51999IP0030

Risoluzione sulle implicazioni istituzionali dell'UEM nel contesto dell'ampliamento

Gazzetta ufficiale n. C 150 del 28/05/1999 pag. 0348


A4-0030/99

Risoluzione sulle implicazioni istituzionali dell'UEM nel contesto dell'ampliamento

Il Parlamento europeo,

- visto il Titolo VII (ex Titolo VI) del trattato di Amsterdam,

- visto il passaggio alla terza fase dell'UEM,

- vista la sua risoluzione del 14 novembre 1996 sulla relazione della Commissione a norma dell'articolo 189 B, paragrafo 8 del trattato CE sul campo di applicazione della codecisione (SEC(96)1225 - C4-0464/96) ((GU C 362 del 2.12.1996, pag. 267.)),

- vista la sua risoluzione del 10 dicembre 1996 sulla partecipazione dei cittadini e degli interlocutori sociali al sistema istituzionale dell'Unione europea ((GU C 20 del 20.1.1997, pag. 31.)),

- vista la sua risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM ((GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177.)),

- vista la sua risoluzione del 14 maggio 1998 sui miglioramenti al funzionamento delle istituzioni senza modificare i trattati, rendendo le politiche UE più trasparenti e più democratiche ((GU C 167 dell'1.6.1998, pag. 211.)),

- vista la sua risoluzione del 22 ottobre 1998 sulla preparazione della riunione dei capi di Stato e di governo dell'ottobre 1998 riguardante il futuro politico dell'Unione europea ((Processo verbale della seduta in tale data, parte II, punto 2.)),

- vista l'audizione della commissione per gli affari istituzionali del 29 ottobre 1998,

- vista la proposta della Commissione sulla rappresentanza esterna della Comunità nel contesto dell'UEM che entrerebbe in vigore il 1° gennaio 1999 (COM(98)0637 - C4-0638/98),

- viste le conclusioni del Consiglio europeo informale di Pörtschach del 24 e 25 ottobre 1998 e del Consiglio europeo di Vienna dell'11 e 12 dicembre 1998,

- visto l'articolo 148 del suo regolamento,

- visti la relazione della commissione per gli affari istituzionali e il parere della commissione per i problemi economici e monetari e la politica industriale (A4-0030/99),

A. considerando che si dà ormai per scontato che il prossimo ampliamento sarà preceduto da una nuova riforma dei trattati destinata ad affrontare in modo soddisfacente le questioni istituzionali non risolte ad Amsterdam,

B. considerando che è di importanza fondamentale il fatto di sapere se le disposizioni dell'ex Titolo VI del trattato di Maastricht saranno sufficienti a garantire il successo dell'UEM, e che l'argomento del «vaso di Pandora» non è più giustificato in un contesto di revisione dell'architettura istituzionale dell'Unione ampliata,

C. considerando che con il varo dell'euro l'UE si dota di una politica monetaria comune e che l'articolo 105 del trattato CE assegna al SEBC, come obiettivo principale, il mantenimento della stabilità dei prezzi e il sostegno all'insieme delle politiche dell'UE,

D. considerando che un certo grado di debolezza caratterizza tre aspetti essenziali:

a) il carattere non vincolante degli indirizzi di massima per le politiche economiche e dei risultati della sorveglianza multilaterale il cui strumento è la raccomandazione,

b) il controllo tra «pari» in materia di sorveglianza multilaterale e

c) il deficit democratico,

E. considerando che occorre garantire che il controllo e la responsabilità democratica della BCE tengano pienamente conto delle disposizioni del trattato, in particolare per quanto riguarda la sua indipendenza,

F. considerando che il consiglio direttivo della BCE deve apparire come un collegio e non come una somma di voti, che il governatore di ogni Banca centrale nazionale deve operarvi in forma collegiale e che occorre evitare qualsiasi rischio di nazionalizzazione da parte delle Banche centrali,

G. considerando che la creazione di un'autorità monetaria comune in assenza di una vera e propria autorità politica corrispondente rimette al centro del dibattito la questione del livello di legittimazione democratica - del tutto insufficiente - raggiunto nella costruzione dell'Europa, e considerando che il rischio di non avere una definizione chiara degli obiettivi di politica economica né un coordinamento sufficiente a causa della mancanza di un riscontro politico per la BCE, potrebbe indurre quest'ultima a una politica monetaria estremamente rigorosa in mancanza di politiche economiche concordanti,

