Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo /* COM/99/0036 def. - SYN 99/0020 */
Gazzetta ufficiale n. C 047 del 20/02/1999 pag. 0010
Proposta di regolamento (CE) del Consiglio concernente azioni intese a promuovere la totale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo dei paesi in via di sviluppo (1999/C 47/06) COM(1999) 36 def. - 1999/0020(SYN) (Presentata dalla Commissione il 28 gennaio 1999) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare gli articoli 130 S e 130 W, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 189 C del trattato, (1) considerando che lo sfruttamento intensivo delle risorse naturali e il degrado ambientale hanno ripercussioni dirette sullo sviluppo economico e soprattutto sui mezzi di sussistenza delle comunità locali e vanificano di conseguenza l'alleviamento della povertà perseguito mediante lo sviluppo sostenibile; (2) considerando che gli attuali modelli di produzione e consumo hanno innegabili conseguenze transfrontaliere e mondiali, soprattutto al livello dell'atmosfera, della idrosfera e della diversità biologica; (3) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno adottato la dichiarazione di Rio e il programma d'azione Agenda 21 e si sono impegnati ad attuare la risoluzione dell'AGNU «Programma per l'applicazione ulteriore dell'Agenda 21»; (4) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri sono parti contraenti di accordi multilaterali sull'ambiente, in particolare della convenzione sulla diversità biologica, della convenzione quadro sui cambiamenti climatici e della convenzione contro la desertificazione, e in quanto tali si sono impegnati a tener conto delle responsabilità comuni ma differenziate delle parti sviluppate e delle parti in via di sviluppo in questi campi; (5) considerando che è opportuno integrare gli aspetti interni ed esterni della politica comunitaria in materia di ambiente al fine di dare una risposta coerente ai problemi individuati dalla conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo (UNCED) e dalle azioni intraprese a suo seguito; (6) considerando che la Comunità e i suoi Stati membri hanno aderito alla «Strategia per il XXI secolo» del comitato dell'OCSE per gli aiuti allo sviluppo, che invita a sostenere l'attuazione entro il 2005 di strategie nazionali di sviluppo sostenibile in tutti i paesi, in modo da poter garantire che le attuali tendenze riguardo alla riduzione delle risorse naturali siano efficacemente invertite entro il 2015 al livello sia mondiale che nazionale; (7) considerando che il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato, in data 24 settembre 1998 (1), il riesame del programma comunitario di politica e azione a favore dell'ambiente e di uno sviluppo sostenibile «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» e hanno invitato a rafforzare il ruolo della Comunità nella cooperazione internazionale in materia di ambiente e sviluppo sostenibile; (8) considerando che il Consiglio europeo di Cardiff del giugno 1998 ha accolto favorevolmente la comunicazione della Commissione «Partenariato per l'integrazione», relativa alla strategia d'integrazione della protezione dell'ambiente nelle politiche dell'Unione europea, e ha approvato il principio secondo il quale le proposte politiche di rilievo devono essere accompagnate da una valutazione del loro impatto ambientale; (9) considerando che il Consiglio e gli Stati membri hanno adottato, in data 15 luglio 1996, una risoluzione sulla valutazione dell'aspetto ambientale nella cooperazione allo sviluppo; (10) considerando che lo sviluppo sostenibile dipende da una reale integrazione della dimensione ambientale nel processo di sviluppo; (11) considerando che, tenuto conto delle risorse limitate, l'elaborazione di politiche, strategie e strumenti idonei e l'attuazione di azioni sperimentali sono elementi essenziali di tale integrazione nella cooperazione economica e allo sviluppo; (12) considerando che gli strumenti finanziari attualmente a disposizione della Comunità per favorire uno sviluppo sostenibile nei paesi in via di sviluppo potrebbero essere utilmente completati; (13) considerando che il regolamento (CE) n. 722/97 del Consiglio, del 22 aprile 1997, concernente talune azioni realizzate nei paesi in via di sviluppo nel settore dell'ambiente nel