Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale /* COM/99/0018 def. - SYN 98/0114 */
Gazzetta ufficiale n. C 052 del 23/02/1999 pag. 0012
Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale (1) (1999/C 52/10) COM(1999) 18 def. - 98/0114(SYN) (Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2 del trattato CE il 20 gennaio 1999) IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 130 E, vista la proposta della Commissione, visto il parere del Comitato economico e sociale, visto il parere del Comitato delle regioni, deliberando secondo la procedura dell'articolo 189 C, in cooperazione con il Parlamento europeo, (1) considerando che secondo l'articolo 130 C del trattato il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) è destinato a contribuire alla correzione dei principali squilibri regionali esistenti nella Comunità; che il FESR contribuisce in tal modo a ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni e il ritardo delle regioni o isole più svantaggiate, comprese le zone rurali; (2) considerando che il regolamento (CE) n. . . ./. . del Consiglio, del . . ., recante disposizioni generali sui Fondi strutturali, dispone all'articolo 2, paragrafo 2, che compito essenziale del FESR è contribuire al conseguimento degli obiettivi n. 1 e n. 2 di cui all'articolo 1 del medesimo; che secondo gli articoli 19 e 20 del regolamento citato il FESR contribuisce al finanziamento della cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nell'ambito delle iniziative comunitarie; che gli articoli 21 e 22 dello stesso regolamento dispongono che il FESR sostenga azioni innovatrici a livello comunitario e misure di assistenza tecnica; (3) considerando che le disposizioni comuni ai Fondi strutturali sono definite dal regolamento (CE) n. . . ./. .; che occorre precisare la natura delle misure che possono essere finanziate dal FESR nell'ambito degli obiettivi n. 1 e n. 2, delle iniziative comunitarie e delle azioni innovatrici; (4) considerando che è opportuno precisare, nell'ambito del suo compito di sviluppo regionale, il contributo del FESR ad uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole delle attività economiche, ad un grado elevato di competitività, ad un alto livello occupazionale, alla parità tra uomini e donne e ad un elevato livello di protezione e miglioramento dell'ambiente; (4 bis) considerando che l'intervento del FESR deve aver luogo nel quadro di una strategia globale e integrata di sviluppo sostenibile e produrre effetti sinergici con gli interventi degli altri Fondi strutturali; (5) considerando che, nell'ambito di propri compiti, il FESR deve sostenere l'ambiente produttivo e la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, lo sviluppo locale dell'economia e dell'occupazione, anche nei settori della cultura e del turismo nella misura in cui contribuiscono alla creazione di posti di lavoro, la ricerca e lo sviluppo tecnologico, lo sviluppo delle reti regionali e di quelle transeuropee nei settori delle infrastrutture dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia, favorendo inoltre un idoneo accesso a tali reti, come pure la protezione e il miglioramento dell'ambiente secondo i principi di precauzione e azione preventiva, di correzione, anzitutto alla fonte, dei danni causati all'ambiente e il principio «chi inquina paga», favorendo un corretto ed efficace impiego dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili, nonché la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione; (6) considerando che il FESR deve svolgere un ruolo specifico a favore dello sviluppo economico locale, in un contesto di miglioramento delle condizioni di vita e di sviluppo del territorio, in particolare mediante la promozione di patti territoriali per l'occupazione e di nuovi bacini occupazionali; (7) considerando che le misure d'interesse comunitario avviate su iniziativa della Commissione svolgono una importante funzione nella realizzazione degli obiettivi generali dell'azione strutturale comunitaria di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. . . ./98; che a tale titolo, tenuto conto del suo valore aggiunto comunitario, è importante che il FESR continui a promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale, compresa quella delle regioni situate alle frontiere esterne dell'Unione e delle isole più svantaggiate, nonché quella delle regioni ultraperiferiche a causa delle particolari caratteristiche e costrizioni di quest'ultime; che, nell'ambito di tale cooperazione, uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme apporta un valore aggiunto all'azione a favore della coesione economica e sociale; che il contributo del FESR a tale sviluppo deve essere mantenuto e rafforzato; (8) considerando che il FESR contribuisce al sostegno di azioni innovatrici e di assistenza tecnica secondo il disposto degli articoli 21 e 22 del regolamento (CE) n. . . ./. .; (9) considerando che è opportuno definire le competenze per l'adozione delle disposizioni di applicazione e prevedere le norme transitorie; (10) considerando che occorre abrogare il regolamento (CEE) n. 4254/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 (3), HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Compiti In applicazione dell'articolo 130 C del trattato e del regolamento (CE) n. . . ./. ., il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) partecipa al finanziamento di interventi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, di detto regolamento allo scopo di promuovere la coesione economica e sociale attraverso la correzione dei principali squilibri regionali e la partecipazione allo sviluppo e alla riconversione delle regioni. A tale titolo, il FESR concorre altresì alla promozione di uno sviluppo sostenibile e alla creazione di posti lavoro durevoli. Articolo 2 Campo d'applicazione 1. Nell'ambito dei compiti di cui all'articolo 1, il FESR partecipa al finanziamento di quanto segue: a) investimenti produttivi che permettano di creare o salvaguardare posti di lavoro durevoli; b) investimenti nel settore delle infrastrutture: i) che, nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, contribuiscono all'aumento del potenziale economico, allo sviluppo, all'adeguamento strutturale e alla creazione o al mantenimento di posti di lavoro durevoli in tali regioni, compresi gli investimenti che contribuiscono alla creazione