Parere del Comitato economico e sociale in merito al «Documento di lavoro della Commissione «L'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità""
Gazzetta ufficiale n. C 368 del 20/12/1999 pag. 0006 - 0010
Parere del Comitato economico e sociale in merito al "Documento di lavoro della Commissione 'L'elettricità proveniente da fonti energetiche rinnovabili e il mercato interno dell'elettricità'" (1999/C 368/03) La Commissione, in data 16 aprile 1999, ha deciso, conformemente al disposto dell'articolo 262 del Trattato che istituisce la Comunità europea, di consultare il Comitato economico e sociale in merito al documento di cui sopra. La Sezione "Trasporti, energia, infrastrutture, società dell'informazione", incaricata di preparare i lavori in materia, ha formulato il parere sulla base del rapporto introduttivo del relatore Morgan, in data 5 ottobre 1999. Il Comitato economico e sociale ha adottato il 20 ottobre 1999, nel corso della 367a sessione plenaria, con 107 voti favorevoli, 1 voto contrario e 4 astensioni, il seguente parere. 1. Introduzione 1.1. Il Comitato economico e sociale accoglie con favore il documento di lavoro della Commissione in quanto rappresenta la prima iniziativa concreta dopo la pubblicazione del Libro bianco "Energia per il futuro - le fonti energetiche rinnovabili"(1). (Il Comitato nota inoltre con soddisfazione che è stato pubblicato il Documento di lavoro dei servizi della Commissione "Energia per il futuro - le fonti energetiche rinnovabili" (Strategia e piano di azione della Comunità) - Campagna per il decollo, SEC(1999) 504). 1.2. Obiettivo del documento di lavoro è contribuire all'armonizzazione del mercato interno dell'energia elettrica(2). Viene espressa la preoccupazione che la coesistenza di diversi meccanismi di sostegno sembra essere causa di distorsioni nel commercio e nella concorrenza. È chiaro che nei prossimi anni le fonti rinnovabili verranno ad assumere un ruolo sempre più importante nell'UE, tenuto conto degli impegni presi a Kyoto, e di conseguenza aumenteranno le possibilità di distorsioni del mercato. Attualmente le distorsioni nel commercio e nella concorrenza causate dall'esistenza di meccanismi di sostegno diversi sono piuttosto limitate, dato che l'energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili detiene una bassa quota di mercato nell'UE, ma la loro portata è destinata ad aumentare notevolmente nei prossimi anni. 1.3. Il Comitato ritiene che l'accento posto sull'armonizzazione sia giustificato nell'ambito di un mercato liberalizzato dell'energia. Il modo migliore per raggiungere gli obiettivi dell'UE consiste nel sottoporre ciascuna tecnologia ad un regime di sostegno separato. 2. L'approccio della Commissione: le opzioni fondamentali 2.1. In base a quanto dichiarato nel documento, gli obiettivi della Comunità e degli Stati membri sono i seguenti: - La definizione di un quadro normativo che sia a) razionale e impostato sull'efficienza (riducendo così i costi e promuovendo l'innovazione), b) di lungo periodo (vale a dire non soggetto a cambiamento frequenti sul piano normativo) e c) capace di determinare un aumento significativo dell'elettricità da fonti rinnovabili. - Un passaggio graduale e progressivo verso un simile quadro normativo in modo da non pregiudicare i progressi realizzati finora sulla via della promozione delle energie alternative e da assicurare il raggiungimento degli obiettivi fondamentali in campo ambientale. - Un incoraggiamento significativo, in tutta la Comunità, ad opera degli Stati membri per aumentare la penetrazione dell'energia FR su tutti i mercati dell'UE realizzando così economie di scala soprattutto per quanto concerne i costi di produzione con una conseguente loro riduzione. - Diverse misure volte a facilitare l'accesso dell'elettricità FR sul mercato interno dell'elettricità. Tali misure, che dovrebbero essere adottate da tutti gli Stati membri, dovrebbero essere volte ad esempio ad assicurare che le norme amministrative e quelle in materia di pianificazione e di collegamento alla rete riducano al minimo gli oneri e gli ostacoli che si frappongono in questi ambiti all'espansione dell'elettricità da fonti rinnovabili