contesto dello sviluppo sostenibile (2), definisce il quadro nel quale la Comunità fornisce ai paesi in via di sviluppo l'assistenza necessaria per integrare la dimensione ambientale nel loro processo di sviluppo; che detto regolamento è applicabile fino al 31 dicembre 1999; che l'esperienza acquisita nella sua attuazione dovrebbe trovare riscontro nel presente regolamento; (14) considerando che devono essere presi provvedimenti per finanziare le azioni di cui al presente regolamento; (15) considerando che è opportuno definire le modalità d'esecuzione, e in particolare la forma d'intervento, i beneficiari dell'aiuto e le procedure di decisione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. La Comunità apporta il suo aiuto finanziario e le sue competenze tecniche ai paesi in via di sviluppo per sostenere gli sforzi d'integrare la dimensione ambientale nel processo di sviluppo. 2. L'assistenza e la competenza fornite ai sensi del presente regolamento integrano e rafforzano quelle previste da altri strumenti di cooperazione allo sviluppo. Esse sono intese ad aiutare direttamente o indirettamente i gruppi d'interesse dei paesi in via di sviluppo mediante il rafforzamento della dimensione ambientale della cooperazione economica e allo sviluppo della Comunità, in vista di tenere pienamente conto delle considerazioni ambientali nei programmi e nelle politiche della Comunità. Articolo 2 1. Le azioni da attuare ai sensi del presente regolamento servono ad elaborare e a promuovere politiche, strategie, strumenti e tecnologie intesi al perseguimento di uno sviluppo sostenibile. 2. Esse riguardano i seguenti settori: - problemi ambientali di dimensioni mondiali, in particolare quelli oggetto di accordi multilaterali sull'ambiente, quali i cambiamenti climatici, desertificazione e diversità biologica; - problemi ambientali che interessano più paesi, in particolare l'inquinamento atmosferico e idrico; - impatto ambientale connesso all'integrazione dei paesi in via di sviluppo nell'economia mondiale; - impatto ambientale delle politiche marcroeconomiche e settoriali nei paesi in via di sviluppo; - gestione e sfruttamento sostenibili delle risorse naturali e ambientali in tutti i settori produttivi dell'economia; - preservazione della diversità biologica, sfruttamento sostenibile delle sue componenti ed equa partecipazione ai benefici derivanti dall'uso di risorse genetiche; - problemi connessi alle risorse idriche; - gestione delle zone costiere; - desertificazione; - problemi ambientali urbani quali i rifuti solidi e liquidi, l'inquinamento atmosferico, il rumore e la qualità dell'acqua potabile; - produzione e uso sostenibili dell'energia; - modelli di produzione e consumo sostenibili. 3. Possono accedere all'aiuto i seguenti tipi di azione: - progetti pilota condotti in loco, compresi quelli che ricorrono a tecnologie ecologiche, adattate ai vincoli e alle esigenze locali; - azioni intese a potenziare le capacità istituzionali e operative a livello nazionale, regionale e locale dei soggetti del processo di sviluppo: governi, ONG, settore privato e società civile; - elaborazione di politiche, piani e strategie di sviluppo sostenibile; - elaborazione di orientamenti e manuali operativi atti a promuovere lo sviluppo sostenibile e l'integrazione della dimensione ambientale; - sostegno alla concezione e applicazione di strumenti di valutazione ambientale nell'ambito della preparazione e attuazione di politiche, strategie, programmi e progetti; - inventari e attività contabili e statistiche, allo scopo di migliorare gli indicatori e i dati statistici sull'ambiente; - sensibilizzazione dlele popolazioni locali e dei soggetti chiave del processo di sviluppo e della cooperazione allo sviluppo per quanto riguarda le implicazioni dello sviluppo sostenibile, in particolare attraverso campagne d'informazione e azioni di formazione; - sostegno ai processi multilaterali. 4. Un'attenzione particolare sarà dedicata: - alla connessione con l'obiettivo generale della riduzione della povertà; - alle iniziative locali che comportano misure innovative finalizzate allo sviluppo sostenibile; - al coinvolgimento attivo e al sostegno delle popolazioni locali, comprese le comunità indigene; - al ruolo, alla competenza, alla prospettiva e al contributo specifici delle donne nella gestione e nello sfruttamento sostenibili delle risorse naturali, in base ad un'analisi della condizione particolare delle donne; - alla possibilità d'integrazione nel contesto più ampio delle politiche e dei programmi comunitari di cooperazione allo sviluppo; - all'internalizzazione dei costi ambientali, anche mediante strumenti economici. 5. Lo sfruttamento dell'esperienza acquisita e la diffusione dei risultati delle attività svolte saranno elementi essenziali nell'attuazione del presente regolamento. Articolo 3 Tra i beneficiari dell'aiuto e i partner della cooperazione si annovereranno non solo Stati e regioni, ma anche organizzazioni internazionali, servizi decentrati, organismi regionali, agenzie pubbliche, comunità tradizionali e locali, operatori e industrie privati, comprese cooperative e ONG e associazioni rappresentative delle popolazioni locali. Articolo 4 1. Il finanziamento comunitario può coprire studi, assistenza tecnica, istruzione, formazione o altri servizi, forniture o lavori, fondi per piccole sovvenzioni, stime, audit e missioni di valutazione e controllo. Esso può coprire sia spese d'investimento, legate a programmi o progetti specifici, ad esclusione dell'acquisto di beni immobili, che spese correnti (ossia spese di amministrazione, manutenzione e funzionamento). Tuttavia, dette spese possono di norma essere coperte solo per la fase di avvio delle azioni, ad eccezione dei programmi di formazione, istruzione e ricerca, e tale copertura decresce gradualmente. 2. Per ciascuna azione di cooperazione è richiesto un contributo dei partner di cui all'articolo 3. Tale contributo sarà richiesto entro i limiti delle possibilità dei partner interessati ed in funzione delle caratteristiche di ciascuna azione. 3. Potranno essere ricercate possibilità di cofinanziamento con altri donatori, in particolare gli Stati membri e le organizzazioni internazionali interessate. A tal proposito, si dovrà cercare di realizzare un coordinamento con le misure prese da altri donatori. 4. Sono prese le misure necessarie per contraddistinguere il carattere comunitario degli aiuti forniti nell'ambito del presente regolamento. 5. Per conseguire gli obiettivi di coerenza e complementarità previsti dal trattato e allo scopo di garantire la massima efficacia di queste azioni nel loro insieme, la Commissione può prendere tutte le misure necessarie per il coordinamento, in particolare: a) la creazione di un sistema per lo scambio e l'analisi costante d'informazioni sulle azioni già finanziate e quelle per cui è previsto il finanziamento da parte della Comunità e degli Stati membri; b) il coordinamento nel paese di attuazione delle azioni, nell'ambito di incontri periodici e scambi d'informazione tra i rappresentanti della Commissione e degli Stati membri nel paese beneficiario, e i rappresentanti degli Stati beneficiari. 6. Per ottenere il maggiore impatto possibile a livello mondiale e nazionale, la Commissione, in consultazione con gli Stati membri, prende tutte le iniziative necessarie per assicurare un buon coordinamento ed una stretta collaborazione sia con i paesi beneficiari sia con i finanziatori e gli altri organismi internazionali interessati, in particolare con quelli del sistema delle Nazioni Unite. Articolo 5 Il sostegno finanziario ai sensi del presente regolamento è costituito da aiuti non rimborsabili. Articolo 6 1. La Commissione è incaricata di istruire, decidere e gestire le azioni di cui al presente regolamento secondo le procedure di bilancio e le altre procedure in vigore, in particolare quelle previste dal regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 2. Le decisioni riguardanti le azioni il cui finanziamento ai sensi del presente regolamento supera il valore di 2 milioni di EUR per azione sono adottate secondo la procedura di cui all'articolo 7. La Commissione informa succintamente il comitato di cui all'articolo 7 sulle decisioni di finanziamento che intende prendere su progetti o programmi per un valore inferiore a 2 milioni di EUR. Queste informazioni sono comunicate almeno una settimana prima della decisione. 3. La Commissione è autorizzata ad approvare, senza chiedere il parere del comitato di cui all'articolo 7, gli impegni supplementari necessari per coprire gli eventuali superamenti dei costi previsti o constatati a titolo delle azioni, purché il superamento o il fabbisogno supplementare sia inferiore o uguale al 20 % dell'impegno inizialmente fissato nella decisione di finanziamento. 4. Qualsiasi convenzione o contratto di finanziamento concluso ai sensi del presente regolamento prevede in particolare che la Commissione e la Corte dei conti possano effettuare controlli in loco secondo le modalità consuete definite dalla Commissione nel quadro delle disposizioni in vigore, in particolare quelle del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee. 5. Quando le azioni comportano convenzioni di finanziamento tra la Comunità e il paese beneficiario, esse prevedono che i pagamenti di tasse, dazi e oneri non siano a carico della Comunità. 6. La partecipazione alle gare e ai contratti d'appalto è aperta, a parità di condizioni, a tutte le persone fisiche e giuridiche degli Stati membri e dello Stato beneficiario. Essa può essere estesa ad altri paesi in via di sviluppo. 7. Le forniture sono originarie degli Stati membri e dello Stato beneficiario o di altri paesi in via di sviluppo. In casi eccezionali, debitamente giustificati, le forniture possono provenire da altri paesi. 8. Un'attenzione particolare sarà rivolta: - alla ricerca della miglior redditività e di un impatto sostenibile delle azioni; - alla definizione chiara ed al monitoraggio degli obiettivi e degli indicatori di realizzazione per tutte le azioni. Articolo 7 1. La Commissione è assistita dal comitato geograficamente competente per lo sviluppo. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto delle misure di carattere generale da adottare. Il comitato formula il suo parere sul progetto, entro un termine che il presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame, se necessario procedendo ad una votazione. Il parere viene messo a verbale; inoltre ogni Stato membro ha la facoltà di chiedere che la sua posizione sia verbalizzata. La Commissione tiene nella massima considerazione il parere del comitato e informa quest'ultimo del modo in cui ha tenuto conto del suo parere. Articolo 8 Una volta l'anno si procederà ad uno scambio di opinioni sulla base degli orientamenti generali per le azioni da attuare nel corso dell'anno seguente presentati dal rappresentante della Commissione nel quadro di una riunione congiunta dei comitati di cui all'articolo 7, paragrafo 1. Articolo 9 1. Alla fine di ogni esercizio la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale comprendente la sintesi delle azioni finanziate nel corso dell'esercizio e una valutazione sull'esecuzione del presente regolamento durante lo stesso esercizio. La sintesi contiene in particolare informazioni riguardanti il carattere e il numero dei progetti finanziati e gli operatori con i quali sono stati conclusi i contratti d'appalto o di esecuzione d'opera. Nella relazione è indicato anche il numero delle valutazioni esterne eventualmente effettuate in merito ad azioni specifiche. 2. La Commissione effettua una valutazione periodica delle azioni finanziate dalla Comunità per stabilire se i loro obiettivi siano stati conseguiti e fornire linee direttrici per migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione presenta una sintesi delle valutazioni effettuate al comitato di cui all'articolo 7, che può eventualmente esaminarle. Le relazioni di valutazione sono a disposizione degli Stati membri che ne fanno richiesta. 3. La Commissione comunica agli Stati membri, entro e non oltre un mese dalla decisione, le azioni e i progetti approvati, indicandone il costo, le caratteristiche, il paese beneficiario e i partner. 4. La guida al finanziamento in cui sono precisati gli orientamenti e i criteri applicabili per la selezione dei progetti è pubblicata e comunicata alle parti interessate dagli uffici della Commissione, comprese le delegazioni della Commissione nei paesi beneficiari. Articolo 10 1. Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente regolamento la Commissione sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione generale delle azioni finanziate dalla Comunità nel quadro del regolamento, unitamente a proposte relative a futuri sviluppi. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) Decisione n. 2179/98/CE (GU L 275 del 10.10.1998, pag. 5). (2) GU L 108 del 25.4.1997, pag. 1.