e allo sviluppo delle reti transeuropee nei settori dei trasporti, delle telecomunicazioni e dell'energia; ii) che, nelle regioni o zone che rientrano negli obiettivi n. 1 e n. 2 o nell'iniziativa comunitaria di cooperazione di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. . . ./. ., interessano la diversificazione di zone d'insediamento economico e di comprensori industriali in declino, il rinnovamento di aree urbane degradate nonché il rilancio e l'integrazione delle zone rurali e di quelle dipendenti dalla pesca, come pure le infrastrutture il cui ammodernamento o riassetto condiziona la creazione o lo sviluppo di attività economiche generatrici di posti di lavoro, compresi i collegamenti in materia di infrastrutture di comunicazione e di altra natura che condizionano lo sviluppo di queste attività; c) sviluppo del potenziale endogeno attraverso misure di animazione e di sostegno alle iniziative per lo sviluppo locale e l'occupazione nonché alle attività delle piccole e medie imprese, segnatamente attraverso: i) incentivi ai servizi in favore delle aziende, in particolare nei settori della gestione, degli studi e ricerche di mercato e di servizi comuni a varie aziende; ii) il finanziamento del trasferimento di tecnologia, con particolare riferimento alla raccolta e alla diffusione dell'informazione, e il finanziamento dell'attuazione dell'innovazione aziendale; iii) il miglioramento delle possibilità di accesso delle aziende al finanziamento e al credito, attraverso la creazione e lo sviluppo di idonei strumenti di finanziamento ai sensi dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. . . ./. .; iv) aiuti diretti agli investimenti di cui all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. . . ./. ., in assenza di un regime di aiuti; v) la realizzazione di infrastrutture di dimensioni ridotte; vi) incentivi alle strutture di servizi zonali per la creazione di nuovi posti di lavoro, escluse le misure finanziate dal FSE; d) misure di assistenza tecnica di cui all'articolo 2, paragrafo 4, secondo comma del regolamento (CE) . . ./. . Nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1, il FESR può partecipare al finanziamento di investimenti per l'istruzione e la sanità che contribuiscano all'adeguamento strutturale di dette regioni. 2. In applicazione del paragrafo 1, la partecipazione finanziaria del FESR sostiene ad esempio i seguenti settori: a) l'ambiente produttivo, soprattutto per sviluppare la competitività e gli investimenti durevoli delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese, nonché per aumentare le capacità di attrazione delle regioni, soprattutto mediante il potenziamento delle loro infrastrutture; b) la ricerca e lo sviluppo tecnologico allo scopo di favorire l'attuazione delle nuove tecnologie e l'innovazione o di potenziare le capacità di ricerca e di sviluppo tecnologico che contribuiscano allo sviluppo regionale; c) lo sviluppo della società dell'informazione; d) la protezione e il miglioramento dell'ambiente, segnatamente tenendo conto dei principi di precauzione e di azione preventiva nel sostegno allo sviluppo economico, l'impiego pulito ed efficace dell'energia e lo sviluppo delle energie rinnovabili; e) la parità tra uomini e donne nel campo dell'occupazione, in particolare con la creazione di imprese e mediante infrastrutture o servizi che consentano di conciliare la vita familiare con quella professionale; f) la cooperazione transnazionale, transfrontaliera e interregionale nel settore dello sviluppo regionale. Articolo 3 Iniziativa comunitaria 1. In applicazione dell'articolo 19 del regolamento (CE) . . ./. ., il FESR contribuisce, conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del medesimo, all'attuazione dell'iniziativa comunitaria in materia di cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale volta a incentivare uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme («INTERREG»). 2. Conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. . . ./. ., il campo d'applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti del Consiglio (CE) n. . . ./. . (FSE), (CE) n. . . ./. . (FEAOG) e (CE) n. . . ./. . (SFOP) per attuare tutte le misure previste dal programma di iniziativa comunitaria interessato. Articolo 4 Azioni innovatrici 1. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. . . ./. ., il FESR può partecipare al finanziamento di quanto segue: a) studi intrapresi su iniziativa della Commissione al fine di analizzare e individuare i problemi e le soluzioni nel campo dello sviluppo regionale, in particolare per quanto riguarda uno sviluppo armonioso, equilibrato e durevole dello spazio comunitario nel suo insieme, compreso lo schema di sviluppo dello spazio comunitario; b) progetti pilota che identificano o propongono nuove soluzioni in materia di sviluppo regionale e locale che, una volta dimostrate, possano essere trasferite negli interventi; c) scambi di sperimenti innovativi volti a valorizzare e a trasferire l'esperienza acquisita nel settore dello sviluppo regionale o locale. 2. Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. . . ./. ., il campo di applicazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è ampliato dalla decisione di partecipazione dei Fondi a misure che possono essere finanziate tramite i regolamenti (CE) n. . . ./. . (FSE), (CE) n. . . ./. . (FEAOG) e (CE) n. . . ./. . (SFOP) per attuare tutte le misure previste dal progetto pilota interessato. Articolo 5 Modalità di applicazione Le modalità di applicazione del presente regolamento sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 47 del regolamento (CE) n. . . ./. . Articolo 6 Abrogazione Il regolamento (CEE) n. 4254/88 è abrogato con decorrenza di effetti dal 1° gennaio 2000. I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento. Articolo 7 Clausola di riesame Su proposta della Commissione, il Consiglio riesamina il presente regolamento entro il 31 dicembre 2006. Il Consiglio delibera sulla proposta secondo la procedura di cui all'articolo 130 E del trattato. Articolo 8 Disposizioni transitorie Le disposizioni transitorie di cui all'articolo 52 del regolamento (CE) n. . . ./. . si applicano per quanto di ragione. Articolo 9 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. (1) GU C 176 del 9.6.1998, pag. 35. (2) GU L 374 del 31.12.1988, pag. 15. (3) GU L 193 del 31.7.1993, pag. 34.