nell'UE. 2.2. Il Comitato condivide in larga misura i suddetti obiettivi e ritiene essenziale la definizione di un quadro normativo stabile. Il documento prevede due opzioni per l'elaborazione di quest'ultimo: 2.2.1. Opzione 1: Realizzazione graduale di un mercato interno continuando l'applicazione delle regole contenute nel Trattato UE Seguendo questa opzione ciascuno Stato membro continuerebbe a scegliere liberamente il sistema di sostegno che esso ritiene più appropriato alla luce delle sue circostanze particolari, a patto tuttavia che si continuino a rispettare le regole del Trattato UE, segnatamente quelle relative agli aiuti di Stato. Gli argomenti a favore di questa opzione comprendono le seguenti argomentazioni: - Le condizioni fisiche che determinano lo sviluppo di elettricità FR variano significativamente attraverso l'UE. Si potrebbe ritenere opportuno limitare lo sviluppo "proattivo" di un mercato unico in questo ambito onde assicurare che ciascuno Stato membro adotti le misure maggiormente rispondenti alla sua situazione particolare. - Come si è visto sopra, un argomento a favore di un sistema di tariffa fissa di alimentazione in rete è la sua eventuale capacità di assicurare la rapida progressione della produzione di elettricità FR a partire da livelli estremamente bassi, caso questo che si dà per la maggior parte degli Stati membri. 2.2.2. Opzione 2: Creazione "proattiva" di un mercato unico grazie ad un'azione comunitaria Scegliendo questo approccio si potrebbe contemplare l'adozione di un quadro comunitario di base probabilmente nella forma di una direttiva. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che, dopo un appropriato periodo di transizione, i loro sistemi di sostegno diretto dell'elettricità FR soddisfino un certo numero di requisiti in modo tale da assicurare che i diversi sistemi siano sufficientemente compatibili l'uno con l'altro consentendo così un commercio effettivo e quindi la concorrenza. Alla luce dei commenti che perverranno in seguito alla pubblicazione di questa relazione la Commissione esaminerà ulteriormente quale di queste opzioni fondamentali si debba perseguire. 2.3. Il Comitato propende per l'opzione 2. Il suo parere a tal riguardo è illustrato al punto 5. 3. L'approccio del CES: porre l'accento sulle tecnologie 3.1. I nostri lavori sono profondamente influenzati dalle enormi differenze che esistono tra le diverse tecnologie. Il Comitato ritiene che sia opportuno elaborare un quadro normativo distinto per ciascuna fonte energetica rinnovabile. 3.2. Esistono delle differenze radicali tra i singoli Stati membri per quanto riguarda il campo d'applicazione e le possibilità di sfruttamento delle varie tecnologie. In via prioritaria, il Comitato è dell'avviso che gli Stati membri debbano misurare le proprie potenzialità dal punto di vista applicativo e dimensionale. 3.3. Il documento di lavoro analizza i vari meccanismi normativi che possono essere utilizzati dagli Stati membri per promuovere in futuro la produzione di elettricità mediante lo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili. Tali meccanismi non tengono tuttavia conto degli enormi cambiamenti a livello giuridico, culturale e tecnologico necessari per realizzare il programma in questione. Lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili dipenderà in ultima analisi dal grado di accettazione da parte della società nel suo insieme - sia a livello di comunità, che a livello di responsabili della pianificazione. Da questo punto di vista, gli Stati membri e le istituzioni dell'UE possono svolgere un ruolo importante attraverso il coordinamento dei programmi di istruzione, aiutando l'opinione pubblica ad operare una scelta consapevole tra conseguenze ambientali a livello locale e ad altri livelli (si pensi ad esempio alla minaccia dell'effetto serra). 3.4. Pertanto, pur condividendo l'obiettivo di creare condizioni di scambi e concorrenza reali nell'ambito di un mercato dell'energia elettrica a livello comunitario, il Comitato ritiene che qualsiasi proposta di armonizzazione debba essere esaminata tenendo conto della specifica tecnologia in questione. 