolamento avverrà conformemente agli articoli 291-304 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario.