Progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti /* COM/99/0031 def. - CNS 99/0010 */
Gazzetta ufficiale n. C 087 del 29/03/1999 pag. 0022
Progetto di regolamento (CE) del Consiglio relativo alle statistiche sulla gestione dei rifiuti (1999/C 87/02) (Testo rilevante ai fini del SEE) COM(1999) 31 def. - 99/0010 (CNS) (presentato dalla Commissione il 27 gennaio 1999) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 213, visto il progetto presentato dalla Commissione, visto il parere del Parlamento europeo, visto il parere del Comitato economico e sociale, (1) considerando che regolari statistiche comunitarie sulla produzione e sulla gestione dei rifiuti provenienti dalle aziende e dalle famiglie sono indispensabili alla Comunità per controllare l'applicazione dei tre principi - prevenzione dei rifiuti, massimo recupero e smaltimento sicuro - relativi alla politica di gestione dei rifiuti; (2) considerando che occorre definire i termini per la descrizione dei rifiuti e la gestione degli stessi, al fine di ottenere risultati statistici comparabili; (3) considerando che la politica di gestione dei rifiuti ha fissato un insieme di principi che devono essere seguiti dalle unità che producono rifiuti e dai responsabili della gestione degli stessi; che ciò richiede il controllo statistico dei rifiuti in vari punti della catena: produzione, raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; (4) considerando che il regolamento (CE) 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, relativo alle statistiche comunitarie (1) costituisce la normativa di riferimento per le disposizioni del presente regolamento; (5) considerando che, per garantire risultati comparabili, le statistiche sui rifiuti devono essere elaborate conformemente ad una determinata disaggregazione, in forma appropriata e in un arco di tempo prefissato a partire dall'anno di riferimento; (6) considerando che, conformememte ai principi di sussidarietà e proporzionalità di cui all'articolo 3B del trattato, lo scopo del presente regolamento, vale a dire la disciplina della produzione di statistiche comunitarie sulla gestione dei rifiuti, non può essere sufficientemente realizzato dagli Stati membri, vista l'esigenza di definire i termini per la descrizione dei rifiuti e della loro gestione assicurando così la comparabilità delle statistiche fornite dagli Stati membri, e può quindi essere meglio realizzato a livello comunitario; che il presente regolamento si limita a quanto necessario per conseguire tali scopi; (7) considerando che gli Stati membri possono necessitare di un periodo di transizione per l'adattamento o per l'elaborazine delle loro statistiche sui rifiuti; (8) considerando che l'esecuzione del presente regolamento ed il suo adattamento al progresso economico e tecnico esigono una stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri in seno al comitato del programma statistico; (9) considerando che il comitato del programma statistico è stato consultato dalla Commissione, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Il presente regolamento fissa le norme per la produzione di statistiche comunitarie sulla gestione dei rifiuti. 2. Gli Stati membri e la Commissione, nelle rispettive sfere di competenza, elaborano statistiche comunitarie sulla gestione dei rifiuti da parte delle imprese e delle famiglie. 3. Le statistiche riguardano i seguenti settori: a) produzione e recupero dei rifiuti per attività economica, conformemente all'allegato I; b) raccolta dei rifiuti domestici e simili da parte delle imprese e dei servizi di raccolta municipali, conformememte all'allegato II; c) incenerimento, compostaggio e smaltimento dei rifiuti da parte delle impresse e delle autorità municipali, conformememte all'allegato III. Nell'elaborazione delle statistiche gli Stati membri e la Commissione osservano l'equivalenza tra il catalogo europeo dei rifiuti (CER) di cui alla decisione 94/3/CE della Commissione (2) e l'aggregazione in base alle sostanze, che figura all'allegato IV del presente regolamento. Articolo 2 Ai fini del presente regolamento s'intende per: a) «rifiuto», qualsiasi sostanza o oggetto, compreso nelle categorie di cui all'allegato I della direttiva 75/442/CEE del Consiglio (3) dei quali il detentore si disfi, abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi; b) «gestione», la produzione, la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche dopo la loro chiusura; c) «riciclaggio», il ritrattamento, in un processo produttivo, dei materiali di rifiuto per lo scopo originale o per altri scopi, compreso il riciclaggio organico, ma escluso il recupero energetico; d) «recupero», qualsiasi operazione di gestione dei rifiuti dalla quale scaturisca un prodotto che presenti un potenziale beneficio economico od ecologico, riciclaggio e recupero energetico compresi; e) «smaltimento», qualsiasi operazione di gestione dei rifiuti che serva a preparare o ad effettuare il trattamento finale degli stessi; f) «rifiuto pericoloso», un rifiuto definito conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio (4), come elencato nella decisione 94/904/CEE del Consiglio (5), o che uno Stato membro ritenga manifesti una delle proprietà di cui all'allegato III della direttiva 91/689/CEE; g) «rifiuto non pericoloso», un rifiuto non rientrante nella lettera f); h) «discarica», un'area di smaltimento di rifiuti adibita al deposito degli stessi sulla o nella terra, compresa la zona interna adibita allo smaltimento dei rifiuti (cioè la discarica in cui lo smaltimento dei rifiuti avviene nel luogo medesimo in cui essi sono stati prodotti e ad opera di chi li ha prodotti) ed esclusi gli impianti in cui i rifiuti sono depositati al fine di essere preparati per il successivo trasporto in un impianto di recupero, trattamento o smaltimento e i depositi temporanei (cioè tali per meno di un anno) di rifiuti in attesa di recupero, trattamento o smaltimento. Articolo 3 1. Nel rispetto dei requisiti di qualità e di accuratezza, gli Stati membri raccolgono i dati necessari all'osservazione delle caretteristiche elencate negli allegati I, II, e III, mediante quanto segue: - indagini obbligatorie, - ricorso ad altre fonti, - procedure di stima statistica, o - una combinazione di questi sistemi. Per ridurre gli oneri derivanti dalle risposte, le autorità nazionali e l'autorità comunitaria, nei limiti e secondo le modalità fissati da ogni Stato membro e dalla Commissione nelle rispettive sfere di competenza, hanno accesso alle fonti di dati amministrative. 2. Al fine di ridurre gli oneri amministrativi delle piccole imprese, le imprese con meno di dieci addetti sono escluse dalle indagini obbligatorie. 3. Gli Stati membri forniscono i risultati statistici conformemente alla disaggregazione di cui agli allegati I, II e III. 4. Gli Stati membri trasmettono ad Eurostat i risultati, inclusi i dati riservati, in formato adeguato ed entro un arco di tempo a decorrere dalla fine dei periodi di riferimento, di cui agli allegati I, II e III. Articolo 4 Durante un periodo transitorio non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento la Commissione, su domanda degli Stati membri, può concedere deroghe alle disposizioni contenute negli allegati I, II e III, qualora i sistemi statistici nazionali richiedano notevoli adattamenti. Articolo 5 I provvedimenti necessari per l'attuazione del presente regolamento, compreso l'adeguamento agli sviluppi economici e tecnici, sono adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6. Detti provvedimenti riguardano in particolare quanto segue: a) l'adeguamento delle specifiche elencate negli allegati, b) le misure necessarie per produrre rusultati conformememte all'articolo 3, paragrafi 2, 3 e 4. Articolo 6 1. La Commissione è assistita dal comitato del programma statistico. 2. Il rappresentante della Commissione sottopone al comitato un progetto dei provvedimenti da adottare. Il comitato formula il proprio parere sul progetto entro un termine che il Presidente può fissare in funzione dell'urgenza della questione in esame. Il parere è formulato alla maggioranza prevista dall'articolo 148, paragrafo 2 del trattato per l'adozione delle decisioni che il Consiglio deve prendere su proposta della Commissione. Nelle votazioni in seno al comitato, ai voti dei rappresentanti degli Stati membri è attribuita la ponderazione fissata nell'articolo precitato. Il presidente non partecipa al voto. La Commissione adotta misure che sono immediatamente applicabili. Tuttavia, se tali misure non sono conformi al parere espresso dal comitato, la Commissione li comunica immediatamente al Consiglio. In tal caso: La Commissione differisce l'applicazione delle misure da essa decise di un termine di tre mesi a decorrere dalla data della comunicazione al Consiglio. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di cui al precedente comma. Articolo 7 La Commissione, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, presenta con periodicità triennale una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulle statistiche elaborate in base al presente regolamento e, in particolare, sulla loro qualità e sull'onere per le imprese. Articolo 8 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU L 52 del 22.2.1997, pag. 1. (2) GU L 5 del 7.1.1994, pag. 15. (3) GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39. (4) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. (5) GU L 356 del 31.12.1994, pag. 14. ALLEGATO I PRODUZIONE E RECUPERO DEI RIFIUTI PER ATTIVITÀ ECONOMICA Sezione 1 Campo di applicazione Le statistiche devono essere elaborate per tutte le attività classificate nell'ambito del campo di applicazione delle sezioni da C a Q, ad eccezione della Divisione 12, della NACE REV. 1. Queste sezioni riguardano tutte le attività economiche, eccettuata l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (A), la pesca (B) e l'estrazione dei minerali di uranio e torio (12) che fuoriescono dal campo del presente allegato. Sezione 2 Categorie di rifiuti 1. Le categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate statistiche sulla produzione e sul recupero di rifiuti sono ricavate come aggregazione del Catalogo europeo dei rifiuti (CER). 2. Ogni voce del CER è attribuita all'elenco di rifiuti aggregato in base alle sostanze, indicato al paragrafo 3 della presente sezione. La tabella di trasposizione tra il CER e l'aggregazione in base alle sostanze figura all'allegato IV. 3. Le statistiche sono elaborate per le seguenti categorie di rifiuti: >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 3 Caratteristiche delle categorie di rifiuti Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche sono indicate nella tabella che segue. Il requisito minimo per la scomposizione delle caratteristiche elencate è il livello a tre cifre. Le caratteristiche si riferiscono all'elenco dei rifiuti definito alla sezione 2, punto 3, del presente allegato. >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 4 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento è l'anno civile 1999. 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni tre anni. Sezione 5 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno di riferimento. Sezione 6 Relazione sul campo di applicazione e sulla qualità delle statistiche 1. Per ogni raggruppamento di attività di cui alla sezione 7, gli Stati membri devono indicare la percentuale in cui tale attività è oggetto della raccolta dati. La copertura può essere stimata mediante criteri esterni come l'utilizzazione per la quale dovrebbero essere disponibili i dati per le unità statistiche di cui alla sezione 7 del presente allegato. Qualora gli Stati membri intendano far ricorso a criteri esterni non correlati con le unità statistiche di cui alla sezione 7 del presente allegato, essi devono spiegare il metodo seguito nella relazione di qualità, conformemente al punto 3 della presente sezione. La copertura deve riguardare almeno il 90 % di ogni gruppo di attività. 2. Per le caratteristiche obbligatorie delle categorie di rifiuti pericolosi e non pericolosi di cui alla sezione 3, gli Stati membri devono presentare una relazione di qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 3. La Commissione acclude le relazioni di copertura e di qualità alla relazione prevista dall'articolo 7 del presente regolamento. Sezione 7 Fornitura dei risultati 1. I risultati per le caratteristiche di cui alla sezione 3 devono essere elaborati per i seguenti raggruppamenti della NACE REV. 1: >SPAZIO PER TABELLA> 2. Le unità statistiche sono unità locali, così come definite nel regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativo alle unità statistiche di osservazione e di analisi del sistema produttivo nella Comunità (1). (1) GU L 76 del 30.3.1993, pag. 1. ALLEGATO II RACCOLTA DEI RIFIUTI DOMESTICI DA PARTE DELLE IMPRESE E DEI SERVIZI MUNICIPALI Sezione 1 Campo di applicazione 1. Le statistiche devono essere compilate per tutte le unità di attività economica (UAE) definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio, all'interno della divisione 90, della classe 51.57 e della sezione I della NACE REV. 1. Queste sezioni coprono le attività di trasporto (I), commercio all'ingrosso di rottami e cascami (51.57), smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (90). 2. La raccolta dei rifiuti comprende i rifiuti domestici misti e quelli oggetto di raccolta differenziata, urbani e simili, conformemente all'elenco di cui alla sezione successiva. 3. La raccolta dei rifiuti comprende oltre alla raccolta dei rifiuti tradizionali operata dai comuni o per conto di questi, anche quella effettuata dalle imprese. Sezione 2 Categorie di rifiuti 1. Le categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche figurano qui di seguito. Le categorie di rifiuti indicate devono essere mantenute separate. 2. Elenco di categorie di rifiuti: >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 3 Caratteristiche 1. Per ogni categoria di rifiuti elencata alla sezione 2, punto 2, devono essere elaborate le statistiche indicate nella tabella che segue. 2. Caratteristiche dei dati per la raccolta dei rifiuti domestici, urbani e simili: >SPAZIO PER TABELLA> 3. A livello regionale devono essere rilevate le caratteristiche elencate nella tabella che segue: >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 4 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche è l'anno civile 1999. 2. Gli Stati membri forniscono i dati ogni tre anni. Sezione 5 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro diciotto mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. Sezione 6 Relazione sul campo di applicazione e sulla qualità delle statistiche 1. Per la caratteristica «popolazione servita dal sistema di raccolta comunale», elencata alla sezione 3 e che deve essere ripresa a livello NUTS 2, gli Stati membri devono presentare una relazione di qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 2. Per le altre caratteristiche elencate alla sezione 3 e che devono essere riprese a livello NUTS 1 o a livello nazionale, gli Stati membri devono indicare la copertura stimata della raccolta dati per ogni categoria di rifiuti. Ogni categoria di rifiuti deve essere coperta almeno al 90 %. 3. Per le caratteristiche elencate alla sezione 3, gli Stati membri devono presentare una relazione di qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 4. La Commissione acclude le relazioni di copertura e di qualità alla relazione prevista dall'articolo 7 del presente regolamento. Sezione 7 Fornitura dei risultati 1. I risultati per tutte le caratteristiche, a parte la 2 00, devono essere forniti mediante una scomposizione nelle tre sezioni NACE; trasporti (I), commercio all'ingrosso di rottami e cascami (51.57), smaltimento dei rifiuti solidi, delle acque di scarico e simili (90). 2. Le unità statistiche per tutte le caratteristiche sono le unità di attività economica (UAE), così come definite dal regolamento (CEE) n. 696/93 del Consiglio. Per le caratteristiche che devono esser fornite a livello NUTS 1 o NUTS 2 possono essere utilizzate come unità statistiche le UAE a livello locale (facoltativo). ALLEGATO III INCENERIMENTO, COMPOSTAGGIO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI DA PARTE DELLE IMPRESE E DELLE AUTORITÀ MUNICIPALI Sezione 1 Campo di applicazione Le statistiche sono elaborate per l'insieme del settore economico. Sezione 2 Categorie di rifiuti L'elenco delle categorie di rifiuti per le quali devono essere elaborate le statistiche è l'aggregazione in base alle sostanze del CER, sezione 2, punto 3 dell'allegato I. Sezione 3 Caratteristiche 1. Le caratteristiche per le quali devono essere elaborate le statistiche figurano nella tabella che segue. 2. Elenco delle caratteristiche per le operazioni di incenerimento, compostaggio e smaltimento: >SPAZIO PER TABELLA> Sezione 4 Primo anno di riferimento e periodicità 1. Il primo anno di riferimento per il quale devono essere elaborate le statistiche è l'anno civile 1999. 2. Gli Stati membri forniscono i dati annualmente. Sezione 5 Trasmissione dei risultati ad Eurostat I risultati devono essere trasmessi entro dodici mesi dalla fine dell'anno civile del periodo di riferimento. Sezione 6 Relazione sul campo di applicazione e sulla qualità delle statistiche 1. Per ogni tipo di operazione elencata alla sezione 7, punto 2, gli Stati membri indicano la percentuale in cui tale attività è oggetto della raccolta dati. La copertura può essere stimata mediante criteri esterni come l'impiego o l'ammontare dei rifiuti in entrata. Ogni tipo di operazione deve essere coperta almeno al 90 %. 2. Per le caratteristiche elencate alla sezione 3, punto 2, gli Stati membri devono presentare una relazione di qualità, indicando il grado di precisione dei dati raccolti. 3. La Commissione acclude le relazioni di copertura e di qualità alla relazione di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Sezione 7 Fornitura dei risultati 1. I risultati per le caratteristiche elencate alla sezione 3 devono essere elaborati per le operazioni di incenerimento, compostaggio o smaltimento. 2. Elenco delle operazioni di incenerimento, compostaggio e smaltimento; i codici si riferiscono a quelli degli allegati alla direttiva 75/442/CEE, relativa ai rifiuti, adottata con decisione della Commissione 96/350/CE (1): >SPAZIO PER TABELLA> 3. Le unità statistiche sono le unità di attività economica (UAE). (1) GU L 135 del 6.6.1996, pag. 32. ALLEGATO IV TAVOLA DI EQUIVALENZA: AGGREGAZIONE IN BASE ALLE SOSTANZE - CATALOGO EUROPEO DEI RIFIUTI >SPAZIO PER TABELLA>