3.5. In primo luogo, è opportuno sviluppare la necessaria capacità di produzione delle fonti energetiche rinnovabili al fine di raggiungere la sostenibilità. Parallelamente, si dovrebbe armonizzare la normativa relativa a ogni singola tecnologia al fine di ottenere i benefici di un mercato interno. 3.6. Un altro fattore fondamentale delle singole tecnologie consiste nella "ricerca e sviluppo". Il Quinto programma quadro(3) prevede una serie di strumenti di sostegno, che tuttavia devono essere assegnati, indirizzati, gestiti e distribuiti in maniera efficace e conformemente alle singole tecnologie. 3.7. Per massimizzare l'impatto, nella maggior parte dei casi lo sviluppo delle tecnologie deve andare di pari passo con i relativi programmi di risparmio energetico e questo è un aspetto di cui i regimi normativi devono tener conto. 3.8. Le principali tecnologie Dall'esame delle principali tecnologie emerge che ciascuna di esse deve far fronte a problemi diversi e specifici e che è necessario armonizzare gli approcci utilizzati per risolvere tali problemi. 3.8.1. Energia eolica La concessione di permessi nell'ambito della pianificazione territoriale locale è essenziale ai fini dello sviluppo delle centrali eoliche. Gli enti statali, regionali e locali devono snellire i processi di autorizzazione richiesti per la produzione di elettricità mediante lo sfruttamento dell'energia eolica. Inoltre, è necessario ottenere l'appoggio della lobby degli ambientalisti. I contratti per il collegamento alla rete e le disposizioni relative all'interruzione dell'approvvigionamento devono essere armonizzati. 3.8.2. Biomassa È stato ampiamente ribadito che, per quanto riguarda lo sfruttamento della biomassa per fini energetici, gli Stati membri e l'UE dovrebbero provvedere all'opportuno adeguamento della PAC. Considerando i tempi necessari per la produzione di determinate colture, occorre creare dei rapporti contrattuali coerenti tra agricoltori, produttori di energia elettrica e gestori della rete elettrica. Per quanto riguarda i prodotti forestali, bisogna garantire un'adeguata gestione e organizzazione dei relativi processi. A livello generale, è importante mantenere lo stato di salute e la fertilità del suolo. 3.8.2.1. Per promuovere la produzione combinata di energia elettrica e termica (o cogenerazione)(4) negli impianti di cogenerazione che utilizzano fonti di energia rinnovabili, è necessario considerare l'opportunità di agevolare le autorizzazioni per i progetti finalizzati a sviluppare tale tecnologia a livello industriale, urbano e suburbano. 3.8.3. Energia solare Dal punto di vista tecnologico, il settore dell'energia solare è in continua evoluzione e lo sfruttamento di tale fonte dipende dalla pianificazione, dai regolamenti in campo edilizio, nonché dalla sua inclusione nei programmi di efficienza energetica. 3.8.4. Piccoli impianti idroelettrici La decisione della Commissione di escludere i progetti di impianti idroelettrici con una capacità installata superiore a 10 MW potrebbe avere l'effetto indesiderato di scoraggiare la progettazione di nuovi impianti di questo tipo. Tale approccio appare arbitrario e rischia di creare inutili distorsioni sul mercato. I progettisti potrebbero infatti essere indotti a dividere i grandi progetti in unità inferiori a 10 MW al fine di beneficiare degli aiuti. Se si vuole raggiungere l'obiettivo del 12 % dell'energia generata da fonti rinnovabili, sono necessari nuovi impianti idroelettrici. I grandi progetti comportano certamente una serie di problemi a livello ambientale e di pianificazione. Tuttavia, i finanziamenti dovrebbero essere limitati al recupero delle spese supplementari rispetto ai progetti convenzionali. 3.9. Per ciascuna tecnologia bisogna dunque affrontare una serie di problemi specifici 3.9.1. Permessi di costruzione Ciascuna tecnologia comporta timori e problemi diversi. L'UE dovrebbe incoraggiare gli Stati membri ad adottare dei regimi trasparenti ed autorevoli che guidino tutti i soggetti interessati, compresi i responsabili dello sviluppo, gli enti preposti alla pianificazione e gli ispettori. Un'opzione potrebbe essere quella di promuovere un sistema nazionale di pianificazione che favorisca le fonti di energia rinnovabili delimitando le aree che si presterebbero all'impiego di tali tecnologie e in cui l'accesso alla rete risulterebbe meno costoso. 3.9.2. Determinazione dei prezzi Ciascuna tecnologia genera elettricità (e/o calore) a un costo diverso e implica una serie di considerazioni diverse per quanto riguarda gli aiuti. Ciò è particolarmente vero se si considera che il tasso di diminuzione del prezzo dell'elettricità FR varia a seconda della tecnologia utilizzata. 3.9.3. Aiuti di Stato Finora sono stati forniti ingenti aiuti per lo sviluppo di ciascuna tecnologia e sarà necessaria una quantità di gran lunga superiore di investimenti pubblici oltre che un maggiore coordinamento prima che l'elettricità FR diventi competitiva sotto tutti i punti di vista. Al fine di incoraggiare lo sviluppo del mercato interno dell'energia elettrica, è probabile che per ciascuna tecnologia vi sarà bisogno di un regime coordinato di aiuti di Stato. 3.9.4. Collegamento alla rete I problemi variano a seconda della tecnologia. I due problemi principali riguardano la distanza del collegamento (gli impianti eolici sono spesso situati in zone remote) e la possibilità di un'interruzione nell'approvvigionamento (ad es. per mancanza di vento). La quantità di elettricità immessa nella rete può variare enormemente a seconda se proviene ad esempio da un impianto idroelettrico o da un piccolo impianto integrato a energia solare. Il CES è a favore di un sistema aperto e trasparente di collegamento alla rete e di norme standard di collegamento per le fonti rinnovabili. 3.9.5. Tempi Prima che un progetto abbia dei risultati e consegua la redditività per ciascuna tecnologia possono emergere una serie di questioni contrattuali. 4. Problemi futuri 4.1. Opzioni riguardanti la determinazione dei prezzi 4.1.1. Definizioni Il Documento della Commissione cerca di definire l'elettricità FR in maniera tale da dare un effettivo sostegno solamente ai produttori FR che ne hanno bisogno. Il Comitato intende promuovere il concetto di fonti rinnovabili nell'ambito di un intervento generale a favore della sostenibilità. Di conseguenza, la definizione di fonti rinnovabili dovrebbe includere tutte le fonti rinnovabili di calore e di energia, mentre i regimi di sostegno finanziario riguardanti esclusivamente l'energia elettrica FR dovrebbero essere impostati in maniera tale da fornire sostegno soltanto quando risulta necessario. Ciò è possibile solo creando un regime separato per ogni singola tecnologia. 4.1.2. Aiuti/prezzi fissi In alcuni paesi, le agevolazioni sotto forma di prezzi garantiti e l'obbligo di acquisto a prezzi fissi hanno promosso un gran numero di progetti FR e fornito sostegno ai fornitori, anche se a un costo relativamente alto. In particolare, l'obiettivo della riduzione dei costi non viene sempre promosso in maniera ottimale a causa dei prezzi agevolati. La Commissione ha dimostrato che di per sé questo approccio non migliora l'efficienza e la sostenibilità a lungo termine. Il numero dei progetti avviati tende a diminuire in seguito alla rimozione delle agevolazioni. 4.1.3. Tariffe verdi L'offerta di tariffe verdi è compatibile con l'esistenza di un mercato competitivo; consente di evitare le distorsioni derivanti dalla concessione di aiuti; rende gli utenti più consapevoli degli effetti ambientali indiretti; l'esistenza di tariffe competitive assicura una maggiore efficienza. Tuttavia, potrebbe risultare difficile convincere i consumatori ad accettare le tariffe verdi. 4.1.4. Certificati per l'energia da fonti rinnovabili Se si vogliono concedere aiuti o esenzioni dalle tasse sull'energia, sarà assolutamente necessario disporre di un qualche sistema di controllo, compresa la certificazione. Ciò consentirà agli Stati membri e all'UE di monitorare in maniera più accurata la quantità di elettricità prodotta mediante le fonti rinnovabili, introducendo nel contempo un meccanismo che potrebbe in futuro spianare la strada ad un sistema di scambi. 