H. considerando che nella sua succitata risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica della BCE si invita quest'ultima ad avviare un dialogo strutturato con il Parlamento sulle questioni in essa sollevate, ovvero:

a) sul modo in cui gli obiettivi o le regole della politica monetaria influiscono su altre politiche,

b) sul modo in cui la pubblicazione delle previsioni in materia di tassi d'inflazione e d'interesse influisce sul comportamento degli operatori di mercato,

c) sul modo in cui la BCE e il Parlamento europeo possono definire una politica di comunicazione congiunta volta ad informare i cittadini della decisione della BCE di cambiare il proprio obiettivo operativo, e quindi a convincerli ad accettarla,

d) se, per la definizione dell'obiettivo di stabilità dei prezzi, non si debba far ricorso a misure di stabilità dei prezzi alternative rispetto all'Indice armonizzato dei prezzi al consumo,

e) se i tassi d'inflazione preannunciati come obiettivo, visti i ritardi della politica monetaria, possano costituire un criterio per valutare le prestazioni della BCE,

I. considerando che l'articolo 99, paragrafo 1 del trattato CE (ex articolo 103, paragrafo 1) dispone che gli Stati membri debbano considerare le loro politiche economiche una «questione di interesse comune» e che ciò presuppone che la loro condotta sia strettamente coordinata in seno al Consiglio,

J. considerando che, oltre ai principi direttivi delle politiche economiche previsti all'articolo 4 del trattato CE (ex articolo 3A), la CE si è impegnata, nel nuovo Titolo VIII del trattato di Amsterdam, a promuovere il raggiungimento di un livello di occupazione elevato,

K. considerando che il ravvicinamento delle politiche fiscali e sociali non era una condizione preventiva alla realizzazione dell'UEM, ma che la dinamica di quest'ultima spronerà gli Stati membri della zona euro a progredire in questo campo,

L. considerando che il funzionamento dell'UEM esigerà - in virtù delle armonizzazioni e dei coordinamenti di vario grado che implica - il rafforzamento dell'efficacia (voto a maggioranza qualificata) in condizioni di maggiore «democraticità» (ruolo e poteri del PE, responsabilità politica della Commissione, ruolo del Consiglio, relazioni con i parlamenti nazionali), nonché l'applicazione di norme adeguate di trasparenza e visibilità,

M. considerando che nel contesto dell'UEM la Commissione deve vedere ribadito e rafforzato il ruolo che svolge a livello di impulso politico e di iniziativa, e che il potenziamento del ruolo della Commissione implica che essa debba essere soggetta ad un maggior controllo politico, approfondendo le possibilità offerte dal trattato di Amsterdam,

N. considerando che esso dovrebbe avere un ruolo più ampio, non soltanto a livello dell'approvazione degli atti legislativi, ma anche allorché il trattato prevede l'adozione da parte del Consiglio di raccomandazioni o di orientamenti economici e allorché agisce nel quadro della sorveglianza multilaterale,

O. considerando che il patto di stabilità è semplicemente una rilettura dell'articolo 104 del trattato CE (ex articolo 104 C) (esso non è né più preciso né più vincolante), anche se è stato presentato come un'innovazione istituzionale; che le decisioni relative all'avvio del coordinamento delle politiche economiche attengono alla dichiarazione di intenti e che il Patto di stabilità non può supplire alla mancanza di strumenti di governo o di un polo economico, vale a dire di una istituzione incaricata di prendere le misure per far fronte a una crisi interna o internazionale,

P. considerando l'invito che ha rivolto alla Commissione e al Consiglio nella sua risoluzione del 14 maggio 1998 ad avviare il dibattito per giungere alla conclusione del progetto di accordo interistituzionale sul coordinamento delle politiche economiche nazionali e sul monitoraggio del patto di stabilità e crescita o, in alternativa, a presentare entro il primo trimestre del 1999 una proposta legislativa sulle «modalità della procedura multilaterale», come previsto dall'articolo 99, paragrafo 5, del trattato CE (ex articolo 103, paragrafo 5),

Q. considerando che l'euro sarà la prima valuta del secondo dopoguerra in grado di contrastare la supremazia del dollaro e che tale evoluzione avrà luogo solo se l'UEM diverrà un soggetto unico e autonomo del sistema internazionale, il che implica la necessità di una soluzione adeguata al problema della rappresentanza esterna dell'Unione nel contesto dell'UEM, all'altezza del suo status di potenza economica e commerciale,