4.1.4.1. Un sistema di certificazione legato ad una quota per l'energia da fonti rinnovabili migliorerebbe il commercio internazionale in energia FR e garantirebbe un'equa concorrenza; inoltre, incoraggerebbe la realizzazione di progetti nelle zone più svantaggiate e consentirebbe una maggiore flessibilità nel raggiungimento degli obiettivi. Un tale sistema richiederebbe un certo livello di regolamentazione e un meccanismo centralizzato di registrazione; il rischio di investimento cui sono esposti i promotori dei progetti potrebbe essere maggiore. 4.1.5. I sistemi d'appalto: ad es. il NFFO ("Non Fossil Fuel Obligation" - obbligo di non usare combustibili fossili) nel Regno Unito Questi sistemi incoraggiano l'efficienza, determinano una diminuzione dei prezzi e promuovono la convergenza sul mercato. Le gare d'appalto collettive consentono di dare sostegno a diverse tecnologie (vedi sopra, punto 3.9.2). I contratti a lungo termine (ma a tempo determinato) permettono ai responsabili dello sviluppo di negoziare i tassi d'interesse sul prestito con gli istituti finanziari, che hanno ancora una scarsa conoscenza di tali nuove tecnologie (che in quanto tali vengono percepite come rischiose dal punto di vista finanziario). Tuttavia, l'aggiudicazione della gara non garantisce che i progetti ricevano la necessaria autorizzazione da parte degli enti preposti alla pianificazione (vedi sopra, punto 3.9.1) e questa incertezza rende più difficile l'adozione di decisioni relative alla rete (vedi sopra, punto 3.9.3). 4.2. Criteri di attuazione Alla luce della suddetta analisi, il Comitato propone i seguenti criteri quale piattaforma per un qualsiasi tipo di regime definitivo a livello UE, da introdurre gradualmente nel corso del tempo: 4.2.1. Concorrenza interna Al fine garantire la redditività dei costi, è opportuno assicurare una qualche forma di concorrenza interna tra i produttori di energia FR. 4.2.2. Competitività dei costi Il sostegno fornito a una tecnologia, qualunque esso sia, dovrebbe subire una riduzione nel corso del tempo, affinché la tecnologia risulti competitiva dal punto di vista dei costi. Un sistema di appalti dovrebbe di per sé ovviare a tale problema oppure si potrebbero impiegare delle opportune regole nell'ambito di altri sistemi. 4.2.2.1. Il costo degli aiuti a favore delle fonti rinnovabili dovrebbe essere paragonato al costo degli aiuti concessi agli altri piani per la riduzione delle emissioni di CO2. Ovviamente, il sostegno alle fonti rinnovabili non deve assumere dimensioni esagerate. 4.2.3. Limiti temporali per il finanziamento dei progetti Ciò contribuisce a migliorare costantemente le tecnologie e a concentrare le risorse sulle tecnologie più promettenti. Per quanto riguarda i singoli progetti, il finanziamento non dovrebbe andare al di là del recupero dei costi supplementari rispetto a quelli di un impianto convenzionale. 4.2.4. Dare priorità alle tecnologie più promettenti Il piano dovrebbe concentrarsi sulle tecnologie FR che hanno maggiori possibilità di diventare competitive nel breve o medio termine rispetto alle fonti convenzionali. Le opzioni a più lungo termine dovrebbero essere valutate nell'ambito del Quinto programma quadro di ricerca. 4.2.5. Libero accesso Al fine di massimizzare la penetrazione, non si deve escludere dai piani di sostegno nessuno dei potenziali investitori e/o operatori. Gli utenti commerciali e industriali, soprattutto i grandi utenti, dovrebbero essere incoraggiati a investire nei sistemi FR per soddisfare il loro fabbisogno di energia elettrica e per alimentare i propri impianti di riscaldamento, raffreddamento e di aria condizionata. 4.2.6. Ridurre al minimo i vincoli burocratici Per evitare di sprecare le risorse finanziarie disponibili, i sistemi di sostegno dovrebbero essere trasparenti e poco burocratici. 4.2.7. Collegamento alla rete e problemi di potenziamento Vi è l'evidente esigenza di una procedura concertata, aperta e trasparente di collegamento alla rete oltre che di norme uniformi di collegamento per gli impianti FR. Come principio generale, le norme di accesso alla rete applicabili alle FR dovrebbero essere identiche a quelle applicabili a qualsiasi altro produttore. I produttori FR non dovrebbero essere esentati dal pagamento dei servizi di rete dei quali fruiscono. Ad esempio, il collegamento non dovrebbe essere sovvenzionato da altri utenti della rete o dalle stesse imprese che gestiscono la rete. I costi effettivi dovrebbero piuttosto essere inclusi nel costo totale del progetto da coprire mediante la sovvenzione. Gli operatori della rete dovrebbero essere in grado di recuperare le spese aggiuntive sostenute, come ad esempio le spese amministrative e le spese relative agli studi sulla rete e al potenziamento. 5. Conclusione 5.1. Nelle sue conclusioni il Documento di lavoro della Commissione pone due domande: - in primo luogo, è necessaria un'azione comunitaria nella forma di una direttiva o un'altra iniziativa per perseguire gli obiettivi dell'UE in questo settore? - In secondo luogo, in caso di risposta affermativa al primo interrogativo, quale sarebbe l'approccio più appropriato? 5.2. La risposta del Comitato alla questione generale del regime appropriato si colloca nel contesto delle due opzioni di cui al punto 2. - Per quanto riguarda l'opzione 1, il Comitato auspicherebbe la graduale creazione di un mercato interno. Tuttavia, quest'ultimo sarà difficilmente realizzabile se prima non verrà sviluppato per ciascuna singola tecnologia un regime a copertura dell'intero mercato. - Conseguentemente, è necessaria una versione dell'opzione 2. La creazione "proattiva" di una serie di regimi separati di sostegno alle tecnologie appare giustificata. Ciò amplierebbe il mercato interno per ciascuna tecnologia a condizione che ne sia già stato dimostrato il relativo livello di maturità (vedi punto 4.2.4). 5.3. A prescindere dallo strumento scelto dalla Commissione per raggiungere gli obiettivi relativi all'opzione 2, ciò non sarà di per sé sufficiente a portare la quota delle fonti energetiche rinnovabili al 12 % entro il 2010, come previsto dalla Commissione. A tal fine sono necessari anche gli interventi di cui ai punti 5.4, 5.5 e 5.6. 5.4. Bisogna ancora valutare in maniera approfondita come raggiungere l'obiettivo del 12 % entro il 2010 in relazione a ciascuna tecnologia e in tutta l'UE. 5.5. L'UE, gli Stati membri e le industrie fornitrici devono impegnarsi a raggiungere tale obiettivo e a far fronte alla portata dei relativi interventi. Ad esempio: - gli Stati membri e la Commissione devono affrontare la questione della PAC; - gli Stati membri devono adottare dei regolamenti e dei processi in materia di pianificazione che siano conformi al livello di penetrazione tecnologica auspicato; - l'UE e le industrie fornitrici devono destinare i finanziamenti nell'ambito del Quinto programma quadro in funzione delle priorità di sviluppo fissate dai singoli Stati membri e degli impegni presi per ciascuna tecnologia; - gli Stati membri e la Commissione devono elaborare un regime contrattuale e di determinazione dei prezzi volto a promuovere la creazione di un mercato interno per ciascuna tecnologia; - l'UE e le industrie fornitrici devono fissare delle norme tecniche per ciascuna tecnologia affinché si possa sviluppare un mercato interno; - la pubblicità e la divulgazione di informazioni da parte degli Stati membri sono essenziali per contribuire ad incrementare la domanda di calore e di energia elettrica generati da FR e a promuoverne l'accettazione. 5.6. Parallelamente a quanto sopra, l'UE e gli Stati membri devono riformulare i regolamenti in campo edilizio al fine di raggiungere gli obiettivi di efficienza energetica e incoraggiare l'impiego della tecnologia di cogenerazione, dell'energia solare e della tecnologia fotovoltaica. Bruxelles, 20 ottobre 1999. La Presidente del Comitato economico e sociale Beatrice RANGONI MACHIAVELLI (1) Energia per il futuro: le fonti energetiche rinnovabili. Libro bianco per una strategia e un piano di azione della Comunità, COM(97) 599 def.; Parere CES, GU C 214 del 10.7.1998. (2) Direttiva 96/92 concernente norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, GU L 27 del 30.1.1997; cfr. Parere CES, GU C 73 del 15.3.1993. (3) "Quinto programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico (1998-2002) - Programmi specifici"; Parere del CES, GU C 407 del 28.12.1998, pag. 123. (4) Cfr. anche "Una strategia comunitaria per promuovere la produzione combinata di calore e elettricità (cogenerazione) ed eliminare gli ostacoli al suo sviluppo" (COM(97) 524 def.), parere CES, GU C 157 del 25.5.1998.