R. considerando che, se il Consiglio intende far partecipare l'Unione a un regime formale, la sua decisione per quanto riguarda l'accordo relativo ai tassi di cambio fissi deve essere presa all'unanimità, il che implica che dopo l'ampliamento dell'Unione un accordo formale dovrà ottenere l'unanimità di un numero di Stati che andrà da 15 a 25,

S. considerando che sarebbe estremamente pericoloso lanciarsi in una revisione dei trattati che non sia preceduta da una riflessione sugli obiettivi che si vogliono raggiungere per l'Europa del XXI secolo e che è chiaro che le riflessioni devono inserirsi nel quadro di tale realizzazione, tenendo conto sia dell'ampliamento che della necessità inerente alla rivoluzione culturale rappresentata dall'UEM di risolvere le questioni che non possono trovare una soluzione nel quadro dei trattati esistenti,

Quadro istituzionale dell'Unione europea

1. ritiene che alla trasformazione qualitativa («rivoluzione culturale») dei rapporti fra sovranità nazionali e competenze dell'Unione europea rappresentata dal passaggio alla moneta unica debbano far riscontro la possibilità effettiva di varare e garantire, a livello europeo, politiche economiche coordinate, atte a promuovere la solidarietà, la coesione economica e sociale nonché la parità di opportunità tra i cittadini di tutti gli Stati membri, ed esige in particolare:

- un'Unione economica e sociale basata sui principi della solidarietà che costituisca il pendant politico dell'Unione monetaria;

- un ordinamento sociale europeo basato su un ravvicinamento graduale secondo il metodo degli standard minimi e del coordinamento (ad esempio legislazione del lavoro, sicurezza sociale, lotta contro l'esclusione sociale, promozione dell'occupazione);

- la rappresentanza esterna dell'UEM che deve consentire che, ad una sola voce, le istituzioni dell'Unione europea facciano valere a livello mondiale gli obiettivi iscritti nel trattato;

- la riforma istituzionale che deve rafforzare l'efficacia delle istituzioni, nonché i mezzi di controllo democratico e la partecipazione dei cittadini;

- un'applicazione rigorosa del principio della trasparenza e della visibilità in tutte le azioni relative all'UEM, che consenta alle varie amministrazioni nazionali e ai cittadini di essere informati in modo puntuale e completo in merito a dette azioni;

Unione monetaria

2. ricorda al SEBC che, ai sensi del trattato sull'Unione europea, la delega di poteri politici, l'indipendenza degli obiettivi e degli strumenti, nonché le competenze acquisite dalla BCE e dalle BCN (Banche centrali nazionali), non sono una loro prerogativa intrinseca, ma sono state loro delegate dalle autorità politiche che, a loro volta, debbono rispondere ai cittadini;

3. ritiene che le riforme previste presuppongano una visione globale della futura configurazione istituzionale dell'UE, mentre il capitolo monetario richiede soltanto miglioramenti «puntuali»;

4. è del parere che le disposizioni dello statuto del SEBC e della BCE dovrebbero poter essere oggetto di una procedura di revisione semplificata (articolo 107, ex articolo 106 del trattato CE), che però non si applica all'indipendenza della BCE;

5. rammenta che le disposizioni dell'articolo 105, paragrafo 6 del trattato CE (25, paragrafo 2 dello statuto della BCE) dovrebbero prevedere una base giuridica che consenta eventualmente un'azione a livello dell'UE e non soltanto della BCE in materia di vigilanza prudenziale delle istituzioni finanziarie;

6. sostiene che, nella prospettiva dell'ampliamento dell'UE, occorra istituire un sistema onde evitare il doppio rischio della trasformazione del consiglio direttivo in una camera dei rappresentanti nazionali e della riduzione della BCE a un semplice segretariato del SEBC;

7. ritiene che le audizioni per la conferma debbano interessare:

a) i membri del Comitato esecutivo della BCE,

b) le persone designate dalla Commissione e dalla BCE a far parte del Comitato economico e finanziario (cfr. articolo 114, paragrafo 2 del trattato CE, ex articolo 109 C, paragrafo 2),

c) le persone designate dalla Commissione e dalla BCE a far parte dell'Ufficio comunitario di osservazione presso l'FMI, fintanto che in seno a tale organismo non saranno state modificate le regole in materia di rappresentanza;

si attende che, qualora il Parlamento respinga la nomina di un candidato, quest'ultimo ritiri la propria candidatura e invita i presidenti delle istituzioni interessate a pronunciarsi su tale riequilibrio istituzionale inteso a compensare, almeno in parte, il deficit democratico;

8. considera imperativo che la nomina del Presidente della BCE non sia effettuata "di comune accordo dai governi degli Stati membri¨, in particolare allorché il loro numero aumenterà;

Unione economica

9. è del parere che occorrerà procedere ad una revisione in vista del coordinamento delle politiche economiche e sociali nazionali concrete, al fine di riuscire ad attuare una politica economica coerente ed efficace a livello dell'UE e dei suoi Stati membri, di garantire un dibattito pubblico democratico sulle scelte economiche europee (con un maggiore coordinamento tra parlamenti nazionali e Parlamento europeo) e di migliorare il processo decisionale e la sua trasparenza; ritiene, visto anche il ruolo sempre più importante acquisito dalle riunioni informali Euro-11 nell'ambito del Consiglio ECOFIN al di fuori della struttura istituzionale generale dell'Unione europea, che sia urgentemente necessario raggiungere un accordo interistituzionale tra Parlamento europeo, Consiglio e Commissione che porti all'applicazione di procedure decisionali più democratiche tra queste istituzioni per quanto concerne la formulazione e l'adozione degli indirizzi annuali di massima per le politiche economiche;

10. sottolinea che a tal fine occorrerebbe, da un lato, estendere l'oggetto degli indirizzi di massima per le politiche economiche alle varie politiche macroeconomiche (politiche di bilancio, miglioramento della competitività, politiche strutturali nel settore del mercato dei beni e dei servizi e di quello del lavoro) - cosa che non richiede una modifica del trattato - e, dall'altro, modificando l'articolo 99 del trattato CE (ex articolo 103), creare un "policy mix" che comporti obiettivi vincolanti diversi dall'unico obiettivo del disavanzo pubblico; su tale base si potrebbe prevedere che:

- il Consiglio adotti a maggioranza qualificata gli indirizzi di massima per le politiche economiche, che hanno carattere vincolante, su proposta della Commissione e parere conforme del PE nonché parere del Comitato economico e sociale;

- lo strumento della raccomandazione negli indirizzi di massima per le politiche economiche sia sostituito da quello della decisione nel pieno rispetto del patto di stabilità e dell'indipendenza della BCE;

- la sorveglianza multilaterale sia esercitata dal Consiglio e porti a decisioni aventi carattere obbligatorio, adottate a maggioranza qualificata su proposta della Commissione;

- il Parlamento europeo sia consultato lungo tutta la procedura, e in particolare nelle seguenti due occasioni:

. il dibattito di politica economica sulla base della raccomandazione della Commissione sugli indirizzi di massima per le politiche economiche, con la partecipazione attiva della Commissione e del Consiglio,

. la partecipazione dei Presidenti del Parlamento europeo e della BCE al Consiglio europeo del giugno di ogni anno, in cui si discuterà della politica economica, cosa che darà una maggiore visibilità alle scelte intraprese e ne faciliterà l'accettazione da parte delle opinioni pubbliche;

11. invita la Commissione e il Consiglio a chiarire il contenuto dell'articolo 104 del trattato CE (ex articolo 104 C),in considerazione della funzione che le spese relative agli investimenti pubblici svolgono nella valutazione dei disavanzi pubblici degli Stati membri;

Istituzioni

Ruolo del Parlamento europeo12. reputa che il Parlamento europeo dovrebbe veder rafforzata ogni sua forma d'intervento per quanto riguarda l'UEM, ad eccezione delle decisioni della BCE coperte dalla sua indipendenza, che dovrebbero essere oggetto di un'informazione e di un dialogo appropriati ((Vedasi la risoluzione del 2 aprile 1998 sulla responsabilità democratica nella terza fase dell'UEM (GU C 138 del 4.5.1998, pag. 177).)); reputa inoltre che la procedura di cooperazione dovrebbe essere sostituita dalla procedura di codecisione per quanto attiene a tutte le decisioni a carattere legislativo, relative segnatamente agli articoli 99, paragrafo 5, 102, paragrafo 2 e 103, paragrafo 2 (ex 103, paragrafo 5, 104 A, paragrafo 2 e 104 B, paragrafo 2), che riguardano rispettivamente le modalità di attuazione della procedura di sorveglianza multilaterale, del divieto dell'accesso privilegiato e del regime degli anticipi allo Stato; reputa infine che le decisioni riguardanti l'articolo 106, paragrafo 2 (ex 105 A, paragrafo 2), relativo alle misure di armonizzazione dei valori nominali e delle monete metalliche, potrebbero essere prese con procedura di consultazione;

Ruolo della Commissione

13. ritiene che la Commissione dovrebbe avere un ruolo più ampio nella sorveglianza delle politiche degli Stati membri, garantendo un perfetto sincronismo tra le linee direttrici adottate in autunno in materia di occupazione e gli indirizzi di massima per le politiche economiche adottati nella primavera successiva, che devono tener conto delle decisioni adottate ogni autunno in materia di occupazione; ritiene altresì che sarebbe più appropriato che gli orientamenti per l'occupazione e gli orientamenti globali in materia di politica economica fossero adottati simultaneamente;

Ruolo del Consiglio

14. sostiene che il Consiglio deve adottare modalità di organizzazione interna e di coordinamento miranti a garantire una direzione politica dell'insieme della regolamentazione macroeconomica (non soltanto l'Ecofin, ma anche gli altri Consigli specializzati in concordanza con il Consiglio «Affari generali»);

15. ritiene che il Consiglio dell'euro dovrebbe avere uno status riconosciuto nel trattato nonché avere, per i membri dell'Unione monetaria, gli stessi poteri che il Consiglio ha per l'insieme dell'Unione, vale a dire poteri decisionali; sottolinea che i vantaggi del coordinamento informale sono evidentemente incontestabili, ma che bisogna tener presenti anche i suoi svantaggi, che sono notevoli, se si vuole che quanto viene detto nel quadro di un Consiglio informale sia seguito da decisioni da parte dei parlamenti nazionali in materia di bilancio, sociale e ambientale;

Cooperazione interparlamentare (Parlamento europeo e parlamenti nazionali)

16. insiste sul fatto che la cooperazione tra il Parlamento europeo e i parlamenti nazionali vada analizzata in un contesto di cooperazione più ampio, al fine di valutare il ruolo della COSAC, da un lato, e quello dei circuiti paralleli che già esistono per il tramite delle commissioni specializzate, dall'altro, sia in termini di efficacia che di razionalizzazione del controllo democratico, senza creare nuove istituzioni o «comitati parlamentari»;

Nuove politiche europee

17. ritiene che la mancanza di una politica economica e fiscale comune sia assolutamente incompatibile con la gestione unificata della politica monetaria e che, per quanto riguarda la politica fiscale, sarebbe auspicabile un ravvicinamento delle fiscalità degli Stati membri appartenenti alla zona euro, in particolare a livello del trattamento fiscale del risparmio e dell'imposta sulle società, che dovrebbero poter essere decise a maggioranza qualificata;

18. è del parere che, per quanto concerne la politica sociale, l'euro dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad adottare un minimo di regole comuni, onde possano dirigersi verso un autentico modello sociale europeo, verso la piena occupazione, verso un ambiente sano di cui i cittadini europei possano direttamente beneficiare e verso la creazione di uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia in cui siano riconosciuti i diritti fondamentali e rafforzate le procedure e le strutture di cooperazione giudiziaria e di polizia; ritiene altresì che i meccanismi di solidarietà e coesione economica, sociale e territoriale debbano essere perfezionati in vista dell'ampliamento;

19. sottolinea che la costruzione di un'Unione monetaria richiederebbe un sistema di bilancio «di ispirazione federale» o, almeno, un meccanismo istituzionale e finanziario che consenta di affrontare una situazione di crisi per uno o più Stati membri; che il futuro finanziamento dell'Unione europea deve essere trattato in funzione dell'obiettivo di coesione econmica, sociale e territoriale fissato dal trattato, condannando la teoria della «cosiddetta giusta reciprocità» per quanto riguarda le risorse proprie e considerando l'insieme dei vantaggi di bilancio e no derivanti dalla partecipazione alla costruzione europea;

Rappresentanza esterna dell'UEM

20. prende nota della decisione presa al Consiglio europeo di Vienna di accettare una "triplice rappresentanza¨ (Consiglio, Commissione e BCE) per quanto riguarda le questioni economiche e finanziarie e gli accordi sui tassi di cambio;

21. ritiene che l'articolo 111, paragrafo 4 del trattato CE (ex articolo 109, paragrafo 4), che esige l'unanimità dei paesi partecipanti alla zona euro con consultazione del Parlamento europeo, dovrebbe essere sostituito da una disposizione che preveda un voto a maggioranza qualificata, e ciò soprattutto in previsione dell'ampliamento;

22. reputa che sarebbe necessaria una riforma appropriata degli statuti delle istanze internazionali quale l'FMI per riconoscere la nuova realtà di un'Unione economica e monetaria;

23. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.